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32.2010.102

Metodo misto. Revisione della rendita. L'UAI ha correttamente soppresso la rendita d'invalidità all'assicurata in quanto il grado d'invalidità è inferiore al 40%

Ticino · 2010-03-22 · Italiano TI
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Metodo misto. Revisione della rendita. L'UAI ha correttamente soppresso la rendita d'invalidità all'assicurata in quanto il grado d'invalidità è inferiore al 40%

Erwägungen (2 Absätze)

E. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

Anche in

altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una

sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI

[nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a

maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni.

In

particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

7.3

Anlässlich ihrer

Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss

Art. 23 Abs. 2 und 3

BGG

haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen

im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von

Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des

Art. 27 IVV

[in der seit 1.

Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:

7.3.1

Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen

vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist

namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die

versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im

Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste

erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl.

Art. 28 Abs. 2ter

IVG

[eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit

Art. 16 ATSG

; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit

Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der

sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche

Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen,

grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen

Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt

möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche

anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine

grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den

Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit

allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich

erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je

komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind

(beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher

intellektuell).

Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit

der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung

berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein

(beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder

psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner,

behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber

nach dem G

BGE 134 V 9 S. 13

esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf

Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit

ausgeschlossen werden kann.

7.3.2

Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn

aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht

bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen

Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen,

dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E.

7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht

hinreichend gewürdigt worden ist.

7.3.3

Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche

Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden,

wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll

ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die

Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.

7.3.4

Ein

allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der

Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt

werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen

Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die

Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch

frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach

Art. 27 IVV

(in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für

die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person

gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das

Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys

etc.) zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein

stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des

Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit

einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (

BGE 131 V 51

E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine

Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche Obliegenheiten wie

Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem Fall statusrelevant, kann auch nicht von

einer dadurch verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im

erwerblichen Bereich ausgegangen werden.

7.3.5

Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig

bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide

Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich

stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist

demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren

Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen

Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.

7.3.6

Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge

der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte

Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig

ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets

auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung

an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der

Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens

keine Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (

BGE 129 V 472

E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller

jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt

ist (

BGE 126 V 75

E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E.

4b/cc, I 82/01), erscheint vorliegend eine Limitierung der als erheblich

anzusehenden Wechselwirkungen ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde

Aspekte, anders als beim erwähnten Leidensabzug, keine Rolle spielen,

rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer, auf 15 ungewichtete Prozentpunkte

festgesetzter Maximalansatz.

7.3.7

Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist

schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei

Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen

Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst

würde." (DTF 134 V 12-14)

Al

riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die

familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des

Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha ritenuto:

"

4.    Invaliditätsbemessung

Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur

sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung

findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne

gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbs­tätig und im Übrigen im

Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich

wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für

den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinde­rung im Aufgabenbereich

massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im

Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war

offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungs­fähigkeit im

erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspru­chung im

jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04  vom

13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren

Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter

Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9

wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs-

und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten

Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- ­bereiche ergebende negative

gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar­

sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann

gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und

Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die

verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerb­lichen Bereich voll ausgenützt wird und

wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich

vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich

stärker auswirken, und die Berücksichti­gung ist auf (ungewichtet) 15 %

beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als

Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre

Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirkli­chen

konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelas­tung

über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten

diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."

2.5.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.

Occorre in seguito verificare,

fondandosi sulla globalità delle

circostanze

,

se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella

causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,

30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pagg. 190s).

2.6.

Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC

1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7.   Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto

retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella

causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.

2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.

cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita

d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l

’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI stabilisce che l

a riduzione o la soppressione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,

il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.8.   Nell’evenienza

concreta l’assicurata, nella decisione del 15 novembre 2000, è stata posta al

beneficio di una rendita intera d’invalidità, a far tempo dal 1° maggio 1999,

sulla base della refertazione medica agli atti, in particolare dei rapporti

medici del Dr. __________ che il 1° marzo 2000 ha posto la seguente diagnosi:

"

(…)

·

importante lipomatosi addominale con atrofia

muscolare addominale con grave cedimento della parete stessa in stato dopo

erniotomia e plastica a battente più posa di rete di Vicryl premuscolare,

intervento eseguito il 23.6.1998 presso l’Ospedale __________ di __________, a

seguito di grossa ernia cicatriziale in stato dopo laparotomia per isterectomia

e colecistectomia nel 1985.

·

stato dopo subileo meccanico su probabile

aderenze in stato dopo molteplici laparotomie il 28.10.1998.

·

tunnel carpale bilaterale

·

obesità.” (doc. AI 9-4).

Il medico

curante ha quindi certificato un’inabilità lavorativa totale dell’assicurata

(doc. AI 9-3).

In sede

di revisione della rendita del novembre 2003 il Dr. __________, nel referto

dell’11 agosto 2004 ha ripreso la medesima diagnosi posta in data 1° marzo 2000

e segnalato che la situazione è rimasta invariata negli anni e stazionaria nel

tempo (doc. AI 23-4).

Il medico

del SMR, Dr.ssa __________, nel rapporto del 22 aprile 2005 ha ripreso e confermato le conclusioni del medico curante (doc. AI 24-1).

In sede

di revisione del mese di marzo 2008, su indicazione della consulente in

integrazione professionale __________ che nell’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica del 10 aprile 2008 aveva

evidenziato “

un certo miglioramento rispetto alla situazione che

l’assicurata ha descritto qualche anno orsono

” (doc. AI 36-6), l’UAI ha

affidato al Dr. __________ il mandato di esperire una perizia reumatologica e poi

al SAM quello di una valutazione pluridisciplinare.

Il

Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nel referto del

10 febbraio 2009, dopo aver esposto l’anamnesi della paziente, i dati

soggettivi e le constatazioni oggettive, ha così risposto alle domande

dell’Ufficio AI:

"

(…)

4.   Diagnosi

Sindrome cervicospondilogena cronica in

-  Componente miofasciale della muscolatura

suboccipitale bilaterale

Epicondilopatia omeroradiale a destra

Poliartrosi delle dita (diagnosi clinica)

Incipiente gonartrosi mediale bilaterale,

attivata a sinistra

Piedi traversopiatti bilaterali con incipienti

alluci valghi e dita a martello

Obesità (peso 73 kg / statura 148 cm)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute

attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di

carico residua, descritta nell'allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100

%

con un rendimento massimo del 100 % da quando è stata giudicata

inabile al lavoro in misura totale dai medici curanti, ossia dal 23.6.1998 per

motivi non inerenti al mio campo di specialità.

Sempre a decorrere dal 23.6.1998, nella sua

ultima attività come ausiliaria di pulizie e custode, ma anche come casalinga,

giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa

normale, ma con una diminuzione de

l

rendimento del 10 %, a seguito dei limiti funzionali e di carico

citati nell'allegato.

Una volta messe in atto le terapie sovraproposte,

durante un intervallo di tempo di 3 - 6 mesi, l'assicurata può essere

considerata abile al lavoro in misura totale anche come custode, ausiliaria di

pulizie e casalinga.

Ringraziandovi per la fiducia accordatami, vi

porgo I miei più distinti saluti." (Doc. AI 41/5-8)

Nell’ambito

della valutazione SAM i periti hanno invece valutato la patologia psichiatrica

(Dr. __________), quella chirurgica (Dr. __________) e quella neurologica (Dr. __________).

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto del 27 agosto 2009, dopo

aver esposto l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e lo stato psichico,

ha così concluso:

"

(…)

Conclusione e prognosi

A quanto riferito sopra, la paziente non ha mai

presentato disturbi psichici e non vi è neanche da segnalare alcun disturbo

psichico nel gentilizio.

Si tratta di una 57enne, che praticamente ha

sempre lavorato, dopo un periodo a causa delle sue gravidanze rimase a

domicilio per far crescere i figli e poi, dopo il loro ritorno in Ticino essa

ha lavorato per un periodo in modo regolare come custode-portinaia, fino

all'insorgenza dei suoi dolori e disturbi addominali che malgrado vari

interventi e cure persistono tuttora.

I suoi dolori vengono riesacerbati a volte

proprio quando si guarda allo specchio, vedendo le sue cicatrici dell'addome

essa si sente poco bene presentando a volte anche stati d'ansia.

A questo proposito è stata anche consultata dal

Dr. med. __________ chirurgo plastico, che quest'ultimo a causa di un'eventuale

complicazione ha avvertito l'assicurata ed essa rifiuta l'intervento.

Non si presenta mai in costume da bagno, si

vergogna nel farsi vedere in pubblico e tutto ciò sicuramente crea una

situazione psichica poco gradevole che essa essendo una persona molto sensibile

soffre.

Dal punto di vista psichiatrico, essa presenta un

dolore persistente, a volte intenso e penoso che non può essere completamente

spiegato da un processo fisiologico, a volte peggiora per esempio quando è

emozionata o quando deve affrontare situazioni da stress.

Dal punto di vista psichiatrico, essa presenta

una

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4)

che causa un' inabilità

lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico nella misura del 10%.

Sicuramente il forte legame che ha con il marito

e con i figli l'aiuta ad avere una certa stabilità psichica, e per quel che

riguardano i suoi sintomi nel caso di un peggioramento, l'introduzione di un

farmaco ansiolitico od eventualmente un antidepressivo è auspicabile"

(Doc. 51/23-24)

Il Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia presso l’Ospedale Regionale di __________, nel rapporto

del 27 agosto 2009 ha invece posto la diagnosi di “- Stato dopo ernioplastica

per un’ernia cicatriziale della linea mediana nel 1998. - Stato aderenziale” ed

esposto la seguente valutazione:

"

(…)

La paziente è stata operata nel 1998 per un ernia

cicatriziale in uno stato dopo diverse laparatomie, senza ricorrenza di una

recidiva di tale ernia. La paziente si lamenta di fitte addominali,

attribuibile ad uno stato aderenziale. Dal lato strettamente della patologia

addominale, la paziente è abile al 100% a qualsiasi lavoro, fatta eccezione per

lavori dove è costretta ad alzare più di 20 kg.

Concernente la patologia addominale, non esiste

nessun provvedimento onde migliorare la clinica.

Per lo stato aderenziale, l'unica indicazione ad

eseguire un intervento chirurgico, presenta un ileo resistente ad una terapia

conservativa con minaccia dell'intestino.

Riassumendo per quel che concerne la patologia

addominale della paziente, la paziente è abile al 100% a qualsiasi lavoro con

l'eccezione di lavori dove è costretta ad alzare più di 20 kg.

" (Doc. AI 51/26)

Il Dr. __________,

spec. FMH in neurologia, nel referto del 9 settembre 2009 ha, da parte sua, posto la diagnosi di

“- brachialgie

parestetiche destre su incipiente compressione del nervo mediano al canale

carpale, per il momento solamente irritativa”.

Lo

specialista ha così valutato la paziente:

"

(…)

VALUTAZIONE:

dal punto di vista neurologico l'Assicurata presenta solamente

un'incipiente compressione cronica nel nervo mediano nel canale carpale, con

brachialgie parestetiche notturne, presenti da oltre 11 anni, apparentemente

non ingravescente, e per il momento, dal punto di vista clinico, puramente

irritativa senza deficit sensitivo-motori oggettivabili.

Parametri elettroneurografici normali a sinistra,

anche se la sintomatologia è presente in modo meno evidente.

Ricordo che l'Assicurata sarebbe mancina.

Altrimenti nessuna sindrome cervico-vertebrale né

segni radicolari irritativi o tantomeno deficitari ai membri superiori, nessuna

sindrome lombo-vertebrale o segni radicolari irritativi o deficitari ai membri

inferiori.

Nessun segno di sofferenza midollare o cerebrale.

Dal punto di vista neurologico l'Assicurata non

presenta un'incapacità lavorativa al momento attuale, è possibile che in

un'attività intensa con i membri superiori e ripetitiva, la sindrome del canale

carpale possa peggiorare, nel caso si imporrebbe un controllo

elettroneurografico e clinico.

Rimango a disposizione per discutere il

problema." (Doc. AI 51/19)

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 14 ottobre 2009 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi

con

influenza sulla capacità lavorativa di “

Sindrome cervicospondilogena

cronica con/su: - componente miofasciale della muscolatura suboccipitale bilaterale.

Pregressa ernioplastica (23.06.1998) con/su: - pregressa ernia cicatriziale

della linea mediale, -stato aderenziale. Sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD-10 F 45.4).

” (doc. AI 51-12).

Quale

diagnosi

senza

influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno posto

quella di “

Brachialgie parestetiche a ds. con/su: - incipiente compressione

del nervo mediale al canale carpale, al momento solamente irritativa. Epicondilopatia

omeroradiale a ds..Poliartrosi delle dita.Incipiente gonartrosi mediale

bilaterale. Piedi trasversopiatti con/su: - incipienti alluci valghi e diti a

martello bilateralmente. Obesità (BMI 33,33) con dislipidemia. Diabete mellito

tipo 2. Epatopatia"

(Doc. AI 51/12)

2.9.   Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c;

Meyer-Blaser

, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123)

, bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;

Locher

, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice

non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui

compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze

specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio

la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati;

STFA I 462/05 del

25 aprile 2007;

STFA

U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto

pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore

non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;

STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007

).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006

concernente un caso di assicurazione

per l

'

invalidità

, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell

'

ambito dell

'

assicurazione

per l

'

invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci.

La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid.

3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer-Blaser

,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (

ATF

125 V 351

consid.

3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (

ATF 124 I

170

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008,

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.10.   Al fine di stabilire il grado

d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 50%

la parte dedicata all’attività salariata e al 50% la quota dedicata alle

mansioni domestiche.

Tale suddivisione deve

essere confermata. Lo stesso rappresentante della ricorrente nel proprio

ricorso ha precisato che “

La signora RI 1 prima della malattia era occupata

come casalinga al 50% e come custode al 50%

” (doc. AI 71-8).

2.11.

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal Dr. __________ e quella del SAM, da considerare

dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati.

2.11.1.   Per quanto

riguarda la patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta ad un

accurato esame ad opera del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina

interna, il quale nel rapporto peritale del 10 febbraio 2009 ha diagnosticato una “

Sindrome cervicospondilogena cronica

in

- Componente miofasciale della muscolatura suboccipitale bilaterale.

Epicondilopatia omeroradiale a destra. Poliartrosi delle dita (diagnosi

clinica). Incipiente gonartrosi mediale bilaterale, attivata a sinistra. Piedi

traversopiatti bilaterali con incipienti alluci valghi e dita a martello.

Obesità (peso 73 kg / statura 148 cm)

” (doc. AI

41-7).

Secondo

lo specialista l’assicurata, a far tempo dal 23 giugno 1998, nella sua

precedente attività di ausiliaria di pulizie e custode e nelle mansioni di

casalinga è abile al lavoro al 90%, mentre in attività adeguate è pienamente

abile (100%).

Il Dr. __________

ha quindi precisato che una volta messe in atto le terapie indicate nella

perizia, durante un intervallo di 3-6 mesi, anche nella precedente attività di

ausiliaria di pulizie, custode e casalinga l’abilità lavorativa è piena (doc.

AI 41-7).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Il RA 1 nel proprio allegato ricorsuale ha

contestato la valutazione del Dr. __________ che si sarebbe espresso sulla

capacità lavorativa dell’assicurata “

senza avere una dovuta conoscenza delle

effettive mansioni che era tenuta a svolgere in particolar modo come custode

(doc. I, pag. 13).

Va

tuttavia rilevato che il Dr. __________

ha esaminato in maniera

approfondita l’assicurata in data 10 febbraio 2009, valutando tutti i mali di

cui soffre e procedendo ad un’anamnesi personale, sistematica e sociale, nella

quale è stato considerato che ella ha lavorato come custode e ausiliaria di

pulizie, oltre che a constatazioni soggettive e oggettive e ad un accurato

esame della funzionalità fisica (doc AI 41-1). Il quadro clinico

dell’insorgente è stato esposto dal perito in modo chiaro giungendo a

conclusioni motivate.

L’argomentazione della ricorrente, secondo cui il

Dr. __________ non avrebbe approfondito la situazione lavorativa e le effettive

mansioni dell’assicurata non merita dunque accoglimento.

2.11.2.   Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

psichiatrico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel

referto del 27 agosto 2009 ha diagnosticato, dal punto di vista psichiatrico, una

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) che causa un' inabilità

lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico nella misura del 10% (doc.

AI 51-24).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

2.11.3.   Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

chirurgico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia e chirurgia vascolare, il quale nel rapporto del 27 agosto 2009 ha posto la diagnosi di

“-

Stato

dopo ernioplastica per un’ernia cicatriziale della linea mediana nel 1998. -

Stato aderenziale

”.

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa il Dr. __________ ha riferito che dal

lato strettamente della patologia addominale la paziente è abile al 100% in

qualsiasi attività, fatta eccezione per lavori dove è costretta ad alzare più

di 20kg (doc. AI 51-26).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Tale non

può essere il referto del 22 marzo 2010 del Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia e chirurgia vascolare, il quale dal punto di vista diagnostico non si

discosta da quanto valutato dal Dr. __________. Il medico curante, dopo aver

riassunto l’anamnesi della paziente ha riferito di concordare con il perito per

quanto riguarda l’assenza di ernia palpabile nella fossa iliaca sinistra. Per

contro, a mente del Dr. __________, i dolori lamentati da RI 1 sono dovuti alla

fissazione della rete alla parete addominale e giustificano un’inabilità

lavorativa del 60% (doc. AI 65-3).

La

valutazione del medico curante, seppur divergente unicamente per quanto

riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta

nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico del SAM e va quindi intesa nel

senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia

dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro.

Su tale

refertazione hanno poi preso posizione i periti del SAM il 5 maggio 2010 (vedi

consid. 2.11.4).

Lo

scritto del 24 marzo 2010 (doc. AI 64-1) e quello successivo del 15 aprile 2010

(doc. AI 70-1) del Dr. __________, FMH in medicina generale e dunque non specialista

in chirurgia, non permettono a questa Corte una diversa valutazione della

fattispecie. Il medico infatti si è limitato a produrre il referto del Dr. __________

(doc. AI 65-3) e ad esprimere delle considerazioni di carattere generale ed

economico (sulle possibilità di inserimento lavorativo dell’assicurata)

piuttosto che strettamente mediche.

2.11.4.   Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

neurologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel

referto del 9 settembre 2009 ha diagnosticato “

brachialgie parestetiche

destre su incipiente compressione del nervo mediano al canale carpale, per il

momento solamente irritativa

”.

Il Dr. __________

ha ritenuto che dal punto di vista neurologico l’assicurata non presenta

un’incapacità lavorativa (doc. AI 51-19).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da

tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Il

referto del Dr. __________ del 22 marzo 2010 (doc. AI 64-1) e quelli del Dr. __________

del 24 marzo 2010 (doc. AI 65-1) e del 15 aprile 2010 (doc. AI 70-1) e la critica

sollevata da quest’ultimo, secondo cui il perito avrebbe erroneamente

considerato la paziente mancina e non destrimane, sono stati sottoposti ai

periti del SAM che hanno espresso le seguenti considerazioni:

"

(…)

Ci soffermiamo dapprima sui rapporti medici del

Dr. med. __________ (specialista FMH medicina generale) a __________, redatti

il 24.3 e 15.4.2010. I limiti funzionali descritti dal Dr. med. __________ non

sono in contrasto con quelli descritti nella nostra perizia SAM (punto 9,

pagina 16). Ci si basa anche sulla perizia reumatologica del Dr. med. __________

(specialista FMH medicina interna e reumatologia) redatta all'attenzione

dell'Ufficio Al il 10.2.2009.

L'obesità non è un fattore limitante la capacità

lavorativa.

Nel nostro status (punto 4.1, pagina 10)

descriviamo un'A. destrimano. II Dr. med. __________ (specialista FMH

neurologia), nel suo consulto del 9.9.2003, afferma solamente che “l’A. sarebbe

mancina”. Trattasi di un dato anamnestico. Ricordiamo che il neurologo ha

valutato attentamente l'A. e ha eseguito degli esami strumentati (ENG) agli

arti superiori. Ha poi valutato l'A. indipendentemente dal fatto se sia

destrimano o mancina e la valuta abile al lavoro al 100%. Non può escludere un

peggioramento in futuro. Il Dr. med. __________ non ha banalizzato il problema,

ma ha valutato l'A. con scienza e coscienza.

II Prof. Dr. med. __________ (specialista FMH

chirurgia e chirurgia vascolare) a __________, nel suo rapporto del 22.3.2010

all'attenzione del curante, valuta l'A.; il suo status è sovrapponibile a

quello del Dr. med. __________ (specialista FMH chirurgia e viceprimario;

consulto del 25.8.2009). II Prof. Dr. med. __________ ipotizza un problema

neurale (entrappment), ma non lo può dimostrare. Valuta l'A. inabile al lavoro

al 60% senza spiegare l'attività e senza indicare i limiti funzionali. Non

dimostra nessun peggioramento rispetto alla perizia SAM redatta il 14.10.2009.

Non ci soffermiamo sulle osservazioni del Dr. med.

__________ riguardanti il diritto a una rendita AI (trattasi di una questione

giuridico-amministrativa).

Confermiamo la valutazione SAM della perizia del

14.10.2009. I sopraccitati certificati medici non mostrano nessun cambiamento

rispetto alla nostra valutazione.” (doc.IV 2).

Giova inoltre

ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza,

quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se

specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente

(cfr. RAMI

2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V

161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

(...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (

...)"

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo neurologico

e chirurgico, siano stati dettagliatamente ed approfonditamente vagliati dal

Dr. __________ e dal Dr. __________.

Neppure

le certificazioni successivamente trasmesse dall’insorgente consentono una

diversa valutazione.

I periti del SAM, Dr.ssa __________

e Dr. __________ nella loro valutazione globale del 14 ottobre 2009 hanno

quindi definito una capacità lavorativa dell’80% come custode ed in attività

simili dal mese di marzo 2009.

Secondo i periti, ritenuto

che l’assicurata è stata ricoverata per l’ultima volta nel 1998 per problemi

addominali e successivamente non ha più avuto complicanze a livello addominale

si può ritenere migliorato il suo status clinico (doc. AI 51-16) rispetto alla

situazione constatata in occasione dell’attribuzione della rendita intera

d’invalidità.

Nel

rapporto del 27 ottobre 2009 il medico del SMR, Dr. __________, ha ripreso la

diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa della perizia

pluridisciplinare SAM e il miglioramento del quadro valetudinario dal mese di

marzo 2009 (doc. AI 52-1).

Va qui

ricordato che se, da una parte,

la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ e quella del SAM i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.9.), alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),

è da ritenere

dimostrato,

secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali,

che

l’assicurata è abile al lavoro all’80% sia nella sua attività di custode che in

altre attività simili e nelle mansioni di casalinga.

2.12.   Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire una prima inchiesta economica per le persone che

si occupano dell’economia domestica nel 2000, in occasione della domanda di prestazioni AI che ha condotto l’amministrazione ad attribuire la

rendita intera d’invalidità dal 1° maggio 1999. Nel rapporto del 29 agosto 2000

l’assistente sociale aveva stabilito una limitazione complessiva del 47% (cfr.

doc. AI 11-6).

In

sede di revisione l’UAI ha fatto esperire una seconda inchiesta            economica

e l’assistente sociale nel rapporto del 15 aprile 2008                                  ha

stabilito una limitazione complessiva del 26,5% (cfr. doc. AI                                                            36-5).

2.13.   Come è già

stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora

accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori                                                        Economia

senza figli e senza        membri di famiglia che                                              richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo                                                             5

2.

Spese e acquisti diversi                                   10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina)                                                    40

4.

Pulizia dell'appartamento                                 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto)                                                         10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia                                                    ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio)                                        5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti).                                                        20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

6.   Accudire i figli o altri familiari

0

E. 30 percentuale

di invalidità

4.5

Si reca a far la spesa alla __________ anche

giornalmente, se deve acquistare beni di prima necessità dove il peso non é

eccessivo. Non guidando l'auto da anni, effettua la spesa voluminosa insieme al

marito, situazione che rispecchia quanto aveva descritto la collega nel

precedente rapporto: il problema principale rimane infatti quello dei pesi.

La preparazione della contabilità viene

effettuata dall'assicurata, mentre il pagamento vero e proprio dal marito, come

appunto al tempo della precedente inchiesta.

Si riprende la percentuale proposta in

precedenza visto che non emergono cambiamenti sostanziali.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20

percentuale

degli impedimenti

20

percentuale

di invalidità

4

Si occupa lei stessa sia del bucato che dello

stiro, che - come dimostra l'asse che tiene aperto in sala - effettua man mano

sull'arco della settimana. Dichiara di non poter stirare per più di 20 minuti

al giorno e di dedicarsi così a questo compito poco alla volta; anche il

trasporto della cesta non risulta problematico grazie appunto all'ascensore.

Nel complesso, pur disponendo di un solo giorno per lavare, gode della più

assoluta autonomia in questo ambito.

Un tempo si dedicava ai lavori all'uncinetto

mentre ora, a causa dell'abbassamento della vista, è un'attività che ha

abbandonato.

L'unica motivazione che può giustificare un impedimento

in questo ambito è il rallentamento dell'impegno dovuto alla distribuzione

delle stiro, rallentamento che incide comunque in misura minima come si vede

dalla percentuale proposta.

5.7 Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0

percentuale

degli impedimenti

percentuale

di invalidità

Non riferisce di alcuna attività.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100

%

percentuale

di invalidità

26,5

%

■    Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Mio marito, figlio, la ragazza del figlio, la

figlia.

6.   GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Nell'ambito di questa revisione, avviata

d'ufficio, e di un'inchiesta casalinga che ha evidenziato un certo

miglioramento rispetto alla situazione che l'assicurata ha descritto qualche

anno orsono, ritengo che

si dovrebbe approfondire l'aspetto medico

sottoponendo il caso al medico SMR. Mi sembra evidente che si vada verso una

riduzione della rendita ed è importante, prima di procedere in tal senso,

disporre di una valutazione che non sia unicamente quella del curante.

Vorrei ricordare che l'assicurata è stata trattata

anche come custode, oltre che come casalinga e che, nel caso in cui si

valutassero gli impedimenti dal lato medico-teorico, ci si dovrebbe esprimere

anche su questo genere di impegno.

Come si evince infine dalla lettura del rapporto,

mi sono basata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni dell'assicurata e sul

raffronto con il rapporto precedente, poiché non avevo indicazioni chiare dal

lato medico e su come si è evoluto il danno alla salute. Nel caso in cui si

approfondissero questi aspetti, mi riservo di rivedere la valutazione in

ambito domestico per tener conto appunto delle limitazioni descritte

medicalmente oltre che, come detto sopra, su quanto l'assicurata ha dichiarato

in sede di inchiesta." (Doc. AI 36/4-6)

In data

13 gennaio 2010 la Consulente in integrazione professionale, a seguito della

perizia SAM del 14 ottobre 2009, ha quindi ancora aggiunto quanto segue:

"

Prendo atto della perizia pluridisciplinare

del 14 ottobre 2009 nonché della valutazione SMR, che riprende i limiti

funzionali descritti dalla perizia e rispondo come segue:

5.2    Mangiare

Considerando, come ho fatto, la possibilità

concreta di alternare le posture nonché la collaborazione dei familiari,

confermo la percentuale indicata nel mio rapporto del 15 aprile 2008, percentuale

che tiene abbondantemente conto dei limiti funzionali descritti dalla perizia

nell'esecuzione, appunto, delle attività di pulizia della cucina più gravose.

5.3    Pulizia dell'appartamento

AI di là di quanto dichiarato dall'assicurata in

sede di colloquio, ritengo che siano ancora esigibili attività di pulizia

settimanale nonché di riordino quotidiano, nel rispetto ovviamente dei limiti

funzionali descritti a livello peritale.

Si escludono così le operazioni più gravose che

hanno comunque una cadenza non settimanale, come il rigoverno dei vetri e in

generale le pulizie a fondo della casa. La signora rimane tuttavia in grado di

effettuare il rigoverno domestico distribuendolo sull'arco della settimana,

cosa che può giustificare unicamente una modesta percentuale di invalidità. Per

questi motivi ritengo sia ancora adeguata la percentuale proposta a suo tempo.

5.4    Spesa

Anche in questo caso la percentuale proposta

tiene conto ampiamente della difficoltà dell'assicurata nel sollevare pesi

gravosi; occorre tuttavia considerare l'esigibilità di una collaborazione da

parte del marito, ma anche la vicinanza dell'appartamento ai luoghi di

acquisto, che permette alla signora di recarsi giornalmente al supermercato

distribuendo così la merce.

5.5    Bucato

Non ho nulla da aggiungere a quanto detto a suo

tempo, che considerava appunto le limitazione descritte dalla perizia.

Con la presente annotazione riprendo e riconfermo

la percentuale riconosciuta all'assicurata nell'ultimo rapporto di inchiesta.

"

(Doc. AI 54-1)

Sulla

base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 26,5%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica.

In sede

ricorsuale il patrocinatore di RI 1 ha fornito alcune personali interpretazioni

delle mansioni che l’assicurata potrebbe o meno espletare con riferimento ai

suoi limiti funzionali, in particolare contestando le percentuali di impedimenti

con riferimento alla precedente inchiesta economica del 25 agosto 2000, svolta

dalla consulente __________ (doc. AI 11-1).

Questa

Corte non può condividere le critiche dell’insorgente. La seconda valutazione è

stata svolta ben otto anni dopo la prima inchiesta economica e come visto il

quadro valetudinario dell’assicurata è migliorato rispetto al 2000, in particolare per quanto riguarda la patologia addominale.

Inoltre,

come rettamente sottolineato dall’Ufficio AI, i periti del SAM hanno posto

un’incapacità lavorativa del 20% nelle mansioni di casalinga che non si discosta

molto da quanto valutato dalla consulente (26,5%).

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa

gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare

alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche

siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede

medica.

Nella

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la

perizia del Dr. __________ e quella del SAM hanno compiutamente valutato il

danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti

approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in

particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161;

cfr. consid. 2.10.).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre

tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette

senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione del

marito e del figlio, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle

suevocate risultanze mediche.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce

delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità

dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento

domiciliare.

Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle

valutazioni espresse dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per

la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a

quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nei due rapporti

d’inchiesta.

Questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguato

il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito

dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure

il tasso complessivo d'invalidità fissato al 26,5%, non essendoci, sulla base

delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo

medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in

sede di inchiesta domiciliare.

Anche per quanto attiene

alla quota parte dedicata alle mansioni domestiche vi è stato dunque un

miglioramento rispetto alla situazione constatata in occasione dell’inchiesta

economica del mese di agosto del 2000 che aveva valutato al 47% la percentuale

degli impedimenti (cfr. doc. AI 11-6).

2.15.   Per quanto

riguarda l’attività di salariata, visto quanto esposto al consid. 2.11.4.,  appurato

che la ricorrente conserva una capacità lavorativa residua dell’80% nella sua

attività di custode e attività simili, nella quale è in grado di conseguire,

mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente

all’80% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che

l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al 20% (cfr. al riguardo DTF

114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto

2008).

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato

inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Alla luce

di quanto appena esposto occorre dunque ribadire che,  nel caso concreto, la

ricorrente presenta un grado d’invalidità del 20% per la parte salariata.

2.16.   Viste le

quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 23% (50 X 20% + 50 X 26,5%), in applicazione del metodo misto, ossia

un grado d’invalidità che non permette la concessione di una rendita.

Il

rappresentante della ricorrente nel ricorso evidenzia l’errore nel quale l’UAI

sarebbe incorso invertendo le percentuali di impedimenti nella tabella del 7

novembre 2008, riferita comunque alla domanda di prestazioni del 1999 (doc. AI

38-1) e in quella del 23 aprile 2009 (doc. AI 47-1).

Va

rilevato che queste tabelle sono ad uso interno dell’amministrazione e benché

abbiano inizialmente indicato in maniera errata le percentuali degli

impedimenti quale salariata e casalinga, nel progetto di decisione del 14

gennaio 2010 (doc. AI 55-1) e nella decisione formale del 22 marzo 2010 (doc.

AI 63-1) tale svista è stata corretta.

Anche su

questo punto dunque le argomentazioni della ricorrente vanno respinte e la

decisione dell’UAI confermata.

2.17.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.10.2010 32.2010.102 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.10.2010 32.2010.102 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.10.2010 32.2010.102

Metodo misto. Revisione della rendita. L'UAI ha correttamente soppresso la rendita d'invalidità all'assicurata in quanto il grado d'invalidità è inferiore al 40%

Raccomandata Incarto n. 32.2010.102 LG /DC/ sc Lugano 7 ottobre 2010 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Luca Giudici, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 21 aprile 2010 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 22 marzo 2010 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, nata nel 1952, precedentemente attiva in qualità di custode e casalinga, in data 21 settembre 1999 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (rendita) per “ un’importante lipomatosi addominale con atrofia muscolare addominale con grave cedimento della parete stessa in stato dopo erniotomia e plastica a battente più posa di rete di Vicryl premuscolare (…). Stato dopo subileo meccanico su probabile aderenze in stato dopo molteplici laparotomie. Tunnel carpale bilaterale e obesità .” (doc. AI 2-1; 9-4). 1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 11-1), l’UAI con decisione del 15 novembre 2000, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 14-1), ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità a decorrere dal 1° maggio 1999. 1.3.   L’Ufficio AI ha avviato nel mese di novembre del 2003 una prima procedura di revisione (doc. AI 19-1) e con comunicazione del 27 aprile 2005 ha confermato all’assicurata l’erogazione della medesima rendita d’invalidità con un grado del 73% (doc. AI 25-1). 1.4.   A seguito di una segnalazione telefonica l’Ufficio AI ha avviato nel mese di marzo 2008 una seconda procedura di revisione della rendita (doc. AI 26-1; 32-1). Esperiti gli accertamenti medici del caso, in particolare una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 36-1; 54-1), una valutazione reumatologica svolta dal Dr. __________ (doc. AI 41-1; 45-1) e una perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità (doc. AI 51-1), l’UAI con decisione del 22 marzo 2010 (doc. AI 63-1), preavvisata con progetto del 14 gennaio 2010 (doc. AI 55-1) ha soppresso la rendita d’invalidità dell’assicurata non essendo più pensionabile il grado d’invalidità. 1.5.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto a continuare a percepire una rendita intera d’invalidità (grado 73%). In sostanza l’insorgente, dopo aver dettagliatamente riassunto la documentazione agli atti, ha contestato l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 15 aprile 2008, e la valutazione medica, in particolare la perizia reumatologica del Dr. __________ e quella pluridisciplinare del SAM che avrebbero erroneamente ritenuto migliorato il quadro valetudinario della ricorrente rispetto al 2000 (doc. I). 1.6.   L’UAI, in risposta, fondandosi sulla valutazione economica della consulente in integrazione e quella medica del Dr. __________ e del SAM, e dopo aver sottoposto la nuova documentazione al vaglio del SMR, ha confermato il proprio provvedimento e postulato la reiezione integrale del ricorso (doc. IV 1/2). 1.7.   In data 27 maggio 2010 il rappresentante dell’assicurata si è riconfermato nelle proprie argomentazioni di causa (doc. VI). Il doc. VI è stato trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. VII) 1.8.   L’UAI, il 4 giugno 2010, ha ribadito la correttezza della decisione presa e chiesto la reiezione del ricorso (doc. VIII) Il doc. VIII è stato inviato all’assicurata per conoscenza (doc. IX). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un miglioramento delle patologie invalidanti di cui è affetta RI 1 giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita d’invalidità. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199). A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa: " Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità." L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro. 2.4.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui " Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti." Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146. Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg. Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504. In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni. In particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " 7.3 Anlässlich ihrer Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert: 7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen, grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind (beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher intellektuell). Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein (beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner, behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber nach dem G BGE 134 V 9 S. 13 esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit ausgeschlossen werden kann. 7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E. 7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht hinreichend gewürdigt worden ist. 7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden, wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist. 7.3.4 Ein allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys etc.) zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche Obliegenheiten wie Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem Fall statusrelevant, kann auch nicht von einer dadurch verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im erwerblichen Bereich ausgegangen werden. 7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung. 7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer, auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz. 7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst würde." (DTF 134 V 12-14) Al riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha ritenuto: "

4.    Invaliditätsbemessung Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbs­tätig und im Übrigen im Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinde­rung im Aufgabenbereich massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungs­fähigkeit im erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspru­chung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04  vom

13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9 wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- ­bereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar­ sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerb­lichen Bereich voll ausgenützt wird und wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich stärker auswirken, und die Berücksichti­gung ist auf (ungewichtet) 15 % beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirkli­chen konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelas­tung über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs." 2.5.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s). 2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06). 2.7.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l ’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che l a riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. 2.8.   Nell’evenienza concreta l’assicurata, nella decisione del 15 novembre 2000, è stata posta al beneficio di una rendita intera d’invalidità, a far tempo dal 1° maggio 1999, sulla base della refertazione medica agli atti, in particolare dei rapporti medici del Dr. __________ che il 1° marzo 2000 ha posto la seguente diagnosi: " (…) · importante lipomatosi addominale con atrofia muscolare addominale con grave cedimento della parete stessa in stato dopo erniotomia e plastica a battente più posa di rete di Vicryl premuscolare, intervento eseguito il 23.6.1998 presso l’Ospedale __________ di __________, a seguito di grossa ernia cicatriziale in stato dopo laparotomia per isterectomia e colecistectomia nel 1985. · stato dopo subileo meccanico su probabile aderenze in stato dopo molteplici laparotomie il 28.10.1998. · tunnel carpale bilaterale · obesità.” (doc. AI 9-4). Il medico curante ha quindi certificato un’inabilità lavorativa totale dell’assicurata (doc. AI 9-3). In sede di revisione della rendita del novembre 2003 il Dr. __________, nel referto dell’11 agosto 2004 ha ripreso la medesima diagnosi posta in data 1° marzo 2000 e segnalato che la situazione è rimasta invariata negli anni e stazionaria nel tempo (doc. AI 23-4). Il medico del SMR, Dr.ssa __________, nel rapporto del 22 aprile 2005 ha ripreso e confermato le conclusioni del medico curante (doc. AI 24-1). In sede di revisione del mese di marzo 2008, su indicazione della consulente in integrazione professionale __________ che nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 10 aprile 2008 aveva evidenziato “ un certo miglioramento rispetto alla situazione che l’assicurata ha descritto qualche anno orsono ” (doc. AI 36-6), l’UAI ha affidato al Dr. __________ il mandato di esperire una perizia reumatologica e poi al SAM quello di una valutazione pluridisciplinare. Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nel referto del 10 febbraio 2009, dopo aver esposto l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive, ha così risposto alle domande dell’Ufficio AI: " (…)

4.   Diagnosi Sindrome cervicospondilogena cronica in

-  Componente miofasciale della muscolatura suboccipitale bilaterale Epicondilopatia omeroradiale a destra Poliartrosi delle dita (diagnosi clinica) Incipiente gonartrosi mediale bilaterale, attivata a sinistra Piedi traversopiatti bilaterali con incipienti alluci valghi e dita a martello Obesità (peso 73 kg / statura 148 cm) B. Conseguenze sulla capacità di lavoro C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell'allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 % da quando è stata giudicata inabile al lavoro in misura totale dai medici curanti, ossia dal 23.6.1998 per motivi non inerenti al mio campo di specialità. Sempre a decorrere dal 23.6.1998, nella sua ultima attività come ausiliaria di pulizie e custode, ma anche come casalinga, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione de l rendimento del 10 %, a seguito dei limiti funzionali e di carico citati nell'allegato. Una volta messe in atto le terapie sovraproposte, durante un intervallo di tempo di 3 - 6 mesi, l'assicurata può essere considerata abile al lavoro in misura totale anche come custode, ausiliaria di pulizie e casalinga. Ringraziandovi per la fiducia accordatami, vi porgo I miei più distinti saluti." (Doc. AI 41/5-8) Nell’ambito della valutazione SAM i periti hanno invece valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________), quella chirurgica (Dr. __________) e quella neurologica (Dr. __________). Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto del 27 agosto 2009, dopo aver esposto l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e lo stato psichico, ha così concluso: " (…) Conclusione e prognosi A quanto riferito sopra, la paziente non ha mai presentato disturbi psichici e non vi è neanche da segnalare alcun disturbo psichico nel gentilizio. Si tratta di una 57enne, che praticamente ha sempre lavorato, dopo un periodo a causa delle sue gravidanze rimase a domicilio per far crescere i figli e poi, dopo il loro ritorno in Ticino essa ha lavorato per un periodo in modo regolare come custode-portinaia, fino all'insorgenza dei suoi dolori e disturbi addominali che malgrado vari interventi e cure persistono tuttora. I suoi dolori vengono riesacerbati a volte proprio quando si guarda allo specchio, vedendo le sue cicatrici dell'addome essa si sente poco bene presentando a volte anche stati d'ansia. A questo proposito è stata anche consultata dal Dr. med. __________ chirurgo plastico, che quest'ultimo a causa di un'eventuale complicazione ha avvertito l'assicurata ed essa rifiuta l'intervento. Non si presenta mai in costume da bagno, si vergogna nel farsi vedere in pubblico e tutto ciò sicuramente crea una situazione psichica poco gradevole che essa essendo una persona molto sensibile soffre. Dal punto di vista psichiatrico, essa presenta un dolore persistente, a volte intenso e penoso che non può essere completamente spiegato da un processo fisiologico, a volte peggiora per esempio quando è emozionata o quando deve affrontare situazioni da stress. Dal punto di vista psichiatrico, essa presenta una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) che causa un' inabilità lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico nella misura del 10%. Sicuramente il forte legame che ha con il marito e con i figli l'aiuta ad avere una certa stabilità psichica, e per quel che riguardano i suoi sintomi nel caso di un peggioramento, l'introduzione di un farmaco ansiolitico od eventualmente un antidepressivo è auspicabile" (Doc. 51/23-24) Il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia presso l’Ospedale Regionale di __________, nel rapporto del 27 agosto 2009 ha invece posto la diagnosi di “- Stato dopo ernioplastica per un’ernia cicatriziale della linea mediana nel 1998. - Stato aderenziale” ed esposto la seguente valutazione: " (…) La paziente è stata operata nel 1998 per un ernia cicatriziale in uno stato dopo diverse laparatomie, senza ricorrenza di una recidiva di tale ernia. La paziente si lamenta di fitte addominali, attribuibile ad uno stato aderenziale. Dal lato strettamente della patologia addominale, la paziente è abile al 100% a qualsiasi lavoro, fatta eccezione per lavori dove è costretta ad alzare più di 20 kg. Concernente la patologia addominale, non esiste nessun provvedimento onde migliorare la clinica. Per lo stato aderenziale, l'unica indicazione ad eseguire un intervento chirurgico, presenta un ileo resistente ad una terapia conservativa con minaccia dell'intestino. Riassumendo per quel che concerne la patologia addominale della paziente, la paziente è abile al 100% a qualsiasi lavoro con l'eccezione di lavori dove è costretta ad alzare più di 20 kg. " (Doc. AI 51/26) Il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel referto del 9 settembre 2009 ha, da parte sua, posto la diagnosi di “- brachialgie parestetiche destre su incipiente compressione del nervo mediano al canale carpale, per il momento solamente irritativa”. Lo specialista ha così valutato la paziente: " (…) VALUTAZIONE: dal punto di vista neurologico l'Assicurata presenta solamente un'incipiente compressione cronica nel nervo mediano nel canale carpale, con brachialgie parestetiche notturne, presenti da oltre 11 anni, apparentemente non ingravescente, e per il momento, dal punto di vista clinico, puramente irritativa senza deficit sensitivo-motori oggettivabili. Parametri elettroneurografici normali a sinistra, anche se la sintomatologia è presente in modo meno evidente. Ricordo che l'Assicurata sarebbe mancina. Altrimenti nessuna sindrome cervico-vertebrale né segni radicolari irritativi o tantomeno deficitari ai membri superiori, nessuna sindrome lombo-vertebrale o segni radicolari irritativi o deficitari ai membri inferiori. Nessun segno di sofferenza midollare o cerebrale. Dal punto di vista neurologico l'Assicurata non presenta un'incapacità lavorativa al momento attuale, è possibile che in un'attività intensa con i membri superiori e ripetitiva, la sindrome del canale carpale possa peggiorare, nel caso si imporrebbe un controllo elettroneurografico e clinico. Rimango a disposizione per discutere il problema." (Doc. AI 51/19) Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 14 ottobre 2009 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “ Sindrome cervicospondilogena cronica con/su: - componente miofasciale della muscolatura suboccipitale bilaterale. Pregressa ernioplastica (23.06.1998) con/su: - pregressa ernia cicatriziale della linea mediale, -stato aderenziale. Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4). ” (doc. AI 51-12). Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno posto quella di “ Brachialgie parestetiche a ds. con/su: - incipiente compressione del nervo mediale al canale carpale, al momento solamente irritativa. Epicondilopatia omeroradiale a ds..Poliartrosi delle dita.Incipiente gonartrosi mediale bilaterale. Piedi trasversopiatti con/su: - incipienti alluci valghi e diti a martello bilateralmente. Obesità (BMI 33,33) con dislipidemia. Diabete mellito tipo 2. Epatopatia" (Doc. AI 51/12) 2.9.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l ' invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell ' ambito dell ' assicurazione per l ' invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…) Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue: " (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…) Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124). 2.10.   Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 50% la parte dedicata all’attività salariata e al 50% la quota dedicata alle mansioni domestiche. Tale suddivisione deve essere confermata. Lo stesso rappresentante della ricorrente nel proprio ricorso ha precisato che “ La signora RI 1 prima della malattia era occupata come casalinga al 50% e come custode al 50% ” (doc. AI 71-8). 2.11. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal Dr. __________ e quella del SAM, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati. 2.11.1.   Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame ad opera del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, il quale nel rapporto peritale del 10 febbraio 2009 ha diagnosticato una “ Sindrome cervicospondilogena cronica in

- Componente miofasciale della muscolatura suboccipitale bilaterale. Epicondilopatia omeroradiale a destra. Poliartrosi delle dita (diagnosi clinica). Incipiente gonartrosi mediale bilaterale, attivata a sinistra. Piedi traversopiatti bilaterali con incipienti alluci valghi e dita a martello. Obesità (peso 73 kg / statura 148 cm) ” (doc. AI 41-7). Secondo lo specialista l’assicurata, a far tempo dal 23 giugno 1998, nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizie e custode e nelle mansioni di casalinga è abile al lavoro al 90%, mentre in attività adeguate è pienamente abile (100%). Il Dr. __________ ha quindi precisato che una volta messe in atto le terapie indicate nella perizia, durante un intervallo di 3-6 mesi, anche nella precedente attività di ausiliaria di pulizie, custode e casalinga l’abilità lavorativa è piena (doc. AI 41-7). Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata. Il RA 1 nel proprio allegato ricorsuale ha contestato la valutazione del Dr. __________ che si sarebbe espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata “ senza avere una dovuta conoscenza delle effettive mansioni che era tenuta a svolgere in particolar modo come custode ” (doc. I, pag. 13). Va tuttavia rilevato che il Dr. __________ ha esaminato in maniera approfondita l’assicurata in data 10 febbraio 2009, valutando tutti i mali di cui soffre e procedendo ad un’anamnesi personale, sistematica e sociale, nella quale è stato considerato che ella ha lavorato come custode e ausiliaria di pulizie, oltre che a constatazioni soggettive e oggettive e ad un accurato esame della funzionalità fisica (doc AI 41-1). Il quadro clinico dell’insorgente è stato esposto dal perito in modo chiaro giungendo a conclusioni motivate. L’argomentazione della ricorrente, secondo cui il Dr. __________ non avrebbe approfondito la situazione lavorativa e le effettive mansioni dell’assicurata non merita dunque accoglimento. 2.11.2.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel referto del 27 agosto 2009 ha diagnosticato, dal punto di vista psichiatrico, una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) che causa un' inabilità lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico nella misura del 10% (doc. AI 51-24). Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata. 2.11.3.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame chirurgico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia e chirurgia vascolare, il quale nel rapporto del 27 agosto 2009 ha posto la diagnosi di “- Stato dopo ernioplastica per un’ernia cicatriziale della linea mediana nel 1998. - Stato aderenziale ”. Per quanto riguarda la capacità lavorativa il Dr. __________ ha riferito che dal lato strettamente della patologia addominale la paziente è abile al 100% in qualsiasi attività, fatta eccezione per lavori dove è costretta ad alzare più di 20kg (doc. AI 51-26). Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata. Tale non può essere il referto del 22 marzo 2010 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia e chirurgia vascolare, il quale dal punto di vista diagnostico non si discosta da quanto valutato dal Dr. __________. Il medico curante, dopo aver riassunto l’anamnesi della paziente ha riferito di concordare con il perito per quanto riguarda l’assenza di ernia palpabile nella fossa iliaca sinistra. Per contro, a mente del Dr. __________, i dolori lamentati da RI 1 sono dovuti alla fissazione della rete alla parete addominale e giustificano un’inabilità lavorativa del 60% (doc. AI 65-3). La valutazione del medico curante, seppur divergente unicamente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico del SAM e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro. Su tale refertazione hanno poi preso posizione i periti del SAM il 5 maggio 2010 (vedi consid. 2.11.4). Lo scritto del 24 marzo 2010 (doc. AI 64-1) e quello successivo del 15 aprile 2010 (doc. AI 70-1) del Dr. __________, FMH in medicina generale e dunque non specialista in chirurgia, non permettono a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie. Il medico infatti si è limitato a produrre il referto del Dr. __________ (doc. AI 65-3) e ad esprimere delle considerazioni di carattere generale ed economico (sulle possibilità di inserimento lavorativo dell’assicurata) piuttosto che strettamente mediche. 2.11.4.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame neurologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel referto del 9 settembre 2009 ha diagnosticato “ brachialgie parestetiche destre su incipiente compressione del nervo mediano al canale carpale, per il momento solamente irritativa ”. Il Dr. __________ ha ritenuto che dal punto di vista neurologico l’assicurata non presenta un’incapacità lavorativa (doc. AI 51-19). Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata. Il referto del Dr. __________ del 22 marzo 2010 (doc. AI 64-1) e quelli del Dr. __________ del 24 marzo 2010 (doc. AI 65-1) e del 15 aprile 2010 (doc. AI 70-1) e la critica sollevata da quest’ultimo, secondo cui il perito avrebbe erroneamente considerato la paziente mancina e non destrimane, sono stati sottoposti ai periti del SAM che hanno espresso le seguenti considerazioni: " (…) Ci soffermiamo dapprima sui rapporti medici del Dr. med. __________ (specialista FMH medicina generale) a __________, redatti il 24.3 e 15.4.2010. I limiti funzionali descritti dal Dr. med. __________ non sono in contrasto con quelli descritti nella nostra perizia SAM (punto 9, pagina 16). Ci si basa anche sulla perizia reumatologica del Dr. med. __________ (specialista FMH medicina interna e reumatologia) redatta all'attenzione dell'Ufficio Al il 10.2.2009. L'obesità non è un fattore limitante la capacità lavorativa. Nel nostro status (punto 4.1, pagina 10) descriviamo un'A. destrimano. II Dr. med. __________ (specialista FMH neurologia), nel suo consulto del 9.9.2003, afferma solamente che “l’A. sarebbe mancina”. Trattasi di un dato anamnestico. Ricordiamo che il neurologo ha valutato attentamente l'A. e ha eseguito degli esami strumentati (ENG) agli arti superiori. Ha poi valutato l'A. indipendentemente dal fatto se sia destrimano o mancina e la valuta abile al lavoro al 100%. Non può escludere un peggioramento in futuro. Il Dr. med. __________ non ha banalizzato il problema, ma ha valutato l'A. con scienza e coscienza. II Prof. Dr. med. __________ (specialista FMH chirurgia e chirurgia vascolare) a __________, nel suo rapporto del 22.3.2010 all'attenzione del curante, valuta l'A.; il suo status è sovrapponibile a quello del Dr. med. __________ (specialista FMH chirurgia e viceprimario; consulto del 25.8.2009). II Prof. Dr. med. __________ ipotizza un problema neurale (entrappment), ma non lo può dimostrare. Valuta l'A. inabile al lavoro al 60% senza spiegare l'attività e senza indicare i limiti funzionali. Non dimostra nessun peggioramento rispetto alla perizia SAM redatta il 14.10.2009. Non ci soffermiamo sulle osservazioni del Dr. med. __________ riguardanti il diritto a una rendita AI (trattasi di una questione giuridico-amministrativa). Confermiamo la valutazione SAM della perizia del 14.10.2009. I sopraccitati certificati medici non mostrano nessun cambiamento rispetto alla nostra valutazione.” (doc.IV 2). Giova inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2). Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che: " (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)" Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo neurologico e chirurgico, siano stati dettagliatamente ed approfonditamente vagliati dal Dr. __________ e dal Dr. __________. Neppure le certificazioni successivamente trasmesse dall’insorgente consentono una diversa valutazione. I periti del SAM, Dr.ssa __________ e Dr. __________ nella loro valutazione globale del 14 ottobre 2009 hanno quindi definito una capacità lavorativa dell’80% come custode ed in attività simili dal mese di marzo 2009. Secondo i periti, ritenuto che l’assicurata è stata ricoverata per l’ultima volta nel 1998 per problemi addominali e successivamente non ha più avuto complicanze a livello addominale si può ritenere migliorato il suo status clinico (doc. AI 51-16) rispetto alla situazione constatata in occasione dell’attribuzione della rendita intera d’invalidità. Nel rapporto del 27 ottobre 2009 il medico del SMR, Dr. __________, ha ripreso la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa della perizia pluridisciplinare SAM e il miglioramento del quadro valetudinario dal mese di marzo 2009 (doc. AI 52-1). Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). In conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ e quella del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9.), alle stesse può essere fatto riferimento. Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurata è abile al lavoro all’80% sia nella sua attività di custode che in altre attività simili e nelle mansioni di casalinga. 2.12.   Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire una prima inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica nel 2000, in occasione della domanda di prestazioni AI che ha condotto l’amministrazione ad attribuire la rendita intera d’invalidità dal 1° maggio 1999. Nel rapporto del 29 agosto 2000 l’assistente sociale aveva stabilito una limitazione complessiva del 47% (cfr. doc. AI 11-6). In sede di revisione l’UAI ha fatto esperire una seconda inchiesta            economica e l’assistente sociale nel rapporto del 15 aprile 2008                                  ha stabilito una limitazione complessiva del 26,5% (cfr. doc. AI                                                            36-5). 2.13.   Come è già stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana. Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990. In particolare la cifra 2124 prevede: " in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità. In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti." La cifra 2122 prevede che: " Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva. Lavori                                                        Economia senza figli e senza        membri di famiglia che                                              richiedono cure % 1. Conduzione dell'economia domestica, (pianificazione, organizzazione del lavoro, controllo                                                             5 2. Spese e acquisti diversi                                   10 3. Alimentazione (preparazione dei pasti, lavori di pulizia della cucina)                                                    40 4. Pulizia dell'appartamento                                 10 5. Bucato, pulizia dei vestiti, confezione e trasformazione degli abiti, (cucito, maglia, uncinetto)                                                         10 6. Cura dei figli e di altri membri della famiglia                                                    --- 7. Diversi (cura di terzi, cura delle piante e degli animali, giardinaggio)                                        5 8. Altre attività (p. es. aiuto alla famiglia stessa, attività di utilità pubblica, perfezionamento, creazione artistica, attività superiore alla media nella confezione e nella trasformazione dei vestiti).                                                        20" In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.). In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze. Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3095 prevede: " Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva: Attività Minimo % Massimo %

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) 2 5

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) 10 50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti) 5 20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici) 5 10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) 5 20

6.   Accudire i figli o altri familiari 0 30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* 0 50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)." Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora: " Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298). Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta. In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico." In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete. Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02). Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5). Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato: " (…) 4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)." Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02). 2.14.   Come detto, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale __________ di esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel rapporto del 15 aprile 2008 (cfr. doc. 36-1 e segg.) dal seguente tenore: " (...)

5.   ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità 5.1 Conduzione dell'economia domestica pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo importanza assegnata 5 percentuale degli impedimenti 0 percentuale di invalidità 0 Organizza e programma l'attività domestica senza problema alcuno. 5.2 Alimentazione preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve importanza assegnata 40 percentuale degli impedimenti 20 percentuale di invalidità 8 Ammette di occuparsi della preparazione dei pasti insieme al marito, anche se è quest'ultimo che se n'è assunto l'onere maggiore; prima era lei infatti la cuoca migliore, ora lo è diventato il marito. Non lamenta difficoltà particolari nè un carico di lavoro eccessivo; può alternare le posture, infatti, e nondimeno avvalersi della collaborazione de l coniuge, che può garantire una presenza costante a domicilio. Le pulizie a fondo vengono eseguite dalla ragazza del figlio o dalla figlia, mentre del riordino l'assicurata riesce a farsi carico personalmente: ammette infatti " che ci sono giorni in cui lava i piatti subito mentre in altri lo fa dopo aver riposato". La collaborazione del consorte è, almeno in parte, dovuta, come indica appunto la giurisprudenza; questi infatti non svolge un'attività lucrativa ed ha pertanto l'obbligo di collaborare "in misura consueta al giorno d'oggi". Le difficoltà descritte dalla signora comunque, sono assai modeste visto che può alternare momenti di attività ad altri di lavoro ed occuparsi così sia della preparazione dei pasti che del riordino. Ritengo che una percentuale d'impedimento vada computata unicamente per la difficoltà nell'eseguire le pulizie a fondo e che il suo grado, per la frequenza con cui vengono eseguite, non possa superare quello proposto. 5.3 Pulizia dell'appartamento rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc. importanza assegnata 20 percentuale degli impedimenti 50 percentuale di invalidità 10 La signora ammette di potersi occupare delle pulizie domestiche congiuntamente al marito né, interrogata sulla questione, sa indicare attività di pulizia che è costretta a delegare. Spiega, invece, come passare l'aspirapolvere e lavare i pavimenti siano compiti possibili anche ora se vengono condivisi con il consorte. Della pulizia di vetri, tendaggi e attività che comportano lo spostamento dei mobili, se ne occupa il figlio. Non ritengo che la percentuale applicata in precedenza sia ancora giustificata visto che l'assicurata ha negato di potersi dedicare ad attività che a cadenza stagionale, ma non settimanale. D'altro canto la distribuzione del lavoro sull'arco della settimana è una modalità valida per avere più autonomia; parimenti si deve anche considerare la collaborazione dovuta del coniuge, che le consente di avere una carico di lavoro più modesto. Per siffatte considerazioni ritengo che si possa valutare al massimo un'incapacità del 50%. 5.4 Spesa e acquisti diversi compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali importanza assegnata 15 percentuale degli impedimenti 30 percentuale di invalidità 4.5 Si reca a far la spesa alla __________ anche giornalmente, se deve acquistare beni di prima necessità dove il peso non é eccessivo. Non guidando l'auto da anni, effettua la spesa voluminosa insieme al marito, situazione che rispecchia quanto aveva descritto la collega nel precedente rapporto: il problema principale rimane infatti quello dei pesi. La preparazione della contabilità viene effettuata dall'assicurata, mentre il pagamento vero e proprio dal marito, come appunto al tempo della precedente inchiesta. Si riprende la percentuale proposta in precedenza visto che non emergono cambiamenti sostanziali. 5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. importanza assegnata 20 percentuale degli impedimenti 20 percentuale di invalidità 4 Si occupa lei stessa sia del bucato che dello stiro, che - come dimostra l'asse che tiene aperto in sala - effettua man mano sull'arco della settimana. Dichiara di non poter stirare per più di 20 minuti al giorno e di dedicarsi così a questo compito poco alla volta; anche il trasporto della cesta non risulta problematico grazie appunto all'ascensore. Nel complesso, pur disponendo di un solo giorno per lavare, gode della più assoluta autonomia in questo ambito. Un tempo si dedicava ai lavori all'uncinetto mentre ora, a causa dell'abbassamento della vista, è un'attività che ha abbandonato. L'unica motivazione che può giustificare un impedimento in questo ambito è il rallentamento dell'impegno dovuto alla distribuzione delle stiro, rallentamento che incide comunque in misura minima come si vede dalla percentuale proposta. 5.7 Diversi cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato importanza assegnata 0 percentuale degli impedimenti percentuale di invalidità Non riferisce di alcuna attività. Valutazione dell'assistente sociale totale delle attività 100 % percentuale di invalidità 26,5 % ■    Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica? Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato. Mio marito, figlio, la ragazza del figlio, la figlia.

6.   GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI attività ripartizione Impedimento GRADO D'INVALIDITÀ salariata casalinga TOTALE OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE Nell'ambito di questa revisione, avviata d'ufficio, e di un'inchiesta casalinga che ha evidenziato un certo miglioramento rispetto alla situazione che l'assicurata ha descritto qualche anno orsono, ritengo che si dovrebbe approfondire l'aspetto medico sottoponendo il caso al medico SMR. Mi sembra evidente che si vada verso una riduzione della rendita ed è importante, prima di procedere in tal senso, disporre di una valutazione che non sia unicamente quella del curante. Vorrei ricordare che l'assicurata è stata trattata anche come custode, oltre che come casalinga e che, nel caso in cui si valutassero gli impedimenti dal lato medico-teorico, ci si dovrebbe esprimere anche su questo genere di impegno. Come si evince infine dalla lettura del rapporto, mi sono basata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni dell'assicurata e sul raffronto con il rapporto precedente, poiché non avevo indicazioni chiare dal lato medico e su come si è evoluto il danno alla salute. Nel caso in cui si approfondissero questi aspetti, mi riservo di rivedere la valutazione in ambito domestico per tener conto appunto delle limitazioni descritte medicalmente oltre che, come detto sopra, su quanto l'assicurata ha dichiarato in sede di inchiesta." (Doc. AI 36/4-6) In data 13 gennaio 2010 la Consulente in integrazione professionale, a seguito della perizia SAM del 14 ottobre 2009, ha quindi ancora aggiunto quanto segue: " Prendo atto della perizia pluridisciplinare del 14 ottobre 2009 nonché della valutazione SMR, che riprende i limiti funzionali descritti dalla perizia e rispondo come segue: 5.2    Mangiare Considerando, come ho fatto, la possibilità concreta di alternare le posture nonché la collaborazione dei familiari, confermo la percentuale indicata nel mio rapporto del 15 aprile 2008, percentuale che tiene abbondantemente conto dei limiti funzionali descritti dalla perizia nell'esecuzione, appunto, delle attività di pulizia della cucina più gravose. 5.3    Pulizia dell'appartamento AI di là di quanto dichiarato dall'assicurata in sede di colloquio, ritengo che siano ancora esigibili attività di pulizia settimanale nonché di riordino quotidiano, nel rispetto ovviamente dei limiti funzionali descritti a livello peritale. Si escludono così le operazioni più gravose che hanno comunque una cadenza non settimanale, come il rigoverno dei vetri e in generale le pulizie a fondo della casa. La signora rimane tuttavia in grado di effettuare il rigoverno domestico distribuendolo sull'arco della settimana, cosa che può giustificare unicamente una modesta percentuale di invalidità. Per questi motivi ritengo sia ancora adeguata la percentuale proposta a suo tempo. 5.4    Spesa Anche in questo caso la percentuale proposta tiene conto ampiamente della difficoltà dell'assicurata nel sollevare pesi gravosi; occorre tuttavia considerare l'esigibilità di una collaborazione da parte del marito, ma anche la vicinanza dell'appartamento ai luoghi di acquisto, che permette alla signora di recarsi giornalmente al supermercato distribuendo così la merce. 5.5    Bucato Non ho nulla da aggiungere a quanto detto a suo tempo, che considerava appunto le limitazione descritte dalla perizia. Con la presente annotazione riprendo e riconfermo la percentuale riconosciuta all'assicurata nell'ultimo rapporto di inchiesta. " (Doc. AI 54-1) Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 26,5%. Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche. Va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. In sede ricorsuale il patrocinatore di RI 1 ha fornito alcune personali interpretazioni delle mansioni che l’assicurata potrebbe o meno espletare con riferimento ai suoi limiti funzionali, in particolare contestando le percentuali di impedimenti con riferimento alla precedente inchiesta economica del 25 agosto 2000, svolta dalla consulente __________ (doc. AI 11-1). Questa Corte non può condividere le critiche dell’insorgente. La seconda valutazione è stata svolta ben otto anni dopo la prima inchiesta economica e come visto il quadro valetudinario dell’assicurata è migliorato rispetto al 2000, in particolare per quanto riguarda la patologia addominale. Inoltre, come rettamente sottolineato dall’Ufficio AI, i periti del SAM hanno posto un’incapacità lavorativa del 20% nelle mansioni di casalinga che non si discosta molto da quanto valutato dalla consulente (26,5%). D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica. Nella fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la perizia del Dr. __________ e quella del SAM hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.). Per quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione del marito e del figlio, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche. A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare. Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle valutazioni espresse dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nei due rapporti d’inchiesta. Questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 26,5%, non essendoci, sulla base delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare. Anche per quanto attiene alla quota parte dedicata alle mansioni domestiche vi è stato dunque un miglioramento rispetto alla situazione constatata in occasione dell’inchiesta economica del mese di agosto del 2000 che aveva valutato al 47% la percentuale degli impedimenti (cfr. doc. AI 11-6). 2.15.   Per quanto riguarda l’attività di salariata, visto quanto esposto al consid. 2.11.4.,  appurato che la ricorrente conserva una capacità lavorativa residua dell’80% nella sua attività di custode e attività simili, nella quale è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente all’80% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al 20% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008). Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione. Alla luce di quanto appena esposto occorre dunque ribadire che,  nel caso concreto, la ricorrente presenta un grado d’invalidità del 20% per la parte salariata. 2.16.   Viste le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 23% (50 X 20% + 50 X 26,5%), in applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette la concessione di una rendita. Il rappresentante della ricorrente nel ricorso evidenzia l’errore nel quale l’UAI sarebbe incorso invertendo le percentuali di impedimenti nella tabella del 7 novembre 2008, riferita comunque alla domanda di prestazioni del 1999 (doc. AI 38-1) e in quella del 23 aprile 2009 (doc. AI 47-1). Va rilevato che queste tabelle sono ad uso interno dell’amministrazione e benché abbiano inizialmente indicato in maniera errata le percentuali degli impedimenti quale salariata e casalinga, nel progetto di decisione del 14 gennaio 2010 (doc. AI 55-1) e nella decisione formale del 22 marzo 2010 (doc. AI 63-1) tale svista è stata corretta. Anche su questo punto dunque le argomentazioni della ricorrente vanno respinte e la decisione dell’UAI confermata. 2.17.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese di procedura per CHF 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti