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32.2007.379

Viste le risultanze della perizia psichiatrica che attesta un miglioramento dello stato di salute (capacità lavorativa del 60% nella sua e in altre attività), a ragione l'Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione, il diritto da una rendita intera a un quarto di rendita

Ticino · 2007-11-09 · Italiano TI
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Viste le risultanze della perizia psichiatrica che attesta un miglioramento dello stato di salute (capacità lavorativa del 60% nella sua e in altre attività), a ragione l'Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione, il diritto da una rendita intera a un quarto di rendita

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2.   Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente

al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.

Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al

tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3.   Oggetto

del contendere è la questione a sapere se la decisione con la quale l’Ufficio

AI ha ridotto la corrente prestazione (rendita intera) a un quarto di rendita –

è conforme o meno alla legislazione federale.

2.4.   Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio

2004, l

'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i

due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.5.   Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC

1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi

citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I

166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6.   Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.

2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.

268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.

41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l

’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che l

a riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

2.7.   Nel

caso concreto

dopo la richiesta di prestazioni AI del 27 gennaio 2003 (doc. AI

1/1-7), sfociata nelle decisioni 24 marzo 2005 con le quali l’assicurato è

stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1. novembre 2002 al 31 luglio

2003 (doc. AI 53/1-2), di una mezza rendita dal 1. agosto 2003 al 31 gennaio

2004 (doc. AI 55/1-2) e in seguito nuovamente di una rendita intera dal 1. febbraio

2004 (doc. AI 54/1-2)

l’Ufficio AI, nell’ambito della procedura di revisione intrapresa

d’ufficio nel mese di dicembre 2005 (doc. AI 56/1-2) – viste le risultanze

della perizia psichiatrica 13 marzo 2007 a cura del dr. __________ (doc. AI

64/1-7) e del rapporto finale 17 settembre 2007 della consulente in

integrazione professionale (doc. AI 69/1) –, ha ridotto la rendita intera

precedentemente erogata a un quarto di rendita dal 1. febbraio 2008 (doc. AI

75/1-2 e 73/1-3).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 13 marzo 2007

(doc. AI 64/1-7) – posta la diagnosi di "(…) sindrome depressiva ricorrente,

non specificata, da lieve a media gravità (ICD 10-F 33.9)" –, ha espresso

la seguente valutazione:

"

(…)

L'assicurato presenta un miglioramento clinico rispetto

alla valutazione precedente della collega Dr.ssa __________ del __________,

eseguita il 20.10.2004. Nelle sue valutazioni del mese di gennaio e giugno del

2006 il collega Dr. __________, che ha sostituito il Dr. __________, aveva

constatato un miglioramento dello stato psichico valutando nell'assicurato una

incapacità nella misura del 50%.

Si tratta di una sindrome depressiva ansiosa reattiva,

insorta a seguito di un processo complesso di disadattamento in cui è

identificabile un iniziale processo di lutto e in seguito una delusione per il

fatto di essere stato licenziato. II perdurare (più di due anni) di una

sintomatologia depressiva da disadattamento, la cui causa è da essere

interpretata nell'ambito di questi avvenimenti, è interpretabile nell'ambito di

una sindrome ricorrente, non specificata.

La sintomatologia attuale ha messo alla luce un

miglioramento clinico globale. Non è constatabile una importante compromissione

del tono dell'umore, né delle funzioni cognitive, fisiologiche né volitive.

In più se si tiene conto che questo miglioramento si è

verificato spontaneamente, senza un trattamento regolare psicoterapico né

psicofarmacologico, parla a favore di un quadro la cui gravità è da essere

considerata relativa.

Si tratta quindi di una quadro psicopatologico che,

sebbene ancora presenti un influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato,

ha evidenziato un ulteriore miglioramento rispetto alla valutazione precedente

eseguita dalla Dr.ssa __________, nonché rispetto a quella eseguita dal Dr. __________.

La prognosi è positiva, potrebbe verificarsi ancora un

ulteriore miglioramento.

(…)." (doc. AI 64/5)

Il

dr. __________ ha poi concluso che:

"

(…)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1. Menomazioni (qualitativa e quantitativa) dovute ai

disturbi constatati

1.1 a

livello psicologico

e mentale?

A livello psicologico i disturbi constatati apatia,

deflessione dell'umore e angoscia fluttuante, cosi come i pensieri ricorrenti e

intrusivi sui temi legati al suo passato incidono sulle funzioni cognitive, in

particolare sull'attenzione, sulla concentrazione e sulla memoria.

1.2 a livello fisico?

Sono presenti dolori cronici a livello lombare.

1.3 nell'ambito sociale?

Dichiara una vita ritirata in campagna. Da un punto di

vista relazionale non è stata constatata nessuna difficoltà nell'entrare in

relazione durante la mia visita.

2. Conseguenze dei disturbi sulla attività attuale

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività

attuale dell'assicurato?

Da un punto di vista medico teorico i disturbi che

presenta lo rendono lento, meno affidabile ed inefficace nell'eseguire le

mansioni della sua attività attuale.

2.2 L'attività attuale è ancora praticabile ? Sì.

2.3 Se si, in quale misura (ore al giorno)?

Può eseguire la sua attività lavorativa nella misura di

5 ore al giorno.

2.4 E constatabile una diminuzione della capacità di

lavoro? Si.

2.5 Se si, in che misura? da quando? e quale

è stato lo sviluppo?

Presenta una incapacità lavorativa del 40 %. Dalla data

della presente valutazione.

2.6 Da quando esiste una diminuzione della

capacità lavorativa provata a livello medico di almeno il 20%?

Dal 2001.

2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo della

limitazione della capacità di lavoro?

Dal 2003 al mese di gennaio del 2006 ha presentato una

incapacità lavorativa nella misura del 70%. Dal 01.01.2006 al 31.12.2006 una

incapacità nella misura del 50%. Dal 01.01.2007 presenta una incapacità nella

misura del 40%.

3.

L'ambiente

di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Si.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE

1. E possibile effettuare provvedimenti d'integrazione?

Ve ne sono in corso? Ne sono una previsti?

No, in considerazione dell'età dell'assicurato.

2. E possibile migliorare la capacità di lavoro sul

posto di lavoro attuale?

No.

3. L'assicurato è in grado di svolgere altre

attività?

Si, potrebbe svolgere altre attività sempre con una

incapacità nella misura del 40%.

D. OSSERVAZIONI

Propongo una nuova valutazione fra due anni. È

esigibile che l'assicurato si sottoponga ad un regolare trattamento

specialistico.

(…)." (doc. AI 64/6-7)

L’Ufficio

AI

visto che il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 6 agosto

2007, ha concluso:

"

(…)

miglioramento stato di salute psichico:

l'assicurato da 1.1.2006 risulta abile al 50% (mezza

giornata) per attività leggera senza movimenti ripetitivi di flessione,

estensione e/o rotazione del tronco e senza posizione statica eccessivamente

prolungata.

L'assicurato da 1.1.2007 risulta abile al 60% (5 ore al

giorno) per attività leggera senza movimenti ripetitivi di flessione, estensione

e/o rotazione del tronco e senza posizione statica eccessivamente prolungata.

L'attività di educatore dovrebbe rispettare questi

limiti.

Revisione a distanza di 2 anni.

(…)." (doc. AI 66/1)

e

considerato che la consulente in integrazione professionale, nel rapporto

finale 17 settembre 2007, ha confermato che “(…) le limitazioni mediche sono

compatibili con il lavoro di educatore, che risulta dunque esigibile nella

misura del 60%.” (doc. AI 69/1)

, con decisione 9 novembre 2007 (doc. AI

75/1-2 e 73/1-3), preavvisata con progetto 18 settembre 2007 (doc. AI 70/1-3),

ha deciso di ridurre la corrente prestazione (rendita intera) ad un quarto di

rendita con effetto dal 1. febbraio 2008.

2.8.

Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid.

3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio

1995 in

re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb)

.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

S

e vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-

629, in

particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella

causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF

130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

2.9.   Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ il quale,

fondandosi sugli accertamenti di natura psichiatrica, ha concluso per un miglioramento

dello stato di salute psichico e per una capacità lavorativa del 60% nella sua

attività di educatore dal 1. gennaio 2007.

Occorre

innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 108), il

punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica

rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto

alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione

cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel

caso concreto si tratta quindi delle decisioni 24 marzo 2005 (doc. AI 53/1-2,

54/1-2 e 55/1-2) con le quali l’assicurato è stato posto al beneficio di una

rendita intera dal 1. novembre 2002 al 31 luglio 2003 (doc. AI 53/1-2), di una

mezza rendita dal 1. agosto 2003 al 31 gennaio 2004 (doc. AI 55/1-2) e in

seguito ancora di una rendita intera dal 1. febbraio 2004 (doc. AI 54/1-2).

Queste

decisioni sono state prese fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico,

sulla perizia psichiatrica 20 ottobre 2004 del __________ di __________ (doc.

AI 46/1-4) e sulle risposte 11 gennaio 2005 degli stessi periti alle domande poste

dal dr. __________ (doc. AI 48/1 e 49/1).

Nella

perizia psichiatrica 20 ottobre 2004 (doc. AI 46/1-4) i periti, posta la diagnosi

di “(…) sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi

psicotici (ICD 10 F 33.2) (…)” (doc. AI 46/3), hanno posto la seguente valutazione

e prognosi:

"

(…)

Il dramma in cui l'assicurato è stato coinvolto è di

una portata tale da rendere difficile la possibilità di un'elaborazione.

Diffidente verso qualsiasi terapia psicofarmacologica che pure ha assunto

nell'immediato, trova un aiuto nella presa in carico specialistica attuale. Il

funzionamento psichico emergente, volto alla ricerca del costante isolamento e

della meditazione se da una parte contiene l'immensa angoscia dilagante,

dall'altra lo allontana sempre più dal contesto sociale d'appartenenza. Le

parziali e al tempo stesso brevi riprese lavorative sono andate nell'ottica di

un tentativo autoriparatore del tutto fallimentare. In virtù di questo, la

prognosi risulta del tutto infausta.

(…)." (doc. AI 46/3)

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro i periti hanno poi concluso che:

"

(…)

1. Menomazioni dovute ai disturbi constatati

L'assicurato presenta una sintomatologia francamente

depressiva; proteso da sempre verso gli altri, ha fatto delle relazionali interpersonali

il suo punto di forza e di gratificazione. La tragedia ha segnato viceversa un

punto di passaggio nel suo funzionamento psichico: lo ha ripiegato in senso

solipsistico, lo ha allontanato dal mondo quotidiano fatto di relazione. Non a

caso, il soggetto afferma di sentirsi meglio quando si trova nella sua

proprietà in __________ lontano da ogni stimolo esterno, quando può ripiegarsi

nella sua meditazione contemplativa mediata anche dal contatto con la natura.

Come già precisato, le funzioni cognitive risultano in

parte compromesse: lo sguardo è assente, l'attenzione fluttuante.

2.

Conseguenze

dei disturbi dell'attività attuale

L'attività che ha sempre svolto per 30 anni è stata

quella dell'educatore, ovvero a contatto con personale disabili fisicamente e psichicamente,

in virtù del funzionamento psichico attuale sopra descritto, non è

assolutamente proponibile ipotizzare una ripresa lavorativa in quell'ambito né

in un altro. L'assicurato in altre parole è da ritenersi inabile nella misura

almeno del 70%. Ogni sforzo è infatti polarizzato a contenere un'angoscia non

ancora metabolizzata e che difficilmente trova lo sbocco dell'espressione

verbale; il percorso difficile che sta facendo, alla ricerca di un senso ancora

da dare alla vita, limita la possibile messa in atto di risorse in altri ambiti.

(…)." (doc. AI 46/4)

Gli

stessi periti – dando seguito alla richiesta 8 novembre 2004 con la quale il

dr. __________ ha chiesto ulteriori precisazioni (doc. AI 48/1) – con lettera 11

gennaio 2005 hanno precisato che:

"

(…)

il soggetto è tuttora in cura ambulatoriale

specialistica a cadenza mensile; come già precisato, la diffidenza verso

terapie tradizionali impedisce la prescrizione di qualsivoglia terapia

farmacologica, eccezion fatta per ipno-induttori, che lo stesso assume al

bisogno. Al contempo, la resistenza verso un intervento psicologico, legata

alla difficoltà di confrontarsi con il tragico evento luttuoso, mina l'efficacia

dell'intervento stesso. In questa condizione, le periodiche trasferte in __________

non sono rappresentative, di un buon funzionamento globale, quanto piuttosto

una fuga da luoghi e situazioni che lo riportano all'evento. E' un isolarsi, un

trovare attraverso il contatto con la natura, sostegno, conforto, senso ad un

qualcosa di irrazionale. Probabilmente senza queste fughe psuedo-compensatorie,

si sarebbe assistito ad un franco scompenso con il rischio di passaggi

all'atto. In questa fase può risultare controindicato forzare un intervento

psichiatrico, meglio assecondare la volontà da parte dello stesso che pure sta

proseguendo un percorso di recupero delle proprie risorse. Una nuova valutazione

nel medio termine potrà permettere di verificarne l'evoluzione.

(…)." (doc. AI 49/1)

Occorre

quindi verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

Al

riguardo, va rilevato che, come esposto al considerando precedente, l’Ufficio

AI, in sede di revisione, ha disposto degli accertamenti di natura psichiatrica.

Il

dr. __________ (che già conosceva l’assicurato visto che aveva sottoscritto, in

qualità di capo servizio __________, la perizia 20 ottobre 2004, cfr. doc. AI

46/4), nella perizia 13 marzo 2007 (doc. AI 64/1-7)

posta la diagnosi di

"(…) sindrome depressiva ricorrente, non specificata, da lieve a media gravità

(ICD 10-F33.9)" e rilevato che “(…) l’assicurato presenta un miglioramento

clinico rispetto alla valutazione precedente della Dr.ssa __________ del __________,

eseguita il 20.10.2004. Nelle sue valutazioni del mese di gennaio e giugno del

2006 il collega Dr. __________, che ha sostituito il Dr. __________, aveva constatato

un miglioramento dello stato psichico valutando nell’assicura-to una incapacità

nella misura del 50%. […] La sintomatologia attuale ha messo alla luce un miglioramento

clinico globale. Non è constatabile una importante compromissione del tono

dell’umore, né delle funzioni cognitive, fisiologiche né volitive. In più se si

tiene conto che questo miglioramento si è verificato spontaneamente, senza un

trattamento regolare psicoterapico né psicofarmacologico, parla a favore di un

quadro la cui gravità è da essere considerata relativa. Si tratta quindi di un

quadro psicopatologico che, sebbene ancora presenti un influsso sulla capacità

lavorativa dell’assicurato, ha evidenziato un ulteriore miglioramento rispetto

alla valutazione precedente eseguita dalla dr.ssa __________, nonché rispetto a

quella eseguita dal Dr. __________. La prognosi è positiva, potrebbe

verificarsi ancora un ulteriore miglioramento. (…)” (doc. AI 64/5)

, ha concluso

che, nella sua attività, “(…) dal 2003 al mese di gennaio 2006 ha presentato

una incapacità lavorativa nella misura del 70%. Dal 01.01.2006 al 31.12.2006

una incapacità nella misura del 50%. Dal 01.01.2007 presenta una incapacità

nella misura del 40%. (…)” e che “(…) potrebbe svolgere altre attività sempre

con una incapacità nella misura del 40%. (…)” (doc. AI 64/7)

.

Questa

valutazione, a cui va riconosciuta forza probatoria piena (cfr. consid. 2.8),

non è stata validamente contestata dall’assicurato.

In

particolare, senza tuttavia produrre la puntuale documentazione al riguardo,

l’assicurato si è limitato a sostenere in modo del tutto generico di non essere

più in grado di svolgere la professione di educatore, che dopo il miglioramento

a partire dal 2006 lo stato di salute sarebbe stato stazionario con alti e

bassi e che il perito dr. __________, con il suo accordo, aveva deciso di ridurre

la rendita al 50%.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla scritto 5

dicembre 2008 nel quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

senza indicare alcuna diagnosi e senza esprimersi sulla capacità lavorativa, si

è limitato a sostenere in modo del tutto generico che “(…) come suo medico

psichiatra curante valuto l’ultima decisione AI nei confronti del mio paziente

come sbagliata, ingiustificata. (…)” (IV)

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte

la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare

le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Quanto

alla censura riguardo all’inizio della capacità lavorativa al 60%, il TCA

rileva che effettivamente il dr. __________, nella perizia 13 marzo 2007, in un

primo tempo, ha attestato che “(…) presenta una incapacità lavorativa del 40%.

Dalla data della presente valutazione. (…)” (doc. AI 64/6).

Visto

che il dr. __________ ha proceduto all’esame clinico il 26 febbraio 2006 (doc.

AI 64/1), occorre dunque concludere che è a partire da quel momento (e non dal

1. gennaio 2007) che l’assicurato va ritenuto inabile al lavoro nella misura

del 40%.

In

ogni caso, anche volendo considerare una capacità lavorativa del 60% nella sua

professione solo dal mese di marzo 2007, la riduzione della rendita (da intera

a un quarto) con effetto dal 1. febbraio 2008 deve essere confermata visto che

a quel momento in ogni caso il miglioramento dello stato di salute durava da

più di tre mesi (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI e consid. 2.6).

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l

'

assicurato presenta, secondo il perito dr. __________, dal 26

febbraio 2007, un grad

o di capacità lavorativa del 60

%

nella sua attività abituale di educatore, egli, per ridurre il danno, doveva

continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente

professione. In questo caso è quindi indicato un

raffronto percentuale dei

redditi

(DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21

agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

tesi Friburgo 1995, pag. 154; STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271, nella

causa B.).

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in

casu in base alla perizia psichiatrica13 marzo 2007 (doc. AI 64/1-7) – da

imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al

guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal

medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale

che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di

sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione

(RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995

nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995

nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

Stante

in concreto un’incapacità lavorativa del 40% nella precedente professione di

educatore a ragione l’Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione, la corrente

prestazione (rendita intera) a un quarto di rendita con effetto dal 1 febbraio

2008 (cfr. consid. 2.4 e 2.6).

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va

quindi confermata e il ricorso respinto.

2.10.

S

econdo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2008 32.2007.379 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2008 32.2007.379 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2008 32.2007.379

Viste le risultanze della perizia psichiatrica che attesta un miglioramento dello stato di salute (capacità lavorativa del 60% nella sua e in altre attività), a ragione l'Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione, il diritto da una rendita intera a un quarto di rendita

Raccomandata Incarto n. 32.2007.379 FS /td Lugano 21 novembre 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2007 di RI 1 contro la decisione del 9 novembre 2007 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1.   RI 1, da ultimo attivo quale educatore presso la __________ di __________ (doc. AI 7/1-3 e 25/1-4), con decisioni 24 marzo 2005 (doc. AI 53/1-2, 54/1-2 e 55/1-2), cresciute incontestate in giudicato, è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1. novembre 2002 al 31 luglio 2003 (doc. AI 53/1-2), di una mezza rendita dal 1. agosto 2003 al 31 gennaio 2004 (doc. AI 55/1-2) e in seguito nuovamente di una rendita intera dal 1. febbraio 2004 (doc. AI 54/1-2). 1.2.   Nell’ambito della revisione d’ufficio intrapresa nel dicembre 2005 (doc. AI 56/1-2), l’Ufficio AI – effettuati i necessari accertamenti medici, in particolare una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ –, con decisione 9 novembre 2007 (doc. AI 75/1-2 e 73/1-3), preavvisata con progetto 18 settembre 2007 (doc. AI 70/1-3), ha deciso di ridurre la corrente prestazione (rendita intera) ad un quarto di rendita con effetto dal secondo mese che segue la notifica della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. 1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e la possibilità di esercitare l’attività di educatore – ha chiesto di riconoscergli una incapacità lavorativa del 50%. 1.4.   Con la risposta l’Ufficio AI – rilevato come dalla perizia psichiatrica 13 marzo 2007 del dr. __________ “(…) non risulta comprovato un danno alla salute psichica che oggettivamente determini in modo duraturo un’incapacità lavorativa dell’assicu-rato superiore al 40% nella precedente o in altra professione (…)” (VI, pag. 2) – ha chiesto di respingere il ricorso. 1.5.   Con scritto 3 gennaio 2008 al TCA l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni contestando in particolare il fatto che il dr. __________ si sarebbe espresso sul suo stato di salute in un momento antecedente la perizia. considerato in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148). Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1). Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007. 2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha ridotto la corrente prestazione (rendita intera) a un quarto di rendita – è conforme o meno alla legislazione federale. 2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l 'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). 2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06). 2.6.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l ’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che l a riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI. 2.7.   Nel caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni AI del 27 gennaio 2003 (doc. AI 1/1-7), sfociata nelle decisioni 24 marzo 2005 con le quali l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1. novembre 2002 al 31 luglio 2003 (doc. AI 53/1-2), di una mezza rendita dal 1. agosto 2003 al 31 gennaio 2004 (doc. AI 55/1-2) e in seguito nuovamente di una rendita intera dal 1. febbraio 2004 (doc. AI 54/1-2) – l’Ufficio AI, nell’ambito della procedura di revisione intrapresa d’ufficio nel mese di dicembre 2005 (doc. AI 56/1-2) – viste le risultanze della perizia psichiatrica 13 marzo 2007 a cura del dr. __________ (doc. AI 64/1-7) e del rapporto finale 17 settembre 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 69/1) –, ha ridotto la rendita intera precedentemente erogata a un quarto di rendita dal 1. febbraio 2008 (doc. AI 75/1-2 e 73/1-3). Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 13 marzo 2007 (doc. AI 64/1-7) – posta la diagnosi di "(…) sindrome depressiva ricorrente, non specificata, da lieve a media gravità (ICD 10-F 33.9)" –, ha espresso la seguente valutazione: " (…) L'assicurato presenta un miglioramento clinico rispetto alla valutazione precedente della collega Dr.ssa __________ del __________, eseguita il 20.10.2004. Nelle sue valutazioni del mese di gennaio e giugno del 2006 il collega Dr. __________, che ha sostituito il Dr. __________, aveva constatato un miglioramento dello stato psichico valutando nell'assicurato una incapacità nella misura del 50%. Si tratta di una sindrome depressiva ansiosa reattiva, insorta a seguito di un processo complesso di disadattamento in cui è identificabile un iniziale processo di lutto e in seguito una delusione per il fatto di essere stato licenziato. II perdurare (più di due anni) di una sintomatologia depressiva da disadattamento, la cui causa è da essere interpretata nell'ambito di questi avvenimenti, è interpretabile nell'ambito di una sindrome ricorrente, non specificata. La sintomatologia attuale ha messo alla luce un miglioramento clinico globale. Non è constatabile una importante compromissione del tono dell'umore, né delle funzioni cognitive, fisiologiche né volitive. In più se si tiene conto che questo miglioramento si è verificato spontaneamente, senza un trattamento regolare psicoterapico né psicofarmacologico, parla a favore di un quadro la cui gravità è da essere considerata relativa. Si tratta quindi di una quadro psicopatologico che, sebbene ancora presenti un influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato, ha evidenziato un ulteriore miglioramento rispetto alla valutazione precedente eseguita dalla Dr.ssa __________, nonché rispetto a quella eseguita dal Dr. __________. La prognosi è positiva, potrebbe verificarsi ancora un ulteriore miglioramento. (…)." (doc. AI 64/5) Il dr. __________ ha poi concluso che: " (…) B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1. Menomazioni (qualitativa e quantitativa) dovute ai disturbi constatati 1.1 a livello psicologico e mentale? A livello psicologico i disturbi constatati apatia, deflessione dell'umore e angoscia fluttuante, cosi come i pensieri ricorrenti e intrusivi sui temi legati al suo passato incidono sulle funzioni cognitive, in particolare sull'attenzione, sulla concentrazione e sulla memoria. 1.2 a livello fisico? Sono presenti dolori cronici a livello lombare. 1.3 nell'ambito sociale? Dichiara una vita ritirata in campagna. Da un punto di vista relazionale non è stata constatata nessuna difficoltà nell'entrare in relazione durante la mia visita.

2. Conseguenze dei disturbi sulla attività attuale 2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato? Da un punto di vista medico teorico i disturbi che presenta lo rendono lento, meno affidabile ed inefficace nell'eseguire le mansioni della sua attività attuale. 2.2 L'attività attuale è ancora praticabile ? Sì. 2.3 Se si, in quale misura (ore al giorno)? Può eseguire la sua attività lavorativa nella misura di 5 ore al giorno. 2.4 E constatabile una diminuzione della capacità di lavoro? Si. 2.5 Se si, in che misura? da quando? e quale è stato lo sviluppo? Presenta una incapacità lavorativa del 40 %. Dalla data della presente valutazione. 2.6 Da quando esiste una diminuzione della capacità lavorativa provata a livello medico di almeno il 20%? Dal 2001. 2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro? Dal 2003 al mese di gennaio del 2006 ha presentato una incapacità lavorativa nella misura del 70%. Dal 01.01.2006 al 31.12.2006 una incapacità nella misura del 50%. Dal 01.01.2007 presenta una incapacità nella misura del 40%. 3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici? Si. C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE

1. E possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono una previsti? No, in considerazione dell'età dell'assicurato.

2. E possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale? No.

3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività? Si, potrebbe svolgere altre attività sempre con una incapacità nella misura del 40%. D. OSSERVAZIONI Propongo una nuova valutazione fra due anni. È esigibile che l'assicurato si sottoponga ad un regolare trattamento specialistico. (…)." (doc. AI 64/6-7) L’Ufficio AI – visto che il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 6 agosto 2007, ha concluso: " (…) miglioramento stato di salute psichico: l'assicurato da 1.1.2006 risulta abile al 50% (mezza giornata) per attività leggera senza movimenti ripetitivi di flessione, estensione e/o rotazione del tronco e senza posizione statica eccessivamente prolungata. L'assicurato da 1.1.2007 risulta abile al 60% (5 ore al giorno) per attività leggera senza movimenti ripetitivi di flessione, estensione e/o rotazione del tronco e senza posizione statica eccessivamente prolungata. L'attività di educatore dovrebbe rispettare questi limiti. Revisione a distanza di 2 anni. (…)." (doc. AI 66/1) e considerato che la consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 17 settembre 2007, ha confermato che “(…) le limitazioni mediche sono compatibili con il lavoro di educatore, che risulta dunque esigibile nella misura del 60%.” (doc. AI 69/1) –, con decisione 9 novembre 2007 (doc. AI 75/1-2 e 73/1-3), preavvisata con progetto 18 settembre 2007 (doc. AI 70/1-3), ha deciso di ridurre la corrente prestazione (rendita intera) ad un quarto di rendita con effetto dal 1. febbraio 2008. 2.8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb) . Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230). S e vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01). Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628- 629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04). 2.9.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ il quale, fondandosi sugli accertamenti di natura psichiatrica, ha concluso per un miglioramento dello stato di salute psichico e per una capacità lavorativa del 60% nella sua attività di educatore dal 1. gennaio 2007. Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Nel caso concreto si tratta quindi delle decisioni 24 marzo 2005 (doc. AI 53/1-2, 54/1-2 e 55/1-2) con le quali l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1. novembre 2002 al 31 luglio 2003 (doc. AI 53/1-2), di una mezza rendita dal 1. agosto 2003 al 31 gennaio 2004 (doc. AI 55/1-2) e in seguito ancora di una rendita intera dal 1. febbraio 2004 (doc. AI 54/1-2). Queste decisioni sono state prese fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulla perizia psichiatrica 20 ottobre 2004 del __________ di __________ (doc. AI 46/1-4) e sulle risposte 11 gennaio 2005 degli stessi periti alle domande poste dal dr. __________ (doc. AI 48/1 e 49/1). Nella perizia psichiatrica 20 ottobre 2004 (doc. AI 46/1-4) i periti, posta la diagnosi di “(…) sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD 10 F 33.2) (…)” (doc. AI 46/3), hanno posto la seguente valutazione e prognosi: " (…) Il dramma in cui l'assicurato è stato coinvolto è di una portata tale da rendere difficile la possibilità di un'elaborazione. Diffidente verso qualsiasi terapia psicofarmacologica che pure ha assunto nell'immediato, trova un aiuto nella presa in carico specialistica attuale. Il funzionamento psichico emergente, volto alla ricerca del costante isolamento e della meditazione se da una parte contiene l'immensa angoscia dilagante, dall'altra lo allontana sempre più dal contesto sociale d'appartenenza. Le parziali e al tempo stesso brevi riprese lavorative sono andate nell'ottica di un tentativo autoriparatore del tutto fallimentare. In virtù di questo, la prognosi risulta del tutto infausta. (…)." (doc. AI 46/3) Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro i periti hanno poi concluso che: " (…)

1. Menomazioni dovute ai disturbi constatati L'assicurato presenta una sintomatologia francamente depressiva; proteso da sempre verso gli altri, ha fatto delle relazionali interpersonali il suo punto di forza e di gratificazione. La tragedia ha segnato viceversa un punto di passaggio nel suo funzionamento psichico: lo ha ripiegato in senso solipsistico, lo ha allontanato dal mondo quotidiano fatto di relazione. Non a caso, il soggetto afferma di sentirsi meglio quando si trova nella sua proprietà in __________ lontano da ogni stimolo esterno, quando può ripiegarsi nella sua meditazione contemplativa mediata anche dal contatto con la natura. Come già precisato, le funzioni cognitive risultano in parte compromesse: lo sguardo è assente, l'attenzione fluttuante. 2. Conseguenze dei disturbi dell'attività attuale L'attività che ha sempre svolto per 30 anni è stata quella dell'educatore, ovvero a contatto con personale disabili fisicamente e psichicamente, in virtù del funzionamento psichico attuale sopra descritto, non è assolutamente proponibile ipotizzare una ripresa lavorativa in quell'ambito né in un altro. L'assicurato in altre parole è da ritenersi inabile nella misura almeno del 70%. Ogni sforzo è infatti polarizzato a contenere un'angoscia non ancora metabolizzata e che difficilmente trova lo sbocco dell'espressione verbale; il percorso difficile che sta facendo, alla ricerca di un senso ancora da dare alla vita, limita la possibile messa in atto di risorse in altri ambiti. (…)." (doc. AI 46/4) Gli stessi periti – dando seguito alla richiesta 8 novembre 2004 con la quale il dr. __________ ha chiesto ulteriori precisazioni (doc. AI 48/1) – con lettera 11 gennaio 2005 hanno precisato che: " (…) il soggetto è tuttora in cura ambulatoriale specialistica a cadenza mensile; come già precisato, la diffidenza verso terapie tradizionali impedisce la prescrizione di qualsivoglia terapia farmacologica, eccezion fatta per ipno-induttori, che lo stesso assume al bisogno. Al contempo, la resistenza verso un intervento psicologico, legata alla difficoltà di confrontarsi con il tragico evento luttuoso, mina l'efficacia dell'intervento stesso. In questa condizione, le periodiche trasferte in __________ non sono rappresentative, di un buon funzionamento globale, quanto piuttosto una fuga da luoghi e situazioni che lo riportano all'evento. E' un isolarsi, un trovare attraverso il contatto con la natura, sostegno, conforto, senso ad un qualcosa di irrazionale. Probabilmente senza queste fughe psuedo-compensatorie, si sarebbe assistito ad un franco scompenso con il rischio di passaggi all'atto. In questa fase può risultare controindicato forzare un intervento psichiatrico, meglio assecondare la volontà da parte dello stesso che pure sta proseguendo un percorso di recupero delle proprie risorse. Una nuova valutazione nel medio termine potrà permettere di verificarne l'evoluzione. (…)." (doc. AI 49/1) Occorre quindi verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento. Al riguardo, va rilevato che, come esposto al considerando precedente, l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha disposto degli accertamenti di natura psichiatrica. Il dr. __________ (che già conosceva l’assicurato visto che aveva sottoscritto, in qualità di capo servizio __________, la perizia 20 ottobre 2004, cfr. doc. AI 46/4), nella perizia 13 marzo 2007 (doc. AI 64/1-7) – posta la diagnosi di "(…) sindrome depressiva ricorrente, non specificata, da lieve a media gravità (ICD 10-F33.9)" e rilevato che “(…) l’assicurato presenta un miglioramento clinico rispetto alla valutazione precedente della Dr.ssa __________ del __________, eseguita il 20.10.2004. Nelle sue valutazioni del mese di gennaio e giugno del 2006 il collega Dr. __________, che ha sostituito il Dr. __________, aveva constatato un miglioramento dello stato psichico valutando nell’assicura-to una incapacità nella misura del 50%. […] La sintomatologia attuale ha messo alla luce un miglioramento clinico globale. Non è constatabile una importante compromissione del tono dell’umore, né delle funzioni cognitive, fisiologiche né volitive. In più se si tiene conto che questo miglioramento si è verificato spontaneamente, senza un trattamento regolare psicoterapico né psicofarmacologico, parla a favore di un quadro la cui gravità è da essere considerata relativa. Si tratta quindi di un quadro psicopatologico che, sebbene ancora presenti un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato, ha evidenziato un ulteriore miglioramento rispetto alla valutazione precedente eseguita dalla dr.ssa __________, nonché rispetto a quella eseguita dal Dr. __________. La prognosi è positiva, potrebbe verificarsi ancora un ulteriore miglioramento. (…)” (doc. AI 64/5) –, ha concluso che, nella sua attività, “(…) dal 2003 al mese di gennaio 2006 ha presentato una incapacità lavorativa nella misura del 70%. Dal 01.01.2006 al 31.12.2006 una incapacità nella misura del 50%. Dal 01.01.2007 presenta una incapacità nella misura del 40%. (…)” e che “(…) potrebbe svolgere altre attività sempre con una incapacità nella misura del 40%. (…)” (doc. AI 64/7) . Questa valutazione, a cui va riconosciuta forza probatoria piena (cfr. consid. 2.8), non è stata validamente contestata dall’assicurato. In particolare, senza tuttavia produrre la puntuale documentazione al riguardo, l’assicurato si è limitato a sostenere in modo del tutto generico di non essere più in grado di svolgere la professione di educatore, che dopo il miglioramento a partire dal 2006 lo stato di salute sarebbe stato stazionario con alti e bassi e che il perito dr. __________, con il suo accordo, aveva deciso di ridurre la rendita al 50%. Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla scritto 5 dicembre 2008 nel quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, senza indicare alcuna diagnosi e senza esprimersi sulla capacità lavorativa, si è limitato a sostenere in modo del tutto generico che “(…) come suo medico psichiatra curante valuto l’ultima decisione AI nei confronti del mio paziente come sbagliata, ingiustificata. (…)” (IV) Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Quanto alla censura riguardo all’inizio della capacità lavorativa al 60%, il TCA rileva che effettivamente il dr. __________, nella perizia 13 marzo 2007, in un primo tempo, ha attestato che “(…) presenta una incapacità lavorativa del 40%. Dalla data della presente valutazione. (…)” (doc. AI 64/6). Visto che il dr. __________ ha proceduto all’esame clinico il 26 febbraio 2006 (doc. AI 64/1), occorre dunque concludere che è a partire da quel momento (e non dal

1. gennaio 2007) che l’assicurato va ritenuto inabile al lavoro nella misura del 40%. In ogni caso, anche volendo considerare una capacità lavorativa del 60% nella sua professione solo dal mese di marzo 2007, la riduzione della rendita (da intera a un quarto) con effetto dal 1. febbraio 2008 deve essere confermata visto che a quel momento in ogni caso il miglioramento dello stato di salute durava da più di tre mesi (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI e consid. 2.6). Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l ' assicurato presenta, secondo il perito dr. __________, dal 26 febbraio 2007, un grad o di capacità lavorativa del 60 % nella sua attività abituale di educatore, egli, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154; STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271, nella causa B.). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu in base alla perizia psichiatrica13 marzo 2007 (doc. AI 64/1-7) – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G). Stante in concreto un’incapacità lavorativa del 40% nella precedente professione di educatore a ragione l’Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione, la corrente prestazione (rendita intera) a un quarto di rendita con effetto dal 1 febbraio 2008 (cfr. consid. 2.4 e 2.6). In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto. 2.10. S econdo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti