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32.2009.173

UAI non poteva sopprimere la rendita attribuita all'assicurata,dato che la problematica psichiatrica non è stata sufficientemente chiarita.Atti rinviati per ulteriori accertamenti e per valutare se,alla luce dei suoi disturbi,assicurata disponga realmente di una CL residua sfruttabile sul mercato

Ticino · 2009-09-04 · Italiano TI
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UAI non poteva sopprimere la rendita attribuita all'assicurata,dato che la problematica psichiatrica non è stata sufficientemente chiarita.Atti rinviati per ulteriori accertamenti e per valutare se,alla luce dei suoi disturbi,assicurata disponga realmente di una CL residua sfruttabile sul mercato

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003) secondo cui

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2003):

"

Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

La

giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I

156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Essa è

stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07

del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

2.6.   Al fine di

determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve

anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare,

fondandosi sulla globalità delle circostanze

,

se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V

150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;

Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG

über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

2.7.

Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce

una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime

per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I

597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre

2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;

STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004

nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.8.   L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.9.   In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2.

2.1

En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen

der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133

ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un

fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf

Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich

von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision

von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2

Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables

(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante

en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux

traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont

divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à

la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que

le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble

de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale

importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de

reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la

fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique

susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent

s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble

somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue

pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3

Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais

remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de

fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont

cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils

insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du

droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3.

3.1.

Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2

Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement

de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3

En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1

er

décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions

sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence

des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à

une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise

du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne

laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé

qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation

professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.10.   Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC

1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998

nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

2.11.

Nella

decisione del 4 settembre 2009, l’UAI

ha attribuito

all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre

2007, sopprimendola poi a partire dal 1° gennaio 2008, fondandosi sulle

valutazioni del dr. __________ e del SMR che hanno considerato l’interessata

abile al lavoro al 60% sia nella sua precedente attività, ma presso un altro

datore di lavoro, sia in un’altra attività adeguata, a partire dal mese di

ottobre 2007.

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.7.,

2.8. e 2.9., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI

1 a far tempo dal 1° gennaio 2008.

2.12.   Per chiarire

la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Centro peritale per le

assicurazioni sociali il mandato di esperire una perizia psichiatrica.

Nel suo

rapporto peritale del 9 ottobre 2008, il dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia e __________, ha posto le diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo lieve (F32.0); personalità

con incompleto sviluppo psichico (F70)” (doc. 88-8).

Lo

specialista ha sottolineato che l’assicurata presenta “indiscutibilmente delle

significative difficoltà intellettive, cognitive e di gestione delle emozioni”,

mettendo in evidenza che, contrariamente a quanto ritenuto in passato dai

medici della Clinica __________, i deficit neuropsicologici dell’interessata,

presenti “da sempre”, non sono stati “amplificati” dall’assicurata, dato

che ella “non ha le risorse per falsificare alcunché. Non è

capace di mentire o alterare i risultati di un test: il suo livello

intellettivo e culturale non glielo consente. Credo che il deficit

allora obiettivato debba essere riconosciuto come reale” (doc. 88-8, sottolineatura

della redattrice).

Il dr. __________

ha condiviso quanto indicato dal dr. __________ nell’esame peritale eseguito per

conto dell’assicuratore malattia a proposito del fatto che la ripresa di un’attività

lavorativa, a tempo parziale, in un contesto adeguato “avrebbe anche un

indiscusso valore terapeutico” (doc. 88-8, sottolineatura della

redattrice).

Quanto

alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha rilevato di ritenere

giustificata un’inabilità lavorativa completa fino al mese di ottobre 2007

(doc. 88-11).

Dopo tale

data, invece, lo specialista ha considerato l’assicurata “ancora in grado di

lavorare al 60% nell’attività da ultimo svolta di vegliatrice”, aggiungendo che

“una limitazione del 40% è giustificata dalla persistenza dei sintomi

ansioso-depressivi cronicizzati, aggravati dal basso livello intellettivo e

dalle tendenze regressive” (doc. 88-10). Lo specialista ha aggiunto che

l’assicurata “potrebbe sicuramente fare anche l’attività di ausiliaria di

pulizie, ma non presso l’ultimo datore di lavoro, dove la ferita narcisistica

per essere stata declassata non risulta più rimarginabile” (doc. 88-12).

Il dr. __________

ha pure considerato che l’assicurata sia abile al lavoro al 60% in attività

adeguate e ciò già a partire dal mese di ottobre 2007, indicando che “allora

però l’assicurata non era in grado di trovare autonomamente un posto di lavoro,

ma necessitava di un sostegno attivo al collocamento in un ambiente adeguato

e per certi verso protetto, come quello che espongo qui sotto”. Precisando

il suo pensiero, il dr. __________ ha rilevato che “fondamentale è un

contesto adeguato che sostenga continuamente l’assicurata con rinforzi

positivi, abbondanti spiegazioni della mansione, tolleranza per gli errori.

Importante è anche che la mansione sia facile, ripetitiva, pratica e non

richieda nozioni particolari. Il collettivo lavorativo dovrebbe anche essere

istruito affinché capisca i limiti di personalità dell’assicurata e tolleri

bonariamente eventuali suoi comportamenti eccentrici o provocatori, che non

sono certamente da lei attuati per “libera scelta”, ma per limite di

valutazione” (doc. 88-11, sottolineature della redattrice).

Infine,

il dr. __________ ha ritenuto che la patologia psichiatrica dell’interessata

non limiti il suo rendimento come casalinga, aggiungendo che in questo ambito “l’incapacità

dell’assicurata sembra legata prevalentemente ad un atteggiamento delegante,

regressivo, secondario al ruolo di malata. Vi è poi probabilmente una volontà

inconscia di ricevere attenzioni, accudimento e vincolare a sé il marito e i

familiari, nella paura di perdere ulteriori punti di riferimento” (doc. 88-11).

Nel

rapporto medico del 13 ottobre 2008, il dr. __________ del SMR, specialista FMH

medicina generale e FMH medicina manuale

(sul diritto

per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr.

SVR 2008 IV Nr. 13), poste le diagnosi di “episodio depressivo lieve;

personalità con incompleto sviluppo psichico” e indicati, quali limiti

funzionali, “persistenza dei sintomi ansioso-depressivi cronicizzati aggravati

dal basso livello intellettivo e dalle tendenze regressive. Nello specifico:

basso livello intellettivo, con scarsa capacità di risolvere dei problemi,

anche piuttosto banali; capacità di calcolo sono gravemente limitate; capacità

linguistiche sono scarse; capacità di concentrazione viene gravemente alterata

dai turbamenti emotivi; la capacità di adeguamento e di flessibilità è bassa;

l’autostima è gravemente carente”, ha osservato:

"

Dalla perizia psichiatrica eseguita in data

01.10.2008 c/o il Centro peritale per le assicurazioni sociali si evince che

l’A. ha sempre espletato lavori di tipo pratico, richiedenti un basso impegno

sotto il profilo intellettivo e della soluzione dei problemi, attività che

hanno implicato mansioni standardizzate e ripetitive, che non necessitavano

elevate capacità di adeguamento, né flessibilità.

Il delicato equilibrio tra le richieste del

datore di lavoro e le capacità dell’A. di fronteggiarle si è mantenuto fino

alla fine del 2005. Dal gennaio 2006 si è assistito ad un franco scompenso, con

una IL totale conseguente.

Pur ammettendo che un livello intellettivo basso

e altri deficit cognitivi aspecifici siano presenti in maniera costante ed

invariata da anni, ciononostante l’A. ha lavorato con un buon rendimento per

lungo tempo.

Risulta essenziale quindi definire attentamente

le condizioni che consentirebbero a quest’A. di poter lavorare di nuovo come in

passato:

-

I limiti consistono in un basso livello

intellettivo, con scarsa capacità di risolvere dei problemi, anche piuttosto

banali; le capacità di calcolo sono gravemente limitate; le capacità linguistiche

sono scarse, soprattutto per quanto riguarda lo scritto;

l’attenzione sostenuta è deficitaria. La capacità di

concentrazione viene gravemente alterata dai turbamenti emotivi, per cui ne

risultano numerose dimenticanze ed un discorso digressivo; ha difficoltà a stare

sull’argomento trattato ed i nessi associativi sono labili, dando

superficialmente l’impressione di un pensiero dissociato. La capacità di

adeguamento e di flessibilità è bassa. L’autostima è gravemente carente e l’A.

cerca una compensazione assumendo dei “look” appariscenti sul versante

estetico.

-

Per quanto riguarda le risorse occorre

sottolineare che quando la sua autostima viene rinforzata, con ripetute

rassicurazioni, ella si tranquillizza, smette di piangere, il discorso diventa

più coerente, la capacità di concentrarsi migliora e riesce a focalizzare

meglio i concetti. Il contatto affettivo è molto buono e la capacità di

interagire in maniera sintona con le altre persone è un elemento favorevole. La

capacità di svolgere mansioni pratiche, ripetitive, che richiedano basse

competenze a livello formativo, è ancora presente e può essere valorizzata in

un contesto che sia in grado di tranquillizzare l’A. e di sostenerla, che non

interpreti come malafede alcuni suoi comportamenti problematici o

apparentemente provocatori.

Pertanto, l’A. è in grado ancora di lavorare al

60% nell’ultima attività svolta di vegliatrice.

Una limitazione del 40% è giustificata dalla

persistenza dei sintomi ansioso-depressivi cronicizzati aggravati dal basso

livello intellettivo e dalle tendenze regressive.

Dal 2002 alla fine del 2005 non vi sono stati

impedimenti di tipo psichiatrico che hanno limitato un aumento della

percentuale di occupazione fino al 100%.

Il sovraccarico avvenuto nel corso del 2005 ha prodotto un crollo psicologico giustificabile a partire dal gennaio 2006, con IL completa

fino al mese di giugno 2007.

Dal mese di ottobre 2007 la CL medico-teorica

nella sua abituale attività e in attività adeguata risulta essere del 60% (ma

non presso l’ultimo datore di lavoro, dove la ferita narcisistica per essere

stata declassata non risulta più rimarginabile) ma con aiuto attivo al

collocamento.

Non si ritiene che la patologia psichica limiti

il rendimento come casalinga.

A causa dei deficit l’A. non è in grado di

sostenere alcun tipo di riqualifica o di riformazione.” (Doc. 89-3)

In sede

ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI di attribuirle una

rendita intera di invalidità solo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, poi

soppressa a partire dal 1° gennaio 2008, senza tuttavia produrre ulteriore

documentazione medica.

L’avv. RA

1 si è infatti unicamente limitata a riservarsi la possibilità di produrre un

referto medico specialistico da parte del dr. __________ (cfr. doc. VI).

2.13.   Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser

, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123)

, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;

Locher

, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;

STFA I

462/05 del 25 aprile 2007;

STFA

U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore

non

permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007

).

In una

sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che,

con l’entrata in vigore,

il 1° giugno 1994, del nuovo statuto dei centri

medici di accertamento, è stato ancorato

il concetto di

indipendenza

e di imparzialità dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già

esisteva in precedenza.

Questa giurisprudenza è

poi stata

confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V

376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è

affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006

concernente un caso di assicurazione per l

'

invalidità

, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell

'

ambito dell

'

assicurazione per l

'

invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci.

La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer-Blaser

, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009,

il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere

visitato personalmente l’assicurato.

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid.

3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer-Blaser

,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (

ATF

125 V 351

consid.

3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (

ATF 124 I 170

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008,

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254)).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.14.   Al fine di stabilire il grado

d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 60%

la parte dedicata all’attività salariata e al 40% la quota dedicata alle

mansioni domestiche.

Tale suddivisione deve

essere confermata. La stessa si fonda infatti sulla media delle ore settimanali

(25) svolte dall’assicurata, in qualità di vegliatrice, prima e ausiliaria,

poi, presso la __________? di __________, rispetto all’orario normale di lavoro

(di 42 ore settimanali) (cfr. doc. 64-2).

La ricorrente non ha

inoltre mai contestato tale ripartizione (cfr. doc. I).

2.15.   Nel caso di

specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione.

La

problematica psichiatrica non è infatti stata chiarita in modo soddisfacente.

Nell’ambito

della perizia presso il Centro peritale, l’assicurata è stata sottoposta ad un

esame psichiatrico da parte del dr. __________, dal quale è emerso che ella,

affetta da “episodio depressivo lieve (F32.0); personalità con incompleto

sviluppo psichico (F70)”, è da ritenere inabile al lavoro al 100% a partire dal

mese di gennaio 2006, fino al mese di ottobre 2007, dopodichè va considerata

abile al lavoro nella misura del 60% in un’attività adeguata, che la sostenga

continuamente con rinforzi positivi, abbondanti spiegazioni della mansione,

tolleranza agli errori (cfr. doc. 88-11).

Queste considerazioni del dr. __________ sono poi

state avallate pure dal dr. __________ del SMR, di modo che l’assicurata è

stata considerata, a partire dal mese di ottobre 2007, abile al lavoro al 60%

sia nella sua attività di vegliatrice, ma presso un altro datore di lavoro, sia

in attività adatte, rispettose dei limiti posti dal dr. __________.

Queste conclusioni sono state contestate dalla

patrocinatrice dell’assicurata, la quale ha rilevato che le molteplici

limitazioni allo svolgimento di un’attività adeguata poste dallo stesso dr. __________

rendono di fatto impossibile per l’interessata trovare un impiego adatto sul

mercato generale del lavoro.

Il TCA, alla luce delle critiche motivate della

patrocinatrice dell’assicurata, che non sono state approfondite da parte dell’amministrazione,

ritiene che la valutazione peritale psichiatrica contiene degli aspetti che non

sono stati chiariti a sufficienza e che necessitano quindi di ulteriori

approfondimenti.

Questo Tribunale constata infatti che, nel suo

referto peritale, lo stesso dr. __________ ha evidenziato che l’assicurata, già

a partire dal mese di ottobre 2007, fosse abile al lavoro al 60% in attività

adeguate, precisando tuttavia che ella “non era però in grado di trovare

autonomamente un posto di lavoro, ma necessitava di un sostegno attivo al

collocamento in un ambiente adeguato e per certi versi protetto, come quello

che espongo qui sotto”.

Il dr. __________ ha aggiunto che “fondamentale

è un contesto adeguato che sostenga continuamente l’assicurata con rinforzi

positivi, abbondanti spiegazioni della mansione, tolleranza per gli errori.

Importante è anche che la mansione sia facile, ripetitiva, pratica e non

richieda nozioni particolari. Il collettivo lavorativo dovrebbe anche essere

istruito affinché capisca i limiti di personalità dell’assicurata e tolleri

bonariamente eventuali suoi comportamenti eccentrici o provocatori, che non

sono certamente da lei attuati per “libera scelta”, ma per limite di

valutazione” (doc. 88-11, sottolineature della redattrice).

Il perito non ha tuttavia precisato che cosa

intendesse dire esattamente con quelle sue affermazioni.

In particolare, lo specialista non ha specificato

se le patologie dell’interessata rendano, a suo parere, l’assicurata abile al

lavoro non sul mercato generale del lavoro, ma soltanto in un ambiente protetto.

Questo

aspetto, di decisiva importanza per l'esito della presente causa, non è tuttavia

stato affrontato dall'amministrazione.

L’UAI non

ha infatti ritenuto opportuno richiedere ulteriori chiarimenti al dr. __________

riguardo alle sue affermazioni, né ha espresso alcun genere di commento

sull’argomento, neanche alla luce delle contestazioni ricorsuali esposte

dall’avv. RA 1.

A tale

riguardo, va sottolineato che, in una sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio 2009,

il Tribunale federale - chiamato a giudicare il caso di un assicurato il cui

disturbo della personalità (personalità borderline) implicava la necessità di

lavorare in un ambiente confinato e protetto, fuori da ogni stress

professionale e sociale - ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero

richieste a un potenziale datore di lavoro, rendevano l’esercizio di

un’attività lucrativa

incompatibile

con le esigenze attuali del mondo

economico.

L’Alta

Corte ha formulato al riguardo le considerazioni seguenti, citiamo:

"

A la différence de simples fluctuations

conjoncturelles (arrêt I 198/76 du 4 octobre 1976 consid. 2, in RCC 1977 p. 206), les modifications structurelles que peut connaître le marché du travail sont

des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière

d'assurance-invalidité (arrêt I 436/92 du 29 septembre 1993 consid. 4c et 5b).

La structure actuelle du marché du travail n'offre plus les conditions qui

permettaient encore à une personne comme le recourant, à l'aube des années

nonante, de trouver un emploi et d'exercer par intermittence une activité

lucrative. L'augmentation de la productivité au sein des entreprises, la

pression sur la rentabilité ou encore les nécessités liées à la maîtrise des

coûts salariaux pèsent sur les salariés qui doivent désormais faire preuve d'engagement

et d'efficacité, s'intégrer dans une structure d'entreprise et, partant,

montrer des facultés d'adaptation importantes. Si le marché du travail

présentait par le passé une souplesse suffisante permettant, tant bien que mal,

d'intégrer en son sein la personne du recourant, la nature et l'importance du

trouble de la personnalité constitue, au regard des conditions actuelles du

marché du travail, des obstacles irrémédiables à la reprise d'une activité

lucrative salariée.

En ce sens, il convient d'admettre que les

circonstances économiques prévalant au moment de l'octroi de la demi-rente

d'invalidité se sont modifiées de telle sorte que le recourant n'est plus en

mesure de retrouver un emploi adapté à la structure de sa personnalité sur un

marché équilibré du travail. Faute de capacité résiduelle de travail, il

présente une invalidité totale et, partant, a droit à une rente entière

d'invalidité.”

Il TCA ha

applicato la giurisprudenza appena citata anche nella sentenza 35.2008.111 del

17 giugno 2009, ritenendo che, come concluso dallo specialista in psichiatria

incaricato di esperire una perizia da parte dell’Istituto assicuratore, la

messa a frutto della residua capacità lavorativa da parte dell’assicurato era

semplicemente teorica, siccome condizionata al reperimento di un’occupazione

che gli garantisse “condizioni ottimali” ed “il necessario supporto emotivo”.

D’altra

parte, il TCA rileva che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_532/2009 del

15 ottobre 2009, ha espresso le seguenti considerazioni a proposito di una

valutazione peritale psichiatrica:

"

(…)

È vero, lo specialista ha concluso di massima per

una piena capacità, bensì solo "in un contesto idoneo". In queste

condizioni, le obiezioni della ricorrente, basate sui referti del proprio medico

curante, a cui il giudice delle assicurazioni sociali deve imporsi un certo

riserbo (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), non sono tali da rendere

manifestamente infondate le conclusioni della perizia. Non si comprende

peraltro perché la pronuncia cantonale andrebbe emendata. Inconferenti

risultano in tale contesto le motivazioni addotte circa i tentativi di

reinserimento nel mondo del lavoro. Certo, va dato atto alla ricorrente della

sua buona volontà, ma sarebbe però oltremodo semplicistico concludere per una

definitiva incapacità lavorativa solo per il motivo che il volontariato in un

centro per tossicodipendenti è fallito. Il perito si è confrontato anche con

questa critica, mettendo in evidenza come sia sconsigliabile, visti i problemi

psichici della ricorrente, una lunga riqualifica nel settore sanitario.

Vanamente la ricorrente tenta di considerare manifestamente infondato questo

accertamento, a maggior ragione se si ricorda che notoriamente, soprattutto nel

settore della tossicodipendenza, ove la ricorrente si ostinerebbe senza

successo a voler lavorare, si presentano situazioni personali assai delicate.”

Nel caso

di specie, l’UAI, chiamato ad effettuare ulteriori accertamenti, dovrà tenere

conto anche di questi aspetti al momento di valutare se, visti i disturbi di

cui soffre l'assicurata, ella dispone realmente di una capacità lavorativa

residua, sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro.

Per fare

ciò, l’amministrazione dovrà interpellare il dr. __________, chiedendogli di

precisare se, con le sue considerazioni, egli intendesse affermare che

l’assicurata può sfruttare la sua capacità lavorativa residua solo in un

ambiente lavorativo protetto.

Stante quanto sopra esposto, vista la necessità

di chiarimenti riguardo ad alcuni aspetti della perizia del dr. __________ non

chiari, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori

accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista

psichiatrico, RI 1 sia abile al lavoro al 60% sia nella sua precedente professione,

che in altre attività adeguate.

Si impongono dunque ulteriori accertamenti.

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993,

p.

560)

, il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche

. Ora,

secondo Aubert, i

l risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100 del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata

in

DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,

affinché, previo complemento peritale da parte del dottor __________ del Centro

peritale per le assicurazioni sociali, chiarisca le ripercussioni dei disturbi

sulla capacità lavorativa della ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurata.

La

richiesta dell’assicurata di procedere ad una nuova valutazione peritale (doc.

I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi

accertamenti psichiatrici.

2.16.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia L’Ufficio AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa). Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2009 32.2009.173 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2009 32.2009.173 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2009 32.2009.173

UAI non poteva sopprimere la rendita attribuita all'assicurata,dato che la problematica psichiatrica non è stata sufficientemente chiarita.Atti rinviati per ulteriori accertamenti e per valutare se,alla luce dei suoi disturbi,assicurata disponga realmente di una CL residua sfruttabile sul mercato

Raccomandata Incarto n. 32.2009.173 cr / sc Lugano 23 novembre 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2009 di RI 1 rappr. da:   RA 1 contro la decisione del 4 settembre 2009 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, nata nel 1956, in precedenza attiva in qualità di vegliatrice notturna a tempo parziale presso un laboratorio protetto, in data 29 novembre 1999 ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti, in quanto affetta da “dolori alla colonna cervicale, ai cingoli scapolo-omerali e alla colonna lombo-sacrale; frequenti cefalee tipo emicrania” (doc. 3/1-7). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare l’esecuzione di una perizia neurologica-neuropsicologica e reumatologica, con progetto di decisione del 24 giugno 2002 (doc. 41/1-2), poi confermato con decisione del 7 ottobre 2002 (doc. 53/1-3), l’UAI ha rifiutato il diritto a prestazioni, non presentando l’assicurata alcuna incapacità al lavoro nella sua professione. Tale decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato. 1.2.   In data 2 marzo 2007, l’assicurata ha presentato all’UAI una seconda richiesta di prestazioni AI, a causa di “insicurezza, mancanza di concentrazione, forte e continuo stato di ansia e depressione, odio per certe persone e situazioni vissute, paura nell’affrontare la vita” (doc. 57/1-8). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, con progetto di decisione del 4 maggio 2009 (doc. 106/1-3), poi confermato con decisione del 4 settembre 2009 (doc. A), l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità, per un grado AI del 100%, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, rifiutandola dopo tale data alla luce di un grado di invalidità inferiore al 40%. 1.3.   Contro la citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che la decisione impugnata venga annullata e che all’assicurata venga riconosciuta una rendita intera di invalidità anche a partire dal 1° gennaio 2008. L’avv. RA 1 ha innanzitutto contestato “il modo in cui la decisione, oggetto del presente ricorso, è stata intimata all’interessata e meglio: allegata a una decisione di rimborso di prestazioni da parte della spettabile __________; senza indicazione di data sulla decisione stessa; per posta A”. Inoltre, la patrocinatrice dell’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione che la ritiene abile al lavoro sul mercato generale del lavoro, senza tuttavia tenere adeguatamente conto del fatto che il perito, dr. __________, ha espressamente indicato che l’interessata necessita di “un aiuto attivo al collocamento” e ponendo una serie di limitazioni all’esercizio effettivo di un’attività lavorativa adeguata. Il dr. __________, infatti, ha indicato che l’assicurata necessita di un sostegno attivo al collocamento in un ambiente adeguato e per certi versi protetto, che la sostenga continuamente con rinforzi positivi, abbondanti spiegazioni della mansione e con una tolleranza per gli errori. L’avv. RA 1 ha evidenziato che “lo stesso perito pone talmente tante limitazioni, che vi è da chiedersi se oggettivamente la qui ricorrente possa e potrà mai essere ritenuta abile al lavoro e possa trovare un suo posto nel mondo lavorativo”. La patrocinatrice ha quindi chiesto che “la ricorrente sia sottoposta ad un nuovo accertamento peritale e sia valutata la sua reale capacità lavorativa e di conseguenza di reinserimento, anche se solo parziale, nel mondo lavorativo” (I). 1.4.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione, postulando la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV). 1.5.   In data 30 ottobre 2009 la patrocinatrice ha ribadito che l’assicurata “si trova tuttora in uno stato di salute psichica tale da rendere impossibile l’espletamento di ogni e qualsiasi attività lavorativa”, riservandosi di produrre un rapporto dettagliato da parte del dr. __________, attuale curante dell’interessata (VI). Queste osservazioni della patrocinatrice dell’assicurata sono state trasmesse all’amministrazione (VII), per conoscenza. in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). 2.2.   Preliminarmente va osservato che nell’atto ricorsuale è stato sottolineato che l’UAI ha intimato la decisione impugnata, allegata ad una decisione di rimborso di un altro assicuratore, senza l’indicazione di una data, per posta A (cfr. doc. I). In sede di risposta di causa, l’UAI ha rilevato che, contrariamente a quanto indicato dalla patrocinatrice dell’interessata, la decisione oggetto della presente vertenza “è datata (essa reca in effetti la data del 4 settembre 2009)”. Inoltre, l’amministrazione ha rilevato che “alla decisione di cui sopra, l’UAI ha pure allegato – quale complemento – le relative motivazioni (intitolate “Attribuzione di una rendita d’invalidità limitata nel tempo”) dalle quali si può ben dedurre che l’assicurata – a far tempo dal 1.1.2008 – non ha più diritto ad alcuna rendita AI, essendo il suo grado d’invalidità pari al 17%. Di conseguenza, alla luce di quanto suesposto, la procedura adottata dall’UAI nel caso concreto è da ritenersi assolutamente corretta” (doc. IV). Per l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa. Il cpv. 2 prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia. Nel caso di specie, il TCA rileva che nonostante la decisione impugnata, datata 4 settembre 2009, non sia stata trasmessa all’interessata tramite invio raccomandato, la questione non necessita di ulteriori approfondimenti, dato che nel caso di specie l’UAI non ha messo in discussione la tempestività del ricorso dell’assicurata. Inoltre, se è pur vero che la decisione emessa dall’UAI è stata intimata all’insorgente unitamente alla richiesta di rimborso di un altro assicuratore, è altrettanto vero che a tale provvedimento era comunque allegata anche la motivazione della decisione e che l’assicurata ha potuto inoltrare un tempestivo ricorso a questa Corte. Non vi è stato, quindi, alcun pregiudizio per la ricorrente. Il TCA può pertanto entrare nel merito dell’impugnativa. Nel merito 2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199). A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa: " Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità." L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro. 2.5.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003) secondo cui " Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti." Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003): " Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa." Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146. La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg. Essa è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504. 2.6.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s). 2.7. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03). Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182. 2.8.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che: " Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta." I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). 2.9.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso: " (...) 2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). 2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique. Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante. 2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490). 3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA. 3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3). 3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1 er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager. Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise. On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle." Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione. 2.10.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06). 2.11. Nella decisione del 4 settembre 2009, l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, sopprimendola poi a partire dal 1° gennaio 2008, fondandosi sulle valutazioni del dr. __________ e del SMR che hanno considerato l’interessata abile al lavoro al 60% sia nella sua precedente attività, ma presso un altro datore di lavoro, sia in un’altra attività adeguata, a partire dal mese di ottobre 2007. Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.7., 2.8. e 2.9., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a far tempo dal 1° gennaio 2008. 2.12.   Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Centro peritale per le assicurazioni sociali il mandato di esperire una perizia psichiatrica. Nel suo rapporto peritale del 9 ottobre 2008, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e __________, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo lieve (F32.0); personalità con incompleto sviluppo psichico (F70)” (doc. 88-8). Lo specialista ha sottolineato che l’assicurata presenta “indiscutibilmente delle significative difficoltà intellettive, cognitive e di gestione delle emozioni”, mettendo in evidenza che, contrariamente a quanto ritenuto in passato dai medici della Clinica __________, i deficit neuropsicologici dell’interessata, presenti “da sempre”, non sono stati “amplificati” dall’assicurata, dato che ella “non ha le risorse per falsificare alcunché. Non è capace di mentire o alterare i risultati di un test: il suo livello intellettivo e culturale non glielo consente. Credo che il deficit allora obiettivato debba essere riconosciuto come reale” (doc. 88-8, sottolineatura della redattrice). Il dr. __________ ha condiviso quanto indicato dal dr. __________ nell’esame peritale eseguito per conto dell’assicuratore malattia a proposito del fatto che la ripresa di un’attività lavorativa, a tempo parziale, in un contesto adeguato “avrebbe anche un indiscusso valore terapeutico” (doc. 88-8, sottolineatura della redattrice). Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha rilevato di ritenere giustificata un’inabilità lavorativa completa fino al mese di ottobre 2007 (doc. 88-11). Dopo tale data, invece, lo specialista ha considerato l’assicurata “ancora in grado di lavorare al 60% nell’attività da ultimo svolta di vegliatrice”, aggiungendo che “una limitazione del 40% è giustificata dalla persistenza dei sintomi ansioso-depressivi cronicizzati, aggravati dal basso livello intellettivo e dalle tendenze regressive” (doc. 88-10). Lo specialista ha aggiunto che l’assicurata “potrebbe sicuramente fare anche l’attività di ausiliaria di pulizie, ma non presso l’ultimo datore di lavoro, dove la ferita narcisistica per essere stata declassata non risulta più rimarginabile” (doc. 88-12). Il dr. __________ ha pure considerato che l’assicurata sia abile al lavoro al 60% in attività adeguate e ciò già a partire dal mese di ottobre 2007, indicando che “allora però l’assicurata non era in grado di trovare autonomamente un posto di lavoro, ma necessitava di un sostegno attivo al collocamento in un ambiente adeguato e per certi verso protetto, come quello che espongo qui sotto”. Precisando il suo pensiero, il dr. __________ ha rilevato che “fondamentale è un contesto adeguato che sostenga continuamente l’assicurata con rinforzi positivi, abbondanti spiegazioni della mansione, tolleranza per gli errori. Importante è anche che la mansione sia facile, ripetitiva, pratica e non richieda nozioni particolari. Il collettivo lavorativo dovrebbe anche essere istruito affinché capisca i limiti di personalità dell’assicurata e tolleri bonariamente eventuali suoi comportamenti eccentrici o provocatori, che non sono certamente da lei attuati per “libera scelta”, ma per limite di valutazione” (doc. 88-11, sottolineature della redattrice). Infine, il dr. __________ ha ritenuto che la patologia psichiatrica dell’interessata non limiti il suo rendimento come casalinga, aggiungendo che in questo ambito “l’incapacità dell’assicurata sembra legata prevalentemente ad un atteggiamento delegante, regressivo, secondario al ruolo di malata. Vi è poi probabilmente una volontà inconscia di ricevere attenzioni, accudimento e vincolare a sé il marito e i familiari, nella paura di perdere ulteriori punti di riferimento” (doc. 88-11). Nel rapporto medico del 13 ottobre 2008, il dr. __________ del SMR, specialista FMH medicina generale e FMH medicina manuale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste le diagnosi di “episodio depressivo lieve; personalità con incompleto sviluppo psichico” e indicati, quali limiti funzionali, “persistenza dei sintomi ansioso-depressivi cronicizzati aggravati dal basso livello intellettivo e dalle tendenze regressive. Nello specifico: basso livello intellettivo, con scarsa capacità di risolvere dei problemi, anche piuttosto banali; capacità di calcolo sono gravemente limitate; capacità linguistiche sono scarse; capacità di concentrazione viene gravemente alterata dai turbamenti emotivi; la capacità di adeguamento e di flessibilità è bassa; l’autostima è gravemente carente”, ha osservato: " Dalla perizia psichiatrica eseguita in data 01.10.2008 c/o il Centro peritale per le assicurazioni sociali si evince che l’A. ha sempre espletato lavori di tipo pratico, richiedenti un basso impegno sotto il profilo intellettivo e della soluzione dei problemi, attività che hanno implicato mansioni standardizzate e ripetitive, che non necessitavano elevate capacità di adeguamento, né flessibilità. Il delicato equilibrio tra le richieste del datore di lavoro e le capacità dell’A. di fronteggiarle si è mantenuto fino alla fine del 2005. Dal gennaio 2006 si è assistito ad un franco scompenso, con una IL totale conseguente. Pur ammettendo che un livello intellettivo basso e altri deficit cognitivi aspecifici siano presenti in maniera costante ed invariata da anni, ciononostante l’A. ha lavorato con un buon rendimento per lungo tempo. Risulta essenziale quindi definire attentamente le condizioni che consentirebbero a quest’A. di poter lavorare di nuovo come in passato: - I limiti consistono in un basso livello intellettivo, con scarsa capacità di risolvere dei problemi, anche piuttosto banali; le capacità di calcolo sono gravemente limitate; le capacità linguistiche sono scarse, soprattutto per quanto riguarda lo scritto; l’attenzione sostenuta è deficitaria. La capacità di concentrazione viene gravemente alterata dai turbamenti emotivi, per cui ne risultano numerose dimenticanze ed un discorso digressivo; ha difficoltà a stare sull’argomento trattato ed i nessi associativi sono labili, dando superficialmente l’impressione di un pensiero dissociato. La capacità di adeguamento e di flessibilità è bassa. L’autostima è gravemente carente e l’A. cerca una compensazione assumendo dei “look” appariscenti sul versante estetico. - Per quanto riguarda le risorse occorre sottolineare che quando la sua autostima viene rinforzata, con ripetute rassicurazioni, ella si tranquillizza, smette di piangere, il discorso diventa più coerente, la capacità di concentrarsi migliora e riesce a focalizzare meglio i concetti. Il contatto affettivo è molto buono e la capacità di interagire in maniera sintona con le altre persone è un elemento favorevole. La capacità di svolgere mansioni pratiche, ripetitive, che richiedano basse competenze a livello formativo, è ancora presente e può essere valorizzata in un contesto che sia in grado di tranquillizzare l’A. e di sostenerla, che non interpreti come malafede alcuni suoi comportamenti problematici o apparentemente provocatori. Pertanto, l’A. è in grado ancora di lavorare al 60% nell’ultima attività svolta di vegliatrice. Una limitazione del 40% è giustificata dalla persistenza dei sintomi ansioso-depressivi cronicizzati aggravati dal basso livello intellettivo e dalle tendenze regressive. Dal 2002 alla fine del 2005 non vi sono stati impedimenti di tipo psichiatrico che hanno limitato un aumento della percentuale di occupazione fino al 100%. Il sovraccarico avvenuto nel corso del 2005 ha prodotto un crollo psicologico giustificabile a partire dal gennaio 2006, con IL completa fino al mese di giugno 2007. Dal mese di ottobre 2007 la CL medico-teorica nella sua abituale attività e in attività adeguata risulta essere del 60% (ma non presso l’ultimo datore di lavoro, dove la ferita narcisistica per essere stata declassata non risulta più rimarginabile) ma con aiuto attivo al collocamento. Non si ritiene che la patologia psichica limiti il rendimento come casalinga. A causa dei deficit l’A. non è in grado di sostenere alcun tipo di riqualifica o di riformazione.” (Doc. 89-3) In sede ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI di attribuirle una rendita intera di invalidità solo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, poi soppressa a partire dal 1° gennaio 2008, senza tuttavia produrre ulteriore documentazione medica. L’avv. RA 1 si è infatti unicamente limitata a riservarsi la possibilità di produrre un referto medico specialistico da parte del dr. __________ (cfr. doc. VI). 2.13.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). In una sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che, con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto dei centri medici di accertamento, è stato ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in precedenza. Questa giurisprudenza è poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V 376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM). Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l ' invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell ' ambito dell ' assicurazione per l ' invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…) Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere visitato personalmente l’assicurato. Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue: " (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…) Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254)). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124). 2.14.   Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 60% la parte dedicata all’attività salariata e al 40% la quota dedicata alle mansioni domestiche. Tale suddivisione deve essere confermata. La stessa si fonda infatti sulla media delle ore settimanali (25) svolte dall’assicurata, in qualità di vegliatrice, prima e ausiliaria, poi, presso la __________? di __________, rispetto all’orario normale di lavoro (di 42 ore settimanali) (cfr. doc. 64-2). La ricorrente non ha inoltre mai contestato tale ripartizione (cfr. doc. I). 2.15.   Nel caso di specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione. La problematica psichiatrica non è infatti stata chiarita in modo soddisfacente. Nell’ambito della perizia presso il Centro peritale, l’assicurata è stata sottoposta ad un esame psichiatrico da parte del dr. __________, dal quale è emerso che ella, affetta da “episodio depressivo lieve (F32.0); personalità con incompleto sviluppo psichico (F70)”, è da ritenere inabile al lavoro al 100% a partire dal mese di gennaio 2006, fino al mese di ottobre 2007, dopodichè va considerata abile al lavoro nella misura del 60% in un’attività adeguata, che la sostenga continuamente con rinforzi positivi, abbondanti spiegazioni della mansione, tolleranza agli errori (cfr. doc. 88-11). Queste considerazioni del dr. __________ sono poi state avallate pure dal dr. __________ del SMR, di modo che l’assicurata è stata considerata, a partire dal mese di ottobre 2007, abile al lavoro al 60% sia nella sua attività di vegliatrice, ma presso un altro datore di lavoro, sia in attività adatte, rispettose dei limiti posti dal dr. __________. Queste conclusioni sono state contestate dalla patrocinatrice dell’assicurata, la quale ha rilevato che le molteplici limitazioni allo svolgimento di un’attività adeguata poste dallo stesso dr. __________ rendono di fatto impossibile per l’interessata trovare un impiego adatto sul mercato generale del lavoro. Il TCA, alla luce delle critiche motivate della patrocinatrice dell’assicurata, che non sono state approfondite da parte dell’amministrazione, ritiene che la valutazione peritale psichiatrica contiene degli aspetti che non sono stati chiariti a sufficienza e che necessitano quindi di ulteriori approfondimenti. Questo Tribunale constata infatti che, nel suo referto peritale, lo stesso dr. __________ ha evidenziato che l’assicurata, già a partire dal mese di ottobre 2007, fosse abile al lavoro al 60% in attività adeguate, precisando tuttavia che ella “non era però in grado di trovare autonomamente un posto di lavoro, ma necessitava di un sostegno attivo al collocamento in un ambiente adeguato e per certi versi protetto, come quello che espongo qui sotto”. Il dr. __________ ha aggiunto che “fondamentale è un contesto adeguato che sostenga continuamente l’assicurata con rinforzi positivi, abbondanti spiegazioni della mansione, tolleranza per gli errori. Importante è anche che la mansione sia facile, ripetitiva, pratica e non richieda nozioni particolari. Il collettivo lavorativo dovrebbe anche essere istruito affinché capisca i limiti di personalità dell’assicurata e tolleri bonariamente eventuali suoi comportamenti eccentrici o provocatori, che non sono certamente da lei attuati per “libera scelta”, ma per limite di valutazione” (doc. 88-11, sottolineature della redattrice). Il perito non ha tuttavia precisato che cosa intendesse dire esattamente con quelle sue affermazioni. In particolare, lo specialista non ha specificato se le patologie dell’interessata rendano, a suo parere, l’assicurata abile al lavoro non sul mercato generale del lavoro, ma soltanto in un ambiente protetto. Questo aspetto, di decisiva importanza per l'esito della presente causa, non è tuttavia stato affrontato dall'amministrazione. L’UAI non ha infatti ritenuto opportuno richiedere ulteriori chiarimenti al dr. __________ riguardo alle sue affermazioni, né ha espresso alcun genere di commento sull’argomento, neanche alla luce delle contestazioni ricorsuali esposte dall’avv. RA 1. A tale riguardo, va sottolineato che, in una sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio 2009, il Tribunale federale - chiamato a giudicare il caso di un assicurato il cui disturbo della personalità (personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale - ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un potenziale datore di lavoro, rendevano l’esercizio di un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico. L’Alta Corte ha formulato al riguardo le considerazioni seguenti, citiamo: " A la différence de simples fluctuations conjoncturelles (arrêt I 198/76 du 4 octobre 1976 consid. 2, in RCC 1977 p. 206), les modifications structurelles que peut connaître le marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d'assurance-invalidité (arrêt I 436/92 du 29 septembre 1993 consid. 4c et 5b). La structure actuelle du marché du travail n'offre plus les conditions qui permettaient encore à une personne comme le recourant, à l'aube des années nonante, de trouver un emploi et d'exercer par intermittence une activité lucrative. L'augmentation de la productivité au sein des entreprises, la pression sur la rentabilité ou encore les nécessités liées à la maîtrise des coûts salariaux pèsent sur les salariés qui doivent désormais faire preuve d'engagement et d'efficacité, s'intégrer dans une structure d'entreprise et, partant, montrer des facultés d'adaptation importantes. Si le marché du travail présentait par le passé une souplesse suffisante permettant, tant bien que mal, d'intégrer en son sein la personne du recourant, la nature et l'importance du trouble de la personnalité constitue, au regard des conditions actuelles du marché du travail, des obstacles irrémédiables à la reprise d'une activité lucrative salariée. En ce sens, il convient d'admettre que les circonstances économiques prévalant au moment de l'octroi de la demi-rente d'invalidité se sont modifiées de telle sorte que le recourant n'est plus en mesure de retrouver un emploi adapté à la structure de sa personnalité sur un marché équilibré du travail. Faute de capacité résiduelle de travail, il présente une invalidité totale et, partant, a droit à une rente entière d'invalidité.” Il TCA ha applicato la giurisprudenza appena citata anche nella sentenza 35.2008.111 del 17 giugno 2009, ritenendo che, come concluso dallo specialista in psichiatria incaricato di esperire una perizia da parte dell’Istituto assicuratore, la messa a frutto della residua capacità lavorativa da parte dell’assicurato era semplicemente teorica, siccome condizionata al reperimento di un’occupazione che gli garantisse “condizioni ottimali” ed “il necessario supporto emotivo”. D’altra parte, il TCA rileva che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_532/2009 del 15 ottobre 2009, ha espresso le seguenti considerazioni a proposito di una valutazione peritale psichiatrica: " (…) È vero, lo specialista ha concluso di massima per una piena capacità, bensì solo "in un contesto idoneo". In queste condizioni, le obiezioni della ricorrente, basate sui referti del proprio medico curante, a cui il giudice delle assicurazioni sociali deve imporsi un certo riserbo (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), non sono tali da rendere manifestamente infondate le conclusioni della perizia. Non si comprende peraltro perché la pronuncia cantonale andrebbe emendata. Inconferenti risultano in tale contesto le motivazioni addotte circa i tentativi di reinserimento nel mondo del lavoro. Certo, va dato atto alla ricorrente della sua buona volontà, ma sarebbe però oltremodo semplicistico concludere per una definitiva incapacità lavorativa solo per il motivo che il volontariato in un centro per tossicodipendenti è fallito. Il perito si è confrontato anche con questa critica, mettendo in evidenza come sia sconsigliabile, visti i problemi psichici della ricorrente, una lunga riqualifica nel settore sanitario. Vanamente la ricorrente tenta di considerare manifestamente infondato questo accertamento, a maggior ragione se si ricorda che notoriamente, soprattutto nel settore della tossicodipendenza, ove la ricorrente si ostinerebbe senza successo a voler lavorare, si presentano situazioni personali assai delicate.” Nel caso di specie, l’UAI, chiamato ad effettuare ulteriori accertamenti, dovrà tenere conto anche di questi aspetti al momento di valutare se, visti i disturbi di cui soffre l'assicurata, ella dispone realmente di una capacità lavorativa residua, sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro. Per fare ciò, l’amministrazione dovrà interpellare il dr. __________, chiedendogli di precisare se, con le sue considerazioni, egli intendesse affermare che l’assicurata può sfruttare la sua capacità lavorativa residua solo in un ambiente lavorativo protetto. Stante quanto sopra esposto, vista la necessità di chiarimenti riguardo ad alcuni aspetti della perizia del dr. __________ non chiari, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista psichiatrico, RI 1 sia abile al lavoro al 60% sia nella sua precedente professione, che in altre attività adeguate. Si impongono dunque ulteriori accertamenti. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina. In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche . Ora, secondo Aubert, i l risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato). Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005). D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati. Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché, previo complemento peritale da parte del dottor __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, chiarisca le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente. Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurata. La richiesta dell’assicurata di procedere ad una nuova valutazione peritale (doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti psichiatrici. 2.16.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi . § La decisione del 4 settembre 2009 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.15 ..

2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti