Riconsiderazione di una decisione di rendita. La differente valutazione di un consulente in integrazione professionale non costituisce un errore manifesto.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI è legittimato a ridurre, in via di
riconsiderazione, la corrente rendita con effetto dal 1° dicembre 2006 (primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione 4 ottobre 2006;
art. 88bis cpv. 2 lett.a OAI). Detto altrimenti, come verrà esposto più
diffusamente nel prosieguo, occorre esaminare se la decisione 13 novembre 2003
è da considerare manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una
rilevante importanza.
Pacifico
è che la riduzione della rendita non è giustificata in via di revisione ex art.
17 LPGA. Come pertinentemente rilevato nella nota 16 giugno 2006 del SMR,
fondata sul rapporto 12 giugno 2006 del dr. Goldinger (doc. AI 33), dal punto
di vista del danno alla salute, rispettivamente dell’incapacità lavorativa, non
vi è stata una modifica delle circostanze rilevanti il diritto alla rendita (in
merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr: DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Del resto, va
fatto presente che una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto
che sono rimaste sostanzialmente invariate, come è il caso in esame, non
giustifica una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b).
2.3 L'art.
53 LPGA prevede che:
"
Le decisioni e le decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a
revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti
rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che
erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
(cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)
Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di
LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531),
l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare
una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una
sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua
rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non
possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V
422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a
seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994,
pag. 175; DTF 119 V 180).
Per
valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione
di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia
della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).
L'istituto
del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica
iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una
valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid.
2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell
rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134).
Gli errori in cui è incorsa
l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF
102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).
Un
errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita contrario
alla legge (DTF 103 V 128 e 119 V 483 consid. 4; Kieser, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, pag. 299), come pure di una valutazione
errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi
fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; 110
V 179; ZAK 1991 pag. 137).
Secondo
il TFA, per contro, l'errore nell'apprezzamento del grado di invalidità, non va
considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; 109 V 113 1c).
N
on si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento
della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un
potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la
decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di
diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).
Più
di recente, in una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05,
consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione
formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una
mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione
di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente
riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto
esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando
un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità
lavorativa residua.
Va
qui rilevato che se una decisione è manifestamente errata, inconciliabile con
le disposizioni legali oppure deriva da una visione errata o incompleta dello
stato di fatto, la modifica della stessa può avvenire in ogni tempo (Valterio,
Droit et pratique de l’assurance invalidité, pag. 267).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale tuttavia né la dottrina né la giurisprudenza
hanno posto criteri generali circa gli effetti del riesame nel tempo (DTF 119
V 184 consid. 3b).
Ritenuto
che il giudice non può costringere l'amministrazione a procedere al riesame di
una decisione palesemente errata - se non è entrata nel merito della domanda
(DTF 117 V 21 consid. 2d) - bisogna ammettere che non possono esserle
prescritte, in difetto di una norma positiva, le modalità del riesame e in particolare
in quale misura esso debba avere effetto retroattivo (DTF 119 V 180, 184; 110 V
296 consid. 3c).
2.4 Nel
caso in esame, l’Ufficio AI ha motivato la riconsiderazione della rendita, sostenendo
come manifestamente errata la valutazione operata il 16 giugno 2003 dall’allora
consulente __________ in merito alla non esigibilità dell’assicurata in attività
adeguate. In particolare, quest’ultimo aveva rilevato:
"
(…)
Nel caso all'esame, il danno alla salute, le
lamentele soggettive credibili, gli impedimenti relativi nella loro
interazione, associati all'età con le relative conseguenze sulla dinamica della
personalità, senza dimenticare le esigenze del ciclo produttivo e in particolare
la puntualità, la regolarità di presenza, la capacità produttiva a confronto
con il sano, costituiscono elementi che non consentono di configurare
un'attività adeguata, normalmente presente nel nostro mondo del lavoro da non
apparire occasione sporadica e fortunata, ancora ragionevolmente esigibile
dall'assicurata, siccome atta a migliorare sostanzialmente il guadagno
perso." (doc. AI 18-1-2)
Preso
atto che l’assicurata, pienamente inabile nella propria professione, non poteva
attuare in concreto la sua residua capacità lavorativa nemmeno in attività
adeguate, con la decisione 13 novembre 2003 l’amministrazione aveva di conseguenza
riconosciuto il diritto ad una rendita intera.
Nel
rapporto 3 luglio 2006 la consulente __________, con riferimento alla succitata
valutazione, ha invece sostenuto:
"
(…)
Nel caso concreto si ritiene che sia stata
effettuata una valutazione manifestamente errata. Va infatti rilevato che sulla
base delle informazioni mediche presenti a suo tempo non è oggettivamente possibile
concordare con una non reintegrabilità dell'assicurata nel ciclo produttivo. I
limiti funzionali presentati allora permettono di identificare della attività
professionali esigibili nella misura del 50% come indicato in sede medica:
attività leggere nell'ambito del secondario tramite ad esempio lavori di
produzione, assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del
funzionamento e della qualità, etichettatura in settori produttivi con
materiali leggeri (orologeria, mircromeccanica, industria farmaceutica o
alimentare, componenti elettroniche). L'A. potrebbe inoltre ricoprire il lavoro
di collaboratrice in alberghi/ristoranti, svolgendo lavori in lavanderia, di
servizio, di accoglienza dei clienti. Anche l'attività di venditrice non
qualificata può ritenersi adeguata a condizione che si tratti di un negozio con
merce non troppo pesante (es. abbigliamento, profumeria, maglieria, souvenir,
gioielleria, alimentari,…) e che consenta l'alternanza della postura.
Sulla base di queste considerazioni si può
quindi ritenere che il mercato del lavoro in questione si sufficientemente
ampio da considerare l'A. collocabile nel normale ciclo produttivo; condizione
presente anche all'epoca della precedente valutazione del CIP. (…)." (doc.
AI 37-1/2)
Di
conseguenza, essa ha ritenuto siccome esigibile un’attività adeguata al 50%,
apportando un riduzione del 15% per la particolare situazione professionale
dell’assicurata (10% per lavori leggeri e 5% per il lungo periodo di inattività
e l’età che possono causare difficoltà di adattamento ad una nuova attività
lavorativa).
2.5 Oc
corre qui ricordare che c
ompito
dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni
del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative
ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Va poi rilevato che
il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione
quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio
tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro
strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.
Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito
tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una
simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili
dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più
nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta
cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o
perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid.
3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
2.6 Dopo
attento esame della documentazione agli atti, non è dato di ritenere la decisione
13 novembre 2003 manifestamente erronea e questo per i motivi che seguono.
Se
la valutazione 16 giugno 2003 dell’allora consulente può essere ritenuta opinabile,
discutibile, ciò non vuol dire che la stessa è da considerare manifestamente
erronea ai sensi della succitata giurisprudenza.
Lo
stesso consulente aveva comunque descritto in generale le condizioni per ritenere
esigibile le attività di tipo industriale leggere, non qualificate e ripetitive
per poi sostenere, una volta tenuto conto delle peculiarità dell’assicurata, che
le stesse in casu non erano esigibili. In particolare egli evidenziava:
"
Le attività di tipo
industriale leggere, non qualificate, ripetitive, generalmente, ma non
esclusivamente, riservate a mano d'opera femminile, sono caratterizzate da
posizioni di lavoro non liberamente adattabili ai bisogni personali, ritmi di
lavoro e norme di rendimento che richiedono all'operaia/o abilità manuale
(rapidità, precisione e coordinamento), considerevole resistenza nervosa alla
monotonia della funzione ed ai tempi di esecuzione e quindi disposizione
personale, motivazione, preparazione ed allenamento, qualità non riscontrabili
normalmente in soggetto con gli impedimenti descritti)."
(doc. AI 18-2)
Inoltre, seppur non avendo escluso di principio la possibilità di
un’attività adeguata a tempo parziale (
“Inoltre non si può dimenticare che
la gestione economica dell'azienda, in perfetta sintonia con la ricerca del
rendimento ottimale del suo ciclo produttivo, controindica l'attribuzione di
posti, soprattutto se costosi, a collaboratori con diminuita capacità di
rendimento o con maggior rischio di assenza. Questo atteggiamento non esclude
l'occupazione a tempo parziale, ne riduce solo la frequenza in modo
considerevole e limita le opportunità al metà tempo con rendimento normale,
mentre per quanto riguarda il lavoro a tempo pieno con rendimento parziale ci
si trova spesso in situazioni produttive insostenibili; produzione disturbata,
lavoro incompiuto
… “), nel caso in esame il consulente __________ aveva
individuato delle difficoltà che rendevano problematico un simile reinserimento,
dovute al fatto che dall’assicurata “…
si possono ancora temere frequenti e
prolungate assenze per le fasi di dolore intenso e le cure necessarie
(…)"
(doc. AI 18-2). Tenuto conto del ciclo produttivo economico, egli aveva di
conseguenza ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicurata non
trovava un riscontro pratico in qualsiasi attività lucrativa.
In definitiva, il consulente aveva proceduto ad una diversa, anche
se, come detto, discutibile valutazione rispetto a quella ora resa della
consulente __________. Egli si è comunque confrontato con la fattispecie in
esame e, visto quanto sopra, non si trattava di una valutazione inconciliabile
con le disposizioni legali, derivante da una visione errata o incompleta dello
stato di fatto.
In
assenza di un errore manifesto, la riconsiderazione della decisione 13 novembre
2003 non è giustificata. Non è pertanto necessario esaminare la correttezza del
grado d’incapacità al guadagno eseguito dall’Ufficio AI con la decisione contestata.
Ne consegue che, annullata la decisione impugnata, l’assicurata ha
diritto alla rendita intera anche dopo il 1° dicembre 2006 (art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI).
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2007 32.2006.209 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2007 32.2006.209 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2007 32.2006.209
Riconsiderazione di una decisione di rendita. La differente valutazione di un consulente in integrazione professionale non costituisce un errore manifesto.
Raccomandata Incarto n. 32.2006.209 BS / ll Lugano 13 settembre 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Marco Bischof, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 23 novembre 2006 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 27 ottobre 2006 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. RI 1, classe __________, è stata posta al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1 gennaio 2003. Nella decisione 13 novembre 2003 l’Ufficio AI aveva esposto la seguente motivazione: " (…) In considerazione degli atti medici specialistici infortunistici acquisiti all'incarto (in particolare degli atti del Dr. __________) risulta che il danno alla salute di cui lei è portatrice comporta una parziale incapacità nell'attuale professione di operaia addetta al finissaggio e taglio fili e di conseguenza al guadagno nella misura del 100% dal 04.01.2002 al 13.09.2002 e nella misura del 50% dal 14.09.2002. Secondo il parere medico in via teorica lei è considerata abile in attività adeguata rispettosa delle limitazioni dettate dal danno alla salute nella misura del 50% dal 23.04.2002 tuttavia il consulente per l'inserimento professionale indica inequivocabilmente che la capacità lavorativa medico teorica non trova riscontro nella pratica, ovvero nel mondo del lavoro, nemmeno in una situazione del lavoro considerata in equilibrio e di conseguenza il grado d'invalidità è reputato totale, pari al 100%." (doc. AI 19-1) 1.2. Nell’ambito della revisione della rendita, avviata d’ufficio nell’agosto 2005 (doc. AI 27-2), l’Ufficio AI ha acquisito della documentazione medica. Confermata un’inabilità lavorativa al 50% (cfr. nota 16 giugno 2006 del SMR; doc. AI 34-1), il dossier è stato sottoposto alla consulente in integrazione professionale per la valutazione economica. Con rapporto 3 luglio 2006 la consulente, partendo da un’abilità dell’assicurata al 50% in attività leggere adeguate, ha proceduto al consueto raffronto dei redditi, giungendo ad un grado d’invalidità del 41% (doc. AI 37). Di conseguenza, con decisione 27 ottobre 2006, preavvisata il 21 agosto 2006, l’Ufficio AI ha riesaminato il caso riducendo la rendita da intera ad un quarto, con effetto dal primo giorno seguente la notifica della pronunzia, togliendo contemporaneamente l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. A motivazione del riconsiderazione, l’autorità amministrativa ha segnatamente esposto quanto segue: " Nel caso concreto si ritiene che sia stata effettuata una valutazione manifestamente errata. Va infatti rilevato che sulla base delle informazioni mediche presenti a suo tempo non è oggettivamente possibile concordare con una non reintegrabilità dell'assicurata nel ciclo produttivo. I limiti funzionali presentati allora permettono di identificare della attività professionali esigibili nella misura del 50% come indicato in sede medica. Sulla base delle indicazioni espresse in sede medica la signora RI 1 potrebbe accedere ad attività leggere nell'ambito del secondario tramite ad esempio lavori di produzione, assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, etichettatura in settori produttivi con materiali leggeri (orologeria, mircromeccanica, industria farmaceutica o alimentare, componenti elettroniche). L'assicurata potrebbe inoltre ricoprire il lavoro di collaboratrice in alberghi/ristorati, svolgendo lavori in lavanderia, di servizio, di accoglienza dei clienti. Anche l'attività di venditrice non qualificata può ritenersi adeguata a condizione che si tratti di un negozio con merce non troppo pesante (es. abbigliamento, profumeria, maglieria, souvenir, gioielleria, alimentari,…) e che consenta l'alternanza della postura. Sulla base delle considerazioni sopra esposte si può quindi ritenere che il mercato del lavoro in questione sia sufficientemente ampio da considerare l'assicurata collocabile nel normale ciclo produttivo; condizione presente anche all'epoca della precedente valutazione. (…)." (doc. AI 38-4) 1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha presentato il presente tempestivo ricorso, postulando il ripristino della rendita intera ed, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI per accertamenti. Facendo presente l’assenza di un miglioramento delle condizioni di salute, la ricorrente ritiene che il rapporto 16 giugno 2003 del consulente dev’essere confermato. Non trattandosi di una valutazione manifestamente errata, la riconsiderazione eseguita dall’Ufficio AI non è di conseguenza giustificata. 1.4. Con risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. considerato, in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI è legittimato a ridurre, in via di riconsiderazione, la corrente rendita con effetto dal 1° dicembre 2006 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione 4 ottobre 2006; art. 88bis cpv. 2 lett.a OAI). Detto altrimenti, come verrà esposto più diffusamente nel prosieguo, occorre esaminare se la decisione 13 novembre 2003 è da considerare manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una rilevante importanza. Pacifico è che la riduzione della rendita non è giustificata in via di revisione ex art. 17 LPGA. Come pertinentemente rilevato nella nota 16 giugno 2006 del SMR, fondata sul rapporto 12 giugno 2006 del dr. Goldinger (doc. AI 33), dal punto di vista del danno alla salute, rispettivamente dell’incapacità lavorativa, non vi è stata una modifica delle circostanze rilevanti il diritto alla rendita (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr: DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Del resto, va fatto presente che una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate, come è il caso in esame, non giustifica una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). 2.3 L'art. 53 LPGA prevede che: " Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cpv. 1) L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2) L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3) Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994, pag. 175; DTF 119 V 180). Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c). L'istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c). Un errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge (DTF 103 V 128 e 119 V 483 consid. 4; Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, pag. 299), come pure di una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137). Secondo il TFA, per contro, l'errore nell'apprezzamento del grado di invalidità, non va considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; 109 V 113 1c). N on si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3). Più di recente, in una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua. Va qui rilevato che se una decisione è manifestamente errata, inconciliabile con le disposizioni legali oppure deriva da una visione errata o incompleta dello stato di fatto, la modifica della stessa può avvenire in ogni tempo (Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, pag. 267). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tuttavia né la dottrina né la giurisprudenza hanno posto criteri generali circa gli effetti del riesame nel tempo (DTF 119 V 184 consid. 3b). Ritenuto che il giudice non può costringere l'amministrazione a procedere al riesame di una decisione palesemente errata - se non è entrata nel merito della domanda (DTF 117 V 21 consid. 2d) - bisogna ammettere che non possono esserle prescritte, in difetto di una norma positiva, le modalità del riesame e in particolare in quale misura esso debba avere effetto retroattivo (DTF 119 V 180, 184; 110 V 296 consid. 3c). 2.4 Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha motivato la riconsiderazione della rendita, sostenendo come manifestamente errata la valutazione operata il 16 giugno 2003 dall’allora consulente __________ in merito alla non esigibilità dell’assicurata in attività adeguate. In particolare, quest’ultimo aveva rilevato: " (…) Nel caso all'esame, il danno alla salute, le lamentele soggettive credibili, gli impedimenti relativi nella loro interazione, associati all'età con le relative conseguenze sulla dinamica della personalità, senza dimenticare le esigenze del ciclo produttivo e in particolare la puntualità, la regolarità di presenza, la capacità produttiva a confronto con il sano, costituiscono elementi che non consentono di configurare un'attività adeguata, normalmente presente nel nostro mondo del lavoro da non apparire occasione sporadica e fortunata, ancora ragionevolmente esigibile dall'assicurata, siccome atta a migliorare sostanzialmente il guadagno perso." (doc. AI 18-1-2) Preso atto che l’assicurata, pienamente inabile nella propria professione, non poteva attuare in concreto la sua residua capacità lavorativa nemmeno in attività adeguate, con la decisione 13 novembre 2003 l’amministrazione aveva di conseguenza riconosciuto il diritto ad una rendita intera. Nel rapporto 3 luglio 2006 la consulente __________, con riferimento alla succitata valutazione, ha invece sostenuto: " (…) Nel caso concreto si ritiene che sia stata effettuata una valutazione manifestamente errata. Va infatti rilevato che sulla base delle informazioni mediche presenti a suo tempo non è oggettivamente possibile concordare con una non reintegrabilità dell'assicurata nel ciclo produttivo. I limiti funzionali presentati allora permettono di identificare della attività professionali esigibili nella misura del 50% come indicato in sede medica: attività leggere nell'ambito del secondario tramite ad esempio lavori di produzione, assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, etichettatura in settori produttivi con materiali leggeri (orologeria, mircromeccanica, industria farmaceutica o alimentare, componenti elettroniche). L'A. potrebbe inoltre ricoprire il lavoro di collaboratrice in alberghi/ristoranti, svolgendo lavori in lavanderia, di servizio, di accoglienza dei clienti. Anche l'attività di venditrice non qualificata può ritenersi adeguata a condizione che si tratti di un negozio con merce non troppo pesante (es. abbigliamento, profumeria, maglieria, souvenir, gioielleria, alimentari,…) e che consenta l'alternanza della postura. Sulla base di queste considerazioni si può quindi ritenere che il mercato del lavoro in questione si sufficientemente ampio da considerare l'A. collocabile nel normale ciclo produttivo; condizione presente anche all'epoca della precedente valutazione del CIP. (…)." (doc. AI 37-1/2) Di conseguenza, essa ha ritenuto siccome esigibile un’attività adeguata al 50%, apportando un riduzione del 15% per la particolare situazione professionale dell’assicurata (10% per lavori leggeri e 5% per il lungo periodo di inattività e l’età che possono causare difficoltà di adattamento ad una nuova attività lavorativa). 2.5 Oc corre qui ricordare che c ompito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Va poi rilevato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). 2.6 Dopo attento esame della documentazione agli atti, non è dato di ritenere la decisione 13 novembre 2003 manifestamente erronea e questo per i motivi che seguono. Se la valutazione 16 giugno 2003 dell’allora consulente può essere ritenuta opinabile, discutibile, ciò non vuol dire che la stessa è da considerare manifestamente erronea ai sensi della succitata giurisprudenza. Lo stesso consulente aveva comunque descritto in generale le condizioni per ritenere esigibile le attività di tipo industriale leggere, non qualificate e ripetitive per poi sostenere, una volta tenuto conto delle peculiarità dell’assicurata, che le stesse in casu non erano esigibili. In particolare egli evidenziava: " Le attività di tipo industriale leggere, non qualificate, ripetitive, generalmente, ma non esclusivamente, riservate a mano d'opera femminile, sono caratterizzate da posizioni di lavoro non liberamente adattabili ai bisogni personali, ritmi di lavoro e norme di rendimento che richiedono all'operaia/o abilità manuale (rapidità, precisione e coordinamento), considerevole resistenza nervosa alla monotonia della funzione ed ai tempi di esecuzione e quindi disposizione personale, motivazione, preparazione ed allenamento, qualità non riscontrabili normalmente in soggetto con gli impedimenti descritti)." (doc. AI 18-2) Inoltre, seppur non avendo escluso di principio la possibilità di un’attività adeguata a tempo parziale (“Inoltre non si può dimenticare che la gestione economica dell'azienda, in perfetta sintonia con la ricerca del rendimento ottimale del suo ciclo produttivo, controindica l'attribuzione di posti, soprattutto se costosi, a collaboratori con diminuita capacità di rendimento o con maggior rischio di assenza. Questo atteggiamento non esclude l'occupazione a tempo parziale, ne riduce solo la frequenza in modo considerevole e limita le opportunità al metà tempo con rendimento normale, mentre per quanto riguarda il lavoro a tempo pieno con rendimento parziale ci si trova spesso in situazioni produttive insostenibili; produzione disturbata, lavoro incompiuto … “), nel caso in esame il consulente __________ aveva individuato delle difficoltà che rendevano problematico un simile reinserimento, dovute al fatto che dall’assicurata “… si possono ancora temere frequenti e prolungate assenze per le fasi di dolore intenso e le cure necessarie (…)" (doc. AI 18-2). Tenuto conto del ciclo produttivo economico, egli aveva di conseguenza ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicurata non trovava un riscontro pratico in qualsiasi attività lucrativa. In definitiva, il consulente aveva proceduto ad una diversa, anche se, come detto, discutibile valutazione rispetto a quella ora resa della consulente __________. Egli si è comunque confrontato con la fattispecie in esame e, visto quanto sopra, non si trattava di una valutazione inconciliabile con le disposizioni legali, derivante da una visione errata o incompleta dello stato di fatto. In assenza di un errore manifesto, la riconsiderazione della decisione 13 novembre 2003 non è giustificata. Non è pertanto necessario esaminare la correttezza del grado d’incapacità al guadagno eseguito dall’Ufficio AI con la decisione contestata. Ne consegue che, annullata la decisione impugnata, l’assicurata ha diritto alla rendita intera anche dopo il 1° dicembre 2006 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). 2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto . § RI 1 ha diritto ad una rendita intera anche dopo il 1° dicembre 2006.
2. Le spese per fr. 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso ufficio verserà alla ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti