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32.2005.229

Ritenuta corretta la "prima" valutazione peritale del SAM, attestante un'incapacità lavorativa globale del 50% nella precedente attività di rappresentante di cosmetici e non quella resa dopo richiesta di chiarimenti da SMR. Il reddito da valido va in casu determinato secondo il metodo straordinario.

Ticino · 2006-10-27 · Italiano TI
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Ritenuta corretta la "prima" valutazione peritale del SAM, attestante un'incapacità lavorativa globale del 50% nella precedente attività di rappresentante di cosmetici e non quella resa dopo richiesta di chiarimenti da SMR. Il reddito da valido va in casu determinato secondo il metodo straordinario.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente

a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore

sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se

sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno

al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che

nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio

2004, l

'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio,

Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985,

pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;

VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello

della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore

raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità

(DTF

129 V 222; cfr. anche

STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4.   La giurisprudenza permette,

nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che

la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo

straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo

sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique

VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996

p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;

DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna

1995, p. 456).

L’invalidità è allora

stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui

si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio,

op.

cit.,

p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le

ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione

concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V

151).

In tal caso si procede a

paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla

salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono

attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La

differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che

il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del

raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si

constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale

impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI

1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V

138; ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione

della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente,

produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123

consid. 1a).

Nella prassi il metodo

straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa

indipendente.

Nel caso di un

indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima

e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per

quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In

effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la

situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le

oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha

stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in

maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF

104 V 137 consid. 2c).

2.5.   Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC

1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.6.   Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572).

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere

tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile

alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a

profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova

professione (DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi

citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.7.   Nel caso di specie, l

’amministrazione ha incaricato il SAM di eseguire una perizia

pluridisciplinare.

Nel

dettagliato referto 25 luglio 2005 i periti - sulla base delle risultanze degli

atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso

il SAM (consulto reumatologico del dr. __________, consulto neurologico del dr.

__________, consulto ORL del dr. __________ e consulto psichiatrico del dr. __________)

- hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “

fibromialgia;

cervicobrachialgia bilaterale su iniziali alterazioni degenerative a livello

C4-C5 e C5-C6; lombalgie su alterazioni statiche della colonna vertebrale, con

scoliosi destra convessa nella zona toracale, nonché cifosi toracale che si

prolunga alle prime vertebre lombari, presenza di discopatie condrotiche ed

osteocondrotiche e spondilosiche da L1 a S1; emicrania e sospette crisi

epilettiche a partenza focale, apparse dopo un meningo (-encefalite) a liquido

chiaro 1994; acroparestesie ai quattro membri, in parte ev. legate ad una

compressione dei nervi mediani al canale carpale (confermata ENGraficamente a

destra), ev. anche dei nervi tibiali post. al canale tarsale bilateralmente;

sindrome somatoforme del dolore persistente; sindrome ansioso-depressiva lieve”

e quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “

anamnesticamente

neuronite vestibolare; neurinoma parzialmente intracanalare, parzialmente fossa

post., senza compressione del tronco cerebrale ds.; soprappeso con BMI 28

kg/m2”

(doc. AI 66-10).

In merito

alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto

segue:

"

(...)

7.

VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'attuale grado di capacità lavorativa medico -

teorica globale dell'A., nell'attività da ultimo esercitata come rappresentante

di cosmetici, è da considerare nella misura del 50%, intesa come riduzione

della capacità funzione residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

8

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano

soprattutto da patologie neurologiche, reumatologiche e psichiatriche, mentre

invece, come descritto a capitolo 6, dal punto di vista ORL l'A. non presenta

patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa.

Dal punto di vista reumatologico, tenendo in

considerazione le diagnosi riassunte al capitolo 5 e la loro discussione

descritta al capitolo 6, una diminuzione della capacità lavorativa nella misura

del 30% è giustificata dalle limitazioni nel sollevamento o trasporto di pesi,

dalla limitazione a restare per lungo tempo sempre nella medesima posizione di

tipo statico o nel dover lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna

vertebrale.

Dal punto di vista neurologico, in considerazione

dei vari disturbi (emicrania e sospette crisi epilettiche a partenza focale,

acroparestesia ai quattro membri in parte ev. legati ad una compressione dei

nervi mediani al canale carpale ed ev. anche dei nervi tibiali post. al canale

tarsale bilateralmente, alle vestibolopatie periferiche), inoltre per la

presenza di cervicalgie, lombalgie ed una sindrome astenica difficilmente

dissociabili dalla problematica fibromialgica e dalla componente psichiatrica,

porta il nostro consulente neurologo a valutare un'incapacità lavorativa non

superiore al 50%. La sindrome del canale carpale ds. è minore e poco

sintomatica, senza deficits. Anamnesticamente vi è la persistenza di cefalee

tensive di sottofondo e persistenza dei disturbi dell'equilibrio.

Anamnesticamente le crisi di emicrania sono regredite con la cura a base di

Topomax prima e Maxalt dopo. Gli episodi di vestibolopatia periferica sono di

per sé al momento poco sintomatici.

Dal punto di vista psichiatrico l'A presenta un

disturbo somatoforme da dolore persistente già diagnosticato nella perizia

psichiatrica del febbraio 2004. Il decorso clinico è stato caratterizzato da

allora da un andamento fluttuante con la tendenza ad un peggioramento del

quadro depressivo (seppur di lieve entità), anche se tuttora complessivamente

non incide in modo sostanziale sulla capacità lavorativa dell'A.. Si potrebbe quindi

ipotizzare che la capacità lavorativa della peritanda sia rimasta invariata

rispetto alla precedente valutazione del febbraio 2004 e si attesti attualmente

ad una capacità lavorativa nella misura del 70%.

Riassumendo, per le ragioni su esposte, dal punto

di vista fisico e psichico valutiamo il grado di capacità lavorativa,

nell'attività da ultimo esercitata come rappresentante di cosmetici, nella

misura del 50%.

Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione

temporale della limitazione della capacità lavorativa, ricordiamo innanzi tutto

che alla fine del 2003 era stata eseguita una perizia reumatologica richiesta

dall'ufficio AI del Canton Ticino e redatta dal dr. __________ di __________

(atto 7.01.2004) ed in seguito, nel febbraio 2004, una perizia psichiatrica

richiesta sempre dall'UAI del Canton Ticino, redatta dal dr. __________ (atto 27.02.2004).

Il servizio medico regionale - AI giungeva quindi alla conclusione che fino a

marzo

2004 l

'inabilità

lavorativa, sulla base delle perizie eseguite, non superava il 25%. Da marzo

2004, però, si aggiungono delle problematiche neurologiche ed ORL, esaminate

attualmente in sede peritale. La componente psichiatrica è rimasta immutata

rispetto a febbraio 2004, mentre la componente reumatologica registra un minimo

peggioramento dei reperti soprattutto radiologici a livello della colonna

lombare, che giustificano un lieve incremento dell'incapacità lavorativa.

La componente ORL

, invece, come descritto sopra, non

influenza la capacità lavorativa.

Sulla base di queste constatazioni, riteniamo

giustificabile un'incapacità lavorativa nella misura del 50% a partire dal

marzo

2004.”

(Doc. AI

66-13+14+15)

Il dr. __________ con scritto 31 agosto

2005 ha

espresso perplessità riguardo alla

perizia SAM, osservando:

"

In merito alla perizia SAM concernente la

summenzionata assicurata vorrei esporre le mie perplessità e chiedere una

rivalutazione critica delle vostre conclusioni.

Dal punto di vista reumatologico e psichiatrico è

stata riscontrata una evoluzione classica di una fibromialgia con aumento dei

disturbi soggettivi ma stato clinico in pratica invariato.

Da parte vostra invece viene riconosciuto un

peggioramento da

3.2004 a

causa

di problematica ORL e neurologica. Se dal punto di vista ORL attualmente è stata

negata una incapacità lavorativa, dal punto di vista neurologico pare riconosciuto

un impedimento del 50%, valutazione che però secondo la mia opinione non

risulta giustificata in considerazione dei seguenti dati:

-

le cefalee e l'emicrania in pratica sono scomparse o regredite

nettamente dopo l'introduzione del Topamax (frequenza 1x la settimana con buona

risposta al medicamento), questo vale pure per le ipotizzate crisi epilettiche

-

la problematica

della compressione del nervo mediano risulta lieve e non comporta attualmente

deficit sensitivi o motori, problema pure valutato dal reumatologo che l'ha

ritenuta ininfluente per quanto concerne la capacità lavorativa nell'attività

abituale

-

le cervicalgie e le lombalgie non sono accompagnate da problematica

neurologica e sono quindi state valutate in sede reumatologica per quanto

concerne il loro influsso sulla capacità lavorativa

-

la vestibulopatia attualmente è anamnestica ed è pure stata valutata

in sede ORL e ritenuta senza influsso sulla capacità lavorativa

-

il neurinoma è stato pure valutato in sede ORL ed è stato dichiarato

senza influsso sulla capacità lavorativa

Ritengo quindi che le uniche patologie con

influsso sulla capacità lavorativa siano la problematica reumatologica e quella

psichiatrica e che quindi le conclusioni finali SAM siano da rivedere

criticamente." (Doc. AI 68-1)

In data 21 settembre 2005 il dr. __________ del

SAM ha risposto:

"

(...)

Abbiamo sottoposto le questioni sollevate

direttamente al nostro consulente di neurologia dr. __________, che aveva

effettuato l'esame peritale dell'A. e che ci ha fatto pervenire le sue osservazioni

per iscritto (vedi allegato).

Dopo aver rivalutato l'intero caso tramite

un'esauriente discussione tra tutti medici periti del SAM, prendendo in

considerazione anche la presa di posizione del dr. __________, FMH neurologia,

del 14.09.2005, giungiamo alla seguente conclusione.

Il dr. __________ conferma la presenza di cefalee

dal carattere emicranico, diventate sì più rare, ma sempre presenti. Conferma

la presenza di brachialgie parestetiche legate ad un'incipiente compressione

del nervo mediano al canale carpale, sintomatologia che può diventare

fastidiosa soprattutto quando l'A. deve usare molto le braccia. Inoltre il

nostro consulente ha forti dubbi che la peritanda possa lavorare in misura

totale (ricordando che da anni lavorava al 50%) senza scompensare nuovamente

nei suoi disturbi.

Alla luce di queste considerazioni, e tenendo

presente la professione dell'A., riteniamo che l'attuale grado di capacità

lavorativa medico - teorica globale dell'A. sia da considerare nella misura del

60%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di

un'intera giornata lavorativa, ricordando che dal punto reumatologico vi è una

diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 30%, e dal punto di

vista psichiatrico vi è pure una diminuzione della capacità lavorativa nella

misura del 30%." (Doc. AI 70-1)

Nelle sue precisazioni 14 settembre 2005 il dr. __________

si era infatti così espresso:

"

(...)

Mi riferisco al mio rapporto dell'8.6.2005.

Si tratta di prendere una posizione sulle perplessità

formulate dal Dottor Med. __________, dell'Ufficio dell'Assicurazione

Invalidità del Canton Ticino sul grado di incapacità lavorativa della Paziente.

Nel mio rapporto avevo proposto un'incapacità

lavorativa non superiore al 50% in considerazione dei vari disturbi lamenti

dalla Paziente, in effetti le cefalee dal carattere emicranico sono diventate

più rare, però sempre almeno una volta per settimana, brachialgie parestetiche

legate ad un'incipiente compressione del nervo mediano al canale carpale, sintomatologia

che può diventare fastidiosa secondo le professioni, soprattutto dovendo usare

molto le braccia.

Non mi pronuncio sulla sindrome fibromialgica e sulla

presenza di componenti psicologiche di tipo depressivo.

La mia valutazione è quindi da considerare come

limite minimo e non massimo.

Ho tuttavia forti dubbi che la Paziente possa

lavorare in misura totale, senza scompensare nuovamente nei suoi disturbi.

Penso che la situazione deve essere valutata nel

complesso dei disturbi.

Ricordo inoltre che la Paziente da anni lavorava

al 50%. In queste situazioni difficilmente si riuscirà ad ottenere una capacità

totale effettiva.

Discutete ancora il problema con il Reumatologo e

lo Psichiatra e lascio a Voi la decisione finale." (Doc. AI 70-2)

Sulla base di tali chiarimenti il dr. __________,

nel suo rapporto 26 settembre

2005, ha

ritenuto l’assicurata a causa della problematica mista psichiatrica

e reumatologica inabile al lavoro al 40% nell’attività abituale a partire dal

marzo 2004, precisando che un miglioramento della capacità lavorativa è poco

probabile (doc. AI 71-2). Nella decisione su opposizione l’amministrazione,

dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, ha negato all’assicurata il

diritto ad una rendita, non presentando nessuna perdita economica.

2.8.

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (

STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160;

Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352

;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio

1995 in

re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110).

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.),

la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354)

.

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre, nella sentenza

del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie

le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha

descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04, consid. 1.2).

2.9.   Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in

dubbio la valutazione effettuata dal SAM in data 25 luglio 2005, da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati (cfr. consid. 2.8.).

L’Ufficio

AI, infatti, constatata un’importante polipatologia, ha affidato al SAM

l’incarico di esperire una perizia (doc. AI 61). In tale ambito è stato

valutato l’aspetto reumatologico, quello neurologico, quello ORL e quello psichiatrico,

con la conclusione che l’assicurata è da considerare inabile al lavoro al 50%

nell’attività di rappresentante di cosmetici. I periti hanno al riguardo

rilevato che “

sulla base del complesso quadro clinico presentato, l’attuale

professione dell’assicurata sia già molto idonea e adatta ai disturbi da lei

presentati, visto che si tratta di una professione indipendente, dove la

peritanda può gestire a suo piacimento tempo e posizioni di lavoro

”. I

periti hanno aggiunto di non ritenere dunque indicato nessun provvedimento di

reintegrazione professionale, reputando che l’assicurata possa riprendere a

lavorare nella misura del 50% nella sua professione di rappresentante di

cosmetici “

visto anche che per il momento l’attività è solo stata sospesa:

la ditta esiste ancora, i prodotti non ancora smerciati sono stoccati al suo

domicilio pronti all’uso e l’assicurata stessa aveva affermato di sperare di

poter riprendere la sua attività appena possibile

” (doc. AI 66-14).

Esaminata

tale perizia, il dr. __________ del SMR ha ritenuto opportuno richiedere dei

chiarimenti al SAM, evidenziando che le uniche patologie con influsso sulla

capacità lavorativa siano, a suo parere, quella reumatologica e quella

psichiatrica, mentre invece non rivestirebbe troppo peso quella neurologica.

Egli ha in particolare contestato la valutazione neurologica che attribuisce

un’inabilità lavorativa del 50%, constatando che dagli atti emergerebbe che le

cefalee e le emicranie sono regredite nettamente sotto trattamento, la

problematica della compressione del nervo mediano risulta lieve, le cervicalgia

e le lombalgie non sono accompagnate da una problematica neurologica e il

neurinoma non ha influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 68).

Al

riguardo, il SAM ha interpellato lo specialista in neurologia, dr. __________,

il quale nella sua presa di posizione 14 settembre 2005 riguardo alle

perplessità del dr. __________ ha rilevato che nel suo rapporto aveva proposto

un’incapacità lavorativa non superiore al 50% in considerazione dei vari

disturbi lamentati dall’assicurata, osservando che effettivamente le

cefalee dal carattere emicranico sono diventate più rare, ma comunque pur

sempre presenti almeno una volta alla settimana e che vi sono

brachialgie parestetiche legate ad un’incipiente compressione del nervo mediano

al canale carpale, sintomatologia che può diventare fastidiosa nelle

professioni in cui bisogna soprattutto usare molto le braccia (doc. AI 70-2, la

sottolineatura è della redattrice). Il perito neurologo ha poi aggiunto che la

sua valutazione di una capacità lavorativa del 50% sia da considerare come

limite minimo e non massimo e che la situazione debba essere rivalutata nel

complesso dei disturbi dell’assicurata (doc. AI 70-2). Il dr. __________ del

SAM ha quindi indicato che, dopo aver rivalutato l’intero caso tramite

un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM, prendendo in

considerazione la presa di posizione del dr. __________, la capacità lavorativa

dell’assicurata è da considerare del 60%, ricordando che dal punto di vista

reumatologico vi è una diminuzione della capacità lavorativa del 30% e dal

punto di vista psichiatrico vi è pure una diminuzione della capacità lavorativa

del 30% (doc. AI 70, la sottolineatura è della redattrice).

La

ricorrente ha criticato la “nuova” conclusione cui è giunto il SAM in merito ad

una capacità lavorativa del 60%, anziché del 50% come valutato in sede di

perizia pluridisciplinare, rilevando che la rivalutazione cui ha proceduto il

SAM su pressione del SMR “

è priva di logica e non viene sufficientemente

spiegata, per cui non risulta atta a contraddire l’approfondita valutazione di

cui alla perizia 25 luglio 2005. Conferma infatti la valutazione del dr. __________

(50%), ma ciononostante giunge ora ad una capacità lavorativa del 60%. Ne

consegue che deve semmai far stato la valutazione compiuta e motivata del 25

luglio 2005, che giunge ad un’incapacità di lavoro del 50% e non quella

superficiale e non motivata del 21 settembre 2005, modificata unicamente su

pressione del SMR

” (doc. III).

Anche

questo Tribunale ritiene che non vi siano in concreto sufficienti motivi per

mettere in dubbio la valutazione accurata, approfondita e motivata effettuata

dai periti del SAM in data 25 luglio 2005. Essi hanno debitamente tenuto conto

dei singoli consulti, rilevando che le conseguenze sulla capacità lavorativa

derivano soprattutto da patologie neurologiche, reumatologiche e

psichiatriche, mentre invece dal punto di vista ORL l’assicurata non

presenta patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa (doc. AI

66-13, la sottolineatura è della redattrice). In particolare, con riferimento

alla patologia neurologica, essi hanno rilevato, che in considerazione dei vari

disturbi (emicranie e sospette crisi epilettiche a partenza focale,

acroparestesia ai quattro membri in parte eventualmente legati ad una

compressione dei nervi mediali al canale carpale ed eventualmente anche dei

nervi tibiali posteriori al canale tarsale bilateralmente, alla vestibulopatia

periferiche), uniti alla presenza di cervicalgie, lombalgie e di una sindrome

astenica difficilmente dissociabile dalla problematica fibromialgica e dalla

componente psichiatrica di tipo depressivo, il consulente, dr. __________,

specialista in materia, ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 50% (doc.

AI 66-25+26).

Tale

valutazione, approfondita e motivata, non è in seguito stata smentita dallo

specialista in neurologia nella presa di posizione 14 settembre

2005 in

merito alle critiche del dr. __________

del SMR: in quell’occasione il dr. __________ ha ribadito la bontà della sua

valutazione, precisando che il suo giudizio in merito ad un’abilità al lavoro

del 50% dell’assicurata è da considerare quale limite minimo e non massimo, ma

specificando di avere forti dubbi circa una ripresa al 100% del lavoro da parte

dell’assicurata senza scompensare nuovamente nei suoi disturbi. Egli ha

comunque indicato che la situazione era da rivalutare nel complesso dei

disturbi, lasciando ai periti del SAM la decisione finale, dopo discussione con

il reumatologo e lo psichiatra (doc. AI 70-2).

Gli

stessi periti del SAM nella risposta 21 settembre 2005 alla lettera del SMR,

dopo aver rilevato di avere rivalutato l’intero caso tramite un’esauriente

discussione fra tutti i medici periti del SAM, prendendo anche in

considerazione la presa di posizione del dr. __________ del 14 settembre 2005,

sono giunti alla conclusione che il grado di capacità medico-teorica globale

dell’assicurata sia da considerare nella misura del 60% “

intesa come

riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata

lavorativa, ricordando che dal punto reumatologico vi è una diminuzione della

capacità lavorativa nella misura del 30%, e dal punto di vista psichiatrico vi

è pure una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 30%

(doc. AI 70-1).

In una

sentenza del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I

2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D. (I

606/03), il TFA ha stabilito che per determinare il grado d’inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a

sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in

quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il

giudice non rimette in discussione.

Al

riguardo, questo Tribunale, dopo approfondito esame degli atti, ritiene che non

vi sia nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM del 25 luglio

2005, che ha approfonditamente vagliato le varie patologie dell’assicurata

(reumatologica-neurologica-ORL-psichiatrica), giungendo, dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati, ad un giudizio globale

che non è stato contraddetto dalla successiva presa di posizione del dr. __________.

A mente del TCA, pertanto, va ritenuta maggiormente attendibile la valutazione pluridisciplinare

del SAM del 25 luglio 2005, resa tenendo conto di tutte le patologie

dell’assicurata, rispetto a quella, poco motivata e resa solo su richiesta di

rivalutazione da parte del SMR, dello stesso SAM del 21 settembre 2005, che

giunge alla conclusione di una capacità lavorativa del 60% tenendo presente la

diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico (30%) e

da quello psichiatrico (30%), senza nulla precisare riguardo alla diminuzione

di rendimento dovuta alla patologia neurologica. Trascurare completamente una

componente importante quale quella neurologica non può essere ritenuto corretto

da parte di questo Tribunale.

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti

risultanze SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere

tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l

'assicurata è inabile al lavoro al 50% nella

sua attività di rappresentante di cosmetici.

Su questo

punto il ricorso dell’assicurata merita di essere accolto.

Rettamente,

infine, i periti SAM hanno considerato la professione di rappresentante di

cosmetici adeguata alle limitazioni funzionali dell’assicurata, poiché la

ricorrente non deve eseguire lavori pesanti, può cambiare frequentemente di

posizione e, dal momento che la stessa è esercitata a titolo indipendente,

l’interessata può gestire la propria giornata lavorativa in funzione degli

impedimenti fisici.

2.10.   Per quel che

concerne la valutazione economica, procedendo alla determinazione

dell’invalidità secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3.),

l’Ufficio AI ha calcolato il reddito da valido riferendosi ad un importo

di fr. 12'000

sulla scorta dei redditi conseguiti dall’assicurata nel

1999 e 2000, vale a dire nei due anni precedenti l’insorgenza del danno alla

salute (agosto 2001).

Per

procedere al raffronto dei redditi bisogna di regola esprimere il più esattamente

possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due

importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in cui

essi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli sulla

base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei dati

approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 consid. 1).

Come

ricordato in precedenza (consid. 2.4.), Se non è possibile determinare o

stimare in maniera attendibile ("zuverlässig") i due redditi di cui

si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle

persone non esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle

attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della

diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (metodo

straordinario di graduazione). Questo metodo particolare si applica

eccezionalmente e soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo

sufficientemente attendibile dei redditi da paragonare è escluso.

2.10.1.   Nel caso di

specie va esaminato se i redditi da porre a confronto secondo il metodo

ordinario (metodo utilizzato dall’Ufficio AI) possono essere quantomeno

stimati, circostanza, questa, che escluderebbe l'applicazione del metodo

straordinario.

L’Ufficio

AI ha calcolato il reddito da valido riferendosi ad un importo di fr. 12'000

sulla

scorta dei redditi conseguiti dall’assicurata nel 1999 e 2000, vale a dire nei

due anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute (agosto 2001).

Al riguardo, va rilevato

che nella comunicazione 27 ottobre 2005 il funzionario incaricato ha ritenuto

opportuno rimarcare quanto segue:

"

Alla luce dell'opposizione presentata è doveroso

fare una considerazione.

Con decisione del 14 settembre 2004 è stata

respinta la richiesta intesa ad ottenere una rendita Al con la motivazione che

risultava un'inabilità del 25% nella sua attività quale consulente cosmetica e

in qualsiasi attività lavorativa e lucrativa e indicando che tale percentuale

corrispondeva al grado d'invalidità.

Tale motivazione era sufficiente per dimostrare

il non diritto a prestazioni.

Nessuno ha contestato che l'assicurata è stata

ritenuta 100% salariata, come nessuno ha contestato il fatto che l'incapacità

lavorativa è subentrata in agosto 2001. Nei 2 anni precedenti l'insorgenza del

danno alla salute (1999 e 2000) l'assicurata ha avuto dei redditi pari a CHF

12'000.- annui (NT 2001/2002). L'amministrazione avrebbe quindi dovuto

procedere con un confronto dei redditi, il che avrebbe escluso qualsiasi

diritto a prestazione, considerato che non sarebbe risultata alcuna perdita

economica. (...)" (Doc. AI 72-1)

In sede ricorsuale

l’assicurata ha contestato l’importo del reddito da valido utilizzato

dall’amministrazione, rilevando di avere iniziato la sua attività indipendente

in data 1° dicembre 1997, ma di non avere potuto dedicarsi alla sua attività

come sarebbe stato necessario per renderla una fonte di guadagno, essendo

caduta in depressione a seguito dell’improvvisa scomparsa di suo marito in data

27 luglio 1998. L’assicurata ha indicato che il rendiconto della sua attività

1.12.1997-31.12.1998 mostra un disavanzo di fr. 15'730.20 e che il reddito di

fr. 12'000 di cui alla notifica di tassazione 2001-2002 (cui si è riferita

l’amministrazione) è una tassazione d’ufficio, che nel 1999 ella ha avuto un

guadagno di fr. 6'692.67, nel 2000 di fr. 8'191.06 e nel 2001 di fr. 11'115.49

per poi diminuire in seguito all’acuirsi dei problemi di salute. A partire

dall’agosto 2001 ella ha così dovuto ridimensionare la propria attività,

continuando a gestire nel suo studio presso la sua abitazione la compra-vendita

dei prodotti cosmetici __________, ma ponendo per contro fine alle altre

attività, in particolare a quella di estetista (svolgeva attività di

compravendita di prodotti cosmetici all’ingrosso, dimostrazioni di prodotti

cosmetici, estetista, truccatrice, ricostruzione unghie e trattamento viso). In

seguito al secondo incidente stradale del 2003 ella ha inoltre dovuto

rinunciare al progetto relativo ad un centro di benessere. L’assicurata ha

quindi stimato che la sua attuale attività lavorativa rappresenta il 25%

rispetto all’attività professionale svolta prima dell’agosto 2001 (doc. I).

Essendo quindi a suo

avviso inutilizzabile l’importo di fr. 12'000 ritenuto dall’amministrazione,

ella ha indicato quale reddito da valida di riferimento l’importo annuo di fr.

41'488 corrispondente a quanto da lei guadagnato quale dipendente a metà tempo

della ditta __________ nel 1996 (fr. 20'744) e adeguato ad un tempo pieno.

Innanzitutto

occorre rilevare che, come visto in precedenza (consid. 2.4.), secondo la

giurisprudenza, nel caso di un indipendente il TFA ha precisato che il

raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente,

non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno

che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili

di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione

concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti

estranei all’invalidità.

Di

conseguenza l’Alto Tribunale ha stabilito che i documenti contabili non sono

dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI

1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

Se

tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la

ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo

dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più

possibile (RAMI 1995 p. 106ss).

Per

questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un

indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo

straordinario.

Inoltre,

è

opportuno ricordare che

l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di

carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110

V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la

valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori

medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92

in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì

rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno

(RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

2.10.2.   Nel caso di specie,

appare corretto procedere in concreto al calcolo del reddito da

valida considerando quanto l'assicurata avrebbe potuto conseguire, senza il

danno alla salute, quale consulente cosmetica indipendente, dovendosi in

concreto ritenere che, con ogni verosimiglianza, senza l'insorgenza delle

patologie invalidanti ella avrebbe continuato a svolgere l'attività di consulente

cosmetica e estetista in proprio. Non può pertanto essere condivisa l'opinione

della ricorrente secondo cui per il calcolo dell'incapacità al guadagno occorre

riferirsi al salario da consulente dipendente, quantificata dalla stessa in fr.

41'488

(doc. I).

Quanto

all’ammontare del reddito da valida, senza danno alla salute, a mente di questo

TCA l’importo di fr. 12'000 ritenuto dall’amministrazione non è condivisibile,

essendo le censure dell’assicurata credibili.

Infatti,

dopo aver avviato la sua professione di consulente cosmetica di prodotti __________

in data 1° dicembre 1997, l’assicurata ha dovuto affrontare la morte di suo

marito, avvenuta il 27 luglio 1998, circostanza che l’ha gettata in una profonda

depressione, non permettendole di dedicarsi alla sua nuova attività, in fase di

avviamento, come sarebbe stato necessario per renderla una fonte di guadagno. A

partire dal settembre 1998 ella ha infatti iniziato un trattamento antidepressivo

psicofarmacologico, prescrittole dal dr. __________. A conferma dell’avvio

problematico della nuova attività, con i suoi problemi psichiatrici,

l’assicurata ha indicato che il rendiconto 1.12.1997-31.12.1998 mostra un

disavanzo di fr. 15'730.20. L’assicurata è stata nuovamente considerata abile

al lavoro al 100% a partire dall’11 gennaio 1999. Nel corso del 1999 vi è stata

l’insorgenza di una sintomatologia algica a localizzazione cervicale, rimasta

inalterata nonostante numerosi trattamenti analgesici e fisioterapici,

alternando nel corso degli anni momenti di peggioramento e momenti di miglioramento

che hanno giustificato un’incapacità lavorativa parziale e totale. Nel 2000

ella cade dalle scale di casa e si procura una fessura a livello del polso

destro e una contusione cranica.

Visto quanto sopra, appare

credibile la tesi dell’assicurata secondo la quale il reddito di fr. 12'000

preso in considerazione dell’Ufficio AI non possa essere ritenuto

rappresentativo. I dati contabili e fiscali relativi agli anni 1998, 1999 e

2000, anni in cui l’assicurata ha avuto diversi periodi di inabilità lavorativa

e nei quali era in cura per una depressione a causa del lutto non elaborato in

seguito alla scomparsa del marito, sono poco indicativi – generalmente nei

primissimi anni d’avviamento di un’attività indipendente gli utili sono bassi –

e non consentono di procedere ad una proiezione economica affidabile (cfr. ad

esempio STCA 27 ottobre 2003 nella causa C., inc. 32.03.15, confermata dal TFA

con STFA 24 maggio 2006 nella causa C., I 782/03; STCA 3 settembre 2004 nella

causa L., inc. 32.04.27).

Pertanto, non essendo possibile determinare concretamente il

reddito che l’assicurata avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute,

a mente di questo TCA, s’impone una valutazione del grado

d’invalidità secondo il metodo straordinario. Tanto più che a mente dei periti

del SAM l’attività di rappresentante di cosmetici indipendente svolta

dall’assicurata è un’attività ideale per l’assicurata, che le consente di

facilmente adeguare il ritmo della giornata lavorativa alle proprie condizioni

fisiche, ciò che non sarebbe il caso se fosse alle dipendenze di terzi. In

simili circostanze e considerato anche che nel settore dei rappresentanti vi

sono diversi fattori strutturali, quindi non dipendenti dall’invalidità, che

influenzano l’andamento aziendale (cfr. DTF 128 V 31 consid. 2),

a mente

del TCA l’amministrazione avrebbe dovuto procedere al confronto delle attività

secondo il metodo straordinario (cfr. consid. 2.5 e DTF 128 V 32 consid.

4).

Nel

caso in esame, tuttavia, dagli atti non risulta che l’Ufficio AI abbia

proceduto ad una valutazione economica sull’esigibilità di ogni singola

mansione facente parte dell’attività di consulente cosmetica, professione che

dalla documentazione agli atti sembrerebbe che la ricorrente continui ad

esercitare, seppur in misura molto minore, nonostante le affezioni invalidanti

riscontrate in sede peritale.

Quindi, a

mente di questa Corte, s’impone un rinvio degli atti all’amministrazione

affinché proceda ad una approfondita valutazione dell’invalidità conformemente

al metodo straordinario, tenendo in considerazione i risultati della perizia pluridisciplinare

del SAM del 25 luglio 2005, alla quale va attribuita forza probante piena

conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (consid. 2.8.), ma che

da sola nel caso concreto non permette di giungere ad un definitivo e chiaro

giudizio circa l’incapacità al guadagno dell’assicurata.

In esito

al succitato accertamento, l’amministrazione si pronunzierà nuovamente sul diritto

alla rendita dell’assicurata.

Infine, questo Tribunale

rileva che se l’amministrazione dovesse accertare che, al momento determinante

della decisione su opposizione, l’assicurata avesse posto termine

definitivamente alla propria attività indipendente (circostanza che non emerge

dalla documentazione agli atti, ma che comunque non può essere esclusa), non sarebbe

possibile l’applicazione del metodo straordinario. In tale evenienza, non

essendo comunque il reddito da valido di fr. 12'000, ritenuto

dall’amministrazione, affidabile, per le stesse ragioni esposte in precedenza, l’assicurata

andrebbe considerata persona senza attività lucrativa e di conseguenza sia il

reddito da valida che quello da invalida andrebbero calcolati sulla base dei

valori statistici nazionali della tabella TA1 di cui all’ISS (cfr. STFA del 16

ottobre 2006 nella causa R.-G., U 295/03).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.10.2006 32.2005.229 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.10.2006 32.2005.229 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.10.2006 32.2005.229

Ritenuta corretta la "prima" valutazione peritale del SAM, attestante un'incapacità lavorativa globale del 50% nella precedente attività di rappresentante di cosmetici e non quella resa dopo richiesta di chiarimenti da SMR. Il reddito da valido va in casu determinato secondo il metodo straordinario.

Raccomandata Incarto n. 32.2005.229 cr / sc Lugano 27 ottobre 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Ivano Ranzanici, Raffaello Balerna (in sostituzione del Giudice Raffaele Guffi, astenuto) redattrice: Cinzia Raffa, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 30 novembre 2005 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 2 novembre 2005 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, classe 1952, in precedenza attiva quale consulente cosmetica in proprio, nel mese di marzo 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui due perizie ad opera del dr. __________ (doc. AI 26) e del dr. __________ (doc. AI. 27), con decisione 14 settembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenuto che dal profilo medico-teorico l’assicurata deve essere ritenuta abile al lavoro al 75% in qualsiasi attività (doc. AI 43). 1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’avv. __________ dello __________

- con la quale ha contestato il grado d’invalidità del 25%, rimproverando all’Ufficio AI di non avere adeguatamente tenuto conto delle sue diverse patologie, che la rendono inabile in misura maggiore (doc. AI 48) - con decisione su opposizione 13 ottobre 2005 l’amministrazione, dopo aver disposto una perizia multidisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), ha confermato la precedente decisione, ritenendo l’assicurata inabile al lavoro al 40% in qualsiasi attività, ma stabilendo, dopo raffronto dei redditi, un’incapacità al guadagno pressoché nulla (doc. AI 73). 1.3.   Contro la decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv., ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una mezza rendita. Sostanzialmente ella contesta la valutazione del SAM e l’ammontare del reddito da valido utilizzato nel raffronto dei redditi, osservando: " (...) La perizia SAM appare incompleta per quanto concerne l'anamnesi personale, ­sociale e patologica, dal momento che non fa stato delle difficoltà particolari incontrate dopo la morte del marito, nel 1998 (vedasi più sotto). E' inoltre incompleta per quanto concerne l'anamnesi professionale, in quanto non analizza in dettaglio l'attività dell'assicurata (lavoro a tempo pieno o parziale, attività di casalinga). 7. Con scritto 31.8.05, il medico AI, dott. __________, chiede una riconsiderazione delle conclusioni del SAM. Con lettera 21.9.05 il servizio di accertamento medico scrive pertanto all'ufficio Al di ritenere l'attuale grado di capacità lavorativa medico­-teorica globale dell'assicurata nella misura del 60%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa. E ciò nonostante l'indicazione 14.9.05 del dott. __________, che conferma la sua valutazione del 50%, rilevando esplicitamente che non si pronuncia sulla sindrome fibromialgica e sulla presenza di componenti psicologiche di tipo depressivo. Questa rivalutazione è priva di logica e non viene sufficientemente spiegata, per cui non risulta atta a contraddire l'approfondita valutazione di cui alla perizia 25.7.05. Conferma infatti la valutazione del dr. __________ (50%), ma ciononostante giunge ora ad una capacità lavorativa del 60%. Ne consegue che deve semmai far stato la valutazione compiuta e motivata del 25.7.05, che giunge ad un'incapacità di lavoro del 50%, e non quella superficiale e non motivata del 21.9.05, modificata unicamente su pressione del medico Al. 8. Ne consegue innanzitutto che l'incapacità al lavoro medico-teorica è del 50%. Incapacità al guadagno - invalidità 9. Per quanto concerne il calcolo del reddito ipotetico raggiungibile secondo l'ufficio Al, non sono chiari i parametri: su quale percentuale è stato calcolato tale reddito? E' stata fatta una riduzione particolare, e se sì, in che misura? E' stato tenuto conto del fatto che in Ticino gli stipendi sono inferiori? ecc. Non risultano inoltre accessibili, almeno non via internet, i dati 2004 come sostenuto dall'ufficio AI. E' pertanto violato il diritto di essere sentito nella sua componente della motivazione della decisione. 10. Per quanto concerne invece il reddito da valida, l'ufficio Al è incorso in un errore manifesto basandosi sul reddito conseguito nei due anni precedenti l'insorgere del danno alla salute, per i seguenti motivi: a. L'assicurata ha avviato un'attività in proprio nel 1997, nella misura del 100% (cfr. richiesta di prestazioni, domanda 6.3.1). Più precisamente, l'attività era stata avviata il 1.12.1997: rendiconto attività dal 1.12.97 al 31.12.98, con un disavanzo di fr. 15’730.20 (doc. B) e disdetta del precedente lavoro per il 30.11.97, doc. F. b. L'attività indipendente non ha palesemente permesso all'assicurata di vivere: il reddito aziendale di fr. 12'000.-- di cui alla notifica di tassazione 2001-2002 è una tassazione d'ufficio: nel 1999 vi è infatti stato un guadagno di fr. 6'692.67 e nel 2000 di fr. 8'191.06, che nel 2001 è arrivato a fr. 11'115.49, per poi diminuire ulteriormente in seguito all'acuirsi dei problemi di salute (plico doc. C): dal 9.8.01, l'assicurata era infatti permanentemente inabile al lavoro nella misura di almeno il 50% (certificati medici agli atti e allegati all'opposizione 15.10.04). c. Che l'attività indipendente fosse in fase di avviamento emerge anche dal fatto che l'assicurata si era temporaneamente rivolta alla disoccupazione, che trattava l'attività da indipendente come guadagno intermedio, calcolando un reddito ipotetico di fr. 2’750.--, per cui non vennero versate indennità (doc. G). d. Già prima del 9.8.01, le difficoltà dell'assicurata, iniziate con la morte del marito, il 27.7.98, hanno comportato - almeno di fatto - una capacità di guadagno minore e l'impossibilità di dedicarsi all'attività indipendente come sarebbe stato necessario per renderla una fonte di guadagno: cfr. rapporto degenza clinica di riabilitazione di __________ del 22.3.02, diagnosi di sospetta depressione post-lutto non ben elaborata; certificato medico dott. __________ 14.10.99: "A partire dal 14.9.98 ho trattato la paziente con antidepressivi per un quadro di depressione acuta in relazione al lutto improvviso (27.7.98)"; lettera dott. __________ 12.4.02 a __________: "L'elemento fondamentale è la morte improvvisa del marito ... Questo ha segnato il resto della sua vita con un lutto non elaborato, a lungo sostenuto con antidepressivi"; perizia dr. __________ (__________) del 27.2.04, p. 3: "Il 12.9.98 ha iniziato un trattamento antidepressivo psicofarmacologico... Dal 11.1.99 l'A. è stata considerata nuovamente abile al lavoro nella misura del 100%. Nel corso del 1999 è insorta una sintomatologia algica di locazione cervicale .... Nel corso degli anni ha avuto momenti di peggioramento e quelli di miglioramento che hanno giustificato momenti di incapacità lavorativa parziale e totale". " Ne deriva che non ha potuto dedicarsi all'attività quale indipendente come un'attività in fase di avvio avrebbe richiesto. Di conseguenza, il guadagno dall'attività indipendente in fase di avvio non può essere preso quale base per il confronto dei redditi . 11. L'unico reddito minimamente affidabile precedente all'insorgere dei problemi di salute è quello ricavato dall'attività svolta presso la __________ in qualità di consulente: dal 26.9.94 vi lavorava al 50% (doc. D), raggiungendo un guadagno annuo di fr. 21'078.35 nel 1995 e di fr. 20'401.45 nel 1996 (doc. H). E' vero che verso la fine del 1996, le è stato proposto di diventare anche regional manager (doc. J, contratto del 21.10.96). Dato che nonostante l'accresciuto onere di lavoro le entrate non aumentarono (cfr. doc. E), l'assicurata ha dato la disdetta di questo lavoro (doc. F): aveva infatti scoperto che veniva ingannata sulla cifra d'affari. Di fatto, dopo la sua disdetta la ditta in Ticino ha chiuso. Per questo motivo, neppure il reddito 1997 per un lavoro a tempo pieno può essere preso quale base per il confronto dei redditi. L'unico parametro affidabile è pertanto il guadagno annuo del 1995 e 1996 per un lavoro a metà tempo, che riportato ad un tempo pieno ammonta a una media di fr. 41’488.8 . 12. Senza i problemi di salute, l'assicurata oggi lavorerebbe al 100%: "Dopo la morte del marito, ha uno studio situato nella propria casa mono-famigliare a __________ dal quale gestisce ancora la compra-vendita dei prodotti cosmetici __________. Dall'agosto 2001 ha arrestato invece tutte le altre attività, in particolar modo quella di estetista a seguito dei problemi di salute. Inoltre i progetti che aveva di un salone di benessere si sono infranti dopo il secondo incidente stradale avvenuto in Italia nel mese di maggio

2003. In base alla valutazione che la paziente dà della sua attività lavorativa professionale attuale, questa sarebbe riferibile ad un 25% rispetto all'attività lavorativa svolta prima dell'agosto 2001 quando svolgeva l'attività di promozione dei prodotti __________ e quella di estetista" (perizia __________ 7.1.04, p. 2). Lo dimostra anche il fatto che già a fine 1996 ha iniziato a lavorare a tempo pieno, che il 1.12.97 ha avviato un'attività indipendente a tempo pieno, e che viste le scarse entrate ha verificato se era possibile far capo alla disoccupazione (doc. G), senza successo perchè per l'attività indipendente le veniva calcolato un reddito ipotetico di fr. 2'750.--, considerandola evidentemente un tempo pieno. Ha inoltre frequentato svariati corsi di formazione, sempre nella speranza di guarire e di poter portare avanti la sua attività quale indipendente. CONCLUSIONI 13 . La capacità di lavoro medico-teorica non supera il 50%. 14. Dal 1.12.97, l'assicurata ha svolto - e senza l'insorgere dei problemi di salute avrebbe continuato a svolgere - un'attività lucrativa a tempo pieno. Si ricorda che la questione di sapere se un'assicurata debba essere ritenuta come persona esercitante un'attività lucrativa, dipende dal fatto se, senza subire un danno alla salute e tenuto conto di tutte le circostanze concrete del caso (situazione personale, famigliare, sociale ed economica), svolgerebbe in modo preponderante un'attività lucrativa o si occuperebbe in modo preponderante della propria economia domestica. A questo riguardo occorre prendere in considerazione la situazione concreta e gli argomenti dell'assicurata secondo il criterio dell'esperienza generale della vita (SVR-Rechtsprechung 4/5-2001, IV Nr. 25, Sentenza 24.9.97 della Commissione federale di ricorso in materia di persone residenti all'estero; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 27 s. ad art. 5 e p. 199 ad art. 28). 15. Questa attività lucrativa quale indipendente le garantirebbe oggi entrate annue pari a ca. fr. 52'000.-- (cfr. doc. K, calcolo con calcolatore di salario __________, base 2002; calcolo al ribasso per posizione gerarchica). L'ultimo ulteriore reddito eventualmente affidabile prima dell'insorgere del danno alla salute è quello ottenuto quale consulente presso la __________, con cui l'assicurata, lavorando allora al 50%, ha ottenuto un guadagno annuo di fr. 20'744.-- quale media nel 1995-96, pari a fr. 41'488.-- per un tempo pieno, che andrebbe poi adeguato ulteriormente all'evoluzione dei salari. 16. Ne deriva che anche se dovessimo prendere quale base il reddito ipotetico attuale calcolato dall'ufficio Al, si raggiunge una percentuale di invalidità superiore al 50% e pertanto almeno una mezza rendita. 17. Qualora codesto tribunale non ritenesse sufficienti le prove portate, si chiede che l'incarto venga rinviato all'ufficio Al per ulteriore accertamento e chiarimento dei parametri." (Doc. III) 1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando: " (...) Per quanto attiene all'aspetto medico, la ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova a sostegno delle proprie argomentazioni; a tal proposito, si conferma pertanto quanto già indicato al punto 5 della decisione su opposizione agli atti (cfr. doc. 74 incarto AI). Per quanto concerne invece l'aspetto economico, occorre precisare quanto segue. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente; in tal caso, per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute (cfr. Sentenza TFA 27 agosto 2004 in re I. [I 543/03]; M. Valterio, Droit et pratique de l'Al, Lausanne 1985, pag. 202). Riguardo al salario da valido, l'assicurata in questione nella sua attività di consulente cosmetica in proprio ha sempre avuto delle entrate modeste dal 1997 (anno d'inizio dell'attività di indipendente) in poi (cfr. in tal senso l'estratto del conto individuale qui allegatoVi). Il salario da valido di cui sopra appare in ogni caso attendibile alla luce degli atti di causa. Del resto, nel caso concreto non si può affatto prendere in considerazione quale salario da valido il reddito che l'assicurata avrebbe potuto percepire presso la ditta __________ di __________ (così come erroneamente sostenuto da controparte al punto 11 del ricorso 4.1.2006), in quanto la Signora RI 1 non lavora più presso la ditta di cui sopra dal lontano 1997 (cfr. doc. F incarto TCA). Per quel che concerne il salario da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado d'invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b). Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.) non possono mettere completamento a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64). Nella presente fattispecie, occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurata potrebbe conseguire in attività leggere adeguate, siccome esse sono state ritenute esigibili dal profilo prettamente medico (infatti, secondo il rapporto medico 26.9.2005 stilato dal Dr. __________ del SMR dell'AI, l'assicurata risulta abile al lavoro al 60% a partire dal mese di marzo 2004 in attività leggere adeguate al proprio stato di salute; cfr. doc. 71 incarto AI). Mediante le due tabelle sub. doc. 80 incarto AI, il Segretario Ispettore dell'AI Signor __________ ha determinato per l'anno 2004 il reddito da invalida dell'assicurata (in attività leggere, adeguate e non qualificate) prendendo quali ipotesi di lavoro e basi di calcolo da un lato il reddito statistico equivalente al primo quartile (notoriamente più favorevole all'assicurata; Fr. 35'976.-- annui) e dall'altro il reddito statistico corrispondente al secondo quartile (mediano; Fr. 42'265.-- annui). Considerata un'abilità lavorativa del 60% per attività leggere adeguate ed applicando altresì (a titolo puramente abbondanziale e cautelativo) la riduzione massima del 25% consentita dalla giurisprudenza sul salario teorico statistico di cui sopra, l'assicurata può ancora conseguire da invalida un reddito annuo pari a Fr. 16'189.-- (nella prima ipotesi) rispettivamente pari a Fr. 19'019.-- (nella seconda ipotesi). Ora, in entrambi i casi, dal confronto dei redditi per l'anno 2004 (anno dell'avvenuto peggioramento dello stato di salute della Signora RI 1) non risulta alcuna incapacità al guadagno per quanto concerne l'assicurata in oggetto, essendo il reddito annuo ipotetico da invalida nettamente superiore a quello da valida mediamente guadagnato nella propria attività di consulente cosmetica indipendente. Visti i risultati ai quali si è appena giunti, a giusta ragione l'amministrazione non ha concesso all'assicurata alcun diritto alla rendita Al, essendo il grado d'invalidità di quest'ultima pari allo 0%." (Doc. VI) 1.5.   In data 10 febbraio la patrocinatrice dell’assicurata ha osservato: " (...) Per quanto concerne il doc. VI bis, questo estratto conto conferma quanto esposto in ricorso e cioè che dal 1994 al 1997, con un lavoro a tempo parziale, l'assicurata guadagnava ca. fr. 20'000.--/anno e che dal 1997 ha dato avvio ad un'attività indipendente. Attività che a causa della morte del marito (27.7.98) e i successivi problemi di salute non ha potuto essere adeguatamente sviluppata. Si conferma pertanto che oggi, essendo i figli maggiorenni, senza il danno alla salute, l'assicurata lavorerebbe a tempo pieno, con un'attività indipendente ben avviata oppure in un'attività dipendente come quella precedente." (Doc. VIII) Tali osservazioni sono state trasmesse all’amministrazione (doc. IX), con la facoltà di presentare osservazioni scritte. in diritto 2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI. Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2). Il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b). L’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343). Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in vigore  prima e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI. Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI. 2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità o no. 2.3.   S econdo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l 'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b). Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.4.   La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996

p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456). L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit.,

p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151). In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a). Nella prassi il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente. Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità. Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c). 2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). 2.6.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). 2.7.   Nel caso di specie, l ’amministrazione ha incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare. Nel dettagliato referto 25 luglio 2005 i periti - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso il SAM (consulto reumatologico del dr. __________, consulto neurologico del dr. __________, consulto ORL del dr. __________ e consulto psichiatrico del dr. __________)

- hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “ fibromialgia; cervicobrachialgia bilaterale su iniziali alterazioni degenerative a livello C4-C5 e C5-C6; lombalgie su alterazioni statiche della colonna vertebrale, con scoliosi destra convessa nella zona toracale, nonché cifosi toracale che si prolunga alle prime vertebre lombari, presenza di discopatie condrotiche ed osteocondrotiche e spondilosiche da L1 a S1; emicrania e sospette crisi epilettiche a partenza focale, apparse dopo un meningo (-encefalite) a liquido chiaro 1994; acroparestesie ai quattro membri, in parte ev. legate ad una compressione dei nervi mediani al canale carpale (confermata ENGraficamente a destra), ev. anche dei nervi tibiali post. al canale tarsale bilateralmente; sindrome somatoforme del dolore persistente; sindrome ansioso-depressiva lieve” e quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “ anamnesticamente neuronite vestibolare; neurinoma parzialmente intracanalare, parzialmente fossa post., senza compressione del tronco cerebrale ds.; soprappeso con BMI 28 kg/m2” (doc. AI 66-10). In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto segue: " (...) 7. VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA L'attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica globale dell'A., nell'attività da ultimo esercitata come rappresentante di cosmetici, è da considerare nella misura del 50%, intesa come riduzione della capacità funzione residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa. 8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano soprattutto da patologie neurologiche, reumatologiche e psichiatriche, mentre invece, come descritto a capitolo 6, dal punto di vista ORL l'A. non presenta patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa. Dal punto di vista reumatologico, tenendo in considerazione le diagnosi riassunte al capitolo 5 e la loro discussione descritta al capitolo 6, una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 30% è giustificata dalle limitazioni nel sollevamento o trasporto di pesi, dalla limitazione a restare per lungo tempo sempre nella medesima posizione di tipo statico o nel dover lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale. Dal punto di vista neurologico, in considerazione dei vari disturbi (emicrania e sospette crisi epilettiche a partenza focale, acroparestesia ai quattro membri in parte ev. legati ad una compressione dei nervi mediani al canale carpale ed ev. anche dei nervi tibiali post. al canale tarsale bilateralmente, alle vestibolopatie periferiche), inoltre per la presenza di cervicalgie, lombalgie ed una sindrome astenica difficilmente dissociabili dalla problematica fibromialgica e dalla componente psichiatrica, porta il nostro consulente neurologo a valutare un'incapacità lavorativa non superiore al 50%. La sindrome del canale carpale ds. è minore e poco sintomatica, senza deficits. Anamnesticamente vi è la persistenza di cefalee tensive di sottofondo e persistenza dei disturbi dell'equilibrio. Anamnesticamente le crisi di emicrania sono regredite con la cura a base di Topomax prima e Maxalt dopo. Gli episodi di vestibolopatia periferica sono di per sé al momento poco sintomatici. Dal punto di vista psichiatrico l'A presenta un disturbo somatoforme da dolore persistente già diagnosticato nella perizia psichiatrica del febbraio 2004. Il decorso clinico è stato caratterizzato da allora da un andamento fluttuante con la tendenza ad un peggioramento del quadro depressivo (seppur di lieve entità), anche se tuttora complessivamente non incide in modo sostanziale sulla capacità lavorativa dell'A.. Si potrebbe quindi ipotizzare che la capacità lavorativa della peritanda sia rimasta invariata rispetto alla precedente valutazione del febbraio 2004 e si attesti attualmente ad una capacità lavorativa nella misura del 70%. Riassumendo, per le ragioni su esposte, dal punto di vista fisico e psichico valutiamo il grado di capacità lavorativa, nell'attività da ultimo esercitata come rappresentante di cosmetici, nella misura del 50%. Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione temporale della limitazione della capacità lavorativa, ricordiamo innanzi tutto che alla fine del 2003 era stata eseguita una perizia reumatologica richiesta dall'ufficio AI del Canton Ticino e redatta dal dr. __________ di __________ (atto 7.01.2004) ed in seguito, nel febbraio 2004, una perizia psichiatrica richiesta sempre dall'UAI del Canton Ticino, redatta dal dr. __________ (atto 27.02.2004). Il servizio medico regionale - AI giungeva quindi alla conclusione che fino a marzo 2004 l 'inabilità lavorativa, sulla base delle perizie eseguite, non superava il 25%. Da marzo 2004, però, si aggiungono delle problematiche neurologiche ed ORL, esaminate attualmente in sede peritale. La componente psichiatrica è rimasta immutata rispetto a febbraio 2004, mentre la componente reumatologica registra un minimo peggioramento dei reperti soprattutto radiologici a livello della colonna lombare, che giustificano un lieve incremento dell'incapacità lavorativa. La componente ORL, invece, come descritto sopra, non influenza la capacità lavorativa. Sulla base di queste constatazioni, riteniamo giustificabile un'incapacità lavorativa nella misura del 50% a partire dal marzo 2004.” (Doc. AI 66-13+14+15) Il dr. __________ con scritto 31 agosto 2005 ha espresso perplessità riguardo alla perizia SAM, osservando: " In merito alla perizia SAM concernente la summenzionata assicurata vorrei esporre le mie perplessità e chiedere una rivalutazione critica delle vostre conclusioni. Dal punto di vista reumatologico e psichiatrico è stata riscontrata una evoluzione classica di una fibromialgia con aumento dei disturbi soggettivi ma stato clinico in pratica invariato. Da parte vostra invece viene riconosciuto un peggioramento da 3.2004 a causa di problematica ORL e neurologica. Se dal punto di vista ORL attualmente è stata negata una incapacità lavorativa, dal punto di vista neurologico pare riconosciuto un impedimento del 50%, valutazione che però secondo la mia opinione non risulta giustificata in considerazione dei seguenti dati: - le cefalee e l'emicrania in pratica sono scomparse o regredite nettamente dopo l'introduzione del Topamax (frequenza 1x la settimana con buona risposta al medicamento), questo vale pure per le ipotizzate crisi epilettiche - la problematica della compressione del nervo mediano risulta lieve e non comporta attualmente deficit sensitivi o motori, problema pure valutato dal reumatologo che l'ha ritenuta ininfluente per quanto concerne la capacità lavorativa nell'attività abituale - le cervicalgie e le lombalgie non sono accompagnate da problematica neurologica e sono quindi state valutate in sede reumatologica per quanto concerne il loro influsso sulla capacità lavorativa - la vestibulopatia attualmente è anamnestica ed è pure stata valutata in sede ORL e ritenuta senza influsso sulla capacità lavorativa - il neurinoma è stato pure valutato in sede ORL ed è stato dichiarato senza influsso sulla capacità lavorativa Ritengo quindi che le uniche patologie con influsso sulla capacità lavorativa siano la problematica reumatologica e quella psichiatrica e che quindi le conclusioni finali SAM siano da rivedere criticamente." (Doc. AI 68-1) In data 21 settembre 2005 il dr. __________ del SAM ha risposto: " (...) Abbiamo sottoposto le questioni sollevate direttamente al nostro consulente di neurologia dr. __________, che aveva effettuato l'esame peritale dell'A. e che ci ha fatto pervenire le sue osservazioni per iscritto (vedi allegato). Dopo aver rivalutato l'intero caso tramite un'esauriente discussione tra tutti medici periti del SAM, prendendo in considerazione anche la presa di posizione del dr. __________, FMH neurologia, del 14.09.2005, giungiamo alla seguente conclusione. Il dr. __________ conferma la presenza di cefalee dal carattere emicranico, diventate sì più rare, ma sempre presenti. Conferma la presenza di brachialgie parestetiche legate ad un'incipiente compressione del nervo mediano al canale carpale, sintomatologia che può diventare fastidiosa soprattutto quando l'A. deve usare molto le braccia. Inoltre il nostro consulente ha forti dubbi che la peritanda possa lavorare in misura totale (ricordando che da anni lavorava al 50%) senza scompensare nuovamente nei suoi disturbi. Alla luce di queste considerazioni, e tenendo presente la professione dell'A., riteniamo che l'attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica globale dell'A. sia da considerare nella misura del 60%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa, ricordando che dal punto reumatologico vi è una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 30%, e dal punto di vista psichiatrico vi è pure una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 30%." (Doc. AI 70-1) Nelle sue precisazioni 14 settembre 2005 il dr. __________ si era infatti così espresso: " (...) Mi riferisco al mio rapporto dell'8.6.2005. Si tratta di prendere una posizione sulle perplessità formulate dal Dottor Med. __________, dell'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità del Canton Ticino sul grado di incapacità lavorativa della Paziente. Nel mio rapporto avevo proposto un'incapacità lavorativa non superiore al 50% in considerazione dei vari disturbi lamenti dalla Paziente, in effetti le cefalee dal carattere emicranico sono diventate più rare, però sempre almeno una volta per settimana, brachialgie parestetiche legate ad un'incipiente compressione del nervo mediano al canale carpale, sintomatologia che può diventare fastidiosa secondo le professioni, soprattutto dovendo usare molto le braccia. Non mi pronuncio sulla sindrome fibromialgica e sulla presenza di componenti psicologiche di tipo depressivo. La mia valutazione è quindi da considerare come limite minimo e non massimo. Ho tuttavia forti dubbi che la Paziente possa lavorare in misura totale, senza scompensare nuovamente nei suoi disturbi. Penso che la situazione deve essere valutata nel complesso dei disturbi. Ricordo inoltre che la Paziente da anni lavorava al 50%. In queste situazioni difficilmente si riuscirà ad ottenere una capacità totale effettiva. Discutete ancora il problema con il Reumatologo e lo Psichiatra e lascio a Voi la decisione finale." (Doc. AI 70-2) Sulla base di tali chiarimenti il dr. __________, nel suo rapporto 26 settembre 2005, ha ritenuto l’assicurata a causa della problematica mista psichiatrica e reumatologica inabile al lavoro al 40% nell’attività abituale a partire dal marzo 2004, precisando che un miglioramento della capacità lavorativa è poco probabile (doc. AI 71-2). Nella decisione su opposizione l’amministrazione, dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita, non presentando nessuna perdita economica. 2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354) . Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01). Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2). 2.9.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SAM in data 25 luglio 2005, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8.). L’Ufficio AI, infatti, constatata un’importante polipatologia, ha affidato al SAM l’incarico di esperire una perizia (doc. AI 61). In tale ambito è stato valutato l’aspetto reumatologico, quello neurologico, quello ORL e quello psichiatrico, con la conclusione che l’assicurata è da considerare inabile al lavoro al 50% nell’attività di rappresentante di cosmetici. I periti hanno al riguardo rilevato che “ sulla base del complesso quadro clinico presentato, l’attuale professione dell’assicurata sia già molto idonea e adatta ai disturbi da lei presentati, visto che si tratta di una professione indipendente, dove la peritanda può gestire a suo piacimento tempo e posizioni di lavoro ”. I periti hanno aggiunto di non ritenere dunque indicato nessun provvedimento di reintegrazione professionale, reputando che l’assicurata possa riprendere a lavorare nella misura del 50% nella sua professione di rappresentante di cosmetici “ visto anche che per il momento l’attività è solo stata sospesa: la ditta esiste ancora, i prodotti non ancora smerciati sono stoccati al suo domicilio pronti all’uso e l’assicurata stessa aveva affermato di sperare di poter riprendere la sua attività appena possibile ” (doc. AI 66-14). Esaminata tale perizia, il dr. __________ del SMR ha ritenuto opportuno richiedere dei chiarimenti al SAM, evidenziando che le uniche patologie con influsso sulla capacità lavorativa siano, a suo parere, quella reumatologica e quella psichiatrica, mentre invece non rivestirebbe troppo peso quella neurologica. Egli ha in particolare contestato la valutazione neurologica che attribuisce un’inabilità lavorativa del 50%, constatando che dagli atti emergerebbe che le cefalee e le emicranie sono regredite nettamente sotto trattamento, la problematica della compressione del nervo mediano risulta lieve, le cervicalgia e le lombalgie non sono accompagnate da una problematica neurologica e il neurinoma non ha influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 68). Al riguardo, il SAM ha interpellato lo specialista in neurologia, dr. __________, il quale nella sua presa di posizione 14 settembre 2005 riguardo alle perplessità del dr. __________ ha rilevato che nel suo rapporto aveva proposto un’incapacità lavorativa non superiore al 50% in considerazione dei vari disturbi lamentati dall’assicurata, osservando che effettivamente le cefalee dal carattere emicranico sono diventate più rare, ma comunque pur sempre presenti almeno una volta alla settimana e che vi sono brachialgie parestetiche legate ad un’incipiente compressione del nervo mediano al canale carpale, sintomatologia che può diventare fastidiosa nelle professioni in cui bisogna soprattutto usare molto le braccia (doc. AI 70-2, la sottolineatura è della redattrice). Il perito neurologo ha poi aggiunto che la sua valutazione di una capacità lavorativa del 50% sia da considerare come limite minimo e non massimo e che la situazione debba essere rivalutata nel complesso dei disturbi dell’assicurata (doc. AI 70-2). Il dr. __________ del SAM ha quindi indicato che, dopo aver rivalutato l’intero caso tramite un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM, prendendo in considerazione la presa di posizione del dr. __________, la capacità lavorativa dell’assicurata è da considerare del 60%, ricordando che dal punto di vista reumatologico vi è una diminuzione della capacità lavorativa del 30% e dal punto di vista psichiatrico vi è pure una diminuzione della capacità lavorativa del 30% (doc. AI 70, la sottolineatura è della redattrice). La ricorrente ha criticato la “nuova” conclusione cui è giunto il SAM in merito ad una capacità lavorativa del 60%, anziché del 50% come valutato in sede di perizia pluridisciplinare, rilevando che la rivalutazione cui ha proceduto il SAM su pressione del SMR “ è priva di logica e non viene sufficientemente spiegata, per cui non risulta atta a contraddire l’approfondita valutazione di cui alla perizia 25 luglio 2005. Conferma infatti la valutazione del dr. __________ (50%), ma ciononostante giunge ora ad una capacità lavorativa del 60%. Ne consegue che deve semmai far stato la valutazione compiuta e motivata del 25 luglio 2005, che giunge ad un’incapacità di lavoro del 50% e non quella superficiale e non motivata del 21 settembre 2005, modificata unicamente su pressione del SMR ” (doc. III). Anche questo Tribunale ritiene che non vi siano in concreto sufficienti motivi per mettere in dubbio la valutazione accurata, approfondita e motivata effettuata dai periti del SAM in data 25 luglio 2005. Essi hanno debitamente tenuto conto dei singoli consulti, rilevando che le conseguenze sulla capacità lavorativa derivano soprattutto da patologie neurologiche, reumatologiche e psichiatriche, mentre invece dal punto di vista ORL l’assicurata non presenta patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa (doc. AI 66-13, la sottolineatura è della redattrice). In particolare, con riferimento alla patologia neurologica, essi hanno rilevato, che in considerazione dei vari disturbi (emicranie e sospette crisi epilettiche a partenza focale, acroparestesia ai quattro membri in parte eventualmente legati ad una compressione dei nervi mediali al canale carpale ed eventualmente anche dei nervi tibiali posteriori al canale tarsale bilateralmente, alla vestibulopatia periferiche), uniti alla presenza di cervicalgie, lombalgie e di una sindrome astenica difficilmente dissociabile dalla problematica fibromialgica e dalla componente psichiatrica di tipo depressivo, il consulente, dr. __________, specialista in materia, ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 50% (doc. AI 66-25+26). Tale valutazione, approfondita e motivata, non è in seguito stata smentita dallo specialista in neurologia nella presa di posizione 14 settembre 2005 in merito alle critiche del dr. __________ del SMR: in quell’occasione il dr. __________ ha ribadito la bontà della sua valutazione, precisando che il suo giudizio in merito ad un’abilità al lavoro del 50% dell’assicurata è da considerare quale limite minimo e non massimo, ma specificando di avere forti dubbi circa una ripresa al 100% del lavoro da parte dell’assicurata senza scompensare nuovamente nei suoi disturbi. Egli ha comunque indicato che la situazione era da rivalutare nel complesso dei disturbi, lasciando ai periti del SAM la decisione finale, dopo discussione con il reumatologo e lo psichiatra (doc. AI 70-2). Gli stessi periti del SAM nella risposta 21 settembre 2005 alla lettera del SMR, dopo aver rilevato di avere rivalutato l’intero caso tramite un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM, prendendo anche in considerazione la presa di posizione del dr. __________ del 14 settembre 2005, sono giunti alla conclusione che il grado di capacità medico-teorica globale dell’assicurata sia da considerare nella misura del 60% “ intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa, ricordando che dal punto reumatologico vi è una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 30%, e dal punto di vista psichiatrico vi è pure una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 30% ” (doc. AI 70-1). In una sentenza del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha stabilito che per determinare il grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione. Al riguardo, questo Tribunale, dopo approfondito esame degli atti, ritiene che non vi sia nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM del 25 luglio 2005, che ha approfonditamente vagliato le varie patologie dell’assicurata (reumatologica-neurologica-ORL-psichiatrica), giungendo, dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati, ad un giudizio globale che non è stato contraddetto dalla successiva presa di posizione del dr. __________. A mente del TCA, pertanto, va ritenuta maggiormente attendibile la valutazione pluridisciplinare del SAM del 25 luglio 2005, resa tenendo conto di tutte le patologie dell’assicurata, rispetto a quella, poco motivata e resa solo su richiesta di rivalutazione da parte del SMR, dello stesso SAM del 21 settembre 2005, che giunge alla conclusione di una capacità lavorativa del 60% tenendo presente la diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico (30%) e da quello psichiatrico (30%), senza nulla precisare riguardo alla diminuzione di rendimento dovuta alla patologia neurologica. Trascurare completamente una componente importante quale quella neurologica non può essere ritenuto corretto da parte di questo Tribunale. In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l 'assicurata è inabile al lavoro al 50% nella sua attività di rappresentante di cosmetici. Su questo punto il ricorso dell’assicurata merita di essere accolto. Rettamente, infine, i periti SAM hanno considerato la professione di rappresentante di cosmetici adeguata alle limitazioni funzionali dell’assicurata, poiché la ricorrente non deve eseguire lavori pesanti, può cambiare frequentemente di posizione e, dal momento che la stessa è esercitata a titolo indipendente, l’interessata può gestire la propria giornata lavorativa in funzione degli impedimenti fisici. 2.10.   Per quel che concerne la valutazione economica, procedendo alla determinazione dell’invalidità secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3.), l’Ufficio AI ha calcolato il reddito da valido riferendosi ad un importo di fr. 12'000 sulla scorta dei redditi conseguiti dall’assicurata nel 1999 e 2000, vale a dire nei due anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute (agosto 2001). Per procedere al raffronto dei redditi bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in cui essi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei dati approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 consid. 1). Come ricordato in precedenza (consid. 2.4.), Se non è possibile determinare o stimare in maniera attendibile ("zuverlässig") i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (metodo straordinario di graduazione). Questo metodo particolare si applica eccezionalmente e soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo sufficientemente attendibile dei redditi da paragonare è escluso. 2.10.1.   Nel caso di specie va esaminato se i redditi da porre a confronto secondo il metodo ordinario (metodo utilizzato dall’Ufficio AI) possono essere quantomeno stimati, circostanza, questa, che escluderebbe l'applicazione del metodo straordinario. L’Ufficio AI ha calcolato il reddito da valido riferendosi ad un importo di fr. 12'000 sulla scorta dei redditi conseguiti dall’assicurata nel 1999 e 2000, vale a dire nei due anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute (agosto 2001). Al riguardo, va rilevato che nella comunicazione 27 ottobre 2005 il funzionario incaricato ha ritenuto opportuno rimarcare quanto segue: " Alla luce dell'opposizione presentata è doveroso fare una considerazione. Con decisione del 14 settembre 2004 è stata respinta la richiesta intesa ad ottenere una rendita Al con la motivazione che risultava un'inabilità del 25% nella sua attività quale consulente cosmetica e in qualsiasi attività lavorativa e lucrativa e indicando che tale percentuale corrispondeva al grado d'invalidità. Tale motivazione era sufficiente per dimostrare il non diritto a prestazioni. Nessuno ha contestato che l'assicurata è stata ritenuta 100% salariata, come nessuno ha contestato il fatto che l'incapacità lavorativa è subentrata in agosto 2001. Nei 2 anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute (1999 e 2000) l'assicurata ha avuto dei redditi pari a CHF 12'000.- annui (NT 2001/2002). L'amministrazione avrebbe quindi dovuto procedere con un confronto dei redditi, il che avrebbe escluso qualsiasi diritto a prestazione, considerato che non sarebbe risultata alcuna perdita economica. (...)" (Doc. AI 72-1) In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato l’importo del reddito da valido utilizzato dall’amministrazione, rilevando di avere iniziato la sua attività indipendente in data 1° dicembre 1997, ma di non avere potuto dedicarsi alla sua attività come sarebbe stato necessario per renderla una fonte di guadagno, essendo caduta in depressione a seguito dell’improvvisa scomparsa di suo marito in data 27 luglio 1998. L’assicurata ha indicato che il rendiconto della sua attività 1.12.1997-31.12.1998 mostra un disavanzo di fr. 15'730.20 e che il reddito di fr. 12'000 di cui alla notifica di tassazione 2001-2002 (cui si è riferita l’amministrazione) è una tassazione d’ufficio, che nel 1999 ella ha avuto un guadagno di fr. 6'692.67, nel 2000 di fr. 8'191.06 e nel 2001 di fr. 11'115.49 per poi diminuire in seguito all’acuirsi dei problemi di salute. A partire dall’agosto 2001 ella ha così dovuto ridimensionare la propria attività, continuando a gestire nel suo studio presso la sua abitazione la compra-vendita dei prodotti cosmetici __________, ma ponendo per contro fine alle altre attività, in particolare a quella di estetista (svolgeva attività di compravendita di prodotti cosmetici all’ingrosso, dimostrazioni di prodotti cosmetici, estetista, truccatrice, ricostruzione unghie e trattamento viso). In seguito al secondo incidente stradale del 2003 ella ha inoltre dovuto rinunciare al progetto relativo ad un centro di benessere. L’assicurata ha quindi stimato che la sua attuale attività lavorativa rappresenta il 25% rispetto all’attività professionale svolta prima dell’agosto 2001 (doc. I). Essendo quindi a suo avviso inutilizzabile l’importo di fr. 12'000 ritenuto dall’amministrazione, ella ha indicato quale reddito da valida di riferimento l’importo annuo di fr. 41'488 corrispondente a quanto da lei guadagnato quale dipendente a metà tempo della ditta __________ nel 1996 (fr. 20'744) e adeguato ad un tempo pieno. Innanzitutto occorre rilevare che, come visto in precedenza (consid. 2.4.), secondo la giurisprudenza, nel caso di un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità. Di conseguenza l’Alto Tribunale ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c). Se tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più possibile (RAMI 1995 p. 106ss). Per questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo straordinario. Inoltre, è opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b). 2.10.2.   Nel caso di specie, appare corretto procedere in concreto al calcolo del reddito da valida considerando quanto l'assicurata avrebbe potuto conseguire, senza il danno alla salute, quale consulente cosmetica indipendente, dovendosi in concreto ritenere che, con ogni verosimiglianza, senza l'insorgenza delle patologie invalidanti ella avrebbe continuato a svolgere l'attività di consulente cosmetica e estetista in proprio. Non può pertanto essere condivisa l'opinione della ricorrente secondo cui per il calcolo dell'incapacità al guadagno occorre riferirsi al salario da consulente dipendente, quantificata dalla stessa in fr. 41'488 (doc. I). Quanto all’ammontare del reddito da valida, senza danno alla salute, a mente di questo TCA l’importo di fr. 12'000 ritenuto dall’amministrazione non è condivisibile, essendo le censure dell’assicurata credibili. Infatti, dopo aver avviato la sua professione di consulente cosmetica di prodotti __________ in data 1° dicembre 1997, l’assicurata ha dovuto affrontare la morte di suo marito, avvenuta il 27 luglio 1998, circostanza che l’ha gettata in una profonda depressione, non permettendole di dedicarsi alla sua nuova attività, in fase di avviamento, come sarebbe stato necessario per renderla una fonte di guadagno. A partire dal settembre 1998 ella ha infatti iniziato un trattamento antidepressivo psicofarmacologico, prescrittole dal dr. __________. A conferma dell’avvio problematico della nuova attività, con i suoi problemi psichiatrici, l’assicurata ha indicato che il rendiconto 1.12.1997-31.12.1998 mostra un disavanzo di fr. 15'730.20. L’assicurata è stata nuovamente considerata abile al lavoro al 100% a partire dall’11 gennaio 1999. Nel corso del 1999 vi è stata l’insorgenza di una sintomatologia algica a localizzazione cervicale, rimasta inalterata nonostante numerosi trattamenti analgesici e fisioterapici, alternando nel corso degli anni momenti di peggioramento e momenti di miglioramento che hanno giustificato un’incapacità lavorativa parziale e totale. Nel 2000 ella cade dalle scale di casa e si procura una fessura a livello del polso destro e una contusione cranica. Visto quanto sopra, appare credibile la tesi dell’assicurata secondo la quale il reddito di fr. 12'000 preso in considerazione dell’Ufficio AI non possa essere ritenuto rappresentativo. I dati contabili e fiscali relativi agli anni 1998, 1999 e 2000, anni in cui l’assicurata ha avuto diversi periodi di inabilità lavorativa e nei quali era in cura per una depressione a causa del lutto non elaborato in seguito alla scomparsa del marito, sono poco indicativi – generalmente nei primissimi anni d’avviamento di un’attività indipendente gli utili sono bassi – e non consentono di procedere ad una proiezione economica affidabile (cfr. ad esempio STCA 27 ottobre 2003 nella causa C., inc. 32.03.15, confermata dal TFA con STFA 24 maggio 2006 nella causa C., I 782/03; STCA 3 settembre 2004 nella causa L., inc. 32.04.27). Pertanto, non essendo possibile determinare concretamente il reddito che l’assicurata avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, a mente di questo TCA, s’impone una valutazione del grado d’invalidità secondo il metodo straordinario. Tanto più che a mente dei periti del SAM l’attività di rappresentante di cosmetici indipendente svolta dall’assicurata è un’attività ideale per l’assicurata, che le consente di facilmente adeguare il ritmo della giornata lavorativa alle proprie condizioni fisiche, ciò che non sarebbe il caso se fosse alle dipendenze di terzi. In simili circostanze e considerato anche che nel settore dei rappresentanti vi sono diversi fattori strutturali, quindi non dipendenti dall’invalidità, che influenzano l’andamento aziendale (cfr. DTF 128 V 31 consid. 2), a mente del TCA l’amministrazione avrebbe dovuto procedere al confronto delle attività secondo il metodo straordinario (cfr. consid. 2.5 e DTF 128 V 32 consid. 4). Nel caso in esame, tuttavia, dagli atti non risulta che l’Ufficio AI abbia proceduto ad una valutazione economica sull’esigibilità di ogni singola mansione facente parte dell’attività di consulente cosmetica, professione che dalla documentazione agli atti sembrerebbe che la ricorrente continui ad esercitare, seppur in misura molto minore, nonostante le affezioni invalidanti riscontrate in sede peritale. Quindi, a mente di questa Corte, s’impone un rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad una approfondita valutazione dell’invalidità conformemente al metodo straordinario, tenendo in considerazione i risultati della perizia pluridisciplinare del SAM del 25 luglio 2005, alla quale va attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (consid. 2.8.), ma che da sola nel caso concreto non permette di giungere ad un definitivo e chiaro giudizio circa l’incapacità al guadagno dell’assicurata. In esito al succitato accertamento, l’amministrazione si pronunzierà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata. Infine, questo Tribunale rileva che se l’amministrazione dovesse accertare che, al momento determinante della decisione su opposizione, l’assicurata avesse posto termine definitivamente alla propria attività indipendente (circostanza che non emerge dalla documentazione agli atti, ma che comunque non può essere esclusa), non sarebbe possibile l’applicazione del metodo straordinario. In tale evenienza, non essendo comunque il reddito da valido di fr. 12'000, ritenuto dall’amministrazione, affidabile, per le stesse ragioni esposte in precedenza, l’assicurata andrebbe considerata persona senza attività lucrativa e di conseguenza sia il reddito da valida che quello da invalida andrebbero calcolati sulla base dei valori statistici nazionali della tabella TA1 di cui all’ISS (cfr. STFA del 16 ottobre 2006 nella causa R.-G., U 295/03). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto. §    La decisione su opposizione 2 novembre 2005 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.10.

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti