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32.2008.73

L'UAI ha correttamente stabilito che l'A. ha diritto a una mezza rendita di invalidità a far tempo dal 1° marzo 2003. Sulla base delle risultanze mediche del SAM l'A. presenta una capacità lavorativa del 50% sia nella sua precedente attività sia in attività adeguate

Ticino · 2008-04-07 · Italiano TI
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L'UAI ha correttamente stabilito che l'A. ha diritto a una mezza rendita di invalidità a far tempo dal 1° marzo 2003. Sulla base delle risultanze mediche del SAM l'A. presenta una capacità lavorativa del 50% sia nella sua precedente attività sia in attività adeguate

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5.   In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2.

2.1

En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2

Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de

la Clinique X.

du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants

[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,

en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité

de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de

la personnalité. On

était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de

la Clinique X.

concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif

que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux

traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3

Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de

la Clinique X.

ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé

la Clinique X.,

en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais

cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3.

3.1.

Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2

Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision

est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de

règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des

dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque

l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la

priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,

déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise

lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3

En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se

trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9

mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1

er

décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant

de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises

à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de

la Clinique X.

ne suffisent pas pour admettre que ces

conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des

autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une

personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed

inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.6.

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC

1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che "(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)" (STF del 4

luglio 2007, I 384/06).

2.7.   L’UAI, con lo scopo di

accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha

affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale

ambito i medici del SAM hanno valutato sia la patologia ortopedica (Dr. __________),

sia quella psichiatrica (Dr. __________), sia infine quella cardiologica (Dr. __________)

L’aspetto

ortopedico è stato vagliato dal Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, che nel proprio referto del 31 maggio

2007 ha

posto la seguente diagnosi:

"

(...)

5.   Diagnosi

Esiti da ferita lacero-contusa della regione radio-carpica

dorsale destra del 1992.

Stato dopo lesione e sutura primaria dei tendini estensore lungo

del pollice destro, estensore proprio dell'indice destro, estensore del carpo

radiale lungo e breve destro.

Discreti segni artrosici nella

regione del carpo radiale destro.

Stato dopo frattura della gamba destra ed osteosintesi della

tibia destra. (...)" (Doc. AI 121-27)

Alle

domande poste dall’UAI il Dr. __________ ha così risposto:

"

(...)

10.    Diagnosi

1.  Diagnosi dal suo punto di vista

specialistico.

Vedasi sotto paragrafo 5.

2.  Influenza

di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta

dall'assicurato/a (precisare se possibile ore al giorno o la riduzione nel

rendimento sul lavoro).

Le diagnosi limitate al settore degli organi di

movimento riducono la capacità lavorativa dell'assicurato al 75% nella

professione di disegnatore del genio civile.

3.  Descrivere

l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista

specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a

medio-lungo termine.

La situazione oggi appare stazionaria anche a

medio e lungo termine. Una lenta progredienza delle alterazioni artrosiche,

finora discrete, del carpo destro è possibile.

Finora però non si è delineata.

4.  Come

si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le

limitazioni funzionali constatate?

La diminuzione della capacità lavorativa si

giustifica con la presenza di una riduzione della funzione dell'articolazione

radio-carpica destra, soprattutto della flessione volare della mano destra. Vi

è inoltre una diminuzione della forza di prensione della mano destra. Si

aggiungono, come fattore meno incisivo, disturbi della sensibilità nella

regione dorsale dello spazio intermetacarpale I-II della mano destra. Si tiene

conto ovviamente della professione abitualmente esercitata.

5.  Possibilità

terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato/a? Che

effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

No.

6.  Ritiene

possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso

quest'assicurato/a? Descrivere le risorse di cui l'assicurato ancora dispone.

Provvedimenti d'integrazione professionale in

questo caso non sono indicati.

7.  Ritiene

che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i

limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o

riduzione del rendimento).

L'assicurato è certamente in grado di svolgere

altre attività. Si ricorda il lavoro svolto a favore del comune di __________

nel settore della manutenzione.

In questo caso però la capacità lavorativa, non

essendo evitabili alcuni lavori anche fisicamente pesanti, scenderebbe al 50%.

Entrano in considerazione anche attività di sorveglianza, attività in magazzino

ed in ufficio. Fattori limitanti sono i lavori fisicamente assai pesanti, i

lavori che richiedono una presa vigorosa bimanuale ed i lavori con attrezzi assai

pesanti che chiedono una presa ferma e sicura. Anche nella più favorevole delle

situazioni la capacità lavorativa, sotto il profilo strettamente ortopedico,

non supererebbe il 80%. Rimarrebbe comunque una riduzione dell'efficienza sul

posto di lavoro. Per un riorientamento professionale vi sono certamente alcuni

elementi sfavorevoli: la durata dell'inattività lavorativa, l'età

dell'assicurato e la concomitanza di altre patologie." (Doc. AI

121-28+29+30)

L’aspetto

psichiatrico è stato approfondito dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia, che nella sua valutazione del 21 giugno

2007 ha

posto la diagnosi di “

Sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD 10-F33.1) dopo

sindrome da disadattamento; sindrome da dipendenza d’alcol, uso senza

manifestazioni somatiche (ICD 10-F10.249)

”.

Il Dr. __________

ha poi espresso la seguente valutazione e fornito le risposte qui esposte alle

domande dell’UAI:

"

(...)

VALUTAZIONE:

Siamo di fronte ad un assicurato che presenta una

sindrome depressiva, con aspetti ansiosi che si sono presentati dopo essere

stato licenziato dal suo ultimo posto di lavoro nel 2000.

Allora aveva presentato una sindrome da

disadattamento con una reazione mista ansiosa depressiva, ma il decorso prolungato

oltre al limite degli items stabiliti dal ICD 10, hanno giustificato la

diagnosi, inizialmente di episodio depressivo e attualmente di sindrome

depressiva ricorrente.

Il decorso è stato stazionario, senza che si sia

constatato un peggioramento clinico. Come dichiarato dallo stesso assicurato

egli conduce una vita con una certa attività sia dentro che fuori casa,

mantiene i contatti sociali e con i parenti. Al momento attuale si constata un

appiattimento dell'umore con una componente asteniforme e una quota d'angoscia

media.

Mantiene ancora attive le funzioni cognitive e

parzialmente quelle fisiologiche.

Per quanto concerne la dipendenza dell'alcol che

presenta, si tratta di una dipendenza secondaria dopo un periodo di astinenza

totale nel 2005. Dal 2006 mantiene un regolare consumo di etile ma a quanto

pare non incide sulla sua vita quotidiana in modo grave.

La sintomatologia espressa soggettiva

dell'assicurato non presenta grandi discrepanze con la valutazione oggettiva

eseguita dal sottoscritto.

CONCLUSIONE:

1.   Diagnosi

Vedi sopra.

2.   Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa

nell'attività da ultimo svolta dall'assicurata.

Il quadro psicopatologico attuale comporta una

incapacità lavorativa del 50% nell'ultima attività svolta.

3.   Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata

dal punto di vista specialistico. Prognosi.

L'evoluzione dello stato di salute

dell'assicurato è stazionaria e la prognosi a lungo termine è stazionaria.

4.   Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

L'appiattimento del tono dell'umore, così come

il livello d'angoscia, nonché l'ideazione ripetitiva riguardanti temi del

licenziamento influiscono rendendolo lento, incostante, inaffidabile e con una

maggiore esauribilità.

5.   Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa.

Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

L'assicurato è seguito correttamente dallo

psichiatra curante.

6.   Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione

professionale?

No.

7.   Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre

attività? Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità lavorativa in

altre attività adatte.

Sì, sempre nella misura del 50%." (Doc.

AI 121-33+34)

Infine,

la patologia cardiologica è stata oggetto di valutazione da parte del Dr. med. __________

del Servizio di cardiologia ed angiologia dell’Ospedale Regionale di __________

che nel suo referto peritale del 21 maggio

2007 ha

posto la seguente valutazione:

"

(...)

Valutazione:

1.   Diagnosi dal punto di vista cardiologico.

1.   Possibile angina pectoris da sforzo CCS classe II. Fattori di

rischio cardiovascolari: ipertensione, diabete tipo II, iperlipidemia,

tabagismo, familiarità.

2.   Blocco bifascicolare (blocco di branca destra ed emiblocco

anteriore sinistro) cronico e asintomatico.

3.   Pregresso flutter atriale nel 2001.

4.   Possibile

claudicazione intermittente degli arti inferiori classe IIa."(doc. AI

121-36).

Per

quanto riguarda l’influenza della patologia cardiologica sulla capacità

lavorativa dall'assicurato lo specialista ha indicato che nella professione di disegnatore

del genio civile la possibile angina pectoris cronica, così come il blocco

bifascicolare e il pregresso flutter atriale nel 2001, non hanno influsso sulla

capacità lavorativa, per cui va considerato nella sua precedente professione

dal lato cardiologico abile al 100% (doc. AI 121-38).

Al

quesito posto dall’Ufficio AI circa la possibilità per l’assicurato di svolgere

altre attività, il Dr. __________ ha precisato quanto segue:

"

(…)

Dal lato strettamente cardiologico l'assicurato è

in grado di svolgere altre attività. Per la possibile angina pectoris allo

sforzo allo stadio attuale sono possibili attività che implicano sforzi fisici

di grado leggero a moderato mentre è da considerarsi non idoneo allo

svolgimento di attività fisiche prevalentemente pesanti e questo affinché si

dimostra l'assenza di coronaropatia significativa (per esempio tramite

scintigrafia miocardica sotto sforzo).Per quanto concerne il pregresso flutter

atriale e in particolare il blocco bifascicolare asintomatico (incidenza

statistica 1-2% all'anno di blocco AV completo) vi è teoricamente una

restrizione alla guida professionale fintanto che un holter non dimostri

l'assenza di blocco atrioventricolare avanzato intermittente, holter che

andrebbe ripetuto annualmente. Sempre per questi disturbi del ritmo e anche

considerando un'anamnesi occasionale d'ipotensione ortostatica, in paziente iperteso

sottomesso ad una multipla terapia antipertensiva, ritengo vada comunque

considerato non idoneo allo svolgimento di attività pericolose in altezza o in

equilibrio. Questi disturbi del ritmo allo stato attuale non costituiscono

invece fattori limitanti per lo svolgimento di professioni con impegno fisico

leggero, moderato e anche relativamente pesante ma che tengano conto delle

limitazioni sopradescritte." (Doc. AI 121-38+39)

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 5 settembre 2007, i medici del SAM, sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità

(ICD-10 F33.1) dopo sindrome da disadattamento.

Esiti da ferita lacerocontusa della regione radiocarpale dorsale ds. del 1992;

▪ status dopo lesione e sutura primaria dei tendini estensore lungo del

pollice ds. estensore proprio dell’indice ds., estensore del carpo radiale

lungo e breve ds.; ▪ Discreti segni artrosici nella regione del carpo

radiale ds.”

(doc. AI 121-16).

Quanto

alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto             l’assicurato

abile nella misura del 50% nella sua attività da ultimo                              svolta

di disegnatore del genio civile (doc. AI 121-21).

In merito

alle conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione i medici del SAM

hanno espresso la seguente valutazione:

"

(…)

8    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le conseguenze sulla capacità lavorativa si

manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a

livello psicologico e mentale, nonché fisico.

Sul piano psicologico e mentale, i disturbi

constatati rendono l'A. lento, incostante, inaffidabile, con una maggiore

affaticabilità.

Sul piano muscoloscheletrico la funzione

dell'articolazione radiocarpica ds., e soprattutto la flessione volare della

mano ds., che riducono la capacità lavorativa dell'A..

Vi è una diminuzione della forza di prensione

della mano ds. ed inoltre sono presenti disturbi di sensibilità nella regione

dorsale dello spazio intermetacarpale I-II della mano ds.

Le limitazioni evidenziate a livello psicologico

e mentale, nonché a livello muscoloscheletrico, si riferiscono entrambe in

maniera preponderante alla diminuzione della resistenza e del rendimento e

prendono in considerazione la sintomatologia dolorosa, per cui non vanno

acccumulate in quanto si sovrappongono.

La limitazione della capacità lavorativa sussiste

a partire dal 1.03.2003 al 50% ed è rimasta stazionaria.

9.   CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

L'A. in grado di svolgere attività simili

all'impiego da ultimo svolto, come disegnatore del genio civile, nella misura

del 50%.

Nello svolgimento di attività fisiche

prevalentemente pesanti, l'A. è da considerare non idoneo, finché dimostra

l'assenza di una coronaropatia significativa.

Per quanto concerne il pregresso flutter atriale,

in particolare il blocco bifascicolare asimtomatico, vi è teoricamente una

restrizione alla guida professionale, fino alla dimostrazione all'holter

dell'assenza di un blocco atrioventricolare avanzato intermittente, holter che

andrebbe ripetuto annualmente.

Suggeriamo, come già esposto dal nostro

consulente cardiologico dr. __________, data la sintomatologia di un'angina da

sforzo CCS classe II cronica e stabile, di eseguire una nuovo scintigrafia

miocardica con stress fisico, per confermare o meno la presenza di una coronaropatia.

È inoltre indicato uno stretto controllo dei

fattori di rischio cardiovascolari, tra cui l'ipertensione arteriosa, il

diabete mellito e la dislipidemia.

Per quanto riguarda le patologie psichiatrica ed

ortopedica, provvedimenti terapeutici non possono migliorare la capacità

lavorativa dell'A.. L'A. è seguito correttamente dallo psichiatra curante.

L'A. può svolgere altre attività leggere e

moderate, che non richiedano una presa vigorosa bimanuale e lavori con attrezzi

assai pesanti richiedenti una presa ferma e sicura; attività non pericolose in

altezza o che richiedano equilibrio. Per queste attività vi è pure una capacità

lavorativa del 50%.” (Doc. AI 121-21+22+23)

Il

ricorrente da parte sua ha prodotto la certificazione del Dr. med. __________

del 21 aprile 2008 dal seguente tenore:

"

In riferimento alla sua ultima lettera e

scusandomi per il ritardo determinato dall'assenza per malattia della mia

segretaria, le riconfermo di avere sempre regolarmente in cura il signor __________,

trattamento iniziato il 15 maggio 2002.

Non ritorno sulla complessa anamnesi del caso da

lei già ben conosciuta e già descritta in diversi rapporti specialistici per

l'assicurazione invalidità.

Il paziente presenta da anni una sintomatologia

depressiva che è apparentemente esordita alla perdita del posto di lavoro dopo

circa 30 anni di attività. Questa condizione in concomitanza con altre

problematiche fisiche particolarmente al polso ha determinato anche un

incremento dell'abuso di etile con i problemi che ne conseguono. Questo abuso è

chiaramente da interpretare come tentativo di automedicazione ansiolitica.

Il paziente è sempre stato visto regolarmente ed

appare ultimamente ai nostri incontri con una caratteristica depressiva marcata,

con un aspetto biologico che sempre di più appare senescente rispetto alla

reale età cronologica con una certa trascuratezza nell'abbigliamento e nella

presentazione personale ed un'espressione estremamente rigida del viso, bloccata

in un' espressione perplessa, di sofferenza, umiliata.

Anche la mimica del paziente è estremamente

rallentata così come la gestualità mettendo in evidenza una ansia molto marcata

difficilmente controllata. Il paziente tra l'altro ha perso peso nel corso di

questi anni di controllo, mostrandosi sempre più anedonico e con un

atteggiamento passivo e rinunciatario rispetto alla propria esistenza.

Il pensiero del paziente è centrato sulle

preoccupazioni legate alla sua perdita di ruolo all'interno della famiglia e

alle ovvie difficoltà economiche a cui dovrà far fronte, anche in relazione al

contenzioso con l'assicurazione invalidità che oramai lo hanno esaurito ed

avvilito. Per quanto riguarda gli aspetti biologici della depressione che

affligge il paziente le ricordo che sono quasi tutte disturbate a cominciare

dalla libido e dal sonno che è sempre assolutamente non soddisfacente.

Sulla base di queste osservazioni posso

riconfermarle che il paziente presenta un episodio depressivo grave nell'ambito

di un disturbo depressivo ricorrente con sintomi biologici di carattere persistente

ed involutivo.

Inoltre esiste un disturbo di personalità di tipo

ansioso ed un disturbo da dipendenza alcolica da inquadrare come

automedicazione ansiolitica.

Dopo queste precisazioni posso riconfermarle che

l'evoluzione della malattia è stata progressivamente peggiorativa ed

invalidante, notandosi tratti oramai come già citato di carattere persistente

ed involutivo con possibile modificazione duratura della personalità (F62.1 ICD

10) determinata dalla malattia psichica.

Per quanto riguarda la quarta domanda le confermo

di essere in parziale disaccordo con la valutazione psichiatrica del SAM

effettuata dal collega Dr. med. __________ perché a fronte di una

oggettivazione di diversi disturbi gravi, la valutazione dell'incapacità

lavorativa determinata da essi e secondo me sottostimata e dove non viene

notato il tratto caratteristico della modificazione duratura della personalità,

determinato dalla malattia mentale.

Per quanto riguarda il punto 5 vi sono anche

delle osservazioni da fare sull'aspetto somatico del paziente che mi sembra al

quanto compromesso e dove ancora una volta non capisco su quale argomentazioni

i colleghi del SAM ritengano che le diverse patologie presentate dal paziente

siano tutto sommato una sola (fisica e psichica). Tra l'altro non penso che si

sia risposto alla domanda formulata dal giudice del TCA circa la possibilità di

cumulare o meno i diversi gradi d'inabilità lavorativa per gli aspetti

psichiatrici e quelli somatici. Le ricordo che il paziente presenta diverse

patologie di carattere internistico oltre a quelle psichiche.

In conclusione riconfermo la valutazione di un

disturbo depressivo grave con carattere ricorrente­/persistente ed involutivo

con una modificazione duratura della personalità conseguente a questa malattia

oramai cronica, e la mia perplessità sulle valutazione di cumulabilità o meno

dalla parte del SAM essendo dal mio punto di vista già solo la patologia

psichiatrica molto complessa, sufficiente a determinare una completa e duratura

incapacità lavorativa per questo pa

ziente.

Rimango volentieri disponibile qualora

necessitasse di ulteriori chia

rim

enti e nell'occasione le invio, egregio Avvocato RA 1, i miei più

distinti saluti.

" (Doc. B)

2.8.   Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser

, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123)

, bensì il suo contenuto (DTF 122 V

160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;

Locher

, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA

U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.),

la Corte

federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore

non

permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007

).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

concernente un caso di assicurazione per l

'

invalidità

(I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell

'

ambito dell

'

assicurazione per l

'

invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L

'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci.

La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid.

3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer-Blaser

, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (

ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (

ATF 124 I 170

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008,

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché

un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare

la DTF

127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9.

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale pluridisciplinare effettuata dai medici del SAM, da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati.

Quanto

alla patologia cardiologica di cui è affetto l’assicurato, alla perizia

del Dr. Med. __________ del 21 maggio 2007, completa e priva di contraddizioni,

va riconosciuta forza probatoria piena.

Nel suo

referto il Dr. __________, poste le diagnosi di “ 1. Possibile angina pectoris

da sforzo CCS classe II. Fattori di rischio cardiovascolari: ipertensione,

diabete tipo II, iperlipidemia, tabagismo, familiarità. 2. Blocco bifascicolare

(blocco di branca destra ed emiblocco anteriore sinistro) cronico e

asintomatico. 3. Pregresso flutter atriale nel 2001. 4. Possibile claudicazione

intermittente degli arti inferiori classe IIa." ha evidenziato che la

capacità lavorativa dell’assicurato quale disegnatore del genio civile è del

100%. (doc. AI 121- 36/38)

Questa

conclusione specialistica, che del resto non è stata contestata attraverso dei

referti medico-specialistici attestanti delle patologie cardiologiche con

influsso sulla capacità lavorativa residua, può essere fatta propria dal TCA.

Per quanto

concerne la patologia ortopedica, nel suo consulto peritale del 31

maggio 2007 il Dr. Med. __________ posta la diagnosi di “

Esiti da ferita lacero-contusa della regione radio-carpica dorsale

destra del 1992; Stato dopo lesione e sutura primaria dei tendini estensore

lungo del pollice destro, estensore proprio dell'indice destro, estensore del

carpo radiale lungo e breve destro; discreti segni artrosici nella regione del

carpo radiale destro; stato dopo frattura della gamba destra ed osteosintesi

della tibia destra”, ha considerato l’assicurato abile nella professione di

disegnatore del genio civile nella misura del 75%, come pure in altre attività

quali lavori di sorveglianza, in magazzino e in ufficio. Per contro, in

attività fisicamente pesanti, come quelle svolte dall’assicurato per il Comune

di __________, ove è richiesta una presa vigorosa bimanuale, e in lavori con

attrezzi pesanti che richiedono una presa ferma e sicura, la capacità

lavorativa residua scende al 50%. A mente dello specialista, anche nella più

favorevole delle situazioni la capacità lavorativa dell’assicurato, sotto il

profilo ortopedico, non supererebbe l’80% (doc. AI 121- 29/30)

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno da queste conclusioni del perito

ortopedico, che non sono del resto state smentite da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

L’aspetto

psichiatrico è stato invece valutato nel contesto della perizia del SAM,

tramite il consulto specialistico del Dr. __________, il quale, nel suo

rapporto peritale del 21 giugno 2007, dopo aver diagnosticato una “Sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD 10-F33.1) dopo

sindrome da disadattamento; sindrome da dipendenza d’alcol, uso senza

manifestazioni somatiche (ICD 10-F10.249)” ha rilevato che il quadro

psicopatologico attuale comporta una incapacità lavorativa del 50% nell’ultima

attività svolta (doc. AI 121-33/34).

Per

contro, l’assicurato ha prodotto in sede ricorsuale lo scritto del 21 aprile 2008

del Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha

diagnosticato un episodio depressivo grave nell’ambito di un disturbo

depressivo ricorrente con sintomi biologici di carattere persistente ed

involutivo.

Esiste

inoltre – a mente dello specialista – un disturbo di personalità di tipo

ansioso ed un disturbo da dipendenza alcolica da inquadrare come

automedicazione ansiolitica (doc. B).

Il medico

curante ha poi precisato che l’evoluzione della malattia è stata progressivamente

peggiorativa ed invalidante con tratti di carattere persistente ed evolutivo

con possibile modificazione duratura della personalità (F62.1 ICD 10)

determinato dalla malattia psichica. In merito al grado d’inabilità dal profilo

psichiatrico il Dr. __________ ha indicato una completa e duratura incapacità lavorativa

per RI 1 (doc. B).

Nel

successivo scritto del 27 luglio 2008 il Dr. __________ si è poi riconfermato nella

propria precedente valutazione medica (doc. C).

Il TCA

rileva che entrambi gli specialisti hanno confermato che la sintomatologia

depressiva del ricorrente è stata scatenata dal licenziamento dopo trent’anni

di attività presso la __________ di __________. Evento che ha determinato poi l’aumento

del consumo di etile e la conseguente sindrome di dipendenza d’alcol (cfr. doc.

B, doc. AI 121-33).

Diverge

per contro parzialmente la diagnosi posta dai due specialisti. Secondo il Dr. __________,

RI 1 soffre di una sindrome depressiva ricorrente con episodio attuale di media

gravità, mentre il medico curante ha diagnosticato un episodio depressivo grave

nell’ambito di un disturbo depressivo ricorrente con sintomi biologici di

carattere persistente ed evolutivo.

A mente

del Dr. __________ vi è inoltre un disturbo di personalità di tipo ansioso. Il

medico curante ha poi valutato l’insorgente inabile al lavoro in misura

completa (doc. B).

Va a

questo punto evidenziato che la diagnosi e la valutazione della capacità

lavorativa dell’assicurato fatta dal Dr. __________ sostanzialmente si sovrappone

a quanto aveva già valutato nel 2004 il Dr. Med. __________. Nel referto del 21

aprile 2004 il precedente perito interpellato dall’amministrazione aveva

diagnosticato un “episodio depressivo di media gravità, con sintomi “biologici”

(ICD-10:F32.11); sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso

di alcool (ICD-10:F10.25); probabile disturbo di personalità ansioso (doc. AI

73-5) ”.

Nella

valutazione della capacità lavorativa anche il Dr. __________, come il Dr. __________,

aveva indicato il 50%.

La

valutazione del Dr. Med. __________ è stata inoltre avallata dal Dr. __________

del SMR (rapporto medico del 22 novembre 2007, doc. AI 127-1) e dal Dr. Med. __________

e dalla psichiatra Dr. __________ del SMR, i quali nelle loro annotazioni del 9

maggio

2008, in

merito allo

scritto datato 7 aprile 2008 del Dr. Med. __________, hanno rilevato che da quest’ultimo

“…

non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato

” (doc.

IV bis).

È utile inoltre

ricordare che

la

nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente

(cfr. RAMI

2001 U 422, p. 113ss.

[= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid.

2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Alla luce di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di

valore probatorio (consid. 2.8) il TCA ritiene che lo stato di salute

dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed

approfonditamente vagliato dal Dr. __________ e che i referti del Dr. Med. __________

non apportano nuovi elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di

influire sulla valutazione specialistica del perito dell’amministrazione. Le

conclusioni del medico curante seppur parzialmente divergenti per quanto

riguarda la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente

non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti peritali del SAM e vanno

quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le

patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.

Quanto

infine alla critica mossa dall’assicurato in merito al mancato cumulo da parte

dei periti del SAM del grado di inabilità lavorativa della patologia somatica e

di quella psichiatrica, oggetto del rinvio nella sentenza del 12 settembre

2006, pag. 22-23 (inc. 32.2005.179), va qui ricordato che secondo l’Alta Corte,

per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ciò che nella causa in esame è stato fatto.

In una sentenza

I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Nel

referto peritale del 5 settembre 2007 la Dr.ssa __________ e la Dr.ssa __________

hanno evidenziato che le conseguenze sulla capacità lavorativa si manifestano

nell’ambito delle menomazioni dovute ai disturbi a livello psichico e fisico.

Sul piano psicologico e mentale, i disturbi constatati rendono l’assicurato

lento, incostante, inaffidabile e con una maggiore affaticabilità. Mentre sul

piano muscoloscheletrico la funzione dell'articolazione radiocarpica

destra e soprattutto la flessione volare della mano destra riducono la capacità

lavorativa dell'A.

Le

limitazioni evidenziate a livello psicologico e mentale, nonché a livello

muscoloscheletrico, si riferiscono entrambe in maniera preponderante

alla diminuzione della resistenza e del rendimento e prendono in considerazione

la sintomatologia dolorosa, per cui non vanno cumulate in quanto si

sovrappongono.

I medici

del SAM hanno dunque valutato globalmente la limitazione della capacità

lavorativa a partire dal 1° marzo 2003 nella misura del 50% (doc. AI 121-21/22).

Tale

valutazione è stata confermata prima dal medico del SMR Dr. __________, nel

rapporto del 22 novembre 2007 (doc. AI 127-1), e poi dal Dr. __________ e dalla

psichiatra Dr.ssa __________ del SMR, i quali, nelle annotazioni del 9 maggio

2008, hanno precisato che la valutazione SAM per definizione è una valutazione

pluridisciplinare e che quindi la conclusione circa la capacità lavorativa

tiene conto di tutte le affezioni invalidanti in modo globale (doc. IV bis)

Al

fine di chiarire la questione di un’eventuale cumulabilità questa Corte ha

interpellato il Dr. __________ in data 24 marzo 2009 (doc. X). Al quesito posto

dal Tribunale circa la cumulabilità o meno del grado di inabilità lavorativa

dal profilo ortopedico e dal lato psichiatrico il Dr. __________ ha chiaramente

indicato che “

Le rispettive incapacità lavorative non devono essere

cumulate ma si sovrappongono. La capacità lavorativa per le patologie degli

organi di movimento dipende in maniera assai proporzionale dalla pesantezza

fisica o meno dell’attività lavorativa svolta o in discussione. Questa

relazione è molto meno lineare ed evidente per le patologie di tipo psichico o

psichiatrico.

Nel

caso particolare e nella maggioranza delle situazioni è determinante la

capacità lavorativa più bassa. In questo caso permane una capacità lavorativa

del 50% per qualsiasi attività lavorativa. Infatti non è giustificata

un’incapacità lavorativa completa né dal profilo ortopedico e neppure da quello

psichiatrico

” (doc. XI)

La

risposta del Dr. __________ ha dunque permesso di chiarire la questione

controversa (cfr. STF 9C_2003/2008 del 26 marzo 2009).

Il

TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM, che

si basa su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

Ne

discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche SAM,

richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe

all’assicurato di intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die

Pflicht zur Selbstve-rantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche

Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),

è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b),

che sino al momento

determinante dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140)

l'assicurato presentava una residua capacità lavorativa del 50% sia nella sua precedente

attività di disegnatore del genio civile, sia in attività adeguate (lavori che

non richiedono una presa vigorosa bimanuale, con attrezzi assai pesanti

richiedenti una presa ferma e sicura e attività non pericolose in altezza o che

richiedono equilibrio).

In queste

condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurato conserva a partire dal

1° marzo 2003 una capacità lavorativa residua del 50% nella sua precedente

attività di disegnatore del genio civile, nella quale è in grado di conseguire,

mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente

al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che,

come indicato dall’UAI, l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta al 50%

(cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF

9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò che consente di confermare

il

diritto dell’assicurato ad una mezza rendita d’invalidità.

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo

2009, ha

ancora una volta ritenuto corretto

considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella

sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità

del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza

8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella

sua professione.

Nella

misura in cui l’UAI ha confermato il diritto dell’assicurato ad una mezza

rendita d’invalidità (grado del 50%), la decisione del 7 aprile 2008 deve,

perciò, essere confermata.

2.10.   L’assicurato

ha chiesto l’esperimento di una perizia giudiziaria pluridisciplinare atta a

stabilire il grado d’invalidità, nonché l’audizione del teste Dr. __________

(doc. I).

Va

qui ricordato

che, q

uando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art.

29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid.

3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.11.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese

per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2009 32.2008.73 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2009 32.2008.73 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2009 32.2008.73

L'UAI ha correttamente stabilito che l'A. ha diritto a una mezza rendita di invalidità a far tempo dal 1° marzo 2003. Sulla base delle risultanze mediche del SAM l'A. presenta una capacità lavorativa del 50% sia nella sua precedente attività sia in attività adeguate

Raccomandata Incarto n. 32.2008.73 LG /DC/ sc Lugano 23 aprile 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Luca Giudici, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 25 aprile 2008 di RI 1 rappr. da:   RA 1 contro la decisione del 7 aprile 2008 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, nato nel 1947, precedentemente attivo in qualità di disegnatore del genio civile diplomato, in data 29 agosto 2000 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti a seguito di un infortunio alla mano destra risalente al 1992 (doc. AI 3-1). 1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia specialista a cura della Dr.ssa __________ (doc. AI 22-1), l’UAI con decisione del 18 aprile 2002 (doc. AI 37-1), preavvisata con progetto del 4 febbraio 2002 (doc. AI 29-1) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non essendo stata dimostrata l’esistenza di postumi invalidanti post-infortunistici ed extra-infortunistici. 1.3.   Contro questa decisione è insorto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, con un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione e l’attribuzione a RI 1 di un rendita sulla base di un grado di invalidità di almeno il 50% (doc. AI 42-7). Questa Corte, con sentenza del 3 febbraio 2003 cresciuta in giudicato (inc. 32.2002.59), ha respinto il ricorso ma trasmesso comunque gli atti all’amministrazione “ affinché valuti, tramite approfonditi accertamenti, se ed in che misura successivamente all’emanazione del querelato provvedimento sia effettivamente intervenuto un peggioramento dello stato di salute giustificante l’eventuale riconoscimento di una rendita d’invalidità ” (doc. AI 56-23). 1.4.   L’amministrazione ha quindi sottoposto RI 1 ad una valutazione psichiatrica presso il Dr. __________ che nel proprio referto peritale del 21 aprile 2004 ha ritenuto l’insorgente inabile nella misura del 50% dal punto di vista psichiatrico (doc. AI 73-1). L’UAI, sulla base di tale valutazione e dopo aver calcolato la media retrospettiva, ha attribuito all’assicurato, con decisione del 13 ottobre 2004, confermata con decisione su opposizione del 9 settembre 2005, un quarto di rendita a partire dal 1° dicembre 2002 (grado 41%) e una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) a far tempo dal 1° marzo 2003 (doc. AI 100-1). 1.5.   Contro questa decisione il rappresentante dell’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso a questo TCA postulando l’annullamento della decisione e l’erogazione a favore dell’assicurato di una rendita intera a partire dal 1° dicembre 2002 (doc. 102-9). Con sentenza del 12 settembre 2006, cresciuta in giudicato (inc. 32.2005.179), questa Corte ha accolto il ricorso e rinviato all’amministrazione gli atti affinché “ stabilisca, tenuto conto sia delle problematiche legate ai dolori alla mano destra, sia delle patologie psichiatriche, la capacità lavorativa globale dell’assicurato e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni ” (doc. AI 112-23). 1.6.   L’amministrazione ha dunque sottoposto l’assicurato ad una perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione invalidità (SAM) e con decisione del 7 aprile 2008 (doc. AI 137-1), preavvisata con progetto del 23 gennaio 2008 (doc. AI 129-1) ha confermato il diritto alla mezza rendita d’invalidità a partire dal 1° marzo 2003 (grado del 50%). 1.7.   Anche contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA ribadendo la richiesta di una rendita intera dal 1° dicembre 2002, subordinatamente l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare atta a stabilire il grado d’invalidità di RI 1 (doc. I). In particolare, il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall’UAI secondo cui le problematiche fisiche e psichiche sarebbero sovrapponibili e non cumulabili. Secondo il rappresentante dell’assicurato RI 1 deve essere considerato inabile al lavoro in misura totale, in ogni attività, a far tempo dal 1° dicembre 2002. Il ricorrente ha contestato inoltre il calcolo del reddito da invalido operato dall’amministrazione, in particolare per quanto concerne le deduzioni sul reddito a cui avrebbe diritto l’insorgente. A sostegno delle proprie argomentazioni egli ha prodotto il certificato medico del Dr. __________ (doc. B). 1.8.   L’UAI, in risposta, ha postulato la reiezione integrale del ricorso sulla base della perizia del SAM del 5 settembre 2007 e delle conclusioni del medico del SMR, Dr. __________. Sottoposta la nuova documentazione ai medici del SMR, l’UAI ha ritenuto che la refertazione medica agli atti è sufficiente per valutare l’incapacità al guadagno dell’assicurato (doc. IV + bis). 1.9.   In data 28 luglio 2008 l’avv. RA 1 ha prodotto lo scritto del 25 luglio 2008 del Dr. med. __________ (doc. VIII + C). Il doc. VIII+C è stato trasmesso all’UAI per conoscenza con facoltà di presentare osservazioni scritte (doc. IX) 1.10.   Questa Corte in data 24 marzo 2009 ha interpellato il Dr. med. __________ in merito alla cumulabilità o meno del grado d’inabilità lavorativa ortopedico con quello psichiatrico (doc. X), Il perito ha risposto in data 30 marzo 2009 (doc. XI). I doc. X e XI sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc.            XII). 1.11.   In data 8 aprile 2009 l’avv. RA 1 e l’UAI hanno trasmesso le loro rispettive osservazioni (doc. XIII, XIV). I doc. XIII e XIV sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XV e XVI). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999 Nel merito 2.2. Il TCA è chiamato a pronunciarsi se a ragione o a torto l’Ufficio AI ha stabilito che l’assicurato ha diritto a una mezza rendita di invalidità a far tempo dal 1° marzo 2003. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03). Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182. 2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che: " Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta." I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). 2.5.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso: " (...) 2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). 2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique. Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante. 2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490). 3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA. 3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3). 3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1 er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager. Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise. On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle." Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione. 2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)" (STF del 4 luglio 2007, I 384/06). 2.7.   L’UAI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato sia la patologia ortopedica (Dr. __________), sia quella psichiatrica (Dr. __________), sia infine quella cardiologica (Dr. __________) L’aspetto ortopedico è stato vagliato dal Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, che nel proprio referto del 31 maggio 2007 ha posto la seguente diagnosi: " (...)

5.   Diagnosi ■ Esiti da ferita lacero-contusa della regione radio-carpica dorsale destra del 1992. ■ Stato dopo lesione e sutura primaria dei tendini estensore lungo del pollice destro, estensore proprio dell'indice destro, estensore del carpo radiale lungo e breve destro. ■ Discreti segni artrosici nella regione del carpo radiale destro. ■ Stato dopo frattura della gamba destra ed osteosintesi della tibia destra. (...)" (Doc. AI 121-27) Alle domande poste dall’UAI il Dr. __________ ha così risposto: " (...)

10.    Diagnosi

1.  Diagnosi dal suo punto di vista specialistico. Vedasi sotto paragrafo 5.

2.  Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile ore al giorno o la riduzione nel rendimento sul lavoro). Le diagnosi limitate al settore degli organi di movimento riducono la capacità lavorativa dell'assicurato al 75% nella professione di disegnatore del genio civile.

3.  Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio-lungo termine. La situazione oggi appare stazionaria anche a medio e lungo termine. Una lenta progredienza delle alterazioni artrosiche, finora discrete, del carpo destro è possibile. Finora però non si è delineata.

4.  Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate? La diminuzione della capacità lavorativa si giustifica con la presenza di una riduzione della funzione dell'articolazione radio-carpica destra, soprattutto della flessione volare della mano destra. Vi è inoltre una diminuzione della forza di prensione della mano destra. Si aggiungono, come fattore meno incisivo, disturbi della sensibilità nella regione dorsale dello spazio intermetacarpale I-II della mano destra. Si tiene conto ovviamente della professione abitualmente esercitata.

5.  Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato/a? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa? No.

6.  Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'assicurato/a? Descrivere le risorse di cui l'assicurato ancora dispone. Provvedimenti d'integrazione professionale in questo caso non sono indicati.

7.  Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento). L'assicurato è certamente in grado di svolgere altre attività. Si ricorda il lavoro svolto a favore del comune di __________ nel settore della manutenzione. In questo caso però la capacità lavorativa, non essendo evitabili alcuni lavori anche fisicamente pesanti, scenderebbe al 50%. Entrano in considerazione anche attività di sorveglianza, attività in magazzino ed in ufficio. Fattori limitanti sono i lavori fisicamente assai pesanti, i lavori che richiedono una presa vigorosa bimanuale ed i lavori con attrezzi assai pesanti che chiedono una presa ferma e sicura. Anche nella più favorevole delle situazioni la capacità lavorativa, sotto il profilo strettamente ortopedico, non supererebbe il 80%. Rimarrebbe comunque una riduzione dell'efficienza sul posto di lavoro. Per un riorientamento professionale vi sono certamente alcuni elementi sfavorevoli: la durata dell'inattività lavorativa, l'età dell'assicurato e la concomitanza di altre patologie." (Doc. AI 121-28+29+30) L’aspetto psichiatrico è stato approfondito dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che nella sua valutazione del 21 giugno 2007 ha posto la diagnosi di “ Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD 10-F33.1) dopo sindrome da disadattamento; sindrome da dipendenza d’alcol, uso senza manifestazioni somatiche (ICD 10-F10.249) ”. Il Dr. __________ ha poi espresso la seguente valutazione e fornito le risposte qui esposte alle domande dell’UAI: " (...) VALUTAZIONE: Siamo di fronte ad un assicurato che presenta una sindrome depressiva, con aspetti ansiosi che si sono presentati dopo essere stato licenziato dal suo ultimo posto di lavoro nel 2000. Allora aveva presentato una sindrome da disadattamento con una reazione mista ansiosa depressiva, ma il decorso prolungato oltre al limite degli items stabiliti dal ICD 10, hanno giustificato la diagnosi, inizialmente di episodio depressivo e attualmente di sindrome depressiva ricorrente. Il decorso è stato stazionario, senza che si sia constatato un peggioramento clinico. Come dichiarato dallo stesso assicurato egli conduce una vita con una certa attività sia dentro che fuori casa, mantiene i contatti sociali e con i parenti. Al momento attuale si constata un appiattimento dell'umore con una componente asteniforme e una quota d'angoscia media. Mantiene ancora attive le funzioni cognitive e parzialmente quelle fisiologiche. Per quanto concerne la dipendenza dell'alcol che presenta, si tratta di una dipendenza secondaria dopo un periodo di astinenza totale nel 2005. Dal 2006 mantiene un regolare consumo di etile ma a quanto pare non incide sulla sua vita quotidiana in modo grave. La sintomatologia espressa soggettiva dell'assicurato non presenta grandi discrepanze con la valutazione oggettiva eseguita dal sottoscritto. CONCLUSIONE:

1.   Diagnosi Vedi sopra.

2.   Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurata. Il quadro psicopatologico attuale comporta una incapacità lavorativa del 50% nell'ultima attività svolta.

3.   Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata dal punto di vista specialistico. Prognosi. L'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato è stazionaria e la prognosi a lungo termine è stazionaria.

4.   Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate? L'appiattimento del tono dell'umore, così come il livello d'angoscia, nonché l'ideazione ripetitiva riguardanti temi del licenziamento influiscono rendendolo lento, incostante, inaffidabile e con una maggiore esauribilità.

5.   Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa. Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa? L'assicurato è seguito correttamente dallo psichiatra curante.

6.   Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale? No.

7.   Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre attività? Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità lavorativa in altre attività adatte. Sì, sempre nella misura del 50%." (Doc. AI 121-33+34) Infine, la patologia cardiologica è stata oggetto di valutazione da parte del Dr. med. __________ del Servizio di cardiologia ed angiologia dell’Ospedale Regionale di __________ che nel suo referto peritale del 21 maggio 2007 ha posto la seguente valutazione: " (...) Valutazione:

1.   Diagnosi dal punto di vista cardiologico.

1.   Possibile angina pectoris da sforzo CCS classe II. Fattori di rischio cardiovascolari: ipertensione, diabete tipo II, iperlipidemia, tabagismo, familiarità.

2.   Blocco bifascicolare (blocco di branca destra ed emiblocco anteriore sinistro) cronico e asintomatico.

3.   Pregresso flutter atriale nel 2001.

4.   Possibile claudicazione intermittente degli arti inferiori classe IIa."(doc. AI 121-36). Per quanto riguarda l’influenza della patologia cardiologica sulla capacità lavorativa dall'assicurato lo specialista ha indicato che nella professione di disegnatore del genio civile la possibile angina pectoris cronica, così come il blocco bifascicolare e il pregresso flutter atriale nel 2001, non hanno influsso sulla capacità lavorativa, per cui va considerato nella sua precedente professione dal lato cardiologico abile al 100% (doc. AI 121-38). Al quesito posto dall’Ufficio AI circa la possibilità per l’assicurato di svolgere altre attività, il Dr. __________ ha precisato quanto segue: " (…) Dal lato strettamente cardiologico l'assicurato è in grado di svolgere altre attività. Per la possibile angina pectoris allo sforzo allo stadio attuale sono possibili attività che implicano sforzi fisici di grado leggero a moderato mentre è da considerarsi non idoneo allo svolgimento di attività fisiche prevalentemente pesanti e questo affinché si dimostra l'assenza di coronaropatia significativa (per esempio tramite scintigrafia miocardica sotto sforzo).Per quanto concerne il pregresso flutter atriale e in particolare il blocco bifascicolare asintomatico (incidenza statistica 1-2% all'anno di blocco AV completo) vi è teoricamente una restrizione alla guida professionale fintanto che un holter non dimostri l'assenza di blocco atrioventricolare avanzato intermittente, holter che andrebbe ripetuto annualmente. Sempre per questi disturbi del ritmo e anche considerando un'anamnesi occasionale d'ipotensione ortostatica, in paziente iperteso sottomesso ad una multipla terapia antipertensiva, ritengo vada comunque considerato non idoneo allo svolgimento di attività pericolose in altezza o in equilibrio. Questi disturbi del ritmo allo stato attuale non costituiscono invece fattori limitanti per lo svolgimento di professioni con impegno fisico leggero, moderato e anche relativamente pesante ma che tengano conto delle limitazioni sopradescritte." (Doc. AI 121-38+39) Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 5 settembre 2007, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “ ▪ Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD-10 F33.1) dopo sindrome da disadattamento. ▪ Esiti da ferita lacerocontusa della regione radiocarpale dorsale ds. del 1992; ▪ status dopo lesione e sutura primaria dei tendini estensore lungo del pollice ds. estensore proprio dell’indice ds., estensore del carpo radiale lungo e breve ds.; ▪ Discreti segni artrosici nella regione del carpo radiale ds.” (doc. AI 121-16). Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto             l’assicurato abile nella misura del 50% nella sua attività da ultimo                              svolta di disegnatore del genio civile (doc. AI 121-21). In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione i medici del SAM hanno espresso la seguente valutazione: " (…) 8    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA Le conseguenze sulla capacità lavorativa si manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello psicologico e mentale, nonché fisico. Sul piano psicologico e mentale, i disturbi constatati rendono l'A. lento, incostante, inaffidabile, con una maggiore affaticabilità. Sul piano muscoloscheletrico la funzione dell'articolazione radiocarpica ds., e soprattutto la flessione volare della mano ds., che riducono la capacità lavorativa dell'A.. Vi è una diminuzione della forza di prensione della mano ds. ed inoltre sono presenti disturbi di sensibilità nella regione dorsale dello spazio intermetacarpale I-II della mano ds. Le limitazioni evidenziate a livello psicologico e mentale, nonché a livello muscoloscheletrico, si riferiscono entrambe in maniera preponderante alla diminuzione della resistenza e del rendimento e prendono in considerazione la sintomatologia dolorosa, per cui non vanno acccumulate in quanto si sovrappongono. La limitazione della capacità lavorativa sussiste a partire dal 1.03.2003 al 50% ed è rimasta stazionaria.

9.   CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE L'A. in grado di svolgere attività simili all'impiego da ultimo svolto, come disegnatore del genio civile, nella misura del 50%. Nello svolgimento di attività fisiche prevalentemente pesanti, l'A. è da considerare non idoneo, finché dimostra l'assenza di una coronaropatia significativa. Per quanto concerne il pregresso flutter atriale, in particolare il blocco bifascicolare asimtomatico, vi è teoricamente una restrizione alla guida professionale, fino alla dimostrazione all'holter dell'assenza di un blocco atrioventricolare avanzato intermittente, holter che andrebbe ripetuto annualmente. Suggeriamo, come già esposto dal nostro consulente cardiologico dr. __________, data la sintomatologia di un'angina da sforzo CCS classe II cronica e stabile, di eseguire una nuovo scintigrafia miocardica con stress fisico, per confermare o meno la presenza di una coronaropatia. È inoltre indicato uno stretto controllo dei fattori di rischio cardiovascolari, tra cui l'ipertensione arteriosa, il diabete mellito e la dislipidemia. Per quanto riguarda le patologie psichiatrica ed ortopedica, provvedimenti terapeutici non possono migliorare la capacità lavorativa dell'A.. L'A. è seguito correttamente dallo psichiatra curante. L'A. può svolgere altre attività leggere e moderate, che non richiedano una presa vigorosa bimanuale e lavori con attrezzi assai pesanti richiedenti una presa ferma e sicura; attività non pericolose in altezza o che richiedano equilibrio. Per queste attività vi è pure una capacità lavorativa del 50%.” (Doc. AI 121-21+22+23) Il ricorrente da parte sua ha prodotto la certificazione del Dr. med. __________ del 21 aprile 2008 dal seguente tenore: " In riferimento alla sua ultima lettera e scusandomi per il ritardo determinato dall'assenza per malattia della mia segretaria, le riconfermo di avere sempre regolarmente in cura il signor __________, trattamento iniziato il 15 maggio 2002. Non ritorno sulla complessa anamnesi del caso da lei già ben conosciuta e già descritta in diversi rapporti specialistici per l'assicurazione invalidità. Il paziente presenta da anni una sintomatologia depressiva che è apparentemente esordita alla perdita del posto di lavoro dopo circa 30 anni di attività. Questa condizione in concomitanza con altre problematiche fisiche particolarmente al polso ha determinato anche un incremento dell'abuso di etile con i problemi che ne conseguono. Questo abuso è chiaramente da interpretare come tentativo di automedicazione ansiolitica. Il paziente è sempre stato visto regolarmente ed appare ultimamente ai nostri incontri con una caratteristica depressiva marcata, con un aspetto biologico che sempre di più appare senescente rispetto alla reale età cronologica con una certa trascuratezza nell'abbigliamento e nella presentazione personale ed un'espressione estremamente rigida del viso, bloccata in un' espressione perplessa, di sofferenza, umiliata. Anche la mimica del paziente è estremamente rallentata così come la gestualità mettendo in evidenza una ansia molto marcata difficilmente controllata. Il paziente tra l'altro ha perso peso nel corso di questi anni di controllo, mostrandosi sempre più anedonico e con un atteggiamento passivo e rinunciatario rispetto alla propria esistenza. Il pensiero del paziente è centrato sulle preoccupazioni legate alla sua perdita di ruolo all'interno della famiglia e alle ovvie difficoltà economiche a cui dovrà far fronte, anche in relazione al contenzioso con l'assicurazione invalidità che oramai lo hanno esaurito ed avvilito. Per quanto riguarda gli aspetti biologici della depressione che affligge il paziente le ricordo che sono quasi tutte disturbate a cominciare dalla libido e dal sonno che è sempre assolutamente non soddisfacente. Sulla base di queste osservazioni posso riconfermarle che il paziente presenta un episodio depressivo grave nell'ambito di un disturbo depressivo ricorrente con sintomi biologici di carattere persistente ed involutivo. Inoltre esiste un disturbo di personalità di tipo ansioso ed un disturbo da dipendenza alcolica da inquadrare come automedicazione ansiolitica. Dopo queste precisazioni posso riconfermarle che l'evoluzione della malattia è stata progressivamente peggiorativa ed invalidante, notandosi tratti oramai come già citato di carattere persistente ed involutivo con possibile modificazione duratura della personalità (F62.1 ICD

10) determinata dalla malattia psichica. Per quanto riguarda la quarta domanda le confermo di essere in parziale disaccordo con la valutazione psichiatrica del SAM effettuata dal collega Dr. med. __________ perché a fronte di una oggettivazione di diversi disturbi gravi, la valutazione dell'incapacità lavorativa determinata da essi e secondo me sottostimata e dove non viene notato il tratto caratteristico della modificazione duratura della personalità, determinato dalla malattia mentale. Per quanto riguarda il punto 5 vi sono anche delle osservazioni da fare sull'aspetto somatico del paziente che mi sembra al quanto compromesso e dove ancora una volta non capisco su quale argomentazioni i colleghi del SAM ritengano che le diverse patologie presentate dal paziente siano tutto sommato una sola (fisica e psichica). Tra l'altro non penso che si sia risposto alla domanda formulata dal giudice del TCA circa la possibilità di cumulare o meno i diversi gradi d'inabilità lavorativa per gli aspetti psichiatrici e quelli somatici. Le ricordo che il paziente presenta diverse patologie di carattere internistico oltre a quelle psichiche. In conclusione riconfermo la valutazione di un disturbo depressivo grave con carattere ricorrente­/persistente ed involutivo con una modificazione duratura della personalità conseguente a questa malattia oramai cronica, e la mia perplessità sulle valutazione di cumulabilità o meno dalla parte del SAM essendo dal mio punto di vista già solo la patologia psichiatrica molto complessa, sufficiente a determinare una completa e duratura incapacità lavorativa per questo pa ziente. Rimango volentieri disponibile qualora necessitasse di ulteriori chia rim enti e nell'occasione le invio, egregio Avvocato RA 1, i miei più distinti saluti. " (Doc. B) 2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l ' invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell ' ambito dell ' assicurazione per l ' invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) 3.2 L 'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…) Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue: " (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…) Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124). 2.9. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai medici del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati. Quanto alla patologia cardiologica di cui è affetto l’assicurato, alla perizia del Dr. Med. __________ del 21 maggio 2007, completa e priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena. Nel suo referto il Dr. __________, poste le diagnosi di “ 1. Possibile angina pectoris da sforzo CCS classe II. Fattori di rischio cardiovascolari: ipertensione, diabete tipo II, iperlipidemia, tabagismo, familiarità. 2. Blocco bifascicolare (blocco di branca destra ed emiblocco anteriore sinistro) cronico e asintomatico. 3. Pregresso flutter atriale nel 2001. 4. Possibile claudicazione intermittente degli arti inferiori classe IIa." ha evidenziato che la capacità lavorativa dell’assicurato quale disegnatore del genio civile è del 100%. (doc. AI 121- 36/38) Questa conclusione specialistica, che del resto non è stata contestata attraverso dei referti medico-specialistici attestanti delle patologie cardiologiche con influsso sulla capacità lavorativa residua, può essere fatta propria dal TCA. Per quanto concerne la patologia ortopedica, nel suo consulto peritale del 31 maggio 2007 il Dr. Med. __________ posta la diagnosi di “ Esiti da ferita lacero-contusa della regione radio-carpica dorsale destra del 1992; Stato dopo lesione e sutura primaria dei tendini estensore lungo del pollice destro, estensore proprio dell'indice destro, estensore del carpo radiale lungo e breve destro; discreti segni artrosici nella regione del carpo radiale destro; stato dopo frattura della gamba destra ed osteosintesi della tibia destra”, ha considerato l’assicurato abile nella professione di disegnatore del genio civile nella misura del 75%, come pure in altre attività quali lavori di sorveglianza, in magazzino e in ufficio. Per contro, in attività fisicamente pesanti, come quelle svolte dall’assicurato per il Comune di __________, ove è richiesta una presa vigorosa bimanuale, e in lavori con attrezzi pesanti che richiedono una presa ferma e sicura, la capacità lavorativa residua scende al 50%. A mente dello specialista, anche nella più favorevole delle situazioni la capacità lavorativa dell’assicurato, sotto il profilo ortopedico, non supererebbe l’80% (doc. AI 121- 29/30) Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da queste conclusioni del perito ortopedico, che non sono del resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti. L’aspetto psichiatrico è stato invece valutato nel contesto della perizia del SAM, tramite il consulto specialistico del Dr. __________, il quale, nel suo rapporto peritale del 21 giugno 2007, dopo aver diagnosticato una “Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD 10-F33.1) dopo sindrome da disadattamento; sindrome da dipendenza d’alcol, uso senza manifestazioni somatiche (ICD 10-F10.249)” ha rilevato che il quadro psicopatologico attuale comporta una incapacità lavorativa del 50% nell’ultima attività svolta (doc. AI 121-33/34). Per contro, l’assicurato ha prodotto in sede ricorsuale lo scritto del 21 aprile 2008 del Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha diagnosticato un episodio depressivo grave nell’ambito di un disturbo depressivo ricorrente con sintomi biologici di carattere persistente ed involutivo. Esiste inoltre – a mente dello specialista – un disturbo di personalità di tipo ansioso ed un disturbo da dipendenza alcolica da inquadrare come automedicazione ansiolitica (doc. B). Il medico curante ha poi precisato che l’evoluzione della malattia è stata progressivamente peggiorativa ed invalidante con tratti di carattere persistente ed evolutivo con possibile modificazione duratura della personalità (F62.1 ICD 10) determinato dalla malattia psichica. In merito al grado d’inabilità dal profilo psichiatrico il Dr. __________ ha indicato una completa e duratura incapacità lavorativa per RI 1 (doc. B). Nel successivo scritto del 27 luglio 2008 il Dr. __________ si è poi riconfermato nella propria precedente valutazione medica (doc. C). Il TCA rileva che entrambi gli specialisti hanno confermato che la sintomatologia depressiva del ricorrente è stata scatenata dal licenziamento dopo trent’anni di attività presso la __________ di __________. Evento che ha determinato poi l’aumento del consumo di etile e la conseguente sindrome di dipendenza d’alcol (cfr. doc. B, doc. AI 121-33). Diverge per contro parzialmente la diagnosi posta dai due specialisti. Secondo il Dr. __________, RI 1 soffre di una sindrome depressiva ricorrente con episodio attuale di media gravità, mentre il medico curante ha diagnosticato un episodio depressivo grave nell’ambito di un disturbo depressivo ricorrente con sintomi biologici di carattere persistente ed evolutivo. A mente del Dr. __________ vi è inoltre un disturbo di personalità di tipo ansioso. Il medico curante ha poi valutato l’insorgente inabile al lavoro in misura completa (doc. B). Va a questo punto evidenziato che la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato fatta dal Dr. __________ sostanzialmente si sovrappone a quanto aveva già valutato nel 2004 il Dr. Med. __________. Nel referto del 21 aprile 2004 il precedente perito interpellato dall’amministrazione aveva diagnosticato un “episodio depressivo di media gravità, con sintomi “biologici” (ICD-10:F32.11); sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool (ICD-10:F10.25); probabile disturbo di personalità ansioso (doc. AI 73-5) ”. Nella valutazione della capacità lavorativa anche il Dr. __________, come il Dr. __________, aveva indicato il 50%. La valutazione del Dr. Med. __________ è stata inoltre avallata dal Dr. __________ del SMR (rapporto medico del 22 novembre 2007, doc. AI 127-1) e dal Dr. Med. __________ e dalla psichiatra Dr. __________ del SMR, i quali nelle loro annotazioni del 9 maggio 2008, in merito allo scritto datato 7 aprile 2008 del Dr. Med. __________, hanno rilevato che da quest’ultimo “… non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato ” (doc. IV bis). È utile inoltre ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Alla luce di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio (consid. 2.8) il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________ e che i referti del Dr. Med. __________ non apportano nuovi elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla valutazione specialistica del perito dell’amministrazione. Le conclusioni del medico curante seppur parzialmente divergenti per quanto riguarda la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti peritali del SAM e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro. Quanto infine alla critica mossa dall’assicurato in merito al mancato cumulo da parte dei periti del SAM del grado di inabilità lavorativa della patologia somatica e di quella psichiatrica, oggetto del rinvio nella sentenza del 12 settembre 2006, pag. 22-23 (inc. 32.2005.179), va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella causa in esame è stato fatto. In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”. Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249). Nel referto peritale del 5 settembre 2007 la Dr.ssa __________ e la Dr.ssa __________ hanno evidenziato che le conseguenze sulla capacità lavorativa si manifestano nell’ambito delle menomazioni dovute ai disturbi a livello psichico e fisico. Sul piano psicologico e mentale, i disturbi constatati rendono l’assicurato lento, incostante, inaffidabile e con una maggiore affaticabilità. Mentre sul piano muscoloscheletrico la funzione dell'articolazione radiocarpica destra e soprattutto la flessione volare della mano destra riducono la capacità lavorativa dell'A. Le limitazioni evidenziate a livello psicologico e mentale, nonché a livello muscoloscheletrico, si riferiscono entrambe in maniera preponderante alla diminuzione della resistenza e del rendimento e prendono in considerazione la sintomatologia dolorosa, per cui non vanno cumulate in quanto si sovrappongono. I medici del SAM hanno dunque valutato globalmente la limitazione della capacità lavorativa a partire dal 1° marzo 2003 nella misura del 50% (doc. AI 121-21/22). Tale valutazione è stata confermata prima dal medico del SMR Dr. __________, nel rapporto del 22 novembre 2007 (doc. AI 127-1), e poi dal Dr. __________ e dalla psichiatra Dr.ssa __________ del SMR, i quali, nelle annotazioni del 9 maggio 2008, hanno precisato che la valutazione SAM per definizione è una valutazione pluridisciplinare e che quindi la conclusione circa la capacità lavorativa tiene conto di tutte le affezioni invalidanti in modo globale (doc. IV bis) Al fine di chiarire la questione di un’eventuale cumulabilità questa Corte ha interpellato il Dr. __________ in data 24 marzo 2009 (doc. X). Al quesito posto dal Tribunale circa la cumulabilità o meno del grado di inabilità lavorativa dal profilo ortopedico e dal lato psichiatrico il Dr. __________ ha chiaramente indicato che “ Le rispettive incapacità lavorative non devono essere cumulate ma si sovrappongono. La capacità lavorativa per le patologie degli organi di movimento dipende in maniera assai proporzionale dalla pesantezza fisica o meno dell’attività lavorativa svolta o in discussione. Questa relazione è molto meno lineare ed evidente per le patologie di tipo psichico o psichiatrico. Nel caso particolare e nella maggioranza delle situazioni è determinante la capacità lavorativa più bassa. In questo caso permane una capacità lavorativa del 50% per qualsiasi attività lavorativa. Infatti non è giustificata un’incapacità lavorativa completa né dal profilo ortopedico e neppure da quello psichiatrico ” (doc. XI) La risposta del Dr. __________ ha dunque permesso di chiarire la questione controversa (cfr. STF 9C_2003/2008 del 26 marzo 2009). Il TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM, che si basa su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM. Ne discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche SAM, richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstve-rantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l'assicurato presentava una residua capacità lavorativa del 50% sia nella sua precedente attività di disegnatore del genio civile, sia in attività adeguate (lavori che non richiedono una presa vigorosa bimanuale, con attrezzi assai pesanti richiedenti una presa ferma e sicura e attività non pericolose in altezza o che richiedono equilibrio). In queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurato conserva a partire dal 1° marzo 2003 una capacità lavorativa residua del 50% nella sua precedente attività di disegnatore del genio civile, nella quale è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che, come indicato dall’UAI, l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta al 50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò che consente di confermare il diritto dell’assicurato ad una mezza rendita d’invalidità. Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione. Nella misura in cui l’UAI ha confermato il diritto dell’assicurato ad una mezza rendita d’invalidità (grado del 50%), la decisione del 7 aprile 2008 deve, perciò, essere confermata. 2.10.   L’assicurato ha chiesto l’esperimento di una perizia giudiziaria pluridisciplinare atta a stabilire il grado d’invalidità, nonché l’audizione del teste Dr. __________ (doc. I). Va qui ricordato che, q uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici. 2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti