Negato aumento della 1/2 rendita in via di revisione. Non peggior.dello stato di salute né dal lato reumatol.,né psich. rispetto al momento dell'assegnaz.della rendita.Nemmeno relativ.all'aspetto sogg.della sintomatol.dolorosa è emersa una modifica.Nessun medico ha poi attestato IL per dist.erettili
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art.
88 a
cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art.
88 a
cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile
1991 in
causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
E. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l
’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che l
a riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.7. Nell’evenienza
concreta l’assicurato, che aveva postulato presta-zioni dell’assicurazione
invalidità nel marzo 2001, con decisione del 15 marzo 2004 - passata in
giudicato incontestata -, è stato posto al beneficio di una mezza rendita a
fare tempo dal
1° marzo
2001 (cfr. consid. 1.1.).
L’amministrazione
ha emesso tale provvedimento basandosi sulle perizie, psichiatrica e
reumatologica, esperite dai Dr. med. __________, rispettivamente __________, su
ordine dell’Ufficio AI. Dalle stesse è emerso che l’insorgente non era più in
grado di esercitare la sua abituale professione di gessatore, ma presentava una
capacità lavorativa completa in attività adeguate rispettose delle limitazioni
dettate dal suo stato di salute (cfr. 51-1).
Per
quanto riguarda l’aspetto psichico, il Dr. med. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia e spec. in medicina del lavoro, che ha esaminato
l’assicurato il 4 novembre 2002, ha posto le seguenti diagnosi con
ripercussione sulla capacità di lavoro:
"
a. Sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD-10 F45.4)
b.
Sindrome
da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22).
(…)” (Doc. 28-6)
Il Dr.
med. __________ ha, poi, indicato che il vissuto dell’insorgente relativo al
fatto di avere perso la propria integrità fisica, a causa dell’incidente del
marzo 2000 (è scivolato mentre portava un sacco di materiale) con conseguente
difficoltà a rientrare in un’attività lavorativa, di concerto con tutte le
problematiche incontrate a livello assicurativo, hanno agito come fattore di
stress importante in una personalità che presentava già una certa
vulnerabilità. Lo specialista ha asserito che si è così instaurato uno stato di
disadattamento con una sintomatologia depressiva e ansiosa, quale risposta
difensiva al vissuto abbandonico (la sua cultura a causa del percorso
migratorio con la ricerca di rifugio in Svizzera per sfuggire dalla guerra nel
suo Paese d’origine, la __________, e il suo corpo) e alla perdita quindi dei
suoi punti di riferimento. Il Dr. med. __________, al riguardo, ha specificato
che l’emigrante che si sposta ricercando un’attività lavorativa che porta come
moneta di scambio la sua integrità fisica, nel momento in cui si trova
confrontato con una fragilizzazione di tipo corporeo, perde anche la sua
reattività psichica. Egli ha evidenziato che l’analisi dello sviluppo di questa
psicopatologia permette di comprendere l’insorgenza della sindrome somatoforme
da dolore persistente, precisando che la psicopatologia di cui soffriva il
ricorrente è stata fortemente scatenata dalla problematica
reumatologica-ortopedica. Lo psichiatra ha, infine, sottolineato che diventava
importante riuscire a interrompere il meccanismo automatico caratterizzato da
uno stato di depressione, non coscentizzata, con amplificazione del vissuto
della propria sintomatologia dolorosa. Il medico ha osservato che emergeva
ancora una certa reattività dell’assicurato nel voler effettuare una
riformazione professionale per poter ritrovare una sua propria attività
lavorativa e che quindi questo tipo di motivazione andava sostenuta pienamente
attraverso delle misure professionali che potessero aiutarlo a essere
reintegrato a livello lavorativo e sociale. Il Dr. med. __________ ha pertanto
ritenuto indicata una riformazione professionale e ha attestato a questo fine,
dal lato prettamente psichiatrico, un’abilità lavorativa al 100%. L’attività
lavorativa abituale di manovale edile non era, invece, più esigibile (cfr. doc.
da 28-2 a 28-8).
Relativamente
all’aspetto reumatologico, il Dr. med. __________, FMH in medicina
interna e spec. in reumatologia, il quale ha visitato l’assicurato il 15
novembre 2002, ha formulato le seguenti diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa:
"
Sind. lombovertebrale cronica senza neurologia:
-
dolori anamnestici all’arto inferiore sx e dx
-
discopatia L4/5 e L5/S1
-
contusione lombare il 02.03.2000 (fattore
scatenante)” (Doc. 29-9)
Inoltre
il reumatologo ha rilevato che il decorso era caratterizzato da un continuo
peggioramento dei dolori lombari, da un’estensione dei disturbi a tutta la
colonna e agli arti superiori, così come da una componente funzionale
evidenziata già nel settembre 2000 dal Dr. med. __________ come atteggiamento
molto dimostrativo e come soglia del dolore molto bassa e tendenza alla
somatizzazione. Egli ha osservato che un procedere invasivo non era stato
ritenuto con tali presupposti in assenza di chiari deficit neurologici.
Il medico
ha, altresì, evidenziato che a quel momento l’insorgente lamentava soprattutto
dolori lombari con bloccaggio completo che si estendevano alle cosce ma solo
occasionalmente più distalmente, che era una persona completamente immersa in
una sensazione di dolore generalizzato, che gemeva in continuazione ad ogni
movimento e che riusciva con difficoltà a muoversi e a camminare. Il Dr. med. __________
ha certificato un’enorme discrepanza tra i reperti oggettivi (discopatia L4/5 e
L5/S1 e iniziale discopatia C6/7) da una parte e il vissuto doloroso,
l’handicap funzionale e l’estensione dei dolori dall’altra, la quale spiegava,
almeno in parte, l’assenza di qualsiasi risposta ai vari trattamenti
ambulatoriali e stazionari (cfr. doc. 29-9, 29-10).
Per
quanto attiene alla capacità al lavoro, il Dr. med. __________ ha attestato, sulla
base delle constatazioni oggettive significative, e meglio della discopatia
L4/5 e L5/S1, una limitazione funzionale in attività lavorative pesanti come
quelle precedentemente svolte (muratore, gessatore). Un’inabilità lavorativa
completa in queste attività è stata ritenuta giustificata a decorrere dal 2
marzo 2000 fino al momento della sua visita ed è stato indicato che con ogni
probabilità la stessa era definitiva.
Il
reumatologo ha, però, affermato che in attività leggere rispettose di determinati
limiti funzionali, dal punto di vista somatico, l’assicurato era completamente
capace al lavoro.
I limiti
funzionali in questione sono stati così descritti:
"
- sollevare o trasportare pesi superiori a
15 kg (ridotta per pesi tra
10-15
kg, lievemente ridotta per pesi tra 5 e 10 kg);
-
frequenti flessioni o torsioni lombari;
-
posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessione e/o
rotazione del busto) in posizione eretta (in posizione seduta capacità
funzionale residua ridotta);
-
posizioni statiche monotone (seduta o eretta)
per la colonna lombare senza poter cambiare di tanto in tanto la posizione
(ogni due ore circa);
-
spostarsi su tragitti lunghi, su terreno
accidentato, salire o scendere da ponteggi o scale a pioli, lavorare in
posizione inginocchiata.
Non risulta
per contro compromessa la funzionalità delle mani e degli arti superiori in
attività leggere e di precisione, così come per la guida su tragitti corti e
medi (30-60 min.).” (Doc. 29-11)
Dal
Complemento al rapporto di osservazione del 5 dicembre 2003 afferente al
periodo - dal 30 settembre al 21 novembre 2003 - di accertamento professionale effettuato
presso il Centro __________ di __________ si evince che:
"
(…)
Visto lo scarso interesse,
la difficoltà di mantenere un normale orario di lavoro (dopo il periodo a metà
tempo ha affermato che nonostante tutto non sarebbe mai riuscito a riprendere
il lavoro a tempo pieno) e le scarse capacità sia per quanto riguarda la
precisione sia per la qualità del suo operato, non riteniamo si possa pensare a
una riformazione nel campo dell’orologeria.” (Doc. 43-13)
Il Dr.
med. __________ del SMR, il 23 dicembre 2003, ha osservato che non vi erano
elementi che facessero supporre un peggioramento di rilievo dello stato di
salute, che la situazione riscontrata a __________ era abbastanza tipica per
quei casi e che dal punto di vista medico non vedeva indicazioni per nuovi
accertamenti medici (cfr. doc. 46-1).
2.8. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che hanno giustificato,
nel marzo 2004, l’assegnazione all’assicurato di una mezza rendita di
invalidità con effetto dal 1° marzo 2001.
Si tratta
ora di esaminare la situazione esistente nel mese di settembre 2007 quando è
stata emanata la decisione su opposizione del 4 settembre 2007 impugnata (il
potere
cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della
decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al
momento in cui essa è stata emessa; cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre
2005
. Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per
motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a
condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e
siano suscettibili di influenzare il giudizio; cfr. DTF 130 V 138; RCC 1980
pag. 263; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970
pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.) con cui
l’UAI ha negato all’assicurato un aumento del grado di invalidità e di valutare
se, nel frattempo, le sue condizioni di salute sono peggiorate oppure sono
rimaste tali da giustificare la conferma del diritto a una mezza rendita.
Al
riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 133 V
108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una
modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente
sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda,
dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale
del diritto alla rendita.
La Dr.
med. __________, spec. FMH in medicina interna, con lo scritto del 13 dicembre
2005 con cui ha chiesto all’UAI, per conto del ricorrente, la revisione del
grado di invalidità di quest’ultimo, ha certificato che a causa di dolori
invalidanti, a livello lombare e alla gamba sinistra, l’insorgente era molto
limitato nel quotidiano e diventava sempre più depresso e ansioso per il suo
futuro (cfr. doc. 55-1).
Nel rapporto
medico del 23 dicembre 2005 la Dr. med. __________ ha poi attestato, da un
lato, che le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa erano
immutate rispetto alla precedente richiesta. Dall’altro, che era presente un
peggioramento della sintomatologia algica, che l’assicurato non riusciva a
restare seduto a lungo, né a mantenere a lungo la stessa posizione. La
dottoressa ha precisato che l’insorgente era stato visto dal Dr. med. __________,
che gli aveva proposto un intervento e che l’assicurato era molto preoccupato e
depresso per la riuscita di tale operazione, segnatamente per il rischio che i
dolori restassero comunque (cfr. doc. 56-1, 56-2).
Il Dr.
med. __________, spec. FMH in neurochirurgia, che conosceva l’assicurato dal
luglio 2000 (consulti del luglio 2000, novembre 2003, agosto e settembre 2005) l’ha
infatti visitato nuovamente il 28 novembre 2005.
Nel
referto afferente a quest’ultimo consulto egli ha indicato che all’esame
clinico dell’agosto 2005 il paziente presentava una sindrome lombovertebrale
con una mobilità lombare ridotta e dolente, un giving way alla gamba sinistra
con una pseudoparesi L4, L5 e S1, ma riflessi conservati. Il medico ha
osservato che la RM effettuata a fine agosto ha riconfermato la discopatia L4/5
e L5/S1 con leggero peggioramento della discopatia a livello L4/5, con una
protrusione a base larga ma senza contatto o compressione radicolare, mentre la
discopatia L5/S1 era invariata. Il Dr. med. __________ si è chiesto se non ci
fosse l’indicazione per procedere a un intervento di fissazione intersomatica
degli ultimi due livelli lombari. Egli ha, però, informato il paziente che
l’intervento non avrebbe potuto eliminare i dolori al 100% (cfr. doc. 56-6,
56-7).
Il 3
febbraio 2006 il Dr. med. __________ ha rilevato che un procedere chirurgico
non era ancora stato preso in considerazione e che in un’attività leggera ed
ergonomicamente confacente l’assicurato avrebbe potuto svolgere un lavoro nella
misura del 50% (cfr. doc. 58-2).
Il Dr.
med. __________ del SMR, il 2 marzo 2006, dopo avere esaminato i rapporti dei
Dr. med. __________ e __________ ha annotato che non era documentato un
peggioramento dello stato di salute e che la capacità lavorativa era invariata
per lavori rispettosi delle limitazioni elencate a suo tempo dal perito Dr. __________
(cfr. doc. 64-1).
Il 7
marzo 2006 il Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha
così risposto a delle precise domande postegli dal patrocinatore
dell’assicurato:
"
- Qual
è il grado di invalidità riconducibile allo stato clinico del
paziente, in
considerazione anche di problemi sessuali che hanno richiesto l’intervento di
fertilizzazione in vitro?
Da un punto di vista
psichico, posso globalmente stimare che la capacità lavorativa complessiva del
signor RI 1 non sia superiore alle 3-4 ore al giorno, anche per lavori
medio-leggeri.
- L’attuale rendita a seguito dell’infortunio del 2000 (grado di
invalidità 54%) è adeguata in considerazione del peggioramento non solo dei
dolori lombari e alla gamba sinistra, ma anche allo stato psichico derivante
dalla grave difficoltà di erezione tale da ricorrere alla microinseminazione?
Non sono ovviamente in
grado di esprimermi sull’adeguatezza della rendita da un punto di vista fisico.
E’ in ogni caso chiaro che il persistere, se non addirittura un peggioramento
della sintomatologia dolorosa con una conseguente incapacità lavorativa,
aumenta considerevolmente le preoccupazioni sociali, contribuendo a
destabilizzare l’equilibrio psichico del paziente. A tale proposito, voglio
ricordare che il paziente ha da poco avuto una figlia, circostanza che ha
aumentato notevolmente le preoccupazioni finanziarie, portandolo anche a
rimproverarsi di non essere in grado di offrire un futuro sicuro alla figlia da
un punto di vista economico. Voglio inoltre ricordare che il signor RI 1, non
più di un anno or sono, a causa dei forti dolori lombari, ha dovuto
interromperee dopo poche settimane un’attività lavorativa relativamente
leggera, come autista addetto al trasporto di operai presso una ditta di __________,
attività che svolgeva per non più di 2-3 ore al giorno.
(…)” (Doc. 69-3, 69-4)
Il Dr.
med. __________ del SMR, l’11 aprile 2006, ha in particolare rilevato che dal
punto di vista reumatologico-ortopedico non era documentato un peggioramento
dello stato di salute. Per quanto riguardava il lato psichico, egli ha
osservato che dal rapporto del Dr. med. __________ non emergeva la formulazione
di alcuna diagnosi e nemmeno che sarebbe stata necessaria una presa a carico
specialistica. Egli ha specificato che il contenuto del referto del Dr. med. __________
rispecchiava la situazione descritta nella perizia del novembre 2002 del Dr.
med. __________. Il medico del SMR ha evidenziato che anche il Dr. med. __________
intravedeva dal lato psichico una capacità lavorativa parziale (“3-4 ore al giorno”)
per un’attività medio-leggera rispettosa dei limiti funzionali, che nel suo
rapporto la diminuzione dell’abilità al lavoro non era stata motivata e che la
disfunzione erettile non incideva sulla capacità lavorativa (cfr. doc. 72-1).
La Dr.
med. __________, il 17 settembre 2007, rispondendo a una lettera dell’avv. RA 1,
ha sottolineato che le diagnosi non erano cambiate, che il paziente era
peggiorato dal 2005, nel senso che aveva più dolori, si sentiva più bloccato
nel movimento. Essa ha indicato che quando il ricorrente ha provato a lavorare,
ha trovato difficoltà, per esempio a stare seduto a lungo, a restare in piedi a
lungo e soffriva anche a livello cervicale. Anche la situazione psichica è stata
definita precaria. Infine la dottoressa ha qualificato come probabile il
peggioramento (cfr. doc. B).
Il 25
settembre 2007 il Dr. med. __________, sempre a seguito di uno scritto del
rappresentante dell’insorgente, ha diagnosticato una sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD 10 F41.2) e un’elaborazione di sintomi fisici per
ragioni psicologiche (ICD10 F68.0).
Lo
specialista ha, inoltre, rilevato che il paziente era angosciato dal proprio
stato di salute, sia per la persistenza della sintomatologia dolorosa che per
le conseguenze anche economiche derivate dalla situazione di invalidità, che
non nascondeva la propria insoddisfazione per i risultati ottenuti dai vari
trattamenti a cui si era sottoposto, lamentando anche uno scarso livello di
attenzione da parte dei curanti. E’ stato aggiunto che l’assicurato era
fortemente preoccupato pure dall’idea che eventuali ulteriori interventi volti
a migliorare la sintomatologia potessero essere fonte di nuovi peggioramenti e
di limitazioni ulteriormente invalidanti e che non si sentiva in grado di
svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno ridotta, di modo che una futura
ripresa seppur parziale dell’attività lavorativa risultava essere improbabile
(cfr. doc. C).
Il Dr.
med. __________ del SMR, il 17 ottobre 2007, dopo avere visionato i rapporti
del settembre 2007 dei Dr. med. __________ e __________, ha annotato che:
"
(…)
Il rapporto della Dr.ssa __________
non porta nuovi elementi ma in pratica conferma che le diagnosi sono rimaste
invariate.
Nel suo rapporto il dr. __________
descrive in particolare una problematica di frustrazione e di preoccupazioni
per il futuro. Non risulta dalla descrizione dei disturbi una problematica
depressiva e quanto meno la presenza di una patologia psichiatrica a se stante.
Faccio inoltre notare che l’assicurato era stato peritato a livello
psichiatrico in occasione della prima decisione con allora diagnosi
psichiatrica di sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4 e sindrome da
disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva F43.22 (in pratica si
tratta di tipologia diagnosticata sovrapponibile a quella indicata dal dr. __________).
Un influsso della problematica psichica era stato allora negato.
Già allora descritta nella
perizia reumatologica una enorme discrepanza tra reperti oggettivi e vissuto
doloroso.
In conclusione gli attuali
rapporti non permettono di rendere verosimile una modifica sostanziale dello
stato di salute dell’assicurato rispetto al momento dell’assegnazione
dell’attuale grado AI. Prevale tuttora una problematica mista
reumatologica/somatoforme già riscontrata allora.” (Doc. IVbis)
E. 2.9 Perch
é un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (
STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160;
Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352
;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio
1995 in
re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354)
.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.10. Attentamente
esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché
richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici
(cfr. consid. 2.9.), questo Tribunale, tutto ben considerato, deve concludere
che a ragione l’UAI ha confermato il diritto a una mezza rendita (grado
d’invalidità del 54%), ritenuto, sulla base delle attestazioni dei Dr. med. __________
ed __________ del SMR, che l’assicurato non ha presentato alcun peggioramento
del suo stato di salute.
Infatti,
per quanto attiene all’aspetto reumatologico, il Dr. med. __________ non
ha attestato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato. Egli, nel
febbraio 2006, facendo riferimento all’ultimo consulto del novembre 2005, ha in
particolare rilevato che la situazione clinica era invariata e che una nuova RM
aveva confermato la discopatia L4/5 e L5/S1 con unicamente un
“leggero
peggioramento della discopatia a livello L4/5, ora con una protrusione a base
larga ma senza contatto o compressione radicolare”
(cfr. doc. 57-2, 58-2).
Ne
consegue che le condizioni di salute dell’assicurato, rispetto a quanto
constatato in occasione della perizia effettuata dal Dr. med. __________ nel
novembre 2002, non era sostanzialmente mutato e che quindi l’esercizio di
un’attività leggera ossequiosa delle limitazioni funzionali indicate dal perito
(cfr. doc. 29-11, consid. 2.8.) era ancora esigibile.
Il Dr.
med. __________, del resto, ha attestato un’abilità al lavoro del 50% in
attività leggere senza fornire alcuna motivazione al riguardo (cfr. doc. 58-2).
Se è vero,
poi, che la Dr. med. __________, nel dicembre 2005, ha certificato un
peggioramento della sintomatologia, è altrettanto vero che la stessa ha comunque
indicato che le diagnosi non risultavano modificate rispetto alla richiesta
iniziale di prestazioni AI (cfr. doc. 56-1, 56-2).
Quanto
menzionato dalla dottoressa, nel dicembre 2005 e in seguito ribadito nel
settembre 2007, ossia che l’assicurato non riusciva a stare seduto a lungo, né a
mantenere a lungo la stessa posizione (cfr. doc. 56-2; B), corrisponde
d’altronde alle limitazioni funzionali riscontrate dal Dr. med. __________ nel
novembre 2002 (cfr. doc. 29-11).
Riguardo
al fatto che la medico curante abbia indicato, nel settembre 2007, che
l’insorgente soffriva anche a livello cervicale (cfr. doc. B), giova rilevare
che questo aspetto era stato già considerato nel novembre 2002 dal Dr. med. __________,
il quale aveva diagnosticato un’iniziale discopatia C6/7 (cfr. doc. 29-9).
Per
quanto riguarda l’aspetto soggettivo della sintomatologia dolorosa, nessuna
valutazione specialistica permette di concludere che la stessa, che era
comunque ben nota e aveva già fatto oggetto di attento esame nel passato (il
Dr. med. __________ aveva tra l’altro attestato un’enorme discrepanza tra i
reperti oggettivi e il vissuto doloroso, nonché l’estensione dei dolori; cfr.
doc. 29-10), si sarebbe modificata in maniera rilevante per il diritto alle
prestazioni.
In
relazione all’aspetto psichiatrico, va osservato che la diagnosi
formulata nel 2007 dal Dr. med. __________ (sindrome mista ansioso-depressiva
ed elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche; cfr. doc. C) non
comporta, rispetto a quella posta dal Dr. med. __________ nel referto peritale
del dicembre 2002 (sindrome somatoforme da dolore persistente e sindrome da
disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva; cfr. doc. 28-6), un
peggioramento della stato psichico dell’assicurato.
Anche il
Dr. med. __________, nell’annotazione dell’ottobre 2007, ha precisato che la
tipologia diagnosticata dal Dr. med. __________ era sovrapponibile a quella
indicata dal Dr. med. __________ (cfr. doc. IVbis).
Inoltre Il
Dr. med. __________ ha affermato che a seguito della nascita di sua figlia
(nata da poco nel marzo 2006) erano aumentate notevolmente le preoccupazioni
finanziarie del ricorrente (cfr. doc. 69-3, 69-4).
Quest’ultimo
aspetto costituisce un problema di carattere psicosociale e familiare.
In
proposito va segnalato che
i fattori psicosociali non rientrano nel
novero dei danni alla salute suscettibili di originare un’incapacità di
guadagno ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI.
Inoltre, che se da un
parte essi possono contribuire allo sviluppo e/o al mantenimento di un danno
alla salute psichico (su questo punto vedi anche Locher, “Die
invaliditätsfremden Faktoren in der rechtlichen Anerkennung von
Arbeitsunfähigkeit und Invalidität” in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, Band
23, St. Gallen 2003). Dall’altra, in una tale evenienza, decisiva è la
questione di sapere se dando prova di buona volontà l’assicurato possa o meno
superare le conseguenze derivanti da questi fattori (cfr. STCA 32.2005.226
dell’8 novembre 2006).
Il Dr. med. __________, nel
settembre 2007, ha unicamente riferito che il ricorrente non si sentiva in
grado di svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno ridotta. Lo specialista
non ha, però, escluso che lo stesso fosse impedito di funzionare adeguatamente
sul piano occupazionale (cfr. doc. C). Egli ha indicato una capacità al lavoro
complessiva di 3-4 ore al giorno in attività medio-leggere, senza peraltro
motivare questa sua valutazione (cfr. doc. 69-3), come fatto notare dal Dr.
med. __________ del SMR (cfr. doc. 72-1).
Per
quanto concerne i disturbi erettili citati nel ricorso (cfr. doc. I),
nessun medico ha attestato un’incapacità al lavoro al riguardo.
Il Dr.
med. __________, medico aggiunto del Servizio di urologia dell’Ospedale __________
di __________, nel settembre 2005, ha unicamente descritto lo stato
valtuidinario da questo profilo (cfr. doc. 69-8).
Il Dr.
med. __________, dal canto suo, nonostante le precise domande del patrocinatore
dell’assicurato circa l’abilità lavorativa anche tenendo conto dei problemi
menzionati, e meglio della loro influenza sullo stato psichico, non si è
assolutamente pronuciato al riguardo, non entrando nel merito della questione, ma
limitandosi a rispondere in modo generico considerando tutte le problematiche
(cfr. doc. 69-3).
E’ utile,
infine, osservare che si rivela un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra
Massima Istanza quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -
anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -
hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo
lega al suo paziente
(cfr.
RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
(...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
2.11. In simili condizioni,
risultando la fattispecie sufficientemente chiarita, non si rivela necessario
procedere a ulteriori atti istruttori, e meglio a una perizia pluridiscipilare
psichiatrica e neurologica richiesta dall’insorgente (cfr. doc. I; VI).
In
proposito va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti
probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata
delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre
2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02;
STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
La
decisione su opposizione del 4 settembre 2007 deve, conseguentemente, essere
confermata.
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2008 32.2007.316 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2008 32.2007.316 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2008 32.2007.316
Negato aumento della 1/2 rendita in via di revisione. Non peggior.dello stato di salute né dal lato reumatol.,né psich. rispetto al momento dell'assegnaz.della rendita.Nemmeno relativ.all'aspetto sogg.della sintomatol.dolorosa è emersa una modifica.Nessun medico ha poi attestato IL per dist.erettili
Raccomandata Incarto n. 32.2007.316 rs Lugano 16 ottobre 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2007 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 4 settembre 2007 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. RI 1, allora attivo quale muratore – gessatore, nel mese di marzo 2001 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto portatore di ernia discale a livello L5/S1 e lombalgia con sindrome discogena L4/L5 e L5/S1 (cfr. doc. 1-1; 3-1). Esperiti gli accertamenti medici, economici e professionali del caso, tra cui una perizia psichiatrica del 10 dicembre 2002 del Dr. med. __________, una perizia reumatologica del 27 dicembre 2002 del Dr. med. __________ e un accertamento professionale presso il Centro __________ a __________ dal 30 settembre al 21 novembre 2003, con decisione del 15 marzo 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una mezza rendita (grado di invalidità del 54%) dal 1° marzo 2001 (cfr. doc. 52-1, 51-1, 37-1, 43-2, 43-8, 28-1, 29-1). 1.2. Il 13 dicembre 2005 l’assicurato, tramite la Dr. med. __________, ha presentato una domanda di revisione, motivata da un peggioramento delle sue condizioni di salute (cfr. doc. 55-1, 56-1). Sottoposto il caso all’esame del Servizio medico regionale (SMR), con nota del 2 marzo 2006 il Dr. med. __________, attivo presso il citato servizio medico, ha sostenuto che non è stato documentato un peggioramento dello stato di salute, che la capacità lavorativa era invariata per lavori rispettosi delle limitazioni elencate a suo tempo dal perito Dr. med. __________ (cfr. doc. 64-1). Di conseguenza, constatato l’immutato stato valetudinario, con decisione del 3 marzo 2006 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione (cfr. doc. 65-1). 1.3. L’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro il provvedimento del 3 marzo 2006, indicando in particolare che il peggioramento dello stato di salute rende impossibile un’attività leggera seppur parziale (cfr. doc. 69-1). Con decisione su opposizione del 4 settembre 2007 l’UAI, dopo aver sottoposto nuovamente il caso dell’insorgente al Dr. med. __________ del SMR (cfr. doc. 72-1), ha confermato la propria decisione del 3 marzo 2006 (cfr. doc. A). 1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando, previo esperimento di una perizia multidisciplinare - neurologica e psichiatrica -, il riconoscimento di una rendita intera di invalidità. A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto che da molti anni soffre di dolori lombari recidivanti in presenza di una discopatia degenerativa L4/L5 e L5/S1 e che il Dr. med. __________ nel novembre 2005 ha constatato che la situazione era nel frattempo peggiorata. Egli ha rilevato che anche la Dr. Med. __________, nel settembre 2007, ha confermato un peggioramento dal 2005 nel senso che ha più dolori, si sente bloccato nei movimenti e soffre pure a livello cervicale. L’assicurato ha indicato, facendo riferimento a un’attestazione del settembre 2007 del Dr. med. __________, che dal profilo psichiatrico gli sono state diagnosticate una “sindrome mista ansioso-depressiva” e un’”elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche”. Egli contesta, poi, la conclusione del Dr. med. __________ secondo cui una diagnosi psichiatrica non esisterebbe, rilevando che invece il Dr. med. __________ già nel passato e con lettera del settembre 2007 ha enumerato i suoi dolori. Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato che, contrariamente a quanto indicato dal medico SMR, il Dr. med. __________ nel novembre 2005 ha attestato che la situazione era notevolmente peggiorata. Egli ha osservato che il Dr. med. __________ ha lasciato intendere che il suo stato di salute potrebbe migliorare con un intervento. Tuttavia a mente dell’assicurato tale operazione chirurgica non risolverebbe i suoi problemi, come verrà confermato da una perizia neurologica. Egli ha pure sottolineato che il Dr. med. __________ nel 2000 e nel 2001 aveva ritenuto che l’intervento non entrasse in considerazione e che lo stesso avrebbe avuto un esito sfavorevole. L’insorgente censura, altresì, il fatto che l’amministrazione abbia asserito che la disfunzione erettile non incide sulla capacità lavorativa, ignorando le gravi ripercussioni a livello psichico che hanno ulteriormente aggravato le patologie già esistenti. Infine egli ha rilevato che, ipotizzando un’attività teorica parziale leggera, non percepirebbe un reddito annuale superiore a fr. 18'000.-, circostanza che giustificherebbe una rendita intera (cfr. doc. I). 1.5. L’UAI, dopo aver sottoposto al Dr. med. __________ il certificato del 17 settembre 2007 della Dr. med. __________ e il rapporto del 25 settembre 2007 del Dr. med. __________ (cfr. doc. IVbis), ha chiesto mediante risposta di causa del 23 ottobre 2007, l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV). 1.6. Con scritto del 5 novembre 2007 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha ribadito la richiesta di ordinare una perizia psichiatrica e una perizia neurologica (cfr. doc. VI). 1.7. Il doc. VI è stato inviato all’UAI per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni (cfr. doc. VII). L’amministrazione è rimasta silente. in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se vi sia stato o meno un peggioramento delle patologie invalidanti di cui è affetto l’assicurato giustificante, in via di revisione, un aumento della mezza rendita d'invalidità attribuitagli con effetto dal 1° marzo 2001. 2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148). Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1). Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007. 2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l 'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). 2.6. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l ’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che l a riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. 2.7. Nell’evenienza concreta l’assicurato, che aveva postulato presta-zioni dell’assicurazione invalidità nel marzo 2001, con decisione del 15 marzo 2004 - passata in giudicato incontestata -, è stato posto al beneficio di una mezza rendita a fare tempo dal 1° marzo 2001 (cfr. consid. 1.1.). L’amministrazione ha emesso tale provvedimento basandosi sulle perizie, psichiatrica e reumatologica, esperite dai Dr. med. __________, rispettivamente __________, su ordine dell’Ufficio AI. Dalle stesse è emerso che l’insorgente non era più in grado di esercitare la sua abituale professione di gessatore, ma presentava una capacità lavorativa completa in attività adeguate rispettose delle limitazioni dettate dal suo stato di salute (cfr. 51-1). Per quanto riguarda l’aspetto psichico, il Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e spec. in medicina del lavoro, che ha esaminato l’assicurato il 4 novembre 2002, ha posto le seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro: "
a. Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) b. Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22). (…)” (Doc. 28-6) Il Dr. med. __________ ha, poi, indicato che il vissuto dell’insorgente relativo al fatto di avere perso la propria integrità fisica, a causa dell’incidente del marzo 2000 (è scivolato mentre portava un sacco di materiale) con conseguente difficoltà a rientrare in un’attività lavorativa, di concerto con tutte le problematiche incontrate a livello assicurativo, hanno agito come fattore di stress importante in una personalità che presentava già una certa vulnerabilità. Lo specialista ha asserito che si è così instaurato uno stato di disadattamento con una sintomatologia depressiva e ansiosa, quale risposta difensiva al vissuto abbandonico (la sua cultura a causa del percorso migratorio con la ricerca di rifugio in Svizzera per sfuggire dalla guerra nel suo Paese d’origine, la __________, e il suo corpo) e alla perdita quindi dei suoi punti di riferimento. Il Dr. med. __________, al riguardo, ha specificato che l’emigrante che si sposta ricercando un’attività lavorativa che porta come moneta di scambio la sua integrità fisica, nel momento in cui si trova confrontato con una fragilizzazione di tipo corporeo, perde anche la sua reattività psichica. Egli ha evidenziato che l’analisi dello sviluppo di questa psicopatologia permette di comprendere l’insorgenza della sindrome somatoforme da dolore persistente, precisando che la psicopatologia di cui soffriva il ricorrente è stata fortemente scatenata dalla problematica reumatologica-ortopedica. Lo psichiatra ha, infine, sottolineato che diventava importante riuscire a interrompere il meccanismo automatico caratterizzato da uno stato di depressione, non coscentizzata, con amplificazione del vissuto della propria sintomatologia dolorosa. Il medico ha osservato che emergeva ancora una certa reattività dell’assicurato nel voler effettuare una riformazione professionale per poter ritrovare una sua propria attività lavorativa e che quindi questo tipo di motivazione andava sostenuta pienamente attraverso delle misure professionali che potessero aiutarlo a essere reintegrato a livello lavorativo e sociale. Il Dr. med. __________ ha pertanto ritenuto indicata una riformazione professionale e ha attestato a questo fine, dal lato prettamente psichiatrico, un’abilità lavorativa al 100%. L’attività lavorativa abituale di manovale edile non era, invece, più esigibile (cfr. doc. da 28-2 a 28-8). Relativamente all’aspetto reumatologico, il Dr. med. __________, FMH in medicina interna e spec. in reumatologia, il quale ha visitato l’assicurato il 15 novembre 2002, ha formulato le seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa: " Sind. lombovertebrale cronica senza neurologia: - dolori anamnestici all’arto inferiore sx e dx - discopatia L4/5 e L5/S1 - contusione lombare il 02.03.2000 (fattore scatenante)” (Doc. 29-9) Inoltre il reumatologo ha rilevato che il decorso era caratterizzato da un continuo peggioramento dei dolori lombari, da un’estensione dei disturbi a tutta la colonna e agli arti superiori, così come da una componente funzionale evidenziata già nel settembre 2000 dal Dr. med. __________ come atteggiamento molto dimostrativo e come soglia del dolore molto bassa e tendenza alla somatizzazione. Egli ha osservato che un procedere invasivo non era stato ritenuto con tali presupposti in assenza di chiari deficit neurologici. Il medico ha, altresì, evidenziato che a quel momento l’insorgente lamentava soprattutto dolori lombari con bloccaggio completo che si estendevano alle cosce ma solo occasionalmente più distalmente, che era una persona completamente immersa in una sensazione di dolore generalizzato, che gemeva in continuazione ad ogni movimento e che riusciva con difficoltà a muoversi e a camminare. Il Dr. med. __________ ha certificato un’enorme discrepanza tra i reperti oggettivi (discopatia L4/5 e L5/S1 e iniziale discopatia C6/7) da una parte e il vissuto doloroso, l’handicap funzionale e l’estensione dei dolori dall’altra, la quale spiegava, almeno in parte, l’assenza di qualsiasi risposta ai vari trattamenti ambulatoriali e stazionari (cfr. doc. 29-9, 29-10). Per quanto attiene alla capacità al lavoro, il Dr. med. __________ ha attestato, sulla base delle constatazioni oggettive significative, e meglio della discopatia L4/5 e L5/S1, una limitazione funzionale in attività lavorative pesanti come quelle precedentemente svolte (muratore, gessatore). Un’inabilità lavorativa completa in queste attività è stata ritenuta giustificata a decorrere dal 2 marzo 2000 fino al momento della sua visita ed è stato indicato che con ogni probabilità la stessa era definitiva. Il reumatologo ha, però, affermato che in attività leggere rispettose di determinati limiti funzionali, dal punto di vista somatico, l’assicurato era completamente capace al lavoro. I limiti funzionali in questione sono stati così descritti: "
- sollevare o trasportare pesi superiori a 15 kg (ridotta per pesi tra 10-15 kg, lievemente ridotta per pesi tra 5 e 10 kg); - frequenti flessioni o torsioni lombari; - posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessione e/o rotazione del busto) in posizione eretta (in posizione seduta capacità funzionale residua ridotta); - posizioni statiche monotone (seduta o eretta) per la colonna lombare senza poter cambiare di tanto in tanto la posizione (ogni due ore circa); - spostarsi su tragitti lunghi, su terreno accidentato, salire o scendere da ponteggi o scale a pioli, lavorare in posizione inginocchiata. Non risulta per contro compromessa la funzionalità delle mani e degli arti superiori in attività leggere e di precisione, così come per la guida su tragitti corti e medi (30-60 min.).” (Doc. 29-11) Dal Complemento al rapporto di osservazione del 5 dicembre 2003 afferente al periodo - dal 30 settembre al 21 novembre 2003 - di accertamento professionale effettuato presso il Centro __________ di __________ si evince che: " (…) Visto lo scarso interesse, la difficoltà di mantenere un normale orario di lavoro (dopo il periodo a metà tempo ha affermato che nonostante tutto non sarebbe mai riuscito a riprendere il lavoro a tempo pieno) e le scarse capacità sia per quanto riguarda la precisione sia per la qualità del suo operato, non riteniamo si possa pensare a una riformazione nel campo dell’orologeria.” (Doc. 43-13) Il Dr. med. __________ del SMR, il 23 dicembre 2003, ha osservato che non vi erano elementi che facessero supporre un peggioramento di rilievo dello stato di salute, che la situazione riscontrata a __________ era abbastanza tipica per quei casi e che dal punto di vista medico non vedeva indicazioni per nuovi accertamenti medici (cfr. doc. 46-1). 2.8. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che hanno giustificato, nel marzo 2004, l’assegnazione all’assicurato di una mezza rendita di invalidità con effetto dal 1° marzo 2001. Si tratta ora di esaminare la situazione esistente nel mese di settembre 2007 quando è stata emanata la decisione su opposizione del 4 settembre 2007 impugnata (il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa; cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005 . Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e siano suscettibili di influenzare il giudizio; cfr. DTF 130 V 138; RCC 1980 pag. 263; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.) con cui l’UAI ha negato all’assicurato un aumento del grado di invalidità e di valutare se, nel frattempo, le sue condizioni di salute sono peggiorate oppure sono rimaste tali da giustificare la conferma del diritto a una mezza rendita. Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. La Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna, con lo scritto del 13 dicembre 2005 con cui ha chiesto all’UAI, per conto del ricorrente, la revisione del grado di invalidità di quest’ultimo, ha certificato che a causa di dolori invalidanti, a livello lombare e alla gamba sinistra, l’insorgente era molto limitato nel quotidiano e diventava sempre più depresso e ansioso per il suo futuro (cfr. doc. 55-1). Nel rapporto medico del 23 dicembre 2005 la Dr. med. __________ ha poi attestato, da un lato, che le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa erano immutate rispetto alla precedente richiesta. Dall’altro, che era presente un peggioramento della sintomatologia algica, che l’assicurato non riusciva a restare seduto a lungo, né a mantenere a lungo la stessa posizione. La dottoressa ha precisato che l’insorgente era stato visto dal Dr. med. __________, che gli aveva proposto un intervento e che l’assicurato era molto preoccupato e depresso per la riuscita di tale operazione, segnatamente per il rischio che i dolori restassero comunque (cfr. doc. 56-1, 56-2). Il Dr. med. __________, spec. FMH in neurochirurgia, che conosceva l’assicurato dal luglio 2000 (consulti del luglio 2000, novembre 2003, agosto e settembre 2005) l’ha infatti visitato nuovamente il 28 novembre 2005. Nel referto afferente a quest’ultimo consulto egli ha indicato che all’esame clinico dell’agosto 2005 il paziente presentava una sindrome lombovertebrale con una mobilità lombare ridotta e dolente, un giving way alla gamba sinistra con una pseudoparesi L4, L5 e S1, ma riflessi conservati. Il medico ha osservato che la RM effettuata a fine agosto ha riconfermato la discopatia L4/5 e L5/S1 con leggero peggioramento della discopatia a livello L4/5, con una protrusione a base larga ma senza contatto o compressione radicolare, mentre la discopatia L5/S1 era invariata. Il Dr. med. __________ si è chiesto se non ci fosse l’indicazione per procedere a un intervento di fissazione intersomatica degli ultimi due livelli lombari. Egli ha, però, informato il paziente che l’intervento non avrebbe potuto eliminare i dolori al 100% (cfr. doc. 56-6, 56-7). Il 3 febbraio 2006 il Dr. med. __________ ha rilevato che un procedere chirurgico non era ancora stato preso in considerazione e che in un’attività leggera ed ergonomicamente confacente l’assicurato avrebbe potuto svolgere un lavoro nella misura del 50% (cfr. doc. 58-2). Il Dr. med. __________ del SMR, il 2 marzo 2006, dopo avere esaminato i rapporti dei Dr. med. __________ e __________ ha annotato che non era documentato un peggioramento dello stato di salute e che la capacità lavorativa era invariata per lavori rispettosi delle limitazioni elencate a suo tempo dal perito Dr. __________ (cfr. doc. 64-1). Il 7 marzo 2006 il Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha così risposto a delle precise domande postegli dal patrocinatore dell’assicurato: "
- Qual è il grado di invalidità riconducibile allo stato clinico del paziente, in considerazione anche di problemi sessuali che hanno richiesto l’intervento di fertilizzazione in vitro? Da un punto di vista psichico, posso globalmente stimare che la capacità lavorativa complessiva del signor RI 1 non sia superiore alle 3-4 ore al giorno, anche per lavori medio-leggeri.
- L’attuale rendita a seguito dell’infortunio del 2000 (grado di invalidità 54%) è adeguata in considerazione del peggioramento non solo dei dolori lombari e alla gamba sinistra, ma anche allo stato psichico derivante dalla grave difficoltà di erezione tale da ricorrere alla microinseminazione? Non sono ovviamente in grado di esprimermi sull’adeguatezza della rendita da un punto di vista fisico. E’ in ogni caso chiaro che il persistere, se non addirittura un peggioramento della sintomatologia dolorosa con una conseguente incapacità lavorativa, aumenta considerevolmente le preoccupazioni sociali, contribuendo a destabilizzare l’equilibrio psichico del paziente. A tale proposito, voglio ricordare che il paziente ha da poco avuto una figlia, circostanza che ha aumentato notevolmente le preoccupazioni finanziarie, portandolo anche a rimproverarsi di non essere in grado di offrire un futuro sicuro alla figlia da un punto di vista economico. Voglio inoltre ricordare che il signor RI 1, non più di un anno or sono, a causa dei forti dolori lombari, ha dovuto interromperee dopo poche settimane un’attività lavorativa relativamente leggera, come autista addetto al trasporto di operai presso una ditta di __________, attività che svolgeva per non più di 2-3 ore al giorno. (…)” (Doc. 69-3, 69-4) Il Dr. med. __________ del SMR, l’11 aprile 2006, ha in particolare rilevato che dal punto di vista reumatologico-ortopedico non era documentato un peggioramento dello stato di salute. Per quanto riguardava il lato psichico, egli ha osservato che dal rapporto del Dr. med. __________ non emergeva la formulazione di alcuna diagnosi e nemmeno che sarebbe stata necessaria una presa a carico specialistica. Egli ha specificato che il contenuto del referto del Dr. med. __________ rispecchiava la situazione descritta nella perizia del novembre 2002 del Dr. med. __________. Il medico del SMR ha evidenziato che anche il Dr. med. __________ intravedeva dal lato psichico una capacità lavorativa parziale (“3-4 ore al giorno”) per un’attività medio-leggera rispettosa dei limiti funzionali, che nel suo rapporto la diminuzione dell’abilità al lavoro non era stata motivata e che la disfunzione erettile non incideva sulla capacità lavorativa (cfr. doc. 72-1). La Dr. med. __________, il 17 settembre 2007, rispondendo a una lettera dell’avv. RA 1, ha sottolineato che le diagnosi non erano cambiate, che il paziente era peggiorato dal 2005, nel senso che aveva più dolori, si sentiva più bloccato nel movimento. Essa ha indicato che quando il ricorrente ha provato a lavorare, ha trovato difficoltà, per esempio a stare seduto a lungo, a restare in piedi a lungo e soffriva anche a livello cervicale. Anche la situazione psichica è stata definita precaria. Infine la dottoressa ha qualificato come probabile il peggioramento (cfr. doc. B). Il 25 settembre 2007 il Dr. med. __________, sempre a seguito di uno scritto del rappresentante dell’insorgente, ha diagnosticato una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10 F41.2) e un’elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (ICD10 F68.0). Lo specialista ha, inoltre, rilevato che il paziente era angosciato dal proprio stato di salute, sia per la persistenza della sintomatologia dolorosa che per le conseguenze anche economiche derivate dalla situazione di invalidità, che non nascondeva la propria insoddisfazione per i risultati ottenuti dai vari trattamenti a cui si era sottoposto, lamentando anche uno scarso livello di attenzione da parte dei curanti. E’ stato aggiunto che l’assicurato era fortemente preoccupato pure dall’idea che eventuali ulteriori interventi volti a migliorare la sintomatologia potessero essere fonte di nuovi peggioramenti e di limitazioni ulteriormente invalidanti e che non si sentiva in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno ridotta, di modo che una futura ripresa seppur parziale dell’attività lavorativa risultava essere improbabile (cfr. doc. C). Il Dr. med. __________ del SMR, il 17 ottobre 2007, dopo avere visionato i rapporti del settembre 2007 dei Dr. med. __________ e __________, ha annotato che: " (…) Il rapporto della Dr.ssa __________ non porta nuovi elementi ma in pratica conferma che le diagnosi sono rimaste invariate. Nel suo rapporto il dr. __________ descrive in particolare una problematica di frustrazione e di preoccupazioni per il futuro. Non risulta dalla descrizione dei disturbi una problematica depressiva e quanto meno la presenza di una patologia psichiatrica a se stante. Faccio inoltre notare che l’assicurato era stato peritato a livello psichiatrico in occasione della prima decisione con allora diagnosi psichiatrica di sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4 e sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva F43.22 (in pratica si tratta di tipologia diagnosticata sovrapponibile a quella indicata dal dr. __________). Un influsso della problematica psichica era stato allora negato. Già allora descritta nella perizia reumatologica una enorme discrepanza tra reperti oggettivi e vissuto doloroso. In conclusione gli attuali rapporti non permettono di rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato rispetto al momento dell’assegnazione dell’attuale grado AI. Prevale tuttora una problematica mista reumatologica/somatoforme già riscontrata allora.” (Doc. IVbis) 2.9. Perch é un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354) . Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01). Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2). 2.10. Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.9.), questo Tribunale, tutto ben considerato, deve concludere che a ragione l’UAI ha confermato il diritto a una mezza rendita (grado d’invalidità del 54%), ritenuto, sulla base delle attestazioni dei Dr. med. __________ ed __________ del SMR, che l’assicurato non ha presentato alcun peggioramento del suo stato di salute. Infatti, per quanto attiene all’aspetto reumatologico, il Dr. med. __________ non ha attestato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato. Egli, nel febbraio 2006, facendo riferimento all’ultimo consulto del novembre 2005, ha in particolare rilevato che la situazione clinica era invariata e che una nuova RM aveva confermato la discopatia L4/5 e L5/S1 con unicamente un “leggero peggioramento della discopatia a livello L4/5, ora con una protrusione a base larga ma senza contatto o compressione radicolare” (cfr. doc. 57-2, 58-2). Ne consegue che le condizioni di salute dell’assicurato, rispetto a quanto constatato in occasione della perizia effettuata dal Dr. med. __________ nel novembre 2002, non era sostanzialmente mutato e che quindi l’esercizio di un’attività leggera ossequiosa delle limitazioni funzionali indicate dal perito (cfr. doc. 29-11, consid. 2.8.) era ancora esigibile. Il Dr. med. __________, del resto, ha attestato un’abilità al lavoro del 50% in attività leggere senza fornire alcuna motivazione al riguardo (cfr. doc. 58-2). Se è vero, poi, che la Dr. med. __________, nel dicembre 2005, ha certificato un peggioramento della sintomatologia, è altrettanto vero che la stessa ha comunque indicato che le diagnosi non risultavano modificate rispetto alla richiesta iniziale di prestazioni AI (cfr. doc. 56-1, 56-2). Quanto menzionato dalla dottoressa, nel dicembre 2005 e in seguito ribadito nel settembre 2007, ossia che l’assicurato non riusciva a stare seduto a lungo, né a mantenere a lungo la stessa posizione (cfr. doc. 56-2; B), corrisponde d’altronde alle limitazioni funzionali riscontrate dal Dr. med. __________ nel novembre 2002 (cfr. doc. 29-11). Riguardo al fatto che la medico curante abbia indicato, nel settembre 2007, che l’insorgente soffriva anche a livello cervicale (cfr. doc. B), giova rilevare che questo aspetto era stato già considerato nel novembre 2002 dal Dr. med. __________, il quale aveva diagnosticato un’iniziale discopatia C6/7 (cfr. doc. 29-9). Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo della sintomatologia dolorosa, nessuna valutazione specialistica permette di concludere che la stessa, che era comunque ben nota e aveva già fatto oggetto di attento esame nel passato (il Dr. med. __________ aveva tra l’altro attestato un’enorme discrepanza tra i reperti oggettivi e il vissuto doloroso, nonché l’estensione dei dolori; cfr. doc. 29-10), si sarebbe modificata in maniera rilevante per il diritto alle prestazioni. In relazione all’aspetto psichiatrico, va osservato che la diagnosi formulata nel 2007 dal Dr. med. __________ (sindrome mista ansioso-depressiva ed elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche; cfr. doc. C) non comporta, rispetto a quella posta dal Dr. med. __________ nel referto peritale del dicembre 2002 (sindrome somatoforme da dolore persistente e sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva; cfr. doc. 28-6), un peggioramento della stato psichico dell’assicurato. Anche il Dr. med. __________, nell’annotazione dell’ottobre 2007, ha precisato che la tipologia diagnosticata dal Dr. med. __________ era sovrapponibile a quella indicata dal Dr. med. __________ (cfr. doc. IVbis). Inoltre Il Dr. med. __________ ha affermato che a seguito della nascita di sua figlia (nata da poco nel marzo 2006) erano aumentate notevolmente le preoccupazioni finanziarie del ricorrente (cfr. doc. 69-3, 69-4). Quest’ultimo aspetto costituisce un problema di carattere psicosociale e familiare. In proposito va segnalato che i fattori psicosociali non rientrano nel novero dei danni alla salute suscettibili di originare un’incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI. Inoltre, che se da un parte essi possono contribuire allo sviluppo e/o al mantenimento di un danno alla salute psichico (su questo punto vedi anche Locher, “Die invaliditätsfremden Faktoren in der rechtlichen Anerkennung von Arbeitsunfähigkeit und Invalidität” in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, Band 23, St. Gallen 2003). Dall’altra, in una tale evenienza, decisiva è la questione di sapere se dando prova di buona volontà l’assicurato possa o meno superare le conseguenze derivanti da questi fattori (cfr. STCA 32.2005.226 dell’8 novembre 2006). Il Dr. med. __________, nel settembre 2007, ha unicamente riferito che il ricorrente non si sentiva in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno ridotta. Lo specialista non ha, però, escluso che lo stesso fosse impedito di funzionare adeguatamente sul piano occupazionale (cfr. doc. C). Egli ha indicato una capacità al lavoro complessiva di 3-4 ore al giorno in attività medio-leggere, senza peraltro motivare questa sua valutazione (cfr. doc. 69-3), come fatto notare dal Dr. med. __________ del SMR (cfr. doc. 72-1). Per quanto concerne i disturbi erettili citati nel ricorso (cfr. doc. I), nessun medico ha attestato un’incapacità al lavoro al riguardo. Il Dr. med. __________, medico aggiunto del Servizio di urologia dell’Ospedale __________ di __________, nel settembre 2005, ha unicamente descritto lo stato valtuidinario da questo profilo (cfr. doc. 69-8). Il Dr. med. __________, dal canto suo, nonostante le precise domande del patrocinatore dell’assicurato circa l’abilità lavorativa anche tenendo conto dei problemi menzionati, e meglio della loro influenza sullo stato psichico, non si è assolutamente pronuciato al riguardo, non entrando nel merito della questione, ma limitandosi a rispondere in modo generico considerando tutte le problematiche (cfr. doc. 69-3). E’ utile, infine, osservare che si rivela un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2). Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che: " (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)" 2.11. In simili condizioni, risultando la fattispecie sufficientemente chiarita, non si rivela necessario procedere a ulteriori atti istruttori, e meglio a una perizia pluridiscipilare psichiatrica e neurologica richiesta dall’insorgente (cfr. doc. I; VI). In proposito va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). La decisione su opposizione del 4 settembre 2007 deve, conseguentemente, essere confermata. 2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti