Assicurato, 61enne al momento della decisione, con una capacità lavorativa non più sfruttabile in un mercato del lavoro equilibrato.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una
rendita
d’invalidità
.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2004, l
'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC
1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572).
In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona
assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili
che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,
quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze
personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di
domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.6. Nel
caso di specie, l
’amministrazione ha incaricato la Clinica __________
di __________ di eseguire una perizia specialistica (doc. AI 35).
Nel
dettagliato referto 18 giugno 2004 i periti - sulla base delle risultanze degli
atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in
occasione della visita 12 maggio 2004 – non hanno ritenuto che dal punto di
vista psichiatrico vi fossero diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa,
mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno posto
quelle di “
sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri
aspetti emozionali (ICD 10 : F43.23) in associazione a problemi correlati
all’occupazione e alla disoccupazione (ICD 10 : Z 56) e problemi di adattamento
alle transizioni del ciclo della vita (ICD 10 : Z 60.0)”
(doc. AI 37-7).
Quali
valutazione e prognosi i periti hanno rilevato:
"
(...)
5. VALUTAZIONE E PROGNOSI
Siamo di fronte ad una sindrome da disadattamento con
prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD 10: F43.23) in
associazione a problemi correlati all'occupazione e alla disoccupazione (ICD
10: Z 56) a problemi di adattamento alle transizioni del ciclo della vita (ICD
10: Z60.0) la quale di per sè non produce una menomazione della capacità
lavorativa.
Si tratta di condizioni di malessere soggettivo e
disturbo emozionale, che in determinate circostanze può interferire con il
funzionamento e le prestazioni sociali, e che insorgono nel periodo di adattamento
ad un significativo cambiamento di vita o alle conseguenze di un evento
stressante. Le manifestazioni sono variabili ed includono umore depresso,
ansia, preoccupazione, un sentimento di incapacità ad affrontare la situazione,
a fare progetti per il futuro, o a continuare nella presente condizione, nonché
un certo grado di compromissione delle prestazioni delle attività quotidiane.
Pur tenendo conto della struttura di personalità del
peritando e delle limitate capacità intellettive riteniamo che il disturbo
psichiatrico non lo renda di per sè inabile al lavoro.
Ovviamente la prognosi potrebbe essere sfavorevole
qualora il peritando non reperisse un'attività lavorativa più idonea, dove non
vengano richiesti sforzi fisici prolungati; ad esempio potrebbe volentieri
occuparsi in un magazzino come proposto dallo stesso peritando.
Il peritando stesso infatti non esclude la possibilità
di riprendere l'attività lavorativa, attribuendo all'inattività la causa di
gran parte del suo malessere.
In conclusione riteniamo che dal profilo psichiatrico
il peritando non manifesti nessuna inabilità lavorativa nell'abituale
professione quale manovale, come peraltro soggettivamente dichiarato dal peritando
che riporta la specifica inabilità come relativa a disturbi quali dispnea e mal
di ginocchia. Consideriamo remota la possibilità di attuare un provvedimento di
reintegrazione professionale data la bassa scolarità, di certo beneficerebbe di
un aiuto nel reperire un'attività più semplice. (...)" (Doc. AI 37-7+8)
In
merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato
quanto segue:
"
(...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1. Menomazioni dovute ai disturbi
constatati
1.1 a livello psicologico e mentale
Il
peritando non presenta menomazioni tali da limitarne
la capacità lavorativa.
1.2 a livello fisico
In base all'incarto, il peritando
presenta una gonartrosi bilaterale; una sintomatologia dolorosa in sede
cervicale con tendenza all'irradiazione brachiale bilaterale nel quadro di
lesioni malformative, turbe statiche e lesioni degenerative; una dispnea da
sforzo ed infine, recentemente, una leggera sindrome delle apnee notturne.
Ovviamente si rimanda alle constatazioni degli specialisti del caso.
1.3 nell'ambito sociale
Il peritando non manifesta
malfunzionamenti in questo ambito bench
é
dichiari
che effettui un costante sforzo per non abbandonare il proprio circuito di
integrazione.
2. Conseguenze dei disturbi
dell'attività attuale
2.1. Come si ripercuotono i disturbi sull'attività
attuale dell'assicurato?
I disturbi
psichiatrici oggettivati non compromettono la ripresa dell'attività lavorativa
attuale.
2.2. L'attività attuale è ancora praticabile?
S
ì
.
2.4. E'
constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?
Non dal profilo psichiatrico.
2.5. In
che misura?
2.6. Da
quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico
di almeno il 20%?
Dal novembre 2002, secondo le
certificazioni motivate anche da disturbi fisici.
2.7.
Q
ual
è stato da
allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro
?
In base all'incarto risulta una
variazione della capacità lavorativa per motivi fisici. Dal punto di vista
psichiatrico consideriamo una costante abilità.
3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato
è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Sì, essi sono determinati dal timore
di non essere più qualificato agli occhi del datore per una paventata riduzione
del rendimento dovuta a problemi fisici.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1. E' possibile effettuare
provvedimenti d'integrazione?
S
ì
.
Ve ne sono in corso? No.
Ne sono previsti? No.
1.1. Se s
ì
, La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione
Il peritando potrebbe svolgere
un'attività lavorativa che richieda un dispendio di energie compatibili con il
quadro internistico e che non richieda sforzi prolungati (es. magazziniere)
2 E' possibile migliorare la capacità
di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Il tentativo effettuato dal
peritando non ha sortito alcun effetto
per la s
carsa
collaborazione mostrata dal datore di lavoro. Il peritando aveva chiesto di
poter lavorare nel magazzino della ditta, consapevole di non poter più reggere
gli sforzi connessi ad un'attività sui cantieri ricevendo una risposta negativa.
3. L'assicurato è in grado di svolgere
altre attività?
S
ì
.
3.1 Se s
ì
, a
quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tener
soprattutto conto nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle
persone cui si fa riferimento, clima di lavoro ecc.)?
Si veda il punto C 1.1
.
3.2 In che misura si possono svolgere
attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?
A tempo pieno.
3.3 E' constatabile una riduzione della capacità di
lavoro?
No.
(...)" (Doc. AI 37-8+9+10+11)
Nelle
sue osservazioni 11 novembre 2004 il dr. __________ del SMR ha indicato:
"
La perizia permette di
escludere una componente limitante della CL dal lato psi.
Dal lato organico si ritiene l'A completamente inabile
quale manovale muratore, ma totalmente abile in attività leggere (carico
massimo di 10 kg) con possibilità di alternare le posizioni statiche e che eviti
sforzi fisici prolungati e ripetuti." (Doc. AI 39-1)
Nella
decisione 24 novembre 2004 l’Ufficio AI ha quindi respinto la richiesta di
prestazioni dell’assicurato, rilevando che egli è inabile al 100% nella sua
precedente attività, ma totalmente abile in una professione leggera adeguata,
rispettosa dei suoi limiti funzionali e, dal raffronto dei redditi, emerge un
grado di invalidità del 31% (doc. AI 47).
In
sede di opposizione l’assicurato ha trasmesso all’ammini-strazione nuova documentazione
medica, comprendente un certificato del dr. __________ ed una attestazione del
dr. __________.
Nel
suo certificato 18 luglio 2005 il dr. __________, specialista FMH in medicina
interna, ha rilevato:
"
(...)
Si tratta di un paziente presto 61enne che presenta una
polipatologia che sicuramente lo rende inabile al lavoro nella sua attuale
professione di muratore ma che d'altra parte, come espresso anche dai
collocatori dell'AI, non appare inseribile in un'altra attività.
Occorre ricordare che il paziente presenta da una parte
un grave stato ansioso depressivo con crisi di ansia, irritabilità, disturbi
del sonno, che rende già la vita familiare assai difficile con frequenti conflitti
intra-famigliari.
Presenta poi una sonnolenza diurna nel quadro di una
documentata sindrome dell'apnea notturna.
Sono poi presenti numerose patologie
remumatiche-ortopediche e in particolare una gonartrosi bilaterale sintomatica,
una sindrome cervico-vertebrale su turbe statiche, discopatie multiple ed
un'ernia discale C5-C6 paramediana a sinistra.
Il paziente presenta poi ripetuti episodi di
epigastralgie e di riflusso gastroesofageo nell'ambito di un endo-brachi-esofago
tormento.
In questa situazione non vedo come il paziente possa
essere inserito in una attività lavorativa.
Si può chiedere all'Istituto delle Assicurazioni
Sociali di valutare la possibilità di inserimento professionale presso il
Centro di __________." (Doc. AI 59-2)
Dal
canto suo il dr. __________, nel referto 23 agosto
2005, ha
osservato:
"
(...)
Se da un punto di vista medico peritale il grado
d'invalidità del paziente è considerata al 31%, con quindi una restante
capacità di guadagno del 69%, mi chiede ora di pronunciarmi in termini clinici
sui disturbi lamentati dal Signor RI 1. Considerato che il signor RI 1 è
affetto da una polipatologia somatica e psichiatrica mi esprimo solo sulla
componente psichiatrica visto comunque che le mie valutazioni di tipo somatico
non hanno alcun valore né per l'Ente assicurativo né tanto meno per il
Tribunale.
Sia le sue scarse competenze intellettive e cognitive
sia la persistenza delle sue affezioni somatiche non gli permettono di
elaborare sufficientemente la malattia in un aspetto prospettico reintegrativo.
Egli ha sempre svolto mansioni ausiliare anche pesanti.
In risposta al quesito di "valutare
l'esigibilità" al lavoro in mansioni adeguate tenuto conto di tutte le
limitazioni, posso rispondere che:
1. non sono un orientatore professionale
2. l'Ufficio Al ha istituito un servizio specifico a
questo proposito
3. penso che sia ben difficile
riqualificare questo sessantenne in un'attività anche leggera e soprattutto che
questa attività abbia una potenzialità di guadagno residua del 69%.
Ritengo un compito specifico dell'assicurazione invalidità
di riqualificare gli assicurati ma con una prospettiva occupazione sicura
perché altrimenti l'Al che assicurazione sociale è?
Mi sembra anche criticabile la presa di posizione
medica di fronte agli esposti economici comprese le modalità integrative
professionali. Condivido tuttora la mia affermazione che il signor RI 1 dal
profilo professionale non sembra in possesso delle capacità necessarie per
adattarsi ad attività diverse da quelle esercitate finora."
(Doc. AI 59-3+4)
Nelle
sue annotazioni 10 novembre 2005 il dr. __________ si è così espresso:
"
In fase di opposizione
vengono inviati due certificati che motivano un’incapacità dell'A a riprendere
un’attività diversa da quella sinora svolta. Le motivazioni per tale
affermazioni sono inesistenti. Dal lato organico vengono già prese in considerazioni
delle limitazioni che giustificano una completa IL nella sua professione, ma
una CL normale in attività adatte. Tali attività risultano essere reperibili
nel mondo del lavoro per cui il grado d'invalidità è inferiore al 40% con conseguente
rifiuto di prestazioni. Un’attività adatta (come magazziniere nel campo edile)
non può essere esclusa con dei motivi medico-psi non meglio definiti.
Ritengo che le osservazioni inviate in fase di
opposizione non giustificano una modifica della CL in attività adeguata. Nessun
elemento oggettivo nuovo viene presentato per cui possiamo confermare la nostra
precedente decisione." (Doc. AI 62-1)
Nella
decisione su opposizione l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto
ad una rendita, dato che la nuova documentazione medica presentata in sede di
opposizione non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale del suo
stato di salute e della relativa capacità lavorativa.
In
sede ricorsuale l’assicurato non ha trasmesso nuovi certificati medici.
2.7.
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (
STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160;
Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352
;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
E. 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere
considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio
1995 in
re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.),
la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354)
.
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997,
p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio
2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.8. Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, deve rilevare quanto segue.
L
’amministrazione
, ritenuto che l’assicurato presenta una polipatologia comprendente
una lieve affezione respiratoria e un disturbo psichiatrico che risulta essere,
secondo il curante, l’impedimento maggiore,
ha correttamente proceduto
alla valutazione della patologia psichiatrica, per la quale l’assicurato è in
cura da anni dal dr. __________, sottoponendolo ad un esame peritale ad opera
della Clinica __________ di __________. Dal rapporto peritale è emerso che
l’assicurato non presenta, dal punto di vista psichiatrico, nessuna inabilità
lavorativa (doc. AI 37).
Questo TCA non ha motivo per mettere
in dubbio la valutazione effettuata dalla
Clinica __________ di __________
in data 18 giugno 2004, da considerare dettagliata, approfondita e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid.
2.7.).
I
periti hanno infatti esaurientemente spiegato che l’assicurato presenta una sindrome
da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali in
associazione a problemi correlati all’occupazione e alla disoccupazione e a problemi
di adattamento alle transizioni del ciclo della vita, che di per sé non producono
una menomazione della capacità lavorativa. Essi hanno rilevato che l’assicurato
presenta condizioni di malessere soggettivo e di disturbo emozionale, con
manifestazioni variabili come umore depresso, ansia, preoccupazione, sentimenti
di incapacità ad affrontare la situazione e a fare progetti per il futuro,
nonché un certo grado di compromissione delle prestazioni delle attività quotidiane.
Tenendo conto della struttura della personalità e delle sue limitate capacità
intellettive, i periti sono giunti alla conclusione che il disturbo
psichiatrico dell’assicurato non lo rende, di per sé, inabile al lavoro (doc.
AI 37-7).
Quanto certificato
dallo specialista curante, dr. __________, e dal dr. __________, non può
rimettere in discussione tale conclusione. Il dr. __________, infatti, nel
rapporto medico dettagliato sull’evoluzione della malattia 15 aprile 2003
all’attenzione della Cassa malati __________, aveva posto la diagnosi
principale di “
disturbo ansioso-depressivo. Il paziente è affetto da narcolessia
e apnee notturne
” e quale diagnosi secondaria quella di “
disturbi
dell’apparato respiratorio
”, segnalando che l’assicurato “
presenta dei
sintomi ansiosi, con difficoltà di concentrazione e di attenzione verosimilmente
legati alla sua narcolessia, a loro volta associati al perdurare di una
broncopatia cronica con apnee notturne
”, rilevando che i motivi che
impediscono all’assicurato di svolgere la sua attività lavorativa sono “soprattutto
la sua narcolessia accompagnata da disturbi d’ansia” (doc. AI 29-10, la
sottolineatura è della redattrice). Nel certificato 31 dicembre 2003 il dr. __________,
curante dal 1997, ha evidenziato che “
la patologia psichiatrica tende a
persistere, malgrado una presa a carico psichiatrica specialistica (dr. __________)
ed un adeguato trattamento medicamentoso
”, aggiungendo che “
lo stato
depressivo si associa anche ad uno stato di affaticabilità, astenia,
sonnolenza diurna che molto verosimilmente è in parte legata ad una sindrome
dell’apnea notturna per la quale il paziente segue un trattamento con
l’apparecchio C-PAP
”, ritenendo che l’assicurato sia totalmente inabile
al lavoro nella precedente attività lavorativa e, tenuto anche conto della sua
età, che non possa essere sottoposto a riqualifica professionale (doc. AI 29-2,
la sottolineatura è della redattrice). Nel rapporto 5 gennaio 2004 il dr. __________,
curante dal marzo 2003, ha indicato che l’assicurato aveva presentato problemi
respiratori, per i quali era stato visitato dal dr. __________, specialista FMH
in malattie polmonari presso l’Ospedale regionale di __________, il quale aveva
riscontrato una roncopatia e una leggera sindrome delle apnee notturne,
patologia quest’ultima curata a partire dal mese di ottobre 2003 con una
terapia con apparecchiatura C-PAP Sullivan Autoset Spirit. Lo specialista aveva
osservato che l’assicurato, persona estremamente semplice e poco organizzata
dal profilo intellettivo e psico-affettivo, con disturbi caratterizzati da
insonnia e da dolori gastrici di origine nervosa, non ha sufficienti
capacità psichiche per poter gestire una situazione di crisi sia dal profilo
somatico che dal profilo professionale (doc. AI 30-2, la sottolineatura è
della redattrice).
Riguardo
alle apnee notturne, agli atti figura il rapporto 21 ottobre 2003 inviato dal
dr. __________, Caposervizio di penumologia dell’Ospedale
regionale d
i __________, al dr. __________,
in cui lo specialista afferma che l’assicurato presenta una leggera sindrome
delle apnee da sonno, trattata tramite terapia con apparecchiatura C-PAP (doc.
AI 29-9). Al successivo controllo 26 novembre 2003 il dr. __________ ha
constatato un quadro clinico migliorato, constatando “
dal lato oggettivo
un’ottimale compliance con porto dell’apparecchio praticamente per tutto il
periodo proposto
” e “
si constata pure un quadro praticamente normale
per quanto riguarda gli eventi di apnea e ipopnea in ragione di 5 episodi
orari, valore normale
”, proponendo un controllo dopo sei mesi (doc. AI
29-6). Dalla documentazione agli atti non emergono ulteriori rapporti medici al
riguardo, per cui non si può ritenere che vi sia stato un peggioramento delle
condizioni di salute dell’assicurato in relazione alle apnee notturne trattate
medicalmente.
Ancora, nel suo
referto 23 agosto 2005, il dr. __________ ha sottolineato che il suo giudizio,
ritenuto che l’assicurato è affetto da una polipatologia somatica e
psichiatrica, concerne solo la componente psichiatrica, ribadendo che “
sia
le sue scarse competenze intellettive e cognitive, sia la persistenza delle sue
affezioni somatiche, non gli permettono di elaborare sufficientemente la
malattia in un aspetto prospettico integrativo
” e che “
penso che sia ben
difficile riqualificare questo sessantenne in un’attività anche leggera e
soprattutto che questa attività abbia una potenzialità di guadagno residua del
69%”
(doc. AI 59-3).
Quanto alle
affezioni somatiche, il SMR ha ritenuto che l’assicurato sia completamente
inabile nella precedente professione di manovale muratore, ma totalmente abile
in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, ossia che
consentano di alternare le posizioni statiche, che non prevedano carichi superiori
a 10 kg e che non richiedano sforzi prolungati e ripetuti (doc. AI 3).
Dalla
documentazione agli atti risulta che l’incapacità lavorativa totale nella precedente
attività di manovale sia iniziata il 29 novembre 2002, come da attestazione 31
dicembre 2003 del dr. __________: l’assicurato è stato infatti inabile al
lavoro al 100% dal 29 novembre 2002 al 20 dicembre 2002 e poi nuovamente a
partire dal 14 gennaio 2003 (doc. AI 29). Nel rapporto medico 12 marzo 2004 il
dr. __________ ha correttamente ritenuto che l’assicurato sia totalmente
inabile al lavoro nella precedente attività di manovale a partire dal novembre
2002 (doc. AI 33). Anche nella perizia 18 giugno 2004 i periti della Clinica __________
di __________ hanno indicato che
esiste una limitazione della
capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20% “
dal novembre
2002, secondo le certificazioni motivate anche da disturbi fisici
” (doc. AI
37-9).
Nella decisione 16
giugno 2005 l’Ufficio AI ha giustamente rilevato che “
dalla documentazione
medico-specialistica acquisita agli atti risulta giustificata una totale
inabilità lavorativa nella sua abituale attività di muratore a partire dal mese
di novembre
2002
” (doc. AI 47).
Infatti,
secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28
LAI nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in
media; tuttavia, se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante
almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art.
29ter OAI). Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi
dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta,
durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile,
senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Nel caso di specie,
dunque, l’anno di carenza va fatto risalire al mese di novembre 2002.
I
l
SMR ha poi fatto risalire la completa abilità lavorativa dell’assicurato in
attività adeguate al mese di dicembre 2003, sulla base di quanto valutato nel
suo rapporto medico di fiducia 26 novembre 2003 dal dr. __________, FMH in
medicina interna e medico di fiducia di __________, il quale aveva potuto rilevare
quanto segue:
"
RIASSUNTO DEGLI ATTI:
L'assicurato viene convocato per la valutazione della
capacità lavorativa.
L'assicurato è inabile al 100% dal 14.01.2003.
Secondo il certificato del Dr. __________ del
17.06.2003 soffre di:
● Sindrome ansio-depressiva.
● Roncopatia con apnee notturne e
tendenze alla narcolessia.
Per questo è stato visto il 28.03.2003, il 10.07.2003
in cui il Dr. __________ non ha potuto esprimersi sulla capacità lavorativa.
E' stata fatta una funzione polmonare da parte del Dr. __________
al __________, nel suo rapporto del 07.05.2003, nelle conclusioni scrive:
"parametri statici dinamici e meccanici normali, attualmente nessun
evidente disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo".
E' stato valutato in modo più approfondito da parte del
Dr. __________ per un'apnea del sonno con un esame poligrafico respiratorio
(vedi rapporto del 21.10.2003). Una prova con C-PAP ha dato un risultato
apparentemente positivo sia dal lato soggettivo sia da quello oggettivo anche
se non eclatante. E' stata installata una terapia fissa.
In un rapporto del Dr. __________, sotto il punto 8, si
legge: "non sussistono elementi oggettivi tali da giustificare, a nostro
modo di vedere, un'incapacità lavorativa medico teorica significativa. L'assicurato
viene convocato per valutare l'insieme della situazione."
(Doc. 1-3, inc. cassa malati)
Poste tali
premesse, il dr. __________ era giunto alle seguenti conclusioni:
"
(...)
Paziente con leggera sindrome ansioso-depressiva,
attualmente con dispnea che, secondo la valutazione del Dr. __________, non è
di rilievo per un'inabilità lavorativa.
Anche la sindrome ansioso-depressiva al momento non è
più un fattore che potrebbe limitare la capacità lavorativa.
Quello che abbiamo è una dispnea da sforzo NYHA I-II,
ciò significa che sotto grandi sforzi il paziente ha una dispnea. Questa può
fare che il paziente, come manovale-muratore, sia limitato soprattutto in
terreno sconnesso dove deve portare grandi pesi.
Per quanto concerne altri problemi, soprattutto
l'operazione della cataratta, penso che la situazione si dovrebbe stabilire
verso la metà dicembre ossia dal 15.12.2003 in avanti non ci sono più problemi
sotto questo punto.
In tutto il paziente é da ritenere inabile come
muratore manovale al 100%, ma abile dal 15.12.2003 come operaio in fabbrica con
la possibilità di lavorare parzialmente seduto, parzialmente in piedi senza
dover fare sforzi fisici prolungati e ripetuti. Può fare lavori di controllo,
di spostamento di carrelli o altro, per esempio in un magazzino con la
tipologia della __________ ai tempi.
Per quanto sopra scritto il paziente é da ritenere
abile al 100% dal 15.12.2003." (Doc. 1-4+5, inc. cassa malati)
L’assicurato non ha
prodotto certificati medici che attestino una sua totale o parziale inabilità
lavorativa in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali
appena esposti.
Di conseguenza,
posto che l’assicurato è totalmente inabile al lavoro nella sua precedente
attività di manovale, occorre ritenere che a partire dal mese di dicembre 2003 egli
sia pienamente abile in attività leggere adeguate ai suoi limiti funzionali,
descritti dal SMR.
2.9. Ritenuta
dunque una capacità lavorativa in attività leggere nell'ordine del 100%, il
consulente in integrazione professionale ha proceduto ad una valutazione economica.
In
merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, l’amministrazione
nella decisione 21 novembre
2005 ha
indicato che l’assicurato, totalmente abile dal profilo medico in attività
adeguate ai suoi limiti funzionali, senza il danno alla salute avrebbe potuto
percepire nella sua attività di manovale un reddito di fr. 56’446 (stato 2003),
mentre in attività adeguate al suo stato di salute, a tempo pieno, non
qualificate, potrebbe ancora percepire un salario lordo di fr. 39’141 (stato
2003 con riduzione del 25%). L’amministrazione ha quindi concluso che dal
raffronto dei redditi da valido e da invalido risulta una perdita di guadagno
del 31% (doc. AI 47 e doc. AI 63).
2.10. A
i fini dell'accertamento dell'invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere
cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta
di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali
e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276;
Meyer‑Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts,
1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto
avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere
una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è
possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro
praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie
alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).
N
el confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le
droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
In relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un
principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑
all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF
123 V 233,
117 V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).
Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale
dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione
dell'invalidità, ma sono piuttosto
rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da
invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04;
Pratique VSI
2002 p. 64).
Tuttavia
la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si
tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento,
occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se,
realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul
mercato equilibrato del lavoro.
Indipendentemente
dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il
danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro
consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle
attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale
adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua
situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario
e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure
della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa
W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa
S., I 617/02).
2.11. Nella
fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato, __________ al momento
dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui
è portatore presenta, da novembre 2002, una totale inabilità nella sua precedente
professione di manovale. Egli, per contro, sulla scorta della valutazione del
SMR - che ha evidenziato limitazioni
nel mantenere posizioni statiche, escludendo la possibilità di
trasportare pesi oltre i
10 kg
e di compiere sforzi fisici prolungati e ripetuti, cfr. doc. AI 33 e 39 - è
stato giudicato abile in misura del 100% dal dicembre
2003 in
attività leggere adeguate in
considerazione di suddette limitazioni.
Per
quanto riguarda la valutazione degli aspetti professionali, con rapporto 8
marzo 2005 il consulente ha evidenziato:
"
(...)
Verbale del primo colloquio -
progetti, idee, proposte, ecc.
L'assicurato si è presentato al colloquio assieme
alla moglie. Ha spiegato il suo iter professionale e la sua problematica di
salute. Quanto viene riportato nella perizia psichiatrica lo si ritrova
chiaramente nel racconto del suo vissuto. È una persona che ha cominciato a
soffrire con la chiusura della __________. L'interrompersi dell'ultima
attività lavorativa non ha fatto che aggravare il suo sentimento di
frustrazione.
Personalmente vorrebbe ancora lavorare ma si rende
conto che nella sua si-tuazione non riesce a trovare niente.
Attività esigibili -
senza (ri)formazione specifica
L'assenza di formazione, la pratica lavorativa
unicamente in attività pesanti non qualificate limita molto la
reintegrazione. L'esperienza alla __________ era fine a se stessa e non
direttamente applicabile ad altre situazioni sul mercato ticinese attuale.
La seconda esperienza quale manovale non apre nuove
opportunità.
Dal punto di vista fisico potrebbe ancora svolgere
delle attività leggere nel settore industriale. Tuttavia, sarebbero escluse
attività prettamente sedentarie, anche leggere, mansioni dove è richiesta una
certa manualità. La scelta si riduce quindi molto. Inoltre, il profilo
dell'assicurato porta a considerare che questo tipo di attività è
difficilmente esigibile.
Anche il magazziniere potrebbe essere visto come
un'alternativa. Tuttavia, questa funzione nel caso dell'assicurato, sarebbe
unicamente intesa come una semplice gestione di piccolo magazzino, entrata e
uscita della merce, riordino. Non potrebbe lavorare come magazziniere
nell'edilizia, tranne occasioni rare, vista l'esigenza di sollevare pesi
superiori al consentito. In attività più adatte dal punto di vista fisico,
sempre di più al magazziniere vengono richieste nozioni informatiche
(semplici) e la capacità di gestire aspetti a volte complessi che
l'assicurato non possiede e che non ritengo possa ancora acquisire.
Con il suo profilo, la sua problematica generale,
l'età avanzata e malgrado la sua volontà a trovare un'opportunità lavorativa,
mi riesce difficile identificare delle attività concretamente esigibili.
Tuttavia, ritengo che l'assicurato sia ancora in
grado di fornire una prestazione lavorativa leggera, semplice e non
qualificata. L'ostacolo sta nell'individuarne una paletta sufficiente in un
mercato cosiddetto in equilibrio.
Calcolo GR -
senza
(ri)formazione specifica
Partendo dal reddito ipotetico di fr. 55'536.--, in
applicazione delle tabelle RSS, categoria professionale 4, mediana, riduzione
del 25% per attività leggera e per le limitazioni fisiche messe in relazione
al profilo dell'assicurato, si ottiene una capacità di guadagno residua del
51.07%. Il reddito da invalido è di fr. 28'362.--.
Proposte formative -
(eventuali) o di chiusura del caso
Per motivi legati al profilo complessivo
dell'assicurato non ritengo opportuno proporne.
La situazione dell'assicurato meriterebbe di avere
ancora una possibilità lavorativa.
Sarebbe sicuramente positiva per il suo stato di
salute.
Tuttavia, anche dopo discussione con il collocatore __________
siamo arrivati alla conclusione che non esistono più possibilità concrete di
reintegrazione nel normale ciclo produttivo. Si propone quindi una rendita
intera."
(Doc. AI 43-2+3)
Va
qui ricordato che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire,
in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili,
le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Nel caso in esame il consulente ha concluso
che per motivi legati al profilo complessivo dell’assicurato non ci sono i presupposti
per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionali. Egli ha
aggiunto che, dopo discussione con il collocatore, si è giunti alla conclusione
che non esistono più possibilità concrete di reintegrazione nel normale ciclo
produttivo, proponendo l’attribuzione di una rendita intera AI (doc. AI 43-3).
L'Ufficio
AI contesta in sostanza la valutazione del consulente. La proposta 15 giugno
2005 del capo servizio __________, ha il seguente tenore:
"
Prendo atto del rapporto
di valutazione del collega __________ del 08.03.2005.
A questo proposito devo formulare le seguenti
considerazioni e conclusioni.
Come giustamente asserito dal collega una riformazione
professionale non entra in considerazione per le ragioni da lui esposte. Le
indicazioni mediche permettono di stabilire che attività leggere entrano in
considerazione in misura completa.
L'ostacolo di individuare una paletta sufficiente di
attività non può per contro essere condiviso.
Quali esempi posso citare (non si tratta ovviamente di
una lista esaustiva):
●
addetto/a alla
vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol,
con compiti essenzialmente d'incasso;
● operaio/a ausiliario/a in
lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo, imballaggio, etichettatura,
spedizioni, ausiliari) nelle cinque categorie presenti nel campo
dell'abbigliamento, della confezione, della maglieria e simili;
● operaio/a generico/a nell'industria
cioccolatiera;
● operalo/a nell'industria farmaceutica
(controlli, condizionamento);
● operaio/a assembIatore/trice
nel campo della componentistica elettromeccanica ed elettronica;
● saldatore/trice su
dispositivi automatici nell'assemblaggio di componenti per l'industria elettronica;
● operaio/a generico/a nell'orologeria
industriale;
● impacchettatore/trice,
imballatore/trice e simili (MM);
● venditore/trice non
qualificato in grande magazzino (MM, COOP, Denner e altri).
Si possono pertanto ritenere applicabili tout cour le
tabelle RSS, e contrariamente a quanto stabilito dal collega (attività
femminili?), in lavori maschili, categoria 4, quartile 2. Determiniamo così una
CGR del 69% (arrotondata secondo recente giurisprudenza) secondo il calcolo
allegato.
Si impone quindi una decisione di rifiuto ammontando il
grado d'invalidità al 31%." (Doc. AI 45-1)
Tale
critica non può essere condivisa da questo TCA.
Se
da una parte, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.5.), occorre tener
presente che,
conformemente a un principio
generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato
incombe l'obbligo di diminuire il danno, ciò che lo obbliga ad intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una
nuova professione, dall’altra
non va dimenticato che,
secondo la più recente giurisprudenza del TFA (cfr. consid. 2.10.), quando si
tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del
pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e
domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire
un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Indipendentemente dall’esame
della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre
quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe
oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso
ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del
posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione
sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei
contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della
prevedibile durata del rapporto di lavoro
Dall’esame
degli atti e in particolare dalle attestazioni del dr. __________ e da quanto
ritenuto dal consulente IP, dopo discussione con il collocatore, non è ipotizzabile
che l’assicurato possa svolgere, realisticamente, un’altra attività al
di fuori di quella esercitata in precedenza.
Professionalmente
l’assicurato ha esercitato per 20 anni l’attività di addetto ai forni e, poi,
di autista interno presso la __________ e, dopo la chiusura della ditta, è
stato attivo quale manovale nel settore edile, ciò che lascia presumere che
egli, stante in particolare la mancanza di una solida formazione scolastica e
le sue scarse competenze intellettive e cognitive, come attestato dal dr. __________
incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività,
anche di tipo leggero nel settore del controllo, della sorveglianza o
dell’incasso, senza formazione complementare, ritenuto inoltre che anche
nell’esercizio della maggior parte di dette attività egli, a causa del danno
alla salute, non potrebbe mantenere a lungo posizioni statiche, né seduto, né
in piedi. Le possibilità d’impiego in detto settore d’attività appaiono quindi
in concreto del tutto teoriche e irrealistiche, essendo altamente improbabile
che un datore di lavoro (anche nel settore dell’incasso) accetti di assumere
nelle condizioni sopra descritte, un impiegato 61enne - che quindi a
(relativamente) breve termine raggiungerà l’età del pensionamento - tenuto
altresì conto dei rischi connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati
contributi del datore di lavoro destinati alla previdenza professionale,
inesperienza professionale e mancanza di adattamento del lavoratore dovuta sia
all’età che alla scarsa formazione scolastica; cfr. le succitate
STFA
4 aprile 2002, 26 maggio
2003 e 10 marzo
2003
in
cui il TFA ha ritenuto, alla luce delle
circostanze concrete, siccome non più economicamente utilizzabile la capacità lavorativa
residua di un assicurato 62enne, rispettivamente di un 61enne e di un 64enne).
Stante
quanto precede, la capacità residua dell’assicurato non risultando in concreto
economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad esso deve
essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo
dal 1° novembre 2003, conformemente a quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1 lett.
b LAI - che prevede che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il
più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza
notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media –
ritenuto che, come visto in precedenza (consid. 2.8.),
a partire dal
mese di novembre 2002 l’assicurato è totalmente inabile nella sua precedente
attività di manovale.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2006 32.2005.257 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2006 32.2005.257 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2006 32.2005.257
Assicurato, 61enne al momento della decisione, con una capacità lavorativa non più sfruttabile in un mercato del lavoro equilibrato.
Raccomandata Incarto n. 32.2005.257 cr / sc Lugano 23 novembre 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattrice: Cinzia Raffa, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2005 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 21 novembre 2005 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. RI 1, classe 1945, precedentemente attivo in qualità di manovale, nel mese di novembre 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da stato ansioso-depressivo, riflusso gastro-esofageo, grave insonnia, stato dopo ulcera duodenale, stato dopo operazione per tunnel carpale bilaterale, cataratta all’occhio sinistro (doc. AI 23). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia a cura della Clinica __________ di __________, con decisione 16 giugno 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, dato che dal punto di vista medico l’assicurato dispone ancora di una totale capacità lavorativa in attività leggere rispettose delle sue limitazioni funzionali e, dal raffronto dei redditi, emerge un grado di invalidità del 31% (doc. AI 47). 1.2. A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dall’RA 1 - con la quale ha contestato la valutazione dell’amministrazione concernente l’esigibilità al lavoro in attività idonee al suo stato di salute, rilevando che, da una parte, il consulente in integrazione professionale ha osservato che è difficile identificare delle attività concretamente esigibili e che, dall’altra, lo specialista curante, dr. __________, ha stimato che dal profilo professionale l’assicurato non è in possesso delle capacità necessarie per adattarsi ad attività diverse da quella esercitata in precedenza (doc. AI 55) - con decisione su opposizione 21 novembre 2005 l’amministrazione, dopo aver sottoposto al vaglio del SMR la documentazione prodotta in sede di opposizione, ha confermato che l’assicurato è totalmente abile al lavoro in attività leggere adeguate (doc. AI 63). 1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera. Sostanzialmente egli contesta che vi siano delle attività leggere concretamente esigibili, rilevando: " (...) L'assicurato non può accettare questa presa di posizione, soprattutto perchè non ritiene corrette le valutazioni espresse in particolare per quanto concerne l'esigibilità al lavoro in attività idonee al suo stato di salute. Del resto, come già ribadito in sede di opposizione, anche il consulente in integrazione professionale, signor __________, nel suo rapporto finale dell'8 marzo 2005, per quanto attiene le attività esigibili, evidenzia come l'assicurato "con il suo profilo, la sua problematica generale, l'età avanzata e malgrado la sua volontà a trovare un'opportunità lavorativa, mi riesce difficile identificare delle attività concretamente esigibili" . Il dottor __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, nel suo rapporto medico datato 5 gennaio 2004, effettua le seguenti considerazioni in merito ai provvedimenti terapeutici/prognosi: " Il paziente è seguito per una psicoterapia di sostegno e per una psicofarmacoterapia. Finora le cure non hanno prodotto risultati soddisfacenti. La particolare struttura di personalità del paziente e le sue limitate capacità intellettive rendono la prognosi piuttosto sfavorevole. Dal profilo professionale egli non sembra in possesso delle capacità necessarie per adattarsi ad attività diverse da quella esercitata finora". Questa valutazione è stata ulteriormente confermata dal dottor __________ mediante rapporto medico del 23 agosto 2005. Anche il dottor __________, medico curante e specialista FMH in medicina interna, nel suo rapporto del 18 luglio 2005, ha precisato quanto segue: omissis " si tratta di un paziente presto 61enne che presenta una polipatologia che sicuramente lo rende inabile al lavoro nella sua attuale professione di muratore ma che d'altra parte, come espresso anche dai collocatori dell'AI non appare inseribile in un'altra attività" . Pertanto, anche in considerazione delle indicazioni contenute nel rapporto redatto dal consulente dello stesso ufficio dell'assicurazione invalidità, non riusciamo francamente a comprendere come possano essere considerate "inconsistenti" le motivazioni addotte dai medici curanti, così come espresso nella decisione impugnata (punto 4, secondo capoverso)." (Doc. I) 1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso. in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità . 2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l 'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). 2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). 2.5. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). 2.6. Nel caso di specie, l ’amministrazione ha incaricato la Clinica __________ di __________ di eseguire una perizia specialistica (doc. AI 35). Nel dettagliato referto 18 giugno 2004 i periti - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita 12 maggio 2004 – non hanno ritenuto che dal punto di vista psichiatrico vi fossero diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno posto quelle di “ sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD 10 : F43.23) in associazione a problemi correlati all’occupazione e alla disoccupazione (ICD 10 : Z 56) e problemi di adattamento alle transizioni del ciclo della vita (ICD 10 : Z 60.0)” (doc. AI 37-7). Quali valutazione e prognosi i periti hanno rilevato: " (...)
5. VALUTAZIONE E PROGNOSI Siamo di fronte ad una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD 10: F43.23) in associazione a problemi correlati all'occupazione e alla disoccupazione (ICD 10: Z 56) a problemi di adattamento alle transizioni del ciclo della vita (ICD 10: Z60.0) la quale di per sè non produce una menomazione della capacità lavorativa. Si tratta di condizioni di malessere soggettivo e disturbo emozionale, che in determinate circostanze può interferire con il funzionamento e le prestazioni sociali, e che insorgono nel periodo di adattamento ad un significativo cambiamento di vita o alle conseguenze di un evento stressante. Le manifestazioni sono variabili ed includono umore depresso, ansia, preoccupazione, un sentimento di incapacità ad affrontare la situazione, a fare progetti per il futuro, o a continuare nella presente condizione, nonché un certo grado di compromissione delle prestazioni delle attività quotidiane. Pur tenendo conto della struttura di personalità del peritando e delle limitate capacità intellettive riteniamo che il disturbo psichiatrico non lo renda di per sè inabile al lavoro. Ovviamente la prognosi potrebbe essere sfavorevole qualora il peritando non reperisse un'attività lavorativa più idonea, dove non vengano richiesti sforzi fisici prolungati; ad esempio potrebbe volentieri occuparsi in un magazzino come proposto dallo stesso peritando. Il peritando stesso infatti non esclude la possibilità di riprendere l'attività lavorativa, attribuendo all'inattività la causa di gran parte del suo malessere. In conclusione riteniamo che dal profilo psichiatrico il peritando non manifesti nessuna inabilità lavorativa nell'abituale professione quale manovale, come peraltro soggettivamente dichiarato dal peritando che riporta la specifica inabilità come relativa a disturbi quali dispnea e mal di ginocchia. Consideriamo remota la possibilità di attuare un provvedimento di reintegrazione professionale data la bassa scolarità, di certo beneficerebbe di un aiuto nel reperire un'attività più semplice. (...)" (Doc. AI 37-7+8) In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto segue: " (...) B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1. Menomazioni dovute ai disturbi constatati 1.1 a livello psicologico e mentale Il peritando non presenta menomazioni tali da limitarne la capacità lavorativa. 1.2 a livello fisico In base all'incarto, il peritando presenta una gonartrosi bilaterale; una sintomatologia dolorosa in sede cervicale con tendenza all'irradiazione brachiale bilaterale nel quadro di lesioni malformative, turbe statiche e lesioni degenerative; una dispnea da sforzo ed infine, recentemente, una leggera sindrome delle apnee notturne. Ovviamente si rimanda alle constatazioni degli specialisti del caso. 1.3 nell'ambito sociale Il peritando non manifesta malfunzionamenti in questo ambito bench é dichiari che effettui un costante sforzo per non abbandonare il proprio circuito di integrazione.
2. Conseguenze dei disturbi dell'attività attuale 2.1. Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato? I disturbi psichiatrici oggettivati non compromettono la ripresa dell'attività lavorativa attuale. 2.2. L'attività attuale è ancora praticabile? S ì . 2.4. E' constatabile una diminuzione della capacità di lavoro? Non dal profilo psichiatrico. 2.5. In che misura? 2.6. Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%? Dal novembre 2002, secondo le certificazioni motivate anche da disturbi fisici. 2.7. Q ual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro ? In base all'incarto risulta una variazione della capacità lavorativa per motivi fisici. Dal punto di vista psichiatrico consideriamo una costante abilità.
3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici? Sì, essi sono determinati dal timore di non essere più qualificato agli occhi del datore per una paventata riduzione del rendimento dovuta a problemi fisici. C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1. E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? S ì . Ve ne sono in corso? No. Ne sono previsti? No. 1.1. Se s ì, La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione Il peritando potrebbe svolgere un'attività lavorativa che richieda un dispendio di energie compatibili con il quadro internistico e che non richieda sforzi prolungati (es. magazziniere) 2 E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale? Il tentativo effettuato dal peritando non ha sortito alcun effetto per la s carsa collaborazione mostrata dal datore di lavoro. Il peritando aveva chiesto di poter lavorare nel magazzino della ditta, consapevole di non poter più reggere gli sforzi connessi ad un'attività sui cantieri ricevendo una risposta negativa.
3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività? S ì . 3.1 Se s ì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tener soprattutto conto nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento, clima di lavoro ecc.)? Si veda il punto C 1.1 . 3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)? A tempo pieno. 3.3 E' constatabile una riduzione della capacità di lavoro? No. (...)" (Doc. AI 37-8+9+10+11) Nelle sue osservazioni 11 novembre 2004 il dr. __________ del SMR ha indicato: " La perizia permette di escludere una componente limitante della CL dal lato psi. Dal lato organico si ritiene l'A completamente inabile quale manovale muratore, ma totalmente abile in attività leggere (carico massimo di 10 kg) con possibilità di alternare le posizioni statiche e che eviti sforzi fisici prolungati e ripetuti." (Doc. AI 39-1) Nella decisione 24 novembre 2004 l’Ufficio AI ha quindi respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, rilevando che egli è inabile al 100% nella sua precedente attività, ma totalmente abile in una professione leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali e, dal raffronto dei redditi, emerge un grado di invalidità del 31% (doc. AI 47). In sede di opposizione l’assicurato ha trasmesso all’ammini-strazione nuova documentazione medica, comprendente un certificato del dr. __________ ed una attestazione del dr. __________. Nel suo certificato 18 luglio 2005 il dr. __________, specialista FMH in medicina interna, ha rilevato: " (...) Si tratta di un paziente presto 61enne che presenta una polipatologia che sicuramente lo rende inabile al lavoro nella sua attuale professione di muratore ma che d'altra parte, come espresso anche dai collocatori dell'AI, non appare inseribile in un'altra attività. Occorre ricordare che il paziente presenta da una parte un grave stato ansioso depressivo con crisi di ansia, irritabilità, disturbi del sonno, che rende già la vita familiare assai difficile con frequenti conflitti intra-famigliari. Presenta poi una sonnolenza diurna nel quadro di una documentata sindrome dell'apnea notturna. Sono poi presenti numerose patologie remumatiche-ortopediche e in particolare una gonartrosi bilaterale sintomatica, una sindrome cervico-vertebrale su turbe statiche, discopatie multiple ed un'ernia discale C5-C6 paramediana a sinistra. Il paziente presenta poi ripetuti episodi di epigastralgie e di riflusso gastroesofageo nell'ambito di un endo-brachi-esofago tormento. In questa situazione non vedo come il paziente possa essere inserito in una attività lavorativa. Si può chiedere all'Istituto delle Assicurazioni Sociali di valutare la possibilità di inserimento professionale presso il Centro di __________." (Doc. AI 59-2) Dal canto suo il dr. __________, nel referto 23 agosto 2005, ha osservato: " (...) Se da un punto di vista medico peritale il grado d'invalidità del paziente è considerata al 31%, con quindi una restante capacità di guadagno del 69%, mi chiede ora di pronunciarmi in termini clinici sui disturbi lamentati dal Signor RI 1. Considerato che il signor RI 1 è affetto da una polipatologia somatica e psichiatrica mi esprimo solo sulla componente psichiatrica visto comunque che le mie valutazioni di tipo somatico non hanno alcun valore né per l'Ente assicurativo né tanto meno per il Tribunale. Sia le sue scarse competenze intellettive e cognitive sia la persistenza delle sue affezioni somatiche non gli permettono di elaborare sufficientemente la malattia in un aspetto prospettico reintegrativo. Egli ha sempre svolto mansioni ausiliare anche pesanti. In risposta al quesito di "valutare l'esigibilità" al lavoro in mansioni adeguate tenuto conto di tutte le limitazioni, posso rispondere che:
1. non sono un orientatore professionale
2. l'Ufficio Al ha istituito un servizio specifico a questo proposito
3. penso che sia ben difficile riqualificare questo sessantenne in un'attività anche leggera e soprattutto che questa attività abbia una potenzialità di guadagno residua del 69%. Ritengo un compito specifico dell'assicurazione invalidità di riqualificare gli assicurati ma con una prospettiva occupazione sicura perché altrimenti l'Al che assicurazione sociale è? Mi sembra anche criticabile la presa di posizione medica di fronte agli esposti economici comprese le modalità integrative professionali. Condivido tuttora la mia affermazione che il signor RI 1 dal profilo professionale non sembra in possesso delle capacità necessarie per adattarsi ad attività diverse da quelle esercitate finora." (Doc. AI 59-3+4) Nelle sue annotazioni 10 novembre 2005 il dr. __________ si è così espresso: " In fase di opposizione vengono inviati due certificati che motivano un’incapacità dell'A a riprendere un’attività diversa da quella sinora svolta. Le motivazioni per tale affermazioni sono inesistenti. Dal lato organico vengono già prese in considerazioni delle limitazioni che giustificano una completa IL nella sua professione, ma una CL normale in attività adatte. Tali attività risultano essere reperibili nel mondo del lavoro per cui il grado d'invalidità è inferiore al 40% con conseguente rifiuto di prestazioni. Un’attività adatta (come magazziniere nel campo edile) non può essere esclusa con dei motivi medico-psi non meglio definiti. Ritengo che le osservazioni inviate in fase di opposizione non giustificano una modifica della CL in attività adeguata. Nessun elemento oggettivo nuovo viene presentato per cui possiamo confermare la nostra precedente decisione." (Doc. AI 62-1) Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita, dato che la nuova documentazione medica presentata in sede di opposizione non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale del suo stato di salute e della relativa capacità lavorativa. In sede ricorsuale l’assicurato non ha trasmesso nuovi certificati medici. 2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354) . Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997,
p. 230). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01). Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2). 2.8. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve rilevare quanto segue. L ’amministrazione, ritenuto che l’assicurato presenta una polipatologia comprendente una lieve affezione respiratoria e un disturbo psichiatrico che risulta essere, secondo il curante, l’impedimento maggiore, ha correttamente proceduto alla valutazione della patologia psichiatrica, per la quale l’assicurato è in cura da anni dal dr. __________, sottoponendolo ad un esame peritale ad opera della Clinica __________ di __________. Dal rapporto peritale è emerso che l’assicurato non presenta, dal punto di vista psichiatrico, nessuna inabilità lavorativa (doc. AI 37). Questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dalla Clinica __________ di __________ in data 18 giugno 2004, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7.). I periti hanno infatti esaurientemente spiegato che l’assicurato presenta una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali in associazione a problemi correlati all’occupazione e alla disoccupazione e a problemi di adattamento alle transizioni del ciclo della vita, che di per sé non producono una menomazione della capacità lavorativa. Essi hanno rilevato che l’assicurato presenta condizioni di malessere soggettivo e di disturbo emozionale, con manifestazioni variabili come umore depresso, ansia, preoccupazione, sentimenti di incapacità ad affrontare la situazione e a fare progetti per il futuro, nonché un certo grado di compromissione delle prestazioni delle attività quotidiane. Tenendo conto della struttura della personalità e delle sue limitate capacità intellettive, i periti sono giunti alla conclusione che il disturbo psichiatrico dell’assicurato non lo rende, di per sé, inabile al lavoro (doc. AI 37-7). Quanto certificato dallo specialista curante, dr. __________, e dal dr. __________, non può rimettere in discussione tale conclusione. Il dr. __________, infatti, nel rapporto medico dettagliato sull’evoluzione della malattia 15 aprile 2003 all’attenzione della Cassa malati __________, aveva posto la diagnosi principale di “ disturbo ansioso-depressivo. Il paziente è affetto da narcolessia e apnee notturne ” e quale diagnosi secondaria quella di “ disturbi dell’apparato respiratorio ”, segnalando che l’assicurato “ presenta dei sintomi ansiosi, con difficoltà di concentrazione e di attenzione verosimilmente legati alla sua narcolessia, a loro volta associati al perdurare di una broncopatia cronica con apnee notturne ”, rilevando che i motivi che impediscono all’assicurato di svolgere la sua attività lavorativa sono “soprattutto la sua narcolessia accompagnata da disturbi d’ansia” (doc. AI 29-10, la sottolineatura è della redattrice). Nel certificato 31 dicembre 2003 il dr. __________, curante dal 1997, ha evidenziato che “ la patologia psichiatrica tende a persistere, malgrado una presa a carico psichiatrica specialistica (dr. __________) ed un adeguato trattamento medicamentoso ”, aggiungendo che “ lo stato depressivo si associa anche ad uno stato di affaticabilità, astenia, sonnolenza diurna che molto verosimilmente è in parte legata ad una sindrome dell’apnea notturna per la quale il paziente segue un trattamento con l’apparecchio C-PAP ”, ritenendo che l’assicurato sia totalmente inabile al lavoro nella precedente attività lavorativa e, tenuto anche conto della sua età, che non possa essere sottoposto a riqualifica professionale (doc. AI 29-2, la sottolineatura è della redattrice). Nel rapporto 5 gennaio 2004 il dr. __________, curante dal marzo 2003, ha indicato che l’assicurato aveva presentato problemi respiratori, per i quali era stato visitato dal dr. __________, specialista FMH in malattie polmonari presso l’Ospedale regionale di __________, il quale aveva riscontrato una roncopatia e una leggera sindrome delle apnee notturne, patologia quest’ultima curata a partire dal mese di ottobre 2003 con una terapia con apparecchiatura C-PAP Sullivan Autoset Spirit. Lo specialista aveva osservato che l’assicurato, persona estremamente semplice e poco organizzata dal profilo intellettivo e psico-affettivo, con disturbi caratterizzati da insonnia e da dolori gastrici di origine nervosa, non ha sufficienti capacità psichiche per poter gestire una situazione di crisi sia dal profilo somatico che dal profilo professionale (doc. AI 30-2, la sottolineatura è della redattrice). Riguardo alle apnee notturne, agli atti figura il rapporto 21 ottobre 2003 inviato dal dr. __________, Caposervizio di penumologia dell’Ospedale regionale d i __________, al dr. __________, in cui lo specialista afferma che l’assicurato presenta una leggera sindrome delle apnee da sonno, trattata tramite terapia con apparecchiatura C-PAP (doc. AI 29-9). Al successivo controllo 26 novembre 2003 il dr. __________ ha constatato un quadro clinico migliorato, constatando “ dal lato oggettivo un’ottimale compliance con porto dell’apparecchio praticamente per tutto il periodo proposto ” e “ si constata pure un quadro praticamente normale per quanto riguarda gli eventi di apnea e ipopnea in ragione di 5 episodi orari, valore normale ”, proponendo un controllo dopo sei mesi (doc. AI 29-6). Dalla documentazione agli atti non emergono ulteriori rapporti medici al riguardo, per cui non si può ritenere che vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato in relazione alle apnee notturne trattate medicalmente. Ancora, nel suo referto 23 agosto 2005, il dr. __________ ha sottolineato che il suo giudizio, ritenuto che l’assicurato è affetto da una polipatologia somatica e psichiatrica, concerne solo la componente psichiatrica, ribadendo che “ sia le sue scarse competenze intellettive e cognitive, sia la persistenza delle sue affezioni somatiche, non gli permettono di elaborare sufficientemente la malattia in un aspetto prospettico integrativo ” e che “ penso che sia ben difficile riqualificare questo sessantenne in un’attività anche leggera e soprattutto che questa attività abbia una potenzialità di guadagno residua del 69%” (doc. AI 59-3). Quanto alle affezioni somatiche, il SMR ha ritenuto che l’assicurato sia completamente inabile nella precedente professione di manovale muratore, ma totalmente abile in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, ossia che consentano di alternare le posizioni statiche, che non prevedano carichi superiori a 10 kg e che non richiedano sforzi prolungati e ripetuti (doc. AI 3). Dalla documentazione agli atti risulta che l’incapacità lavorativa totale nella precedente attività di manovale sia iniziata il 29 novembre 2002, come da attestazione 31 dicembre 2003 del dr. __________: l’assicurato è stato infatti inabile al lavoro al 100% dal 29 novembre 2002 al 20 dicembre 2002 e poi nuovamente a partire dal 14 gennaio 2003 (doc. AI 29). Nel rapporto medico 12 marzo 2004 il dr. __________ ha correttamente ritenuto che l’assicurato sia totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di manovale a partire dal novembre 2002 (doc. AI 33). Anche nella perizia 18 giugno 2004 i periti della Clinica __________ di __________ hanno indicato che esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20% “ dal novembre 2002, secondo le certificazioni motivate anche da disturbi fisici ” (doc. AI 37-9). Nella decisione 16 giugno 2005 l’Ufficio AI ha giustamente rilevato che “ dalla documentazione medico-specialistica acquisita agli atti risulta giustificata una totale inabilità lavorativa nella sua abituale attività di muratore a partire dal mese di novembre 2002 ” (doc. AI 47). Infatti, secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media; tuttavia, se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI). Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Nel caso di specie, dunque, l’anno di carenza va fatto risalire al mese di novembre 2002. I l SMR ha poi fatto risalire la completa abilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate al mese di dicembre 2003, sulla base di quanto valutato nel suo rapporto medico di fiducia 26 novembre 2003 dal dr. __________, FMH in medicina interna e medico di fiducia di __________, il quale aveva potuto rilevare quanto segue: " RIASSUNTO DEGLI ATTI: L'assicurato viene convocato per la valutazione della capacità lavorativa. L'assicurato è inabile al 100% dal 14.01.2003. Secondo il certificato del Dr. __________ del 17.06.2003 soffre di: ● Sindrome ansio-depressiva. ● Roncopatia con apnee notturne e tendenze alla narcolessia. Per questo è stato visto il 28.03.2003, il 10.07.2003 in cui il Dr. __________ non ha potuto esprimersi sulla capacità lavorativa. E' stata fatta una funzione polmonare da parte del Dr. __________ al __________, nel suo rapporto del 07.05.2003, nelle conclusioni scrive: "parametri statici dinamici e meccanici normali, attualmente nessun evidente disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo". E' stato valutato in modo più approfondito da parte del Dr. __________ per un'apnea del sonno con un esame poligrafico respiratorio (vedi rapporto del 21.10.2003). Una prova con C-PAP ha dato un risultato apparentemente positivo sia dal lato soggettivo sia da quello oggettivo anche se non eclatante. E' stata installata una terapia fissa. In un rapporto del Dr. __________, sotto il punto 8, si legge: "non sussistono elementi oggettivi tali da giustificare, a nostro modo di vedere, un'incapacità lavorativa medico teorica significativa. L'assicurato viene convocato per valutare l'insieme della situazione." (Doc. 1-3, inc. cassa malati) Poste tali premesse, il dr. __________ era giunto alle seguenti conclusioni: " (...) Paziente con leggera sindrome ansioso-depressiva, attualmente con dispnea che, secondo la valutazione del Dr. __________, non è di rilievo per un'inabilità lavorativa. Anche la sindrome ansioso-depressiva al momento non è più un fattore che potrebbe limitare la capacità lavorativa. Quello che abbiamo è una dispnea da sforzo NYHA I-II, ciò significa che sotto grandi sforzi il paziente ha una dispnea. Questa può fare che il paziente, come manovale-muratore, sia limitato soprattutto in terreno sconnesso dove deve portare grandi pesi. Per quanto concerne altri problemi, soprattutto l'operazione della cataratta, penso che la situazione si dovrebbe stabilire verso la metà dicembre ossia dal 15.12.2003 in avanti non ci sono più problemi sotto questo punto. In tutto il paziente é da ritenere inabile come muratore manovale al 100%, ma abile dal 15.12.2003 come operaio in fabbrica con la possibilità di lavorare parzialmente seduto, parzialmente in piedi senza dover fare sforzi fisici prolungati e ripetuti. Può fare lavori di controllo, di spostamento di carrelli o altro, per esempio in un magazzino con la tipologia della __________ ai tempi. Per quanto sopra scritto il paziente é da ritenere abile al 100% dal 15.12.2003." (Doc. 1-4+5, inc. cassa malati) L’assicurato non ha prodotto certificati medici che attestino una sua totale o parziale inabilità lavorativa in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali appena esposti. Di conseguenza, posto che l’assicurato è totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di manovale, occorre ritenere che a partire dal mese di dicembre 2003 egli sia pienamente abile in attività leggere adeguate ai suoi limiti funzionali, descritti dal SMR. 2.9. Ritenuta dunque una capacità lavorativa in attività leggere nell'ordine del 100%, il consulente in integrazione professionale ha proceduto ad una valutazione economica. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, l’amministrazione nella decisione 21 novembre 2005 ha indicato che l’assicurato, totalmente abile dal profilo medico in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, senza il danno alla salute avrebbe potuto percepire nella sua attività di manovale un reddito di fr. 56’446 (stato 2003), mentre in attività adeguate al suo stato di salute, a tempo pieno, non qualificate, potrebbe ancora percepire un salario lordo di fr. 39’141 (stato 2003 con riduzione del 25%). L’amministrazione ha quindi concluso che dal raffronto dei redditi da valido e da invalido risulta una perdita di guadagno del 31% (doc. AI 47 e doc. AI 63). 2.10. A i fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124). N el confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221). Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64). Tuttavia la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02). 2.11. Nella fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato, __________ al momento dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui è portatore presenta, da novembre 2002, una totale inabilità nella sua precedente professione di manovale. Egli, per contro, sulla scorta della valutazione del SMR - che ha evidenziato limitazioni nel mantenere posizioni statiche, escludendo la possibilità di trasportare pesi oltre i 10 kg e di compiere sforzi fisici prolungati e ripetuti, cfr. doc. AI 33 e 39 - è stato giudicato abile in misura del 100% dal dicembre 2003 in attività leggere adeguate in considerazione di suddette limitazioni. Per quanto riguarda la valutazione degli aspetti professionali, con rapporto 8 marzo 2005 il consulente ha evidenziato: " (...) Verbale del primo colloquio - progetti, idee, proposte, ecc. L'assicurato si è presentato al colloquio assieme alla moglie. Ha spiegato il suo iter professionale e la sua problematica di salute. Quanto viene riportato nella perizia psichiatrica lo si ritrova chiaramente nel racconto del suo vissuto. È una persona che ha cominciato a soffrire con la chiusura della __________. L'interrompersi dell'ultima attività lavorativa non ha fatto che aggravare il suo sentimento di frustrazione. Personalmente vorrebbe ancora lavorare ma si rende conto che nella sua si-tuazione non riesce a trovare niente. Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica L'assenza di formazione, la pratica lavorativa unicamente in attività pesanti non qualificate limita molto la reintegrazione. L'esperienza alla __________ era fine a se stessa e non direttamente applicabile ad altre situazioni sul mercato ticinese attuale. La seconda esperienza quale manovale non apre nuove opportunità. Dal punto di vista fisico potrebbe ancora svolgere delle attività leggere nel settore industriale. Tuttavia, sarebbero escluse attività prettamente sedentarie, anche leggere, mansioni dove è richiesta una certa manualità. La scelta si riduce quindi molto. Inoltre, il profilo dell'assicurato porta a considerare che questo tipo di attività è difficilmente esigibile. Anche il magazziniere potrebbe essere visto come un'alternativa. Tuttavia, questa funzione nel caso dell'assicurato, sarebbe unicamente intesa come una semplice gestione di piccolo magazzino, entrata e uscita della merce, riordino. Non potrebbe lavorare come magazziniere nell'edilizia, tranne occasioni rare, vista l'esigenza di sollevare pesi superiori al consentito. In attività più adatte dal punto di vista fisico, sempre di più al magazziniere vengono richieste nozioni informatiche (semplici) e la capacità di gestire aspetti a volte complessi che l'assicurato non possiede e che non ritengo possa ancora acquisire. Con il suo profilo, la sua problematica generale, l'età avanzata e malgrado la sua volontà a trovare un'opportunità lavorativa, mi riesce difficile identificare delle attività concretamente esigibili. Tuttavia, ritengo che l'assicurato sia ancora in grado di fornire una prestazione lavorativa leggera, semplice e non qualificata. L'ostacolo sta nell'individuarne una paletta sufficiente in un mercato cosiddetto in equilibrio. Calcolo GR - senza (ri)formazione specifica Partendo dal reddito ipotetico di fr. 55'536.--, in applicazione delle tabelle RSS, categoria professionale 4, mediana, riduzione del 25% per attività leggera e per le limitazioni fisiche messe in relazione al profilo dell'assicurato, si ottiene una capacità di guadagno residua del 51.07%. Il reddito da invalido è di fr. 28'362.--. Proposte formative - (eventuali) o di chiusura del caso Per motivi legati al profilo complessivo dell'assicurato non ritengo opportuno proporne. La situazione dell'assicurato meriterebbe di avere ancora una possibilità lavorativa. Sarebbe sicuramente positiva per il suo stato di salute. Tuttavia, anche dopo discussione con il collocatore __________ siamo arrivati alla conclusione che non esistono più possibilità concrete di reintegrazione nel normale ciclo produttivo. Si propone quindi una rendita intera." (Doc. AI 43-2+3) Va qui ricordato che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Nel caso in esame il consulente ha concluso che per motivi legati al profilo complessivo dell’assicurato non ci sono i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionali. Egli ha aggiunto che, dopo discussione con il collocatore, si è giunti alla conclusione che non esistono più possibilità concrete di reintegrazione nel normale ciclo produttivo, proponendo l’attribuzione di una rendita intera AI (doc. AI 43-3). L'Ufficio AI contesta in sostanza la valutazione del consulente. La proposta 15 giugno 2005 del capo servizio __________, ha il seguente tenore: " Prendo atto del rapporto di valutazione del collega __________ del 08.03.2005. A questo proposito devo formulare le seguenti considerazioni e conclusioni. Come giustamente asserito dal collega una riformazione professionale non entra in considerazione per le ragioni da lui esposte. Le indicazioni mediche permettono di stabilire che attività leggere entrano in considerazione in misura completa. L'ostacolo di individuare una paletta sufficiente di attività non può per contro essere condiviso. Quali esempi posso citare (non si tratta ovviamente di una lista esaustiva): ● addetto/a alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con compiti essenzialmente d'incasso; ● operaio/a ausiliario/a in lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizioni, ausiliari) nelle cinque categorie presenti nel campo dell'abbigliamento, della confezione, della maglieria e simili; ● operaio/a generico/a nell'industria cioccolatiera; ● operalo/a nell'industria farmaceutica (controlli, condizionamento); ● operaio/a assembIatore/trice nel campo della componentistica elettromeccanica ed elettronica; ● saldatore/trice su dispositivi automatici nell'assemblaggio di componenti per l'industria elettronica; ● operaio/a generico/a nell'orologeria industriale; ● impacchettatore/trice, imballatore/trice e simili (MM); ● venditore/trice non qualificato in grande magazzino (MM, COOP, Denner e altri). Si possono pertanto ritenere applicabili tout cour le tabelle RSS, e contrariamente a quanto stabilito dal collega (attività femminili?), in lavori maschili, categoria 4, quartile 2. Determiniamo così una CGR del 69% (arrotondata secondo recente giurisprudenza) secondo il calcolo allegato. Si impone quindi una decisione di rifiuto ammontando il grado d'invalidità al 31%." (Doc. AI 45-1) Tale critica non può essere condivisa da questo TCA. Se da una parte, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.5.), occorre tener presente che, conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno, ciò che lo obbliga ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione, dall’altra non va dimenticato che, secondo la più recente giurisprudenza del TFA (cfr. consid. 2.10.), quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro Dall’esame degli atti e in particolare dalle attestazioni del dr. __________ e da quanto ritenuto dal consulente IP, dopo discussione con il collocatore, non è ipotizzabile che l’assicurato possa svolgere, realisticamente, un’altra attività al di fuori di quella esercitata in precedenza. Professionalmente l’assicurato ha esercitato per 20 anni l’attività di addetto ai forni e, poi, di autista interno presso la __________ e, dopo la chiusura della ditta, è stato attivo quale manovale nel settore edile, ciò che lascia presumere che egli, stante in particolare la mancanza di una solida formazione scolastica e le sue scarse competenze intellettive e cognitive, come attestato dal dr. __________ incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggero nel settore del controllo, della sorveglianza o dell’incasso, senza formazione complementare, ritenuto inoltre che anche nell’esercizio della maggior parte di dette attività egli, a causa del danno alla salute, non potrebbe mantenere a lungo posizioni statiche, né seduto, né in piedi. Le possibilità d’impiego in detto settore d’attività appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro (anche nel settore dell’incasso) accetti di assumere nelle condizioni sopra descritte, un impiegato 61enne - che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà l’età del pensionamento - tenuto altresì conto dei rischi connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento del lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa formazione scolastica; cfr. le succitate STFA 4 aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10 marzo 2003 in cui il TFA ha ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, siccome non più economicamente utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente di un 61enne e di un 64enne). Stante quanto precede, la capacità residua dell’assicurato non risultando in concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad esso deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° novembre 2003, conformemente a quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - che prevede che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media – ritenuto che, come visto in precedenza (consid. 2.8.), a partire dal mese di novembre 2002 l’assicurato è totalmente inabile nella sua precedente attività di manovale. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto . § La decisione 21 novembre 2005 è annullata. §§ L’assicurato ha diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° novembre 2003.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti