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32.2008.6

UAI ha a giusta ragione assegnato all'assicurato una rendita intera di invalidità dal 1.3.2005 al 31.12.2005, ridotta in seguito a mezza rendita dal 1.1.2006. Gli atti sono rinviati all'amministrazione affinché proceda comunque ad una revisione d'ufficio

Ticino · 2007-11-23 · Italiano TI
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UAI ha a giusta ragione assegnato all'assicurato una rendita intera di invalidità dal 1.3.2005 al 31.12.2005, ridotta in seguito a mezza rendita dal 1.1.2006. Gli atti sono rinviati all'amministrazione affinché proceda comunque ad una revisione d'ufficio

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p.

ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2

Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de

la Clinique X.

du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants

[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,

en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité

de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de

la personnalité. On

était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de

la Clinique X.

concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif

que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux

traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3

Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de

la Clinique X.

ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé

la Clinique X.,

en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais

cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3.

3.1.

Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération

est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2

Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque

l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la

priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,

déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise

lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3

En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se

trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9

mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1

er

décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques

émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de

la Clinique X.

ne suffisent pas pour admettre que ces

conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des

autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une

personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed

inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.7.

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC

1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre

1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati

così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo

2004 in

re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'

art.

4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo

2004 in

re N., consid.

2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.).

Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo

2004 in

re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'

art. 4 cpv. 1 LAI

(cfr. sentenza del 29

gennaio

2003 in

re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo

conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa,

rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000

pag. 155 consid. 2c)."

Questa

giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza

9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22

luglio 2008.

Anche in un'altra

sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In

una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo

2004 in

re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile

2004 in

re P., I 870/02, consid.

3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid.

2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131

V

49 l

'Alta Corte, dopo avere

confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra

Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata

nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo

morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche,

il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni

della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o

stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante

l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una

componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

"

(...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il

rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in

concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:

sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una

(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V

65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente

(cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4

luglio 2007, I 384/06).

2.8.   Nella decisione del 23

novembre 2007 l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera

d’invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° marzo

2005 e il 31 dicembre 2005 fondandosi sulla documentazione medica agli atti (cfr.

certificati Dr.__________, Dr. __________, Dr. __________).

Si tratta ora di stabilire

se l’UAI ha correttamente o meno diminuito la rendita spettante all’assicurato

a far tempo dal 1° gennaio 2006.

Per

quanto riguarda l’aspetto reumatologico il medico del SMR, Dr. __________, nel

proprio rapporto del 14 gennaio 2006 (doc. AI 28-1) ha fatto riferimento al

referto del medico curante Dr. __________ del 20 settembre 2005, oltre che a

quello del medico fiduciario della __________.

Il Dr. __________, spec.

FMH in malattie

reumatiche, fisiatria e riabilitazione, in un rapporto

del

27 ottobre

2004 ha

posto

la seguente diagnosi e valutazione:

Diagnosi

-   Sindrome lombo vertebrale e -spondilogena bilaterale con/da

·

alterazioni

degenerative plurisegmentali tra L3 ed S1 con accento al livello L4/5: iniziale

osteocondrosi con spondilartrosi ipertrofica bilaterale; ernia discale

paramediana destra; stenosi secondaria del canale spinale (secondo esami neuroradiologici:

TAC lombare 25.10.2002; RM lombare 04.03.2004)

-   Psoriasis vulgaris.

Commento

Il paziente riferisce di un’evoluzione negativa

dall’ultimo controllo, avendo avvertito un blocco algico acuto in zona lombare

il 13.09.2004 con persistenti dolori non solo lombari ma lungo tutto il

rachide.

Si presenta con un portamento antalgico, tenendo

il tronco in leggera flessione. Vi è un certo atteggiamento dimostrativo al

quale si aggiungono segnalazioni riguardanti dolori o disturbi di sensibilità

che non trovano spiegazione nei riscontri clinici (segni di Waddel). Ritrovo

difatti il paziente in condizioni oggettive simili al precedente controllo

senza in particolare un peggioramento della funzionalità del rachide e senza

una maggiore sindrome vertebrale che già in luglio era piuttosto contenuta. Non

vi sono reperti funzionali e/o strutturali diversi di quelli riscontrati allora

che potrebbero spiegare l’espansione della sofferenza che sembra ora

coinvolgere tutto il rachide.

In base ai miei riscontri e considerando la

documentazione a disposizione confermo quindi la mia valutazione nel rapporto

del 12.07.2004 senza poter constatare una modifica significativa delle

condizioni del paziente da allora:

per l’attività lucrativa svolta di montatore di

mobili d’ufficio rispettivamente di autista di camion con trasferte in tutta la

Svizzera lo ritengo inabile al lavoro in forma completa (non più idoneo). Per

l’esigibilità faccio riferimento a pag. 5 del precedente rapporto. Per lavori

consoni a queste restrizioni ritengo il paziente tuttora abile in forma normale

ed a partire da subito”. (doc. AI 10-10).

Il

Dr. Med. __________, spec. FMH in medicina interna e            reumatologia,

in data 20 settembre

2005 ha

posto la seguente diagnosi:

"

DIAGNOSI:

sindrome

lombospondilogena bilaterale con

insufficienza muscolare:

-    discopatia L4/5 e L5/S1 con ernia

discale L4/5 paramediana a destra e moderata stenosi secondaria del canale

spinale a tale livello, sondilartrosi L4-S1, debuttante discopatia L2/3

-    decondizionamento

fisico

-    sindrome somatoforme da dolore

persistente, fibromialgia

-    importante componente depressiva con

idee suicidali

-    disadattamento/compromissione

biopsicosociale

Ipertensione arteriosa

trattata

Psoriasis vulgaris.

(...)" (Doc. AI 22-3)

Il Dr. __________

ha indicato un’incapacità lavorativa al 100% dal 09.03.2004 al 29.11.2004 poi

0% per lavori leggeri e 100% dal 27.12.2004 per motivi psichiatrici (Dr. __________).

Nel

successivo referto del 13 novembre 2006 (doc. 52-1) il Dr. __________ ha

ripreso la medesima diagnosi del 2005 e precisato quanto segue:

"

COMMENTO

:

all’esame clinico attuale la mobilità della colonna lombare è peggiorata in

assenza di deficit radicolari agli arti inferiori. Si documentano le note

discopatie L4/5 e L5/S1 con protrusioni/ernie discali che comunque non

comprimono significativamente le radici nervose (clinica negativa),

osteocondrite L5/S1 dimostrata sulla RM del 09/05, spondilartrosi da L4 a S1 e

noto canale stretto moderato L4/5. La sintomatologia algica ha indotto

un’insufficienza muscolare nell’ambito di un decondizionamento fisico con

manifestazioni panvertebrali, aspetti di dolore cronico misto nocicettivo e

neuropatico e cefalee di carattere piuttosto miotensivo.

Vi è comunque un’importante discrepanza fra la

limitazione funzionale all’esame clinico e i reperti oggettivabili, il quadro

clinico, rende conto di una componente algica extrareumatologica, in parte

somatoforme, in parte depressiva con ricorrenti idee suicidali, in parte forse

anche legata agli effetti collaterali degli psicofarmaci per cui la psichiatra

dr.ssa __________, sentita per telefono, ha previsto una riduzione del

dosaggio, vista la relativa inefficacia del tentativo terapeutico ad alto

dosaggio. Si intrattiene una chiara compromissione biopsicosociale con

disadattamento e idee di devalorizzazione.

(…)

Fisioterapia

: il

paziente continuerà con esercizi di ginnastica in autotrattamento +

applicazioni calde al bisogno.

Una cura riabilitativa stazionaria reumatologica

è verosimilmente votata all’insuccesso dopo i precedenti due tentativi falliti.

L’opzione di un ricovero riabilitativo in

ambiente psichiatrico non viene ritenuta indicata da parte della dott.ssa __________.

Secondo la psichiatra, un tale approccio potrebbe eventualmente servire ad

osservare strettamente il paziente per quanto attiene alla presa farmacologica.

In associazione, tentativo di presa a carico psicoterapeutica intensa +

fisioterapia.

Un approccio chirurgico mi sembra, nella

situazione attuale, da considerare controindicato. Rimango eventualmente a

disposizione, per combinare anche un intervento infiltrativo steroideo

attraverso lo iato sacrale (blocco sacrale).

Un adattamento della rendita oltre alla mezza

rendita già percepita è pertanto da valutare specialmente in ambito

psichiatrico. Chiedo a tal proposti alla dottoressa __________ di prendere

posizione.

La prognosi globale appare globalmente

sfavorevole.” (doc. 52-2+3)

Il

Dr. __________ nel rapporto del 2 luglio

2008 ha

posto la seguente    diagnosi e

valutazione:

DIAGNOSI

:  Sindrome

lombospondilogena bilaterale con

insufficienza

muscolare e decondizionamento fisico, componente irritativi radicolare S1

destra:

-

osteocondrosi L5/S1 (lieve Modic 1) con ernia discale

L5/S1 a destra (contatto S1 a destra - RM 09.2005 e 12.2007), discopatia L4/5

(canale spinale al limite inferiore della norma L4/5), spondilartrosi L3-S1,

incipienti discopatie L3/4 e L2/3

-

sindrome somatoforme da dolore persistente -

fibromialgia:

-

cefalee

specialmente tensive (dr. __________ 05/2006)

-

importante componente depressiva con idee suicidali

(dr. __________)

-

-

sindrome da disadattamento e compromissione

biopsicosociaie

Ipertensione

arteriosa trattata

Psoriasis vulgaris

(…)

VALUTAZIONE:

si

tratta di una sindrome lombospondilogena bilaterale cronica, si è sviluppata

una limitazione funzionale importante. I dolori sono insorti in un ambito di

pregresse lombalgie aspecifiche, aggravate dopo un trauma nel 2003.

La sintomatologia algica peggiora specialmente

nel 2005 in concomitanza con l'insorgenza di un'ernia discale L5/S1 (RM

09.2005), precedentemente non nota (RM 2004) e protrusione L4/5.

I dolori sono nel tempo progredienti di intensità

e di localizzazione, si estendono a tutto l'asse vertebrale e al cinto

scapolare, sono accompagnati da una componente di decondizionamento fisico, da

dolori diffusi a tutto l'apparato locomotore di tipo fibromialgico e da aspetti

somatoformi da dolore persistente con depressione e intercorrenti idee

suicidali.

I reperti dis-/parestetici predominanti all'arto

inferiore destro e prevalenti al piede, potrebbero essere correlati con il

reperto di ernia discale L5/S1 a destra (componente radicolare irritativa S1)

benché non vi sia un deficit radicolare motorio. Il quadro clinico è

sovraccaricato dalla componente algica cronica, anamnesticamente predominante,

non solo localizzata nel territorio di S1 a destra. Vi è una molto discreta

componente osteocondritica (Modic 1), invariata sulle due risonanze del 2005 e

2007.

Contribuisce sfavorevolmente la componente

depressiva, si è instaurata un'importante compromissione biopsicosociale.

Non riscontro elementi convincenti per una spondartropatia

seronegativa in paziente con psoriasis vulgaris.

(…)

PROGNOSI:

da

considerare globalmente molto sfavorevole, particolarmente in considerazione

dei criteri prognostici di Foerster

del 1996. Si è instaurato un decondizionamento

fisico con risparmio, si tratta di un decorso della malattia cronico con misure

terapeutiche insoddisfacenti, ivi incluse terapie stazionarie, vi è perdita di

integrazione sociale e una comorbidità psichiatrica con importante

compromissione biopsicosociale.

Alla luce di tali aspetti, una reintegrazione nei

ciclo del lavoro è praticamente da considerare illusoria, comunque da valutare

interdisciplinarmente anche per quanto concerne gli aspetti psichiatrici (dr. __________).

" (Doc. XII/2)

In ambito

psichiatrico l’assicurato è stato visitato dalla Dr. __________ del SMR che in

data 2 aprile 2007 dopo aver posto la diagnosi di episodio depressivo di

lieve-media gravità (ICD10:F32) si è espressa in questi termini:

"

(...)

Valutazione/conclusione

L'assicurato risulta aver sempre lavorato senza

particolari problemi fino a quando nel 2003 con l'aggravarsi dei disturbi alla

colonna interrompe la propria attività lavorativa definitivamente nel mese di

giugno 2004.

L'assicurato viene nel frattempo licenziato e

tale evento unitamente ai disturbi fisici viene vissuto con particolare disagio

e sofferenza psichica con perdita della propria sicurezza ed autostima e della

propria identità sociale. L'assicurato sviluppa una reazione disadattiva con

una sintomatologia ansioso depressiva secondaria.

Sia il medico psichiatra curante, dr. __________,

sia la dr.ssa __________ perito della __________ hanno valutato l'assicurato

inabile nella misura completa, sebbene le diagnosi da loro formulate non

deponessero per un disturbo dell'umore di particolare gravità; entrambi i

medici ritenevano allora opportuna l'attuazione di misure reintegrative da

parte dell'Ufficio AI perlomeno nella misura parziale.

Dal mese di settembre 2005 tutt'oggi l'assicurato

viene seguito a livello psichiatrico dalla dr.ssa __________, la quale ritiene

l'assicurato abile nella misura del 50% in attività adeguata.

Sulla base dell'attuale valutazione psichiatrica,

in considerazione dei dati anamnestici clinici e soggettivi, dell'esame

psichico è possibile dunque rilevare la presenza di una sindrome depressiva di

lieve-media gravità; le cure psichiatriche hanno permesso all'assicurato di

migliorare e conservare uno stato psichico di relativo compenso, senza

particolari deficit intellettivi. Permangono delle difficoltà ad accettare ed

adeguarsi alla malattia fisica con tendenza ad esprimere il proprio disagio e

sofferenza psichica tramite sintomi somatici e l'accentuazione della

sintomatologia algica legata ai disturbi della colonna.

Non si evidenziano modalità di comportamento di

significato clinico per un disturbo di personalità.

Non si osserva una perdita totale di integrazione

sociale nei vari ambiti della vita: l'assicurato mostra un certo interesse per

quanto avviene all'esterno, è iscritto in disoccupazione tramite la quale

rimane nella ricerca di un'attività consona al suo stato di salute, conserva un

buon rapporto con la figlia. Con la moglie la relazione viene descritta da

sempre instabile, anche se negli ultimi anni a causa della sua malattia, il

rapporto è peggiorato; non si sente da lei sufficientemente compreso e

supportato, ma nonostante ciò la loro relazione continua.

Dal lato psichiatrico è possibile quindi

confermare una compromissione della capacità lavorativa nella misura dell'80%

da dicembre 2004 per qualsiasi attività, e del 50% da settembre 2005 in

attività che non richiedano responsabilità ed un impegno intellettivo

particolari (intera giornata con rendimento ridotto del 50%), compatibili con

la problematica reumatologica.

La ripresa di un'attività lavorativa consona al

suo stato di salute, è senz'altro indicata anche sociale. Delle misure

professionali di tipo reintegrativo unitamente alla continuazione delle cure

psichiatriche potrebbero con maggiore probabilità di successo portare ad un

recupero della funzionalità lavorativa." (Doc. AI 66-5+6)

2.9.   Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser

, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123)

, bensì il

suo contenuto (DTF 122 V

160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;

Locher

, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA

U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.),

la Corte

federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore

non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007

).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

concernente un caso di assicurazione per l

'

invalidità

(I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell

'

ambito dell

'

assicurazione per l

'

invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L

'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci.

La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid.

3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer-Blaser

, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (

ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante.

A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (

ATF 124 I 170

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008,

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché

un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare

la DTF

127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.10.   Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per

distanziarsi dalla valutazione del SMR, sulla quale si fonda la decisione di

diminuzione

della rendita a far tempo dal 1° gennaio 2006

.

2.10.1   Per quanto

riguarda innanzitutto la patologia psichiatrica di cui è affetto

l’assicurato, la Dr. ssa __________, medico SMR –

con formazione in

psichiatria terminata in Svizzera

(sul diritto per gli

assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008

IV Nr. 13) –

nel proprio referto del 2 aprile

2007 ha

posto la diagnosi di episodio

depressivo di lieve-media gravità (ICD10: F32) e indicato una compromissione

della capacità lavorativa nella misura dell’80%, dal mese di dicembre 2004, per

qualsiasi attività e del 50%, dal mese di settembre

2005, in

attività adeguate che non

richiedano responsabilità ed un impegno intellettivo particolari, compatibili

con la problematica reumatologica (doc AI 66-5).

Il medico

del SMR ha poi osservato, a sostegno della propria valutazione, che la Dr.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e medico curante, ha ritenuto

l’assicurato abile al 50% in attività adeguata. In particolare, il perito ha

riferito di un colloquio telefonico di data 3 aprile 2007 con la psichiatra

dell’assicurato, durante il quale quest’ultima ha confermato di ritenere RI 1

da sempre abile nella misura del 50%, in quanto il disturbo dell’umore seppur

presente, non risulta fortemente invalidante (doc. AI 66-3).

La Dr.ssa

__________ interpellata in data 9 febbraio 2009 da questa Corte ha specificato

che “

il lavoro come autista di camion non era più fattibile, in quanto

accusava problemi di concentrazione e di attenzione oltre che a problemi dal

lato fisico, sollevamento di pesi. Ritenevo che comunque potesse provare a

lavorare ancora come autista ma con mezzi meno pesanti (taxi, bus di linea) per

almeno due tre ore al giorno. Questo soprattutto per un reinserimento

nell’ambito sociale.”

(doc. XXI, la sottolineatura è del redattore).

A

prescindere dalla data indicata dalla Dr.ssa __________ quale inizio

dell’incapacità lavorativa dell’assicurato (1° giugno 2006) divergente da

quanto la stessa ha indicato nel rapporto medico del 29 dicembre 2005 (21

settembre 2005), dal tenore dello scritto viene confermata, anche dal medico

curante, la valutazione dell’incapacità lavorativa posta dal perito

dell’amministrazione del 50% in attività adeguate.

Anche i

medici del SMR, Dr. __________, generalista, e la Dr.ssa __________,

psichiatra, hanno fatto proprie le conclusioni     a cui è giunta la Dr.ssa __________

(doc. XXIV).

Sia il

Dr. __________ che la Dr.ssa __________ hanno poi precisato che i limiti

funzionali di RI 1 (problemi di concentrazione e di attenzione oltre che quelli

a livello fisico) mal si conciliano con le attività di autista di taxi e mezzi

di linea indicate dalla Dr.ssa __________, per le quali il grado di attenzione

e responsabilità è notoriamente elevato (doc. XXIV).

Conclusioni

che sono condivise da questa Corte che non ha perciò motivo di distanziarsi

dalle valutazioni dei medici del SMR che non sono del resto state smentite da

altri certificati medici-specialistici attestanti delle patologie maggiormente

invalidanti.

Per

quanto riguarda la perizia del 2 giugno 2005 della Dr.ssa __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia, ripresa dall’assicurato nel proprio allegato

ricorsuale, nella quale la specialista ha ritenuto che l’evoluzione

psichiatrica compromette in misura completa (100%) la capacità lavorativa

dell’assicurato, va rilevato che la stessa si riferisce al mese di maggio 2005

(data della visita peritale) periodo nel quale anche la Dr.ssa __________ aveva

fissato un grado maggiore di inabilità lavorativa (80%). La Dr.ssa __________

inoltre ha specificato che “

Migliorando il quadro psicopatologico si impone

una valutazione AI della capacità lavorativa residua in vista di una riqualifica,

eventualmente il recupero della capacità lavorativa almeno parziale. Questo

potrebbe rivalutarlo sul piano psico-sociale e influenzare il decorso

depressivo positivamente

” (doc. AI 80-14)

Miglioramento

che è stato evidenziato nel referto peritale del 2 aprile 2007 dalla Dr.ssa __________:

“…

le cure psichiatriche hanno permesso all’assicurato di migliorare e

conservare uno stato psichico di relativo compenso senza particolari deficit

intellettivi

” (doc. AI 66-5, la sottolineatura è del redattore).

Il TCA

ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo

psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla

Dr.ssa __________.

2.10.2.   Per quanto

riguarda la patologia reumatologica il Dr. __________, spec. FMH in

medicina interna e reumatologia, nel referto del 20 settembre

2005 ha

posto la diagnosi di sindrome

lombospondilogena bilaterale con insufficienza muscolare: discopatia L4/5 e

L5/S1 con ernia discale L4/5 paramediana a destra e moderata stenosi secondaria

del canale spinale a tale livello, spondilartrosi L4-S1, debuttante discopatia

L2/3; decondizionamento fisico; sindrome somatoforme da dolore persistente,

fibromialgia; importante componente depressiva con idee suicidali;

disadattamento/compromissione biopsicosociale; Ipertensione arteriosa trattata

e psoriasis vulgaris.

Lo

specialista ha indicato un’incapacità lavorativa al 100% dal 9 marzo 2004 al 29

novembre 2004, poi una piena capacità per lavori leggeri e un’incapacità al

100% dal 27 dicembre 2004 per motivi psichiatrici rinviando all’indicazione del

Dr. __________ (doc. AI 22-3).

Anche il

Dr. __________ nei propri referti del 12 luglio 2004 e del 27 ottobre

2004 ha

posto una diagnosi simile a quella

del Dr. __________ e valutato il paziente inabile in misura completa nella

precedente attività svolta e abile in forma normale per attività adeguate (cfr.

doc. AI 10-20; doc. AI 10-10).

Nel

referto del 13 novembre 2006 il Dr. __________ ha ripreso sostanzialmente la

diagnosi posta nel 2005 precisando tuttavia che la mobilità della colonna

lombare è peggiorata, che la sintomatologia algica ha indotto un’insufficienza

muscolare nell’ambito di un decondizionamento fisico con manifestazioni

panvertebraliche, aspetti di dolore cronico misto nocicettivo e neuropatico e

cefalee di carattere miointensivo.

La

prognosi è globalmente sfavorevole, tuttavia il Dr. __________ ha specificato

che l’adattamento della rendita oltre alla mezza rendita già percepita è da

valutare specialmente in ambito psichiatrico (doc. AI 52-3).

Questa

Corte ritiene dunque che dal profilo reumatologico non è giustificato un

aumento del grado d’incapacità lavorativa essendo il peggioramento del quadro

valetudinario - per stessa ammissione del medico curante Dr. __________ nel

mese di novembre 2006 - da ricondurre in maniera particolare alla problematica

psichiatrica.

Valutazione

confermata ancora nel mese di marzo 2007 dal Dr. __________ del SMR, il quale

nelle proprie annotazioni ha precisato che le limitazioni note di tipo somatico

sono ancora attuali auspicando unicamente una rivalutazione psichiatrica, poi

avvenuta in data 2 aprile 2007 (doc. AI 64-1).

Per quanto riguarda il

referto del Dr. __________ del 2 luglio 2008 va detto che lo stesso è

ampiamente successivo alla decisione impugnata e

fa riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato constatata

successivamente al provvedimento dell’amministrazione

. Il referto si

riferisce infatti alle consultazioni del 7 maggio e del 26 giugno 2008 (cfr.

doc. XII 2).

La diagnosi posta dal Dr. __________

è comunque la medesima dei due precedenti referti del 2005 e del 2006, in particolare in merito alla prognosi sempre considerata sfavorevole, al carattere cronico

della malattia, all’esito insoddisfacente delle misure terapeutiche (terapie

stazionarie) e all’importante compromissione biopsicosociale.

È vero che il Dr. __________

ha precisato che una reintegrazione nel ciclo di lavoro è praticamente da

considerare illusoria, tuttavia egli, medico peraltro non specialista in

psichiatria, fa riferimento sostanzialmente ad un peggioramento del quadro

psichiatrico:

Si è instaurato un

decondizionamento fisico con risparmio, si tratta di un decorso della malattia

cronico con misure terapeutiche insoddisfacenti, ivi incluse terapie

stazionarie, vi è perdita di integrazione sociale e una comorbidità

psichiatrica con importante compromissione biopsicosociale

(doc. XII 2, la sottolineatura è del redattore).

Quadro

psichiatrico, come detto, che è stato compiutamente vagliato dal medico del SMR,

Dr.ssa __________ (cfr. considerando 2.10.1).

Il TCA

ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo

reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dai

medici del SMR.

In esito

alle considerazioni appena esposte, il TCA ritiene dimostrato, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.

8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il

ricorrente in attività adeguate presenta una capacità lavorativa del 50%.

La

consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 7 luglio

2006, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato ha indicato

attività semplici, leggere e poco qualificate, come ad esempio: operaio

generico in ambito industriale (in posizioni non strettamente legate ad una

catena di produzione continua); addetto al controllo / sorveglianza del

funzionamento e della qualità; portiere / custode; magazziniere (in ambiti di

merce leggera); commesso di vendita / cassiere non qualificato (eventualmente

presso centri del “fai da te”); collaboratore / tuttofare in un garage oppure

presso alberghi o altre strutture con compiti di sorveglianza, piccoli lavori

di manutenzione, accoglienza.

Inoltre,

l’assicurato essendo in possesso di molteplici licenze di condurre potrebbe

anche svolgere l’attività di autista o fattorino per piccoli trasporti e per

viaggi brevi (doc. AI 32-2).

2.11.   Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto, contrariamente a quanto applicato dall’UAI sono

determinanti i dati del 2006 (visto che nella decisione impugnata la rendita è

stata ridotta a partire dal 1° gennaio 2006). L’amministrazione ha eseguito il

raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2004, motivo per il quale i

redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2006.

2.11.1.   Per quel che

concerne il

reddito da valido

, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto percepire da sano, secondo quanto dichiarato dall’ex datore di

lavoro nel questionario 26 aprile 2005, (doc. AI 9-1), in fr. 52'481.-- che

aggiornati al 2006 corrispondono a fr. 53'641.88

2.11.2.   Per quanto

riguarda invece il

reddito da invalido

, anch’esso, tra l’altro,

non contestato,

va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Recentemente

con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio

2008, ha

stabilito che

“(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)

”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“

deutliche Abweichung

”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel

settore privato

,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.-.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie

économique, 7/8-2008, p. 90), esso ammonta a

fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x

12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18

febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato,

quale operaio di fabbrica e autista, avrebbe guadagnato nel 2006 fr. 53'641.88 /

anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.11.1.). Tale reddito si

situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri

per un’attività equivalente (cioè fr. 60'410.79, cfr. Tabella TA1 p.to 27,28 “

Prod.

e fabbric. di prodotti in metallo

”, livello di qualifica 4, fr. 4'829.--

X

12 mesi = 57’948.--

riportato su 41.7 = fr. 60'410.79).

Ora, qualora,

già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona

assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel

settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze

linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia

volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che

gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido

potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato

ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei

all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del

lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del

28 gennaio 2008).

In

casu

, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in

applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008,

il reddito statistico da invalido va ridotto della stessa percentuale, ossia

dell’11,2%, ottenendo un importo di fr. 52'567.22

2.11.3.   In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte

federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis

10 kg

repetitiv und vereinzelt über

15 kg

, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt."

(STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen

keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann.

Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio

2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età

dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non

rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3.,

la stessa Alta Corte

federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio,

la STFA

del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione

per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni

e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti

indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso,

la STFA

del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui

la Corte

federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere,

la STFA

del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e

la STFA

del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso,

la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.11.4.   In concreto,

nel rapporto del 6 luglio 2006 (doc. 32-3.), la consulente IP ha applicato una

riduzione del 5% per l’attività leggera e una riduzione del 5% per eventuali

altre riduzioni salariali (lungo periodo di inattività e potenziali difficoltà

di adattamento / cambiamento professione).

La

percentuale globale del 10% stabilita dalla consulente può essere confermata

dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un

salario da invalido di fr. 52'567.22, ritenuta un’esigibilità dal profilo

medico del 50% e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 23'655.24 confrontando ora questo dato

con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 53'641.88 (consid.

2.11.1) emerge un tasso d’invalidità del 55,9% arrotondato al 56%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41),

percentuale

che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità.

L’UAI ha

pertanto agito correttamente, procedendo alla soppressione delle prestazioni,

in applicazione dell’art. 88a OAI -  che prevede che se la capacità al guadagno

dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure

se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è

motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza,

tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che

il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare - a partire dal 1° gennaio 2006.

Nella

misura in cui l’UAI ha ridotto all’assicurato la prestazione a mezza rendita

d’invalidità a partire dal 1° gennaio 2006, la decisione del 23 novembre 2007

deve quindi essere confermata.

2.12.   In merito

alla certificazione del Dr.__________, vice primario di neurochirurgia dell’Ospedale

Regionale di __________, datata 5 maggio 2008, va detto quanto segue.

Lo

specialista

ha precisato, riferendosi anche al referto

radiologico del 18 dicembre 2007 (doc. D), che “…

si è assisito ad un netto

peggioramento della sintomatologia dolorosa fino alla fine del 2007, dove è

riapparsa una sintomatologia dolorosa questa volta più evocante in un

territorio di S1 a dx

” (doc. C).

Da parte

sua il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 19 maggio 2008

(doc. X bis) ha rilevato anch’egli un possibile peggioramento dello stato di

salute dell’assicurato a partire dal 18 dicembre 2007 (data della risonanza

magnetica della colonna lombare, doc. D).

Alla

luce, dunque, di questi certificati medici, il TCA ritiene opportuno

trasmettere all’amministrazione gli atti affinché proceda ad una revisione

d’ufficio e determini con precisione in che momento è avvenuto questo nuovo

peggioramento della sintomatologia dolorosa e quali incidenze ha avuto sulla

residua capacità di guadagno del ricorrente (cfr. art. 87 cpv. 2 OAI).

2.13.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.03.2009 32.2008.6 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.03.2009 32.2008.6 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.03.2009 32.2008.6

UAI ha a giusta ragione assegnato all'assicurato una rendita intera di invalidità dal 1.3.2005 al 31.12.2005, ridotta in seguito a mezza rendita dal 1.1.2006. Gli atti sono rinviati all'amministrazione affinché proceda comunque ad una revisione d'ufficio

Raccomandata Incarto n. 32.2008.6 LG/DC/ sc Lugano 23 marzo 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Luca Giudici, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2008 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 23 novembre 2007 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, nato nel 1962, precedentemente attivo in qualità di operaio di fabbrica / autista presso la __________, in data 8 aprile 2005 ha presentato domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, segnalando di essere affetto da “ lombalgie croniche con blocchi intercorrenti, insufficienza muscolare . Discopatia L4/5 e L5/S1 con ernia discale, decondizionamento fisico, compromissione biopsicosociale ” (doc. AI 1-1/6). 1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso con decisione del 25 ottobre 2006 (doc. AI 46-1), preavvisata con progetto del 4 agosto 2006 (doc. AI 41-1), l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° marzo 2005 al 31 agosto 2005 e una mezza rendita (grado d’invalidità del 51%) a partire dal 1° settembre 2005. 1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità anche dopo il 1° settembre 2005 (doc. AI 54-2). L’UAI, in risposta, dopo aver sottoposto il caso al Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR) che ha ritenuto opportuno procedere ad una rivalutazione dell’aspetto extra-somatico, ha proposto il rinvio degli atti all’amministrazione e lo stralcio della causa dai ruoli (doc. AI 57-1). Questa Corte, con decreto del 23 gennaio 2008 cresciuto in giudicato (inc. 32.2006.213), ha stralciato la causa dai ruoli e rinviato gli atti all’Ufficio AI per la rivalutazione dell’aspetto extra-somatico (doc. AI 58-1) 1.4.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del SMR, con decisione del 23 novembre 2007 (doc. AI 76-1), preavvisata con progetto dell’11 giugno 2007 (doc. AI 67-1), l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2005 e una mezza rendita (grado d’invalidità del 51%) a partire dal 1° gennaio 2006. 1.5.   Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita intera anche dal 1° gennaio 2006 (doc. I). 1.6.   L’UAI, in risposta, fondandosi sulla documentazione medica agli atti e in particolare sull’approfondimento specialistico svolto in data 2 aprile 2007, ha confermato la correttezza della decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del ricorso (doc. IV). 1.7.   In data 9 maggio 2008 l’assicurato ha prodotto il certificato medico del 5 maggio 2008 del Dr. __________ (doc. C) e il referto radiologico del 18 dicembre 2007 __________ (doc. D). 1.8.   Il 21 maggio 2008 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al SMR, ha ritenuto possibile un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato a partire dal 18 dicembre 2007, successivamente dunque alla decisione del 23 novembre 2007. Essendo tale peggioramento posteriore alla data della decisione impugnata, secondo l’UAI questa va ritenuta corretta e confermata (doc. X). 1.9.   Il 21 agosto 2008 l’assicurato ha prodotto il certificato medico del 1° luglio 2008 della Dr.ssa __________ (doc. XII 1), il rapporto del 2 luglio 2008 del Dr. __________ (doc. XII 2) e il referto del 5 maggio 2008 del Dr. __________ (doc. XII 3). 1.10.   L’UAI, in data 2 settembre 2008, dopo aver sottoposto la nuova documentazione al medico del SMR, ha ribadito il possibile peggioramento del quadro valetudinario dell’assicurato a partire dal mese di dicembre 2007 e confermato la risposta al ricorso (doc. XIV) 1.11.   In data 10 ottobre 2008 l’assicurato ha fatto pervenire a questa Corte lo scritto del 10 ottobre 2008 della Dr.ssa __________ (doc. XVIII bis). Tale scritto è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (XIX). 1.12.   In data 9 febbraio 2009 questa Corte ha interpellato la Dr.ssa __________ per alcune precisazioni in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. XX). La Dr.ssa __________ ha risposto in data 18 febbraio 2009 (doc. XXI). Il doc. XXI è stato trasmesso alle parti per osservazioni (doc.       XXII). RA 1 ha trasmesso le proprie osservazioni in data 3 marzo 2009 (doc. XXIII+bis), mentre l’UAI ha formulato la propria presa di posizione in data 10 marzo 2009 (doc. XXIV+1). I doc. XXIII+bis e XXIV+1 sono stati inviati alle parti per conoscenza (doc. XXV e XXVI). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148). Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1). Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007. 2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l 'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03). Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182. 2.5.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che: " Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta." I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). 2.6.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso: " (...) 2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). 2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique. Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante. 2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490). 3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA. 3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3). 3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1 er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager. Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise. On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle." Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione. 2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura. Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso: " 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294). In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)." Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008. Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che: " 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)." In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l 'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster). La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando: " (…) Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia. Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05) In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato: " (...) Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)" In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06). 2.8.   Nella decisione del 23 novembre 2007 l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° marzo 2005 e il 31 dicembre 2005 fondandosi sulla documentazione medica agli atti (cfr. certificati Dr.__________, Dr. __________, Dr. __________). Si tratta ora di stabilire se l’UAI ha correttamente o meno diminuito la rendita spettante all’assicurato a far tempo dal 1° gennaio 2006. Per quanto riguarda l’aspetto reumatologico il medico del SMR, Dr. __________, nel proprio rapporto del 14 gennaio 2006 (doc. AI 28-1) ha fatto riferimento al referto del medico curante Dr. __________ del 20 settembre 2005, oltre che a quello del medico fiduciario della __________. Il Dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, in un rapporto del 27 ottobre 2004 ha posto la seguente diagnosi e valutazione: Diagnosi

-   Sindrome lombo vertebrale e -spondilogena bilaterale con/da · alterazioni degenerative plurisegmentali tra L3 ed S1 con accento al livello L4/5: iniziale osteocondrosi con spondilartrosi ipertrofica bilaterale; ernia discale paramediana destra; stenosi secondaria del canale spinale (secondo esami neuroradiologici: TAC lombare 25.10.2002; RM lombare 04.03.2004)

-   Psoriasis vulgaris. Commento Il paziente riferisce di un’evoluzione negativa dall’ultimo controllo, avendo avvertito un blocco algico acuto in zona lombare il 13.09.2004 con persistenti dolori non solo lombari ma lungo tutto il rachide. Si presenta con un portamento antalgico, tenendo il tronco in leggera flessione. Vi è un certo atteggiamento dimostrativo al quale si aggiungono segnalazioni riguardanti dolori o disturbi di sensibilità che non trovano spiegazione nei riscontri clinici (segni di Waddel). Ritrovo difatti il paziente in condizioni oggettive simili al precedente controllo senza in particolare un peggioramento della funzionalità del rachide e senza una maggiore sindrome vertebrale che già in luglio era piuttosto contenuta. Non vi sono reperti funzionali e/o strutturali diversi di quelli riscontrati allora che potrebbero spiegare l’espansione della sofferenza che sembra ora coinvolgere tutto il rachide. In base ai miei riscontri e considerando la documentazione a disposizione confermo quindi la mia valutazione nel rapporto del 12.07.2004 senza poter constatare una modifica significativa delle condizioni del paziente da allora: per l’attività lucrativa svolta di montatore di mobili d’ufficio rispettivamente di autista di camion con trasferte in tutta la Svizzera lo ritengo inabile al lavoro in forma completa (non più idoneo). Per l’esigibilità faccio riferimento a pag. 5 del precedente rapporto. Per lavori consoni a queste restrizioni ritengo il paziente tuttora abile in forma normale ed a partire da subito”. (doc. AI 10-10). Il Dr. Med. __________, spec. FMH in medicina interna e            reumatologia, in data 20 settembre 2005 ha posto la seguente diagnosi: " DIAGNOSI: sindrome lombospondilogena bilaterale con insufficienza muscolare:

-    discopatia L4/5 e L5/S1 con ernia discale L4/5 paramediana a destra e moderata stenosi secondaria del canale spinale a tale livello, sondilartrosi L4-S1, debuttante discopatia L2/3

-    decondizionamento fisico

-    sindrome somatoforme da dolore persistente, fibromialgia

-    importante componente depressiva con idee suicidali

-    disadattamento/compromissione biopsicosociale Ipertensione arteriosa trattata Psoriasis vulgaris. (...)" (Doc. AI 22-3) Il Dr. __________ ha indicato un’incapacità lavorativa al 100% dal 09.03.2004 al 29.11.2004 poi 0% per lavori leggeri e 100% dal 27.12.2004 per motivi psichiatrici (Dr. __________). Nel successivo referto del 13 novembre 2006 (doc. 52-1) il Dr. __________ ha ripreso la medesima diagnosi del 2005 e precisato quanto segue: " COMMENTO : all’esame clinico attuale la mobilità della colonna lombare è peggiorata in assenza di deficit radicolari agli arti inferiori. Si documentano le note discopatie L4/5 e L5/S1 con protrusioni/ernie discali che comunque non comprimono significativamente le radici nervose (clinica negativa), osteocondrite L5/S1 dimostrata sulla RM del 09/05, spondilartrosi da L4 a S1 e noto canale stretto moderato L4/5. La sintomatologia algica ha indotto un’insufficienza muscolare nell’ambito di un decondizionamento fisico con manifestazioni panvertebrali, aspetti di dolore cronico misto nocicettivo e neuropatico e cefalee di carattere piuttosto miotensivo. Vi è comunque un’importante discrepanza fra la limitazione funzionale all’esame clinico e i reperti oggettivabili, il quadro clinico, rende conto di una componente algica extrareumatologica, in parte somatoforme, in parte depressiva con ricorrenti idee suicidali, in parte forse anche legata agli effetti collaterali degli psicofarmaci per cui la psichiatra dr.ssa __________, sentita per telefono, ha previsto una riduzione del dosaggio, vista la relativa inefficacia del tentativo terapeutico ad alto dosaggio. Si intrattiene una chiara compromissione biopsicosociale con disadattamento e idee di devalorizzazione. (…) Fisioterapia : il paziente continuerà con esercizi di ginnastica in autotrattamento + applicazioni calde al bisogno. Una cura riabilitativa stazionaria reumatologica è verosimilmente votata all’insuccesso dopo i precedenti due tentativi falliti. L’opzione di un ricovero riabilitativo in ambiente psichiatrico non viene ritenuta indicata da parte della dott.ssa __________. Secondo la psichiatra, un tale approccio potrebbe eventualmente servire ad osservare strettamente il paziente per quanto attiene alla presa farmacologica. In associazione, tentativo di presa a carico psicoterapeutica intensa + fisioterapia. Un approccio chirurgico mi sembra, nella situazione attuale, da considerare controindicato. Rimango eventualmente a disposizione, per combinare anche un intervento infiltrativo steroideo attraverso lo iato sacrale (blocco sacrale). Un adattamento della rendita oltre alla mezza rendita già percepita è pertanto da valutare specialmente in ambito psichiatrico. Chiedo a tal proposti alla dottoressa __________ di prendere posizione. La prognosi globale appare globalmente sfavorevole.” (doc. 52-2+3) Il Dr. __________ nel rapporto del 2 luglio 2008 ha posto la seguente    diagnosi e valutazione: “ DIAGNOSI :  Sindrome lombospondilogena bilaterale con insufficienza muscolare e decondizionamento fisico, componente irritativi radicolare S1 destra: - osteocondrosi L5/S1 (lieve Modic 1) con ernia discale L5/S1 a destra (contatto S1 a destra - RM 09.2005 e 12.2007), discopatia L4/5 (canale spinale al limite inferiore della norma L4/5), spondilartrosi L3-S1, incipienti discopatie L3/4 e L2/3 - sindrome somatoforme da dolore persistente - fibromialgia: - cefalee specialmente tensive (dr. __________ 05/2006) - importante componente depressiva con idee suicidali (dr. __________) - - sindrome da disadattamento e compromissione biopsicosociaie Ipertensione arteriosa trattata Psoriasis vulgaris (…) VALUTAZIONE: si tratta di una sindrome lombospondilogena bilaterale cronica, si è sviluppata una limitazione funzionale importante. I dolori sono insorti in un ambito di pregresse lombalgie aspecifiche, aggravate dopo un trauma nel 2003. La sintomatologia algica peggiora specialmente nel 2005 in concomitanza con l'insorgenza di un'ernia discale L5/S1 (RM 09.2005), precedentemente non nota (RM 2004) e protrusione L4/5. I dolori sono nel tempo progredienti di intensità e di localizzazione, si estendono a tutto l'asse vertebrale e al cinto scapolare, sono accompagnati da una componente di decondizionamento fisico, da dolori diffusi a tutto l'apparato locomotore di tipo fibromialgico e da aspetti somatoformi da dolore persistente con depressione e intercorrenti idee suicidali. I reperti dis-/parestetici predominanti all'arto inferiore destro e prevalenti al piede, potrebbero essere correlati con il reperto di ernia discale L5/S1 a destra (componente radicolare irritativa S1) benché non vi sia un deficit radicolare motorio. Il quadro clinico è sovraccaricato dalla componente algica cronica, anamnesticamente predominante, non solo localizzata nel territorio di S1 a destra. Vi è una molto discreta componente osteocondritica (Modic 1), invariata sulle due risonanze del 2005 e 2007. Contribuisce sfavorevolmente la componente depressiva, si è instaurata un'importante compromissione biopsicosociale. Non riscontro elementi convincenti per una spondartropatia seronegativa in paziente con psoriasis vulgaris. (…) PROGNOSI: da considerare globalmente molto sfavorevole, particolarmente in considerazione dei criteri prognostici di Foerster del 1996. Si è instaurato un decondizionamento fisico con risparmio, si tratta di un decorso della malattia cronico con misure terapeutiche insoddisfacenti, ivi incluse terapie stazionarie, vi è perdita di integrazione sociale e una comorbidità psichiatrica con importante compromissione biopsicosociale. Alla luce di tali aspetti, una reintegrazione nei ciclo del lavoro è praticamente da considerare illusoria, comunque da valutare interdisciplinarmente anche per quanto concerne gli aspetti psichiatrici (dr. __________). " (Doc. XII/2) In ambito psichiatrico l’assicurato è stato visitato dalla Dr. __________ del SMR che in data 2 aprile 2007 dopo aver posto la diagnosi di episodio depressivo di lieve-media gravità (ICD10:F32) si è espressa in questi termini: " (...) Valutazione/conclusione L'assicurato risulta aver sempre lavorato senza particolari problemi fino a quando nel 2003 con l'aggravarsi dei disturbi alla colonna interrompe la propria attività lavorativa definitivamente nel mese di giugno 2004. L'assicurato viene nel frattempo licenziato e tale evento unitamente ai disturbi fisici viene vissuto con particolare disagio e sofferenza psichica con perdita della propria sicurezza ed autostima e della propria identità sociale. L'assicurato sviluppa una reazione disadattiva con una sintomatologia ansioso depressiva secondaria. Sia il medico psichiatra curante, dr. __________, sia la dr.ssa __________ perito della __________ hanno valutato l'assicurato inabile nella misura completa, sebbene le diagnosi da loro formulate non deponessero per un disturbo dell'umore di particolare gravità; entrambi i medici ritenevano allora opportuna l'attuazione di misure reintegrative da parte dell'Ufficio AI perlomeno nella misura parziale. Dal mese di settembre 2005 tutt'oggi l'assicurato viene seguito a livello psichiatrico dalla dr.ssa __________, la quale ritiene l'assicurato abile nella misura del 50% in attività adeguata. Sulla base dell'attuale valutazione psichiatrica, in considerazione dei dati anamnestici clinici e soggettivi, dell'esame psichico è possibile dunque rilevare la presenza di una sindrome depressiva di lieve-media gravità; le cure psichiatriche hanno permesso all'assicurato di migliorare e conservare uno stato psichico di relativo compenso, senza particolari deficit intellettivi. Permangono delle difficoltà ad accettare ed adeguarsi alla malattia fisica con tendenza ad esprimere il proprio disagio e sofferenza psichica tramite sintomi somatici e l'accentuazione della sintomatologia algica legata ai disturbi della colonna. Non si evidenziano modalità di comportamento di significato clinico per un disturbo di personalità. Non si osserva una perdita totale di integrazione sociale nei vari ambiti della vita: l'assicurato mostra un certo interesse per quanto avviene all'esterno, è iscritto in disoccupazione tramite la quale rimane nella ricerca di un'attività consona al suo stato di salute, conserva un buon rapporto con la figlia. Con la moglie la relazione viene descritta da sempre instabile, anche se negli ultimi anni a causa della sua malattia, il rapporto è peggiorato; non si sente da lei sufficientemente compreso e supportato, ma nonostante ciò la loro relazione continua. Dal lato psichiatrico è possibile quindi confermare una compromissione della capacità lavorativa nella misura dell'80% da dicembre 2004 per qualsiasi attività, e del 50% da settembre 2005 in attività che non richiedano responsabilità ed un impegno intellettivo particolari (intera giornata con rendimento ridotto del 50%), compatibili con la problematica reumatologica. La ripresa di un'attività lavorativa consona al suo stato di salute, è senz'altro indicata anche sociale. Delle misure professionali di tipo reintegrativo unitamente alla continuazione delle cure psichiatriche potrebbero con maggiore probabilità di successo portare ad un recupero della funzionalità lavorativa." (Doc. AI 66-5+6) 2.9.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l ' invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell ' ambito dell ' assicurazione per l ' invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) 3.2 L 'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…) Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue: " (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…) Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124). 2.10.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione del SMR, sulla quale si fonda la decisione di diminuzione della rendita a far tempo dal 1° gennaio 2006 . 2.10.1   Per quanto riguarda innanzitutto la patologia psichiatrica di cui è affetto l’assicurato, la Dr. ssa __________, medico SMR – con formazione in psichiatria terminata in Svizzera (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13) – nel proprio referto del 2 aprile 2007 ha posto la diagnosi di episodio depressivo di lieve-media gravità (ICD10: F32) e indicato una compromissione della capacità lavorativa nella misura dell’80%, dal mese di dicembre 2004, per qualsiasi attività e del 50%, dal mese di settembre 2005, in attività adeguate che non richiedano responsabilità ed un impegno intellettivo particolari, compatibili con la problematica reumatologica (doc AI 66-5). Il medico del SMR ha poi osservato, a sostegno della propria valutazione, che la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e medico curante, ha ritenuto l’assicurato abile al 50% in attività adeguata. In particolare, il perito ha riferito di un colloquio telefonico di data 3 aprile 2007 con la psichiatra dell’assicurato, durante il quale quest’ultima ha confermato di ritenere RI 1 da sempre abile nella misura del 50%, in quanto il disturbo dell’umore seppur presente, non risulta fortemente invalidante (doc. AI 66-3). La Dr.ssa __________ interpellata in data 9 febbraio 2009 da questa Corte ha specificato che “ il lavoro come autista di camion non era più fattibile, in quanto accusava problemi di concentrazione e di attenzione oltre che a problemi dal lato fisico, sollevamento di pesi. Ritenevo che comunque potesse provare a lavorare ancora come autista ma con mezzi meno pesanti (taxi, bus di linea) per almeno due tre ore al giorno. Questo soprattutto per un reinserimento nell’ambito sociale.” (doc. XXI, la sottolineatura è del redattore). A prescindere dalla data indicata dalla Dr.ssa __________ quale inizio dell’incapacità lavorativa dell’assicurato (1° giugno 2006) divergente da quanto la stessa ha indicato nel rapporto medico del 29 dicembre 2005 (21 settembre 2005), dal tenore dello scritto viene confermata, anche dal medico curante, la valutazione dell’incapacità lavorativa posta dal perito dell’amministrazione del 50% in attività adeguate. Anche i medici del SMR, Dr. __________, generalista, e la Dr.ssa __________, psichiatra, hanno fatto proprie le conclusioni     a cui è giunta la Dr.ssa __________ (doc. XXIV). Sia il Dr. __________ che la Dr.ssa __________ hanno poi precisato che i limiti funzionali di RI 1 (problemi di concentrazione e di attenzione oltre che quelli a livello fisico) mal si conciliano con le attività di autista di taxi e mezzi di linea indicate dalla Dr.ssa __________, per le quali il grado di attenzione e responsabilità è notoriamente elevato (doc. XXIV). Conclusioni che sono condivise da questa Corte che non ha perciò motivo di distanziarsi dalle valutazioni dei medici del SMR che non sono del resto state smentite da altri certificati medici-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti. Per quanto riguarda la perizia del 2 giugno 2005 della Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ripresa dall’assicurato nel proprio allegato ricorsuale, nella quale la specialista ha ritenuto che l’evoluzione psichiatrica compromette in misura completa (100%) la capacità lavorativa dell’assicurato, va rilevato che la stessa si riferisce al mese di maggio 2005 (data della visita peritale) periodo nel quale anche la Dr.ssa __________ aveva fissato un grado maggiore di inabilità lavorativa (80%). La Dr.ssa __________ inoltre ha specificato che “ Migliorando il quadro psicopatologico si impone una valutazione AI della capacità lavorativa residua in vista di una riqualifica, eventualmente il recupero della capacità lavorativa almeno parziale. Questo potrebbe rivalutarlo sul piano psico-sociale e influenzare il decorso depressivo positivamente ” (doc. AI 80-14) Miglioramento che è stato evidenziato nel referto peritale del 2 aprile 2007 dalla Dr.ssa __________: “… le cure psichiatriche hanno permesso all’assicurato di migliorare e conservare uno stato psichico di relativo compenso senza particolari deficit intellettivi ” (doc. AI 66-5, la sottolineatura è del redattore). Il TCA ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla Dr.ssa __________. 2.10.2.   Per quanto riguarda la patologia reumatologica il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, nel referto del 20 settembre 2005 ha posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena bilaterale con insufficienza muscolare: discopatia L4/5 e L5/S1 con ernia discale L4/5 paramediana a destra e moderata stenosi secondaria del canale spinale a tale livello, spondilartrosi L4-S1, debuttante discopatia L2/3; decondizionamento fisico; sindrome somatoforme da dolore persistente, fibromialgia; importante componente depressiva con idee suicidali; disadattamento/compromissione biopsicosociale; Ipertensione arteriosa trattata e psoriasis vulgaris. Lo specialista ha indicato un’incapacità lavorativa al 100% dal 9 marzo 2004 al 29 novembre 2004, poi una piena capacità per lavori leggeri e un’incapacità al 100% dal 27 dicembre 2004 per motivi psichiatrici rinviando all’indicazione del Dr. __________ (doc. AI 22-3). Anche il Dr. __________ nei propri referti del 12 luglio 2004 e del 27 ottobre 2004 ha posto una diagnosi simile a quella del Dr. __________ e valutato il paziente inabile in misura completa nella precedente attività svolta e abile in forma normale per attività adeguate (cfr. doc. AI 10-20; doc. AI 10-10). Nel referto del 13 novembre 2006 il Dr. __________ ha ripreso sostanzialmente la diagnosi posta nel 2005 precisando tuttavia che la mobilità della colonna lombare è peggiorata, che la sintomatologia algica ha indotto un’insufficienza muscolare nell’ambito di un decondizionamento fisico con manifestazioni panvertebraliche, aspetti di dolore cronico misto nocicettivo e neuropatico e cefalee di carattere miointensivo. La prognosi è globalmente sfavorevole, tuttavia il Dr. __________ ha specificato che l’adattamento della rendita oltre alla mezza rendita già percepita è da valutare specialmente in ambito psichiatrico (doc. AI 52-3). Questa Corte ritiene dunque che dal profilo reumatologico non è giustificato un aumento del grado d’incapacità lavorativa essendo il peggioramento del quadro valetudinario - per stessa ammissione del medico curante Dr. __________ nel mese di novembre 2006 - da ricondurre in maniera particolare alla problematica psichiatrica. Valutazione confermata ancora nel mese di marzo 2007 dal Dr. __________ del SMR, il quale nelle proprie annotazioni ha precisato che le limitazioni note di tipo somatico sono ancora attuali auspicando unicamente una rivalutazione psichiatrica, poi avvenuta in data 2 aprile 2007 (doc. AI 64-1). Per quanto riguarda il referto del Dr. __________ del 2 luglio 2008 va detto che lo stesso è ampiamente successivo alla decisione impugnata e fa riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato constatata successivamente al provvedimento dell’amministrazione . Il referto si riferisce infatti alle consultazioni del 7 maggio e del 26 giugno 2008 (cfr. doc. XII 2). La diagnosi posta dal Dr. __________ è comunque la medesima dei due precedenti referti del 2005 e del 2006, in particolare in merito alla prognosi sempre considerata sfavorevole, al carattere cronico della malattia, all’esito insoddisfacente delle misure terapeutiche (terapie stazionarie) e all’importante compromissione biopsicosociale. È vero che il Dr. __________ ha precisato che una reintegrazione nel ciclo di lavoro è praticamente da considerare illusoria, tuttavia egli, medico peraltro non specialista in psichiatria, fa riferimento sostanzialmente ad un peggioramento del quadro psichiatrico: “ Si è instaurato un decondizionamento fisico con risparmio, si tratta di un decorso della malattia cronico con misure terapeutiche insoddisfacenti, ivi incluse terapie stazionarie, vi è perdita di integrazione sociale e una comorbidità psichiatrica con importante compromissione biopsicosociale ” (doc. XII 2, la sottolineatura è del redattore). Quadro psichiatrico, come detto, che è stato compiutamente vagliato dal medico del SMR, Dr.ssa __________ (cfr. considerando 2.10.1). Il TCA ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dai medici del SMR. In esito alle considerazioni appena esposte, il TCA ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente in attività adeguate presenta una capacità lavorativa del 50%. La consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 7 luglio 2006, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato ha indicato attività semplici, leggere e poco qualificate, come ad esempio: operaio generico in ambito industriale (in posizioni non strettamente legate ad una catena di produzione continua); addetto al controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità; portiere / custode; magazziniere (in ambiti di merce leggera); commesso di vendita / cassiere non qualificato (eventualmente presso centri del “fai da te”); collaboratore / tuttofare in un garage oppure presso alberghi o altre strutture con compiti di sorveglianza, piccoli lavori di manutenzione, accoglienza. Inoltre, l’assicurato essendo in possesso di molteplici licenze di condurre potrebbe anche svolgere l’attività di autista o fattorino per piccoli trasporti e per viaggi brevi (doc. AI 32-2). 2.11.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico. Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, contrariamente a quanto applicato dall’UAI sono determinanti i dati del 2006 (visto che nella decisione impugnata la rendita è stata ridotta a partire dal 1° gennaio 2006). L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2004, motivo per il quale i redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2006. 2.11.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano, secondo quanto dichiarato dall’ex datore di lavoro nel questionario 26 aprile 2005, (doc. AI 9-1), in fr. 52'481.-- che aggiornati al 2006 corrispondono a fr. 53'641.88 2.11.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, anch’esso, tra l’altro, non contestato, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). Recentemente con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…) ”. Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007). In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.-. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 90), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). L’assicurato, quale operaio di fabbrica e autista, avrebbe guadagnato nel 2006 fr. 53'641.88 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.11.1.). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 60'410.79, cfr. Tabella TA1 p.to 27,28 “ Prod. e fabbric. di prodotti in metallo ”, livello di qualifica 4, fr. 4'829.-- X 12 mesi = 57’948.-- riportato su 41.7 = fr. 60'410.79). Ora, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del 28 gennaio 2008). In casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008, il reddito statistico da invalido va ridotto della stessa percentuale, ossia dell’11,2%, ottenendo un importo di fr. 52'567.22 2.11.3.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%): " 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten. 2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen. 2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa). 2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata) In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”). In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando: " Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente. A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo. Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore). In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione. Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b). Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni. Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%. Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute). La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3). Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.) 2.11.4.   In concreto, nel rapporto del 6 luglio 2006 (doc. 32-3.), la consulente IP ha applicato una riduzione del 5% per l’attività leggera e una riduzione del 5% per eventuali altre riduzioni salariali (lungo periodo di inattività e potenziali difficoltà di adattamento / cambiamento professione). La percentuale globale del 10% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA. Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6). Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un salario da invalido di fr. 52'567.22, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 23'655.24 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 53'641.88 (consid. 2.11.1) emerge un tasso d’invalidità del 55,9% arrotondato al 56% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità. L’UAI ha pertanto agito correttamente, procedendo alla soppressione delle prestazioni, in applicazione dell’art. 88a OAI -  che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare - a partire dal 1° gennaio 2006. Nella misura in cui l’UAI ha ridotto all’assicurato la prestazione a mezza rendita d’invalidità a partire dal 1° gennaio 2006, la decisione del 23 novembre 2007 deve quindi essere confermata. 2.12.   In merito alla certificazione del Dr.__________, vice primario di neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, datata 5 maggio 2008, va detto quanto segue. Lo specialista ha precisato, riferendosi anche al referto radiologico del 18 dicembre 2007 (doc. D), che “… si è assisito ad un netto peggioramento della sintomatologia dolorosa fino alla fine del 2007, dove è riapparsa una sintomatologia dolorosa questa volta più evocante in un territorio di S1 a dx ” (doc. C). Da parte sua il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 19 maggio 2008 (doc. X bis) ha rilevato anch’egli un possibile peggioramento dello stato di salute dell’assicurato a partire dal 18 dicembre 2007 (data della risonanza magnetica della colonna lombare, doc. D). Alla luce, dunque, di questi certificati medici, il TCA ritiene opportuno trasmettere all’amministrazione gli atti affinché proceda ad una revisione d’ufficio e determini con precisione in che momento è avvenuto questo nuovo peggioramento della sintomatologia dolorosa e quali incidenze ha avuto sulla residua capacità di guadagno del ricorrente (cfr. art. 87 cpv. 2 OAI). 2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Gli atti vengono trasmessi all’UAI affinché avvii una revisione d’ufficio come indicato al consid. 2.10.2.

3.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti