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32.2007.397

Rendita rifiutata in assenza di un grado di invalidità pensionabile

Ticino · 2007-11-19 · Italiano TI
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Rendita rifiutata in assenza di un grado di invalidità pensionabile

Erwägungen (3 Absätze)

E. 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2.   Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

Nel

merito

2.3.   Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità.

2.4.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1

LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o

di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, pag. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid.

3, 1990 pag.

543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA:

metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministra-zione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo

all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto

procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità

(DTF

129 V 222; cfr. anche

STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5.

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC

1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,

pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla

salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni

caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità

e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri

sono

(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")

ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi

alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli

sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA

inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re

P., I 870/02, consid.

3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155

consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommens- vergleich

in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfä-higkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

2.6.   Nella fattispecie al fine di istruire l’aspetto medico,

l'amministrazione ha richiamato agli atti la documentazione dall’assicuratore

malattia e ha interpellato l'ultimo datore di lavoro dell'assicurata (doc. AI

1-10 e 2).

In

data 4 settembre 2006 il dr. __________, neurochirurgo, nel suo rapporto medico

all’Ufficio AI, ha posto come diagnosi “Discopatie plurisegmentali da L2/3 a

L4/5 con una lieve stenosi del canale spinale in L2/3 e L3/4 e protrusione

discale L4/5 a sx”, concludendo che una riduzione della capacità lavorativa era

sicuramente presente, ma da lui non precisabile non avendo più visto la

paziente dopo il giugno 2006 (doc. AI 11).

Nel

rapporto medico all’Ufficio AI del 8 settembre 2006 il dr. __________, curante,

diagnosticate

"Sindrome lombo-vertebrale cronica con

sciatalgia/radiculopatia L5, stato ansioso e tendenza all’agitazione”

oltre

a altre diagnosi non invalidanti (dolori addominali, ipertensione), allegati

atti medici di data precedente, ha fissato un’inabilità lavorativa completa dal

E. 26 settembre 2005, specificando quanto segue:

"

Paziente di origine

della __________, che collaborava in precedenza in qualità di donna delle

pulizie presso il negozio __________ di __________, pulizie che ella effettuava

sola negli uffici amministrativi.

In seguito è la paziente è stata assunta da parte della

__________. Con il cambiamento la paziente incontra parecchie difficoltà di

integrazione, scarso contatto con l'equipe. A questo punto la paziente è diventata

molto agitata, delusa, con tendenza all'isolamento, e quindi non ha ripreso il

lavoro a partire del 26.09.2005.

Durante l'incapacità lavorativa, comparsa di lombaggine

media entità, che vengono controllati con la terapia farmacologica associata

alla fisioterapia. La paziente è nota per una sindrome lombovertebrale con

componente radicolare già dal 1993, confermata con una TAC lombare del

13.05.1997.

Recentemente, la paziente è stata ricoverata per

esarcebazione della sintomatologia, e soprattutto  riguardo la radiculopatia.

Il dr. __________ ha provveduto ad un'infiltrazione a

livello L4/L5 a sinistra che ha portato un relativo miglioramento.

In pratica la paziente, lamenta dolori anche facendo

delle pulizie leggere, e non sta lungo tempo in piedi. La paziente è candidata

ad un intervento di decompressione / discectomia al prossimo evento acuto.

Tenendo conto dell'entità patologiche attuale, e la

loro evoluzione ulteriore, è poco probabile che la paziente riprendesse un

lavoro a medio termine. Una rendita è giustificata in questo caso." (Doc.

AI 12-2)

Alla

luce di questi atti, nel suo rapporto 10 novembre 2006 il dr. __________ del

Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR), ha reputato indicato

procedere ad una perizia pluridisciplinare (doc. AI 14-1).

L’Ufficio

AI ha quindi affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare al

Servizio Accertamento Medico (SAM). I periti del SAM, nel dettagliato rapporto

peritale del 22 giugno 2007, analizzati gli atti, effettuati numerosi esami e

fatti eseguire consulti di natura reumatologica e psichiatrica, hanno posto le

seguenti diagnosi:

"

(...)

5         DIAGNOSI

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a

livello della gamba di sinistra, su alterazioni degenerative pluri-segmentali

da L12 fino al S1 con ostecondrosi soprattutto a livello del segmento L3/L4 con

spondilosi anteriore, restringimento del canale spinale soprattutto a livello

L3/L4, L4/L5.

Calcagnodinia a ds..

Gonalgia a ds..

Tendenza all'aggravazione.

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Ipertensione arteriosa trattata.

Obesità con BMI 31 kg/m

2

. (...)" (Doc.

AI 19-8+9)

esponendo

le seguenti valutazioni e conclusioni:

"

(...)

7      VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE

CAPACITÀ LAVORATIVA

L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica

globale dell'A. nell'attività da ultimo esercitata come ausiliaria di pulizie è

da considerare nella misura dell'80 %, intesa come riduzione della capacità funzionale

residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

8.     CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle

patologie reumatologiche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal

punto di vista psichiatrico l'A. non presenta una limitazione della capacità

lavorativa.

Dal punto di vista reumatologico, in considerazione di

quanto descritto al capitolo 6, il nostro consulente ritiene che le imitazioni

che l'A. presenta per quanto riguarda le alterazioni a livello dell'apparato

muscolo-scheletrico sono prevalentemente da riportare ai disturbi della colonna

vertebrale ed alle sue patologie. Vi sono delle difficoltà nello svolgere

un'attività in posizioni statiche con la parte superiore del corpo leggermente

piegata in avanti oppure alzando dei pesi in modo ripetuto superiori ai 15 kg..

Anche per quanto riguarda il calcagno di ds., vi sono delle limitazioni nel

rimanere per un lungo periodo sempre in piedi. Non vi sono invece limitazioni

dettate dalle patologie a livello del ginocchio ds.. In considerazione quindi

di questi fatti il nostro consulente ritiene che per quanto riguarda l'attività

professionale svolta di donna delle pulizie vi sia un'incapacità lavorativa del

20%.

Riassumendo, per le ragioni suesposte, dal punto di

vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale

nell'attività da ultimo esercitata come ausiliaria di pulizie, nella misura

dell'80% e ciò a partire dalla fine dell'ultima attività lucrativa esercitata,

cioè da 09/2005.

9.     CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

L'A. è ritenuta in grado di poter esercitare altre

attività. In un'attività lavorativa adatta in cui l'A. può alternare la

posizione seduta a quella in piedi, alla deambulazione, non debba alzare dei

pesi superiori ai 15 kg e possa lavorare in posizioni ergonomiche con la

colonna vertebrale vi è una capacità lavorativa completa.

Visto che dal punto di vista psichiatrico la capacità

lavorativa è valutata nella misura del 100% giungiamo alla conclusione che in

un'attività adatta, che tiene conto delle limitazioni descritte sopra, la

capacità lavorativa globale è valutata nella misura del 100%.

Nell'attività professionale attualmente svolta di

casalinga, l'A. è abile al lavoro nella forma completa.

Vista anche l'elevata capacità lavorativa residua, non

vi è necessità per provvedimenti di reintegrazione professionale.

Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche,

dall'utilizzo di una soletta di Viskohel soft spot l'A. potrebbe trarre un

beneficio per quanto riguarda i dolori a livello della zona dei calcagni e

quindi anche della sua capacità professionale. Una ripresa delle fisioterapie

ambulatoriali che non sono più state svolte dall'ultima degenza presso la Clinica

__________ di __________, potrebbero inoltre migliorare i dolori a livello lombare.

(...)" (Doc. AI 19-11+12)

Nelle

sue annotazioni del 30 luglio 2007 il dr. __________ del SMR, ha rilevato:

"

Il SAM del 5.2007 con la

valutazione clinica, gli status specialistici con le limitazioni funzionali

presenti e le conclusioni sulle esigibilità residuali citate a livello reumatologico

e psichiatrico sono coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità

richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM.

Con il SAM si fa luce su esigibilità lavorative e

limitazioni funzionali oltre a decorso clinico ad oggi.

Si propone a livello medico assicurativo di

giustificare pertanto

IL 20% nella sua attività per diminuito rendimento sull'arco

di tutto il giorno dal 9.2005

IL 0% in attività ritenute adeguate ergonomicamente

(vedi pt 9 del SAM).

Ricordo che la componente psichiatrica non è stata

considerata come limitante, e d'altronde l'Ata non è mai stata o è in terapia

specialistica per una patologia in questo ambito." (Doc. AI 21-1)

Dal

canto suo la consulente per l’integrazione professionale, nel suo rapporto

finale del 24 agosto 2007, ha negato la presenza di un grado di invalidità

(cfr. doc. AI 26; riprodotto per esteso al consid. 2.9).

Con

progetto di decisione del 4 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha quindi negato il

diritto ad una rendita di invalidità motivando come segue:

"

(...)

Esito degli accertamenti:

●   Dall'esame di tutta la

documentazione medica acquisita all'incarto in fase d'istruttoria ed in

particolare dalla perizia pluridisciplinare redatta il 22.06.2007, é medicalmente

oggettivata a decorrere dal mese di settembre 2005, un'inabilità lavorativa pari

al 20 % (diminuzione di rendimento) nella sua abituale attività quale ausiliaria

di pulizie, per contro vi é una capacità lavorativa del 100 % in attività adeguate

al suo stato di salute e che tengano conto dei seguenti limiti funzionali:

-   possibilità di alternare la posizione da

seduta a in piedi

-   non dover alzare pesi superiori ai 15 kg

-   possibilità di poter lavorare in posizioni

ergonomiche con la colonna vertebrale.

Attività esigibili

L'attività abituale di ausiliaria di pulizie é possibile

con una limitazione di rendimento del 20%. Sono altresì possibili a tempo

pieno, altre attività più leggere rispettose dei limiti funzionali citati

sopra, quali ad esempio:

nell'ambito industriale

addetta a lavori di controllo o sorveglianza in aziende

del settore industriale.

piccole attività manuali leggere

imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura,

etichettatura.

La pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta al

vaglio del nostro Servizio integrazione professionale per una valutazione dal

profilo economico-professionale, il quale ha proceduto al confronto dei redditi

che ha portato alle seguenti conclusioni.

Calcolo della capacità di guadagno residua.

Salario da valida:

Lei senza il danno alla salute, nel 2006, avrebbe

potuto percepire un guadagno annuo di

fr. 40'783.-.

Salario da invalida:

Sotto il profilo economico, in conformità alla recente

giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato,

si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dall'Ufficio

federale di statistica (RSS).

Conformemente alla giurisprudenza in vigore, si impone

che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei

valori nazionali (tabella TA1).

Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2

che stabilisce una media dei salari di tali attività.

In base a questi dati, per le donne, viene definito un

salario ipotetico nel 2006 di    Fr. 49'659.--.

A tale importo si ritiene opportuno effettuare una

riduzione del 5 % per attività medio-leggera, ne risulta pertanto un reddito da

invalida di

fr. 47'176.--

.

Grado d'invalidità:

Eseguendo un confronto tra il reddito da valida (Fr.

40'783.-) ed il reddito da invalida (Fr. 47'176.--) non risulta nessuna perdita

di guadagno imputabile al danno alla salute.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il

diritto alla rendita non esiste."

(Doc. AI 28-2+3)

Nelle

sue osservazioni del 30 novembre 2007 RA 1, patrocinatore dell’assicurata, ha contestato

le conclusioni dell’ammini-strazione producendo un certificato del curante dr. __________

del 26 ottobre 2007 del seguente tenore:

"

Con l'accordo della paziente,

inoltriamo un'opposizione alla decisione AI del 04.10.2007.

Dal punto di vista del medico curante, e alla luce

delle constatazioni cliniche, e delle numerose valutazioni specialistiche,

ritengo che la Signora RI 1 non è in grado di svolgere qualsiasi attività anche

in modo leggero.

La patologia vertebrale e le conseguenze sullo stato di

salute è da ritenere gravemente invalidante con un impatto sfavorevole sulla

vita quotidiana (la paziente chiede l'aiuto dal marito per svolgere i lavori

domestici).

Dal punto di vista anamnestico, preciso che il danno

alla schiena risale all'anno 1993, documentato ai tempi tramite accertamenti

radiologici che evidenziano un conflitto radicolare lombare. La RMI lombare del

2006 conferma un peggioramento della patologia, sulla base di questo reperto il

Dr. __________ ha ritenuto opportuno un ricovero stazionario e infiltrazione.

Nella medesima ottica, la valutazione ortopedica da

parte del Dr. __________ conferma un danno a livello del bacino (sacro -

iliaca).

Dal 09/2005, la paziente è stata inabile in modo totale

a causa di numerosi episodi di esacerbazioni, malgrado la terapia regolare.

Essendo confrontati con una patologia cronica e

degenerativa, con episodi di ricadute, e di conseguenza la capacità lavorativa

ridotta della paziente, una rendita è giustificata." (Doc. AI 31-1+2)

Mediante

provvedimento 19 novembre 2007 l’Ufficio AI ha confermato il diniego delle

prestazioni (cfr. doc. AI 34; consid. 1.2).

2.7.   Con

il presente ricorso l’assicurata ribadisce che il suo stato di salute sarebbe

tale da giustificare il riconoscimento di una rendita, riferendosi in

particolare al certificato del curante del 26 ottobre 2007 già agli atti (I;

cfr. sopra consid. 1.3).

Perché un rapporto

medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in

maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,

prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in

piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (

STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V

160;

Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352

; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178; Pratique VSI 2001 p. 110).

Nell'ambito del libero apprezzamento

delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne

in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354)

.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa

con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124;

STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del

23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8.

Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo

stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha

motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare

effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr.

consid. 2.7).

I

periti, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore

documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di

laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico e

reumatologico (cfr. doc. AI 19 e in esteso consid. 2.6).

Per

quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________

del Servizio di psichiatria e psicologia medica dell’____________________, dopo

aver rilevato che non erano presenti alterazioni della forma e del contenuto

del pensiero, né fenomenologia dispercettiva o importanti alterazioni del tono

dell'umore e deficit cognitivi in generale, ha unicamente controevidenziato la

presenza di difficoltà di integrazione sociale che avevano presumibilmente

contribuito alle problematiche insorte in ambito lavorativo. Secondo il consulente

del SAM, la sintomatologia descritta non era comunque sufficiente per formulare

una diagnosi psichiatrica e non determinava pertanto dal punto di vista

psichiatrico alcuna compromissione della capacità lavorativa (Doc. AI 19-10 e

19-14).

Dal

profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia,

nel suo rapporto SAM del 5 giugno 2007, poste le diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa di

"

-    sindrome  lombo-vertebrale con

componente spondilogena a livello  della  gamba

di sinistra, su alterazioni degenerative

pluri-segementali da L2 fino a S1 con osteocondrosi soprattutto a livello del

segmento L3/L4 con spondilosi anteriore restringimento del canale spinale soprattutto

a livello L3/L4, L4/L5;

-    calcagnodinia

a destra;

-    gonalgia

a destra;

-    tendenza

all'aggravazione. (...)" (Doc. AI 19-21)

ha

dal canto suo concluso:

"

(...)

5.     GRADO Di CAPACITA' DI LAVORO IN %

NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA

DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Questa paziente presenta quale patologia principale una

sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a livello della gamba di

sinistra e particolarmente alla zona del gluteo. Anamnesticamente vi è una

certa discrepanza fra le asserzioni della paziente attualmente eruibili e

dichiarate in presenza di un'interprete ed i reperti anamnestici messi a

disposizione. In effetti la paziente dichiara di non aver mai avuto dolori

lungo la gamba di sinistra, ma che i disturbi si sono sempre localizzati piuttosto

nella zona lombosacrale fino al massimo al gluteo ed all'altezza del trocantere

di sinistra. Dalla documentazione messa a disposizione invece si evince a più

riprese la diagnosi di una lombosciatalgia addirittura di una sindrome

irritativa radicolare L4/L5 a sinistra. I disturbi principali per la paziente a

livello della gamba sono invece a livello della gamba destra e sotto il

ginocchio e non pertinenti con i problemi della colonna lombare, ma in

relazione con dolori al ginocchio ed al calcagno di destra.

Per quanto riguarda la problematica lombare

clinicamente vi è una mobilità ridotta nell'estensione, meno nella flessione

con una normalità della mobilità nella flessione laterale. Tutti i movimenti

sono estremamente dolorosi come pure la palpazione della zona lombare. A questo

proposito è da segnalare come durante tutta la visita la paziente si lamenti di

dolori anche quando si visitano delle parti del corpo non dolorose. L'esame

clinico attuale permette di escludere la presenza di una compressione o di un'irritazione

radicolare. Le indagini radiologiche dimostrano per quanto riguarda le

radiografie convenzionali, soprattutto un'osteocondrosi a livello del segmento

L3/L4 con una leggera scoliosi sinistro convessa, mentre per quanto riguarda la

RM della colonna lombare eseguita lo scorso anno, vi è una discopatia

pluri-segmentale che parte da L2 fino a S4 con dark-disck e protrusioni

discali, restringimento del canale spinale in particolar modo a livello dei

segmenti L3/L4, L4/L5. Non vi sono delle ernie discali compressive delle radici

lombari. Accanto a questa problematica principale, vi è un dolore ad insorgenza

più recente a livello del ginocchio di destra nonché nella zona della gamba

destra, dal ginocchio in giù ed a livello del calcagno destro.

Le indagini cliniche a livello del ginocchio non

mostrano patologie né di tipo degenerativo né infiammatorio. Nessun versamento,

nessun segno per lesioni ligamentari o meniscali. Durante la prova della

mobilità del ginocchio destro la paziente fa una resistenza attiva al

piegamento del ginocchio stesso oltre i 30°-40°. Nel momento in cui si sposta

dal lettino per rialzarsi piega invece spontaneamente senza dolori il ginocchio

destro in modo completo e la posiziona addirittura schiacciandolo sotto la

gamba sinistra. A livello del calcagno di destra vi sono dei dolori alla

palpazione nella zona della fascia plantare.

Vi è una certa discrepanza fra le informazioni

anamnestiche date dalla paziente e quelle eruite agli atti. Vi è una

discrepanza inoltre nell'esame clinico della paziente a più livelli in

particolar modo nell'impossibilità della deambulazione sulla punta dei piedi,

nella resistenza attiva al piegamento del ginocchio, nonché alla manifestazione

di una sintomatologia dolorosa durante tutta la visita malgrado si eseguissero

delle valutazioni di articolazioni e parti della colonna non sintomatiche. In

considerazione di quanto detto, ritengo quindi che le limitazioni funzionali

che la paziente presenta per quanto riguarda le alterazioni a livello

dell'apparato muscolo-scheletrico sono prevalentemente da riportare ai disturbi

della colonna vertebrale ed alle sue patologie. Vi sono delle difficoltà nello

svolgere un'attività in posizioni statiche con la- parte superiore del corpo

leggermente piegata in avanti oppure alzando dei pesi in modo ripetuto

superiori ai 15 kg. Anche per quanto riguarda il calcagno di destra, vi sono

delle limitazioni nel rimanere per un lungo periodo sempre in piedi. Non vi

sono invece limitazioni dettate dalle patologie a livello del ginocchio destro.

In considerazione quindi di questi fatti ritengo che

per quanto riguarda l'attività professionale svolta di donna delle pulizie vi

sia un'incapacità lavorativa del 20%. In un'attività lavorativa adatta in cui

la paziente può alternare la posizione seduta a quella in piedi, alla

deambulazione, non debba alzare dei pesi superiori ai 15 kg e possa lavorare in

posizioni ergonomiche con la colonna vertebrale vi è una capacità lavorativa

completa. Nell'attività professionale attualmente svolta di casalinga, la

paziente è abile al lavoro nella forma completa.

6.     POSSIBILITÀ DI MIGLIORAMENTO DELLE

CONDIZIONI DI SALUTE

Dall'utilizzo di una soletta di Viskohel soft spot la

paziente potrebbe trarre un beneficio per quanto riguarda i dolori a livello della

zona dei calcagni e quindi anche della sua capacità professionale. Una ripresa

delle fisioterapie ambulatoriali che non sono più state svolte dall'ultima

degenza presso la Clinica __________ di __________, potrebbero inoltre

migliorare i dolori a livello lombare." (Doc. AI 19-22+23)

Tale

referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo

Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.

Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici SAM

hanno, come detto, posto come diagnosi invalidanti quelle di “

Sindrome

lombo-vertebrale con componente spondilogena a livello della gamba di sinistra,

su alterazioni degenerative pluri-segmentali da L12 fino al S1 con ostecondrosi

soprattutto a livello del segmento L3/L4 con spondilosi anteriore, restringimento

del canale spinale soprattutto a livello L3/L4, L4/L5, calcagnodinia a ds.,

gonalgia a ds., tendenza all'aggravazione”

, oltre a quelle, non

invalidanti, di “

Ipertensione arteriosa trattata e obesità con BMI 31 kg/m

"

(Doc. AI 19-8+9).

Hanno quindi ritenuto l’assicurata, dal settembre 2005, incapace al

lavoro nella sua attività lavorativa come ausiliaria di pulizie nella misura

del 20%, mentre che in altre attività adatte e leggere era da ritenere

completamente abile al lavoro (cfr. sopra consid. 2.6).

Questa

dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da

altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza

invalidante delle medesime patologie o  un peggioramento delle sintomatologie.

Quanto

prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua

inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è

in grado di sovvertire le conclusioni dei periti o attestare un peggioramento

delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.

In

effetti la certificazione del 26 ottobre 2007 del dr. __________  (doc. AI 36 e

sopra consid. 2.6) non fa in sostanza altro che confermare gli accertamenti esperiti

e in definitiva anche le conclusioni tratte dal dr. __________, con particolare

riferimento alle diagnosi poste, giungendo tuttavia alla conclusione di una non

ben precisata abilità lavorativa “ridotta” (doc. A e sopra al consid. 2.6).

Ora, a ragione l’Ufficio AI ha rilevato come la certificazione del

dr. __________, che peraltro è medico generalista e non è quindi -

contrariamente ai periti SAM - specialista nelle materie che qui interessano,  non

apporti elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati

dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia.

In realtà, si tratta in definitiva di una descrizione solo parzialmente

diversa del quadro clinico reumatologico/ortopedico e, quindi, in sostanza di

una valutazione differente delle conseguenti ripercussioni sulla capacità

lavorativa dell’assicurata. Il referto tralascia peraltro di esprimersi sulle concrete

ripercussioni delle diagnosticate patologie sulla capacità lavorativa, limitandosi

a indicare un generico “impatto sfavorevole sulla vita quotidiana” delle affezioni

vertebrali (doc. AI 36-11). Con riferimento alle allegazioni della ricorrente,

va comunque anche osservato che gli atti medici/radiologici allegati dal medico

curante sono pure stati adeguatamente considerati dal SAM (cfr. doc. AI 12-4

sino 14; doc. AI 19).

Ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia SAM, e ricordate

peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati

(anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 2002/01;

cfr. consid. 2.10), sulla base di detta generica attestazione non si può in

questa sede dipartirsi dalle conclusioni peritali.

Si

deve quindi concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun

certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto

impugnato (

il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di

fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V

140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b)

, i disturbi di cui è affetta incidessero

sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai

periti.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte

la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la perizia SAM, e in particolare i referti

specialistici del dr. __________ e del dr. __________, tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7),

alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata

affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere

ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto,

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozial- versicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113

V 28 consid.

4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),

è da ritenere siccome

dimostrato

con il grado della verosimiglianza

preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;

125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF

113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b),

che

sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata

presentava una capacità lavorativa del 80% nell’attività precedentemente svolta

e del 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali segnalati

dai periti SAM.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.9.   Per

quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che

l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico

(DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano

pertanto determinanti.

A

l medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace

al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute

limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita

in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo

la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, a

i fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il

reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b).

Nel

caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti

dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità

dell’assicurata.

In

particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito al

raffronto dei redditi, riferendosi ai dati salariali agli atti relativi alle

attività lavorative svolte in precedenza dall’assicurata (da ultimo quale ausiliaria

di pulizie presso la __________ di __________, in seguito __________), nel suo

rapporto del 24 agosto 2007 ha concluso quanto segue:

"

(...)

Stato di salute

- danno alla salute e relativi

impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

Rimando alle valutazioni mediche

per quanto concerne le diagnosi.

IL 20% (diminuzione di

rendimento) nell'attività abituale di ausiliaria di pulizie,

dal 09.2005

CL 100% in attività adeguata,

dal 09.2005.

Limiti funzionali:

l'attività deve permettere

all'A. di alternare la posizione seduta a quella in piedi e alla

deambulazione, senza

alzare pesi superiori ai 15 kg, in posizioni ergonomiche per la

colonna vertebrale.

Formazione scolastica e professionale

- grado raggiunto (elementari, medie,

ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni

L'A., di origine turca ed etnia curda, non parla e

non capisce l'italiano. La perizia medica é stata fatta con l'aiuto di un interprete.

L'A. non é mai andata a scuola, é analfabeta. Ha

lavorato in casa con i genitori fino al matrimonio all'età di 21 anni. Il

marito é in __________ dal 1987 per questioni politiche, lavorava c/o il __________

di __________, l'A. l'ha raggiunto con i figli nel 1991. Ha lavorato saltuariamente

come ausiliaria di pulizie.

Dal 2001 lavora come ausiliaria di pulizie a tempo

pieno per __________ di __________, con un salario di Fr. 18.-/h. La ditta é

poi stata rilevata da __________ (ditta __________), per la quale ha

continuato l'attività solo alcuni mesi. Il salario era stabilito a Fr.

3'100.-/mese.

Attività esigibili

- senza (ri)formazione specifica

L'attività abituale di ausiliaria di pulizie é

possibile con una limitazione di rendimento del 20%. Sono altresì possibili a

tempo pieno altre attività più leggere (vedi limiti funzionali), quali ad

esempio nell'ambito industriale come addetta a lavori di controllo o

sorveglianza in aziende del settore industriale o piccole attività manuali

leggere (imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura, ...).

Calcolo CGR

– senza (ri)formazione specifica

Salario da valida:

Senza danno alla salute, nel 2006, l'A. avrebbe

potuto percepire un guadagno annuo di Fr.

40'783.-

Salario da invalida:

In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di

determinare il reddito da invalido di un assicurato si fa riferimento ai

rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale

di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.

A seguito di una recente sentenza del TCA e delle

indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni,

è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che

erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il

reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori

nazionali (tabella TA1). Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2

che stabilisce una media dei salari di tali attività.

In base a questi dati, per le donne, viene definito

un salario ipotetico nel 2006 di Fr. 49'659.­-.

A questa cifra, per gli assicurati che a causa della

particolare situazione personale o professionale non possono mettere

completamento a frutto la loro capacità residua e pertanto non riescono a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.

Ritengo corretta una riduzione del 5% per attività

medio-leggera.

Si considera dunque un reddito da invalida di

Fr.

47'176

.-.­

Grado di invalidità:

Malgrado il danno alla salute, peraltro poco invalidante

anche nell'attività abituale, sono tuttora esigibili lavori che permettono un

guadagno pari o addirittura superiore a quello percepito prima del danno alla

salute.

Il grado di invalidità é dunque nullo.

Proposte formative

- (eventuali) o di chiusura del caso

L'attività abituale di ausiliaria di pulizie é

possibile con una limitazione di rendimento del 20%. Sono altresì possibili a

tempo pieno altre attività più leggere (vedi limiti funzionali), quali ad

esempio nell'ambito industriale come addetta a lavori di controllo o

sorveglianza in aziende del settore industriale o piccole attività manuali

leggere (imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura, ...).

(Doc. AI 26)"

L’ufficio

AI ha quindi negato la presenza di un grado di invalidità  (doc. AI 28 e 34).

Tali

accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla

ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione,

nella determinazione del reddito da invalida, dei dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della giurisprudenza

de TF (cfr. sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04; sentenza

22 agosto 2006 in re K, I 424/05).

2.10.   Vi

sto quanto precede, la conclusione dell’Ufficio AI essendo basata su

sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l'erogazione di una

rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha rettamente negato il

diritto ad una rendita.

2.11.   L’assicurata

ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia (I).

Al

proposito va nuovamente ribadito che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art.

E. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici. 2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico dell’assicurata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2008 32.2007.397 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2008 32.2007.397 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2008 32.2007.397

Rendita rifiutata in assenza di un grado di invalidità pensionabile

Raccomandata Incarto n. 32.2007.397 FC /sc Lugano 24 novembre 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattrice: Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2007 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 19 novembre 2007 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   Nel giugno 2006 RI 1, nata nel 1950, già attiva come ausiliaria di pulizie, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetta da “depressione, male di schiena dal 1994, vertigini, operata per utero” (doc. AI 1-6). Esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare, mediante progetto di decisione 4 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita d’invalidità in difetto di un grado di invalidità pensionabile (doc. AI 28). 1.2.   Dopo aver preso atto delle osservazioni presentate dall’assicu-rata, rappresentata dall’RA 1, e valutata  la nuova documentazione versata agli atti, con decisione 19 novembre 2007 l’amministrazione ha confermato il rifiuto della prestazione motivando: " (…) Esito degli accertamenti: Dall'esame di tutta la documentazione medica acquisita all'incarto in fase d'istruttoria ed in particolare dalla perizia pluridisciplinare redatta il 22.06.2007, è medicalmente oggettiva a decorrere dal mese di settembre 2005, un'inabilità lavorativa pari al 20% (diminuzione di rendimento) nella sua abituale attività quale ausiliaria di pulizie, per conto vi è una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate al suo stato di salute e che tengono conto dei seguenti limiti funzionali: - possibilità di alternare la posizione da seduta a in piedi

- non dover alzare pesi superiori ai 15kg

- possibilità di poter lavorare in posizioni ergonomiche con la colonna vertebrale Attività esigibili L'attività abituale di ausiliaria di pulizie è possibile con una limitazione di rendimento del 20%. Sono altresì possibili a tempo pieno, altre attività più leggere rispettose dei limiti funzionali citati sopra, quali ad esempio: nell'ambito industriale addetta a lavori di controllo o sorveglianza in azienda del settore industriale. piccole attività manuali leggere imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura. La pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta al vaglio del nostro Servizio integrazione professionale per una nuova valutazione dal profilo economico-professionale, il quale ha proceduto al confronto dei redditi che ha portato alle seguenti conclusioni. Calcolo delle capacità di guadagno residua Salario da valid a: Lei senza il danno alla salute, nel 2006, avrebbe potuto percepire un guadagno annuo di fr. 40'783.--. Salario da invalida: Sotto il profilo economico, in conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato, si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica (RSS). Conformemente alla giurisprudenza in vigore, si impone che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabellaTA1). Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tale attività. In base a questi dati, per le donne, viene definito un salario ipotetico nel 2006 di Fr. 49'659.--. A tale importo si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 5% per attività medio-leggera, ne risulta pertanto un reddito da invalida di fr. 47'176.-. Grado di invalidità: Eseguendo un confronto tra il reddito da valida (Fr. 40'783.--) ed il reddito da invalida (Fr. 47'176.--) non risulta nessuna perdita di guadagno imputabile al danno alla salute. Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste. Contro il progetto di decisione 04.10.2007, il rappresentante legale ha avanzato le proprie obiezioni, appellandosi in particolare all'annessa certificazione medica del curante Dr. __________ redatta il 26.10.2007, sulla scorta della quale viene sostenuta la presenza di uno stato di salute precario al punto tale da giustificare un'inabilità totale in qualsiasi attività, anche di tipo leggero. A questo riguardo, è importante tuttavia ricordare che l'iter istruttorio, che ha condotto infine al progetto di decisione, ha implicato un accertamento medico pluridisciplinare ambulatoriale affidato al Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM). Ne è così scaturito un circostanziato rapporto datato 22.06.2007, rapporto esaminato e convalidato da parte del nostro Servizio medico regionale (SMR). Ora, giova ricorda che le indicazioni contenute nella relazione medica prodotta in sede di audizione erano già conosciute all'Ufficio AI, avendo il curante consegnato un rapporto medico nel settembre 2006. Ciò significa che nella perizia SAM sono state prese in considerazione tutte le patologie descritte in corso d'istruttoria. In esito a quanto precede, rimane dunque l'assoluta validità del rapporto peritale allestito dal SAM. A titolo abbondanziale, va sottolineato che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, nel dubbio, egli attesa a favore del proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p.230). Per concludere dunque, in assenza di elementi oggettivi volti a confutare il querelato progetto di decisione, questi non può altro che meritare conferma."(Doc. AI 34-2+3) 1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, assistita dall’OCST, ha contestato il provvedimento amministrativo e chiesto il riconoscimento di prestazioni AI e in via subordinata accertamenti ulteriori, motivando come segue: " (…) La decisione che qui s'impugna è assolutamente errata e si basa su presupposti sbagliati e giunge di conseguenza a conclusioni quali la possibilità per la signora RI 1 di percepire un salario da invalida con relative riduzioni addirittura superiore al salario da lei percepito da abile. In via principale si contestano le conclusioni cui sono giunti i periti nell'ambito degli accertamenti. Gli stessi periti concludono che l'assicurata avrebbe una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate. Di parere completamente opposto sono i medici che hanno avuto in cura per lungo tempo la paziente e che attestano che non è in grado di svolgere qualsiasi attività anche in modo leggero (cfr scritto Dr. Slimane Chicki del 26.10.2007, doc. A 1.4.   Nella risposta di causa del 21 gennaio 2008 l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione impugnata, ha chiesto la reiezione del gravame, precisando: " (...) Con domanda di prestazioni AI 26.6.2006, l'assicurata, di professione ausiliaria di pulizie, ha chiesto l'assegnazione di una rendita di invalidità. In esito agli accertamenti medici ed economici del caso, l'Ufficio AI, in particolare alla luce della perizia medica specialistica pluridisciplinare 22.6.2007 del Servizio di accertamento medico dell'AI (doc. 19 inc. AI), attestante una piena capacità lavorativa dell'assicurata in attività lavorativa adeguata ai limiti posti dal suo stato di salute, ha constatato che in siffatta attività l'assicurata può conseguire un reddito pari o superiore al precedente, senza perdita di guadagno dovuta al danno alla salute e quindi senza invalidità. Con la decisione impugnata l'UAI ha quindi respinto la richiesta di rendita. Con il ricorso l'assicurata contesta tale valutazione del suo stato di salute e della sua capacità lavorativa, richiamandosi alle varie valutazioni agli atti e producendo il certificato medico 26.10.2007 del suo medico curante Dr. __________, il quale richiamandosi alle precedenti valutazioni mediche - agli atti - valuta che l'assicurata non è in grado di svolgere nemmeno attività lavorative leggere giustificandosi una rendita d'invalidità. Come detto la decisione impugnata si basa sulla perizia medica specialistica pluridisciplinare 22.6.2007 del Servizio di accertamento medico dell'AI (doc. 19 inc. AI). Per quanto concerne il valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). In concreto, la perizia pluridisciplinare eseguita dal __________ di __________, la quale ha considerato il danno alla salute sia psichico che reumatologico, è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali summenzionati. Il ricorso non solleva problemi che non siano stati adeguatamente valutati nella perizia, nella quale sono state segnatamente valutate e integrate le valutazioni del Dr. __________ e la RMI del 2006. Il ricorso propone una diversa valutazione della situazione approfonditamente valutata con la perizia alla base della decisione, che può quindi essere confermata." (Doc. IV) Nello scritto 18 febbraio 2008 la ricorrente ha contestato il contenuto della risposta dell’Ufficio AI confermandosi nelle allegazioni e nelle domande ricorsuali (VI). considerato in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). 2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148). Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1). Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007. Nel merito 2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità. 2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministra-zione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommens- vergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfä-higkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). 2.6.   Nella fattispecie al fine di istruire l’aspetto medico, l'amministrazione ha richiamato agli atti la documentazione dall’assicuratore malattia e ha interpellato l'ultimo datore di lavoro dell'assicurata (doc. AI 1-10 e 2). In data 4 settembre 2006 il dr. __________, neurochirurgo, nel suo rapporto medico all’Ufficio AI, ha posto come diagnosi “Discopatie plurisegmentali da L2/3 a L4/5 con una lieve stenosi del canale spinale in L2/3 e L3/4 e protrusione discale L4/5 a sx”, concludendo che una riduzione della capacità lavorativa era sicuramente presente, ma da lui non precisabile non avendo più visto la paziente dopo il giugno 2006 (doc. AI 11). Nel rapporto medico all’Ufficio AI del 8 settembre 2006 il dr. __________, curante, diagnosticate "Sindrome lombo-vertebrale cronica con sciatalgia/radiculopatia L5, stato ansioso e tendenza all’agitazione” oltre a altre diagnosi non invalidanti (dolori addominali, ipertensione), allegati atti medici di data precedente, ha fissato un’inabilità lavorativa completa dal 26 settembre 2005, specificando quanto segue: " Paziente di origine della __________, che collaborava in precedenza in qualità di donna delle pulizie presso il negozio __________ di __________, pulizie che ella effettuava sola negli uffici amministrativi. In seguito è la paziente è stata assunta da parte della __________. Con il cambiamento la paziente incontra parecchie difficoltà di integrazione, scarso contatto con l'equipe. A questo punto la paziente è diventata molto agitata, delusa, con tendenza all'isolamento, e quindi non ha ripreso il lavoro a partire del 26.09.2005. Durante l'incapacità lavorativa, comparsa di lombaggine media entità, che vengono controllati con la terapia farmacologica associata alla fisioterapia. La paziente è nota per una sindrome lombovertebrale con componente radicolare già dal 1993, confermata con una TAC lombare del 13.05.1997. Recentemente, la paziente è stata ricoverata per esarcebazione della sintomatologia, e soprattutto  riguardo la radiculopatia. Il dr. __________ ha provveduto ad un'infiltrazione a livello L4/L5 a sinistra che ha portato un relativo miglioramento. In pratica la paziente, lamenta dolori anche facendo delle pulizie leggere, e non sta lungo tempo in piedi. La paziente è candidata ad un intervento di decompressione / discectomia al prossimo evento acuto. Tenendo conto dell'entità patologiche attuale, e la loro evoluzione ulteriore, è poco probabile che la paziente riprendesse un lavoro a medio termine. Una rendita è giustificata in questo caso." (Doc. AI 12-2) Alla luce di questi atti, nel suo rapporto 10 novembre 2006 il dr. __________ del Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR), ha reputato indicato procedere ad una perizia pluridisciplinare (doc. AI 14-1). L’Ufficio AI ha quindi affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare al Servizio Accertamento Medico (SAM). I periti del SAM, nel dettagliato rapporto peritale del 22 giugno 2007, analizzati gli atti, effettuati numerosi esami e fatti eseguire consulti di natura reumatologica e psichiatrica, hanno posto le seguenti diagnosi: " (...) 5         DIAGNOSI 5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: Sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a livello della gamba di sinistra, su alterazioni degenerative pluri-segmentali da L12 fino al S1 con ostecondrosi soprattutto a livello del segmento L3/L4 con spondilosi anteriore, restringimento del canale spinale soprattutto a livello L3/L4, L4/L5. Calcagnodinia a ds.. Gonalgia a ds.. Tendenza all'aggravazione. 5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: Ipertensione arteriosa trattata. Obesità con BMI 31 kg/m 2 . (...)" (Doc. AI 19-8+9) esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni: " (...) 7      VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A. nell'attività da ultimo esercitata come ausiliaria di pulizie è da considerare nella misura dell'80 %, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

8.     CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie reumatologiche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista psichiatrico l'A. non presenta una limitazione della capacità lavorativa. Dal punto di vista reumatologico, in considerazione di quanto descritto al capitolo 6, il nostro consulente ritiene che le imitazioni che l'A. presenta per quanto riguarda le alterazioni a livello dell'apparato muscolo-scheletrico sono prevalentemente da riportare ai disturbi della colonna vertebrale ed alle sue patologie. Vi sono delle difficoltà nello svolgere un'attività in posizioni statiche con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti oppure alzando dei pesi in modo ripetuto superiori ai 15 kg.. Anche per quanto riguarda il calcagno di ds., vi sono delle limitazioni nel rimanere per un lungo periodo sempre in piedi. Non vi sono invece limitazioni dettate dalle patologie a livello del ginocchio ds.. In considerazione quindi di questi fatti il nostro consulente ritiene che per quanto riguarda l'attività professionale svolta di donna delle pulizie vi sia un'incapacità lavorativa del 20%. Riassumendo, per le ragioni suesposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata come ausiliaria di pulizie, nella misura dell'80% e ciò a partire dalla fine dell'ultima attività lucrativa esercitata, cioè da 09/2005.

9.     CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE L'A. è ritenuta in grado di poter esercitare altre attività. In un'attività lavorativa adatta in cui l'A. può alternare la posizione seduta a quella in piedi, alla deambulazione, non debba alzare dei pesi superiori ai 15 kg e possa lavorare in posizioni ergonomiche con la colonna vertebrale vi è una capacità lavorativa completa. Visto che dal punto di vista psichiatrico la capacità lavorativa è valutata nella misura del 100% giungiamo alla conclusione che in un'attività adatta, che tiene conto delle limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è valutata nella misura del 100%. Nell'attività professionale attualmente svolta di casalinga, l'A. è abile al lavoro nella forma completa. Vista anche l'elevata capacità lavorativa residua, non vi è necessità per provvedimenti di reintegrazione professionale. Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, dall'utilizzo di una soletta di Viskohel soft spot l'A. potrebbe trarre un beneficio per quanto riguarda i dolori a livello della zona dei calcagni e quindi anche della sua capacità professionale. Una ripresa delle fisioterapie ambulatoriali che non sono più state svolte dall'ultima degenza presso la Clinica __________ di __________, potrebbero inoltre migliorare i dolori a livello lombare. (...)" (Doc. AI 19-11+12) Nelle sue annotazioni del 30 luglio 2007 il dr. __________ del SMR, ha rilevato: " Il SAM del 5.2007 con la valutazione clinica, gli status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni sulle esigibilità residuali citate a livello reumatologico e psichiatrico sono coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM. Con il SAM si fa luce su esigibilità lavorative e limitazioni funzionali oltre a decorso clinico ad oggi. Si propone a livello medico assicurativo di giustificare pertanto IL 20% nella sua attività per diminuito rendimento sull'arco di tutto il giorno dal 9.2005 IL 0% in attività ritenute adeguate ergonomicamente (vedi pt 9 del SAM). Ricordo che la componente psichiatrica non è stata considerata come limitante, e d'altronde l'Ata non è mai stata o è in terapia specialistica per una patologia in questo ambito." (Doc. AI 21-1) Dal canto suo la consulente per l’integrazione professionale, nel suo rapporto finale del 24 agosto 2007, ha negato la presenza di un grado di invalidità (cfr. doc. AI 26; riprodotto per esteso al consid. 2.9). Con progetto di decisione del 4 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha quindi negato il diritto ad una rendita di invalidità motivando come segue: " (...) Esito degli accertamenti: ●   Dall'esame di tutta la documentazione medica acquisita all'incarto in fase d'istruttoria ed in particolare dalla perizia pluridisciplinare redatta il 22.06.2007, é medicalmente oggettivata a decorrere dal mese di settembre 2005, un'inabilità lavorativa pari al 20 % (diminuzione di rendimento) nella sua abituale attività quale ausiliaria di pulizie, per contro vi é una capacità lavorativa del 100 % in attività adeguate al suo stato di salute e che tengano conto dei seguenti limiti funzionali:

-   possibilità di alternare la posizione da seduta a in piedi

-   non dover alzare pesi superiori ai 15 kg

-   possibilità di poter lavorare in posizioni ergonomiche con la colonna vertebrale. Attività esigibili L'attività abituale di ausiliaria di pulizie é possibile con una limitazione di rendimento del 20%. Sono altresì possibili a tempo pieno, altre attività più leggere rispettose dei limiti funzionali citati sopra, quali ad esempio: nell'ambito industriale addetta a lavori di controllo o sorveglianza in aziende del settore industriale. piccole attività manuali leggere imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura. La pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta al vaglio del nostro Servizio integrazione professionale per una valutazione dal profilo economico-professionale, il quale ha proceduto al confronto dei redditi che ha portato alle seguenti conclusioni. Calcolo della capacità di guadagno residua. Salario da valida: Lei senza il danno alla salute, nel 2006, avrebbe potuto percepire un guadagno annuo di fr. 40'783.-. Salario da invalida: Sotto il profilo economico, in conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato, si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica (RSS). Conformemente alla giurisprudenza in vigore, si impone che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per le donne, viene definito un salario ipotetico nel 2006 di    Fr. 49'659.--. A tale importo si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 5 % per attività medio-leggera, ne risulta pertanto un reddito da invalida di fr. 47'176.-- . Grado d'invalidità: Eseguendo un confronto tra il reddito da valida (Fr. 40'783.-) ed il reddito da invalida (Fr. 47'176.--) non risulta nessuna perdita di guadagno imputabile al danno alla salute. Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 28-2+3) Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2007 RA 1, patrocinatore dell’assicurata, ha contestato le conclusioni dell’ammini-strazione producendo un certificato del curante dr. __________ del 26 ottobre 2007 del seguente tenore: " Con l'accordo della paziente, inoltriamo un'opposizione alla decisione AI del 04.10.2007. Dal punto di vista del medico curante, e alla luce delle constatazioni cliniche, e delle numerose valutazioni specialistiche, ritengo che la Signora RI 1 non è in grado di svolgere qualsiasi attività anche in modo leggero. La patologia vertebrale e le conseguenze sullo stato di salute è da ritenere gravemente invalidante con un impatto sfavorevole sulla vita quotidiana (la paziente chiede l'aiuto dal marito per svolgere i lavori domestici). Dal punto di vista anamnestico, preciso che il danno alla schiena risale all'anno 1993, documentato ai tempi tramite accertamenti radiologici che evidenziano un conflitto radicolare lombare. La RMI lombare del 2006 conferma un peggioramento della patologia, sulla base di questo reperto il Dr. __________ ha ritenuto opportuno un ricovero stazionario e infiltrazione. Nella medesima ottica, la valutazione ortopedica da parte del Dr. __________ conferma un danno a livello del bacino (sacro - iliaca). Dal 09/2005, la paziente è stata inabile in modo totale a causa di numerosi episodi di esacerbazioni, malgrado la terapia regolare. Essendo confrontati con una patologia cronica e degenerativa, con episodi di ricadute, e di conseguenza la capacità lavorativa ridotta della paziente, una rendita è giustificata." (Doc. AI 31-1+2) Mediante provvedimento 19 novembre 2007 l’Ufficio AI ha confermato il diniego delle prestazioni (cfr. doc. AI 34; consid. 1.2). 2.7.   Con il presente ricorso l’assicurata ribadisce che il suo stato di salute sarebbe tale da giustificare il riconoscimento di una rendita, riferendosi in particolare al certificato del curante del 26 ottobre 2007 già agli atti (I; cfr. sopra consid. 1.3). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354) . Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01). Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2). 2.8. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7). I periti, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico e reumatologico (cfr. doc. AI 19 e in esteso consid. 2.6). Per quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________ del Servizio di psichiatria e psicologia medica dell’____________________, dopo aver rilevato che non erano presenti alterazioni della forma e del contenuto del pensiero, né fenomenologia dispercettiva o importanti alterazioni del tono dell'umore e deficit cognitivi in generale, ha unicamente controevidenziato la presenza di difficoltà di integrazione sociale che avevano presumibilmente contribuito alle problematiche insorte in ambito lavorativo. Secondo il consulente del SAM, la sintomatologia descritta non era comunque sufficiente per formulare una diagnosi psichiatrica e non determinava pertanto dal punto di vista psichiatrico alcuna compromissione della capacità lavorativa (Doc. AI 19-10 e 19-14). Dal profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia, nel suo rapporto SAM del 5 giugno 2007, poste le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di "

-    sindrome  lombo-vertebrale con componente spondilogena a livello  della  gamba di sinistra, su alterazioni degenerative pluri-segementali da L2 fino a S1 con osteocondrosi soprattutto a livello del segmento L3/L4 con spondilosi anteriore restringimento del canale spinale soprattutto a livello L3/L4, L4/L5;

-    calcagnodinia a destra;

-    gonalgia a destra;

-    tendenza all'aggravazione. (...)" (Doc. AI 19-21) ha dal canto suo concluso: " (...)

5.     GRADO Di CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE Questa paziente presenta quale patologia principale una sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a livello della gamba di sinistra e particolarmente alla zona del gluteo. Anamnesticamente vi è una certa discrepanza fra le asserzioni della paziente attualmente eruibili e dichiarate in presenza di un'interprete ed i reperti anamnestici messi a disposizione. In effetti la paziente dichiara di non aver mai avuto dolori lungo la gamba di sinistra, ma che i disturbi si sono sempre localizzati piuttosto nella zona lombosacrale fino al massimo al gluteo ed all'altezza del trocantere di sinistra. Dalla documentazione messa a disposizione invece si evince a più riprese la diagnosi di una lombosciatalgia addirittura di una sindrome irritativa radicolare L4/L5 a sinistra. I disturbi principali per la paziente a livello della gamba sono invece a livello della gamba destra e sotto il ginocchio e non pertinenti con i problemi della colonna lombare, ma in relazione con dolori al ginocchio ed al calcagno di destra. Per quanto riguarda la problematica lombare clinicamente vi è una mobilità ridotta nell'estensione, meno nella flessione con una normalità della mobilità nella flessione laterale. Tutti i movimenti sono estremamente dolorosi come pure la palpazione della zona lombare. A questo proposito è da segnalare come durante tutta la visita la paziente si lamenti di dolori anche quando si visitano delle parti del corpo non dolorose. L'esame clinico attuale permette di escludere la presenza di una compressione o di un'irritazione radicolare. Le indagini radiologiche dimostrano per quanto riguarda le radiografie convenzionali, soprattutto un'osteocondrosi a livello del segmento L3/L4 con una leggera scoliosi sinistro convessa, mentre per quanto riguarda la RM della colonna lombare eseguita lo scorso anno, vi è una discopatia pluri-segmentale che parte da L2 fino a S4 con dark-disck e protrusioni discali, restringimento del canale spinale in particolar modo a livello dei segmenti L3/L4, L4/L5. Non vi sono delle ernie discali compressive delle radici lombari. Accanto a questa problematica principale, vi è un dolore ad insorgenza più recente a livello del ginocchio di destra nonché nella zona della gamba destra, dal ginocchio in giù ed a livello del calcagno destro. Le indagini cliniche a livello del ginocchio non mostrano patologie né di tipo degenerativo né infiammatorio. Nessun versamento, nessun segno per lesioni ligamentari o meniscali. Durante la prova della mobilità del ginocchio destro la paziente fa una resistenza attiva al piegamento del ginocchio stesso oltre i 30°-40°. Nel momento in cui si sposta dal lettino per rialzarsi piega invece spontaneamente senza dolori il ginocchio destro in modo completo e la posiziona addirittura schiacciandolo sotto la gamba sinistra. A livello del calcagno di destra vi sono dei dolori alla palpazione nella zona della fascia plantare. Vi è una certa discrepanza fra le informazioni anamnestiche date dalla paziente e quelle eruite agli atti. Vi è una discrepanza inoltre nell'esame clinico della paziente a più livelli in particolar modo nell'impossibilità della deambulazione sulla punta dei piedi, nella resistenza attiva al piegamento del ginocchio, nonché alla manifestazione di una sintomatologia dolorosa durante tutta la visita malgrado si eseguissero delle valutazioni di articolazioni e parti della colonna non sintomatiche. In considerazione di quanto detto, ritengo quindi che le limitazioni funzionali che la paziente presenta per quanto riguarda le alterazioni a livello dell'apparato muscolo-scheletrico sono prevalentemente da riportare ai disturbi della colonna vertebrale ed alle sue patologie. Vi sono delle difficoltà nello svolgere un'attività in posizioni statiche con la- parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti oppure alzando dei pesi in modo ripetuto superiori ai 15 kg. Anche per quanto riguarda il calcagno di destra, vi sono delle limitazioni nel rimanere per un lungo periodo sempre in piedi. Non vi sono invece limitazioni dettate dalle patologie a livello del ginocchio destro. In considerazione quindi di questi fatti ritengo che per quanto riguarda l'attività professionale svolta di donna delle pulizie vi sia un'incapacità lavorativa del 20%. In un'attività lavorativa adatta in cui la paziente può alternare la posizione seduta a quella in piedi, alla deambulazione, non debba alzare dei pesi superiori ai 15 kg e possa lavorare in posizioni ergonomiche con la colonna vertebrale vi è una capacità lavorativa completa. Nell'attività professionale attualmente svolta di casalinga, la paziente è abile al lavoro nella forma completa.

6.     POSSIBILITÀ DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE Dall'utilizzo di una soletta di Viskohel soft spot la paziente potrebbe trarre un beneficio per quanto riguarda i dolori a livello della zona dei calcagni e quindi anche della sua capacità professionale. Una ripresa delle fisioterapie ambulatoriali che non sono più state svolte dall'ultima degenza presso la Clinica __________ di __________, potrebbero inoltre migliorare i dolori a livello lombare." (Doc. AI 19-22+23) Tale referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso. Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici SAM hanno, come detto, posto come diagnosi invalidanti quelle di “ Sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a livello della gamba di sinistra, su alterazioni degenerative pluri-segmentali da L12 fino al S1 con ostecondrosi soprattutto a livello del segmento L3/L4 con spondilosi anteriore, restringimento del canale spinale soprattutto a livello L3/L4, L4/L5, calcagnodinia a ds., gonalgia a ds., tendenza all'aggravazione”, oltre a quelle, non invalidanti, di “ Ipertensione arteriosa trattata e obesità con BMI 31 kg/m " (Doc. AI 19-8+9). Hanno quindi ritenuto l’assicurata, dal settembre 2005, incapace al lavoro nella sua attività lavorativa come ausiliaria di pulizie nella misura del 20%, mentre che in altre attività adatte e leggere era da ritenere completamente abile al lavoro (cfr. sopra consid. 2.6). Questa dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante delle medesime patologie o  un peggioramento delle sintomatologie. Quanto prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale. In effetti la certificazione del 26 ottobre 2007 del dr. __________  (doc. AI 36 e sopra consid. 2.6) non fa in sostanza altro che confermare gli accertamenti esperiti e in definitiva anche le conclusioni tratte dal dr. __________, con particolare riferimento alle diagnosi poste, giungendo tuttavia alla conclusione di una non ben precisata abilità lavorativa “ridotta” (doc. A e sopra al consid. 2.6). Ora, a ragione l’Ufficio AI ha rilevato come la certificazione del dr. __________, che peraltro è medico generalista e non è quindi - contrariamente ai periti SAM - specialista nelle materie che qui interessano,  non apporti elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia. In realtà, si tratta in definitiva di una descrizione solo parzialmente diversa del quadro clinico reumatologico/ortopedico e, quindi, in sostanza di una valutazione differente delle conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata. Il referto tralascia peraltro di esprimersi sulle concrete ripercussioni delle diagnosticate patologie sulla capacità lavorativa, limitandosi a indicare un generico “impatto sfavorevole sulla vita quotidiana” delle affezioni vertebrali (doc. AI 36-11). Con riferimento alle allegazioni della ricorrente, va comunque anche osservato che gli atti medici/radiologici allegati dal medico curante sono pure stati adeguatamente considerati dal SAM (cfr. doc. AI 12-4 sino 14; doc. AI 19). Ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia SAM, e ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 2002/01; cfr. consid. 2.10), sulla base di detta generica attestazione non si può in questa sede dipartirsi dalle conclusioni peritali. Si deve quindi concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidessero sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti. A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). In conclusione, rispecchiando la perizia SAM, e in particolare i referti specialistici del dr. __________ e del dr. __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozial- versicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 80% nell’attività precedentemente svolta e del 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali segnalati dai periti SAM. Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. 2.9.   Per quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. A l medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). In ogni modo, a i fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurata. In particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito al raffronto dei redditi, riferendosi ai dati salariali agli atti relativi alle attività lavorative svolte in precedenza dall’assicurata (da ultimo quale ausiliaria di pulizie presso la __________ di __________, in seguito __________), nel suo rapporto del 24 agosto 2007 ha concluso quanto segue: " (...) Stato di salute

- danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni Rimando alle valutazioni mediche per quanto concerne le diagnosi. IL 20% (diminuzione di rendimento) nell'attività abituale di ausiliaria di pulizie, dal 09.2005 CL 100% in attività adeguata, dal 09.2005. Limiti funzionali: l'attività deve permettere all'A. di alternare la posizione seduta a quella in piedi e alla deambulazione, senza alzare pesi superiori ai 15 kg, in posizioni ergonomiche per la colonna vertebrale. Formazione scolastica e professionale

- grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni L'A., di origine turca ed etnia curda, non parla e non capisce l'italiano. La perizia medica é stata fatta con l'aiuto di un interprete. L'A. non é mai andata a scuola, é analfabeta. Ha lavorato in casa con i genitori fino al matrimonio all'età di 21 anni. Il marito é in __________ dal 1987 per questioni politiche, lavorava c/o il __________ di __________, l'A. l'ha raggiunto con i figli nel 1991. Ha lavorato saltuariamente come ausiliaria di pulizie. Dal 2001 lavora come ausiliaria di pulizie a tempo pieno per __________ di __________, con un salario di Fr. 18.-/h. La ditta é poi stata rilevata da __________ (ditta __________), per la quale ha continuato l'attività solo alcuni mesi. Il salario era stabilito a Fr. 3'100.-/mese. Attività esigibili

- senza (ri)formazione specifica L'attività abituale di ausiliaria di pulizie é possibile con una limitazione di rendimento del 20%. Sono altresì possibili a tempo pieno altre attività più leggere (vedi limiti funzionali), quali ad esempio nell'ambito industriale come addetta a lavori di controllo o sorveglianza in aziende del settore industriale o piccole attività manuali leggere (imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura, ...). Calcolo CGR

– senza (ri)formazione specifica Salario da valida: Senza danno alla salute, nel 2006, l'A. avrebbe potuto percepire un guadagno annuo di Fr. 40'783.- .­ Salario da invalida: In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato si fa riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano. A seguito di una recente sentenza del TCA e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni, è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per le donne, viene definito un salario ipotetico nel 2006 di Fr. 49'659.­-. A questa cifra, per gli assicurati che a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamento a frutto la loro capacità residua e pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%. Ritengo corretta una riduzione del 5% per attività medio-leggera. Si considera dunque un reddito da invalida di Fr. 47'176 .-.­ Grado di invalidità: Malgrado il danno alla salute, peraltro poco invalidante anche nell'attività abituale, sono tuttora esigibili lavori che permettono un guadagno pari o addirittura superiore a quello percepito prima del danno alla salute. Il grado di invalidità é dunque nullo. Proposte formative

- (eventuali) o di chiusura del caso L'attività abituale di ausiliaria di pulizie é possibile con una limitazione di rendimento del 20%. Sono altresì possibili a tempo pieno altre attività più leggere (vedi limiti funzionali), quali ad esempio nell'ambito industriale come addetta a lavori di controllo o sorveglianza in aziende del settore industriale o piccole attività manuali leggere (imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura, ...). (Doc. AI 26)" L’ufficio AI ha quindi negato la presenza di un grado di invalidità  (doc. AI 28 e 34). Tali accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione, nella determinazione del reddito da invalida, dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della giurisprudenza de TF (cfr. sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04; sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05). 2.10.   Vi sto quanto precede, la conclusione dell’Ufficio AI essendo basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata. Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l'erogazione di una rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha rettamente negato il diritto ad una rendita. 2.11.   L’assicurata ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia (I). Al proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici. 2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico dell’assicurata. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia. Le spese per complessivi  fr. 200.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti