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32.2007.151

Viste le risultanze della perizia del SAM l'assicurato va ritenuto abile al lavoro al 65% nella sua precedente attività. A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni

Ticino · 2007-03-30 · Italiano TI
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Viste le risultanze della perizia del SAM l'assicurato va ritenuto abile al lavoro al 65% nella sua precedente attività. A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange,

verneinte jedoch eine unrecht-mässige Verzögerung, weil besondere Umstände

hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer

Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März

1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella

causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è

stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che

aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure

quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,

in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato

trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di

una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).

Nel

caso concreto, conformemente alla giurisprudenza succitata e considerati i

tempi nei quali ha effettuato i propri accertamenti

l’Ufficio AI, dopo la

domanda pervenuta il 14 giugno 2005, lo stesso giorno ha richiamato l’incarto

dall’assicurazio-ne militare e viste le risultanze degli accertamenti medici effettuati,

il 14 giugno 2006, ha ordinato una perizia a cura del SAM. In seguito

l’amministrazione, sulla base della perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006

e delle annotazioni 19 febbraio 2007 del medico del servizio medico regionale (SMR),

ha trasmesso all’assicurato il progetto di decisione 21 febbraio 2007.

L’Ufficio AI, viste poi le osservazioni 16 e 26 marzo 2007, ha infine emesso la

decisione 30 marzo 2007 oggetto del presente contendere

, all'autorità

amministrativa non può essere imputato un ingiustificato ritardo nei confronti

dell’assicurato.

2.4.   L’assicurato

fa valere una lesione del diritto di essere sentito in quanto, a suo dire, agli

atti non figurerebbero i rapporti del SMR: “(…) non è chiaro dove siano nel

caso concreto i rapporti del SMR, dacché se ne chiede l’edizione con la richiesta

di spiegazioni circa il fatto che non siano state compiegate all’insorgente e

questo in violazione del diritto di essere sentito. (…)” (I, pag. 6).

Il

diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. comprende

l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo

scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di

afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione

di causa e, dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la

fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia

tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni

addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio,

atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05; DTF 129 I

232 consid. 3.2).

Dagli

atti risulta che la documentazione medica raccolta in sede amministrativa è

stata sottoposta ai medici SMR che si sono espressi in merito (doc. AI 18/1-2 e

29/1).

L’intero

incarto AI, come richiesto (doc. AI 31/1), è stato poi trasmesso all’assicurato

il 23 febbraio 2007 (doc. AI 32/1).

Va

poi qui ricordato che, in ogni caso, questo Tribunale è dotato di potere cognitivo

pieno.

Non

è dunque possibile concludere per una (insanabile) violazione del diritto di

essere sentito (vedi in questo senso anche la STF del 29 agosto 2008 nella causa

G., 9C_738/2007).

Quanto

all’asserita mancanza della firma della responsabile sulla perizia del SAM, il

TCA si limita qui a rilevare che, come del resto già evidenziato dall’Ufficio

AI nella risposta, la perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006 è stata

correttamente sottoscritta dai medici indicati sulla carta intestata del SAM

(cfr. doc. AI 26/1 e 26/11).

Nel

merito

2.5.   Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente

al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.

Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al

tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.6.   Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000 p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione

per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione

della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento

o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza

del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va ricordato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo

all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà

pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità

(DTF

129 V 222; cfr., pure,

STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.7.   Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC

1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I

166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.

10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.8.   Nel

rapporto medico 9 giugno 2006 (doc. AI 18/1-2), il dr. __________, medico SMR,

ha concluso che “(…) in questa situazione ritengo indicata per definire le

diagnosi in particolare anche quella psichiatrica una perizia pluridisciplinare

SAM (in alternativa in perizia neurologica accompagnata da una psichiatrica).”

(doc. AI 18/2).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 21/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006 (doc. AI 26/1-18) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica

(dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

5.1      Diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa

Sindrome da disadattamento con reazione mista ansiodepressiva

(F 43.22).

5.2      Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa

Sindrome da attacchi di panico (F 41.0).

Cefalee tensionali.

Pregressa occlusione per via endovascolare di aneurisma

congenito dell’arteria cerebri media destra (posa di colis, 17.03.1999).

Pregresso ictus ischemico in territorio dell’arteria

cerebri media dopo angiografia (aprile 2000).

Ipertensione arteriosa." (doc. AI 26/8)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del 65% come

impiegato federale addetto alla manutenzione di opere militari (specialista

nella manutenzione. (…)” (doc. AI 26/10), hanno concluso:

"

(...)

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

l’A. è limitato nella sua attività lavorativa dal

problema psichiatrico (sindrome da disadattamento, con reazione mista

ansiodepressiva; disturbi della memoria recente, concentrazione; labilità

emotiva, affettività depressiva, apatia, rallentamento psicomotorio). Invece

dal profilo neurologico non v’è alcuna incapacità lavorativa. Nel passato l’A.

aveva presentato una sindrome da attacchi di panico che attualmente non ha

alcun influsso sulla capacità lavorativa. Dunque l’A. presenta una capacità

lavorativa del 65% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento

ridotto) come impiegato federale nella manutenzione di opere militari

(specialista della manutenzione) dal maggio 2005 (inizio della prolungata incapacità

lavorativa) e continua.

E’ importante che l’A. continui le cure in atto

(psicologo e psichiatra). Si consiglia l’introduzione di un antidepressivo a

base di SSRI. E’ possibile che la patologia psichiatrica migliori e che l’A.

possa raggiungere una capacità lavorativa totale. Si consiglia di rivalutare il

caso tra un anno.

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

L’A. presenta una capacità lavorativa del 65% (presenza

durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) dal maggio 2005 e continua,

anche in altre attività leggere e medio - pesanti. Anche in queste attività

l’A. potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 100% se migliorasse la

patologia psichiatrica.

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Si consiglia di rivalutare il caso tra un anno dopo

aver preso contatto con i curanti.

Al medico di famiglia abbiamo già inviato una copia

degli esami di laboratorio.

Lasciamo ai medici SMR, rispettivamente all’UAI la

decisione di inviare eventualmente una copia di questa perizia ai curanti.

E’ importante che l’A. riprenda al più presto

un’attività lavorativa per migliorare anche la sua situazione psichica, l’autostima,

creare una fiducia in se stesso, sentirsi utile e positivo …

Auspicabile sarebbe una presa di contatto con il datore

di lavoro e con l’Ass. Militare.

Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente

discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(...)" (doc. AI 26/10-11)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze della perizia del SAM e le annotazioni 19 febbraio

2007 del dr. __________ (doc. AI 29/1), medico SMR – con progetto di decisione

21 febbraio 2007 (doc. AI 30/1-2) ha negato all’assicurato il diritto a una rendita.

Con

scritto 16 marzo 2007 l’assicurato si è opposto al progetto di decisione osservando

che “(…) non sono soddisfatto da come si sono svolti gli accertamenti cui mi

sono sottoposto nei giorni 1, 5 e 7 dicembre 2006, specialmente con il Dr. __________

e il Dr. __________. Non mi sento soddisfatto in quanto mi sono parsi degli

accertamenti molto superficiali. Pertanto vorrei chiedere un’altra perizia

esterna.” (doc. AI 36/1).

Anche

l’avv. RA 1, con scritto 26 marzo 2007 (doc. AI 37/1), ha confermato

l’intenzione del suo assistito di contestare il progetto di decisione e chiesto

l’emanazione della decisione formale precisando che verranno chiesti complementi

peritali.

Con

decisione 30 marzo 2007 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni (doc.

AI 39/1-3).

2.9.   Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,

prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in

piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3a,

1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio

1995 in

re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb)

.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-

629, in

particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.10.   Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità residua al lavoro del 65% nella sua precedente occupazione

e in altre attività leggere e medio-pesanti, dal mese di maggio 2005.

I

periti hanno infatti evidenziato che:

"

(...)

Dal punto di vista

psichiatro

L'A. è seguito da

uno psicologo e da uno psichiatra. Nel passato l’A. aveva presentato una

depressione reattiva (guarita). L’A. presenta un atteggiamento teso, un eloquio

rallentato, una labilità emotiva, un’affettività di tipo depressiva, un’apatia

ed un rallentamento psicomotorio. Vi sono pure una leggera diminuzione della

memoria recente, sia della concentrazione. Il nostro consulente pone la

diagnosi di sindrome da disadattamento, con reazione mista ansiodepressiva; nel

passato aveva presentato vari disturbi neurovegetativi ed una sindrome da

attacchi di panico. L’A. presenta un’incapacità lavorativa del 30-40%. Non

assume in modo regolare Paroxetina, ma preferisce la terapia ansiolitica con

Alprozolam. L’A. vorrebbe riprendere un’attività lavorativa adeguata, questo

gli permetterebbe di uscire di casa ed avere contatti sociali. Una ripresa

lavorativa migliorerebbe la sua situazione psichica, l’autostima e creerebbe un

atmosfera di fiducia e permetterebbe all’A. di sentirsi ancora utile e

positivo. E’ importante che l’A. sia seguito regolarmente dal punto di vista

psicologico e psichiatrico e varrebbe la pena di tentare una terapia

antidepressiva con SSRI.

Dal punto di vista

neurologico

l’A. è abile al

lavoro al 100%. La minima riapertura dell’aneurisma di ca. 3 mm è invariata e

questo reperto può essere considerato asintomatico e senza alcun influenza sulla

capacità lavorativa dell’A.. Riguardo all’ictus ischemico parietale a destra, è

ancora presente una ipoestesia faccio-branchiocrurale a sinistra ed una lieve

accentuazione dei riflessi da questo lato. Questi sintomi hanno permesso all’A.

di lavorare al 100% e non si sono modificati nel tempo. Questa sintomatologia è

minima per il lavoro svolto dall’A.

Le patologie citate al punto 5.2 non limitano la

capacità lavorativa dell’A. Al SAM abbiamo constatato valori della pressione

arteriosa ancora al di sopra delle norme OMS (l’A. sarà ricontrollato dal medico

di famiglia, e, se necessario, si procederà ad una modifica della terapia).

Come fattore non medico vi è la mancanza di contatti

tra l’A. ed il datore di lavoro (capo del personale).

(…)" (doc. AI 26/9-10)

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata

smentita da altri validi certificati da parte di medici specialisti attestanti

un peggioramento delle sintomatologie.

Il

dr. __________, viceprimario di neurochirurgia, nella lettera 8 marzo 2007 indirizzata

al SAM, ha concluso che “(…) per quel che riguarda la patologia cerebrale, il

paziente è abile al lavoro nella misura del 100%. (…)” (doc. AI 34/1).

Anche

il dr. __________, FMH in medicina generale – poste le medesime diagnosi

ritenute nel precedente rapporto medico 1. settembre 2005 già considerato dai

periti del SAM –, nella lettera 9 marzo 2007 indirizzata all’Ufficio Federale

dell’Assi-curazione Militare, ritenuto un decorso della malattia stabile e

favorevole e considerate le angoscie ed ansie croniche e le cefalee ricorrenti

riferite dal paziente, ha concluso che “(…) in considerazione del quadro

clinico globale e soggettivo ritengo che il signor RI 1 potrebbe con ogni

probabilità svolgere un’attività almeno nella misura del 50%, metà

rendimento sull’arco di tutta la giornata, attività senza troppo impegno

psichico, sempre nell’ambito della sua professione di operaio presso l’__________,

possibilmente in un __________ della regione, evitando così pure lo stress del

viaggio giornaliero casa-lavoro lavoro-casa. (…)” (doc. AI 35/2-3,

sottolineatura del redattore).

Non

è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al certificato

medico 20 febbraio 2007 del dr. __________, menzionato nello scritto 30 marzo

2007 dell’assicurazio-ne militare (doc. 42/2-3), e di cui al doc. 237

dell’incarto assicurazione militare richiamato dal TCA.

Infatti,

il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, senza minimamente

motivare, ha solo attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1. febbraio

2007 a tempo indeterminato (doc. 237 dell’incarto militare).

Anche

nel rapporto particolareggiato richiestogli dall’assicura-zione militare il dr.

__________, con lettera 18 aprile 2007, non contesta puntualmente la perizia

del SAM e si é limitato ad osservare che “(…) in relazione alla discrepanza tra

la perizia pluridisciplinare del SAM e i miei certificati, ritengo che probabilmente

non si è tenuto conto del grado di insicurezza ed inibizione dei quali il paziente

è affetto. In ogni modo, sebbene anch’io consideri importante la ripresa

dell’attività lavorativa, sono però altresì consapevole dei pericoli insiti nel

sottoporre il paziente ad un livello di stress e tensione superiori alle sue

capacità di elaborazione degli stessi. Mi permetto perciò di raccomandare che

previamente si faccia un periodo di prova a tempo parziale, a scopo di valutare

in maniera appropriata le reali capacità residue. Questa soluzione lavorativa

dovrebbe inoltre considerare la grave difficoltà del signor RI 1 negli

spostamenti dal domicilio a causa delle crisi di panico che sopraggiungono e

gli impediscono di conseguenza di spostarsi. Sarà da valutare se il paziente è

in grado di svolgere le sue mansioni nonché di spostarsi giornalmente da e per

il suo domicilio senza le difficoltà attuali. In quel momento e solo allora si

potrà valutare l’effettiva idoneità lavorativa o un eventuale aumento della

capacità lavorativa.” (doc. 252 dell’incarto militare).

Al

riguardo, il dr. __________, medico della SUVA assicurazione militare e FMH in

medicina interna, ha osservato che “(…) il dr. __________ non apporta fatti o

considerazioni nuove e rilevanti. Va bene quindi la ripresa lavorativa parziale

al 65% (= presenza tutto il giorno con rendimento ridotto al 35%) al più

presto, in Ticino se possibile più vicino a casa v. doc. 214.” (cfr. nota a

mano 25 aprile 2007 del dr. __________ posta in calce al doc. 252 dell’incarto

militare).

2.11.   In

conclusione, visto quanto sopra,

è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato è abile al lavoro nella

misura del

65% nella sua precedente occupazione e in

altre attività leggere medio-pesanti, dal mese di maggio 2005.

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572).

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l

'

assicurato presentava da maggio 2005, secondo la perizia

pluridisciplinare del SAM, tra l’altro, una capacità

al lavoro nella misura del

65% nella sua precedente occupazione, egli, per ridurre il danno,

doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente

professione. In questo caso è quindi indicato un

raffronto percentuale dei

redditi

(DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto

2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo

1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa

del 35% del ricorrente nella precedente attività non raggiunge il grado minimo

di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedergli il

diritto a prestazioni.

Quanto

alla censura circa la possibilità di un’occupazione al 65% presso il suo datore

di lavoro – a prescindere dal fatto che non risulta che il rapporto di impiego

sia stato rescisso e che l’esercito gli ha offerto ancora un lavoro al 100% dal

1. marzo 2008 (cfr. doc. 269 dell’incarto militare) – il TCA rileva quanto segue.

Le

difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero rappresentano un elemento

estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,

l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità

di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96

consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’in-teressato non è reperibile

in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né lassicurazione per

l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V

276 consid.

4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, P. Omlin,

op. cit., pag. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la

disoccupazione.

2.12.   Nei

propri allegati l’avv. RA 1 ha chiesto l’esecuzione di una perizia neutra e l’audizione

di testi (I e VI).

A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto

loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che

facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella

causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

Inoltre

va ricordato che, q

uando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223

consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c con riferimenti).

Nel caso in esame, già si è detto che le difficoltà che presenta il

mercato del lavoro svizzero rappresentano un elemento estraneo all’invalidità e

che la documentazione agli atti non dimostra un peggioramento dello stato di

salute, con influsso sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la perizia

pluridisciplinare 29 dicembre del SAM e prima della decisione impugnata. Né vi

sono validi motivi per ritenere inaffidabile suddetta perizia.

Tanto

la richiesta di una perizia neutra quanto l’audizione dei testi indicati, vanno

pertanto disattese.

2.13.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.10.2008 32.2007.151 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.10.2008 32.2007.151 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.10.2008 32.2007.151

Viste le risultanze della perizia del SAM l'assicurato va ritenuto abile al lavoro al 65% nella sua precedente attività. A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni

Raccomandata Incarto n. 32.2007.151 FS Lugano 22 ottobre 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 8 maggio 2007 di RI 1 rappr. da:   RA 1 contro la decisione del 30 marzo 2007 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale specialista della manutenzione presso l’__________ (doc. AI 13/1-3), nel mese di giugno 2005 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) aneurisma cerebrale – ictus (…)” (doc. AI 1/1-7). 1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), con decisione 30 marzo 2007 (doc. AI 39/1-2), preavvisata con progetto 21 febbraio 2007 (doc. AI 30/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il dirito a una rendita, l’invalidità accertata non essendo di grado pensionabile. 1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – lamentati il ritardo della procedura amministrativa, la violazione del diritto di essere sentito e l’assenza della firma della responsabile sulla perizia del SAM; contestata la valutazione medica e censurata la possibilità di un lavoro al 65% presso il suo datore di lavoro – ha chiesto il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita. 1.4.   Con la risposta l’Ufficio AI – evidenziati gli accertamenti effettuati prima di emettere la decisione, osservato che per reddito da invalido si intende il reddito dal lavoro ancora conseguibile in un mercato normale del lavoro e ribadita la validità della perizia pluridisciplinare del SAM correttamente sottoscritta dagli stessi medici, – ha chiesto di respingere il ricorso. 1.5.   Con scritto 15 ottobre 2007 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA i nominativi dei testi di cui chiede l’assunzione e ribadito la necessità di una nuova perizia. 1.6.   Con scritto 14 agosto 2008 il TCA ha chiesto alla SUVA Divisione assicurazione militare l’incarto completo concernente l’assicurato. Il TCA, dopo aver ricevuto l’incarto e l’autorizzazione di mostrarne gli atti (XII, XII/1, XII/2 e XIII), ha assegnato alle parti un termine per prenderne visione e presentare osservazioni scritte (XV). Con lettera 13 ottobre 2008 l’Ufficio AI si è confermato nella propria risposta di causa. L’assicurato è rimasto silente. considerato in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). 2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 30 marzo 2007 – con la quale all’assicurato è stato negato il diritto a una rendita – è conforme o meno alla legislazione federale. E’ infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti). Al riguardo va rilevato che anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una decisione costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente procedura di ricorso di diritto amministrativo e, in assenza di una concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa (DTF 130 V 389). Di conseguenza, relativamente alla seguente richiesta formulata nel ricorso: “(…) per le stesse ragioni va annullata la comunicazione – di fatto una presa di posizione vincolante – dell’Assicurazione militare che ha deciso di adeguarsi alla procedura AI. (…)” (I, pag. 11), il gravame deve essere dichiarato irricevibile. 2.3.   L’assicurato ha sostenuto che la procedura in sede amministrativa sarebbe stata troppo lunga. Al riguardo, a prescindere dal fatto che l’assicurato non ha introdotto un ricorso per denegata e/o ritardata giustizia ai sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA, dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere am-messa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale) ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, pag. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia: " Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom

12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrecht-mässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata) In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Nel caso concreto, conformemente alla giurisprudenza succitata e considerati i tempi nei quali ha effettuato i propri accertamenti – l’Ufficio AI, dopo la domanda pervenuta il 14 giugno 2005, lo stesso giorno ha richiamato l’incarto dall’assicurazio-ne militare e viste le risultanze degli accertamenti medici effettuati, il 14 giugno 2006, ha ordinato una perizia a cura del SAM. In seguito l’amministrazione, sulla base della perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006 e delle annotazioni 19 febbraio 2007 del medico del servizio medico regionale (SMR), ha trasmesso all’assicurato il progetto di decisione 21 febbraio 2007. L’Ufficio AI, viste poi le osservazioni 16 e 26 marzo 2007, ha infine emesso la decisione 30 marzo 2007 oggetto del presente contendere –, all'autorità amministrativa non può essere imputato un ingiustificato ritardo nei confronti dell’assicurato. 2.4.   L’assicurato fa valere una lesione del diritto di essere sentito in quanto, a suo dire, agli atti non figurerebbero i rapporti del SMR: “(…) non è chiaro dove siano nel caso concreto i rapporti del SMR, dacché se ne chiede l’edizione con la richiesta di spiegazioni circa il fatto che non siano state compiegate all’insorgente e questo in violazione del diritto di essere sentito. (…)” (I, pag. 6). Il diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05; DTF 129 I 232 consid. 3.2). Dagli atti risulta che la documentazione medica raccolta in sede amministrativa è stata sottoposta ai medici SMR che si sono espressi in merito (doc. AI 18/1-2 e 29/1). L’intero incarto AI, come richiesto (doc. AI 31/1), è stato poi trasmesso all’assicurato il 23 febbraio 2007 (doc. AI 32/1). Va poi qui ricordato che, in ogni caso, questo Tribunale è dotato di potere cognitivo pieno. Non è dunque possibile concludere per una (insanabile) violazione del diritto di essere sentito (vedi in questo senso anche la STF del 29 agosto 2008 nella causa G., 9C_738/2007). Quanto all’asserita mancanza della firma della responsabile sulla perizia del SAM, il TCA si limita qui a rilevare che, come del resto già evidenziato dall’Ufficio AI nella risposta, la perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006 è stata correttamente sottoscritta dai medici indicati sulla carta intestata del SAM (cfr. doc. AI 26/1 e 26/11). Nel merito 2.5.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148). Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1). Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007. 2.6.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito, va ricordato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.7.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06). 2.8.   Nel rapporto medico 9 giugno 2006 (doc. AI 18/1-2), il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) in questa situazione ritengo indicata per definire le diagnosi in particolare anche quella psichiatrica una perizia pluridisciplinare SAM (in alternativa in perizia neurologica accompagnata da una psichiatrica).” (doc. AI 18/2). L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 21/1-2). Dalla perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006 (doc. AI 26/1-18) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e neurologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi: " 5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa Sindrome da disadattamento con reazione mista ansiodepressiva (F 43.22). 5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa Sindrome da attacchi di panico (F 41.0). Cefalee tensionali. Pregressa occlusione per via endovascolare di aneurisma congenito dell’arteria cerebri media destra (posa di colis, 17.03.1999). Pregresso ictus ischemico in territorio dell’arteria cerebri media dopo angiografia (aprile 2000). Ipertensione arteriosa." (doc. AI 26/8) Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del 65% come impiegato federale addetto alla manutenzione di opere militari (specialista nella manutenzione. (…)” (doc. AI 26/10), hanno concluso: " (...) 8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA l’A. è limitato nella sua attività lavorativa dal problema psichiatrico (sindrome da disadattamento, con reazione mista ansiodepressiva; disturbi della memoria recente, concentrazione; labilità emotiva, affettività depressiva, apatia, rallentamento psicomotorio). Invece dal profilo neurologico non v’è alcuna incapacità lavorativa. Nel passato l’A. aveva presentato una sindrome da attacchi di panico che attualmente non ha alcun influsso sulla capacità lavorativa. Dunque l’A. presenta una capacità lavorativa del 65% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come impiegato federale nella manutenzione di opere militari (specialista della manutenzione) dal maggio 2005 (inizio della prolungata incapacità lavorativa) e continua. E’ importante che l’A. continui le cure in atto (psicologo e psichiatra). Si consiglia l’introduzione di un antidepressivo a base di SSRI. E’ possibile che la patologia psichiatrica migliori e che l’A. possa raggiungere una capacità lavorativa totale. Si consiglia di rivalutare il caso tra un anno. 9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE L’A. presenta una capacità lavorativa del 65% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) dal maggio 2005 e continua, anche in altre attività leggere e medio - pesanti. Anche in queste attività l’A. potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 100% se migliorasse la patologia psichiatrica. 10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI Si consiglia di rivalutare il caso tra un anno dopo aver preso contatto con i curanti. Al medico di famiglia abbiamo già inviato una copia degli esami di laboratorio. Lasciamo ai medici SMR, rispettivamente all’UAI la decisione di inviare eventualmente una copia di questa perizia ai curanti. E’ importante che l’A. riprenda al più presto un’attività lavorativa per migliorare anche la sua situazione psichica, l’autostima, creare una fiducia in se stesso, sentirsi utile e positivo … Auspicabile sarebbe una presa di contatto con il datore di lavoro e con l’Ass. Militare. Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM. Domande particolari non sono poste. (...)" (doc. AI 26/10-11) L’Ufficio AI – viste le risultanze della perizia del SAM e le annotazioni 19 febbraio 2007 del dr. __________ (doc. AI 29/1), medico SMR – con progetto di decisione 21 febbraio 2007 (doc. AI 30/1-2) ha negato all’assicurato il diritto a una rendita. Con scritto 16 marzo 2007 l’assicurato si è opposto al progetto di decisione osservando che “(…) non sono soddisfatto da come si sono svolti gli accertamenti cui mi sono sottoposto nei giorni 1, 5 e 7 dicembre 2006, specialmente con il Dr. __________ e il Dr. __________. Non mi sento soddisfatto in quanto mi sono parsi degli accertamenti molto superficiali. Pertanto vorrei chiedere un’altra perizia esterna.” (doc. AI 36/1). Anche l’avv. RA 1, con scritto 26 marzo 2007 (doc. AI 37/1), ha confermato l’intenzione del suo assistito di contestare il progetto di decisione e chiesto l’emanazione della decisione formale precisando che verranno chiesti complementi peritali. Con decisione 30 marzo 2007 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni (doc. AI 39/1-3). 2.9.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb) . Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01). Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628- 629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04). 2.10.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità residua al lavoro del 65% nella sua precedente occupazione e in altre attività leggere e medio-pesanti, dal mese di maggio 2005. I periti hanno infatti evidenziato che: " (...) Dal punto di vista psichiatro L'A. è seguito da uno psicologo e da uno psichiatra. Nel passato l’A. aveva presentato una depressione reattiva (guarita). L’A. presenta un atteggiamento teso, un eloquio rallentato, una labilità emotiva, un’affettività di tipo depressiva, un’apatia ed un rallentamento psicomotorio. Vi sono pure una leggera diminuzione della memoria recente, sia della concentrazione. Il nostro consulente pone la diagnosi di sindrome da disadattamento, con reazione mista ansiodepressiva; nel passato aveva presentato vari disturbi neurovegetativi ed una sindrome da attacchi di panico. L’A. presenta un’incapacità lavorativa del 30-40%. Non assume in modo regolare Paroxetina, ma preferisce la terapia ansiolitica con Alprozolam. L’A. vorrebbe riprendere un’attività lavorativa adeguata, questo gli permetterebbe di uscire di casa ed avere contatti sociali. Una ripresa lavorativa migliorerebbe la sua situazione psichica, l’autostima e creerebbe un atmosfera di fiducia e permetterebbe all’A. di sentirsi ancora utile e positivo. E’ importante che l’A. sia seguito regolarmente dal punto di vista psicologico e psichiatrico e varrebbe la pena di tentare una terapia antidepressiva con SSRI. Dal punto di vista neurologico l’A. è abile al lavoro al 100%. La minima riapertura dell’aneurisma di ca. 3 mm è invariata e questo reperto può essere considerato asintomatico e senza alcun influenza sulla capacità lavorativa dell’A.. Riguardo all’ictus ischemico parietale a destra, è ancora presente una ipoestesia faccio-branchiocrurale a sinistra ed una lieve accentuazione dei riflessi da questo lato. Questi sintomi hanno permesso all’A. di lavorare al 100% e non si sono modificati nel tempo. Questa sintomatologia è minima per il lavoro svolto dall’A. Le patologie citate al punto 5.2 non limitano la capacità lavorativa dell’A. Al SAM abbiamo constatato valori della pressione arteriosa ancora al di sopra delle norme OMS (l’A. sarà ricontrollato dal medico di famiglia, e, se necessario, si procederà ad una modifica della terapia). Come fattore non medico vi è la mancanza di contatti tra l’A. ed il datore di lavoro (capo del personale). (…)" (doc. AI 26/9-10) La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita da altri validi certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento delle sintomatologie. Il dr. __________, viceprimario di neurochirurgia, nella lettera 8 marzo 2007 indirizzata al SAM, ha concluso che “(…) per quel che riguarda la patologia cerebrale, il paziente è abile al lavoro nella misura del 100%. (…)” (doc. AI 34/1). Anche il dr. __________, FMH in medicina generale – poste le medesime diagnosi ritenute nel precedente rapporto medico 1. settembre 2005 già considerato dai periti del SAM –, nella lettera 9 marzo 2007 indirizzata all’Ufficio Federale dell’Assi-curazione Militare, ritenuto un decorso della malattia stabile e favorevole e considerate le angoscie ed ansie croniche e le cefalee ricorrenti riferite dal paziente, ha concluso che “(…) in considerazione del quadro clinico globale e soggettivo ritengo che il signor RI 1 potrebbe con ogni probabilità svolgere un’attività almeno nella misura del 50%, metà rendimento sull’arco di tutta la giornata, attività senza troppo impegno psichico, sempre nell’ambito della sua professione di operaio presso l’__________, possibilmente in un __________ della regione, evitando così pure lo stress del viaggio giornaliero casa-lavoro lavoro-casa. (…)” (doc. AI 35/2-3, sottolineatura del redattore). Non è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al certificato medico 20 febbraio 2007 del dr. __________, menzionato nello scritto 30 marzo 2007 dell’assicurazio-ne militare (doc. 42/2-3), e di cui al doc. 237 dell’incarto assicurazione militare richiamato dal TCA. Infatti, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, senza minimamente motivare, ha solo attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1. febbraio 2007 a tempo indeterminato (doc. 237 dell’incarto militare). Anche nel rapporto particolareggiato richiestogli dall’assicura-zione militare il dr. __________, con lettera 18 aprile 2007, non contesta puntualmente la perizia del SAM e si é limitato ad osservare che “(…) in relazione alla discrepanza tra la perizia pluridisciplinare del SAM e i miei certificati, ritengo che probabilmente non si è tenuto conto del grado di insicurezza ed inibizione dei quali il paziente è affetto. In ogni modo, sebbene anch’io consideri importante la ripresa dell’attività lavorativa, sono però altresì consapevole dei pericoli insiti nel sottoporre il paziente ad un livello di stress e tensione superiori alle sue capacità di elaborazione degli stessi. Mi permetto perciò di raccomandare che previamente si faccia un periodo di prova a tempo parziale, a scopo di valutare in maniera appropriata le reali capacità residue. Questa soluzione lavorativa dovrebbe inoltre considerare la grave difficoltà del signor RI 1 negli spostamenti dal domicilio a causa delle crisi di panico che sopraggiungono e gli impediscono di conseguenza di spostarsi. Sarà da valutare se il paziente è in grado di svolgere le sue mansioni nonché di spostarsi giornalmente da e per il suo domicilio senza le difficoltà attuali. In quel momento e solo allora si potrà valutare l’effettiva idoneità lavorativa o un eventuale aumento della capacità lavorativa.” (doc. 252 dell’incarto militare). Al riguardo, il dr. __________, medico della SUVA assicurazione militare e FMH in medicina interna, ha osservato che “(…) il dr. __________ non apporta fatti o considerazioni nuove e rilevanti. Va bene quindi la ripresa lavorativa parziale al 65% (= presenza tutto il giorno con rendimento ridotto al 35%) al più presto, in Ticino se possibile più vicino a casa v. doc. 214.” (cfr. nota a mano 25 aprile 2007 del dr. __________ posta in calce al doc. 252 dell’incarto militare). 2.11.   In conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato è abile al lavoro nella misura del 65% nella sua precedente occupazione e in altre attività leggere medio-pesanti, dal mese di maggio 2005. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434). Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l ' assicurato presentava da maggio 2005, secondo la perizia pluridisciplinare del SAM, tra l’altro, una capacità al lavoro nella misura del 65% nella sua precedente occupazione, egli, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 35% del ricorrente nella precedente attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedergli il diritto a prestazioni. Quanto alla censura circa la possibilità di un’occupazione al 65% presso il suo datore di lavoro – a prescindere dal fatto che non risulta che il rapporto di impiego sia stato rescisso e che l’esercito gli ha offerto ancora un lavoro al 100% dal

1. marzo 2008 (cfr. doc. 269 dell’incarto militare) – il TCA rileva quanto segue. Le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’in-teressato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né lassicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., pag. 83). In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione. 2.12.   Nei propri allegati l’avv. RA 1 ha chiesto l’esecuzione di una perizia neutra e l’audizione di testi (I e VI). A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite. Inoltre va ricordato che, q uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Nel caso in esame, già si è detto che le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero rappresentano un elemento estraneo all’invalidità e che la documentazione agli atti non dimostra un peggioramento dello stato di salute, con influsso sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la perizia pluridisciplinare 29 dicembre del SAM e prima della decisione impugnata. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile suddetta perizia. Tanto la richiesta di una perizia neutra quanto l’audizione dei testi indicati, vanno pertanto disattese. 2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto .

2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti