Concessione di una rendita per un periodo limitato. Metodo misto di valutazione dell'invalidità. Conferma della decisione dell'Ufficio AI
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, p. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, p. 182 consid. 3;1990, p. 543 consid.
2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, p. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, p. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid.
2c; G. Scartazzini, op.
cit; p. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, p. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va infine rilevato che,
secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente,
in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto
alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche
cfr. STFA I 600/01 inedite 26 giugno 2003, consid. 3.1; I 670/01 del 3
febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; I 761/01 del 18 ottobre 2002,consid.
3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto, consid. 3.1, e
cfr. anche STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2,).
2.6. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC
1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, p. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’econo-mia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività
svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
p. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungs-recht,
Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139;
Valterio, op. cit. p. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a
tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità
per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche
le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il
capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il
grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cov. 2 OAI
"
Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
2.8. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’even-tuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorge-re dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare,
fondandosi sulla globalità delle circostanze
,
se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno
esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262;
AJP 1994 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., p. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, p. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, p. 190s).
2.9. Va
ancora osservato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324;
RCC
1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra
i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 p. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)"
(STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I
384/06).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo
somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a
determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa
suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A
determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e
spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una
classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente
sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nella STF 9_C830/2007 del 29 luglio 2008), l’Alta Corte ha
precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di
una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la
presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono
(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 inedita 28 maggio 2004, consid. 5 e I 870/02
del 21 aprile 2004,, consid.
3.3.2; Pratique VSI 2000
p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und
seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/ Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, 2003, pp. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V
65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.10.
Innanzitutto, a mente di questa Corte, va data piena conferma alla
qualificazione della ricorrente, data dall’Ufficio AI, quale salariata nella
misura del 77% e quale casalinga nella restante misura del 23%, ciò che ha
quindi comportato l’applicazione del metodo misto di graduazione
dell’invalidità. Emerge infatti dall’inserto (doc. AI 8) che se non fosse
subentrato il pregiudizio alla salute l’assicurata avrebbe lavorato quale aiuto
cucina/ausiliaria, addetta alla buvette, nella misura del 77% (per 32,5 ore
settimanali a fronte di un orario pieno di 42, doc. AI 8-3) e per il resto
sarebbe stata attiva quale casalinga.
Del
resto tale suddivisione non è stata contestata dall’assicurata nel corso della
procedura amministrativa né in questa sede.
2.11. L’amministrazione
ha effettuato i seguenti accertamenti.
Per
quel che concerne la capacità lavorativa, l’Ufficio AI ha interpellato la
dr.ssa __________, curante dell’assicurata dal 1997, la quale nel suo rapporto
del 6 giugno 2007 ha posto come diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa
“
scompenso ansioso-depressivo noto dal giugno 2006, possibile fibriomalgia,
sindrome somatoforme da dolore permanente, problemi correlati alle difficoltà
alla gestione della propria vita”
, e l’ha dichiarata inabile al lavoro
nella misura del 100% nel suo lavoro di aiuto cucina, buvette dal 15 giugno
2006 (doc. AI 10). La curante ha allegato precedenti certificazioni e
attestazioni riferite ad accertamenti di natura neurologica, otorinolaringoiatrica,
psichiatrica, radiologica e pneumologica (doc. AI 10 e 11).
Dal
canto suo il dr. __________, in un certitifcato allestito per la Cassa malati __________ in data 12 febbraio 2007, ha concluso per le diagnosi di
“Sindrome
ansioso-depressiva, tinnitus, anemia, epicondilite, fibriomalgia”
,
concludendo per un’abilità lavorativa dell’80%, dal punto di vista internistico
e per la problematica della fibriomalgia e dell’epicondilite, specificando che
restava tuttavia riservata la valutazione psichiatrica (doc. AI 10-25).
Agli atti figura anche una certificazione, del 5 aprile 2007 per l’__________,
della dr.ssa __________, psichiatra, per la quale l’assi-curata era affetta da
“
Scompenso ansioso-depressivo (F 41.2), Sindrome somatoforme da dolore persistente
(F 45.4), Problemi correlati alle difficoltà nella gestione della propria vita
(Z 73.2)”
, rilevando la farmacoterapia insufficiente e, quindi, da
potenziare, e la prognosi incerta (doc. AI 10-31).
L’ufficio
AI ha interpellato anche il dr. __________, psichiatra dell’assicurata dal novembre
2006, il quale, nel suo rapporto del 15 giugno 2007, posta la diagnosi di “
Scompenso
ansioso depressivo (F 41.2), sindrome somatoforme da dolore permanente (F45.4),
problemi correlati alle difficoltà nella gestione della propria vita (Z 73.2)”
ha
concluso per una totale inabilità lavorativa dal 1. giugno 2006 (doc. 11).
Sentito
il medico del SMR, l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una perizia psichiatrica
a cura del CPAS. La stessa è stata resa in data 17 gennaio 2008 dal dr. __________,
specialista FMH in psichiatria, il quale, eseguiti diversi esami e valutati gli
atti medici, ha posto, quale diagnosi
con ripercussioni sulla capacità di lavoro: “
F43.22: Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva
" (Doc. AI 15-6),
esponendo quindi le seguenti
valutazioni e considerazioni:
"
(…)
6. VALUTAZIONE E PROGNOSI
L'A presenta, a livello somatico, una serie di disturbi
che hanno un'intensità oscillante, con variazioni significative legate allo
stato psichico. I sintomi fisici sono già stati ampiamente indagati da diversi
specialisti che, per,quello che posso vedere, hanno già escluso alterazioni
organiche alla base degli stessi, eccezion fatta per le cistiti e micosi
recidivanti. Tranne l'epicondilite bilaterale avuta nel 2006, con decorso
acuto, i dolori osteo-articolari e muscolari diffusi della signora sono stati
inquadrati nella diagnosi di fibromialgia. Per questo ella stessa partecipa
attualmente ad un gruppo settimanale di ginnastica dolce per fibromialgici.
Per quanto riguarda la fIbromialgia, tale patologia é
di pertinenza reumatologica. Per quanto riguarda invece la cefalea tensiva, le
vertigini ed i ronzii auricolari, i disturbi gastrointestinali, le palpitazioni
e gli episodi di iperventilazione in corrispondenza con momenti di intensa
ansia: tali sintomi somatici, qualora siano attribuibili, escluse cause
organiche, a conversione di un conflitto psichico, creano un disagio
soggettivo, ma non vanno giudicati invalidanti.
Pertanto, in questa trattazione, approfondirò se vi
siano disturbi psichiatrici maggiori che, insieme ai problemi somatoformi,
limitino in misura significativa la CL. L'esame clinico effettuato, insieme con i sintomi descritti dall'A e rafforzato dall'esito dei due test
somministrati, consente di riconoscere una patologia ansioso-depressiva, in cui
sia le componenti depressive che quelle ansiose sono presenti in misura lieve.
Per quanto riguarda il coté depressivo, l'A presenta
infatti un umore deflesso lievemente. Permane infatti il desiderio di diventare
nonna, la capacità sul piano dell'integrazione sociale, di continuare a
frequentare il gruppo dei __________. È assente qualsiasi idea
anticonservativa. Inoltre, presenta. sì un certo appiattimento delle emozioni,
con tendenza all'espressione prevalente di una condizione di tristezza;
tuttavia permane una discreta reattività emozionale sia per quanto riguarda le
vicende esistenziali dei figli, sia per quanto riguarda la sollecitudine
nell'occuparsi del marito. Inoltre non sono persi, né ridotti, gli interessi
personali dell'A, visto che quasi quotidianamente ama approfondire argomenti di
medicina attraverso letture di tipo divulgativo e si interessa di naturopatia e
delle discipline che consentono di incrementare il benessere psicofisico. Si
occupa inoltre, in prima persona, della propria abitazione, di fare la spesa, e
del marito stesso, con il quale quasi quotidianamente, esce per fare una
passeggiata. L'A prepara regolarmente i pasti, tranne quando é colta da forti
cistiti recidivanti, che le provocano un grande disagio: solo allora é il
marito che se ne occupa. Ha una giornata non molto movimentata, né stimolante,
ma sostiene di riposare bene durante la notte e di aver bisogno, nel
pomeriggio, solo di un piccolo riposino di circa mezz'ora. Lamenta astenia, affaticabilità,
facile esauribilità, ma questi sintomi non paiono essere veramente limitanti in
modo insuperabile. Sono spiegabili all'interno di un quadro somatoforme e non
hanno nulla a che vedere con gli stati di inibizione psicomotoria delle
depressioni gravi. Il sonno inoltre, é regolare a quanto detto dalla pzt e non
vi sono significative variazioni diurne nella sintomatologia
ansioso-depressiva. Anche l'ansia viene descritta con episodi intensi, legati
principalmente a situazioni di litigio all'interno della famiglia alle quali
l'A assiste, oppure a momenti in cui i dolori sono intensi. Non vi é una
persistente quota di ansia libera obbiettivabile durante il colloquio.
Si ammette quindi, in conclusione, la presenza di una
certa depressione della signora, con una tendenza alla rassegnazione ed alla
vittimizzazione, già obiettivata a suo tempo dalla dr.ssa __________. Vi é
inoltre anche una certa componente di scarsa fiducia in sé stessa e nelle cure,
che non facilita la ripresa, in parte derivante però da aspetti del carattere.
Si ammette dunque l'esistenza di una forma di disagio,
della fibromialgia e delle somatizzazioni ma, non essendovi una comorbidità con
grave patologia psichiatrica maggiore, né tantomeno una significativa compromissione
della rete sociale, o una situazione resistente alle terapie idonee nel tempo,
ritengo che attraverso un ragionevole sforzo di volontà, pur sopportando alcuni
disagi, l'A possa riprendere una certa capacità lavorativa residua, che
quantificherei attorno all'80%.
I disturbi descritti dunque, seppur presenti, non
giustificano una grave limitazione delle risorse dell'A.
Questa tesi é rafforzata anche dal fatto che la stessa
ha scelto di non aderire ad una terapia ansiolitica ed antidepressiva più
incisiva, poiché gli effetti collaterali dei farmaci erano giudicati più fastidiosi
dei benefici prodotti. Nei casi di fibromialgia, i pazienti hanno una
particolare sensibilità agli effetti collaterali dei farmaci psicotropi.
Tuttavia, coloro i quali sono gravemente depressi, attraverso un aumento lento,
graduale e progressivo, trovano comunque un beneficio nell'assunzione dei
farmaci. Necessitano perciò più tempo degli altri pazienti per raggiungere la
dose efficace sulla depressione, ma una volta raggiunta, generalmente non
interrompono spontaneamente la cura, né la riducono, sentendosi meglio grazie
al farmaco, almeno rispetto al contenimento dell'angoscia depressiva.
II fatto che la signora non si senta più efficiente
come un tempo ed abbia tendenze regressive ad abbandonare ogni sforzo
lavorativo, non é sufficiente a giustificare una presa in carico da parte dell'assicurazione
invalidità. Ritengo che se l'A in questione riceverà il chiaro messaggio di
attivarsi, attraverso uno sforzo volitivo, per riconquistare una certa capacità
lavorativa, questo andrà a suo beneficio e sarà ancora possibile una mansione
nella misura sopra indicata. In questa direzione andava peraltro il
ragionamento della prima psichiatra curante, la dr.ssa __________. (…)"
(Doc. AI 15/6-7)
e
concludendo come segue:
"
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ Di LAVORO
1. Menomazioni qualitative e quantitative dovute
al disturbi constatati.
Vedi
"valutazione e prognosi'.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività
attuale
2.1 Come si ripercuotono f disturbi sull'attività
attuale dell'assicurata?
IL
20%
2.2 L'attività attuale è ancora praticabile?
L'attività
attuale é ancora praticabile nella misura dell'80%.
2.3 E' constatabile una diminuzione della capacità
dl lavoro?
IL
20%
2.4 Da quando esiste una limitazione
della capacità di lavoro provata a livello medico-teorico di almeno Il 20%?
Come certificato precedentemente dalla prima psichiatra
curante, dr.ssa __________, é giustificata una IL del 100% per episodio
depressivo acuto significativo a partire dal giugno 2006. Nell'aprile 2007 la
dr.ssa __________ si pronunciava ancora a favore di una IL completa, invitando
però lo psichiatra curante a rivalutare la terapia farmacologica e la presa a
carico complessiva.
Personalmente non ho elementi sufficienti per
giudicare, in maniera differente dal medico curante, la IL fino al mese di dicembre 2007.
Tuttavia, per come sopra argomentato, ritengo che dal
momento dell'attuale perizia in avanti, la IL medico teorica sia da valutare solo nella misura del 20%, in corrispondenza con una patologia ansiosodepressiva
residua che é solamente lieve.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE
1. È possibile effettuare
provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Non
entrano in considerazione.
2. È possibile migliorare la capacità di lavoro
sul posto di lavoro attuale?
Inserendo
l'A in un posto poco conflittuale
3. L'assicurato/a è in grado di svolgere altre
attività?
Sì,
nella misura dell'80%.
4. È constatabile una riduzione della capacità
di lavoro per altre attività?
IL
20% per qualsiasi attività ordinaria." (Doc. AI 15/7-8)
Nel
suo rapporto del 22 febbraio 2008 il medico SMR ha condiviso le conclusioni del
perito (doc. AI 17).
L’Ufficio
AI ha quindi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’eco-nomia domestica. Sulla base degli
accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 29 aprile 2008,
con rapporto 16 maggio 2008 l’assistente sociale ha concluso per un grado
d’inabilità complessivo del 16%, considerate percentuali di invalidità del 4%
nelle mansioni domestiche relative all’”Alimentazio-ne” e al “Bucato,
confezione, riparazione di indumenti”, del 6% in quella di “Pulizia
dell’appartamento”, dell’1% in quelle di “Spesa e acquisti diversi” e di
“Diversi”, mentre che in quella relativa alla “Conduzione dell’economia
domestica” non ha ravvisato limitazione alcuna (doc. AI 19).
Dal canto
suo, nel Rapporto finale del 23 luglio 2009 la consulente in integrazione
professionale ha concluso per una capacità di guadagno residua intatta (doc. AI
27; cfr. di seguito al consid. 2.16).
In data 25
giugno 2009 la dr.ssa __________ ha confermato le diagnosi di “
Scompenso
ansioso depressivo, sindrome fibriomialgica, sindrome somatoforme, problemi
correlati alla gestione della propria vita
” oltre a altre diagnosi minori
riferendo anche di un certo peggioramento dovuto a problemi ai denti (doc. AI
26).
In un
rapporto 21 settembre 2009, la dr.ssa __________, specialista in psichiatria e
curante dell’assicurata, ha posto quali diagnosi “
Sindrome mista
ansiosodepressiva (F41.2), Disturbo di personalità emotivamente instabile (F
60.3), fibriomalgia, Tinnitus, Problemi correlati alla gestione della propria
vita (Z 73.2)”
, ritenendo la paziente inabile al 75% (doc. AI 38).
Con
riferimento a tale ulteriore documentazione, il medico SMR dr. __________ ha
ritenuto che dalla stessa non era desumibile una sostanziale modifica dello
stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale precedente
(doc. AI 42).
Sulla
base di questi accertamenti, l’amministrazione, con progetto di decisione 26
agosto 2009 e, quindi, decisione del 20 ottobre 2009, ha concluso per un grado di invalidità complessivo del 81% per il periodo dal giugno 2006 alla
fine del 2007, ritenendo l’assicurata inabile da un punto di vista medico
teorico nell’attivi-tà abituale di aiuto cucina e limitata nella misura del
16% quale casalinga. Da gennaio 2008, stante un’inabilità lavorativa medico
teorica del 20% quale salariata e del 16% quale casalinga, ha concluso per un
grado di invalidità nullo come salariata e del 16% come casalinga e, quindi, per
un grado globale di invalidità del 4% (doc. AI 44 e cfr. sopra consid. 1.1.).
2.12.In
sede ricorsuale l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione
sostenendo in sintesi di essere inabile anche dopo il 1. gennaio 2008 in misura superiore a quanto accertato dall’Ufficio AI ed ha allegato un referto 30 novembre
2009 del dr. __________, generalista, del seguente tenore:
"
(…)
Stato psichico
La
paziente si è dimostrata collaborante e ben disposta al colloquio, ha
raccontato la sua storia in maniera spontanea senza reticenze.
L'orientamento
nel tempo e nella spazio sulla propria persona é normale, le capacità di
memoria sono conservate.
Durante
la visita non si osservano evidenti disturbi di concentrazione.
Dal
colloquio emerge uno stato ansioso importante, un umore depresso con incapacità
assoluta di immaginare un miglioramento o cambiamento della situazione familiare
che appare comunque strettamente legata allo stato psichico.
Si
nota un forte stato di dipendenza dal marito (si immedesima nei pensieri e
nelle opinioni di quest'ultimo facendole sue, non riesce ad immaginare nessuna
possibilità di opporsi o comunque di cambiare qualunque cosa nel loro attuale
stile di vita). Non ho notato segni di delirio.
Diagnosi
-
Stato ansioso-depressivo cronico di grado medio-grave
-
Disturbo dipendente di personalità
-
Sindrome fibromialgica
-
Tinnito
Conclusioni
A
mio avviso la paziente è e rimane inabile al lavoro in misura completa a causa
della patologia psichiatrica. Anche con un adeguato seguito psichiatrico la
prognosi è negativa per quanto riguarda una possibile ripresa di un'attività lucrativa.
Ritengo
quindi indicato una valutazione specialistica psichiatrica al fine di definire
la situazione della paziente.
Provvederò
il 01.12.2009 a fissare l'appuntamento." (Doc. E)
Ha
prodotto inoltre un breve certificato 19 novembre 2009 della dr.ssa __________,
attestante un'inabilità completa (doc. F) e un certificato 23 novembre 2009
della dr.ssa __________ attestante un’inabilità completa dal giugno 2006 (doc.
G) senza indicazione di diagnosi.
L’amministrazione,
dopo aver sottoposto questa documentazione medica al medico del SMR, ha quindi
formulato le seguenti osservazioni:
"
(…)
La
documentazione medica è stata sottoposta per una ulteriore valutazione globale
del danno alla salute della ricorrente all'attenzione del Servizio medico regionale
dell'AI, il quale con le allegate annotazioni 7.1.2010 ha osservato quanto
segue:
(…)
Valutazione:
- dal lato somatico non sono presenti patologie di rilievo.
- Nel rapporto dell'esame peritale del
30.11.2009 del Dr __________, FMH medicina generale, viene posta la diagnosi di
stato ansioso depressivo cronico di grado medio grave senza descrivere un
quadro compatibile con uno stato medio grave (ad es funzioni cognitive intatte
nonostante uno stato ansioso importante) e la presenza di un disturbo di
personalità dipendente di cui non vengono descritte le caratteristiche e senza
argomentare in quale modo è giunto a tale diagnosi (ricordo che un disturbo di
personalità esordisce nell'adolescenza /prima età adulta, sono condizioni
stabili nel tempo e determina un disagio clinicamente significativo e
compromissione del funzionamento sociale, lavorativo e di altre aree
importanti). Le valutazioni peritali condotte da specialisti psichiatri sia
della Dr.ssa __________ che del Dr __________ non hanno riportato la presenza
di una diagnosi di disturbo di personalità. Il Dr __________ riportava solo
come tratto di carattere (e quindi non di disturbo di personalità) la presenza
di ansia per le situazioni di conflitto.
Vista la documentazione sopracitata non si giustifica
una diversa valutazione dell'IL rispetto alla decisione impugnata."
In
sostanza dalla documentazione medica non risulta giustificata una diversa valutazione
dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla decisione impugnata, che
risulta corretta.
In
concreto la capacità lavorativa residua dell'assicurata è stata valutata con la
perizia medica specialistica CPAS 17.1.2008, la quale ossequia i parametri di
completezza, motivazione e coerenza richiesti dalla giurisprudenza ed ha quindi
piena forza probatoria. Il ricorso non porta elementi concreti idonei a sovvertire
tale valutazione. La valutazione peritale è alla base della decisione
impugnata, la quale risulta dunque corretta e può essere confermata."
(Doc. V)
In
data 24 febbraio 2010 l’attrice ha prodotto un’ulteriore valutazione, datata 22
febbraio 2010, della dr.ssa __________, corredata da u
n rapporto
psicologico della psicologa lic. phil. __________ (IX/i2),
del
seguente tenore:
"
Come da voi richiesto si procede ad inviare un aggiornamento
sull'evoluzione del quadro psicopatologico unitamente ai test di personalità
eseguiti.
Diagnosi
Sindrome
mista ansiosodepressiva - ICD-10: F41.2.
Disturbo
di personalità emotivamente instabile - ICD 10:F60.3.
Fibromialgia.
Tinnitus
all'orecchio destro.
Problemi
correlati alla gestione della propria vita - ICD-10:Z73.2.
Decorso
In
ambito nosografico-clinico il quadro psicopatologico rimane costituito da una
sintomatologia di base ansiosodepressiva con facile esauribilità e energia
vitale ridotta, instabilità affettiva e motivazionale, tendenze regressive,
abbassamento della soglia di vulnerabilità allo stress e alla frustrazione,
compromissione della capacità relazionale.
La
paziente rimane cristallizzata su vissuti di impotenza, di insufficienza, di
perdita di sicurezza, di disistima, con visione negativa di sè e del futuro,
panansietà e somatizzazione del disagio emotivo, indecisione e titubanza per
qualsiasi tipo di decisione.
In
ambito dinamico-strutturale trattasi, come si evince dal test di Rorschach, di
un livello di funzionamento e di organizzazione della personalità:
organizzazione borderline di personalità.
L'insieme
di dati raccolti al Rorschach mettono infatti in luce una struttura limite di
personalità nella quale possono emergere dei nuclei più regressivi e vicino al
registro di tipo psicotico, quando vi è un allentamento dei processi secondari
del pensiero e degli aspetti difensivi.
L'MMPI
evidenzia la possibilità di uno slittamento psicotico:
pensieri ed
esperienze devianti, convinzioni devianti
di stampo paranoide,
minaccia
di aggressione, confusione mentale
.
La
compromissione delle funzioni cognitive-percettive
(MMPI: convinzioni
devianti, pensieri ed esperienze devianti, minaccia di aggressione, confusione
mentale ed esperienze devianti)
compromette le funzioni organizzative,
previsionali, decisionali ed esecutive dell'lo.
Sussiste
inoltre una alterazione del funzionamento comportamentale con distruttività
autodiretta, come si evince dal MMPI
(ideazione depressiva suicidaria)
e
alterazioni del funzionamento affettivo-relazionale con momenti di
rabbia
mal controllata
.
In
considerazione di quanto sopra allo stato attuale e a medio termine non si
ritiene più esigibile per la paziente una attività lavorativa di scopo
lucrativo."
A
lungo termine, in considerazione della evoluzione clinica osservata, confermata
dalla valutazione testistica, la prognosi rimane riservata." (Doc. i)
L’amministrazione ha sottoposto la nuova documentazione al dr. __________
del Centro peritale per le assicurazioni sociali, il quale, in data 12 marzo 2010, ha esposto:
"
Ho preso visione della relazione della Dr.ssa __________i
del 22.2.2010 così come del rapporto psicologico del 10.2.2010 e del test MMPI
II.
Rispetto
a questi documenti essi contengono degli aspetti al quanto differenti che non
possono essere mescolati.
Un
conto è di parlare di struttura di personalità. L'organizzazione psichica della
personalità non rimanda automaticamente a un disturbo della personalità secondo
i manuali diagnostici.
Dire
che vi è un'organizzazione limite o borderline, non legittima automaticamente
la diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile (F60.3). Questa
diagnosi infatti si basa prevalentemente su sintomi e comportamenti
persistentemente devianti, elencati nell'ICD10, con una costellazione di
atteggiamenti che l'assicurata non manifesta.
L'esame
peritale mi ha permesso di escludere sicuramente un disturbo borderline di
personalità. L'intera vita della signora fornisce degli elementi totalmente
opposti rispetto ai pazienti borderline. Si tratta infatti di una persona con
un elevato senso del dovere, buone capacità di reggere alle frustrazioni,
scarsa impulsività, perseveranza, tendenza a somatizzare, ecc... .
Pertanto
posso escludere, anche soltanto sulla base dell'anamnesi raccolta, la diagnosi
F60.3.
Un'altra
osservazione va fatta distinguendo le possibilità e le ipotesi dalla psicopatologia
attiva. Sebbene venga ipotizzata la possibilità, di uno slittamento
psicotico, attualmente la psicologa ribadisce che le difese messe in atto dalla
paziente la preservano da scompensi di tipo psicotico.
Sulla
base di quanto sopra esposto, non ho elementi per cambiare il precedente giudizio
peritale.
Per
quanto concerne la compromissione delle funzioni cognitive-percettive e l'ideazione
depressiva suicidaria posso solo dire che queste non erano presenti al momento
della mia perizia." (Doc. XIII/1)
In data 30 marzo 2010 l’attrice ha prodotto uno scritto del 28 marzo
2010 del dr. __________ che esprime perplessità in merito al rapporto del dr. __________
(doc. L).
2.13. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31;
Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p.
2; SZS 1988 pp. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, p. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 p. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di
valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono
indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di
affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti
contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3b)aa e
riferimenti citati;
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA
U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore
non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008;
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007
).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006
concernente un caso di assicurazione per l
'
invalidità
, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell
'
ambito dell
'
assicurazione per l
'
invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia.
In quell’occa-sione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
3.2 L
'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier
au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause
ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le
service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de
l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur
rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à
faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait
d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr.
STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid.
3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid.
3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, p. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per
quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
"
(…)
On
ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,
il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise.
La valeur probante
des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au
regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid.
3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique
et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p.
43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)."
(cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.14.
Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo
stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha
motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata nel gennaio
2008 dal dr. __________, psichiatra FMH, del CPAS, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati
(cfr. consid. 2.13).
In
effetti, per meglio chiarire le effettive ripercussioni sulla capacità
lavorativa dell’assicurata, l’Ufficio AI non si è limitato a interpellare i
medici curanti, ma ha altresì fatto esperire una perizia psichiatrica. Il
perito, esaminata tutta la documentazione medica esistente, dopo aver
sottoposto la richiedente ad un dettagliato esame psichico, ha quindi allestito
un referto in data 17 gennaio 2008 (cfr. doc. AI 15 e in esteso consid. 2.11).
In
particolare, lo specialista, posta la diagnosi di “
F43.22: Sindrome da
disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva”
ha rilevato come l'esame
clinico effettuato, insieme con i sintomi descritti dall'assicurata e
rafforzato dall'esito dei due test somministrati, gli avessero consentito di
riconoscere una patologia ansioso-depressiva, presentante tuttavia sia le
componenti depressive che quelle ansiose in misura lieve
.
In particolare,
per quanto riguardava il lato
depressivo, lo specialista ha rilevato come l’assicurata presentasse
un umore lievemente deflesso, permanendo per contro il desiderio di diventare
nonna, la capacità sul piano dell'integrazione sociale, di continuare a
frequentare il gruppo dei __________ oltre che una discreta reattività emozionale
per quanto riguardava sia le vicende esistenziali dei figli, che la
sollecitudine nell'occuparsi del marito e pure gli interessi personali. Si
occupava inoltre, in prima persona, della propria abitazione e della gestione
della casa e del marito invalido e l’astenia, l’affaticabilità, la facile esauribilità
lamentate non presentavano tuttavia un livello limitante ed erano quindi da
considerare spiegabili all'interno di un quadro somatoforme, non avendo per
contro nulla a che vedere con gli stati di inibizione psicomotoria delle
depressioni gravi. Del resto, ha rilevato il perito, anche l'ansia veniva
descritta con episodi intensi, legati principalmente a situazioni di litigio
all'interno della famiglia oppure a momenti in cui i dolori erano intensi. Non era
invece ravvisabile una persistente quota di ansia libera obbiettivabile durante
il colloquio.
Per
questi motivi, secondo il perito si doveva ammettere
la
presenza di una certa depressione, con una tendenza alla rassegnazione ed alla
vittimizzazione, oltre che anche una certa componente di scarsa fiducia in sé
stessa e nelle cure, e, quindi, l'esistenza di una forma di disagio, di
fibromialgia e di somatizzazioni. Tuttavia, non essendovi una comorbidità con
grave patologia psichiatrica maggiore, né tantomeno una significativa compromissione
della rete sociale, o una situazione resistente alle terapie idonee nel tempo,
secondo il perito l’assicurata, attraverso un ragionevole sforzo di volontà,
pur sopportando alcuni disagi, poteva riprendere una certa capacità lavorativa
residua nella misura dell'80%.
A
detta del perito le sue conclusioni erano rafforzate anche dal fatto che l’assicurata
aveva scelto di non aderire ad una terapia ansiolitica ed antidepressiva più
incisiva, poiché gli effetti collaterali dei farmaci erano giudicati più
fastidiosi dei benefici prodotti, fatto questo non compatibile con la presenza
di una grave depressione. S
econdo il dr. __________,
il fatto che la paziente non si sentiva più efficiente come un tempo ed avesse
tendenze regressive ad abbandonare ogni sforzo lavorativo, non giustificava
comunque una presa a carico da parte dell'assicurazione invalidità. Anzi,
all’assicurata andava dato il chiaro messaggio di attivarsi, attraverso uno sforzo
volitivo, per riconquistare una certa capacità lavorativa.
In
conclusione, secondo il perito, come certificato
dalla
prima psichiatra curante, dr.ssa __________, era da considerare giustificata un’incapacità
lavorativa completa a causa di un episodio depressivo acuto significativo a
partire dal giugno 2006. Secondo la curante dr.ssa __________ (e anche al dr. __________
nella sua certificazione del 23 gennaio 2007, doc. AI 10-21), la situazione era
reattiva
alle difficoltà lavorative incontrate e ai conflitti sul luogo
di lavoro (cfr. doc. AI 10-15), oltre che alla morte del padre nel febbraio
2007 (cfr. anche certificato del 6 giugno 2007 della dr. __________, doc. AI
10-1). L’incapacità lavorativa completa andava quindi ammessa, sulla base delle
certificazioni agli atti, fino al mese di dicembre 2007. In seguito secondo il perito andava ritenuta un’incapacità lavorativa solo nella misura del
20%, in corrispondenza con una patologia ansioso-depressiva residua solamente
lieve.
Queste
conclusioni, basate su un esame approfondito cui va senz’altro attribuito pieno
valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr.
consid. 2.13), meritano piena conferma.
Va
peraltro osservato come la diagnosi posta dal perito (“
Sindrome da disadattamento,
reazione mista ansioso-depressiva F43-22”)
viene formulata proprio quando sia i sintomi ansiosi che quelli depressivi sono presenti, ma né gli uni né
gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati
separatamente. Si tratta di sintomi relativamente lievi, ritenuto che nel caso
in cui, come in concreto, essi si presentano in stretta associazione con un
cambiamento di vita significativo o eventi stressanti va utilizzata la
categoria F43.2, altrimenti la F41.2 (Kemali e altri, Decima Revisione della
classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e
comportamentali, Descrizioni cliniche e direttive diagnostiche, OMS, 1994, pp.
135, 139 e 144).
Contrariamente
a quanto sembra asserire l’interessata, il referto psichiatrico agli atti
appare in ogni modo approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi
per ritenerlo lacunoso.
Né
del resto questa dettagliata ed approfondita valutazione è stata smentita da
altri certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente
una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie
rilevate con riferimento alla situazione posteriore alla perizia (del 17
gennaio 2008), considerato come anche tale referto riconosca comunque per il
periodo precedente l’esistenza di un’inabilità completa, dal giugno 2006, a motivo di un episodio depressivo acuto.
Quanto
prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua
maggiore inabilità al lavoro anche successivamente al gennaio 2008 a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni
del perito interpellato dall’amministrazione o attestare un peggioramento
duraturo delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.
In
effetti, le conclusioni peritali non possono essere modificate dalle
certificazioni della psichiatra curante dr.ssa __________ del 21 settembre 2009
(doc. AI 38), 19 novembre 2009 (doc. F) e del 22 febbraio 2010, per la quale
l’assicurata sarebbe affetta da “
Sindrome mista ansiosodepressiva
(F41.2), Disturbo di personalità emotivamente instabile (F 60.3),Fibriomalgia,
Tinnitus, Problemi correlati alla gestione della propria vita (Z 73.2)”
(doc. IX/1 e i) e, quindi, inabile al lavoro in misura completa (nel certificato
del 21 settembre 2009 viene indicata un’inabilità del 75%, doc. AI 38).
A prescindere in effetti dalle considerazioni generali che si impongono
sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche
se, come in casu, specialisti; cfr. sopra consid. 2.13), va detto che il
dr.
__________, nelle sue osservazioni del 12 marzo 2010 (cfr. consid. 2.12), con
motivazioni pertinenti che questa Corte giudica convincenti - e che del resto
non possono essere messe in dubbio dalle osservazioni formulate il 28 marzo
2010 del dr. __________ (doc. L) -, ha illustrato i motivi per i quali le
certificazioni della psichiatra curante dell’assicurata non permettono di
sovvertire le conclusioni da lui tratte nella perizia del 17 gennaio 2008. In effetti, a detta del perito, il quale ha escluso la presenza di una
compromissione
delle funzioni cognitive-percettive e di un’ideazione depressiva suicidaria,
l
'organizzazione psichica della personalità non consente di rimandare
automaticamente a un disturbo della personalità secondo i manuali diagnostici,
segnatamente la diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile
(F60.3). Questa diagnosi infatti si basa prevalentemente su sintomi e
comportamenti persistentemente devianti, elencati nell'ICD10, con una
costellazione di atteggiamenti che l'assicurata sicuramente non manifesta in
base all’esame peritale da lui effettuato. Del resto non può non essere
rilevato che nè la dr.ssa __________, né la dr. ssa __________ e neppure il dr.
__________ avevano posto, nelle rispettive valutazioni del 13 settembre 2006,
5 aprile 2007 e 15 giugno 2007 (doc. AI 10-15, 10-27 e 11-5), la diagnosi di
Disturbo di personalità emotivamente instabile.
Quanto
poi alla menzione di un possibile slittamento psicotico, lo stesso non sarebbe
rilevante, considerato come la stessa psicologa ribadisca che la paziente sia attualmente
preservata da scompensi di tipo psicotico (cfr. XIII/1).
Va
osservato infine che, come evidenziato sopra, la diagnosi principale formulata
dalla curante (Sindrome mista ansioso depressiva, F41.2) coincide
essenzialmente con quella, di “Sindrome da disadattamento, reazione mista
ansioso depressiva (F 43.22)” formulata dal perito, le due diagnosi
differenziandosi essenzialmente a seconda della presenza o meno di un evento
stressante concomitante.
Quanto
poi alle certificazioni del dr. __________ e della dr.ssa __________, generalisti,
richiamato altresì nuovamente il principio giurisprudenziale che impone particolare
prudenza nel valutare le certificazioni del medico curante (cfr. consid. 2.13),
le stesse non possono validamente mettere in dubbio il benfondato di un parere
specialistico. Del resto, come hanno ben sottolineato
i medici SMR, dr. __________,
generalista, e dr.__________, psichiatra,
la diagnosi di stato
ansioso depressivo cronico di grado medio grave è stata posta dal dr. __________
senza descrivere un quadro compatibile con uno stato medio grave e la presenza
di un disturbo di personalità dipendente viene indicata senza tuttavia descrivere
le caratteristiche e senza argomentare in quale modo si è giunti a tale
diagnosi (cfr. doc. V e sopra consid. 2.12). La specialista dr. __________ ha
in proposito sottolineato come un disturbo di personalità esordisce
nell'adolescenza /prima età adulta, presenta condizioni stabili nel tempo e determina
un disagio clinicamente significativo e una compromissione del funzionamento
sociale, lavorativo e di altre aree importanti. Né del resto permette di
concludere altrimenti l’alquanto succinto certificato dell’11 novembre 2009 del
dr. __________ (doc. G).
Se
ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza sollevato
argomentazioni o prodotto alcun certificato medico atti a dimostrare che sino
al momento dell'emanazione della decisione contestata (il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità del provvedimento impugnato in base
alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui lo stesso è
stato reso; cfr. DTF 132 V 215) i disturbi di cui è affetta incidessero sulla
sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato in sede peritale.
In
conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.13),
alla stessa può esser fatto riferimento. Pertanto, osservato altresì come gli
svariati accertamenti specialistici effettuati abbiano permesso di escludere la
presenza di altre affezioni organiche rilevanti (cfr. doc. AI 7), richiamato
l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 1997, p. 221), è da ritenere siccome dimostrato con
il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che successivamente
al 1. gennaio 2008 e sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento
l'assicurata presentava una capacità lavorativa dell’80% in attività lavorative
adatte ai suoi problemi di salute.
Va
anche ricordato alla ricorrente che se da una parte
la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione
comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò
fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti).
Ora, questo Tribunale
ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione.
2.15. Per
quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità quale casalinga,
l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 19; cfr. sopra
consid. 2.11).
Questo
Tribunale rileva che, sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio
dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione,
l'assistente sociale, nel rapporto datato 16 maggio 2008 allestito alla luce
degli accertamenti medici e delle dichiarazioni rese dall’assicurata, ha
stabilito una limitazione complessiva del 16% (doc. AI 19).
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad
eseguire talune mansioni.
Questo
Tribunale
–
considerato che
l’insorgente non ha formulato alcuna contestazione e ricordato che in linea di
massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC
1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I
102/00)
–
ritiene che alla
valutazione dell’assistente sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in
particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e
l’esigibilità di ogni singola mansione.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore
complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata
nell'ambito dell'economia domestica.
Conforme
alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto
anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno
della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia
domestica da parte dei familiari.
2.16. Per
quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che
l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
A
l medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace
al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita
in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo
la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, 1995, p. 201).
In
ogni modo, a
i fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda
e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione
con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di
un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op. cit. p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va
ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 e U 243/99 del 23 maggio 2000;
RAMI 1993 U 168 p. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 p. 96
consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire
tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali
per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (DTF 96 V 29, ZAK 1985 p. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 U 168 p.
100s. consid. 3b).
Nel
caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità.
In
particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito al raffronto
dei redditi, riferendosi ai dati salariali agli atti relativi all’attività
lavorativa svolta in precedenza dall’assicurata, nel rapporto finale del 23
luglio 2009 ha concluso quanto segue:
"
(…)
Calcolo CGR –
senza (ri)formazione specifica
Nella propria attività
L'A. era attiva al 77%, potrebbe riprendere alla
stessa percentuale senza discapito finanziario (
grado di invalidità nullo
).
Nella valutazione medica non viene mai specificato se
la CL 80% è da considerare come effettiva o come diminuzione di rendimento.
In tal caso il discapito finanziario sarebbe del 20% nell'attività abituale.
In altre attività
Salario da valida:
2008:
Fr. 29'859.-
(attività al 77%)
Salario da invalida:
In conformità alla giurisprudenza, al fine di determinare
il reddito da invalido di un assicurato si fa riferimento ai rilevamenti
statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di
statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.
A seguito delle indicazioni della Corte plenaria del
Tribunale federale delle assicurazioni, è stata stabilita l'inapplicabilità
dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati in passato. La
nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada
determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Nel caso
concreto ci si riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei
salari di tali attività. In base a questi dati, per le donne, viene definito
un salario ipotetico nel 2008 di Fr. 52'130.-, riportato alla percentuale del
77% sarebbe di Fr. 40'140.
Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che
qualora il reddito percepito abbia un divario rilevante rispetto ai salari
medi nazionali per la stessa categoria lavorativa, al salario da invalido va
applicato lo stesso gap salariale. Questo è fattibile quando non ci sono
circostanze che permettano di supporre che l'A. si sia accontentato di un
salario più modesto di quello che avrebbe potuto ottenere.
In questo caso rispetto alla categoria lavorativa 55
(alberghi e ristoranti), livello di formazione 4, vi é un gap salariale del
15.7% rispetto ai valori svizzeri. Il salario percepito dall'A. é inferiore
del 10% anche rispetto ai valori ticinesi dunque si può affermare che l'A.
avrebbe potuto trovare un'attività lavorativa maggiormente remunerata, il gap
salariale non é dunque applicabile (differenza tra gap svizzero e gap
ticinese del 5.7%, dunque perdita di guadagno inferiore al 10%).
Per gli assicurati che a causa della particolare
situazione personale o professionale non possono mettere completamento a
frutto la loro capacità residua e pertanto non riescono a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino
ad un massimo del 25% (DTF 126 V 76).
L'amministrazione é tenuta a valutare globalmente
(STF 870/05) quali limitazioni sono attribuibili al singolo caso.
Attività leggera:
Le statistiche RSS tengono conto, nelle attività
semplici e ripetitive, di ogni tipo di lavoro, anche quelli pesanti che in
regola generale sono più remunerati di quelli leggeri. Per cui una riduzione
massima del 10% può essere applicata (sentenza TFA in re 0.27.3.1996, I38/96)
nei casi in cui l'A. non é più in grado, a causa del danno alla salute, di
effettuare lavori pesanti. Nel caso concreto i medici non indicano nei limiti
funzionali che si debba tenere conto unicamente di attività leggere, dunque
non é applicabile una riduzione per questo motivo.
Limitazioni funzionali - riduzione della redditività:
Le limitazioni funzionali indicate dalla valutazione
medico-teorica sono pienamente compatibili con le attività esigibili
determinate nella presente valutazione, non ritengo dunque opportuna una
riduzione per questi motivi.
Età e anni di servizio:
Il discapito economico derivante da questi fattori é
ininfluente in quanto il tempo necessario al raggiungimento dei redditi medi
si riduce a pochi anni.
Nazionalità e permesso di soggiorno:
L'A. é di nazionalità svizzera dunque non ha discapito
finanziario.
Tasso d'occupazione:
Una riduzione per attività a tempo parziale per le
donne non é applicabile. In effetti le lavoratrici a tempo parziale non
presentano nessun discapito economico riferendosi al rapporto tra tempo di
lavoro e salario mediamente percepito dalle lavoratrici a tempo totale.
Riduzione globale:
In considerazione degli aspetti elencati in
precedenza, non ritengo applicabile nessuna riduzione
Risulta dunque un reddito da invalido di Fr. 40'140.-
Grado di invalidità:
Malgrado il danno alla salute, oltre all'attività abituale
sono tuttora possibili lavori che non comportano un discapito finanziario.
Il
grado di invalidità lavorativo é dunque nullo.
(…)"
(Doc. AI 27/1-3)
L’Ufficio
AI ha quindi stabilito un grado di invalidità per la parte salariata del 100%
per il periodo dal giugno 2006 sino al dicembre 2007 e dello 0% successivamente
(doc. AI 33).
Tali
accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti di per sé incontestati
dalla ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta
applicazione, nella determinazione del reddito da invalida, dei dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione
della giurisprudenza de TF (STFA I 222/04 del 5 settembre 2006, I 424/05 del 22
agosto 2006).
2.17. Poste
infine le quote parti tra attività salariata (77%) e casalinga (23%) e
ritenuta, per il periodo da giugno 2006 al dicembre 2007, la limitazione del
16% quale casalinga (cfr. consid. 2.11) e del 100% quale salariata, il grado
d’invalidità globale è del 81%, mentre che scende al 4% per il periodo
successivo al 1. gennaio 2008, considerati gradi di invalidità del 16%
rispettivamente 0%.
Di
conseguenza è a ragione che l’Ufficio AI, concessa una rendita intera per il periodo
dal 1. giugno 2007 al 31 marzo 2008, ha negato il diritto ad una rendita a decorrere
dal 1. aprile 2008.
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata.
2.18. Da
ultimo, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una nuova perizia.
A
tal proposito va rilevato che, q
uando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF
122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art.
29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid.
3c con riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto (cfr. in particolare il consid. 2.14) che la
documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.
Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione peritale del
dr. __________, motivo per cui non appare necessario procedere all’allestimento
di una perizia per verificare quanto già accertato.
2.19.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.05.2010 32.2009.221 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.05.2010 32.2009.221 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.05.2010 32.2009.221
Concessione di una rendita per un periodo limitato. Metodo misto di valutazione dell'invalidità. Conferma della decisione dell'Ufficio AI
Raccomandata Incarto n. 32.2009.221 FC /sc Lugano 21 maggio 2010 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattrice: Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2009 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 28 ottobre 2009 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. RI 1, nata nel 1954, già attiva come aiuto cucina/addetta alle piulizie, nel marzo 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti dichiarando di essere sofferente di fibriomalgia, epicondilite, anemia, asma, depressione, dolori alle cervicali (doc. AI 3). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, fra i quali una perizia psichiatrica ad opera del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS), con decisione del 28 ottobre 2009 - preceduta da un progetto di decisione del 26 agosto 2009 -, l’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1. giugno 2007 al 31 marzo 2008, motivando come segue: " (…) Esito degli accertamenti: Dalla documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialistica esperita il 03.01.2008 presso il centro peritale delle assicurazioni sociali, risulta che il danno alla salute, di cui l'assicurata è portatrice, le ha comportato una incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura del 100% dal mese di giugno del 2006 alla fine del mese di dicembre del 2007. In seguito, dal 01.01.2008 ad ora fa stato un'inabilità medico - teorica del 20%. Questi periodi di inabilità lucrativa aprono all'assicurata il diritto a prestazioni temporanee da parte dell'AI. Confrontando il guadagno che l'assicurata avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, ossia Fr. 29'859 annui (lavorando nella misura parziale del 77%), con quello che la stessa può ancora raggiungere in attività adeguate, vale a dire Fr. 40'140 all'anno, si ottiene un grado Al nullo per ciò che concerne l'attività di salariata. Quanto indicato sopra è riportato qui di seguito. Reddito annuo esigibile: senza invalidità CHF 29'859.00 con invalidità CHF 40'140.00 Perdita di guadagno CHF 0.00 = grado Al 0 % Come casalinga la nostra assistente sociale, mediante l'inchiesta effettuata a domicilio in data 29.04.2008, ha reputato corretta un'inabilità pari al massimo al 16%. Rapportando le suindicate percentuali di inabilità alle effettive percentuali in cui l'assicurata era impiegata, sia in ambito lavorativo che domestico, si ottiene un grado Al massimo pari all'81 %. Attività Quota parte Limitazione Grado d'invalidità parziale Salariata 77% 100% 77% Casalinga 23% 16% 3.7% Grado d'invalidità 81% Tale valutazione è valida unicamente per il periodo limitato che va dal giugno del 2006 alla fine di dicembre 2007. A contare dal mese di gennaio 2008, rieffettuando i calcoli utilizzando i nuovi parametri, ossia capacità lavorativa dell'80% in ogni attività e conseguente grado Al nullo come salariata, si ottiene un grado Al globale del 4%. Attività Quota parte Limitazione Grado d'invalidità parziale Salariata 77% 0% 0% Casalinga 23% 16% 3.7% Grado d'invalidità 4% Decidiamo pertanto: Abbiamo sottoposto la documentazione medica acquisita agli atti in seguito al nostro progetto di decisione del 26.08.2009, cioè la valutazione datata 21.09.2009 del centro __________,all'esame del nostro servizio medico regionale. La valutazione di tale certificazione non apporta comunque una modifica sostanziale della perizia svolta a suo tempo dal centro peritale delle assicurazioni di Bellinzona. Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal 01.06.2007, ossia trascorso l'anno d'attesa dall'insorgere del danno alla salute, limitatamente al 31.03.2008, per 3 mesi dall'avvenuto miglioramento (art. 88 OAI), la Signora RI 1 ha diritto alla rendita intera d'invalidità. In seguito, essendo riconosciuto alla stessa un grado Al massimo del 4%, e non raggiungendo questi la percentuale minima pensionistica del 40%, ulteriori prestazioni sotto forma di rendita non possono essere erogate. Su richiesta scritta si resta a disposizione per valutare la possibilità di riconoscere un aiuto al collocamento," (Doc. AI 44/2-3) 1.2. Contro la decisione, l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, è tempestivamente insorta al TCA censurando in sostanza la valutazione medica operata dall’amministrazione e allegando nuova documentazione. 1.3. Con la risposta di causa l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame e confermare la decisione contestata. In data 20 gennaio, 24 febbraio e 20 marzo 2010 la ricorrente, tramite la RA 1, ha fatto pervenire ulteriore documentazione medica che è stata sottoposta per osservazioni all’amministrazione, la quale, a sua volta, prodotta anche una presa di posizione del dr. __________, ha confermato la richiesta di reiezione del gravame (VII- XIX). considerato in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003). 2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 28 ottobre 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009). Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2). Nel merito 2.3. Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità anche successivamente al 31 marzo 2008. Il TCA è quindi chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurata il diritto ad una rendita intera di invalidità dopo il 31 marzo 2008, fermo restando che non è contestata - ed esula quindi dal presente giudizio - l’attribuzione di una rendita intera dal 1. giugno 2007 al 31 marzo 2008. 2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164; 131 V 120; 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006, I 689/04 del 27 dicembre 2005, I 38/05 del 19 ottobre 2005, I 12/04 del 14 aprile 2005, I 528/04 del 24 febbraio 2005, I 299/03 del 29 giugno 2004, al riguardo anche STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 p. 182). A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). 2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, p. 182 consid. 3;1990, p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, p. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit; p. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, p. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA I 600/01 inedite 26 giugno 2003, consid. 3.1; I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; I 761/01 del 18 ottobre 2002,consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto, consid. 3.1, e cfr. anche STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2,). 2.6. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, p. 199). A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 precisa: " Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’econo-mia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità." L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungs-recht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio, op. cit. p. 211). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro. 2.7. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter secondo cui " Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti." Giusta l’art. 27bis cov. 2 OAI " Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa." Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146. 2.8. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’even-tuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorge-re dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., p. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, p. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, p. 190s). 2.9. Va ancora osservato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 p. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2). Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06). Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nella STF 9_C830/2007 del 29 luglio 2008), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 inedita 28 maggio 2004, consid. 5 e I 870/02 del 21 aprile 2004,, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000
p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/ Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, 2003, pp. 76 segg. e 80 segg.). Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006). 2.10. Innanzitutto, a mente di questa Corte, va data piena conferma alla qualificazione della ricorrente, data dall’Ufficio AI, quale salariata nella misura del 77% e quale casalinga nella restante misura del 23%, ciò che ha quindi comportato l’applicazione del metodo misto di graduazione dell’invalidità. Emerge infatti dall’inserto (doc. AI 8) che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute l’assicurata avrebbe lavorato quale aiuto cucina/ausiliaria, addetta alla buvette, nella misura del 77% (per 32,5 ore settimanali a fronte di un orario pieno di 42, doc. AI 8-3) e per il resto sarebbe stata attiva quale casalinga. Del resto tale suddivisione non è stata contestata dall’assicurata nel corso della procedura amministrativa né in questa sede. 2.11. L’amministrazione ha effettuato i seguenti accertamenti. Per quel che concerne la capacità lavorativa, l’Ufficio AI ha interpellato la dr.ssa __________, curante dell’assicurata dal 1997, la quale nel suo rapporto del 6 giugno 2007 ha posto come diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa “ scompenso ansioso-depressivo noto dal giugno 2006, possibile fibriomalgia, sindrome somatoforme da dolore permanente, problemi correlati alle difficoltà alla gestione della propria vita”, e l’ha dichiarata inabile al lavoro nella misura del 100% nel suo lavoro di aiuto cucina, buvette dal 15 giugno 2006 (doc. AI 10). La curante ha allegato precedenti certificazioni e attestazioni riferite ad accertamenti di natura neurologica, otorinolaringoiatrica, psichiatrica, radiologica e pneumologica (doc. AI 10 e 11). Dal canto suo il dr. __________, in un certitifcato allestito per la Cassa malati __________ in data 12 febbraio 2007, ha concluso per le diagnosi di “Sindrome ansioso-depressiva, tinnitus, anemia, epicondilite, fibriomalgia”, concludendo per un’abilità lavorativa dell’80%, dal punto di vista internistico e per la problematica della fibriomalgia e dell’epicondilite, specificando che restava tuttavia riservata la valutazione psichiatrica (doc. AI 10-25). Agli atti figura anche una certificazione, del 5 aprile 2007 per l’__________, della dr.ssa __________, psichiatra, per la quale l’assi-curata era affetta da “ Scompenso ansioso-depressivo (F 41.2), Sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4), Problemi correlati alle difficoltà nella gestione della propria vita (Z 73.2)”, rilevando la farmacoterapia insufficiente e, quindi, da potenziare, e la prognosi incerta (doc. AI 10-31). L’ufficio AI ha interpellato anche il dr. __________, psichiatra dell’assicurata dal novembre 2006, il quale, nel suo rapporto del 15 giugno 2007, posta la diagnosi di “ Scompenso ansioso depressivo (F 41.2), sindrome somatoforme da dolore permanente (F45.4), problemi correlati alle difficoltà nella gestione della propria vita (Z 73.2)” ha concluso per una totale inabilità lavorativa dal 1. giugno 2006 (doc. 11). Sentito il medico del SMR, l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una perizia psichiatrica a cura del CPAS. La stessa è stata resa in data 17 gennaio 2008 dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria, il quale, eseguiti diversi esami e valutati gli atti medici, ha posto, quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro: “ F43.22: Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva " (Doc. AI 15-6), esponendo quindi le seguenti valutazioni e considerazioni: " (…)
6. VALUTAZIONE E PROGNOSI L'A presenta, a livello somatico, una serie di disturbi che hanno un'intensità oscillante, con variazioni significative legate allo stato psichico. I sintomi fisici sono già stati ampiamente indagati da diversi specialisti che, per,quello che posso vedere, hanno già escluso alterazioni organiche alla base degli stessi, eccezion fatta per le cistiti e micosi recidivanti. Tranne l'epicondilite bilaterale avuta nel 2006, con decorso acuto, i dolori osteo-articolari e muscolari diffusi della signora sono stati inquadrati nella diagnosi di fibromialgia. Per questo ella stessa partecipa attualmente ad un gruppo settimanale di ginnastica dolce per fibromialgici. Per quanto riguarda la fIbromialgia, tale patologia é di pertinenza reumatologica. Per quanto riguarda invece la cefalea tensiva, le vertigini ed i ronzii auricolari, i disturbi gastrointestinali, le palpitazioni e gli episodi di iperventilazione in corrispondenza con momenti di intensa ansia: tali sintomi somatici, qualora siano attribuibili, escluse cause organiche, a conversione di un conflitto psichico, creano un disagio soggettivo, ma non vanno giudicati invalidanti. Pertanto, in questa trattazione, approfondirò se vi siano disturbi psichiatrici maggiori che, insieme ai problemi somatoformi, limitino in misura significativa la CL. L'esame clinico effettuato, insieme con i sintomi descritti dall'A e rafforzato dall'esito dei due test somministrati, consente di riconoscere una patologia ansioso-depressiva, in cui sia le componenti depressive che quelle ansiose sono presenti in misura lieve. Per quanto riguarda il coté depressivo, l'A presenta infatti un umore deflesso lievemente. Permane infatti il desiderio di diventare nonna, la capacità sul piano dell'integrazione sociale, di continuare a frequentare il gruppo dei __________. È assente qualsiasi idea anticonservativa. Inoltre, presenta. sì un certo appiattimento delle emozioni, con tendenza all'espressione prevalente di una condizione di tristezza; tuttavia permane una discreta reattività emozionale sia per quanto riguarda le vicende esistenziali dei figli, sia per quanto riguarda la sollecitudine nell'occuparsi del marito. Inoltre non sono persi, né ridotti, gli interessi personali dell'A, visto che quasi quotidianamente ama approfondire argomenti di medicina attraverso letture di tipo divulgativo e si interessa di naturopatia e delle discipline che consentono di incrementare il benessere psicofisico. Si occupa inoltre, in prima persona, della propria abitazione, di fare la spesa, e del marito stesso, con il quale quasi quotidianamente, esce per fare una passeggiata. L'A prepara regolarmente i pasti, tranne quando é colta da forti cistiti recidivanti, che le provocano un grande disagio: solo allora é il marito che se ne occupa. Ha una giornata non molto movimentata, né stimolante, ma sostiene di riposare bene durante la notte e di aver bisogno, nel pomeriggio, solo di un piccolo riposino di circa mezz'ora. Lamenta astenia, affaticabilità, facile esauribilità, ma questi sintomi non paiono essere veramente limitanti in modo insuperabile. Sono spiegabili all'interno di un quadro somatoforme e non hanno nulla a che vedere con gli stati di inibizione psicomotoria delle depressioni gravi. Il sonno inoltre, é regolare a quanto detto dalla pzt e non vi sono significative variazioni diurne nella sintomatologia ansioso-depressiva. Anche l'ansia viene descritta con episodi intensi, legati principalmente a situazioni di litigio all'interno della famiglia alle quali l'A assiste, oppure a momenti in cui i dolori sono intensi. Non vi é una persistente quota di ansia libera obbiettivabile durante il colloquio. Si ammette quindi, in conclusione, la presenza di una certa depressione della signora, con una tendenza alla rassegnazione ed alla vittimizzazione, già obiettivata a suo tempo dalla dr.ssa __________. Vi é inoltre anche una certa componente di scarsa fiducia in sé stessa e nelle cure, che non facilita la ripresa, in parte derivante però da aspetti del carattere. Si ammette dunque l'esistenza di una forma di disagio, della fibromialgia e delle somatizzazioni ma, non essendovi una comorbidità con grave patologia psichiatrica maggiore, né tantomeno una significativa compromissione della rete sociale, o una situazione resistente alle terapie idonee nel tempo, ritengo che attraverso un ragionevole sforzo di volontà, pur sopportando alcuni disagi, l'A possa riprendere una certa capacità lavorativa residua, che quantificherei attorno all'80%. I disturbi descritti dunque, seppur presenti, non giustificano una grave limitazione delle risorse dell'A. Questa tesi é rafforzata anche dal fatto che la stessa ha scelto di non aderire ad una terapia ansiolitica ed antidepressiva più incisiva, poiché gli effetti collaterali dei farmaci erano giudicati più fastidiosi dei benefici prodotti. Nei casi di fibromialgia, i pazienti hanno una particolare sensibilità agli effetti collaterali dei farmaci psicotropi. Tuttavia, coloro i quali sono gravemente depressi, attraverso un aumento lento, graduale e progressivo, trovano comunque un beneficio nell'assunzione dei farmaci. Necessitano perciò più tempo degli altri pazienti per raggiungere la dose efficace sulla depressione, ma una volta raggiunta, generalmente non interrompono spontaneamente la cura, né la riducono, sentendosi meglio grazie al farmaco, almeno rispetto al contenimento dell'angoscia depressiva. II fatto che la signora non si senta più efficiente come un tempo ed abbia tendenze regressive ad abbandonare ogni sforzo lavorativo, non é sufficiente a giustificare una presa in carico da parte dell'assicurazione invalidità. Ritengo che se l'A in questione riceverà il chiaro messaggio di attivarsi, attraverso uno sforzo volitivo, per riconquistare una certa capacità lavorativa, questo andrà a suo beneficio e sarà ancora possibile una mansione nella misura sopra indicata. In questa direzione andava peraltro il ragionamento della prima psichiatra curante, la dr.ssa __________. (…)" (Doc. AI 15/6-7) e concludendo come segue: " B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ Di LAVORO
1. Menomazioni qualitative e quantitative dovute al disturbi constatati. Vedi "valutazione e prognosi'.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale 2.1 Come si ripercuotono f disturbi sull'attività attuale dell'assicurata? IL 20% 2.2 L'attività attuale è ancora praticabile? L'attività attuale é ancora praticabile nella misura dell'80%. 2.3 E' constatabile una diminuzione della capacità dl lavoro? IL 20% 2.4 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico-teorico di almeno Il 20%? Come certificato precedentemente dalla prima psichiatra curante, dr.ssa __________, é giustificata una IL del 100% per episodio depressivo acuto significativo a partire dal giugno 2006. Nell'aprile 2007 la dr.ssa __________ si pronunciava ancora a favore di una IL completa, invitando però lo psichiatra curante a rivalutare la terapia farmacologica e la presa a carico complessiva. Personalmente non ho elementi sufficienti per giudicare, in maniera differente dal medico curante, la IL fino al mese di dicembre 2007. Tuttavia, per come sopra argomentato, ritengo che dal momento dell'attuale perizia in avanti, la IL medico teorica sia da valutare solo nella misura del 20%, in corrispondenza con una patologia ansiosodepressiva residua che é solamente lieve. C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE
1. È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti? Non entrano in considerazione.
2. È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale? Inserendo l'A in un posto poco conflittuale
3. L'assicurato/a è in grado di svolgere altre attività? Sì, nella misura dell'80%.
4. È constatabile una riduzione della capacità di lavoro per altre attività? IL 20% per qualsiasi attività ordinaria." (Doc. AI 15/7-8) Nel suo rapporto del 22 febbraio 2008 il medico SMR ha condiviso le conclusioni del perito (doc. AI 17). L’Ufficio AI ha quindi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’eco-nomia domestica. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 29 aprile 2008, con rapporto 16 maggio 2008 l’assistente sociale ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del 16%, considerate percentuali di invalidità del 4% nelle mansioni domestiche relative all’”Alimentazio-ne” e al “Bucato, confezione, riparazione di indumenti”, del 6% in quella di “Pulizia dell’appartamento”, dell’1% in quelle di “Spesa e acquisti diversi” e di “Diversi”, mentre che in quella relativa alla “Conduzione dell’economia domestica” non ha ravvisato limitazione alcuna (doc. AI 19). Dal canto suo, nel Rapporto finale del 23 luglio 2009 la consulente in integrazione professionale ha concluso per una capacità di guadagno residua intatta (doc. AI 27; cfr. di seguito al consid. 2.16). In data 25 giugno 2009 la dr.ssa __________ ha confermato le diagnosi di “ Scompenso ansioso depressivo, sindrome fibriomialgica, sindrome somatoforme, problemi correlati alla gestione della propria vita ” oltre a altre diagnosi minori riferendo anche di un certo peggioramento dovuto a problemi ai denti (doc. AI 26). In un rapporto 21 settembre 2009, la dr.ssa __________, specialista in psichiatria e curante dell’assicurata, ha posto quali diagnosi “ Sindrome mista ansiosodepressiva (F41.2), Disturbo di personalità emotivamente instabile (F 60.3), fibriomalgia, Tinnitus, Problemi correlati alla gestione della propria vita (Z 73.2)”, ritenendo la paziente inabile al 75% (doc. AI 38). Con riferimento a tale ulteriore documentazione, il medico SMR dr. __________ ha ritenuto che dalla stessa non era desumibile una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale precedente (doc. AI 42). Sulla base di questi accertamenti, l’amministrazione, con progetto di decisione 26 agosto 2009 e, quindi, decisione del 20 ottobre 2009, ha concluso per un grado di invalidità complessivo del 81% per il periodo dal giugno 2006 alla fine del 2007, ritenendo l’assicurata inabile da un punto di vista medico teorico nell’attivi-tà abituale di aiuto cucina e limitata nella misura del 16% quale casalinga. Da gennaio 2008, stante un’inabilità lavorativa medico teorica del 20% quale salariata e del 16% quale casalinga, ha concluso per un grado di invalidità nullo come salariata e del 16% come casalinga e, quindi, per un grado globale di invalidità del 4% (doc. AI 44 e cfr. sopra consid. 1.1.). 2.12.In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione sostenendo in sintesi di essere inabile anche dopo il 1. gennaio 2008 in misura superiore a quanto accertato dall’Ufficio AI ed ha allegato un referto 30 novembre 2009 del dr. __________, generalista, del seguente tenore: " (…) Stato psichico La paziente si è dimostrata collaborante e ben disposta al colloquio, ha raccontato la sua storia in maniera spontanea senza reticenze. L'orientamento nel tempo e nella spazio sulla propria persona é normale, le capacità di memoria sono conservate. Durante la visita non si osservano evidenti disturbi di concentrazione. Dal colloquio emerge uno stato ansioso importante, un umore depresso con incapacità assoluta di immaginare un miglioramento o cambiamento della situazione familiare che appare comunque strettamente legata allo stato psichico. Si nota un forte stato di dipendenza dal marito (si immedesima nei pensieri e nelle opinioni di quest'ultimo facendole sue, non riesce ad immaginare nessuna possibilità di opporsi o comunque di cambiare qualunque cosa nel loro attuale stile di vita). Non ho notato segni di delirio. Diagnosi - Stato ansioso-depressivo cronico di grado medio-grave - Disturbo dipendente di personalità - Sindrome fibromialgica - Tinnito Conclusioni A mio avviso la paziente è e rimane inabile al lavoro in misura completa a causa della patologia psichiatrica. Anche con un adeguato seguito psichiatrico la prognosi è negativa per quanto riguarda una possibile ripresa di un'attività lucrativa. Ritengo quindi indicato una valutazione specialistica psichiatrica al fine di definire la situazione della paziente. Provvederò il 01.12.2009 a fissare l'appuntamento." (Doc. E) Ha prodotto inoltre un breve certificato 19 novembre 2009 della dr.ssa __________, attestante un'inabilità completa (doc. F) e un certificato 23 novembre 2009 della dr.ssa __________ attestante un’inabilità completa dal giugno 2006 (doc. G) senza indicazione di diagnosi. L’amministrazione, dopo aver sottoposto questa documentazione medica al medico del SMR, ha quindi formulato le seguenti osservazioni: " (…) La documentazione medica è stata sottoposta per una ulteriore valutazione globale del danno alla salute della ricorrente all'attenzione del Servizio medico regionale dell'AI, il quale con le allegate annotazioni 7.1.2010 ha osservato quanto segue: (…) Valutazione:
- dal lato somatico non sono presenti patologie di rilievo.
- Nel rapporto dell'esame peritale del 30.11.2009 del Dr __________, FMH medicina generale, viene posta la diagnosi di stato ansioso depressivo cronico di grado medio grave senza descrivere un quadro compatibile con uno stato medio grave (ad es funzioni cognitive intatte nonostante uno stato ansioso importante) e la presenza di un disturbo di personalità dipendente di cui non vengono descritte le caratteristiche e senza argomentare in quale modo è giunto a tale diagnosi (ricordo che un disturbo di personalità esordisce nell'adolescenza /prima età adulta, sono condizioni stabili nel tempo e determina un disagio clinicamente significativo e compromissione del funzionamento sociale, lavorativo e di altre aree importanti). Le valutazioni peritali condotte da specialisti psichiatri sia della Dr.ssa __________ che del Dr __________ non hanno riportato la presenza di una diagnosi di disturbo di personalità. Il Dr __________ riportava solo come tratto di carattere (e quindi non di disturbo di personalità) la presenza di ansia per le situazioni di conflitto. Vista la documentazione sopracitata non si giustifica una diversa valutazione dell'IL rispetto alla decisione impugnata." In sostanza dalla documentazione medica non risulta giustificata una diversa valutazione dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla decisione impugnata, che risulta corretta. In concreto la capacità lavorativa residua dell'assicurata è stata valutata con la perizia medica specialistica CPAS 17.1.2008, la quale ossequia i parametri di completezza, motivazione e coerenza richiesti dalla giurisprudenza ed ha quindi piena forza probatoria. Il ricorso non porta elementi concreti idonei a sovvertire tale valutazione. La valutazione peritale è alla base della decisione impugnata, la quale risulta dunque corretta e può essere confermata." (Doc. V) In data 24 febbraio 2010 l’attrice ha prodotto un’ulteriore valutazione, datata 22 febbraio 2010, della dr.ssa __________, corredata da u n rapporto psicologico della psicologa lic. phil. __________ (IX/i2), del seguente tenore: " Come da voi richiesto si procede ad inviare un aggiornamento sull'evoluzione del quadro psicopatologico unitamente ai test di personalità eseguiti. Diagnosi Sindrome mista ansiosodepressiva - ICD-10: F41.2. Disturbo di personalità emotivamente instabile - ICD 10:F60.3. Fibromialgia. Tinnitus all'orecchio destro. Problemi correlati alla gestione della propria vita - ICD-10:Z73.2. Decorso In ambito nosografico-clinico il quadro psicopatologico rimane costituito da una sintomatologia di base ansiosodepressiva con facile esauribilità e energia vitale ridotta, instabilità affettiva e motivazionale, tendenze regressive, abbassamento della soglia di vulnerabilità allo stress e alla frustrazione, compromissione della capacità relazionale. La paziente rimane cristallizzata su vissuti di impotenza, di insufficienza, di perdita di sicurezza, di disistima, con visione negativa di sè e del futuro, panansietà e somatizzazione del disagio emotivo, indecisione e titubanza per qualsiasi tipo di decisione. In ambito dinamico-strutturale trattasi, come si evince dal test di Rorschach, di un livello di funzionamento e di organizzazione della personalità: organizzazione borderline di personalità. L'insieme di dati raccolti al Rorschach mettono infatti in luce una struttura limite di personalità nella quale possono emergere dei nuclei più regressivi e vicino al registro di tipo psicotico, quando vi è un allentamento dei processi secondari del pensiero e degli aspetti difensivi. L'MMPI evidenzia la possibilità di uno slittamento psicotico: pensieri ed esperienze devianti, convinzioni devianti di stampo paranoide, minaccia di aggressione, confusione mentale . La compromissione delle funzioni cognitive-percettive (MMPI: convinzioni devianti, pensieri ed esperienze devianti, minaccia di aggressione, confusione mentale ed esperienze devianti) compromette le funzioni organizzative, previsionali, decisionali ed esecutive dell'lo. Sussiste inoltre una alterazione del funzionamento comportamentale con distruttività autodiretta, come si evince dal MMPI (ideazione depressiva suicidaria) e alterazioni del funzionamento affettivo-relazionale con momenti di rabbia mal controllata . In considerazione di quanto sopra allo stato attuale e a medio termine non si ritiene più esigibile per la paziente una attività lavorativa di scopo lucrativo." A lungo termine, in considerazione della evoluzione clinica osservata, confermata dalla valutazione testistica, la prognosi rimane riservata." (Doc. i) L’amministrazione ha sottoposto la nuova documentazione al dr. __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, il quale, in data 12 marzo 2010, ha esposto: " Ho preso visione della relazione della Dr.ssa __________i del 22.2.2010 così come del rapporto psicologico del 10.2.2010 e del test MMPI II. Rispetto a questi documenti essi contengono degli aspetti al quanto differenti che non possono essere mescolati. Un conto è di parlare di struttura di personalità. L'organizzazione psichica della personalità non rimanda automaticamente a un disturbo della personalità secondo i manuali diagnostici. Dire che vi è un'organizzazione limite o borderline, non legittima automaticamente la diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile (F60.3). Questa diagnosi infatti si basa prevalentemente su sintomi e comportamenti persistentemente devianti, elencati nell'ICD10, con una costellazione di atteggiamenti che l'assicurata non manifesta. L'esame peritale mi ha permesso di escludere sicuramente un disturbo borderline di personalità. L'intera vita della signora fornisce degli elementi totalmente opposti rispetto ai pazienti borderline. Si tratta infatti di una persona con un elevato senso del dovere, buone capacità di reggere alle frustrazioni, scarsa impulsività, perseveranza, tendenza a somatizzare, ecc... . Pertanto posso escludere, anche soltanto sulla base dell'anamnesi raccolta, la diagnosi F60.3. Un'altra osservazione va fatta distinguendo le possibilità e le ipotesi dalla psicopatologia attiva. Sebbene venga ipotizzata la possibilità, di uno slittamento psicotico, attualmente la psicologa ribadisce che le difese messe in atto dalla paziente la preservano da scompensi di tipo psicotico. Sulla base di quanto sopra esposto, non ho elementi per cambiare il precedente giudizio peritale. Per quanto concerne la compromissione delle funzioni cognitive-percettive e l'ideazione depressiva suicidaria posso solo dire che queste non erano presenti al momento della mia perizia." (Doc. XIII/1) In data 30 marzo 2010 l’attrice ha prodotto uno scritto del 28 marzo 2010 del dr. __________ che esprime perplessità in merito al rapporto del dr. __________ (doc. L). 2.13. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 pp. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, p. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 p. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l ' invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell ' ambito dell ' assicurazione per l ' invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occa-sione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) 3.2 L 'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2) Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230). L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue: " (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2) Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). 2.14. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata nel gennaio 2008 dal dr. __________, psichiatra FMH, del CPAS, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.13). In effetti, per meglio chiarire le effettive ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata, l’Ufficio AI non si è limitato a interpellare i medici curanti, ma ha altresì fatto esperire una perizia psichiatrica. Il perito, esaminata tutta la documentazione medica esistente, dopo aver sottoposto la richiedente ad un dettagliato esame psichico, ha quindi allestito un referto in data 17 gennaio 2008 (cfr. doc. AI 15 e in esteso consid. 2.11). In particolare, lo specialista, posta la diagnosi di “ F43.22: Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva” ha rilevato come l'esame clinico effettuato, insieme con i sintomi descritti dall'assicurata e rafforzato dall'esito dei due test somministrati, gli avessero consentito di riconoscere una patologia ansioso-depressiva, presentante tuttavia sia le componenti depressive che quelle ansiose in misura lieve . In particolare, per quanto riguardava il lato depressivo, lo specialista ha rilevato come l’assicurata presentasse un umore lievemente deflesso, permanendo per contro il desiderio di diventare nonna, la capacità sul piano dell'integrazione sociale, di continuare a frequentare il gruppo dei __________ oltre che una discreta reattività emozionale per quanto riguardava sia le vicende esistenziali dei figli, che la sollecitudine nell'occuparsi del marito e pure gli interessi personali. Si occupava inoltre, in prima persona, della propria abitazione e della gestione della casa e del marito invalido e l’astenia, l’affaticabilità, la facile esauribilità lamentate non presentavano tuttavia un livello limitante ed erano quindi da considerare spiegabili all'interno di un quadro somatoforme, non avendo per contro nulla a che vedere con gli stati di inibizione psicomotoria delle depressioni gravi. Del resto, ha rilevato il perito, anche l'ansia veniva descritta con episodi intensi, legati principalmente a situazioni di litigio all'interno della famiglia oppure a momenti in cui i dolori erano intensi. Non era invece ravvisabile una persistente quota di ansia libera obbiettivabile durante il colloquio. Per questi motivi, secondo il perito si doveva ammettere la presenza di una certa depressione, con una tendenza alla rassegnazione ed alla vittimizzazione, oltre che anche una certa componente di scarsa fiducia in sé stessa e nelle cure, e, quindi, l'esistenza di una forma di disagio, di fibromialgia e di somatizzazioni. Tuttavia, non essendovi una comorbidità con grave patologia psichiatrica maggiore, né tantomeno una significativa compromissione della rete sociale, o una situazione resistente alle terapie idonee nel tempo, secondo il perito l’assicurata, attraverso un ragionevole sforzo di volontà, pur sopportando alcuni disagi, poteva riprendere una certa capacità lavorativa residua nella misura dell'80%. A detta del perito le sue conclusioni erano rafforzate anche dal fatto che l’assicurata aveva scelto di non aderire ad una terapia ansiolitica ed antidepressiva più incisiva, poiché gli effetti collaterali dei farmaci erano giudicati più fastidiosi dei benefici prodotti, fatto questo non compatibile con la presenza di una grave depressione. S econdo il dr. __________, il fatto che la paziente non si sentiva più efficiente come un tempo ed avesse tendenze regressive ad abbandonare ogni sforzo lavorativo, non giustificava comunque una presa a carico da parte dell'assicurazione invalidità. Anzi, all’assicurata andava dato il chiaro messaggio di attivarsi, attraverso uno sforzo volitivo, per riconquistare una certa capacità lavorativa. In conclusione, secondo il perito, come certificato dalla prima psichiatra curante, dr.ssa __________, era da considerare giustificata un’incapacità lavorativa completa a causa di un episodio depressivo acuto significativo a partire dal giugno 2006. Secondo la curante dr.ssa __________ (e anche al dr. __________ nella sua certificazione del 23 gennaio 2007, doc. AI 10-21), la situazione era reattiva alle difficoltà lavorative incontrate e ai conflitti sul luogo di lavoro (cfr. doc. AI 10-15), oltre che alla morte del padre nel febbraio 2007 (cfr. anche certificato del 6 giugno 2007 della dr. __________, doc. AI 10-1). L’incapacità lavorativa completa andava quindi ammessa, sulla base delle certificazioni agli atti, fino al mese di dicembre 2007. In seguito secondo il perito andava ritenuta un’incapacità lavorativa solo nella misura del 20%, in corrispondenza con una patologia ansioso-depressiva residua solamente lieve. Queste conclusioni, basate su un esame approfondito cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.13), meritano piena conferma. Va peraltro osservato come la diagnosi posta dal perito (“ Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva F43-22”) viene formulata proprio quando sia i sintomi ansiosi che quelli depressivi sono presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Si tratta di sintomi relativamente lievi, ritenuto che nel caso in cui, come in concreto, essi si presentano in stretta associazione con un cambiamento di vita significativo o eventi stressanti va utilizzata la categoria F43.2, altrimenti la F41.2 (Kemali e altri, Decima Revisione della classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali, Descrizioni cliniche e direttive diagnostiche, OMS, 1994, pp. 135, 139 e 144). Contrariamente a quanto sembra asserire l’interessata, il referto psichiatrico agli atti appare in ogni modo approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi per ritenerlo lacunoso. Né del resto questa dettagliata ed approfondita valutazione è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate con riferimento alla situazione posteriore alla perizia (del 17 gennaio 2008), considerato come anche tale referto riconosca comunque per il periodo precedente l’esistenza di un’inabilità completa, dal giugno 2006, a motivo di un episodio depressivo acuto. Quanto prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua maggiore inabilità al lavoro anche successivamente al gennaio 2008 a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni del perito interpellato dall’amministrazione o attestare un peggioramento duraturo delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale. In effetti, le conclusioni peritali non possono essere modificate dalle certificazioni della psichiatra curante dr.ssa __________ del 21 settembre 2009 (doc. AI 38), 19 novembre 2009 (doc. F) e del 22 febbraio 2010, per la quale l’assicurata sarebbe affetta da “ Sindrome mista ansiosodepressiva (F41.2), Disturbo di personalità emotivamente instabile (F 60.3),Fibriomalgia, Tinnitus, Problemi correlati alla gestione della propria vita (Z 73.2)” (doc. IX/1 e i) e, quindi, inabile al lavoro in misura completa (nel certificato del 21 settembre 2009 viene indicata un’inabilità del 75%, doc. AI 38). A prescindere in effetti dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se, come in casu, specialisti; cfr. sopra consid. 2.13), va detto che il dr. __________, nelle sue osservazioni del 12 marzo 2010 (cfr. consid. 2.12), con motivazioni pertinenti che questa Corte giudica convincenti - e che del resto non possono essere messe in dubbio dalle osservazioni formulate il 28 marzo 2010 del dr. __________ (doc. L) -, ha illustrato i motivi per i quali le certificazioni della psichiatra curante dell’assicurata non permettono di sovvertire le conclusioni da lui tratte nella perizia del 17 gennaio 2008. In effetti, a detta del perito, il quale ha escluso la presenza di una compromissione delle funzioni cognitive-percettive e di un’ideazione depressiva suicidaria, l 'organizzazione psichica della personalità non consente di rimandare automaticamente a un disturbo della personalità secondo i manuali diagnostici, segnatamente la diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile (F60.3). Questa diagnosi infatti si basa prevalentemente su sintomi e comportamenti persistentemente devianti, elencati nell'ICD10, con una costellazione di atteggiamenti che l'assicurata sicuramente non manifesta in base all’esame peritale da lui effettuato. Del resto non può non essere rilevato che nè la dr.ssa __________, né la dr. ssa __________ e neppure il dr. __________ avevano posto, nelle rispettive valutazioni del 13 settembre 2006, 5 aprile 2007 e 15 giugno 2007 (doc. AI 10-15, 10-27 e 11-5), la diagnosi di Disturbo di personalità emotivamente instabile. Quanto poi alla menzione di un possibile slittamento psicotico, lo stesso non sarebbe rilevante, considerato come la stessa psicologa ribadisca che la paziente sia attualmente preservata da scompensi di tipo psicotico (cfr. XIII/1). Va osservato infine che, come evidenziato sopra, la diagnosi principale formulata dalla curante (Sindrome mista ansioso depressiva, F41.2) coincide essenzialmente con quella, di “Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso depressiva (F 43.22)” formulata dal perito, le due diagnosi differenziandosi essenzialmente a seconda della presenza o meno di un evento stressante concomitante. Quanto poi alle certificazioni del dr. __________ e della dr.ssa __________, generalisti, richiamato altresì nuovamente il principio giurisprudenziale che impone particolare prudenza nel valutare le certificazioni del medico curante (cfr. consid. 2.13), le stesse non possono validamente mettere in dubbio il benfondato di un parere specialistico. Del resto, come hanno ben sottolineato i medici SMR, dr. __________, generalista, e dr.__________, psichiatra, la diagnosi di stato ansioso depressivo cronico di grado medio grave è stata posta dal dr. __________ senza descrivere un quadro compatibile con uno stato medio grave e la presenza di un disturbo di personalità dipendente viene indicata senza tuttavia descrivere le caratteristiche e senza argomentare in quale modo si è giunti a tale diagnosi (cfr. doc. V e sopra consid. 2.12). La specialista dr. __________ ha in proposito sottolineato come un disturbo di personalità esordisce nell'adolescenza /prima età adulta, presenta condizioni stabili nel tempo e determina un disagio clinicamente significativo e una compromissione del funzionamento sociale, lavorativo e di altre aree importanti. Né del resto permette di concludere altrimenti l’alquanto succinto certificato dell’11 novembre 2009 del dr. __________ (doc. G). Se ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza sollevato argomentazioni o prodotto alcun certificato medico atti a dimostrare che sino al momento dell'emanazione della decisione contestata (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità del provvedimento impugnato in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui lo stesso è stato reso; cfr. DTF 132 V 215) i disturbi di cui è affetta incidessero sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato in sede peritale. In conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.13), alla stessa può esser fatto riferimento. Pertanto, osservato altresì come gli svariati accertamenti specialistici effettuati abbiano permesso di escludere la presenza di altre affezioni organiche rilevanti (cfr. doc. AI 7), richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, p. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che successivamente al 1. gennaio 2008 e sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa dell’80% in attività lavorative adatte ai suoi problemi di salute. Va anche ricordato alla ricorrente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione. 2.15. Per quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 19; cfr. sopra consid. 2.11). Questo Tribunale rileva che, sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale, nel rapporto datato 16 maggio 2008 allestito alla luce degli accertamenti medici e delle dichiarazioni rese dall’assicurata, ha stabilito una limitazione complessiva del 16% (doc. AI 19). Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni. Questo Tribunale – considerato che l’insorgente non ha formulato alcuna contestazione e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I 102/00) – ritiene che alla valutazione dell’assistente sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione. Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari. 2.16. Per quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. A l medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995, p. 201). In ogni modo, a i fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op. cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 e U 243/99 del 23 maggio 2000; RAMI 1993 U 168 p. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 p. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29, ZAK 1985 p. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 U 168 p. 100s. consid. 3b). Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità. In particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito al raffronto dei redditi, riferendosi ai dati salariali agli atti relativi all’attività lavorativa svolta in precedenza dall’assicurata, nel rapporto finale del 23 luglio 2009 ha concluso quanto segue: " (…) Calcolo CGR – senza (ri)formazione specifica Nella propria attività L'A. era attiva al 77%, potrebbe riprendere alla stessa percentuale senza discapito finanziario (grado di invalidità nullo). Nella valutazione medica non viene mai specificato se la CL 80% è da considerare come effettiva o come diminuzione di rendimento. In tal caso il discapito finanziario sarebbe del 20% nell'attività abituale. In altre attività Salario da valida: 2008: Fr. 29'859.- (attività al 77%) Salario da invalida: In conformità alla giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato si fa riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano. A seguito delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni, è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati in passato. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per le donne, viene definito un salario ipotetico nel 2008 di Fr. 52'130.-, riportato alla percentuale del 77% sarebbe di Fr. 40'140. Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che qualora il reddito percepito abbia un divario rilevante rispetto ai salari medi nazionali per la stessa categoria lavorativa, al salario da invalido va applicato lo stesso gap salariale. Questo è fattibile quando non ci sono circostanze che permettano di supporre che l'A. si sia accontentato di un salario più modesto di quello che avrebbe potuto ottenere. In questo caso rispetto alla categoria lavorativa 55 (alberghi e ristoranti), livello di formazione 4, vi é un gap salariale del 15.7% rispetto ai valori svizzeri. Il salario percepito dall'A. é inferiore del 10% anche rispetto ai valori ticinesi dunque si può affermare che l'A. avrebbe potuto trovare un'attività lavorativa maggiormente remunerata, il gap salariale non é dunque applicabile (differenza tra gap svizzero e gap ticinese del 5.7%, dunque perdita di guadagno inferiore al 10%). Per gli assicurati che a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamento a frutto la loro capacità residua e pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25% (DTF 126 V 76). L'amministrazione é tenuta a valutare globalmente (STF 870/05) quali limitazioni sono attribuibili al singolo caso. Attività leggera: Le statistiche RSS tengono conto, nelle attività semplici e ripetitive, di ogni tipo di lavoro, anche quelli pesanti che in regola generale sono più remunerati di quelli leggeri. Per cui una riduzione massima del 10% può essere applicata (sentenza TFA in re 0.27.3.1996, I38/96) nei casi in cui l'A. non é più in grado, a causa del danno alla salute, di effettuare lavori pesanti. Nel caso concreto i medici non indicano nei limiti funzionali che si debba tenere conto unicamente di attività leggere, dunque non é applicabile una riduzione per questo motivo. Limitazioni funzionali - riduzione della redditività: Le limitazioni funzionali indicate dalla valutazione medico-teorica sono pienamente compatibili con le attività esigibili determinate nella presente valutazione, non ritengo dunque opportuna una riduzione per questi motivi. Età e anni di servizio: Il discapito economico derivante da questi fattori é ininfluente in quanto il tempo necessario al raggiungimento dei redditi medi si riduce a pochi anni. Nazionalità e permesso di soggiorno: L'A. é di nazionalità svizzera dunque non ha discapito finanziario. Tasso d'occupazione: Una riduzione per attività a tempo parziale per le donne non é applicabile. In effetti le lavoratrici a tempo parziale non presentano nessun discapito economico riferendosi al rapporto tra tempo di lavoro e salario mediamente percepito dalle lavoratrici a tempo totale. Riduzione globale: In considerazione degli aspetti elencati in precedenza, non ritengo applicabile nessuna riduzione Risulta dunque un reddito da invalido di Fr. 40'140.- Grado di invalidità: Malgrado il danno alla salute, oltre all'attività abituale sono tuttora possibili lavori che non comportano un discapito finanziario. Il grado di invalidità lavorativo é dunque nullo. (…)" (Doc. AI 27/1-3) L’Ufficio AI ha quindi stabilito un grado di invalidità per la parte salariata del 100% per il periodo dal giugno 2006 sino al dicembre 2007 e dello 0% successivamente (doc. AI 33). Tali accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti di per sé incontestati dalla ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione, nella determinazione del reddito da invalida, dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della giurisprudenza de TF (STFA I 222/04 del 5 settembre 2006, I 424/05 del 22 agosto 2006). 2.17. Poste infine le quote parti tra attività salariata (77%) e casalinga (23%) e ritenuta, per il periodo da giugno 2006 al dicembre 2007, la limitazione del 16% quale casalinga (cfr. consid. 2.11) e del 100% quale salariata, il grado d’invalidità globale è del 81%, mentre che scende al 4% per il periodo successivo al 1. gennaio 2008, considerati gradi di invalidità del 16% rispettivamente 0%. Di conseguenza è a ragione che l’Ufficio AI, concessa una rendita intera per il periodo dal 1. giugno 2007 al 31 marzo 2008, ha negato il diritto ad una rendita a decorrere dal 1. aprile 2008. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata. 2.18. Da ultimo, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una nuova perizia. A tal proposito va rilevato che, q uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Nel caso in esame, già si è detto (cfr. in particolare il consid. 2.14) che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione peritale del dr. __________, motivo per cui non appare necessario procedere all’allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato. 2.19. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, e le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti