Viste le risultanze della perizia psichiatrica che attesta un miglioramento dello stato di salute (capacità lavorativa del 60% nella sua e in altre attività), a ragione l'Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione, il diritto da una rendita intera a un quarto di rendita
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se la decisione con la quale l’Ufficio
AI ha ridotto la corrente prestazione (rendita intera) a un quarto di rendita –
è conforme o meno alla legislazione federale.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2004, l
'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC
1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l
’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che l
a riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.7. Nel
caso concreto
–
dopo la richiesta di prestazioni AI del 27 gennaio 2003 (doc. AI
1/1-7), sfociata nelle decisioni 24 marzo 2005 con le quali l’assicurato è
stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1. novembre 2002 al 31 luglio
2003 (doc. AI 53/1-2), di una mezza rendita dal 1. agosto 2003 al 31 gennaio
2004 (doc. AI 55/1-2) e in seguito nuovamente di una rendita intera dal 1. febbraio
2004 (doc. AI 54/1-2)
–
l’Ufficio AI, nell’ambito della procedura di revisione intrapresa
d’ufficio nel mese di dicembre 2005 (doc. AI 56/1-2) – viste le risultanze
della perizia psichiatrica 13 marzo 2007 a cura del dr. __________ (doc. AI
64/1-7) e del rapporto finale 17 settembre 2007 della consulente in
integrazione professionale (doc. AI 69/1) –, ha ridotto la rendita intera
precedentemente erogata a un quarto di rendita dal 1. febbraio 2008 (doc. AI
75/1-2 e 73/1-3).
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 13 marzo 2007
(doc. AI 64/1-7) – posta la diagnosi di "(…) sindrome depressiva ricorrente,
non specificata, da lieve a media gravità (ICD 10-F 33.9)" –, ha espresso
la seguente valutazione:
"
(…)
L'assicurato presenta un miglioramento clinico rispetto
alla valutazione precedente della collega Dr.ssa __________ del __________,
eseguita il 20.10.2004. Nelle sue valutazioni del mese di gennaio e giugno del
2006 il collega Dr. __________, che ha sostituito il Dr. __________, aveva
constatato un miglioramento dello stato psichico valutando nell'assicurato una
incapacità nella misura del 50%.
Si tratta di una sindrome depressiva ansiosa reattiva,
insorta a seguito di un processo complesso di disadattamento in cui è
identificabile un iniziale processo di lutto e in seguito una delusione per il
fatto di essere stato licenziato. II perdurare (più di due anni) di una
sintomatologia depressiva da disadattamento, la cui causa è da essere
interpretata nell'ambito di questi avvenimenti, è interpretabile nell'ambito di
una sindrome ricorrente, non specificata.
La sintomatologia attuale ha messo alla luce un
miglioramento clinico globale. Non è constatabile una importante compromissione
del tono dell'umore, né delle funzioni cognitive, fisiologiche né volitive.
In più se si tiene conto che questo miglioramento si è
verificato spontaneamente, senza un trattamento regolare psicoterapico né
psicofarmacologico, parla a favore di un quadro la cui gravità è da essere
considerata relativa.
Si tratta quindi di una quadro psicopatologico che,
sebbene ancora presenti un influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato,
ha evidenziato un ulteriore miglioramento rispetto alla valutazione precedente
eseguita dalla Dr.ssa __________, nonché rispetto a quella eseguita dal Dr. __________.
La prognosi è positiva, potrebbe verificarsi ancora un
ulteriore miglioramento.
(…)." (doc. AI 64/5)
Il
dr. __________ ha poi concluso che:
"
(…)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1. Menomazioni (qualitativa e quantitativa) dovute ai
disturbi constatati
1.1 a
livello psicologico
e mentale?
A livello psicologico i disturbi constatati apatia,
deflessione dell'umore e angoscia fluttuante, cosi come i pensieri ricorrenti e
intrusivi sui temi legati al suo passato incidono sulle funzioni cognitive, in
particolare sull'attenzione, sulla concentrazione e sulla memoria.
1.2 a livello fisico?
Sono presenti dolori cronici a livello lombare.
1.3 nell'ambito sociale?
Dichiara una vita ritirata in campagna. Da un punto di
vista relazionale non è stata constatata nessuna difficoltà nell'entrare in
relazione durante la mia visita.
2. Conseguenze dei disturbi sulla attività attuale
2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività
attuale dell'assicurato?
Da un punto di vista medico teorico i disturbi che
presenta lo rendono lento, meno affidabile ed inefficace nell'eseguire le
mansioni della sua attività attuale.
2.2 L'attività attuale è ancora praticabile ? Sì.
2.3 Se si, in quale misura (ore al giorno)?
Può eseguire la sua attività lavorativa nella misura di
5 ore al giorno.
2.4 E constatabile una diminuzione della capacità di
lavoro? Si.
2.5 Se si, in che misura? da quando? e quale
è stato lo sviluppo?
Presenta una incapacità lavorativa del 40 %. Dalla data
della presente valutazione.
2.6 Da quando esiste una diminuzione della
capacità lavorativa provata a livello medico di almeno il 20%?
Dal 2001.
2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo della
limitazione della capacità di lavoro?
Dal 2003 al mese di gennaio del 2006 ha presentato una
incapacità lavorativa nella misura del 70%. Dal 01.01.2006 al 31.12.2006 una
incapacità nella misura del 50%. Dal 01.01.2007 presenta una incapacità nella
misura del 40%.
3.
L'ambiente
di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Si.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE
1. E possibile effettuare provvedimenti d'integrazione?
Ve ne sono in corso? Ne sono una previsti?
No, in considerazione dell'età dell'assicurato.
2. E possibile migliorare la capacità di lavoro sul
posto di lavoro attuale?
No.
3. L'assicurato è in grado di svolgere altre
attività?
Si, potrebbe svolgere altre attività sempre con una
incapacità nella misura del 40%.
D. OSSERVAZIONI
Propongo una nuova valutazione fra due anni. È
esigibile che l'assicurato si sottoponga ad un regolare trattamento
specialistico.
(…)." (doc. AI 64/6-7)
L’Ufficio
AI
–
visto che il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 6 agosto
2007, ha concluso:
"
(…)
miglioramento stato di salute psichico:
l'assicurato da 1.1.2006 risulta abile al 50% (mezza
giornata) per attività leggera senza movimenti ripetitivi di flessione,
estensione e/o rotazione del tronco e senza posizione statica eccessivamente
prolungata.
L'assicurato da 1.1.2007 risulta abile al 60% (5 ore al
giorno) per attività leggera senza movimenti ripetitivi di flessione, estensione
e/o rotazione del tronco e senza posizione statica eccessivamente prolungata.
L'attività di educatore dovrebbe rispettare questi
limiti.
Revisione a distanza di 2 anni.
(…)." (doc. AI 66/1)
e
considerato che la consulente in integrazione professionale, nel rapporto
finale 17 settembre 2007, ha confermato che “(…) le limitazioni mediche sono
compatibili con il lavoro di educatore, che risulta dunque esigibile nella
misura del 60%.” (doc. AI 69/1)
–
, con decisione 9 novembre 2007 (doc. AI
75/1-2 e 73/1-3), preavvisata con progetto 18 settembre 2007 (doc. AI 70/1-3),
ha deciso di ridurre la corrente prestazione (rendita intera) ad un quarto di
rendita con effetto dal 1. febbraio 2008.
2.8.
Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid.
3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio
1995 in
re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb)
.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid.
3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
S
e vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-
629, in
particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella
causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF
130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.9. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ il quale,
fondandosi sugli accertamenti di natura psichiatrica, ha concluso per un miglioramento
dello stato di salute psichico e per una capacità lavorativa del 60% nella sua
attività di educatore dal 1. gennaio 2007.
Occorre
innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 108), il
punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica
rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto
alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione
cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel
caso concreto si tratta quindi delle decisioni 24 marzo 2005 (doc. AI 53/1-2,
54/1-2 e 55/1-2) con le quali l’assicurato è stato posto al beneficio di una
rendita intera dal 1. novembre 2002 al 31 luglio 2003 (doc. AI 53/1-2), di una
mezza rendita dal 1. agosto 2003 al 31 gennaio 2004 (doc. AI 55/1-2) e in
seguito ancora di una rendita intera dal 1. febbraio 2004 (doc. AI 54/1-2).
Queste
decisioni sono state prese fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico,
sulla perizia psichiatrica 20 ottobre 2004 del __________ di __________ (doc.
AI 46/1-4) e sulle risposte 11 gennaio 2005 degli stessi periti alle domande poste
dal dr. __________ (doc. AI 48/1 e 49/1).
Nella
perizia psichiatrica 20 ottobre 2004 (doc. AI 46/1-4) i periti, posta la diagnosi
di “(…) sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi
psicotici (ICD 10 F 33.2) (…)” (doc. AI 46/3), hanno posto la seguente valutazione
e prognosi:
"
(…)
Il dramma in cui l'assicurato è stato coinvolto è di
una portata tale da rendere difficile la possibilità di un'elaborazione.
Diffidente verso qualsiasi terapia psicofarmacologica che pure ha assunto
nell'immediato, trova un aiuto nella presa in carico specialistica attuale. Il
funzionamento psichico emergente, volto alla ricerca del costante isolamento e
della meditazione se da una parte contiene l'immensa angoscia dilagante,
dall'altra lo allontana sempre più dal contesto sociale d'appartenenza. Le
parziali e al tempo stesso brevi riprese lavorative sono andate nell'ottica di
un tentativo autoriparatore del tutto fallimentare. In virtù di questo, la
prognosi risulta del tutto infausta.
(…)." (doc. AI 46/3)
Circa
le conseguenze sulla capacità di lavoro i periti hanno poi concluso che:
"
(…)
1. Menomazioni dovute ai disturbi constatati
L'assicurato presenta una sintomatologia francamente
depressiva; proteso da sempre verso gli altri, ha fatto delle relazionali interpersonali
il suo punto di forza e di gratificazione. La tragedia ha segnato viceversa un
punto di passaggio nel suo funzionamento psichico: lo ha ripiegato in senso
solipsistico, lo ha allontanato dal mondo quotidiano fatto di relazione. Non a
caso, il soggetto afferma di sentirsi meglio quando si trova nella sua
proprietà in __________ lontano da ogni stimolo esterno, quando può ripiegarsi
nella sua meditazione contemplativa mediata anche dal contatto con la natura.
Come già precisato, le funzioni cognitive risultano in
parte compromesse: lo sguardo è assente, l'attenzione fluttuante.
2.
Conseguenze
dei disturbi dell'attività attuale
L'attività che ha sempre svolto per 30 anni è stata
quella dell'educatore, ovvero a contatto con personale disabili fisicamente e psichicamente,
in virtù del funzionamento psichico attuale sopra descritto, non è
assolutamente proponibile ipotizzare una ripresa lavorativa in quell'ambito né
in un altro. L'assicurato in altre parole è da ritenersi inabile nella misura
almeno del 70%. Ogni sforzo è infatti polarizzato a contenere un'angoscia non
ancora metabolizzata e che difficilmente trova lo sbocco dell'espressione
verbale; il percorso difficile che sta facendo, alla ricerca di un senso ancora
da dare alla vita, limita la possibile messa in atto di risorse in altri ambiti.
(…)." (doc. AI 46/4)
Gli
stessi periti – dando seguito alla richiesta 8 novembre 2004 con la quale il
dr. __________ ha chiesto ulteriori precisazioni (doc. AI 48/1) – con lettera 11
gennaio 2005 hanno precisato che:
"
(…)
il soggetto è tuttora in cura ambulatoriale
specialistica a cadenza mensile; come già precisato, la diffidenza verso
terapie tradizionali impedisce la prescrizione di qualsivoglia terapia
farmacologica, eccezion fatta per ipno-induttori, che lo stesso assume al
bisogno. Al contempo, la resistenza verso un intervento psicologico, legata
alla difficoltà di confrontarsi con il tragico evento luttuoso, mina l'efficacia
dell'intervento stesso. In questa condizione, le periodiche trasferte in __________
non sono rappresentative, di un buon funzionamento globale, quanto piuttosto
una fuga da luoghi e situazioni che lo riportano all'evento. E' un isolarsi, un
trovare attraverso il contatto con la natura, sostegno, conforto, senso ad un
qualcosa di irrazionale. Probabilmente senza queste fughe psuedo-compensatorie,
si sarebbe assistito ad un franco scompenso con il rischio di passaggi
all'atto. In questa fase può risultare controindicato forzare un intervento
psichiatrico, meglio assecondare la volontà da parte dello stesso che pure sta
proseguendo un percorso di recupero delle proprie risorse. Una nuova valutazione
nel medio termine potrà permettere di verificarne l'evoluzione.
(…)." (doc. AI 49/1)
Occorre
quindi verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
Al
riguardo, va rilevato che, come esposto al considerando precedente, l’Ufficio
AI, in sede di revisione, ha disposto degli accertamenti di natura psichiatrica.
Il
dr. __________ (che già conosceva l’assicurato visto che aveva sottoscritto, in
qualità di capo servizio __________, la perizia 20 ottobre 2004, cfr. doc. AI
46/4), nella perizia 13 marzo 2007 (doc. AI 64/1-7)
–
posta la diagnosi di
"(…) sindrome depressiva ricorrente, non specificata, da lieve a media gravità
(ICD 10-F33.9)" e rilevato che “(…) l’assicurato presenta un miglioramento
clinico rispetto alla valutazione precedente della Dr.ssa __________ del __________,
eseguita il 20.10.2004. Nelle sue valutazioni del mese di gennaio e giugno del
2006 il collega Dr. __________, che ha sostituito il Dr. __________, aveva constatato
un miglioramento dello stato psichico valutando nell’assicura-to una incapacità
nella misura del 50%. […] La sintomatologia attuale ha messo alla luce un miglioramento
clinico globale. Non è constatabile una importante compromissione del tono
dell’umore, né delle funzioni cognitive, fisiologiche né volitive. In più se si
tiene conto che questo miglioramento si è verificato spontaneamente, senza un
trattamento regolare psicoterapico né psicofarmacologico, parla a favore di un
quadro la cui gravità è da essere considerata relativa. Si tratta quindi di un
quadro psicopatologico che, sebbene ancora presenti un influsso sulla capacità
lavorativa dell’assicurato, ha evidenziato un ulteriore miglioramento rispetto
alla valutazione precedente eseguita dalla dr.ssa __________, nonché rispetto a
quella eseguita dal Dr. __________. La prognosi è positiva, potrebbe
verificarsi ancora un ulteriore miglioramento. (…)” (doc. AI 64/5)
–
, ha concluso
che, nella sua attività, “(…) dal 2003 al mese di gennaio 2006 ha presentato
una incapacità lavorativa nella misura del 70%. Dal 01.01.2006 al 31.12.2006
una incapacità nella misura del 50%. Dal 01.01.2007 presenta una incapacità
nella misura del 40%. (…)” e che “(…) potrebbe svolgere altre attività sempre
con una incapacità nella misura del 40%. (…)” (doc. AI 64/7)
.
Questa
valutazione, a cui va riconosciuta forza probatoria piena (cfr. consid. 2.8),
non è stata validamente contestata dall’assicurato.
In
particolare, senza tuttavia produrre la puntuale documentazione al riguardo,
l’assicurato si è limitato a sostenere in modo del tutto generico di non essere
più in grado di svolgere la professione di educatore, che dopo il miglioramento
a partire dal 2006 lo stato di salute sarebbe stato stazionario con alti e
bassi e che il perito dr. __________, con il suo accordo, aveva deciso di ridurre
la rendita al 50%.
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla scritto 5
dicembre 2008 nel quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,
senza indicare alcuna diagnosi e senza esprimersi sulla capacità lavorativa, si
è limitato a sostenere in modo del tutto generico che “(…) come suo medico
psichiatra curante valuto l’ultima decisione AI nei confronti del mio paziente
come sbagliata, ingiustificata. (…)” (IV)
Al
riguardo occorre ricordare che se da una parte
la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della
disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare
le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Quanto
alla censura riguardo all’inizio della capacità lavorativa al 60%, il TCA
rileva che effettivamente il dr. __________, nella perizia 13 marzo 2007, in un
primo tempo, ha attestato che “(…) presenta una incapacità lavorativa del 40%.
Dalla data della presente valutazione. (…)” (doc. AI 64/6).
Visto
che il dr. __________ ha proceduto all’esame clinico il 26 febbraio 2006 (doc.
AI 64/1), occorre dunque concludere che è a partire da quel momento (e non dal
1. gennaio 2007) che l’assicurato va ritenuto inabile al lavoro nella misura
del 40%.
In
ogni caso, anche volendo considerare una capacità lavorativa del 60% nella sua
professione solo dal mese di marzo 2007, la riduzione della rendita (da intera
a un quarto) con effetto dal 1. febbraio 2008 deve essere confermata visto che
a quel momento in ogni caso il miglioramento dello stato di salute durava da
più di tre mesi (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI e consid. 2.6).
Alla
luce di tutto quanto esposto, visto che l
'
assicurato presenta, secondo il perito dr. __________, dal 26
febbraio 2007, un grad
o di capacità lavorativa del 60
%
nella sua attività abituale di educatore, egli, per ridurre il danno, doveva
continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente
professione. In questo caso è quindi indicato un
raffronto percentuale dei
redditi
(DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21
agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
tesi Friburgo 1995, pag. 154; STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271, nella
causa B.).
In
effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in
casu in base alla perizia psichiatrica13 marzo 2007 (doc. AI 64/1-7) – da
imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al
guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal
medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale
che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di
sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione
(RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995
nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995
nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).
Stante
in concreto un’incapacità lavorativa del 40% nella precedente professione di
educatore a ragione l’Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione, la corrente
prestazione (rendita intera) a un quarto di rendita con effetto dal 1 febbraio
2008 (cfr. consid. 2.4 e 2.6).
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va
quindi confermata e il ricorso respinto.
2.10.
S
econdo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2008 32.2007.379 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2008 32.2007.379 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2008 32.2007.379
Viste le risultanze della perizia psichiatrica che attesta un miglioramento dello stato di salute (capacità lavorativa del 60% nella sua e in altre attività), a ragione l'Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione, il diritto da una rendita intera a un quarto di rendita
Raccomandata Incarto n. 32.2007.379 FS /td Lugano 21 novembre 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2007 di RI 1 contro la decisione del 9 novembre 2007 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1. RI 1, da ultimo attivo quale educatore presso la __________ di __________ (doc. AI 7/1-3 e 25/1-4), con decisioni 24 marzo 2005 (doc. AI 53/1-2, 54/1-2 e 55/1-2), cresciute incontestate in giudicato, è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1. novembre 2002 al 31 luglio 2003 (doc. AI 53/1-2), di una mezza rendita dal 1. agosto 2003 al 31 gennaio 2004 (doc. AI 55/1-2) e in seguito nuovamente di una rendita intera dal 1. febbraio 2004 (doc. AI 54/1-2). 1.2. Nell’ambito della revisione d’ufficio intrapresa nel dicembre 2005 (doc. AI 56/1-2), l’Ufficio AI – effettuati i necessari accertamenti medici, in particolare una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ –, con decisione 9 novembre 2007 (doc. AI 75/1-2 e 73/1-3), preavvisata con progetto 18 settembre 2007 (doc. AI 70/1-3), ha deciso di ridurre la corrente prestazione (rendita intera) ad un quarto di rendita con effetto dal secondo mese che segue la notifica della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. 1.3. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e la possibilità di esercitare l’attività di educatore – ha chiesto di riconoscergli una incapacità lavorativa del 50%. 1.4. Con la risposta l’Ufficio AI – rilevato come dalla perizia psichiatrica 13 marzo 2007 del dr. __________ “(…) non risulta comprovato un danno alla salute psichica che oggettivamente determini in modo duraturo un’incapacità lavorativa dell’assicu-rato superiore al 40% nella precedente o in altra professione (…)” (VI, pag. 2) – ha chiesto di respingere il ricorso. 1.5. Con scritto 3 gennaio 2008 al TCA l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni contestando in particolare il fatto che il dr. __________ si sarebbe espresso sul suo stato di salute in un momento antecedente la perizia. considerato in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148). Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1). Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007. 2.3. Oggetto del contendere è la questione a sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha ridotto la corrente prestazione (rendita intera) a un quarto di rendita – è conforme o meno alla legislazione federale. 2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l 'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). 2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06). 2.6. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l ’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che l a riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI. 2.7. Nel caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni AI del 27 gennaio 2003 (doc. AI 1/1-7), sfociata nelle decisioni 24 marzo 2005 con le quali l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1. novembre 2002 al 31 luglio 2003 (doc. AI 53/1-2), di una mezza rendita dal 1. agosto 2003 al 31 gennaio 2004 (doc. AI 55/1-2) e in seguito nuovamente di una rendita intera dal 1. febbraio 2004 (doc. AI 54/1-2) – l’Ufficio AI, nell’ambito della procedura di revisione intrapresa d’ufficio nel mese di dicembre 2005 (doc. AI 56/1-2) – viste le risultanze della perizia psichiatrica 13 marzo 2007 a cura del dr. __________ (doc. AI 64/1-7) e del rapporto finale 17 settembre 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 69/1) –, ha ridotto la rendita intera precedentemente erogata a un quarto di rendita dal 1. febbraio 2008 (doc. AI 75/1-2 e 73/1-3). Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 13 marzo 2007 (doc. AI 64/1-7) – posta la diagnosi di "(…) sindrome depressiva ricorrente, non specificata, da lieve a media gravità (ICD 10-F 33.9)" –, ha espresso la seguente valutazione: " (…) L'assicurato presenta un miglioramento clinico rispetto alla valutazione precedente della collega Dr.ssa __________ del __________, eseguita il 20.10.2004. Nelle sue valutazioni del mese di gennaio e giugno del 2006 il collega Dr. __________, che ha sostituito il Dr. __________, aveva constatato un miglioramento dello stato psichico valutando nell'assicurato una incapacità nella misura del 50%. Si tratta di una sindrome depressiva ansiosa reattiva, insorta a seguito di un processo complesso di disadattamento in cui è identificabile un iniziale processo di lutto e in seguito una delusione per il fatto di essere stato licenziato. II perdurare (più di due anni) di una sintomatologia depressiva da disadattamento, la cui causa è da essere interpretata nell'ambito di questi avvenimenti, è interpretabile nell'ambito di una sindrome ricorrente, non specificata. La sintomatologia attuale ha messo alla luce un miglioramento clinico globale. Non è constatabile una importante compromissione del tono dell'umore, né delle funzioni cognitive, fisiologiche né volitive. In più se si tiene conto che questo miglioramento si è verificato spontaneamente, senza un trattamento regolare psicoterapico né psicofarmacologico, parla a favore di un quadro la cui gravità è da essere considerata relativa. Si tratta quindi di una quadro psicopatologico che, sebbene ancora presenti un influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato, ha evidenziato un ulteriore miglioramento rispetto alla valutazione precedente eseguita dalla Dr.ssa __________, nonché rispetto a quella eseguita dal Dr. __________. La prognosi è positiva, potrebbe verificarsi ancora un ulteriore miglioramento. (…)." (doc. AI 64/5) Il dr. __________ ha poi concluso che: " (…) B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1. Menomazioni (qualitativa e quantitativa) dovute ai disturbi constatati 1.1 a livello psicologico e mentale? A livello psicologico i disturbi constatati apatia, deflessione dell'umore e angoscia fluttuante, cosi come i pensieri ricorrenti e intrusivi sui temi legati al suo passato incidono sulle funzioni cognitive, in particolare sull'attenzione, sulla concentrazione e sulla memoria. 1.2 a livello fisico? Sono presenti dolori cronici a livello lombare. 1.3 nell'ambito sociale? Dichiara una vita ritirata in campagna. Da un punto di vista relazionale non è stata constatata nessuna difficoltà nell'entrare in relazione durante la mia visita.
2. Conseguenze dei disturbi sulla attività attuale 2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato? Da un punto di vista medico teorico i disturbi che presenta lo rendono lento, meno affidabile ed inefficace nell'eseguire le mansioni della sua attività attuale. 2.2 L'attività attuale è ancora praticabile ? Sì. 2.3 Se si, in quale misura (ore al giorno)? Può eseguire la sua attività lavorativa nella misura di 5 ore al giorno. 2.4 E constatabile una diminuzione della capacità di lavoro? Si. 2.5 Se si, in che misura? da quando? e quale è stato lo sviluppo? Presenta una incapacità lavorativa del 40 %. Dalla data della presente valutazione. 2.6 Da quando esiste una diminuzione della capacità lavorativa provata a livello medico di almeno il 20%? Dal 2001. 2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro? Dal 2003 al mese di gennaio del 2006 ha presentato una incapacità lavorativa nella misura del 70%. Dal 01.01.2006 al 31.12.2006 una incapacità nella misura del 50%. Dal 01.01.2007 presenta una incapacità nella misura del 40%. 3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici? Si. C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE
1. E possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono una previsti? No, in considerazione dell'età dell'assicurato.
2. E possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale? No.
3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività? Si, potrebbe svolgere altre attività sempre con una incapacità nella misura del 40%. D. OSSERVAZIONI Propongo una nuova valutazione fra due anni. È esigibile che l'assicurato si sottoponga ad un regolare trattamento specialistico. (…)." (doc. AI 64/6-7) L’Ufficio AI – visto che il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 6 agosto 2007, ha concluso: " (…) miglioramento stato di salute psichico: l'assicurato da 1.1.2006 risulta abile al 50% (mezza giornata) per attività leggera senza movimenti ripetitivi di flessione, estensione e/o rotazione del tronco e senza posizione statica eccessivamente prolungata. L'assicurato da 1.1.2007 risulta abile al 60% (5 ore al giorno) per attività leggera senza movimenti ripetitivi di flessione, estensione e/o rotazione del tronco e senza posizione statica eccessivamente prolungata. L'attività di educatore dovrebbe rispettare questi limiti. Revisione a distanza di 2 anni. (…)." (doc. AI 66/1) e considerato che la consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 17 settembre 2007, ha confermato che “(…) le limitazioni mediche sono compatibili con il lavoro di educatore, che risulta dunque esigibile nella misura del 60%.” (doc. AI 69/1) –, con decisione 9 novembre 2007 (doc. AI 75/1-2 e 73/1-3), preavvisata con progetto 18 settembre 2007 (doc. AI 70/1-3), ha deciso di ridurre la corrente prestazione (rendita intera) ad un quarto di rendita con effetto dal 1. febbraio 2008. 2.8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb) . Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230). S e vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01). Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628- 629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04). 2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ il quale, fondandosi sugli accertamenti di natura psichiatrica, ha concluso per un miglioramento dello stato di salute psichico e per una capacità lavorativa del 60% nella sua attività di educatore dal 1. gennaio 2007. Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Nel caso concreto si tratta quindi delle decisioni 24 marzo 2005 (doc. AI 53/1-2, 54/1-2 e 55/1-2) con le quali l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1. novembre 2002 al 31 luglio 2003 (doc. AI 53/1-2), di una mezza rendita dal 1. agosto 2003 al 31 gennaio 2004 (doc. AI 55/1-2) e in seguito ancora di una rendita intera dal 1. febbraio 2004 (doc. AI 54/1-2). Queste decisioni sono state prese fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulla perizia psichiatrica 20 ottobre 2004 del __________ di __________ (doc. AI 46/1-4) e sulle risposte 11 gennaio 2005 degli stessi periti alle domande poste dal dr. __________ (doc. AI 48/1 e 49/1). Nella perizia psichiatrica 20 ottobre 2004 (doc. AI 46/1-4) i periti, posta la diagnosi di “(…) sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD 10 F 33.2) (…)” (doc. AI 46/3), hanno posto la seguente valutazione e prognosi: " (…) Il dramma in cui l'assicurato è stato coinvolto è di una portata tale da rendere difficile la possibilità di un'elaborazione. Diffidente verso qualsiasi terapia psicofarmacologica che pure ha assunto nell'immediato, trova un aiuto nella presa in carico specialistica attuale. Il funzionamento psichico emergente, volto alla ricerca del costante isolamento e della meditazione se da una parte contiene l'immensa angoscia dilagante, dall'altra lo allontana sempre più dal contesto sociale d'appartenenza. Le parziali e al tempo stesso brevi riprese lavorative sono andate nell'ottica di un tentativo autoriparatore del tutto fallimentare. In virtù di questo, la prognosi risulta del tutto infausta. (…)." (doc. AI 46/3) Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro i periti hanno poi concluso che: " (…)
1. Menomazioni dovute ai disturbi constatati L'assicurato presenta una sintomatologia francamente depressiva; proteso da sempre verso gli altri, ha fatto delle relazionali interpersonali il suo punto di forza e di gratificazione. La tragedia ha segnato viceversa un punto di passaggio nel suo funzionamento psichico: lo ha ripiegato in senso solipsistico, lo ha allontanato dal mondo quotidiano fatto di relazione. Non a caso, il soggetto afferma di sentirsi meglio quando si trova nella sua proprietà in __________ lontano da ogni stimolo esterno, quando può ripiegarsi nella sua meditazione contemplativa mediata anche dal contatto con la natura. Come già precisato, le funzioni cognitive risultano in parte compromesse: lo sguardo è assente, l'attenzione fluttuante. 2. Conseguenze dei disturbi dell'attività attuale L'attività che ha sempre svolto per 30 anni è stata quella dell'educatore, ovvero a contatto con personale disabili fisicamente e psichicamente, in virtù del funzionamento psichico attuale sopra descritto, non è assolutamente proponibile ipotizzare una ripresa lavorativa in quell'ambito né in un altro. L'assicurato in altre parole è da ritenersi inabile nella misura almeno del 70%. Ogni sforzo è infatti polarizzato a contenere un'angoscia non ancora metabolizzata e che difficilmente trova lo sbocco dell'espressione verbale; il percorso difficile che sta facendo, alla ricerca di un senso ancora da dare alla vita, limita la possibile messa in atto di risorse in altri ambiti. (…)." (doc. AI 46/4) Gli stessi periti – dando seguito alla richiesta 8 novembre 2004 con la quale il dr. __________ ha chiesto ulteriori precisazioni (doc. AI 48/1) – con lettera 11 gennaio 2005 hanno precisato che: " (…) il soggetto è tuttora in cura ambulatoriale specialistica a cadenza mensile; come già precisato, la diffidenza verso terapie tradizionali impedisce la prescrizione di qualsivoglia terapia farmacologica, eccezion fatta per ipno-induttori, che lo stesso assume al bisogno. Al contempo, la resistenza verso un intervento psicologico, legata alla difficoltà di confrontarsi con il tragico evento luttuoso, mina l'efficacia dell'intervento stesso. In questa condizione, le periodiche trasferte in __________ non sono rappresentative, di un buon funzionamento globale, quanto piuttosto una fuga da luoghi e situazioni che lo riportano all'evento. E' un isolarsi, un trovare attraverso il contatto con la natura, sostegno, conforto, senso ad un qualcosa di irrazionale. Probabilmente senza queste fughe psuedo-compensatorie, si sarebbe assistito ad un franco scompenso con il rischio di passaggi all'atto. In questa fase può risultare controindicato forzare un intervento psichiatrico, meglio assecondare la volontà da parte dello stesso che pure sta proseguendo un percorso di recupero delle proprie risorse. Una nuova valutazione nel medio termine potrà permettere di verificarne l'evoluzione. (…)." (doc. AI 49/1) Occorre quindi verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento. Al riguardo, va rilevato che, come esposto al considerando precedente, l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha disposto degli accertamenti di natura psichiatrica. Il dr. __________ (che già conosceva l’assicurato visto che aveva sottoscritto, in qualità di capo servizio __________, la perizia 20 ottobre 2004, cfr. doc. AI 46/4), nella perizia 13 marzo 2007 (doc. AI 64/1-7) – posta la diagnosi di "(…) sindrome depressiva ricorrente, non specificata, da lieve a media gravità (ICD 10-F33.9)" e rilevato che “(…) l’assicurato presenta un miglioramento clinico rispetto alla valutazione precedente della Dr.ssa __________ del __________, eseguita il 20.10.2004. Nelle sue valutazioni del mese di gennaio e giugno del 2006 il collega Dr. __________, che ha sostituito il Dr. __________, aveva constatato un miglioramento dello stato psichico valutando nell’assicura-to una incapacità nella misura del 50%. […] La sintomatologia attuale ha messo alla luce un miglioramento clinico globale. Non è constatabile una importante compromissione del tono dell’umore, né delle funzioni cognitive, fisiologiche né volitive. In più se si tiene conto che questo miglioramento si è verificato spontaneamente, senza un trattamento regolare psicoterapico né psicofarmacologico, parla a favore di un quadro la cui gravità è da essere considerata relativa. Si tratta quindi di un quadro psicopatologico che, sebbene ancora presenti un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato, ha evidenziato un ulteriore miglioramento rispetto alla valutazione precedente eseguita dalla dr.ssa __________, nonché rispetto a quella eseguita dal Dr. __________. La prognosi è positiva, potrebbe verificarsi ancora un ulteriore miglioramento. (…)” (doc. AI 64/5) –, ha concluso che, nella sua attività, “(…) dal 2003 al mese di gennaio 2006 ha presentato una incapacità lavorativa nella misura del 70%. Dal 01.01.2006 al 31.12.2006 una incapacità nella misura del 50%. Dal 01.01.2007 presenta una incapacità nella misura del 40%. (…)” e che “(…) potrebbe svolgere altre attività sempre con una incapacità nella misura del 40%. (…)” (doc. AI 64/7) . Questa valutazione, a cui va riconosciuta forza probatoria piena (cfr. consid. 2.8), non è stata validamente contestata dall’assicurato. In particolare, senza tuttavia produrre la puntuale documentazione al riguardo, l’assicurato si è limitato a sostenere in modo del tutto generico di non essere più in grado di svolgere la professione di educatore, che dopo il miglioramento a partire dal 2006 lo stato di salute sarebbe stato stazionario con alti e bassi e che il perito dr. __________, con il suo accordo, aveva deciso di ridurre la rendita al 50%. Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla scritto 5 dicembre 2008 nel quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, senza indicare alcuna diagnosi e senza esprimersi sulla capacità lavorativa, si è limitato a sostenere in modo del tutto generico che “(…) come suo medico psichiatra curante valuto l’ultima decisione AI nei confronti del mio paziente come sbagliata, ingiustificata. (…)” (IV) Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Quanto alla censura riguardo all’inizio della capacità lavorativa al 60%, il TCA rileva che effettivamente il dr. __________, nella perizia 13 marzo 2007, in un primo tempo, ha attestato che “(…) presenta una incapacità lavorativa del 40%. Dalla data della presente valutazione. (…)” (doc. AI 64/6). Visto che il dr. __________ ha proceduto all’esame clinico il 26 febbraio 2006 (doc. AI 64/1), occorre dunque concludere che è a partire da quel momento (e non dal
1. gennaio 2007) che l’assicurato va ritenuto inabile al lavoro nella misura del 40%. In ogni caso, anche volendo considerare una capacità lavorativa del 60% nella sua professione solo dal mese di marzo 2007, la riduzione della rendita (da intera a un quarto) con effetto dal 1. febbraio 2008 deve essere confermata visto che a quel momento in ogni caso il miglioramento dello stato di salute durava da più di tre mesi (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI e consid. 2.6). Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l ' assicurato presenta, secondo il perito dr. __________, dal 26 febbraio 2007, un grad o di capacità lavorativa del 60 % nella sua attività abituale di educatore, egli, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154; STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271, nella causa B.). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu in base alla perizia psichiatrica13 marzo 2007 (doc. AI 64/1-7) – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G). Stante in concreto un’incapacità lavorativa del 40% nella precedente professione di educatore a ragione l’Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione, la corrente prestazione (rendita intera) a un quarto di rendita con effetto dal 1 febbraio 2008 (cfr. consid. 2.4 e 2.6). In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto. 2.10. S econdo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti