Il TCA ritiene insufficiente la documentazione medica su cui si è basato l'UAI per concludere che vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell'interessata, giustificante,in via di revisione,la soppressione della rendita di invalidità di cui beneficiava.Atti rinviati all'UAI
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art.
87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati
perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva
provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto
siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art.
88 a
cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art.
88 a
cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile
1991 in
causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125
V 369 consid.
E. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l ’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che l a riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
E. 2.5 Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC
1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF
del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Nell’evenienza
concreta, l'assicurata, dal 1° maggio 2003, è stata posta al beneficio di una
rendita intera d'invalidità, per un grado dell’80% (doc. 28 e 29), come
attestato nella perizia del SAM del 29 dicembre 2003.
In
quell’occasione, i medici del SAM avevano posto le diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “evoluzione depressiva in soggetto con tratti
narcisistici e borderline di personalità (ICD10-F32.1); sindrome
lombospondilogena cronica con modiche alterazioni statiche, avanzate
alterazioni degenerative (vedi MRI del 15.9.2003), stato da sindrome radicolare
irritativa, verosimilmente di tipo L5-S1 destra; sindrome cervicospondilogena
cronica con avanzate alterazioni degenerative (vedi rx del 3.12.2003); modica
periartropatia omeroscapolare tendinotica destra” (doc. 23-15), ritenendo
l’assicurata inabile al lavoro all’80% in qualsiasi attività lavorativa (doc. 23-18).
I medici
del SAM avevano spiegato che in primo piano vi era la patologia psichiatrica,
che secondo il perito, dr. __________, era caratterizzata da un’evoluzione
depressiva in una personalità con tratti narcisistici e borderline.
L’assicurata, a partire dal 1999 – periodo in cui ha subito mobbing sul posto
di lavoro – è entrata in una spirale depressiva che l’ha portata a demolire la
stima di se stessa, rendendola apatica, stanca ed emozionalmente distrutta.
Questa patologia psichiatrica rendeva l’assicurata inabile al lavoro all’80%
(doc. 23-18).
2.7. Nel marzo
2007 l’Ufficio AI ha avviato, d’ufficio, una procedura di revisione (doc. 31-1).
In questo contesto, l’assicurata ha indicato che il suo stato di salute è
rimasto invariato.
Anche il
dr. __________, nel rapporto medico del 24 aprile 2007 all’attenzione dell’UAI,
ha rilevato che lo stato di salute dell’interessata è rimasto stazionario,
indicando, quale diagnosi con ripercussioni sullo stato di salute, quella di
sindrome ansioso-depressiva, che rende l’interessata inabile al lavoro all’80%
dal mese di maggio 2002 (doc. 34-2+3). Il dr. __________ ha poi aggiunto che “
si
tratta di una paziente 60enne che seguo come medico curante dal mese di
settembre
2005. In
passato la paziente era stata ricoverata alla Clinica __________ di
__________ per una sintomatologia ansioso-depressiva e __________ di __________.
Nel mese di gennaio 2006 la paziente ha presentato una riacutizzazione della
sintomatologia ansioso-depressiva in relazione ad importanti problemi
familiari; ho quindi annunciato la paziente al signor __________, psicologo, __________.
Successivamente, la paziente è stata seguita dalla signora __________,
psicologa, presso lo studio del dr. __________. In occasione della visita del
19 aprile 2007 la paziente presenta un’importante sintomatologia
ansioso-depressiva; per questo motivo è stata iniziata una terapia con Zoloft
50 mg 1-0-0 e Temesta 1.0 mg 0-0-0-0-
1
”
(doc. 34-3).
Nel
rapporto medico del 4 maggio 2007 all’attenzione dell’UAI il dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “problemi della relazione con il coniuge e con il
partner (ICD10-Z63.0)”, ha ritenuto l’assicurata, da un punto di vista
prettamente psichiatrico, abile al lavoro al 100%. Lo specialista ha osservato
che “
la paziente si è presentata all’appuntamento ben curata nell’aspetto e
vi è da dire che ella appare notevolmente migliorata da un punto di vista
sintomatologico. Non si sono più constatati i disturbi descritti nel precedente
rapporto. Ella comunque ha fatto notare le problematiche vigenti con il marito,
ma l’aspetto ansioso-depressivo riscontrato anni addietro non appare più
presente. Ella presenta uno stato depressivo o ansioso allorquando entra in
conflitto con il marito, ma una volta sedato l’alterco, la paziente non lamenta
particolari disturbi
” (doc. 35-4).
Il dr. __________
ha quindi considerato lo stato di salute dell’interessata suscettibile di
miglioramento, indicando che la prognosi a medio-lungo termine appare
favorevole (doc. 35-4).
Il medico SMR, dr. __________, medico generico (
sul
diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,
cfr. SVR 2008 IV Nr. 13)
, in data 19 giugno
2007, ha
osservato:
"
Si tratta di un'assicurata che beneficia di una
rendita intera principalmente per motivi psichiatrici, essendo i motivi fisici
giustificanti al massimo un 20% nell'attività svolta di segretaria d'ufficio e
i motivi neurologici per nulla invalidanti (vedi perizia SAM del 2003).
Contrariamente alla nota finale espressa dal SAM
sulle conseguenze delle patologie sulla capacità lavorativa, lo psichiatra
curante attesta attualmente una remissione della patologia psichiatrica almeno
dall'aprile 2005, lamentando al massimo dei problemi coniugali dovuti ad un
conflitto culturale religioso con il marito ma non di tipo patologico, per i
quali, invece, il medico curante di famiglia ha ritenuto di proporre ancora un
sostegno terapeutico alla medesima.
In sostanza rileviamo il miglioramento della
patologia psichiatrica nel senso di una completa remissione (l'assicurata non è
più in trattamento specialistico, si può ritenere l'eventuale terapia in merito
come un accesso temporaneo a tale presidio, in via generale), permangono le leggere
limitazioni a carattere fisico rappresentate nella perizia SAM citata.
L'assicurata presenta, pertanto, una IL 20% in
attività usuale di segretaria o impiegata d'ufficio, casalinga o altra attività
da mediamente pesante a pesante; in sostanza possiamo ritenere tale limitazione
per ogni attività non essendo state indicate a suo tempo delle capacità fisiche
residue da applicare in attività adeguate.
Non vi sono limitazioni all'esigibilità di una
ripresa dell'ultima attività svolta, comunque nei limiti fisici riportati.
Riassumendo:
IL 20% in ogni attività dall'aprile 2005, per
limitazioni di carattere fisico." (Doc. 38-1)
L’assicurata ha contestato le conclusioni
dell’UAI, trasmettendo un referto del 9 agosto 2007 redatto dal dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato alla patrocinatrice
dell’interessata, del seguente tenore:
"
In seguito alla sua richiesta le trasmetto le
informazioni riguardo la paziente a margine che è seguita presso il mio studio
medico dal 10.07.2007.
Non rivengo sulla sua anamnesi che a Lei è ben
nota.
La paziente già da anni soffre di una depressione
ricorrente ed è stata in cura in passato presso vari specialisti con ricoveri
ospedalieri anche presso la Clinica __________ di __________ e Clinica __________
di __________ dove gli è stata diagnosticata una depressione ansiosa ed un
disturbo di personalità di tipo Borderline.
A partire dal 2002 è stata seguita presso lo
studio medico del Dr. __________, dove essa frequentava il __________ e veniva
seguita dalla psicologa __________.
La paziente è stata valutata psichicamente
durante il suo soggiorno presso il SAM di Bellinzona nel dicembre 2003 ed è
stata valutata da vari specialisti tra i quali il Dr. __________, neurologo, il
Dr. __________, reumatologo e il Dr. __________, psichiatra FMH.
La paziente dopo la sua valutazione presso il
SAM, veniva considerata inabile al lavoro nella misura totale ed in particolar
modo dal punto di vista psichiatrico nella misura dell’80%, confermata dal Dr. __________
con la diagnosi di evoluzione depressiva (ICD-10 F32.1) in soggetto con tratti
narcisistici e Borderline di personalità.
Il Dr. __________ proponeva inoltre una sua
continuità delle cure con assunzione di farmaci.
Essa veniva seguita presso lo studio medico del
Dr. __________ dal 13.12.2004 all’08.04.2005 e poi, dopo un periodo di
interruzione, veniva di nuovo seguita dal 13.02.2007 al 23.04.2007 con la
diagnosi di problemi della relazione con il coniuge e con il partner
(ICD-Z63.0).
Attualmente, in seguito ad una riesacerbazione
dei suoi disturbi psichici, la paziente ci veniva segnalata da parte del medico
curante Dr. __________, confermando la seguente diagnosi:
- sindrome ansiosa-depressiva
- sindrome dopo artroscopia alle ginocchia
bilateralmente
- stato dopo operazione per vene varicose
- stato dopo isterectomia per fibroma.
Il Dr. __________ confermava vari disturbi della
paziente, sottolineando inoltre che essa assumeva una terapia
antidepressiva-ansiolitica a base di Zoloft 50 mg 1-0-0 e Temesta al bisogno,
tale terapia non aveva però migliorato la sua situazione psichica, ragion per
la quale la paziente necessitava una nuova presa a carico di tipo psichiatrico.
Durante i miei recenti colloqui, in effetti, ho
constatato un importante stato ansioso-depressivo accompagnato da crisi di
pianto, una forte ansia, angoscia, varie preoccupazioni ed essa inoltre
riferiva di avere importanti dolori in varie parti del corpo oltre che
sentimenti di frustrazione, inadeguatezza ed un malessere generale, ragion per
la quale necessitava una intensificazione della sua psicofarmacoterapia.
Attualmente essa presenta un'incapacità
lavorativa totale a causa dei suoi importanti disturbi e necessita di una cura
psichiatrica e psicofarmacologica a lungo termine.
Terapia attuale
Zoloft 50 mg 1-1-0
Temesta 1.0 mg 0-1-1 (1-2 in riserva)
Xanax 0.25 mg al bisogno."
(Doc. 44-11+12)
A seguito della nuova documentazione medica
prodotta dall’assicurata nella procedura di preavviso, nelle sue annotazioni
del 10 settembre 2007, il dr. __________ ha osservato:
"
In merito alla revisione delle prestazioni Al,
il dr. __________ nel suo certificato si esprimeva in termini alquanto
perentori circa la valutazione psichica dell'assicurata in oggetto: ella
presenta uno stato depressivo o ansioso allorquando entra in conflitto con il
marito ma una volta sedato l'alterco, la paziente non lamenta particolari
disturbi.
In seguito, lo stesso dr. __________ riporta che
la prognosi a medio lungo termine è favorevole; le conseguenze dal lato pratico
sono di una CL 100%.
Alle conclusioni, cui si perviene con progetto di
decisione, derivate dal giudizio di cui sopra, viene opposto il parere
dell'assicurata mediante lettera del legale rappresentante sostenuta da un
certificato del dr. __________, il quale non modifica la diagnosi del dr. __________
ma ne esprime un diverso giudizio di capacità lavorativa; tale giudizio però
deve intendersi come stato clinico transitorio derivato dalle circostanze
attuali e non come stato derivante da una psicopatologia maggiore di costante
influsso sulle capacità personali dell'assicurata.
Per quanto sopra, pur prendendo atto di una
modifica della CL certificata dal dr. __________, non rileviamo una modifica
delle diagnosi e delle valutazioni precedentemente valutate.
L'attuale situazione clinica deve essere intesa
come transitoria, come ritenuto possibile nell'ambito della diagnosi più volte
valutata ed oggetto del progetto di decisione che, quindi, come tale, non viene
modificata.
Per quanto sopra il nostro progetto di decisione
non subisce cambiamenti." (Doc. 45-1)
2.8. A seguito
della decisione con la quale l’amministrazione ha soppresso la rendita,
l’assicurata ha trasmesso al TCA un nuovo certificato medico, datato 1° ottobre
2007, del suo psichiatra curante, dr. __________, del seguente tenore:
"
Certifico che la paziente a margine è seguita
presso il mio studio medico dal 10.07.2007 al continua e, come avevo già
certificato nella mia del 9 agosto scorso, la paziente soffre di una
depressione ricorrente con tratti narcisistici e Borderline di personalità
(ICD-10 F32.1), diagnosi confermata durante il suo soggiorno presso il SAM di
Bellinzona in seguito alla perizia del Dr. __________ nel dicembre 2003.
Per quel che riguarda l'evoluzione della sua
patologia, purtroppo non vi è ancora nessun miglioramento ed essa presenta
ancora un'inabilità lavorativa completa malgrado l'assunzione della sua
psicofarmacoterapia e colloqui di sostegno.
Per quel che concerne la persistenza dei suoi
disturbi psichici, vi è da segnalare che la riesacerbazione che essa ha
presentato negli ultimi mesi non è dovuta soltanto ai problemi coniugali, che
rappresentano un fattore negativo nella persistenza della sua patologia
psichiatrica, ma all'insieme di altri fattori.
Terapia attuale
Zoloft 50 mg 1-1-0
Temesta 1.0 mg 0-1-1 (1-2 in riserva)
Xanax 0.25 mg al bisogno." (Doc. B)
In corso
di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli gli
scritti del dr. __________, con invito ad apprezzare se tali referti sono atti
a modificare le sue conclusioni peritali (VI).
Con
comunicazione del 9 ottobre 2008, firmata dal dr. __________, il Tribunale è
stato informato dell’assenza per malattia, di durata indeterminata, del dr. __________
e della conseguente impossibilità per lo specialista di rispondere alla
richiesta di chiarimenti del TCA (VII).
2.9. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser
, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123)
, bensì il suo contenuto (DTF 122 V
160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;
Locher
, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;
STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA
U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.),
la
Corte
federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore
non
permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007
).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006
concernente
un caso di assicurazione per l
'
invalidità
(I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell
'
ambito dell
'
assicurazione per l
'
invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L
'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci.
La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid.
3a)cc); Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer-Blaser
,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008,
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo,
“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare
la DTF
127 V 294;
D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
E. 2.10 Dopo attenta
analisi degli atti, questo Tribunale ritiene
che la documentazione
medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che vi è stato
un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata,
giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita,
difetta della necessaria forza probante
.
Al
riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr.
DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in
presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso
di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su
un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel caso
concreto si tratta quindi della decisione con la quale all’assicurata è stato
riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2003 (doc. 26), a
causa soprattutto dei disturbi psichiatrici valutati dal dr. __________ nel
contesto di una perizia SAM, che la rendevano inabile al lavoro all’80%, come
emerge dal rapporto peritale del 29 dicembre 2003 del SAM (doc. 23/1-19). I
medici del SAM avevano pure ritenuto la prognosi sfavorevole, indicando che lo
stato di salute dal mese di maggio 2002 “
non ha mostrato modifiche
importanti ed in futuro non ci si può attendere miglioramenti di rilievo
”
(doc. 23-18).
Si tratta
quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
Al
riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha soppresso la
rendita spettante all’interessata, visto il miglioramento dello stato di
salute, dal profilo psichiatrico, attestato dal curante, dr. __________, nel
rapporto medico per l’AI del 4 maggio 2007.
In tale
rapporto, il dr. __________, ha posto una diagnosi diversa rispetto a quella
riscontrata in precedenza dal dr. __________ nella perizia SAM del dicembre
2003, ritenendo l’assicurata affetta da “problemi della relazione con il
coniuge e con il partner (ICD10-Z63.0)” (doc. 35-2).
Questa
affezione, a mente del dr. __________, non ha influsso alcuno sulla capacità
lavorativa dell’interessata (doc. 35-3).
Quali
constatazioni oggettive, il dr. __________ ha indicato che l’interessata “
appare
notevolmente migliorata da un punto di vista sintomatologico
”, aggiungendo
che “
non si sono più constatati i disturbi descritti nel precedente
rapporto. Ella ha comunque fatto notare le problematiche vigenti con il marito,
ma l’aspetto ansioso-depressivo riscontrato anni addietro non appare più
presente. Ella presenta uno stato depressivo o ansioso allorquando entra in
conflitto con il marito, ma una volta sedato l’alterco, la paziente non lamenta
particolari disturbi
” (doc. 35-4).
Viste
queste valutazioni del medico curante, il dr. __________ del SMR, nelle sue
annotazioni del 19 giugno 2007, constatato da un lato il miglioramento dello
stato psichico dell’interessata rispetto alla precedente perizia del SAM e,
dall’altro, la stazionarietà delle leggere limitazioni di carattere fisico
attestata dal dr. __________, ha considerato l’interessata inabile al lavoro al
20% nella sua attività di segretaria o di impiegata di ufficio e in qualsiasi
altra attività, a partire dal mese di aprile 2005 (doc. 38-1).
L’a
ssicurata
ha contestato le conclusioni del SMR, criticando in particolare l’apprezzamento
fornito dall’allora suo psichiatra curante, evidenziando che il dr. __________
non spiega per quali motivi lo stato di salute dell’interessata sarebbe
improvvisamente migliorato rispetto alla precedente perizia del SAM, rendendola
totalmente abile al lavoro. A dimostrazione dell’erroneità, a suo avviso, del
giudizio del dr. __________, l’interessata ha prodotto dei certificati medici
del suo attuale psichiatra curante, dr. __________, il quale attesta la
presenza delle medesime patologie già riscontrate in passato dai medici del
SAM, ritenendo che l’interessata presenti un importante stato
ansioso-depressivo, che la rende totalmente inabile al lavoro (doc. 44/11-12 e
doc. B).
Per consolidata
giurisprudenza
il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
In
concreto il referto psichiatrico del 1° ottobre 2007 del dr. __________ è
posteriore alla decisione impugnata (del 18 settembre 2007). Tuttavia, occorre
rilevare che in tale referto il dr. __________ ha ribadito la diagnosi già
espressa nel suo certificato del 9 agosto 2007, confermando la presenza di un
importante stato ansioso-depressivo, senza alcun miglioramento. Pertanto,
potendo il referto del dr. __________ permettere di accertare lo stato di
salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è
rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in
evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la
decisione del 18 settembre 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Il TCA,
constatata la divergenza di valutazione esistente fra il dr. __________ e il
dr. __________ in merito alle patologie che affliggono l’assicurata e
all’influsso che queste hanno sulla sua capacità lavorativa residua, ha interpellato
il dr. __________, al fine di chiarire la situazione dal profilo psichiatrico.
Il dr. __________
non ha tuttavia potuto rispondere alle domande del Tribunale (cfr. consid.
1.5).
Questo Tribunale non ha così potuto chiarire i motivi che hanno spinto
il dr. __________ a ritenere migliorato lo stato di salute psichico
dell’interessata, malgrado la motivata valutazione specialistica del dr. __________
– a mente del quale l’interessata, così come già riscontrato a suo tempo dai
medici del SAM, continua a presentare una depressione ricorrente con tratti
narcisistici e borderline di personalità (ICD10-F32.1), che la rendono
totalmente inabile al lavoro.
È vero che, a fronte del certificato del dr. __________,
il dr. __________ del SMR ha confermato la validità della valutazione effettuata
dal dr. __________, indicando, nelle sue annotazioni del 10 settembre 2007 che
“
il dr. __________ non modifica la diagnosi del dr. __________, ma ne
esprime un diverso giudizio di capacità lavorativa; tale giudizio però deve
intendersi come stato clinico transitorio derivato dalle circostanze attuali e
non come stato derivante da una psicopatologia maggiore di costante influsso
sulle capacità personali dell’assicurata
” (doc. 45-1). Il dr. __________ ha
poi aggiunto che “
pur prendendo atto di una modifica della capacità
lavorativa certificata dal dr. __________, non rileviamo una modifica delle
diagnosi e delle valutazioni precedentemente valutate
” (doc. 45-1).
Al riguardo, a prescindere dal fatto che,
contrariamente a quanto osservato dal medico SMR, il dr. __________ ha indicato
delle diagnosi diverse rispetto a quelle poste dal dr. __________, il TCA
rileva tuttavia che non essendo specialista in psichiatria, l’apprezzamento
della rilevanza o meno dei certificati specialistici del dr. __________ a fronte
della valutazione del dr. __________ non era di competenza del dr. __________ (cfr.
sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20
novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Alla luce
di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discordanza
esistente tra le valutazioni specialistiche del dr. __________ e quelle del dr.
__________, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti,
concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario
dell’assicurata, dal punto di vista psichiatrico, giustifichi una piena capacità
lavorativa, come stabilito dal dr. __________ e confermato dal dr. __________
del SMR.
2.11. Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993,
p.
560)
, il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche
. Ora,
secondo Aubert, i
l risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100 del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata
in
DLA
2001, p. 196s.,
la massima Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare
generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,
ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente
accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro
peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto
diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della
ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
La
richiesta dell’assicurata di procedere ad una perizia giudiziaria di natura
psichiatrica (doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’Ufficio AI
per un complemento istruttorio.
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e
la citata DTF
126 V 11 seg. consid. 2).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2008 32.2007.329 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2008 32.2007.329 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2008 32.2007.329
Il TCA ritiene insufficiente la documentazione medica su cui si è basato l'UAI per concludere che vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell'interessata, giustificante,in via di revisione,la soppressione della rendita di invalidità di cui beneficiava.Atti rinviati all'UAI
Raccomandata Incarto n. 32.2007.329 cr /DC/ sc Lugano 16 ottobre 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2007 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 18 settembre 2007 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. RI 1, nata nel __________, di professione segretaria di direzione, beneficia di una rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2003 (doc. 26, 28 e 29). 1.2. In esito alla procedura di revisione, avviata d’ufficio nel marzo 2007, con progetto di decisione del 21 giugno 2007 (doc. 39/1-2), poi confermato con decisione del 18 settembre 2007, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera, ritenendo intervenuto un miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa dell’assicurata, giustificante una capacità lavorativa dell’80% sia nella precedente professione che in altre attività (doc. A1). 1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che le venga ripristinato il diritto ad una rendita intera per un grado di invalidità dell’80% anche dopo il mese di aprile 2005 e del 100% dal mese di luglio 2007. La patrocinatrice ha sostanzialmente contestato il parere del dr. __________, a mente del quale l’interessata, dal profilo psichiatrico, sarebbe nuovamente abile al lavoro al 100%. Tale valutazione sarebbe in contrasto sia con la precedente perizia del SAM del 29 dicembre 2003, sia con il precedente parere dello stesso dr. __________ della primavera del 2003, sia infine con la perizia della dr.ssa __________ del marzo 2003 per conto di __________, dai quali risulta un disturbo psichico di rilevante gravità, con importanti ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata. Il dr. __________, tuttavia, nel suo rapporto medico del 2007, non spiega, secondo la patrocinatrice, i motivi che avrebbero portato all’improvviso miglioramento del grave pregiudizio alla salute psichica riscontrato in precedenza dagli specialisti in psichiatria e psicoterapia. L’avv. RA 1 ha poi aggiunto che anche nella denegatissima ipotesi in cui si volesse ritenere che lo stato psichico dell’interessata sia effettivamente migliorato nel corso del mese di aprile 2005, come attestato dal dr. __________, si tratterebbe comunque di un miglioramento transitorio, dato che a partire dal mese di febbraio 2007 l’assicurata ha ripreso le consultazioni specialistiche presso il dr. __________ e, a partire dal mese di luglio 2007, presso il dr. __________. Quest’ultimo specialista ha confermato le conclusioni alle quali erano giunti in precedenza sia la dr.ssa __________, sia i medici del SAM, sia lo stesso dr. __________ nel suo primo rapporto medico all’attenzione dell’UAI, confermando la diagnosi di depressione ricorrente con tratti narcisistici e Borderline di personalità (ICD10-F32.1) e evidenziando che il grave pregiudizio alla salute psichica dell’interessata ha continuato a sussistere e si è addirittura aggravato a partire dal mese di luglio 2007, rendendola totalmente inabile al lavoro. La patrocinatrice, infine, ha chiesto al TCA di ordinare, qualora lo ritenesse necessario, una perizia medica (I). 1.4. L’UAI, in risposta, dopo avere ribadito la correttezza della valutazione del dr. __________
- il quale ha avuto in cura per lungo tempo l’assicurata e conosce quindi approfonditamente il caso – ha chiesto la reiezione del ricorso (IV). 1.5. In corso di causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli di valutare se i certificati medici del dr. __________ prodotti dall’assicurata sono atti a modificare le sue conclusioni peritali e, nella negativa, di spiegare in che cosa è consistito il miglioramento dello stato psichico dell’interessata (VI). Con scritto del 9 ottobre 2008, il dr. __________ ha comunicato al TCA il motivo per cui il dr. __________ è impossibilitato a rispondere alle domande del Tribunale (VII). in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148). Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1). Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007. 2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, la rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l 'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l ’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che l a riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. 2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06). 2.6. Nell’evenienza concreta, l'assicurata, dal 1° maggio 2003, è stata posta al beneficio di una rendita intera d'invalidità, per un grado dell’80% (doc. 28 e 29), come attestato nella perizia del SAM del 29 dicembre 2003. In quell’occasione, i medici del SAM avevano posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “evoluzione depressiva in soggetto con tratti narcisistici e borderline di personalità (ICD10-F32.1); sindrome lombospondilogena cronica con modiche alterazioni statiche, avanzate alterazioni degenerative (vedi MRI del 15.9.2003), stato da sindrome radicolare irritativa, verosimilmente di tipo L5-S1 destra; sindrome cervicospondilogena cronica con avanzate alterazioni degenerative (vedi rx del 3.12.2003); modica periartropatia omeroscapolare tendinotica destra” (doc. 23-15), ritenendo l’assicurata inabile al lavoro all’80% in qualsiasi attività lavorativa (doc. 23-18). I medici del SAM avevano spiegato che in primo piano vi era la patologia psichiatrica, che secondo il perito, dr. __________, era caratterizzata da un’evoluzione depressiva in una personalità con tratti narcisistici e borderline. L’assicurata, a partire dal 1999 – periodo in cui ha subito mobbing sul posto di lavoro – è entrata in una spirale depressiva che l’ha portata a demolire la stima di se stessa, rendendola apatica, stanca ed emozionalmente distrutta. Questa patologia psichiatrica rendeva l’assicurata inabile al lavoro all’80% (doc. 23-18). 2.7. Nel marzo 2007 l’Ufficio AI ha avviato, d’ufficio, una procedura di revisione (doc. 31-1). In questo contesto, l’assicurata ha indicato che il suo stato di salute è rimasto invariato. Anche il dr. __________, nel rapporto medico del 24 aprile 2007 all’attenzione dell’UAI, ha rilevato che lo stato di salute dell’interessata è rimasto stazionario, indicando, quale diagnosi con ripercussioni sullo stato di salute, quella di sindrome ansioso-depressiva, che rende l’interessata inabile al lavoro all’80% dal mese di maggio 2002 (doc. 34-2+3). Il dr. __________ ha poi aggiunto che “ si tratta di una paziente 60enne che seguo come medico curante dal mese di settembre
2005. In passato la paziente era stata ricoverata alla Clinica __________ di __________ per una sintomatologia ansioso-depressiva e __________ di __________. Nel mese di gennaio 2006 la paziente ha presentato una riacutizzazione della sintomatologia ansioso-depressiva in relazione ad importanti problemi familiari; ho quindi annunciato la paziente al signor __________, psicologo, __________. Successivamente, la paziente è stata seguita dalla signora __________, psicologa, presso lo studio del dr. __________. In occasione della visita del 19 aprile 2007 la paziente presenta un’importante sintomatologia ansioso-depressiva; per questo motivo è stata iniziata una terapia con Zoloft 50 mg 1-0-0 e Temesta 1.0 mg 0-0-0-0- 1 ” (doc. 34-3). Nel rapporto medico del 4 maggio 2007 all’attenzione dell’UAI il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “problemi della relazione con il coniuge e con il partner (ICD10-Z63.0)”, ha ritenuto l’assicurata, da un punto di vista prettamente psichiatrico, abile al lavoro al 100%. Lo specialista ha osservato che “ la paziente si è presentata all’appuntamento ben curata nell’aspetto e vi è da dire che ella appare notevolmente migliorata da un punto di vista sintomatologico. Non si sono più constatati i disturbi descritti nel precedente rapporto. Ella comunque ha fatto notare le problematiche vigenti con il marito, ma l’aspetto ansioso-depressivo riscontrato anni addietro non appare più presente. Ella presenta uno stato depressivo o ansioso allorquando entra in conflitto con il marito, ma una volta sedato l’alterco, la paziente non lamenta particolari disturbi ” (doc. 35-4). Il dr. __________ ha quindi considerato lo stato di salute dell’interessata suscettibile di miglioramento, indicando che la prognosi a medio-lungo termine appare favorevole (doc. 35-4). Il medico SMR, dr. __________, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), in data 19 giugno 2007, ha osservato: " Si tratta di un'assicurata che beneficia di una rendita intera principalmente per motivi psichiatrici, essendo i motivi fisici giustificanti al massimo un 20% nell'attività svolta di segretaria d'ufficio e i motivi neurologici per nulla invalidanti (vedi perizia SAM del 2003). Contrariamente alla nota finale espressa dal SAM sulle conseguenze delle patologie sulla capacità lavorativa, lo psichiatra curante attesta attualmente una remissione della patologia psichiatrica almeno dall'aprile 2005, lamentando al massimo dei problemi coniugali dovuti ad un conflitto culturale religioso con il marito ma non di tipo patologico, per i quali, invece, il medico curante di famiglia ha ritenuto di proporre ancora un sostegno terapeutico alla medesima. In sostanza rileviamo il miglioramento della patologia psichiatrica nel senso di una completa remissione (l'assicurata non è più in trattamento specialistico, si può ritenere l'eventuale terapia in merito come un accesso temporaneo a tale presidio, in via generale), permangono le leggere limitazioni a carattere fisico rappresentate nella perizia SAM citata. L'assicurata presenta, pertanto, una IL 20% in attività usuale di segretaria o impiegata d'ufficio, casalinga o altra attività da mediamente pesante a pesante; in sostanza possiamo ritenere tale limitazione per ogni attività non essendo state indicate a suo tempo delle capacità fisiche residue da applicare in attività adeguate. Non vi sono limitazioni all'esigibilità di una ripresa dell'ultima attività svolta, comunque nei limiti fisici riportati. Riassumendo: IL 20% in ogni attività dall'aprile 2005, per limitazioni di carattere fisico." (Doc. 38-1) L’assicurata ha contestato le conclusioni dell’UAI, trasmettendo un referto del 9 agosto 2007 redatto dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato alla patrocinatrice dell’interessata, del seguente tenore: " In seguito alla sua richiesta le trasmetto le informazioni riguardo la paziente a margine che è seguita presso il mio studio medico dal 10.07.2007. Non rivengo sulla sua anamnesi che a Lei è ben nota. La paziente già da anni soffre di una depressione ricorrente ed è stata in cura in passato presso vari specialisti con ricoveri ospedalieri anche presso la Clinica __________ di __________ e Clinica __________ di __________ dove gli è stata diagnosticata una depressione ansiosa ed un disturbo di personalità di tipo Borderline. A partire dal 2002 è stata seguita presso lo studio medico del Dr. __________, dove essa frequentava il __________ e veniva seguita dalla psicologa __________. La paziente è stata valutata psichicamente durante il suo soggiorno presso il SAM di Bellinzona nel dicembre 2003 ed è stata valutata da vari specialisti tra i quali il Dr. __________, neurologo, il Dr. __________, reumatologo e il Dr. __________, psichiatra FMH. La paziente dopo la sua valutazione presso il SAM, veniva considerata inabile al lavoro nella misura totale ed in particolar modo dal punto di vista psichiatrico nella misura dell’80%, confermata dal Dr. __________ con la diagnosi di evoluzione depressiva (ICD-10 F32.1) in soggetto con tratti narcisistici e Borderline di personalità. Il Dr. __________ proponeva inoltre una sua continuità delle cure con assunzione di farmaci. Essa veniva seguita presso lo studio medico del Dr. __________ dal 13.12.2004 all’08.04.2005 e poi, dopo un periodo di interruzione, veniva di nuovo seguita dal 13.02.2007 al 23.04.2007 con la diagnosi di problemi della relazione con il coniuge e con il partner (ICD-Z63.0). Attualmente, in seguito ad una riesacerbazione dei suoi disturbi psichici, la paziente ci veniva segnalata da parte del medico curante Dr. __________, confermando la seguente diagnosi:
- sindrome ansiosa-depressiva
- sindrome dopo artroscopia alle ginocchia bilateralmente
- stato dopo operazione per vene varicose
- stato dopo isterectomia per fibroma. Il Dr. __________ confermava vari disturbi della paziente, sottolineando inoltre che essa assumeva una terapia antidepressiva-ansiolitica a base di Zoloft 50 mg 1-0-0 e Temesta al bisogno, tale terapia non aveva però migliorato la sua situazione psichica, ragion per la quale la paziente necessitava una nuova presa a carico di tipo psichiatrico. Durante i miei recenti colloqui, in effetti, ho constatato un importante stato ansioso-depressivo accompagnato da crisi di pianto, una forte ansia, angoscia, varie preoccupazioni ed essa inoltre riferiva di avere importanti dolori in varie parti del corpo oltre che sentimenti di frustrazione, inadeguatezza ed un malessere generale, ragion per la quale necessitava una intensificazione della sua psicofarmacoterapia. Attualmente essa presenta un'incapacità lavorativa totale a causa dei suoi importanti disturbi e necessita di una cura psichiatrica e psicofarmacologica a lungo termine. Terapia attuale Zoloft 50 mg 1-1-0 Temesta 1.0 mg 0-1-1 (1-2 in riserva) Xanax 0.25 mg al bisogno." (Doc. 44-11+12) A seguito della nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata nella procedura di preavviso, nelle sue annotazioni del 10 settembre 2007, il dr. __________ ha osservato: " In merito alla revisione delle prestazioni Al, il dr. __________ nel suo certificato si esprimeva in termini alquanto perentori circa la valutazione psichica dell'assicurata in oggetto: ella presenta uno stato depressivo o ansioso allorquando entra in conflitto con il marito ma una volta sedato l'alterco, la paziente non lamenta particolari disturbi. In seguito, lo stesso dr. __________ riporta che la prognosi a medio lungo termine è favorevole; le conseguenze dal lato pratico sono di una CL 100%. Alle conclusioni, cui si perviene con progetto di decisione, derivate dal giudizio di cui sopra, viene opposto il parere dell'assicurata mediante lettera del legale rappresentante sostenuta da un certificato del dr. __________, il quale non modifica la diagnosi del dr. __________ ma ne esprime un diverso giudizio di capacità lavorativa; tale giudizio però deve intendersi come stato clinico transitorio derivato dalle circostanze attuali e non come stato derivante da una psicopatologia maggiore di costante influsso sulle capacità personali dell'assicurata. Per quanto sopra, pur prendendo atto di una modifica della CL certificata dal dr. __________, non rileviamo una modifica delle diagnosi e delle valutazioni precedentemente valutate. L'attuale situazione clinica deve essere intesa come transitoria, come ritenuto possibile nell'ambito della diagnosi più volte valutata ed oggetto del progetto di decisione che, quindi, come tale, non viene modificata. Per quanto sopra il nostro progetto di decisione non subisce cambiamenti." (Doc. 45-1) 2.8. A seguito della decisione con la quale l’amministrazione ha soppresso la rendita, l’assicurata ha trasmesso al TCA un nuovo certificato medico, datato 1° ottobre 2007, del suo psichiatra curante, dr. __________, del seguente tenore: " Certifico che la paziente a margine è seguita presso il mio studio medico dal 10.07.2007 al continua e, come avevo già certificato nella mia del 9 agosto scorso, la paziente soffre di una depressione ricorrente con tratti narcisistici e Borderline di personalità (ICD-10 F32.1), diagnosi confermata durante il suo soggiorno presso il SAM di Bellinzona in seguito alla perizia del Dr. __________ nel dicembre 2003. Per quel che riguarda l'evoluzione della sua patologia, purtroppo non vi è ancora nessun miglioramento ed essa presenta ancora un'inabilità lavorativa completa malgrado l'assunzione della sua psicofarmacoterapia e colloqui di sostegno. Per quel che concerne la persistenza dei suoi disturbi psichici, vi è da segnalare che la riesacerbazione che essa ha presentato negli ultimi mesi non è dovuta soltanto ai problemi coniugali, che rappresentano un fattore negativo nella persistenza della sua patologia psichiatrica, ma all'insieme di altri fattori. Terapia attuale Zoloft 50 mg 1-1-0 Temesta 1.0 mg 0-1-1 (1-2 in riserva) Xanax 0.25 mg al bisogno." (Doc. B) In corso di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli gli scritti del dr. __________, con invito ad apprezzare se tali referti sono atti a modificare le sue conclusioni peritali (VI). Con comunicazione del 9 ottobre 2008, firmata dal dr. __________, il Tribunale è stato informato dell’assenza per malattia, di durata indeterminata, del dr. __________ e della conseguente impossibilità per lo specialista di rispondere alla richiesta di chiarimenti del TCA (VII). 2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l ' invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell ' ambito dell ' assicurazione per l ' invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) 3.2 L 'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…) Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124). 2.10. Dopo attenta analisi degli atti, questo Tribunale ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata, giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita, difetta della necessaria forza probante . Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Nel caso concreto si tratta quindi della decisione con la quale all’assicurata è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2003 (doc. 26), a causa soprattutto dei disturbi psichiatrici valutati dal dr. __________ nel contesto di una perizia SAM, che la rendevano inabile al lavoro all’80%, come emerge dal rapporto peritale del 29 dicembre 2003 del SAM (doc. 23/1-19). I medici del SAM avevano pure ritenuto la prognosi sfavorevole, indicando che lo stato di salute dal mese di maggio 2002 “ non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro non ci si può attendere miglioramenti di rilievo ” (doc. 23-18). Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento. Al riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha soppresso la rendita spettante all’interessata, visto il miglioramento dello stato di salute, dal profilo psichiatrico, attestato dal curante, dr. __________, nel rapporto medico per l’AI del 4 maggio 2007. In tale rapporto, il dr. __________, ha posto una diagnosi diversa rispetto a quella riscontrata in precedenza dal dr. __________ nella perizia SAM del dicembre 2003, ritenendo l’assicurata affetta da “problemi della relazione con il coniuge e con il partner (ICD10-Z63.0)” (doc. 35-2). Questa affezione, a mente del dr. __________, non ha influsso alcuno sulla capacità lavorativa dell’interessata (doc. 35-3). Quali constatazioni oggettive, il dr. __________ ha indicato che l’interessata “ appare notevolmente migliorata da un punto di vista sintomatologico ”, aggiungendo che “ non si sono più constatati i disturbi descritti nel precedente rapporto. Ella ha comunque fatto notare le problematiche vigenti con il marito, ma l’aspetto ansioso-depressivo riscontrato anni addietro non appare più presente. Ella presenta uno stato depressivo o ansioso allorquando entra in conflitto con il marito, ma una volta sedato l’alterco, la paziente non lamenta particolari disturbi ” (doc. 35-4). Viste queste valutazioni del medico curante, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 19 giugno 2007, constatato da un lato il miglioramento dello stato psichico dell’interessata rispetto alla precedente perizia del SAM e, dall’altro, la stazionarietà delle leggere limitazioni di carattere fisico attestata dal dr. __________, ha considerato l’interessata inabile al lavoro al 20% nella sua attività di segretaria o di impiegata di ufficio e in qualsiasi altra attività, a partire dal mese di aprile 2005 (doc. 38-1). L’a ssicurata ha contestato le conclusioni del SMR, criticando in particolare l’apprezzamento fornito dall’allora suo psichiatra curante, evidenziando che il dr. __________ non spiega per quali motivi lo stato di salute dell’interessata sarebbe improvvisamente migliorato rispetto alla precedente perizia del SAM, rendendola totalmente abile al lavoro. A dimostrazione dell’erroneità, a suo avviso, del giudizio del dr. __________, l’interessata ha prodotto dei certificati medici del suo attuale psichiatra curante, dr. __________, il quale attesta la presenza delle medesime patologie già riscontrate in passato dai medici del SAM, ritenendo che l’interessata presenti un importante stato ansioso-depressivo, che la rende totalmente inabile al lavoro (doc. 44/11-12 e doc. B). Per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). In concreto il referto psichiatrico del 1° ottobre 2007 del dr. __________ è posteriore alla decisione impugnata (del 18 settembre 2007). Tuttavia, occorre rilevare che in tale referto il dr. __________ ha ribadito la diagnosi già espressa nel suo certificato del 9 agosto 2007, confermando la presenza di un importante stato ansioso-depressivo, senza alcun miglioramento. Pertanto, potendo il referto del dr. __________ permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 18 settembre 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003). Il TCA, constatata la divergenza di valutazione esistente fra il dr. __________ e il dr. __________ in merito alle patologie che affliggono l’assicurata e all’influsso che queste hanno sulla sua capacità lavorativa residua, ha interpellato il dr. __________, al fine di chiarire la situazione dal profilo psichiatrico. Il dr. __________ non ha tuttavia potuto rispondere alle domande del Tribunale (cfr. consid. 1.5). Questo Tribunale non ha così potuto chiarire i motivi che hanno spinto il dr. __________ a ritenere migliorato lo stato di salute psichico dell’interessata, malgrado la motivata valutazione specialistica del dr. __________
– a mente del quale l’interessata, così come già riscontrato a suo tempo dai medici del SAM, continua a presentare una depressione ricorrente con tratti narcisistici e borderline di personalità (ICD10-F32.1), che la rendono totalmente inabile al lavoro. È vero che, a fronte del certificato del dr. __________, il dr. __________ del SMR ha confermato la validità della valutazione effettuata dal dr. __________, indicando, nelle sue annotazioni del 10 settembre 2007 che “ il dr. __________ non modifica la diagnosi del dr. __________, ma ne esprime un diverso giudizio di capacità lavorativa; tale giudizio però deve intendersi come stato clinico transitorio derivato dalle circostanze attuali e non come stato derivante da una psicopatologia maggiore di costante influsso sulle capacità personali dell’assicurata ” (doc. 45-1). Il dr. __________ ha poi aggiunto che “ pur prendendo atto di una modifica della capacità lavorativa certificata dal dr. __________, non rileviamo una modifica delle diagnosi e delle valutazioni precedentemente valutate ” (doc. 45-1). Al riguardo, a prescindere dal fatto che, contrariamente a quanto osservato dal medico SMR, il dr. __________ ha indicato delle diagnosi diverse rispetto a quelle poste dal dr. __________, il TCA rileva tuttavia che non essendo specialista in psichiatria, l’apprezzamento della rilevanza o meno dei certificati specialistici del dr. __________ a fronte della valutazione del dr. __________ non era di competenza del dr. __________ (cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007). Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discordanza esistente tra le valutazioni specialistiche del dr. __________ e quelle del dr. __________, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal punto di vista psichiatrico, giustifichi una piena capacità lavorativa, come stabilito dal dr. __________ e confermato dal dr. __________ del SMR. 2.11. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina. In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche . Ora, secondo Aubert, i l risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato). Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005). D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati. Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente. Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata. La richiesta dell’assicurata di procedere ad una perizia giudiziaria di natura psichiatrica (doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per un complemento istruttorio. 2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2). Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione del 18 settembre 2007 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.11..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti