Incapacità lavorativa dovuta unicamente alla tossicodipendenza
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecendemente al 1°
gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990
p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF
107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114
V 313).
2.5.
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC
1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004
nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Occorre
qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA
l’alcolismo,
l’abuso di consumo di medicamenti, la tossicodipendenza non può di per
sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione
AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un
infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno
alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa
stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (
STF del 20
novembre 2007 nella causa P., I 870/06; STF del 13 settembre 2007 nella causa
concernente G., I 556/06; STF del 4 luglio 2007 nella causa concernente M., I
384/06; STFA del 13 luglio 2006 nella causa concernente B., I 621/05;
DTF 124 V 268 consid. 3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 pag. 30,
2001 pag. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 pag. 7 consid. 2b; cfr. anche marginale no.
1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).
2.6. Nel
caso in esame, fondandosi sulla perizia psichiatrica 24 gennaio 2006 (doc. AI
36/1-6) a cura del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di prestazioni ritenendo che non vi è un’invalidità
dal punto di vista psichico e che i problemi di salute e le conseguenti
limitazioni funzionali sono direttamente correlati all’abuso di sostanze psicoattive
multiple.
Il
ricorrente contesta la valutazione medica, sostiene di non essere in grado di
lavorare e si dichiara pronto ad un’ulteriore perizia.
2.7.
Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid.
3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del
28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.;
SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio
1995 in
re A. C; cfr. anche
DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb)
.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid.
3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
S
e vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-
629, in
particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12
marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23
settembre 2004, I 384/04).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni cui é giunto il dr. __________, nella perizia 24
gennaio 2006 (doc. AI 36/1-6), il quale ha compiutamente valutato lo stato di salute
dell’assicurato, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni
in merito alla sua piena capacità lavorativa dal punto di vista psichico.
Il
dr. __________, posta la seguente diagnosi:
"
(...)
4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa. Esistenti da quando?
- Nessuna.
5.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa. Esistenti da quando?
- Sindrome di dipendenza da sostanze
psicoattive multiple attualmente in regime di mantenimento con sostituzione
metadonica (ICD 10 F19.22).
Esistenti da anni.
(...)" (doc. AI 36/5)
ha
espresso la seguente valutazione e prognosi:
"
(...)
Da un punto di vista clinico-psichiatrico il peritando
evidenzia i tratti caratteristici per uno stato di dipendenza soprattutto
psicologica da sostanze psicoattive multiple. L'insicurezza di fondo,
l'intolleranza alle frustrazioni relazionali e ambientali, la debole e precaria
consapevolezza della propria fragilità riguardo alla tossicodipendenza
caratterizzano i tratti essenziali rilevati in occasione dell'attuale
valutazione.
Ripercorrendo la sua storia clinica emerge come
primariamente egli utilizzi l'eroina a scopo automedicativo ma progressivamente
essa finisce per condizionare pesantemente la sua esistenza perchè comincia a
fare sentire la sua influenza deleteria sui suoi impegni occupazionali,
costringendolo ad impegnare notevoli quantità di tempo ed energia per
procurarsela, assumerla e riprendersi dai suoi effetti, con inevitabili
ripercussioni sulla resa lavorativa ma anche compromettendolo ulteriormente sul
piano socio-razionale con riduzione di critica, di giudizio etico e messa in
atto di comportamenti disaffettivi che, in una sorta di circolo vizioso,
diventano essi stessi motivo di ulteriori abusi.
Sempre dalla storia clinica del peritando e da quanto
egli stesso ha affermato nel corso dell'attuale valutazione si evince che
improvvisamente, sostenuto dalla nuova compagna, decide di non consumare più
eroina e cocaina. Ciò però non vuol dire che egli non sia più un
tossicodipendente nell'accezione comune del termine, ma che ha sviluppato una
nuova forma di dipendenza, quella da metadone.
In linea generale si può dire che l'assuntore di droga
raggiunge uno stato di equilibrio nuovo, diverso da quello precedente, che per
essere mantenuto richiede la continua presenza della droga stessa. Se ciò non
si verifica, subentra il fenomeno dell'astinenza con l'iperalgesia,
l'irrequietezza, i disturbi comportamentali che essa determina. Nel caso del
peritando il tentativo di mantenere questa condizione omeostatica avviene
attraverso il metadone. In altre parole egli può anche non essere più
fisicamente dipendente da eroina e cocaina ma lo è certamente dal metadone che,
si badi bene, rientra nella categoria degli agonisti della morfina e che come
l'eroina e la morfina stessa produce dipendenza fisica e psichica.
Rispetto infine alla diagnosi di disturbo di personalità
borderline avanzata dagli psicoterapeuti curanti, potrebbe essere compatibile
con lo stato del peritando, ma egli da quanto attualmente obiettivato appare
più che altro dipendente da una appetenza nuova, quella da metadone che, va
sottolineato, può indurre quelle alterazioni comportamentali a cui si accennava
mimetizzando un possibile deficit personologico per il quale risulta piuttosto
arduo determinarne l'incidenza e l'entità se prima non si risolve in modo definitivo
la tendenza al consumo di metadone stesso.
È un uso presente, importante e come precedentemente
affermato non privo di rischi e a cui il peritando non ha dato l'impressione di
voler rinunciare, soprattutto quando in modo molto poco critico afferma di
essere contrario ad uno svezzamento radicale presso un centro stazionario per
tossicodipendenti perchè non vuole più avere a che fare con il loro mondo.
In conclusione da quanto obiettivato si può affermare
che al momento attuale non esiste danno alla salute psichica del peritando tale
da determinare una incapacità lavorativa in quanto se fino al 2002 a dominare
la scena era soprattutto la dipendenza da eroina e cocaina, adesso lo è quella
da metadone. Solo dopo una cura radicale di tale dipendenza si potrà valutare
con un ragionevole margine di certezza la presenza e l'entità di un eventuale
deficit personologico soggiacente.
(...)" (doc. AI 36/5-6)
Circa
le conseguenze sulla capacità al lavoro e di integrazione il dr. __________ ha
concluso poi che:
"
(…)
Da un punto di vista psichiatrico non sono state
obiettivate menomazioni qualitative e quantitative tali da giustificare una
limitazione della capacità lavorativa del peritando.
Come in precedenza affermato a dominare il quadro è
essenzialmente la dipendenza da sostanze psicoattive multiple, attualmente in
trattamento sostitutivo metadonico che, per i motivi e con le modalità precedentemente
esposte, ha esso stesso determinato uno stato di dipendenza.
Va tenuto inoltre presente che l’attuale valutazione
non ha evidenziato danni psico-organici irreversibili conseguenti a questo
stato di dipendenza e anche per questo il peritando non presenta alcuna limitazione
alla propria capacità lavorativa.
(…)
In considerazione dello stato di dipendenza e della
scarsa motivazione obiettivata, misure di integrazione professionale risultano
oggettivamente improponibili.
(…)." (doc. AI 36/6)
Orbene,
sulla base delle risultanze della perizia psichiatrica appena riprodotte, a
ragione l’Ufficio AI ha escluso
che la tossicodipendenza sia la causa o
la conseguenza di una malattia psichica rilevante ai sensi dell’AI.
In
effetti, il dr. __________ ha escluso affezioni extra-somatiche con influsso
sulla capacità di lavoro indipendenti dall’abuso di sostanze.
Inoltre dall’anamnesi dell’assicurato descritta dal perito – “(…) sul piano
psichico non avrebbe manifestato deficit fino all’età di 25 anni dimostrando
anzi una buona propensione allo studio gratificata, fino ad allora, da una
soddisfacente carriera lavorativa. Durante i primi anni ’90 infatti in
concomitanza con il trasferimento dei genitori nella Svizzera Francese inizia a
fare uso di sostanze stupefacenti. La motivazione data dal peritando verterebbe
sul disagio conseguente alla solitudine dovuta alla lontananza dai famigliari a
cui sarebbe stato molto legato. (…)” (doc. AI 36/3) –
non si può
ipotizzare un precedente disturbo psichico (al riguardo va fatto riferimento
alla STFA del 13 luglio 2006 nella causa concernente B., I 621/05, in cui
l’Alta Corte ha confermato l’operato dello scrivente Tribunale consistente nel
rinvio all’Ufficio AI degli atti per accertare se l’etilismo dell’assi-curato
fosse la causa o la conseguenza della patologia psichiatrica di cui era
affetto. In quell’evenienza l’interessato presentava un vissuto costellato da
lutti in ambito familiare, dalla perdita di lavoro e dal ricovero in una
struttura psichiatrica).
Neppure
sulla base del rapporto medico 10 aprile 2006 del servizio psico-sociale di __________,
sottoscritto dal dr. __________, capo servizio e dalla dr.ssa __________, medico
assistente, secondo il quale “(…) il paziente presenta un grave disturbo di
personalità emotivamente instabile tipo borderline, mentre l’uso di sostanze in
passato è da considerarsi secondario alla patologia sottostante (…)” (doc. AI
49/1) è possibile concludere differentemente.
Infatti,
nel rapporto in parola, i medici non motivano e documentano in alcun modo per
quale ragione giungono alla conclusione che l’abuso di sostanze sia secondario
alla patologia psichiatrica sottostante
Del
resto, nell’ambito della prima domanda di prestazioni AI, anche il dr. __________,
FMH in medicina generale, nel suo rapporto medico 6 giugno 2002 (doc. AI
7/1-5), aveva posto la diagnosi di “(…) sindrome e disturbi psichici comportamentali
dovuti all’uso di sostanze psicoattive multiple (…)” (doc. AI 7/1, sottolineatura
del redattore).
Nel
rapporto medico 20 agosto 2002 del servizio psico sociale di __________ (doc.
AI 10/1-5), la dr.ssa __________ aveva poi attestato le diagnosi di “(…) disturbo
di personalità emotivamente instabile (tipo borderline) (ICD 10 : F 60.31) –
sindrome e disturbi psichici e comportamentali per abuso di sostanze multiple
(ICD 10 : F 19.2) (…)” (doc. AI 10/1) entrambe da anni.
Infine,
il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 18 aprile 2006, ha concluso
che: “(…) dalla cronistoria riportata in dettaglio dal perito emerge che l’uso
di sostanze stupefacenti precede le manifestazioni psicopatologiche. Il perito
non riesce ad identificare il disturbo di personalità, eventualmente sottogiacente
alle alterazioni comportamentali dovute all’abuso di sostanze. Il rapporto
della Dr.ssa __________ non contiene elementi obiettivi, atti a sostenere la
tesi che la psicopatologia sia antecedente all’abuso di sostanze.” (doc. AI
50/1).
V
a qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006
nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L
'on ne
saurait
certes mettre sur le même
pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne
signifie
pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants,
il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien
plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés
(cf. consid.
3.1 supra). Il n'y a dès lors
aucune raison d'écarter
le rapport
du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement
de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport,
on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître
un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
La
dr.ssa __________, del Servizio psico-sociale di __________, ritenuta nel certificato
medico 25 gennaio 2007 la diagnosi di “(…) disturbo di personalità (ICD10 :
F60.31), stato depressivo, stato ansioso, tossicodipendenza anamnestica in trattamento
metadonico (…)” (doc. A2), non ha posto delle diagnosi nuove su cui non si sia
già chinato il perito dr. __________ e nemmeno ha obiettivato un peggioramento
dello stato psichico intercorso tra la perizia psichiatrica 24 gennaio 2006 e
la decisione impugnata.
Decisione che, va qui ricordato, delimita il
potere cognitivo di questa Corte (
il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in
cui essa è state resa; cfr. DTF
130 V 140, 129 V 4,
121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V
93 consid. 3 e 99 V 102)
.
Anche
il dr. __________, capo servizio della clinica __________, nel rapporto 19
dicembre 2006 concernente la degenza dal 5 al 12 dicembre 2006 (5. ammissione)
(doc. A3), posta la diagnosi di “(…) tentativo suicidale in paziente con nota
sindrome di dipendenza da oppioidi, attualmente in un regime di mantenimento
controllato clinicamente (ICD10 : F 11.22) (…)”, non ha attestato un
peggioramento dello stato psichico intercorso tra la perizia psichiatrica 24
gennaio 2006 e la decisione impugnata.
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 20 febbraio 2007, ha
concluso che: “(…) l’attuale documentazione evidenzia una situazione
psichiatrica nota con assicurato tuttora sotto trattamento metadonico. Rispetto
alla perizia Dr. __________ non vi è stata una modifica sostanziale dello stato
di salute, il ricovero è stato causato a causa di un tentamen impulsivo dopo la
recente perdita del padre. Permane la nota problematica di fondo ben descritta
e analizzata nella perizia psichiatrica.” (doc. VI/Bis).
Visto
quanto sopra, q
uesto Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'abilità
al lavoro dell’assicurato da un punto di vista psichico sino all'emanazione del
querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.
Va
qui ricordato
che, q
uando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art.
29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid.
3c con riferimenti).
In
queste circostanze, l’Ufficio AI ha rettamente ritenuto l’incapacità lavorativa
dovuta unicamente alla tossicodipendenza e quindi, conformemente alla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), non rilevante ai fini dell’AI. Ne consegue
la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2008 32.2007.51 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2008 32.2007.51 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2008 32.2007.51
Incapacità lavorativa dovuta unicamente alla tossicodipendenza
Raccomandata Incarto n. 32.2007.51 FS /sc Lugano 21 gennaio 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2007 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 3 gennaio 2007 emanata da CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. N el mese di maggio 2002 RI 1, nato nel __________ e da ultimo attivo quale impiegato di banca con funzione di revisore interno fino al 31 gennaio 2002 (doc. AI 6/1-3), ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI/1-7). Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 6 dicembre 2002 (doc. AI 14/1), preavvisata con progetto 18 novembre 2002 (doc. AI 13/1), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni adducendo: " (…) Dagli atti medici acquisiti all’incarto risulta che il danno alla salute è insorto il 01.02.2002 ragione per la quale ad oggi non sussiste l’anno d’attesa secondo l’art. 4 LAI. Se, alla scadenza del termine di carenza di un anno, lei presenta sempre un’incapa-cità di lavoro e di guadagno aprendo il diritto alla rendita, le sarà possibile inoltrare una nuova domanda con una semplice lettera. (…)" (doc. AI 14/1) 1.2. Nel mese di gennaio 2005 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) esaurimento/depressione (…)” (doc. AI 15/1-7). 1.3. Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, con decisione 16 febbraio 2006 (doc. AI 39/1-2), confermata con decisione su opposizione 3 gennaio 2007 (doc. AI 53/1-7), l’Ufficio AI ha negato nuovamente all’assi-curato il diritto a prestazioni adducendo: " (...) 5. Oggetto del contendere è sapere se RI 1, a causa delle affezioni di cui è portatore, ha diritto ad una rendita d'invalidità. 5.1. Nel caso concreto, per quanto attiene all'aspetto medico l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione in base alla quale il medesimo, dal lato prettamente psichiatrico, non avrebbe delle menomazioni qualitative e quantitative tali da giustificare una limitazione della propria capacità lavorativa. Ora, lo stato dell'assicurato in questione è stato valutato mediante un esame peritale approfondito realizzato dallo psichiatra Dr. __________; quest'ultimo ha attestato in modo particolare quanto segue: " [...] In conclusione da quanto obiettivato si può affermare che al momento attuale non esiste danno alla salute psichica del peritando tale da determinare una capacità lavorativa in quanto se fino al 2002 a dominare la scena era soprattutto la dipendenza da eroina e cocaina, adesso lo è quella da metadone. Solo dopo una cura radicale di tale dipendenza si potrà valutare con un ragionevole margine di certezza la presenza e l'entità di un eventuale deficit personologico soggiacente. Da un punto di vista psichiatrico non sono state obiettivate menomazioni qualitative e quantitative tale da giustificare una limitazione della capacità lavorativa del peritando . Come in precedenza affermato a dominare il quadro è essenzialmente la dipendenza da sostanze psicoattive multiple, attualmente in trattamento sostitutivo metadonico che, per i motivi e con le modalità precedentemente esposte, ha esso stesso determinato uno stato di dipendenza. Va tenuto inoltre presente che l'attuale valutazione non ha evidenziato danni psico -organici irreversibili conseguenti a questo tipo di dipendenza e che anche per questo il peritando non presenta alcuna limitazione alla propria capacità lavorativa [...]". (…) In casu, la perizia psichiatrica eseguita dal Dr. __________ di __________ è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali summenzionati. Del resto, la perizia di cui sopra è stata pure avallata dal Servizio medico regionale dell'AI (si veda a tal proposito il rapporto medico 14.2.2006 del Dr. __________ agli atti). 5.2. Considerato come l'assicurato abbia tuttavia prodotto ulteriore documentazione medica dopo la perizia psichiatrica summenzionata (cfr. in modo particolare lo scritto 10.4.2006 del Servizio psico-sociale di __________), per un'adeguata valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR). In data 18 aprile 2006, il SMR dell'AI si è così espresso: "in fase di opposizione, l'assicurato produce un rapporto della Dr.ssa __________ (SPS __________). La Dr.ssa __________ considera l'abuso di sostanze secondario ad un grave disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline. L'assicurato si trova in un equilibrio fragile e presenta un'instabilità emotiva, sentimenti di vuoto interno, una rilevante componente ansiosa e stati depressivi ricorrenti che lo rendono inabile al lavoro in misura totale. Il rapporto è muto per quanto riguarda l'evoluzione dell'abuso di sostanze. Il Dr. __________ ha allestito una perizia psichiatrica in data 24 gennaio 2006. Dalla perizia emerge che l'assicurato ha contatto con sostanze dall'età di 25 anni, inizialmente in relazione con una crisi personale e sociale (trasferimento in Svizzera francese). L'abuso è diventato abituale nell'arco di pochi anni ed ha compromesso la capacità lavorativa, tanto da perdere il posto di lavoro nel 2000 e da licenziarsi dal posto di lavoro successivo nel 2002. Dalla cronistoria riportata in dettaglio dal perito emerge che l'uso di sostanze stupefacenti precede le manifestazioni psicopatologiche. Il perito non riesce ad identificare il disturbo di personalità, eventualmente sottogiacente alle alterazioni comportamentali dovute all'abuso di sostanze. Il rapporto della Dr.ssa __________ non contiene elementi obiettivi, atti a sostenere la tesi che la psicopatologia sia antecedente all'abuso di sostanze ". In definitiva, stante quanto precede, si può affermare che lo scritto 10.4.2006 della Dr.ssa __________ (inoltrato dall'assicurato in sede d'opposizione) non è atto a sovvertire le conclusioni a cui è giunto il perito psichiatra Dr. __________. Lo scrivente ufficio ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità di guadagno dell'assicurato in questione, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti medici specialistici. (…)" (doc. AI 53/4-5) L’Ufficio AI ha pertanto concluso che: " (…) Alla luce di quanto suesposto, a mente dello scrivente Ufficio è da ritenere dimostrato che l’assicurato non presenta un’invalidità ai sensi della LAI, i problemi alla salute di cui è affetto e le conseguenti limitazioni funzionali essendo direttamente correlati con l’uso dannoso di sostanze psicoattive multiple (attualmente in trattamento sostitutivo metadonico). (…)." (doc. AI 53/6) 1.4. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale, prodotta ulteriore documentazione e contestata la valutazione medica, si è dichiarato pronto ad un'ulteriore perizia. 1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione rilevando che “(…) sottoposta la documentazione medica presentata in sede di ricorso al Servizio medico regionale (SMR), è stato possibile constatare che “l’attuale documentazione evidenzia una situazione psichiatrica nota con assicurato tuttora sotto trattamento metadonico. Rispetto alla perizia dr. __________ non vi è stata una modifica sostanziale dello stato di salute, il ricovero è stato causato a causa di un tentamen impulsivo dopo la recente perdita del padre. Permane la nota problematica di fondo ben descritta e analizzata nella perizia psichiatrica” (cfr. annotazioni allegate). (…) (doc. VI). considerato in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148). Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1). Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007. 2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni. 2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990
p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). 2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). Occorre qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo, l’abuso di consumo di medicamenti, la tossicodipendenza non può di per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge. L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (STF del 20 novembre 2007 nella causa P., I 870/06; STF del 13 settembre 2007 nella causa concernente G., I 556/06; STF del 4 luglio 2007 nella causa concernente M., I 384/06; STFA del 13 luglio 2006 nella causa concernente B., I 621/05; DTF 124 V 268 consid. 3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 pag. 30, 2001 pag. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 pag. 7 consid. 2b; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità). 2.6. Nel caso in esame, fondandosi sulla perizia psichiatrica 24 gennaio 2006 (doc. AI 36/1-6) a cura del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni ritenendo che non vi è un’invalidità dal punto di vista psichico e che i problemi di salute e le conseguenti limitazioni funzionali sono direttamente correlati all’abuso di sostanze psicoattive multiple. Il ricorrente contesta la valutazione medica, sostiene di non essere in grado di lavorare e si dichiara pronto ad un’ulteriore perizia. 2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb) . Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230). S e vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01). Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628- 629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04). 2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui é giunto il dr. __________, nella perizia 24 gennaio 2006 (doc. AI 36/1-6), il quale ha compiutamente valutato lo stato di salute dell’assicurato, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua piena capacità lavorativa dal punto di vista psichico. Il dr. __________, posta la seguente diagnosi: " (...) 4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Esistenti da quando?
- Nessuna. 5.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Esistenti da quando?
- Sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple attualmente in regime di mantenimento con sostituzione metadonica (ICD 10 F19.22). Esistenti da anni. (...)" (doc. AI 36/5) ha espresso la seguente valutazione e prognosi: " (...) Da un punto di vista clinico-psichiatrico il peritando evidenzia i tratti caratteristici per uno stato di dipendenza soprattutto psicologica da sostanze psicoattive multiple. L'insicurezza di fondo, l'intolleranza alle frustrazioni relazionali e ambientali, la debole e precaria consapevolezza della propria fragilità riguardo alla tossicodipendenza caratterizzano i tratti essenziali rilevati in occasione dell'attuale valutazione. Ripercorrendo la sua storia clinica emerge come primariamente egli utilizzi l'eroina a scopo automedicativo ma progressivamente essa finisce per condizionare pesantemente la sua esistenza perchè comincia a fare sentire la sua influenza deleteria sui suoi impegni occupazionali, costringendolo ad impegnare notevoli quantità di tempo ed energia per procurarsela, assumerla e riprendersi dai suoi effetti, con inevitabili ripercussioni sulla resa lavorativa ma anche compromettendolo ulteriormente sul piano socio-razionale con riduzione di critica, di giudizio etico e messa in atto di comportamenti disaffettivi che, in una sorta di circolo vizioso, diventano essi stessi motivo di ulteriori abusi. Sempre dalla storia clinica del peritando e da quanto egli stesso ha affermato nel corso dell'attuale valutazione si evince che improvvisamente, sostenuto dalla nuova compagna, decide di non consumare più eroina e cocaina. Ciò però non vuol dire che egli non sia più un tossicodipendente nell'accezione comune del termine, ma che ha sviluppato una nuova forma di dipendenza, quella da metadone. In linea generale si può dire che l'assuntore di droga raggiunge uno stato di equilibrio nuovo, diverso da quello precedente, che per essere mantenuto richiede la continua presenza della droga stessa. Se ciò non si verifica, subentra il fenomeno dell'astinenza con l'iperalgesia, l'irrequietezza, i disturbi comportamentali che essa determina. Nel caso del peritando il tentativo di mantenere questa condizione omeostatica avviene attraverso il metadone. In altre parole egli può anche non essere più fisicamente dipendente da eroina e cocaina ma lo è certamente dal metadone che, si badi bene, rientra nella categoria degli agonisti della morfina e che come l'eroina e la morfina stessa produce dipendenza fisica e psichica. Rispetto infine alla diagnosi di disturbo di personalità borderline avanzata dagli psicoterapeuti curanti, potrebbe essere compatibile con lo stato del peritando, ma egli da quanto attualmente obiettivato appare più che altro dipendente da una appetenza nuova, quella da metadone che, va sottolineato, può indurre quelle alterazioni comportamentali a cui si accennava mimetizzando un possibile deficit personologico per il quale risulta piuttosto arduo determinarne l'incidenza e l'entità se prima non si risolve in modo definitivo la tendenza al consumo di metadone stesso. È un uso presente, importante e come precedentemente affermato non privo di rischi e a cui il peritando non ha dato l'impressione di voler rinunciare, soprattutto quando in modo molto poco critico afferma di essere contrario ad uno svezzamento radicale presso un centro stazionario per tossicodipendenti perchè non vuole più avere a che fare con il loro mondo. In conclusione da quanto obiettivato si può affermare che al momento attuale non esiste danno alla salute psichica del peritando tale da determinare una incapacità lavorativa in quanto se fino al 2002 a dominare la scena era soprattutto la dipendenza da eroina e cocaina, adesso lo è quella da metadone. Solo dopo una cura radicale di tale dipendenza si potrà valutare con un ragionevole margine di certezza la presenza e l'entità di un eventuale deficit personologico soggiacente. (...)" (doc. AI 36/5-6) Circa le conseguenze sulla capacità al lavoro e di integrazione il dr. __________ ha concluso poi che: " (…) Da un punto di vista psichiatrico non sono state obiettivate menomazioni qualitative e quantitative tali da giustificare una limitazione della capacità lavorativa del peritando. Come in precedenza affermato a dominare il quadro è essenzialmente la dipendenza da sostanze psicoattive multiple, attualmente in trattamento sostitutivo metadonico che, per i motivi e con le modalità precedentemente esposte, ha esso stesso determinato uno stato di dipendenza. Va tenuto inoltre presente che l’attuale valutazione non ha evidenziato danni psico-organici irreversibili conseguenti a questo stato di dipendenza e anche per questo il peritando non presenta alcuna limitazione alla propria capacità lavorativa. (…) In considerazione dello stato di dipendenza e della scarsa motivazione obiettivata, misure di integrazione professionale risultano oggettivamente improponibili. (…)." (doc. AI 36/6) Orbene, sulla base delle risultanze della perizia psichiatrica appena riprodotte, a ragione l’Ufficio AI ha escluso che la tossicodipendenza sia la causa o la conseguenza di una malattia psichica rilevante ai sensi dell’AI. In effetti, il dr. __________ ha escluso affezioni extra-somatiche con influsso sulla capacità di lavoro indipendenti dall’abuso di sostanze. Inoltre dall’anamnesi dell’assicurato descritta dal perito – “(…) sul piano psichico non avrebbe manifestato deficit fino all’età di 25 anni dimostrando anzi una buona propensione allo studio gratificata, fino ad allora, da una soddisfacente carriera lavorativa. Durante i primi anni ’90 infatti in concomitanza con il trasferimento dei genitori nella Svizzera Francese inizia a fare uso di sostanze stupefacenti. La motivazione data dal peritando verterebbe sul disagio conseguente alla solitudine dovuta alla lontananza dai famigliari a cui sarebbe stato molto legato. (…)” (doc. AI 36/3) – non si può ipotizzare un precedente disturbo psichico (al riguardo va fatto riferimento alla STFA del 13 luglio 2006 nella causa concernente B., I 621/05, in cui l’Alta Corte ha confermato l’operato dello scrivente Tribunale consistente nel rinvio all’Ufficio AI degli atti per accertare se l’etilismo dell’assi-curato fosse la causa o la conseguenza della patologia psichiatrica di cui era affetto. In quell’evenienza l’interessato presentava un vissuto costellato da lutti in ambito familiare, dalla perdita di lavoro e dal ricovero in una struttura psichiatrica). Neppure sulla base del rapporto medico 10 aprile 2006 del servizio psico-sociale di __________, sottoscritto dal dr. __________, capo servizio e dalla dr.ssa __________, medico assistente, secondo il quale “(…) il paziente presenta un grave disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline, mentre l’uso di sostanze in passato è da considerarsi secondario alla patologia sottostante (…)” (doc. AI 49/1) è possibile concludere differentemente. Infatti, nel rapporto in parola, i medici non motivano e documentano in alcun modo per quale ragione giungono alla conclusione che l’abuso di sostanze sia secondario alla patologia psichiatrica sottostante Del resto, nell’ambito della prima domanda di prestazioni AI, anche il dr. __________, FMH in medicina generale, nel suo rapporto medico 6 giugno 2002 (doc. AI 7/1-5), aveva posto la diagnosi di “(…) sindrome e disturbi psichici comportamentali dovuti all’uso di sostanze psicoattive multiple (…)” (doc. AI 7/1, sottolineatura del redattore). Nel rapporto medico 20 agosto 2002 del servizio psico sociale di __________ (doc. AI 10/1-5), la dr.ssa __________ aveva poi attestato le diagnosi di “(…) disturbo di personalità emotivamente instabile (tipo borderline) (ICD 10 : F 60.31) – sindrome e disturbi psichici e comportamentali per abuso di sostanze multiple (ICD 10 : F 19.2) (…)” (doc. AI 10/1) entrambe da anni. Infine, il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 18 aprile 2006, ha concluso che: “(…) dalla cronistoria riportata in dettaglio dal perito emerge che l’uso di sostanze stupefacenti precede le manifestazioni psicopatologiche. Il perito non riesce ad identificare il disturbo di personalità, eventualmente sottogiacente alle alterazioni comportamentali dovute all’abuso di sostanze. Il rapporto della Dr.ssa __________ non contiene elementi obiettivi, atti a sostenere la tesi che la psicopatologia sia antecedente all’abuso di sostanze.” (doc. AI 50/1). V a qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) 3.2 L 'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).” (cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2) La dr.ssa __________, del Servizio psico-sociale di __________, ritenuta nel certificato medico 25 gennaio 2007 la diagnosi di “(…) disturbo di personalità (ICD10 : F60.31), stato depressivo, stato ansioso, tossicodipendenza anamnestica in trattamento metadonico (…)” (doc. A2), non ha posto delle diagnosi nuove su cui non si sia già chinato il perito dr. __________ e nemmeno ha obiettivato un peggioramento dello stato psichico intercorso tra la perizia psichiatrica 24 gennaio 2006 e la decisione impugnata. Decisione che, va qui ricordato, delimita il potere cognitivo di questa Corte (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3 e 99 V 102) . Anche il dr. __________, capo servizio della clinica __________, nel rapporto 19 dicembre 2006 concernente la degenza dal 5 al 12 dicembre 2006 (5. ammissione) (doc. A3), posta la diagnosi di “(…) tentativo suicidale in paziente con nota sindrome di dipendenza da oppioidi, attualmente in un regime di mantenimento controllato clinicamente (ICD10 : F 11.22) (…)”, non ha attestato un peggioramento dello stato psichico intercorso tra la perizia psichiatrica 24 gennaio 2006 e la decisione impugnata. Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 20 febbraio 2007, ha concluso che: “(…) l’attuale documentazione evidenzia una situazione psichiatrica nota con assicurato tuttora sotto trattamento metadonico. Rispetto alla perizia Dr. __________ non vi è stata una modifica sostanziale dello stato di salute, il ricovero è stato causato a causa di un tentamen impulsivo dopo la recente perdita del padre. Permane la nota problematica di fondo ben descritta e analizzata nella perizia psichiatrica.” (doc. VI/Bis). Visto quanto sopra, q uesto Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'abilità al lavoro dell’assicurato da un punto di vista psichico sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente. Va qui ricordato che, q uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In queste circostanze, l’Ufficio AI ha rettamente ritenuto l’incapacità lavorativa dovuta unicamente alla tossicodipendenza e quindi, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), non rilevante ai fini dell’AI. Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso. 2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti