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32.2007.14

Valutazioni mediche contrastanti. Rinvio degli atti per accertamento peritale

Ticino · 2007-12-10 · Italiano TI
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Valutazioni mediche contrastanti. Rinvio degli atti per accertamento peritale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa

H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29

gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella

causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre

2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I

623/98).

Nel

merito

2.2.   Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il

diritto a una rendita.

L’assicurata

postula il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, previo accertamento

peritale, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.

2.3.   Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990

p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe

potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF

107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui

differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in

maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di

una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114

V 313).

2.4.

Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S.,             I 355/03,

consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989

pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3a, 1997

pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del

28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.;

SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio

1995 in

re A. C; cfr. anche

DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb)

.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.5.   Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio degli atti medici (cfr. consid. 2.4), questo Tribunale ritiene che

sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare

all’assicurata il diritto a prestazioni.

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico 29 agosto 2005

(doc. AI 10/1-3), posta la diagnosi di “(…) stato dopo colectomia totale e

iliostoma 16.11.04 su poliposi famigliare su sindrome di Gartner – psoriasi

disseminata con ilite sacrale – st. dopo idronefrosi destro con urelitiasi 1988

– st. dopo dilatazione endoscopica 1990 – polmonite atipica bilaterale 2001 –

st. dopo appendectomia – st. dopo ovarietomia sin. 1981 – st. dopo ernia

operazione ernia ombelicale – st. dopo ernia plastica inguinale – gastrite B

associata a Helicobacter (…)” (doc. AI 10/1), ha attestato un’inabilità

lavorativa del 100% quale venditrice dal 15 novembre 2004 e, circa la

possibilità di svolgere altre attività, ha puntualizzato che “(…) deve essere

discusso con la pz. e con il servizio oncologico (…)” (doc. AI 10/3).

Il

dr. __________, Capo Clinica dell’Istituto Oncologico della __________, nel rapporto

medico 29 novembre 2005 (doc. AI 17/1-3), ritenuto lo stato di salute stazionario

ha, tra l’altro, attestato che “(…) la summenzionata paziente è affetta da una

sindrome di Gardner che ha giustificato l’esecuzione di una proctolectomia

totale profilattica in considerazione della presenza di multipli adenomi

intestinali suscettibili di trasformazione maligna. Attualmente la paziente

lamenta disturbi legati alla stomia definitiva, che le rendono difficile certamente

attività fisiche medio-pesanti. Ritengo pertanto che sia difficile ipotizzare

una ripresa dell’attività lavorativa, e semmai questa dovrebbe essere limitata

a poche ore della giornata e per sforzi fisici poco intensi. (…)” (doc. AI

17/3).

Il

dr. __________, medico SMR,

fondandosi sull’esame clinico 14 febbraio 2005 (doc. AI 21/2-5) nel

quale ha concluso che “(…) si tratta di un’assicurata 47-enne affetta da una

malattia ereditaria, la sindrome di Gardner, caratterizzata da poliposi intestinale

con tendenza alla degenerazione maligna nonché dalla formazione di dermoidi.

L’evoluzione dell’affezione ha reso necessario procedere alla proctocolectomia

a titolo profilattico con applicazione di un’ilestomia terminale. L’assicurata

non presentava complicazioni nel decorso postoperatorio e l’ileostoma funziona

in modo soddisfacente, la nutrizione è buona e l’assicurata ha recuperato il

peso corporeo (eccessivo) preoperatorio. Anche in futuro saranno necessari

controlli regolari del tratto digerente superiore. La capacità lavorativa

dell’assicurata è limitata, attività fisicamente impegnative non entrano più in

considerazione. Per contro vi è una capacità lavorativa residuale per attività

rispettose dei limiti funzionali sopra elencati.” (doc. AI 21/5)

nel rapporto

16 febbraio 2006 (doc. AI 21/1), posta la diagnosi di “(…) sindrome di Gardner

e FAP [Familiar Adenomatos Polyposis Sindrome] attenuato

Adenomi intestinali multipli (

>300) ● Dermoidi peritoneali ● Stato dopo

procto-colectomia profilattica con ileostomia terminale definitiva (2004) (…)”

e ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) non può alzare o spostare

regolarmente pesi > 15 kg, non può eseguire lavori che implicano frequenti

movimenti di flessione ed estensione del tronco (…)”, ha attestato

un’incapacità lavorativa nella sua precedente attività dell’80% dal mese di

novembre 2004 e un’incapacità lavorativa del 25% in attività rispettose dei

limiti funzionali posti dal maggio 2005.

In

sede di opposizione l’assicurata ha prodotto la seguente ulteriore documentazione

medica:

Scritto 14 febbraio 2006 nel quale __________,

infermiera Stomaterapista presso l’Ospedale Regionale di __________, che si è

occupata sin dalla fase pre-operatoria dell’assicurata, ha, in particolare,

osservato che “(…) come certifica la lettera allegata, scritta dal Dr. __________,

chirurgo, in data 21.11.2005, la signora deve dedicare molte più cure del

“normale” alla sua ileostomia con maggior frequenza di cambio del sistema di

raccolta e come conseguenza maggior consumo di materiale; tutto ciò, posso garantirvi,

comporta uno stress psico-fisico notevole alla signora RI 1. Sono

pienamente convinta che la signora RI 1, sofferente di pluripatologie

invalidanti con conseguente confezionamento di una ileostomia estremamente stenotica

ed introflessa, che le causa gravi dermatiti erosive con sanguinamenti,

maggiori approvvigionamenti e l’utilizzo di materiale che, per forza di cose,

va oltre il budget annuale consentito dalla LAMal, non può e non potrà nemmeno

in futuro svolgere un’attività regolare lavorativa superiore al 50%. Vorrei

farvi notare che causa la inattesa presenza di dermoidi intra-addominali, il chirurgo

durante l’intervento, non ha potuto e non potrà nemmeno in futuro migliorare la

situazione estremamente invalidante delle ileostomia terminale della signora RI

1. (…)” (doc. AI 31/3).

Scritto 12 aprile 2006 (doc. AI

31/5) nel quale il dr.             __________, Primario di chirurgia

dell’Ospedale Regionale di __________, si è così espresso:

"

(...)

Avendo operato la paziente a margine, mi preme chiarire la problematica

particolare che la concerne:

La signora RI 1 è portatrice di un'ileostomia sicuramente

subottimale a causa di problemi tecnici legati alla problematica dei desmoidi

intraddominali, che hanno solo permesso di eseguire un'ileostomia tecnicamente

non soddisfacente. Questa problematica di cura della sua ileostomia non è paragonabile

ad una normale ileostomia. In effetti dovuto alla poca lunghezza intestinale

presente per eseguirla, questa si è retratta in modo importante, ed è quindi

molto difficile da gestire, cosa che la costringe a dei cambiamenti dei

sacchetti in tempi non prevedibili.

Tenendo presente questa problematica, sicuramente l'attività lavorativa,

in qualsiasi forma essa sia (pesante o leggera), andrebbe ridimensionata nel

senso di un 50%.

(…)" (doc. AI 31/5)

Scritto 31 marzo 2006 (doc. AI

31/6) nel quale il dr. __________ ha osservato:

"

(...)

Da parte mia mi preme sottolineare che la situazione

addominale post-chirurgica è sovente causa di algie addominali. Questo impone

alla paziente frequenti cambiamenti di posizione, e ancora la necessità di

coricarsi per alleviare i sintomi. A ciò si aggiunge la necessità di frequente

manutenzione della stomia stessa, con ripetuti cambi del sacchetto (problema

che ovviamente incide anche sulla possibilità di sostenere contatto con

potenziali collaboratori o clienti).

Alla luce di queste considerazioni mi pare evidente che

sia necessario un ridimensionamento dell'attività lavorativa, in qualsiasi

forma essa sia (pesante o leggera). Con queste premesse è auspicabile che un'eventuale

attività lavorativa non debba superare il 50%, grossomodo 4 ore giornalmente.

(…)" (doc. AI 31-6)

Certificato medico 31 marzo 2006

(doc. AI 31/7) nel quale il dr. __________ ha attestato che:

"

Come curante della

sopraccitata paziente, conoscendo il caso clinico dal 2001 ritengo la paziente inabile

al più del 75%.

I desmoidi interaddominali, la proctocolectomia totale

e iliostomia terminale e la comorbidità (psoriasi disseminate, gastrite B, st.

dopo urolistiasi recidivante, polmonite atipica bilaterale 2001, adiposità,

ritengo la paziente non in grado di svolgere un'attività fisica impegnativa.

(...)" (doc. AI 31-7)

Scritto 27 marzo 2006 nel quale la

dr.ssa __________, FMH in gastroenterologia, ha rilevato che “(…) conoscendo

bene il suo caso clinico ritengo che un’incapacità lavorativa al 50-60% sia

senz’altro indicata. Con i dermoidi intra-addominali, l’intervento chirurgico

con colectomia e stomia persistente e il sovrapeso lei non è assolutamente in

grado di svolgere un’attività fisica impegnativa del 75%. (…)” (doc. AI 31/8).

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 7 giugno 2006 (doc. AI 34/1-2) – riassunti

gli atti medici sopra esposti e osservato che “(…) in data 16 febbraio 2006 ho

visitato l’assicurata presso l’SMR. I problemi particolari legati alla cura

dello stoma non sono emersi all’occasione del colloquio con l’assicurata. Essa

ha informato che l’ileostomia “funziona in modo soddisfacente” e che è seguita

regolarmente dall’infermiera specializzata, anche la documentazione a

disposizione non contiene le informazioni che riguardano i problemi particolari

in relazione all’ileostomia. (…)” – ha concluso che “(…) le indicazioni non

sono inequivocabili: il Dr. __________ propone una limitazione dell’orario

lavorativo per qualsiasi attività, anche leggera (1/2 giornata, ovviamente a

rendimento normale), la Dr.ssa __________ attesta un’inabili-tà lavorativa del

50-60% affermando che l’assicurata non è in grado di svolgere un’attività “fisicamente

impegnativa” nella misura del 75%, il Dr. __________ quantifica l’inabilità lavorativa

con 50% ed il Dr. __________ con 75% senza dettagli (riguardanti orario lavorativo,

rendimento e genere di lavoro). Appare plausibile una diminuzione del rendimento

per la cura dello stoma (cambiamenti di raccoglitori, igiene). Ho quantificato

questa diminuzione con 25%. Per quanto riguarda i limiti funzionali, propongo

la limitazione per pesi piuttosto a 5-10 kg che a 15 kg come indicato nel

rapporto ritenendola più adeguata a questa assicurata (e pur sempre compatibile

anche con l’attività abituale). Per il resto confermo la mia valutazione del 16

febbraio 2006.” (doc. AI 34/2).

Viste

le risultanze mediche appena esposte, questo Tribunale

considerato

l’assunto da cui è partito il dr. __________: “(…) l’assicurata non presentava

complicazioni nel decorso postoperatorio e l’ileostomia funziona in modo

soddisfacente (…)” (doc. AI 21/5), allorquando il dr. __________ ha attestato

che “(…) la signora RI 1 è portatrice di un’ileostomia sicuramente subottimale

a causa di problemi tecnici legati alla problematica dei desmoidi

intraddominali, che hanno solo permesso di eseguire un’ileostomia tecnicamente

non soddisfacente. Questa problematica di cura della sua ileostomia non è

paragonabile ad una normale ileostomia. In effetti dovuto alla poca lunghezza

intestinale per eseguirla, questa si è retratta in modo importante, ed è quindi

molto difficile da gestire, cosa che la costringe a dei cambiamenti di

sacchetti in tempi non prevedibili. (…)” (doc. AI 31/5) e il dr. __________ –

che già nel rapporto medico 29 novembre 2005 aveva concluso: “(…) ritengo

pertanto che sia difficile ipotizzare una ripresa dell’attività lavorativa, e

semmai questa dovrebbe essere limitata a poche ore della giornata e per sforzi

fisici pochi intensi.” (doc. AI 17/3) – ha osservato che “(…) da parte mia mi

preme sottolineare che la situazione post-chirurgica è sovente causa di algie

addominali. Questo impone alla paziente frequenti cambiamenti di posizione, e

ancora la necessità di coricarsi per alleviare i sintomi. (…)” (doc. AI 31/6)

ritiene che

non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità per un grado di

inabilità lavorativa del 25% in un’attività adeguata rispettosa delle

limitazioni funzionali poste.

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che, da una parte, lo stesso

dr. __________ ha precisato che la diminuzione del rendimento del 25% è

riconducibile alla cura dello stoma: “(…) appare possibile una diminuzione del

rendimento per la cura dello stoma (cambiamenti di raccoglitori, igiene). Ho

quantificato questa diminuzione con 25%. (…)” (doc. AI 34/2) e, d’altra parte, che,

oltre al medico curante, anche tutti gli altri specialisti che si sono occupati

dell’assicurata hanno attestato un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività

almeno del 50%.

In

particolare neppure è possibile confermare il grado di inabilità lavorativa del

25% in attività adeguate per il solo fatto che il medico curante e gli altri

specialisti hanno attestato diversi gradi di inabilità lavorativa: “(…) le

indicazioni non sono inequivocabili (…)” (doc. AI 34/2).

Al

contrario, visti i diversi gradi di inabilità lavorativa, per potersi esprimere

compiutamente sul grado di capacità in attività adeguate è necessario un

accertamento specialistico peritale.

In

questo senso la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI affinché, previo accertamento medico specialistico peritale, si

pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata.

2.6.   Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ripetibili (cfr.

STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg.

consid. 2).

Di

conseguenza la

domanda intesa ad essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria gratuita per la procedura ricorsuale diventa

pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007

nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05;

STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03;

STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e

STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.7.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.12.2007 32.2007.14 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.12.2007 32.2007.14 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.12.2007 32.2007.14

Valutazioni mediche contrastanti. Rinvio degli atti per accertamento peritale

Raccomandata Incarto n. 32.2007.14 FS /sc Lugano 10 dicembre 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso dell'11 gennaio 2007 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 27 novembre 2006 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale impiegata di vendita presso la __________ (doc. AI 14/1-3), nel mese di agosto 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) poliposi famigliare – intervento di proctocolectomia totale con ileostomia terminale (...)”(doc. AI 4/1-7). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – tra cui un esame clinico a cura del dr. __________, medico SMR – con decisione 7 marzo 2006 (doc. AI 25/1-3), confermata con decisione su opposizione 27 novembre 2006 (doc. AI 38/1-5), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni adducendo: " (...) 5. In concreto come visto, l'opponente contesta la valutazione medica operata dall'amministrazione, ritenendosi inabile al 50% anche per quanto riguarda attività leggere ed adeguate allo stato di salute. Come visto il danno alla salute è stato valutato a mezzo di esame particolareggiato. Il Dr. __________, in base agli accertamenti medici precedenti, all'anamnesi famigliare, clinica, professionale, attuale e per sistemi, ha determinato una capacità lavorativa del 75% in attività adeguate allo stato di salute. Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame medico effettuato, si rammenta che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sè scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 351 s). In casu la valutazione espressa dal Dr. __________ risulta essere completa, motivata e coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri sovraesposti. A seguito della documentazione medica presentata in sede di opposizione il dossier è comunque stato nuovamente sottoposto per competenza al vaglio del SMR, il quale ha avuto così modo di riesaminare anche gli atti dell'incarto già precedentemente consultati. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in luce l'assenza di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispetto alla situazione clinica già apprezzata antecedentemente in modo approfondito. Il medico SMR ha in particolare avuto modo di evidenziare quanto segue: "Le indicazioni (fornite dai medici curanti) non sono inequivocabili. Il Dr. __________ propone una limitazione dell'orario lavorativo per qualsiasi attività, anche leggera (½ giornata); la Dr.ssa __________ attesta un'inabilità lavorativa del 50-60% affermando che l'assicurata non è in grado di svolgere un'attività "fisicamente impegnativa", nella misura del 75%; il Dr. __________ quantifica l'inabilità lavorativa con 50% ed il Dr. __________ con 75% senza dettagli (riguardanti orario lavorativo e genere di lavoro)". Alla luce di queste indicazioni il medico SMR ha potuto confermare la diminuzione del rendimento pari al 25% precedentemente attestata, limitazione dovuta alla cura dello stoma (cambiamenti di raccoglitori, igiene). Per quanto attiene invece i limiti funzionali, in precedenza aveva indicato una limitazione nell'alzare/spostare regolarmente pesi superiori a 15 kg. Tale limitazione è invece ora stata corretta in 5-10 kg, ritenendola più adeguata al danno alla salute presentato dall'assicurata. Per il resto il medico SMR ha confermato appieno la precedente valutazione del febbraio 2006. 6. A seguito della nuova limitazione attesta, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente il dossier alla consulente in integrazione professionale, con l'invito a procedere ad un nuovo confronto di redditi, anche alla luce della più recente giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale, secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariati nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grande regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 22/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF 126 V 75). Come indicato nella decisione contestata, senza il danno alla salute la signora RI 1 nell'anno 2005 avrebbe potuto conseguire CHF 39'591.--. Malgrado il danno alla salute avrebbe invece potuto conseguire CHF 28'453.-- (tabelle RSS, valori federali, settore femminile, riduzione dell'8% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e riduzione del 15,7% per gap salariale

- inoltre da considerare la capacità lavorativa ridotta del 25%). Il confronto di questi redditi permette di determinare un grado d'invalidità del 28%. Il grado d'invalidità viene adeguato dal 25% al 28% a seguito delle nuove indicazioni mediche e dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il diritto alla rendita non è comunque dato, non raggiungendo il grado d'invalidità il minimo pensionabile del 40%. (…)" (doc. AI 38/3-4) 1.2.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto: “1.   Il ricorso è accolto e di conseguenza: 1.1.   La decisione su opposizione del 27 novembre 2006 è annullata. 1.2.   Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda ad ordinare una perizia medica dettagliata e renda una nuova decisione.

2.   Protestate tasse, spese e ripetibili.

3.   L’istanza di assistenza giudiziaria presentata dall’assicurata in data 11 gennaio 2007 è accolta e di conseguenza: 3.1.   L’assicurata è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la presente procedura di appello.” (doc. I, pag. 8) 1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e ribadito la validità della valutazione del dr. __________. 1.4.   Con scritto 5 febbraio 2007 il rappresentante dell’assicurata ha preso posizione sulla risposta di causa e ribadito che, viste le lacune e le contraddizioni, i rapporti del dr. __________ non possono essere ritenuti concludenti. considerato in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita. L’assicurata postula il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, previo accertamento peritale, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni. 2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990

p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). 2.4. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S.,             I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb) . Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230). Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01). 2.5.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio degli atti medici (cfr. consid. 2.4), questo Tribunale ritiene che sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare all’assicurata il diritto a prestazioni. Il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico 29 agosto 2005 (doc. AI 10/1-3), posta la diagnosi di “(…) stato dopo colectomia totale e iliostoma 16.11.04 su poliposi famigliare su sindrome di Gartner – psoriasi disseminata con ilite sacrale – st. dopo idronefrosi destro con urelitiasi 1988

– st. dopo dilatazione endoscopica 1990 – polmonite atipica bilaterale 2001 – st. dopo appendectomia – st. dopo ovarietomia sin. 1981 – st. dopo ernia operazione ernia ombelicale – st. dopo ernia plastica inguinale – gastrite B associata a Helicobacter (…)” (doc. AI 10/1), ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% quale venditrice dal 15 novembre 2004 e, circa la possibilità di svolgere altre attività, ha puntualizzato che “(…) deve essere discusso con la pz. e con il servizio oncologico (…)” (doc. AI 10/3). Il dr. __________, Capo Clinica dell’Istituto Oncologico della __________, nel rapporto medico 29 novembre 2005 (doc. AI 17/1-3), ritenuto lo stato di salute stazionario ha, tra l’altro, attestato che “(…) la summenzionata paziente è affetta da una sindrome di Gardner che ha giustificato l’esecuzione di una proctolectomia totale profilattica in considerazione della presenza di multipli adenomi intestinali suscettibili di trasformazione maligna. Attualmente la paziente lamenta disturbi legati alla stomia definitiva, che le rendono difficile certamente attività fisiche medio-pesanti. Ritengo pertanto che sia difficile ipotizzare una ripresa dell’attività lavorativa, e semmai questa dovrebbe essere limitata a poche ore della giornata e per sforzi fisici poco intensi. (…)” (doc. AI 17/3). Il dr. __________, medico SMR, – fondandosi sull’esame clinico 14 febbraio 2005 (doc. AI 21/2-5) nel quale ha concluso che “(…) si tratta di un’assicurata 47-enne affetta da una malattia ereditaria, la sindrome di Gardner, caratterizzata da poliposi intestinale con tendenza alla degenerazione maligna nonché dalla formazione di dermoidi. L’evoluzione dell’affezione ha reso necessario procedere alla proctocolectomia a titolo profilattico con applicazione di un’ilestomia terminale. L’assicurata non presentava complicazioni nel decorso postoperatorio e l’ileostoma funziona in modo soddisfacente, la nutrizione è buona e l’assicurata ha recuperato il peso corporeo (eccessivo) preoperatorio. Anche in futuro saranno necessari controlli regolari del tratto digerente superiore. La capacità lavorativa dell’assicurata è limitata, attività fisicamente impegnative non entrano più in considerazione. Per contro vi è una capacità lavorativa residuale per attività rispettose dei limiti funzionali sopra elencati.” (doc. AI 21/5) – nel rapporto 16 febbraio 2006 (doc. AI 21/1), posta la diagnosi di “(…) sindrome di Gardner e FAP [Familiar Adenomatos Polyposis Sindrome] attenuato ● Adenomi intestinali multipli (>300) ● Dermoidi peritoneali ● Stato dopo procto-colectomia profilattica con ileostomia terminale definitiva (2004) (…)” e ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) non può alzare o spostare regolarmente pesi > 15 kg, non può eseguire lavori che implicano frequenti movimenti di flessione ed estensione del tronco (…)”, ha attestato un’incapacità lavorativa nella sua precedente attività dell’80% dal mese di novembre 2004 e un’incapacità lavorativa del 25% in attività rispettose dei limiti funzionali posti dal maggio 2005. In sede di opposizione l’assicurata ha prodotto la seguente ulteriore documentazione medica: ● Scritto 14 febbraio 2006 nel quale __________, infermiera Stomaterapista presso l’Ospedale Regionale di __________, che si è occupata sin dalla fase pre-operatoria dell’assicurata, ha, in particolare, osservato che “(…) come certifica la lettera allegata, scritta dal Dr. __________, chirurgo, in data 21.11.2005, la signora deve dedicare molte più cure del “normale” alla sua ileostomia con maggior frequenza di cambio del sistema di raccolta e come conseguenza maggior consumo di materiale; tutto ciò, posso garantirvi, comporta uno stress psico-fisico notevole alla signora RI 1. Sono pienamente convinta che la signora RI 1, sofferente di pluripatologie invalidanti con conseguente confezionamento di una ileostomia estremamente stenotica ed introflessa, che le causa gravi dermatiti erosive con sanguinamenti, maggiori approvvigionamenti e l’utilizzo di materiale che, per forza di cose, va oltre il budget annuale consentito dalla LAMal, non può e non potrà nemmeno in futuro svolgere un’attività regolare lavorativa superiore al 50%. Vorrei farvi notare che causa la inattesa presenza di dermoidi intra-addominali, il chirurgo durante l’intervento, non ha potuto e non potrà nemmeno in futuro migliorare la situazione estremamente invalidante delle ileostomia terminale della signora RI

1. (…)” (doc. AI 31/3). ● Scritto 12 aprile 2006 (doc. AI 31/5) nel quale il dr.             __________, Primario di chirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, si è così espresso: " (...) Avendo operato la paziente a margine, mi preme chiarire la problematica particolare che la concerne: La signora RI 1 è portatrice di un'ileostomia sicuramente subottimale a causa di problemi tecnici legati alla problematica dei desmoidi intraddominali, che hanno solo permesso di eseguire un'ileostomia tecnicamente non soddisfacente. Questa problematica di cura della sua ileostomia non è paragonabile ad una normale ileostomia. In effetti dovuto alla poca lunghezza intestinale presente per eseguirla, questa si è retratta in modo importante, ed è quindi molto difficile da gestire, cosa che la costringe a dei cambiamenti dei sacchetti in tempi non prevedibili. Tenendo presente questa problematica, sicuramente l'attività lavorativa, in qualsiasi forma essa sia (pesante o leggera), andrebbe ridimensionata nel senso di un 50%. (…)" (doc. AI 31/5) ● Scritto 31 marzo 2006 (doc. AI 31/6) nel quale il dr. __________ ha osservato: " (...) Da parte mia mi preme sottolineare che la situazione addominale post-chirurgica è sovente causa di algie addominali. Questo impone alla paziente frequenti cambiamenti di posizione, e ancora la necessità di coricarsi per alleviare i sintomi. A ciò si aggiunge la necessità di frequente manutenzione della stomia stessa, con ripetuti cambi del sacchetto (problema che ovviamente incide anche sulla possibilità di sostenere contatto con potenziali collaboratori o clienti). Alla luce di queste considerazioni mi pare evidente che sia necessario un ridimensionamento dell'attività lavorativa, in qualsiasi forma essa sia (pesante o leggera). Con queste premesse è auspicabile che un'eventuale attività lavorativa non debba superare il 50%, grossomodo 4 ore giornalmente. (…)" (doc. AI 31-6) ● Certificato medico 31 marzo 2006 (doc. AI 31/7) nel quale il dr. __________ ha attestato che: " Come curante della sopraccitata paziente, conoscendo il caso clinico dal 2001 ritengo la paziente inabile al più del 75%. I desmoidi interaddominali, la proctocolectomia totale e iliostomia terminale e la comorbidità (psoriasi disseminate, gastrite B, st. dopo urolistiasi recidivante, polmonite atipica bilaterale 2001, adiposità, ritengo la paziente non in grado di svolgere un'attività fisica impegnativa. (...)" (doc. AI 31-7) ● Scritto 27 marzo 2006 nel quale la dr.ssa __________, FMH in gastroenterologia, ha rilevato che “(…) conoscendo bene il suo caso clinico ritengo che un’incapacità lavorativa al 50-60% sia senz’altro indicata. Con i dermoidi intra-addominali, l’intervento chirurgico con colectomia e stomia persistente e il sovrapeso lei non è assolutamente in grado di svolgere un’attività fisica impegnativa del 75%. (…)” (doc. AI 31/8). Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 7 giugno 2006 (doc. AI 34/1-2) – riassunti gli atti medici sopra esposti e osservato che “(…) in data 16 febbraio 2006 ho visitato l’assicurata presso l’SMR. I problemi particolari legati alla cura dello stoma non sono emersi all’occasione del colloquio con l’assicurata. Essa ha informato che l’ileostomia “funziona in modo soddisfacente” e che è seguita regolarmente dall’infermiera specializzata, anche la documentazione a disposizione non contiene le informazioni che riguardano i problemi particolari in relazione all’ileostomia. (…)” – ha concluso che “(…) le indicazioni non sono inequivocabili: il Dr. __________ propone una limitazione dell’orario lavorativo per qualsiasi attività, anche leggera (1/2 giornata, ovviamente a rendimento normale), la Dr.ssa __________ attesta un’inabili-tà lavorativa del 50-60% affermando che l’assicurata non è in grado di svolgere un’attività “fisicamente impegnativa” nella misura del 75%, il Dr. __________ quantifica l’inabilità lavorativa con 50% ed il Dr. __________ con 75% senza dettagli (riguardanti orario lavorativo, rendimento e genere di lavoro). Appare plausibile una diminuzione del rendimento per la cura dello stoma (cambiamenti di raccoglitori, igiene). Ho quantificato questa diminuzione con 25%. Per quanto riguarda i limiti funzionali, propongo la limitazione per pesi piuttosto a 5-10 kg che a 15 kg come indicato nel rapporto ritenendola più adeguata a questa assicurata (e pur sempre compatibile anche con l’attività abituale). Per il resto confermo la mia valutazione del 16 febbraio 2006.” (doc. AI 34/2). Viste le risultanze mediche appena esposte, questo Tribunale – considerato l’assunto da cui è partito il dr. __________: “(…) l’assicurata non presentava complicazioni nel decorso postoperatorio e l’ileostomia funziona in modo soddisfacente (…)” (doc. AI 21/5), allorquando il dr. __________ ha attestato che “(…) la signora RI 1 è portatrice di un’ileostomia sicuramente subottimale a causa di problemi tecnici legati alla problematica dei desmoidi intraddominali, che hanno solo permesso di eseguire un’ileostomia tecnicamente non soddisfacente. Questa problematica di cura della sua ileostomia non è paragonabile ad una normale ileostomia. In effetti dovuto alla poca lunghezza intestinale per eseguirla, questa si è retratta in modo importante, ed è quindi molto difficile da gestire, cosa che la costringe a dei cambiamenti di sacchetti in tempi non prevedibili. (…)” (doc. AI 31/5) e il dr. __________ – che già nel rapporto medico 29 novembre 2005 aveva concluso: “(…) ritengo pertanto che sia difficile ipotizzare una ripresa dell’attività lavorativa, e semmai questa dovrebbe essere limitata a poche ore della giornata e per sforzi fisici pochi intensi.” (doc. AI 17/3) – ha osservato che “(…) da parte mia mi preme sottolineare che la situazione post-chirurgica è sovente causa di algie addominali. Questo impone alla paziente frequenti cambiamenti di posizione, e ancora la necessità di coricarsi per alleviare i sintomi. (…)” (doc. AI 31/6) – ritiene che non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità per un grado di inabilità lavorativa del 25% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste. Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che, da una parte, lo stesso dr. __________ ha precisato che la diminuzione del rendimento del 25% è riconducibile alla cura dello stoma: “(…) appare possibile una diminuzione del rendimento per la cura dello stoma (cambiamenti di raccoglitori, igiene). Ho quantificato questa diminuzione con 25%. (…)” (doc. AI 34/2) e, d’altra parte, che, oltre al medico curante, anche tutti gli altri specialisti che si sono occupati dell’assicurata hanno attestato un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività almeno del 50%. In particolare neppure è possibile confermare il grado di inabilità lavorativa del 25% in attività adeguate per il solo fatto che il medico curante e gli altri specialisti hanno attestato diversi gradi di inabilità lavorativa: “(…) le indicazioni non sono inequivocabili (…)” (doc. AI 34/2). Al contrario, visti i diversi gradi di inabilità lavorativa, per potersi esprimere compiutamente sul grado di capacità in attività adeguate è necessario un accertamento specialistico peritale. In questo senso la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, previo accertamento medico specialistico peritale, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata. 2.6.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2). Di conseguenza la domanda intesa ad essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99). 2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.5.

2.   Le spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Uffi-cio AI. L’Ufficio AI verserà inoltre alla ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti