opencaselaw.ch

32.2009.36

Viste le risultanze delle perizie psichiatrica e reumatologica, a ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni

Ticino · 2009-01-07 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Viste le risultanze delle perizie psichiatrica e reumatologica, a ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni

Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 cpv.1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2,

con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi

deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei

criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa,

rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000

pag. 155 consid. 2c).

(…)" (STFA del 24 aprile 2004 nella causa N., I

404/03, consid. 6.2).

Anche

in un'altra

sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha

evidenziato che:

"

(…)

5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo

di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e

durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali

(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la

liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario

tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso

di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché

di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e

sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag.

155 consid.

2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung,

in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,

San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

(…)" (STFA del 28 maggio 2004 nella causa B., I

702/03, consid. 5.2).

Nella

DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A

proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza

9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte, in un caso concreto, si è così

espressa:

"

(...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de

recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble

somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation

de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur

les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux

de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence

d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur

plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état

psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant

simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit

psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que

les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale

dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements

thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et

de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de

la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes

douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas

de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine

intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble

somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007.

Toutefois, le recourant

n'établit pas que les constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement

erronées. Non seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à

tort que la perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue

à toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver

quelques contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième

critère relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers

juges ont pourtant nié l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort

de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs,

l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne

sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du

recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un

caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi

les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du

premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la

seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux

(singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________,

spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport

du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une

affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du

critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi

retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé.

On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont

l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février

2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de

troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de

l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des

premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé.

(…)" (

STFA del 29 gennaio 2009 nella causa V., 9C_111/2008, consid. 3).

La

nostra

Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si

è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla

pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha

stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere

in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di

controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si

deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie

o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante

l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una

componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)

"

(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05,

consid. 4)

2.6.   Nell’evenienza

concreta, nelle annotazioni 29 marzo 2007, il dr. __________, medico SMR, ha

concluso che “(…) si rende attualmente necessaria, in un primo tempo, una

perizia psichiatrica.” (doc. AI 17/1).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del Centro __________ (doc. AI 18/1-2).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del Centro __________,

nella perizia 28 aprile 2007 (doc. AI 20/1-7), dopo aver illustrato l’anamnesi,

i dati soggettivi e l’esame psichico, non ha posto alcuna diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa, ritenuta la sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD 10 F 45.4) quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Lo

specialista si è poi espresso in questi termini:

"

(…)

E. 6 VALUTAZIONE

E PROGNOSI

Alcune considerazioni preliminari devono essere fatte

rispetto alla diagnosi trovata negli atti. La malattia della figlia dell'A

inizia nei primi mesi del 2005 ed il periodo maggiormente critico per la famiglia

è in maggio 2005, quando la ragazza subisce un intervento per nulla risolutivo

sui problemi di deambulazione. In questo periodo l'A non sviluppa nessuna

reazione depressiva all'evento stressante, che, al contrario, viene

fronteggiato con energia. I periodi di inabilità lavorativa cominciano solo

dalla fine del 2005. Nemmeno a fine dicembre 2005 si riscontra una chiara

sindrome depressiva; si rilevano solo dei dolori degni di indagini ulteriori.

Il sospetto di depressione larvata viene avanzato, solo come ipotesi, dalla

neurologa nel luglio 2006, dopo che tutte le indagini sono risultate negative.

La depressione ipotizzata dalla neurologa non trova però nessuna conferma

nell'accertamento psichiatrico del Dr. __________ del settembre 2006, e neppure

in quello della psichiatra Dr.ssa __________, dell'ottobre 2006. Entrambi gli

specialisti notano solo una sindrome somatoforme. D'altra parte, anche il

medico curante, fino al mese di gennaio 2007, non ha mai spronato vigorosamente

l'A ad intraprendere una presa in carico psichiatrica, cosa che avrebbe

sicuramente fatto molto tempo prima, se avesse sospettato una depressione maggiore

grave.

Improvvisamente, la diagnosi di depressione viene

formulata da uno specialista psichiatra solo il 19.01.2007, insieme con la

diagnosi di "disturbo della personalità con tendenze passivo - autosvalutative".

Queste diagnosi vengono trascritte dallo psichiatra curante nel 2007 sul

certificato per la cassa malati, senza ulteriori approfondimenti documentati.

In merito a queste due ultime opinioni faccio ora due

considerazioni.

E' possibile che l'A abbia avuto un singolo episodio

depressivo, limitato nel tempo e di breve durata, quando è stato visto dalla

psichiatra nel gennaio 2007. Tuttavia, l'oggettività da me rilevata non consente

di parlare di depressione ed è in linea con quella descritta dai due colleghi

psichiatri che hanno visto il paziente nel corso del 2006. Se episodio

depressivo vi è stato, questo è ora risolto grazie alla terapia adeguata messa

in atto dal Dr. __________. Inoltre, i tratti di passività ed autosvalutazione

rilevati dalla Dr.ssa __________, possono essere spiegati dal fatto che quando

ha osservato il paziente egli era, per l'appunto, depresso. Non è necessario

parlare di un disturbo della personalità, che peraltro non trova elementi

oggettivi a sostegno. I disturbi della personalità sono modalità erronee di

rapportarsi con sé stessi e con gli altri, che insorgono precocemente e durano

nel tempo. L'ottimo funzionamento sociale e lavorativo precedente al disturbo

somatoforme (l'A era capo squadra nella ditta!) contrasta con un disturbo di personalità

di tipo passivo - autosvalutativo.

In conclusione; nell'attualità l’A non presenta nessun

segno obiettivo di depressione e nega categoricamente qualsiasi sintomo. Non vi

è nessun isolamento sociale e si può parlare di un buon funzionamento nel

contesto familiare. Tutto ciò è confermato dalla descrizione della “giornata

tipo” sopra riportata. Non vi è poi alcun disturbo della personalità, ma solo

una certa rassegnazione e passività. Questo è un atteggiamento tipico che viene

assunto da chi è portatore di un disturbo somatoforme e permane per molto tempo

fuori dal lavoro. La possibilità di restare in malattia rappresenta un potente

vantaggio secondario, che non fa altro che rafforzare e mantenere il disturbo,

inducendo il paziente ad assumere il ruolo e l'atteggiamento dell'invalido.

Essendovi conflitti di ordine nevrotico alla base del disturbo somatoforme, è

importante eliminare categoricamente ogni vantaggio secondario, se si vuole

sperare di incidere in modo positivo e terapeutico sui sintomi. In questo

senso, una rendita di invalidità non è assolutamente indicata. Non essendoci

una base organica dietro ai dolori, uno sforzo di volontà dell'assicurato per superare

gli stessi o per imparare costruttivamente a conviverci, è esigibile.

L'A va pertanto considerato abile, per qualsiasi

lavoro, al 100%. da subito.

B.

CONSEGUENZE

SULLA CAPACITA' DI LAVORO

1.

Menomazioni

qualificative e quantitative dovute ai disturbi constatati

Nessuna

2.

Conseguenza

dei disturbi sull'attività attuale

2.1

Come si

riproducono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

Nulla

2.1

L'attività

attuale è ancora praticabile?

Si, al 100%

2.2

E'

considerabile una diminuzione della capacità di lavoro?

No

2.3.

Da quando esiste una limitazione

della capacità di lavoro provata a livello medico-teorici di almeno il 20%

Nulla

C.

CONSEGUENZE

SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE

1.

E'

possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono

previsti?

Non entrano in considerazione

(…)

"

(doc. AI 20/5-7)

Nelle

annotazioni 21 agosto 2007 il dr. __________, medico SMR, ha osservato che “(…)

a distanza di oltre un anno dalla suddetta valutazione reumatologica in virtù

anche di una valutazione neurologica effettuata in aprile 2006, coadiuvata

anche da accertamenti radiologici dove si evidenziava che l’incapa-cità lavorativa

totale e prolungata dell’A. in questione non era giustificata, ritengo che per

valutare gli attuali limiti funzionali per configurare un’attività adeguata

allo stato di salute odierno dell’A. sia necessario un ulteriore

accertamento

medico specialistico reumatologico (Dr. __________)

.” (doc. AI 21/1).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 22/1-2).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica

2 ottobre 2007 (doc. AI 25/1-7)

posta la diagnosi di “(…) emisindrome del

dolore cronico a destra in – tendenza fibromialgica – decondizionamento muscolare

– minime alterazioni degenerative della colonna cervicale e lombare (protusioni

discali C3-C6, L3-L5) – disturbi statici del rachide (cifosi dorsale prolungata

con scoliosi toracolombare sinistroconvessa) (…)” (doc. AI 25/6-7)

, circa le

conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, si è così espresso:

"

(…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute,

un'attività medio-leggera, con carichi variabili, non troppo statica, non

troppo monotona, con possibilità di alternare frequentemente le posizioni corporee.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo

del 100%, a decorrere dal 27.12.2005.

Nella sua ultima professione come capo squadra sui

cantieri, a seguito dei dolori cronici, giudico l'assicurato abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del

rendimento del 25%, a partire dal 27.12.2005.

(…)

"

(doc.

AI 25-7)

2.7.   Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser

, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123)

, bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle    inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189;

Locher

, Grundriss des Sozialversiche-rungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati;

STFA I 462/05 del 25 aprile

2007;

STFA

U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore

non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008;

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007

).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006

concernente un caso di assicurazione per l

'

invalidità

, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell

'

ambito dell

'

assicurazione per l

'

invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L

'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci.

La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc);

Meyer-Blaser

, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008, il Tribunale federale

ha sottolineato che:

"

(...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts

cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans

le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés,

sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé

la décision attaquée.

(...)" (

STF

del 29 gennaio 2008 nella causa C., 9C_289/2007, consid. 4.2)

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (

ATF 125 V 351

consid.

3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (

ATF 124 I 170

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,

9C_142/2008

, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008,

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8.   Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti, i quali

hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-to è

portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito all’assenza di patologie psichiatriche con ripercussioni sulla capacità

di lavoro e alla capacità lavorativa del 100% con una diminuzione del

rendimento del 25% nella sua attività abituale e del 100% con rendimento pieno

in un’attività adeguata, dal 27 dicembre 2005.

2.8.1.   Per

quanto riguarda l’aspetto extra somatico il dr. __________, nella perizia 26

aprile 2007 (doc. AI 20/1-7), ha escluso una patologia psichiatrica con ripercussioni

sulla capacità di lavoro e ha diagnosticato una sindrome somatoforme senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa. Lo specialista ha poi concluso che “(…)

nell’attualità l’A non presenta nessun segno obiettivo di depressione e nega categoricamente

qualsiasi sintomo. Non vi è nessun isolamento sociale e si può parlare di un

buon funzionamento nel contesto famigliare. Tutto ciò è confermato dalla

descrizione della “giornata tipo” sopra riportata. Non vi è poi alcun disturbo

della personalità, ma solo una certa rassegnazione e passività. Questo è un atteggiamento

tipico che viene assunto da chi è portatore di un disturbo somatoforme e

permane per molto tempo fuori dal lavoro. La possibilità di restare in malattia

rappresenta un potente vantaggio secondario, che non fa altro che rafforzare e

mantenere il disturbo, inducendo il paziente ad assumere il ruolo e

l’atteggiamento dell’invalido. Essendovi conflitti di ordine nevrotico alla

base del disturbo somatoforme, è importante eliminare categoricamente ogni

vantaggio secondario, se si vuole sperare di incidere in modo positivo e

terapeutico sui sintomi. In questo senso, una rendita di invalidità non è

assolutamente indicata. Non essendoci una base organica dietro ai dolori, uno

sforzo di volontà dell’assicurato per superare gli stessi o per imparare costruttivamente

a conviverci, è esigibile. (…)” (doc. AI 20/6).

Ha

poi evidenziato che “(…) la depressione ipotizzata dalla neurologa non trova

però nessuna conferma nell’accertamento psichiatrico del Dr. __________ del settembre

2006, e neppure in quello della psichiatra Dr.ssa __________, dell’ottobre

2006. Entrambi gli specialisti notano solo una sindrome somatoforme.

(…)” (doc. AI 20/6, la sottolineatura è del redattore).

La

dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 19 gennaio

2007 indirizzata alla __________ (doc. 3/5-10 dell’incarto cassa malati)

posta la

diagnosi di “(…) episodio depressivo di media gravità senza sintomi psicotici

(F 32.1 dell’ICD 10) – sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4

dell’ICD 10) – disturbo di personalità con tendenze passivo-autosvalutative (F

60.8 dell’ICD 10) (…)”

aveva concluso che “(…) la terapia farmacologica impostata dal Dr. __________

non ha dato risultati, così che non possiamo prevedere – per il momento – la

ripresa della capacità lavorativa, nemmeno a tempo parziale. Quest’ultima è

stata tentata nel mese di settembre 2006, per qualche giorno, senza portare dei

risultati di alcun tipo. Tuttavia ritengo importante proseguire con il

trattamento psichiatrico, in particolar modo con un regolare sostegno

psicoterapeutico dando spazio e tempo all’assicurato per ripensare lentamente a

tutto quello che gli sta capitando, trovare sollievo a potersi confidare con

qualcuno, trovando comprensione per quello che gli è accaduto e discolparsi.

Senza questo tentativo, la prognosi è alquanto infausta, nel senso della

cronicizzazione della malattia depressiva. Con questo trattamento, persiste una

pur sottile speranza di miglioramento, ma non prima di diversi mesi di cura,

anche se persiste un’inabilità lavorativa per malattia da oltre un anno.

Complessivamente, la prognosi è ancora alquanto riservata. (…)”.

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato medico 9

febbraio 2007 (doc. 4/2 dell’incarto cassa malati), aveva poi ripreso le

diagnosi poste dalla dr.ssa __________ e confermato un’inabilità lavorativa al

100% da gennaio 2007.

Al

riguardo il dr. __________ ha osservato che “(…) improvvisamente, la diagnosi

di depressione viene formulata da uno specialista psichiatra solo il 19.1.2007,

insieme con la diagnosi di “disturbo della personalità con tendenze passivo-autosvalutative”.

Queste diagnosi vengono trascritte dallo psichiatra curante nel 2007 sul

certificato per la cassa malati, senza ulteriori approfondimenti documentati.

In merito a queste due ultime opinioni faccio ora due considerazioni. E’ possibile

che l’A abbia avuto un singolo episodio depressivo, limitato nel tempo e di

breve durata, quando è stato visto dalla psichiatra nel gennaio 2007. Tuttavia,

l’oggettività da me rilevata non consente di parlare di depressione ed è in

linea con quella descritta dai due colleghi psichiatri che hanno visto il

paziente nel 2006. Se episodio depressivo vi è stato, questo è ora risolto

grazie alla terapia adeguata messa in atto dal Dr. __________. Inoltre, i

tratti di passività ed autosvalutazione rilevati dalla Dr.ssa __________,

possono essere spiegati dal fatto che quando ha osservato il paziente egli era,

per l’appunto, depresso. Non è necessario parlare di un disturbo della

personalità, che peraltro non trova elementi oggettivi a sostegno. I disturbi

della personalità sono modalità erronee di rapportarsi con sé stessi e con gli

altri, che insorgono precocemente e durano nel tempo. L’ottimo funzionamento

sociale e lavorativo precedente al disturbo somatoforme (l’A era capo squadra

nella ditta!) contrasta con un disturbo della personalità di tipo passivo – autosvalutativo.

(…)” (doc. AI 20/6).

Le

circostanziate e puntuali conclusioni del perito dr. __________ non sono state

validamente contrastate dal dr. __________ che – pur avendone avuto la possibilità

(il referto gli è stato trasmesso il 18 ottobre 2007 e su sua richiesta ancora

il 15 gennaio 2008 [doc. AI 27/1 e 34/1] –, nello scritto 14 aprile 2008

indirizzato al Centro professionale di __________, non si è espresso

chiaramente sulla capacità lavorativa limitandosi ad osservare, senza tuttavia

documentare e oltretutto in modo del tutto generico, che:

"

(…)

Dalla mia esperienza come terapeuta dopo un anno di

incontri settimanali non posso purtroppo che costatare la presenza di un paziente

che lamenta in modo ripetitivo la stessa sintomatologia algica lasciano solo

progressivamente un limitato spazio per parlare delle speranze deluse e dei

rancori spesso non espressi che hanno gravato sul suo vissuto. A livello

terapeutico l'alleanza terapeutica rimane difficile da stabilizzare quando si

tratta di discriminare i dolori legati al prorprio corpo e la sofferenza legata

alla malattia della figlia, esplicita portatrice, prima della malattia, delle

speranze per il futuro. "Non mi si crede" rimane allora il leitmotiv

che ricale anche l'iter diagnostico travagliato attraversato dal paziente con

sua figlia. La povertà dei sogni e delle associazioni non permettono attualmente

un lavoro di messa in prospettiva delle difficoltà attuali con dei vissuti anteriori

non elaborati. I lutti non sono elaborati e se il paziente non parla di depressione

è più per mancanza di espressività affettiva differenziata e per una necessità

espressa di mantenere tutta la vita psichiatrica al momento come immobilizzata.

Non ha impedito che ha cominciato a dormire meglio con un antidepressivo

(Remeron 30 mg) che a sprazzi riesce ad esprimersi in modo più affettivo.

L'investimento per il futuro in un progetto anche lavorativo rimane però al

momento scarso.

A titolo psichiatrico ritengo dunque la capacità

lavorativa ridotta per necessità psichica di contenere la vita psichica in una

posizione d'immobilità che corrisponde ad una sintomatica d'inibizione. Non

condivido il parere del perito che parla in modo generico di conflitti

nevrotici e di vantaggi secondari appoggiandosi più su una logica teorica che

sulla descrizione e la massa in evidenza di una qualsiasi conflittualità. La

crisi attraversata dal paziente è invece complessa, di tipo identitario, attraverso

l'esperienza di ripetute migrazioni e perdita di punti di riferimento e di tipo

più nevrotico nella ricerca di una figura genitoriale (datore di lavoro,

medici, entità assicurativa) idealizzata e deludente. La capacità a vivere le

emozioni e i pensieri come espressione del proprio vissuto e della propria vita

psichica rimane infine fragile (problematica identitaria), una difficoltà che

porta il paziente ad aver delegato in partcolare alla figlia le prorprie

speranze deluse per il futuro e, confrontato alla malattia della figlia, a

vivere sul proprio corpo il dolore di un lutto non elaborato. La scarsità

dell’elaborazione mentale può spiegare la povertà espressiva della

sintomatologia psichica, povertà non assimilabile alla normalità.

Spero aver così, egregio Collega, potuto esprimere la

complessità di una situazione clinica d'inibizione e di quasi fobia

dell'investimento lavorativo non assimilabile a manifestazioni psichiatriche di

tipo simulazioni e dove il dolore prende il posto dell'ansietà fobica.

(…)

"

(doc. AI 41/6-7)

Al

riguardo anche il dr. __________, nelle annotazioni 24 giugno 2008 (doc. AI

44/1-2), ha concluso che “(…) la sintomatologia presentata dall’A. bene si

spiega con la tendenza fibromialgica, messa in evidenza all’occasione della

visita reumatologica presso il Dr. __________, con conseguente determinazione

della CL. Dal punto di vista psichiatrico, il Dr. __________ non definisce un

grado di IL (

“A titolo psichiatrico ritengo dunque la capacità lavorativa

ridotta …”

); le sue osservazioni rappresentano una differenza

d’interpretazione della stessa sintomatologia. Rimangono d’attualità le conclusioni

del Dr. __________. (…)” (doc. AI 44/2).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 7

novembre 2008, indirizzato all’assicu-rato, nel quale il dr. __________ ha rilevato

– ancora una volta in modo generico e senza documentare – che “(…) posso dunque

concludere ad una sintomatologia cronica (iniziata nel 2005) senza

miglioramenti soggettivi e con piuttosto un peggioramento da circa 6 mesi, con

un ritiro sociale che si limita alla cerchia famigliare e a pochi contatti con

i connazionali, una difficoltà maggiore a pensare ai vissuti legati alla grave

malattia cronica anche se stabilizzata della figlia e una resistenza ad

immaginare delle alternative ad un destino che vede slittare verso la paralisi

definitiva. Mi permetto di definire inesistente la speranza di una qualsiasi

capacità lavorativa che è rimasta purtroppo assente durante la terapia. (…)”

(doc. AI 54/6).

2.8.2.   Per

quanto riguarda l’aspetto somatico il TCA rileva quanto segue.

Il

dr. __________, nella dettagliata e approfondita perizia reumatologica 2 ottobre

2007 (doc. AI 25/1-7), ha concluso che, a contare dal 27 dicembre 2005,

l’assicurato è abile al lavoro al 100% con una flessione del 25% del rendimento

nella sua professione di capo squadra in cantieri e al 100% con rendimento pieno

in un’attività adeguata.

Questa

valutazione non è stata smentita da altri certificati da parte di medici

specialisti attestanti nuove patologie e/o un peggioramento delle

sintomatologie.

In

particolare non è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo

al rapporto 19 novembre 2008 (doc. AI 54/4-5) nel quale il dr. __________, Capo-servizio

del Servizio di __________ dell’Ospeadale regionale di __________, non

oggettiva un peggioramento dello stato di salute, non si pronuncia sulla

capacità lavorativa, considera l’aspetto psichiatrico pur non essendo egli

specialista e si augura che nella propria rivalutazione l’Ufficio AI tenga

conto “(…) dell’età, […], della provenienza etnica e dei parametri sociali (…)”

(doc. 54/5).

Va

qui ricordato che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di   originare un'incapacità di

guadagno (STFA inedite del 13 luglio 2004 nella causa V., I 681/03, consid. 4.2

e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro

volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02,

consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Del

resto il dr. __________

dopo aver evidenziato che “(…) si tratta di una situazione delicata

poché, il p. (e questo da diversi mesi) evoca l’estensione di disturbi del

tutto simili a quelli notati all’emicorpo dx anche a quello sx con coinvolgimento

preferenziale della regione cervico-dorso-scapolare. Si tratta di dolori, per

ciò che concerne l’emicorpo sx, speculari rispetto a quelli sentiti a dx (che restano

prevalenti nel panorama sintomatico), a detta sua invalidanti che interferiscono

sull’energia vitale, sulla possibilità di svariate attività (tar l’altro anche

di tipo manuale-professionale) e sul sonno che tutto sommato resta di qualità mediocre

con alterazione dell’archi-tettura e del timing. Nel frattempo il p. non parla

direttamente di cervico-brachialgie (o di lombosciatalgie, eventualmente) coinvolgenti

gli arti di sx, di qualche cosa che potrebbe essere assimilato ad una

claudicatio neurogena o ancora di dolori parossistici-neuropatici. I disturbi

sono piuttosto diffusi, in profondità, sensibili alla pressione locale

(parzialmente reattivi al riposo) e, tutto sommato, agiscono “intossicando la

qualità di vita del p.”. L’esame neurologico è nuovamente normale […]. Non

importanti (significativi disturbi delle sensibilità elementari (tatto-algica),

del s. posturale e pallestesia. Non disturbi della linea vegetativa (non

nozione d’ipotensione ortostatica, di disturbi sfinterici o altro). Le

condizioni generali del p. (sebbene dichiari anche una relativa inappetenza e

un affaticamento costante) sembrerebbero conservate. (…)”

, lo si

ribadisce senza tuttavia oggettivare e oltretutto in forma ipotetica, ha concluso

che “(…) dal mio punto di vista non posso che sottolineare il peggioramento

dello stato clinico di questo p. Il tutto sembrerebbe collimare con una forma

particolare, come già sottolineato, di fibromialgia. In funzione di questa mia

impressione odierna (e degli esami già realizzati in precedenza), una malattia

reumatismale (sistemica, vascolitica ecc) risultano alquanto improbabili sia

dal profilo clinico che radiologico e laboratoristico. Non vi sono segni di

compromissione (focale o generale) del sistema nervoso centrale o periferico.

(…)” (doc. AI 54/5).

Non

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato

medico 11 novembre 2008 nel quale la Dr.ssa __________, FMH in medicina interna,

non si è espressa sulla capacità lavorativa attestando, in modo del tutto generico,

che “(…) il paziente sopraccitato, noto per dolori cervico-brachiali e

lombo-crurali a destra accompagnati da alterazioni soggettive della

sensibilità, presenta dal gennaio 2008 un peggioramento del quadro clinico con

dolori cervicali anche a sinistra irradianti alla spalla e all’arto superiore

sinistro. I disturbi sono persistenti e resistenti alle terapie. E’ seguito dal

Dr. __________ FMH in neurologia e dal Dr. __________ FMH in psichiatria.”

(doc. AI 54/3).

Al

riguardo va rilevato che anche il dr. __________, nelle annotazioni 18 dicembre

2008

riferendosi allo scritto 7 novembre 2008 del dr. __________ indizizzato

all’assicurato, al certificato medico 11 novembre 2008 della dr.ssa __________

e al rapporto 19 novembre 2008 del dr. __________

, ha concluso che “(…) la

nuova documentazione medica non apporta nessun nuovo elemento sia clinico che

strumentale per oggettivare un peggioramento dello stato di salute dell’A. Le

valutazioni dei diversi medici sono già state prese in considerazione

all’occa-sione delle perizie (psichiatrica Dr. __________ 20.04.2007 e

reumatologica Dr. __________ 02.10.2007) che hanno permesso di definire il

grado d’incapacità lavorativa alla base del progetto di decisione dell’UAI

(24.10-2008) (…)” (doc. AI 56/1).

Nemmeno

dal “breve rapporto d’uscita” 6 febbraio 2009 del Pronto soccorso dell’Ospedale

regionale di __________ risulta un peggioramento valetudinario duraturo (doc.

D).

Al

riguardo anche il dr. __________, nelle annotazioni 16 marzo 2009, ha concluso

che “(…) l’attuale documentazione non permette di oggettivare o rendere

verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato,

stato di salute accertato tramite valutazione peritale psichiatrica e reumatologica.”

(VIII/Bis).

2.8.3.   Rispecchiando

le perizie del dr. __________ e del dr. __________ tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7),

alle stesse può dunque esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo

l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere

ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento.

Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti

ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbst-verantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialver-sicherugsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche

Meyer Blaser,   Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221),

è da ritenere siccome dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante,

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 129 V 51 consid. 2.4; DTF

126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2 e i riferimenti ivi citati),

che

sino al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato

presentava una capacità lavorativa del 100% con una diminuzione del rendimento

del 25% nella sua attività abituale e del 100% con rendimento pieno in un’atti-vità

adeguata, dal 27 dicembre 2005.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il

presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)

2.8.4.   Quanto

alla richiesta, formulata dall’avv. RA 1, di una perizia giudiziaria (“(…) si

chiede quindi viste le risultanze diametralmente opposte delle valutazioni agli

atti (quelle effettuate dall’Ufficio AI e quelle dei medici di fiducia della __________

e dei medici curanti del ricorrente dall’altra), che il qui ricorrente sia

sottoposto a perizia neutra atta a determinare lo stato fisico/psichico dello

stesso e l’impatto che questo stato ha sulla capacità lavorativa passata, presente

e in particolare futura. (…)” doc. AI 58/7), il TCA rileva quanto segue.

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli

indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (STFA del 10

luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione

e dell’UFAS sono garantite.

Inoltre

va ricordato che, q

uando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art.

29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid.

3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che il dr. __________, nella perizia psichiatrica

26 aprile 2007 (doc. AI 20/1-7) – dopo aver evidenziato che anche gli

specialisti dr. __________ e dr.ssa __________ avevano diagnosticato solo una

sindrome somatoforme –, ha criticato puntualmente e motivato le ragioni per le

quali si discostava dalle conclusioni della dr.ssa __________ e del dr. __________.

La dr.ssa __________ non si è poi più pronunciata sul caso dell’assicurato e il

dr. __________, pur avendone avuto la possibilità, non ha criticato validamente

e tempestivamente le conclusioni del perito dr. __________ limitandosi ad osservazioni

generiche e non documentate. Anche il dr. __________, avuto riguardo al

rapporto psichiatrico 14 aprile 2008 del dr. __________ e all’ulteriore documentazione

medica prodotta in sede di opposizione (doc. AI 54/1-6), ha ribadito che non è

possibile concludere per un peggioramento dello stato di salute intercorso dopo

le perizie del dr. __________ e del dr. __________.

La

richiesta di una perizia giudiziaria va pertanto disattesa.

2.9.   Quanto

alla valutazione economica il TCA rileva quanto segue.

L

'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

Questo

Tribunale

visto che il consulente in integrazione professionale, nella nota

E. 11 gennaio 2008 (doc. AI 32/1-3), ha evidenziato che “(…) ho contattato

l’ingegnere sig. __________ presso la __________ di __________ il quale mi

comunica che il 90% delle attività sono pesanti, oltre a coordinare il lavoro

il capo squadra lo deve pure eseguire. Il 10% delle attività sono

amministrative (compilazioni rapporti di lavoro, ecc). In base a queste

valutazioni e leggendo l’incarto – limitazioni mediche – valuto improbabile che

l’A. riesca a riprendere la sua attività abituale in misura del 100% con

diminuzione del rendimento del 25%. Inoltre ha già effettuato tentativi con

esito negativo. (…)” (doc. AI 32/2) e (dopo il fallimento del periodo

d’accerta-mento professionale; doc. AI 41/1-4 e 42/1-2), nel rapporto finale 8

ottobre 2008 (doc. AI 46/1-3), ribadito che “(…) nel rapporto sopra citato si

ritiene improbabile che l’A. possa riprendere la sua attività abituale (si

vedano motivazioni nel rapporto del 11.01.2008). Permane comunque una CL del

100% in attività adeguate. (…)” (doc. AI 46/1)

ritiene che a ragione

l’Ufficio AI, per il calcolo del grado d’invalidità, ha confrontato i redditi

da valido e da invalido e non si è fondato su un confronto percentuale.

Secondo

la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (

DTF 129 V 222; cfr., pure,

STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.

3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR

2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.

4.2, I 475/01

), nel caso concreto, visto che il perito

dr. __________ ha attestato una flessione del rendimento nella sua attività

abituale del 25% a contare dal 27 dicembre 2005, sono determinanti i dati del

2006.

2.9.1.   Riguardo

all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure

delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali

la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi

sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635

consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato

come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato

avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo

guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita

dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222

consid.

4.3.1 pag. 224

)

o comunque il salario che potrebbe

essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in

un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità

e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto

del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (

DTF 96 V 29

pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc.

(VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

(…)"

Dagli

atti risulta che nel 2006,

quale capo squadra nei vari

cantieri della __________,

senza il danno alla salute, l’assicu-rato

avrebbe potuto conseguire un reddito annuo pari a fr. 72'878.-- (5'606.-- x 13

= 72'878.-- vedi doc. AI 6/2 e 46/2).

L’importo

di fr. 72'878.--, peraltro rimasto incontestato e determinato correttamente dal

consulente in integrazione professionale sulla base di quanto attestato dal

datore di lavoro, va ritenuto

quale reddito da valido per l’anno 2006.

2.9.2.   Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

Tale

reddito va segnatamente

determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Questa

Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi

sulla sentenza

del 20 febbraio

2008 nella causa C., (

U

8/07)

, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Il

TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“

deutliche Abweichung

”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.

45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza la quale,

nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, ha ricordato che:

"

(…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione

una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e

professionali.

(cfr. STFA del 3 giugno 2009 nella causa P.,

8C_44/2009, consid. 3.3)

2.9.3.

U

tilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una attività semplice

e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un

reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 59’197.32 (

fr. 4'732.--

riportati su 41.7 ore [

cfr. tabella B 9.2,

pubblicata

in

La Vie économique, 3-2009, pag. 98

)

moltiplicati per 12

[

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a]

).

Vista

la capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweiz.

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221)

e

applicata

la riduzione riconosciuta dal consulente in integrazione professionale del 15%

– “(…) 5% per attività leggere – 10% per esperienza prof. Monovalente, cambio

di attività, difficoltà di adattamento e limitazioni mediche (…)” (doc. AI 46/2)

–, il reddito statistico da invalido corrisponde a fr. 50'317.72 (fr.

59’197.32

ridotti del 15% =

fr. 50'317.72).

All’importo

di fr. 50'317.72 non va poi applicata alcuna riduzione per gap salariale.

Infatti,

il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2006 presso il suo ultimo

datore di lavoro (

fr.

72'878.--, cfr. consid. 2.9.1), è

superiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero

dai lavoratori del settore costruzioni (Tabella TA1 2006, p.to 45, livello di

qualifica 3: fr. 5’422.-- riportato su 41.7 ore/settimana x 12 mesi

= fr. 67'829.22

).

Quanto

alla riduzione del 15% – a prescindere dal fatto che non è stata contestata e

ricordato che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla

valutazione dell’am-ministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 75, consid.

5b/dd e 6, pag. 80-81) – il TCA si limita qui ad osservare che la stessa tiene adeguatamente

conto del fatto che l’assi-curato è in grado di esercitare un’attività

sostitutiva nella misura del 100% e dei suoi limiti funzionali.

2.9.4.

In

simili circostanze, ritenuti i redditi da valido (anno 2006) di fr.

72'878.-- (

cfr. consid. 2.9.1) e da invalido

di fr. 50'317.72 (cfr. consid. 2.9.3), il grado d’invalidità deve essere cifrato

al 31% ([72'878 – 50'317.72] : 72'878 x 100 = 30.95% arrotondato al 31% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Di

conseguenza, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicura-to il diritto ad una

rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (consid. 2.4).

2.10.   In

simili circostanze, visto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata

e il ricorso respinto.

2.11.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.12.   Nel

ricorso l’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,

ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale e delle considerazioni

sopra esposte, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del

ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente

minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi

precedenti, i periti interpellati dall’Ufficio AI si sono espressi chiaramente

e le loro valutazioni non sono state contestate validamente da altri specialisti.

La conclusione secondo cui la lite era già di primo achito destituita di esito

favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale

l’interessato – fatto salvo il “breve rapporto d’uscita” 6 febbraio 2009 del

Pronto soccorso dell’Ospedale regionale di __________ (doc. D) – non ha

prodotto la benché minima documentazione medica che potesse contrastare le

valutazioni dei periti.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2009 32.2009.36 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2009 32.2009.36 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2009 32.2009.36

Viste le risultanze delle perizie psichiatrica e reumatologica, a ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni

Raccomandata Incarto n. 32.2009.36 FS /vm Lugano 5 agosto 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2009 di RI 1 rappr. da:   RA 1 contro la decisione del 7 gennaio 2009 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1.   RI 1, classe 1961, da ultimo attivo quale capo squadra nei vari cantieri presso la __________ (doc. AI 3/1 e 6/1-3), nel mese di giugno 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/1-8). 1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – tra cui una perizia psichiatrica a cura del Centro __________, una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e un periodo di accertamento professionale presso il Centro di __________ –, l’Ufficio AI, con decisione 7 gennaio 2009 (doc. AI 57/1-4), preavvisata con progetto 24 ottobre 2008 (doc. AI 48/1-4), ha negato all’assicurato il diritto a una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile. 1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto: " (…) PRELIMINARMENTE

1.  Il ricorrente è posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con esenzione dal pagamento di tasse e spese e con il gratuito patrocinio del sottoscritto legale.

2.  Spese e tasse come di rito. NEL MERITO

1.  Il ricorso è accolto e di conseguenza è annullata la decisione dell’Ufficio AI del 07.01.09. § Al Signor RI 1 è riconosciuta una rendita AI intera.

2.  Tasse, spese e ripetibili protestate. (…)." (doc. AI 58/7) 1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato che il danno alla salute “(…) è stato valutato correttamente ed il ricorso non porta elementi di valutazione oggettivi o prove idonei a sconfessare tale valutazione. (…)” (IV, pag. 2) – ha chiesto di respingere il ricorso. 1.5.   Con scritto 4 marzo 2009 la patrocinatrice dell’assicurato –ribadita “(…) la necessità di allestire una perizia, oggettiva e approfondita sullo stato attuale di salute (psichica e fisica) del mio rappresentato (…)” (VI) – ha trasmesso al TCA il “breve rapporto d’uscita” 6 febbraio 2009 relativo alla visita presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________. 1.6.   Con osservazioni 18 marzo 2009 l’Ufficio AI – rilevato che il SMR ha stabilito che “(…) “ l’attuale documentazione medica non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato, stato di salute accertato tramite valutazione peritale psichiatrica e reumatologica” (…)” (VIII, pag. 2) – ha confermato la risposta di causa. considerato in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148). Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1). Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento della nascita dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007. 2.3.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 7 gennaio 2009, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita, è conforme o meno alla legislazione federale. L’assicurato, contestata la valutazione medica, ha chiesto il diritto ad una rendita intera. 2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06). Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura. Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA che, nella sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, si è così espresso: " (…) 6.2 A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare   un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv.1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294). In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). (…)" (STFA del 24 aprile 2004 nella causa N., I 404/03, consid. 6.2). Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che: " (…) 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). (…)" (STFA del 28 maggio 2004 nella causa B., I 702/03, consid. 5.2). Nella DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster). A proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte, in un caso concreto, si è così espressa: " (...) 3. 3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). 3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail. Le recourant invoque une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence. En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé. (…)" (STFA del 29 gennaio 2009 nella causa V., 9C_111/2008, consid. 3). La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando: " (…) Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia. Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…) " (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05, consid. 4) 2.6.   Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 29 marzo 2007, il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) si rende attualmente necessaria, in un primo tempo, una perizia psichiatrica.” (doc. AI 17/1). L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del Centro __________ (doc. AI 18/1-2). Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del Centro __________, nella perizia 28 aprile 2007 (doc. AI 20/1-7), dopo aver illustrato l’anamnesi, i dati soggettivi e l’esame psichico, non ha posto alcuna diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, ritenuta la sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Lo specialista si è poi espresso in questi termini: " (…) 6. VALUTAZIONE E PROGNOSI Alcune considerazioni preliminari devono essere fatte rispetto alla diagnosi trovata negli atti. La malattia della figlia dell'A inizia nei primi mesi del 2005 ed il periodo maggiormente critico per la famiglia è in maggio 2005, quando la ragazza subisce un intervento per nulla risolutivo sui problemi di deambulazione. In questo periodo l'A non sviluppa nessuna reazione depressiva all'evento stressante, che, al contrario, viene fronteggiato con energia. I periodi di inabilità lavorativa cominciano solo dalla fine del 2005. Nemmeno a fine dicembre 2005 si riscontra una chiara sindrome depressiva; si rilevano solo dei dolori degni di indagini ulteriori. Il sospetto di depressione larvata viene avanzato, solo come ipotesi, dalla neurologa nel luglio 2006, dopo che tutte le indagini sono risultate negative. La depressione ipotizzata dalla neurologa non trova però nessuna conferma nell'accertamento psichiatrico del Dr. __________ del settembre 2006, e neppure in quello della psichiatra Dr.ssa __________, dell'ottobre 2006. Entrambi gli specialisti notano solo una sindrome somatoforme. D'altra parte, anche il medico curante, fino al mese di gennaio 2007, non ha mai spronato vigorosamente l'A ad intraprendere una presa in carico psichiatrica, cosa che avrebbe sicuramente fatto molto tempo prima, se avesse sospettato una depressione maggiore grave. Improvvisamente, la diagnosi di depressione viene formulata da uno specialista psichiatra solo il 19.01.2007, insieme con la diagnosi di "disturbo della personalità con tendenze passivo - autosvalutative". Queste diagnosi vengono trascritte dallo psichiatra curante nel 2007 sul certificato per la cassa malati, senza ulteriori approfondimenti documentati. In merito a queste due ultime opinioni faccio ora due considerazioni. E' possibile che l'A abbia avuto un singolo episodio depressivo, limitato nel tempo e di breve durata, quando è stato visto dalla psichiatra nel gennaio 2007. Tuttavia, l'oggettività da me rilevata non consente di parlare di depressione ed è in linea con quella descritta dai due colleghi psichiatri che hanno visto il paziente nel corso del 2006. Se episodio depressivo vi è stato, questo è ora risolto grazie alla terapia adeguata messa in atto dal Dr. __________. Inoltre, i tratti di passività ed autosvalutazione rilevati dalla Dr.ssa __________, possono essere spiegati dal fatto che quando ha osservato il paziente egli era, per l'appunto, depresso. Non è necessario parlare di un disturbo della personalità, che peraltro non trova elementi oggettivi a sostegno. I disturbi della personalità sono modalità erronee di rapportarsi con sé stessi e con gli altri, che insorgono precocemente e durano nel tempo. L'ottimo funzionamento sociale e lavorativo precedente al disturbo somatoforme (l'A era capo squadra nella ditta!) contrasta con un disturbo di personalità di tipo passivo - autosvalutativo. In conclusione; nell'attualità l’A non presenta nessun segno obiettivo di depressione e nega categoricamente qualsiasi sintomo. Non vi è nessun isolamento sociale e si può parlare di un buon funzionamento nel contesto familiare. Tutto ciò è confermato dalla descrizione della “giornata tipo” sopra riportata. Non vi è poi alcun disturbo della personalità, ma solo una certa rassegnazione e passività. Questo è un atteggiamento tipico che viene assunto da chi è portatore di un disturbo somatoforme e permane per molto tempo fuori dal lavoro. La possibilità di restare in malattia rappresenta un potente vantaggio secondario, che non fa altro che rafforzare e mantenere il disturbo, inducendo il paziente ad assumere il ruolo e l'atteggiamento dell'invalido. Essendovi conflitti di ordine nevrotico alla base del disturbo somatoforme, è importante eliminare categoricamente ogni vantaggio secondario, se si vuole sperare di incidere in modo positivo e terapeutico sui sintomi. In questo senso, una rendita di invalidità non è assolutamente indicata. Non essendoci una base organica dietro ai dolori, uno sforzo di volontà dell'assicurato per superare gli stessi o per imparare costruttivamente a conviverci, è esigibile. L'A va pertanto considerato abile, per qualsiasi lavoro, al 100%. da subito. B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO 1. Menomazioni qualificative e quantitative dovute ai disturbi constatati Nessuna 2. Conseguenza dei disturbi sull'attività attuale 2.1 Come si riproducono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato? Nulla 2.1 L'attività attuale è ancora praticabile? Si, al 100% 2.2 E' considerabile una diminuzione della capacità di lavoro? No 2.3. Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico-teorici di almeno il 20% Nulla C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE 1. E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti? Non entrano in considerazione (…) " (doc. AI 20/5-7) Nelle annotazioni 21 agosto 2007 il dr. __________, medico SMR, ha osservato che “(…) a distanza di oltre un anno dalla suddetta valutazione reumatologica in virtù anche di una valutazione neurologica effettuata in aprile 2006, coadiuvata anche da accertamenti radiologici dove si evidenziava che l’incapa-cità lavorativa totale e prolungata dell’A. in questione non era giustificata, ritengo che per valutare gli attuali limiti funzionali per configurare un’attività adeguata allo stato di salute odierno dell’A. sia necessario un ulteriore accertamento medico specialistico reumatologico (Dr. __________) .” (doc. AI 21/1). L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 22/1-2). Il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica 2 ottobre 2007 (doc. AI 25/1-7) – posta la diagnosi di “(…) emisindrome del dolore cronico a destra in – tendenza fibromialgica – decondizionamento muscolare

– minime alterazioni degenerative della colonna cervicale e lombare (protusioni discali C3-C6, L3-L5) – disturbi statici del rachide (cifosi dorsale prolungata con scoliosi toracolombare sinistroconvessa) (…)” (doc. AI 25/6-7) –, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, si è così espresso: " (…) Giudico come lavoro adatto allo stato di salute, un'attività medio-leggera, con carichi variabili, non troppo statica, non troppo monotona, con possibilità di alternare frequentemente le posizioni corporee. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 27.12.2005. Nella sua ultima professione come capo squadra sui cantieri, a seguito dei dolori cronici, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 25%, a partire dal 27.12.2005. (…) " (doc. AI 25-7) 2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle    inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversiche-rungsrechts, Berna 1994, pag. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l ' invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell ' ambito dell ' assicurazione per l ' invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) 3.2 L 'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2) Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008, il Tribunale federale ha sottolineato che: " (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)" (STF del 29 gennaio 2008 nella causa C., 9C_289/2007, consid. 4.2) L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue: " (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2) Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124). 2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-to è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’assenza di patologie psichiatriche con ripercussioni sulla capacità di lavoro e alla capacità lavorativa del 100% con una diminuzione del rendimento del 25% nella sua attività abituale e del 100% con rendimento pieno in un’attività adeguata, dal 27 dicembre 2005. 2.8.1.   Per quanto riguarda l’aspetto extra somatico il dr. __________, nella perizia 26 aprile 2007 (doc. AI 20/1-7), ha escluso una patologia psichiatrica con ripercussioni sulla capacità di lavoro e ha diagnosticato una sindrome somatoforme senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Lo specialista ha poi concluso che “(…) nell’attualità l’A non presenta nessun segno obiettivo di depressione e nega categoricamente qualsiasi sintomo. Non vi è nessun isolamento sociale e si può parlare di un buon funzionamento nel contesto famigliare. Tutto ciò è confermato dalla descrizione della “giornata tipo” sopra riportata. Non vi è poi alcun disturbo della personalità, ma solo una certa rassegnazione e passività. Questo è un atteggiamento tipico che viene assunto da chi è portatore di un disturbo somatoforme e permane per molto tempo fuori dal lavoro. La possibilità di restare in malattia rappresenta un potente vantaggio secondario, che non fa altro che rafforzare e mantenere il disturbo, inducendo il paziente ad assumere il ruolo e l’atteggiamento dell’invalido. Essendovi conflitti di ordine nevrotico alla base del disturbo somatoforme, è importante eliminare categoricamente ogni vantaggio secondario, se si vuole sperare di incidere in modo positivo e terapeutico sui sintomi. In questo senso, una rendita di invalidità non è assolutamente indicata. Non essendoci una base organica dietro ai dolori, uno sforzo di volontà dell’assicurato per superare gli stessi o per imparare costruttivamente a conviverci, è esigibile. (…)” (doc. AI 20/6). Ha poi evidenziato che “(…) la depressione ipotizzata dalla neurologa non trova però nessuna conferma nell’accertamento psichiatrico del Dr. __________ del settembre 2006, e neppure in quello della psichiatra Dr.ssa __________, dell’ottobre

2006. Entrambi gli specialisti notano solo una sindrome somatoforme. (…)” (doc. AI 20/6, la sottolineatura è del redattore). La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 19 gennaio 2007 indirizzata alla __________ (doc. 3/5-10 dell’incarto cassa malati) – posta la diagnosi di “(…) episodio depressivo di media gravità senza sintomi psicotici (F 32.1 dell’ICD 10) – sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4 dell’ICD 10) – disturbo di personalità con tendenze passivo-autosvalutative (F 60.8 dell’ICD 10) (…)” – aveva concluso che “(…) la terapia farmacologica impostata dal Dr. __________ non ha dato risultati, così che non possiamo prevedere – per il momento – la ripresa della capacità lavorativa, nemmeno a tempo parziale. Quest’ultima è stata tentata nel mese di settembre 2006, per qualche giorno, senza portare dei risultati di alcun tipo. Tuttavia ritengo importante proseguire con il trattamento psichiatrico, in particolar modo con un regolare sostegno psicoterapeutico dando spazio e tempo all’assicurato per ripensare lentamente a tutto quello che gli sta capitando, trovare sollievo a potersi confidare con qualcuno, trovando comprensione per quello che gli è accaduto e discolparsi. Senza questo tentativo, la prognosi è alquanto infausta, nel senso della cronicizzazione della malattia depressiva. Con questo trattamento, persiste una pur sottile speranza di miglioramento, ma non prima di diversi mesi di cura, anche se persiste un’inabilità lavorativa per malattia da oltre un anno. Complessivamente, la prognosi è ancora alquanto riservata. (…)”. Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato medico 9 febbraio 2007 (doc. 4/2 dell’incarto cassa malati), aveva poi ripreso le diagnosi poste dalla dr.ssa __________ e confermato un’inabilità lavorativa al 100% da gennaio 2007. Al riguardo il dr. __________ ha osservato che “(…) improvvisamente, la diagnosi di depressione viene formulata da uno specialista psichiatra solo il 19.1.2007, insieme con la diagnosi di “disturbo della personalità con tendenze passivo-autosvalutative”. Queste diagnosi vengono trascritte dallo psichiatra curante nel 2007 sul certificato per la cassa malati, senza ulteriori approfondimenti documentati. In merito a queste due ultime opinioni faccio ora due considerazioni. E’ possibile che l’A abbia avuto un singolo episodio depressivo, limitato nel tempo e di breve durata, quando è stato visto dalla psichiatra nel gennaio 2007. Tuttavia, l’oggettività da me rilevata non consente di parlare di depressione ed è in linea con quella descritta dai due colleghi psichiatri che hanno visto il paziente nel 2006. Se episodio depressivo vi è stato, questo è ora risolto grazie alla terapia adeguata messa in atto dal Dr. __________. Inoltre, i tratti di passività ed autosvalutazione rilevati dalla Dr.ssa __________, possono essere spiegati dal fatto che quando ha osservato il paziente egli era, per l’appunto, depresso. Non è necessario parlare di un disturbo della personalità, che peraltro non trova elementi oggettivi a sostegno. I disturbi della personalità sono modalità erronee di rapportarsi con sé stessi e con gli altri, che insorgono precocemente e durano nel tempo. L’ottimo funzionamento sociale e lavorativo precedente al disturbo somatoforme (l’A era capo squadra nella ditta!) contrasta con un disturbo della personalità di tipo passivo – autosvalutativo. (…)” (doc. AI 20/6). Le circostanziate e puntuali conclusioni del perito dr. __________ non sono state validamente contrastate dal dr. __________ che – pur avendone avuto la possibilità (il referto gli è stato trasmesso il 18 ottobre 2007 e su sua richiesta ancora il 15 gennaio 2008 [doc. AI 27/1 e 34/1] –, nello scritto 14 aprile 2008 indirizzato al Centro professionale di __________, non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa limitandosi ad osservare, senza tuttavia documentare e oltretutto in modo del tutto generico, che: " (…) Dalla mia esperienza come terapeuta dopo un anno di incontri settimanali non posso purtroppo che costatare la presenza di un paziente che lamenta in modo ripetitivo la stessa sintomatologia algica lasciano solo progressivamente un limitato spazio per parlare delle speranze deluse e dei rancori spesso non espressi che hanno gravato sul suo vissuto. A livello terapeutico l'alleanza terapeutica rimane difficile da stabilizzare quando si tratta di discriminare i dolori legati al prorprio corpo e la sofferenza legata alla malattia della figlia, esplicita portatrice, prima della malattia, delle speranze per il futuro. "Non mi si crede" rimane allora il leitmotiv che ricale anche l'iter diagnostico travagliato attraversato dal paziente con sua figlia. La povertà dei sogni e delle associazioni non permettono attualmente un lavoro di messa in prospettiva delle difficoltà attuali con dei vissuti anteriori non elaborati. I lutti non sono elaborati e se il paziente non parla di depressione è più per mancanza di espressività affettiva differenziata e per una necessità espressa di mantenere tutta la vita psichiatrica al momento come immobilizzata. Non ha impedito che ha cominciato a dormire meglio con un antidepressivo (Remeron 30 mg) che a sprazzi riesce ad esprimersi in modo più affettivo. L'investimento per il futuro in un progetto anche lavorativo rimane però al momento scarso. A titolo psichiatrico ritengo dunque la capacità lavorativa ridotta per necessità psichica di contenere la vita psichica in una posizione d'immobilità che corrisponde ad una sintomatica d'inibizione. Non condivido il parere del perito che parla in modo generico di conflitti nevrotici e di vantaggi secondari appoggiandosi più su una logica teorica che sulla descrizione e la massa in evidenza di una qualsiasi conflittualità. La crisi attraversata dal paziente è invece complessa, di tipo identitario, attraverso l'esperienza di ripetute migrazioni e perdita di punti di riferimento e di tipo più nevrotico nella ricerca di una figura genitoriale (datore di lavoro, medici, entità assicurativa) idealizzata e deludente. La capacità a vivere le emozioni e i pensieri come espressione del proprio vissuto e della propria vita psichica rimane infine fragile (problematica identitaria), una difficoltà che porta il paziente ad aver delegato in partcolare alla figlia le prorprie speranze deluse per il futuro e, confrontato alla malattia della figlia, a vivere sul proprio corpo il dolore di un lutto non elaborato. La scarsità dell’elaborazione mentale può spiegare la povertà espressiva della sintomatologia psichica, povertà non assimilabile alla normalità. Spero aver così, egregio Collega, potuto esprimere la complessità di una situazione clinica d'inibizione e di quasi fobia dell'investimento lavorativo non assimilabile a manifestazioni psichiatriche di tipo simulazioni e dove il dolore prende il posto dell'ansietà fobica. (…) " (doc. AI 41/6-7) Al riguardo anche il dr. __________, nelle annotazioni 24 giugno 2008 (doc. AI 44/1-2), ha concluso che “(…) la sintomatologia presentata dall’A. bene si spiega con la tendenza fibromialgica, messa in evidenza all’occasione della visita reumatologica presso il Dr. __________, con conseguente determinazione della CL. Dal punto di vista psichiatrico, il Dr. __________ non definisce un grado di IL (“A titolo psichiatrico ritengo dunque la capacità lavorativa ridotta …”); le sue osservazioni rappresentano una differenza d’interpretazione della stessa sintomatologia. Rimangono d’attualità le conclusioni del Dr. __________. (…)” (doc. AI 44/2). Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 7 novembre 2008, indirizzato all’assicu-rato, nel quale il dr. __________ ha rilevato

– ancora una volta in modo generico e senza documentare – che “(…) posso dunque concludere ad una sintomatologia cronica (iniziata nel 2005) senza miglioramenti soggettivi e con piuttosto un peggioramento da circa 6 mesi, con un ritiro sociale che si limita alla cerchia famigliare e a pochi contatti con i connazionali, una difficoltà maggiore a pensare ai vissuti legati alla grave malattia cronica anche se stabilizzata della figlia e una resistenza ad immaginare delle alternative ad un destino che vede slittare verso la paralisi definitiva. Mi permetto di definire inesistente la speranza di una qualsiasi capacità lavorativa che è rimasta purtroppo assente durante la terapia. (…)” (doc. AI 54/6). 2.8.2.   Per quanto riguarda l’aspetto somatico il TCA rileva quanto segue. Il dr. __________, nella dettagliata e approfondita perizia reumatologica 2 ottobre 2007 (doc. AI 25/1-7), ha concluso che, a contare dal 27 dicembre 2005, l’assicurato è abile al lavoro al 100% con una flessione del 25% del rendimento nella sua professione di capo squadra in cantieri e al 100% con rendimento pieno in un’attività adeguata. Questa valutazione non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie. In particolare non è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al rapporto 19 novembre 2008 (doc. AI 54/4-5) nel quale il dr. __________, Capo-servizio del Servizio di __________ dell’Ospeadale regionale di __________, non oggettiva un peggioramento dello stato di salute, non si pronuncia sulla capacità lavorativa, considera l’aspetto psichiatrico pur non essendo egli specialista e si augura che nella propria rivalutazione l’Ufficio AI tenga conto “(…) dell’età, […], della provenienza etnica e dei parametri sociali (…)” (doc. 54/5). Va qui ricordato che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di   originare un'incapacità di guadagno (STFA inedite del 13 luglio 2004 nella causa V., I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294). Del resto il dr. __________ – dopo aver evidenziato che “(…) si tratta di una situazione delicata poché, il p. (e questo da diversi mesi) evoca l’estensione di disturbi del tutto simili a quelli notati all’emicorpo dx anche a quello sx con coinvolgimento preferenziale della regione cervico-dorso-scapolare. Si tratta di dolori, per ciò che concerne l’emicorpo sx, speculari rispetto a quelli sentiti a dx (che restano prevalenti nel panorama sintomatico), a detta sua invalidanti che interferiscono sull’energia vitale, sulla possibilità di svariate attività (tar l’altro anche di tipo manuale-professionale) e sul sonno che tutto sommato resta di qualità mediocre con alterazione dell’archi-tettura e del timing. Nel frattempo il p. non parla direttamente di cervico-brachialgie (o di lombosciatalgie, eventualmente) coinvolgenti gli arti di sx, di qualche cosa che potrebbe essere assimilato ad una claudicatio neurogena o ancora di dolori parossistici-neuropatici. I disturbi sono piuttosto diffusi, in profondità, sensibili alla pressione locale (parzialmente reattivi al riposo) e, tutto sommato, agiscono “intossicando la qualità di vita del p.”. L’esame neurologico è nuovamente normale […]. Non importanti (significativi disturbi delle sensibilità elementari (tatto-algica), del s. posturale e pallestesia. Non disturbi della linea vegetativa (non nozione d’ipotensione ortostatica, di disturbi sfinterici o altro). Le condizioni generali del p. (sebbene dichiari anche una relativa inappetenza e un affaticamento costante) sembrerebbero conservate. (…)” –, lo si ribadisce senza tuttavia oggettivare e oltretutto in forma ipotetica, ha concluso che “(…) dal mio punto di vista non posso che sottolineare il peggioramento dello stato clinico di questo p. Il tutto sembrerebbe collimare con una forma particolare, come già sottolineato, di fibromialgia. In funzione di questa mia impressione odierna (e degli esami già realizzati in precedenza), una malattia reumatismale (sistemica, vascolitica ecc) risultano alquanto improbabili sia dal profilo clinico che radiologico e laboratoristico. Non vi sono segni di compromissione (focale o generale) del sistema nervoso centrale o periferico. (…)” (doc. AI 54/5). Non è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato medico 11 novembre 2008 nel quale la Dr.ssa __________, FMH in medicina interna, non si è espressa sulla capacità lavorativa attestando, in modo del tutto generico, che “(…) il paziente sopraccitato, noto per dolori cervico-brachiali e lombo-crurali a destra accompagnati da alterazioni soggettive della sensibilità, presenta dal gennaio 2008 un peggioramento del quadro clinico con dolori cervicali anche a sinistra irradianti alla spalla e all’arto superiore sinistro. I disturbi sono persistenti e resistenti alle terapie. E’ seguito dal Dr. __________ FMH in neurologia e dal Dr. __________ FMH in psichiatria.” (doc. AI 54/3). Al riguardo va rilevato che anche il dr. __________, nelle annotazioni 18 dicembre 2008 – riferendosi allo scritto 7 novembre 2008 del dr. __________ indizizzato all’assicurato, al certificato medico 11 novembre 2008 della dr.ssa __________ e al rapporto 19 novembre 2008 del dr. __________ –, ha concluso che “(…) la nuova documentazione medica non apporta nessun nuovo elemento sia clinico che strumentale per oggettivare un peggioramento dello stato di salute dell’A. Le valutazioni dei diversi medici sono già state prese in considerazione all’occa-sione delle perizie (psichiatrica Dr. __________ 20.04.2007 e reumatologica Dr. __________ 02.10.2007) che hanno permesso di definire il grado d’incapacità lavorativa alla base del progetto di decisione dell’UAI (24.10-2008) (…)” (doc. AI 56/1). Nemmeno dal “breve rapporto d’uscita” 6 febbraio 2009 del Pronto soccorso dell’Ospedale regionale di __________ risulta un peggioramento valetudinario duraturo (doc. D). Al riguardo anche il dr. __________, nelle annotazioni 16 marzo 2009, ha concluso che “(…) l’attuale documentazione non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato, stato di salute accertato tramite valutazione peritale psichiatrica e reumatologica.” (VIII/Bis). 2.8.3.   Rispecchiando le perizie del dr. __________ e del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alle stesse può dunque esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbst-verantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialver-sicherugsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,   Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 129 V 51 consid. 2.4; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 100% con una diminuzione del rendimento del 25% nella sua attività abituale e del 100% con rendimento pieno in un’atti-vità adeguata, dal 27 dicembre 2005. Ciononostante va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4) 2.8.4.   Quanto alla richiesta, formulata dall’avv. RA 1, di una perizia giudiziaria (“(…) si chiede quindi viste le risultanze diametralmente opposte delle valutazioni agli atti (quelle effettuate dall’Ufficio AI e quelle dei medici di fiducia della __________ e dei medici curanti del ricorrente dall’altra), che il qui ricorrente sia sottoposto a perizia neutra atta a determinare lo stato fisico/psichico dello stesso e l’impatto che questo stato ha sulla capacità lavorativa passata, presente e in particolare futura. (…)” doc. AI 58/7), il TCA rileva quanto segue. Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite. Inoltre va ricordato che, q uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Nel caso in esame, già si è detto che il dr. __________, nella perizia psichiatrica 26 aprile 2007 (doc. AI 20/1-7) – dopo aver evidenziato che anche gli specialisti dr. __________ e dr.ssa __________ avevano diagnosticato solo una sindrome somatoforme –, ha criticato puntualmente e motivato le ragioni per le quali si discostava dalle conclusioni della dr.ssa __________ e del dr. __________. La dr.ssa __________ non si è poi più pronunciata sul caso dell’assicurato e il dr. __________, pur avendone avuto la possibilità, non ha criticato validamente e tempestivamente le conclusioni del perito dr. __________ limitandosi ad osservazioni generiche e non documentate. Anche il dr. __________, avuto riguardo al rapporto psichiatrico 14 aprile 2008 del dr. __________ e all’ulteriore documentazione medica prodotta in sede di opposizione (doc. AI 54/1-6), ha ribadito che non è possibile concludere per un peggioramento dello stato di salute intercorso dopo le perizie del dr. __________ e del dr. __________. La richiesta di una perizia giudiziaria va pertanto disattesa. 2.9.   Quanto alla valutazione economica il TCA rileva quanto segue. L 'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Questo Tribunale – visto che il consulente in integrazione professionale, nella nota 11 gennaio 2008 (doc. AI 32/1-3), ha evidenziato che “(…) ho contattato l’ingegnere sig. __________ presso la __________ di __________ il quale mi comunica che il 90% delle attività sono pesanti, oltre a coordinare il lavoro il capo squadra lo deve pure eseguire. Il 10% delle attività sono amministrative (compilazioni rapporti di lavoro, ecc). In base a queste valutazioni e leggendo l’incarto – limitazioni mediche – valuto improbabile che l’A. riesca a riprendere la sua attività abituale in misura del 100% con diminuzione del rendimento del 25%. Inoltre ha già effettuato tentativi con esito negativo. (…)” (doc. AI 32/2) e (dopo il fallimento del periodo d’accerta-mento professionale; doc. AI 41/1-4 e 42/1-2), nel rapporto finale 8 ottobre 2008 (doc. AI 46/1-3), ribadito che “(…) nel rapporto sopra citato si ritiene improbabile che l’A. possa riprendere la sua attività abituale (si vedano motivazioni nel rapporto del 11.01.2008). Permane comunque una CL del 100% in attività adeguate. (…)” (doc. AI 46/1) – ritiene che a ragione l’Ufficio AI, per il calcolo del grado d’invalidità, ha confrontato i redditi da valido e da invalido e non si è fondato su un confronto percentuale. Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso concreto, visto che il perito dr. __________ ha attestato una flessione del rendimento nella sua attività abituale del 25% a contare dal 27 dicembre 2005, sono determinanti i dati del 2006. 2.9.1.   Riguardo all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025). Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1, ha ribadito che: " (…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)" Dagli atti risulta che nel 2006, quale capo squadra nei vari cantieri della __________, senza il danno alla salute, l’assicu-rato avrebbe potuto conseguire un reddito annuo pari a fr. 72'878.-- (5'606.-- x 13 = 72'878.-- vedi doc. AI 6/2 e 46/2). L’importo di fr. 72'878.--, peraltro rimasto incontestato e determinato correttamente dal consulente in integrazione professionale sulla base di quanto attestato dal datore di lavoro, va ritenuto quale reddito da valido per l’anno 2006. 2.9.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.. Tale reddito va segnatamente determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). Questa Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U 8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”. Il TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007). La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza la quale, nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, ha ricordato che: " (…) 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali. (cfr. STFA del 3 giugno 2009 nella causa P., 8C_44/2009, consid. 3.3) 2.9.3. U tilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 59’197.32 (fr. 4'732.-- riportati su 41.7 ore [ cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 98) moltiplicati per 12 [ ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]). Vista la capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dal consulente in integrazione professionale del 15%

– “(…) 5% per attività leggere – 10% per esperienza prof. Monovalente, cambio di attività, difficoltà di adattamento e limitazioni mediche (…)” (doc. AI 46/2) –, il reddito statistico da invalido corrisponde a fr. 50'317.72 (fr. 59’197.32 ridotti del 15% = fr. 50'317.72). All’importo di fr. 50'317.72 non va poi applicata alcuna riduzione per gap salariale. Infatti, il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2006 presso il suo ultimo datore di lavoro (fr. 72'878.--, cfr. consid. 2.9.1), è superiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore costruzioni (Tabella TA1 2006, p.to 45, livello di qualifica 3: fr. 5’422.-- riportato su 41.7 ore/settimana x 12 mesi = fr. 67'829.22). Quanto alla riduzione del 15% – a prescindere dal fatto che non è stata contestata e ricordato che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’am-ministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 75, consid. 5b/dd e 6, pag. 80-81) – il TCA si limita qui ad osservare che la stessa tiene adeguatamente conto del fatto che l’assi-curato è in grado di esercitare un’attività sostitutiva nella misura del 100% e dei suoi limiti funzionali. 2.9.4. In simili circostanze, ritenuti i redditi da valido (anno 2006) di fr. 72'878.-- (cfr. consid. 2.9.1) e da invalido di fr. 50'317.72 (cfr. consid. 2.9.3), il grado d’invalidità deve essere cifrato al 31% ([72'878 – 50'317.72] : 72'878 x 100 = 30.95% arrotondato al 31% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2). Di conseguenza, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicura-to il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (consid. 2.4). 2.10.   In simili circostanze, visto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto. 2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 2.12.   Nel ricorso l’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti). Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1). Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591). Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale e delle considerazioni sopra esposte, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, i periti interpellati dall’Ufficio AI si sono espressi chiaramente e le loro valutazioni non sono state contestate validamente da altri specialisti. La conclusione secondo cui la lite era già di primo achito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessato – fatto salvo il “breve rapporto d’uscita” 6 febbraio 2009 del Pronto soccorso dell’Ospedale regionale di __________ (doc. D) – non ha prodotto la benché minima documentazione medica che potesse contrastare le valutazioni dei periti. In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta .

3.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti