Assicurato è inabile al 50% nella sua precedente attività,ma abile all'80% in attività leggere adeguate.Egli non ha diritto né ad una rendita,dato che dal raffronto dei redditi non emerge un grado d'invalidità pari almeno al 40%,né a provvedimenti professionali.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore
la Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative
anche in ambito AI.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2
e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003
IV nr. 25 consid. 1.2).
Il
Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
L’introduzione
della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in
ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro,
d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione
(della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge
applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in
vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che – come detto -
la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna
sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.
Dal 1° gennaio
2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.
2.3.
Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una
rendita d’invalidità.
2.4. S
econdo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio
2003 in
relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore
sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se
sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno
al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che
nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2004, l
'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art.
16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF
129 V 222; cfr. anche
STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC
1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572).
In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona
assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili
che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,
quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze
personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di
domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.7. Nel
caso in esame, l
’amministrazione ha incaricato il SAM di
eseguire una perizia pluridisciplinare.
Nel
dettagliato referto 15 novembre 2004 i periti - sulla base delle risultanze
degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti
presso il SAM (consulto psichiatrico del dr. __________ e consulto ortopedico
del dr. __________) - hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di “
lombalgia cronica, con faccettopatia L3-L4 e L4-L5 su base
degenerativa; dolori funzionali della gamba e della caviglia sinistra in stato
dopo frattura diafisaria consolidata della tibia e della fibula il 30.03.1998,
stato dopo riduzione delle fratture ed osteosintesi della tibia sinistra con
chiodo endomidollare UTN il 30.03.1998, stato dopo asportazione di una vite di
bloccaggio prossimale nel luglio 1998, stato dopo asportazione delle viti di
bloccaggio distale per dolori nel luglio 1999, stato dopo asportazione del
chiodo UTN e la vite di bloccaggio prossimale nonché di un frammento osseo a
livello della frattura tibiale mediale il 26.10.1999; sindrome da disadattamento
con disturbo misto delle emozioni e della condotta”
e quali diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa quelle di “
cervicalgia cronica non
specifica; gonalgia sinistra d’origine non chiara; soprappeso corporeo (BMI
31%)”
(doc. AI 42-11).
In
merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato
quanto segue:
"
(...)
7 VALUTAZIONE
MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica
globale dell'A., nella sua professione di operaio non qualificato ed aiuto
giardiniere, è valutabile nella misura del 50% (intesa come orario di lavoro
limitato a 4 - 5h/die con pause senza riduzione del rendimento,
alternativamente 6 - 8h con rendimento ridotto del 40%).
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Si evidenziano prevalentemente a livello fisico
nell'ambito della descritta lombalgia cronica ed il recidivante doloroso
gonfiore alla gamba distale sin., problematiche chiaramente dipendenti dal
carico.
Nell'attività da ultimo svolta dall'A. di aiuto
giardiniere, la descritta riduzione della capacità lavorativa si argomenta con
la limitazione della capacità funzionale residua per il sollevamento e/o
trasporto di carichi (esigua per carichi molto pesanti sup. a
45 kg
., molto ridotta per carichi pesanti tra 26 e
45 kg
., ridotta per carichi medi), per le posizioni di
lavoro (ridotta per la posizione eretta e piegata in avanti), per il
mantenimento di posizioni statiche (ridotta per la posizione eretta monotona),
per lo spostarsi ed il camminare (ridotta su terreni accidentati, salire/scendere
scale).
A livello psicologico e mentale i disturbi presentati
(sindrome di disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della colonna)
argomentano una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20%
(sentimenti di inadeguatezza, esaurita vitalità, intolleranza agli stimoli, riduzione
della padronanza).
L'attività da ultimo esercitata dall'A. è quindi ancora
praticabile dal punto di vista medico - teorico, con tuttavia una ridotta
capacità lavorativa nella misura del 50%, come descritto sopra.
Dagli atti in nostro possesso sappiamo che l'A. ha
potuto lavorare senza interruzioni prolungate sino al trauma del 30.03.1998. A
partire da questa data è documentata una totale incapacità lavorativa __________
sino al 28.12.1998, epoca a partire dalla quale l'A. riprende l'attività nella
misura del 50%.
Da allora, alla luce di quanto evidenziato in occasione
di questa perizia, non riteniamo che la capacità lavorativa abbia presentato
importanti cambiamenti.
Come già segnalato sopra, riteniamo che il peritando
sia in grado di riprendere l'attività precedentemente svolta nella misura del
50%, vale a dire con un limite di tempo di lavoro a 4 - 5h/die senza riduzione
del rendimento oppure con un'attività fino a 6 - 8h/die con rendimento ridotto
del 40%.
Per quanto riguarda la prognosi bisogna attendersi a
medio - lungo termine una progressione delle alterazioni degenerative a livello
della colonna vertebrale, ciò che potrà peggiorare la sintomatologia
ortopedica.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
In considerazione degli aspetti psicopatologici e
dell'evoluzione descritta, non riteniamo possibile effettuare provvedimenti di
integrazione professionale vera e propria (riformazione professionale).
Riteniamo invece possibile migliorare la capacità
lavorativa dell'A. in altre attività professionali rispettose delle seguenti
esigenze medico - teoriche:
- attività con un mansionario
di carico a livello della colonna vertebrale e degli arti inf. di tipo leggero
(senza alzare o portare pesi sopra i 20 kg);
- attività non richiedenti
posture inergonomiche della colonna vertebrale, non in posizioni coatte;
- attività senza l'obbligo di
doversi spostare o camminare per lunghi tragitti, senza dover ripetutamente
salire / scendere scale o scalini;
- senza l'obbligo di svolgere
attività su terreni sconnessi e con la possibilità di alternare la postura di
lavoro e fare corte pause;
- attività di tipo semplice,
non richiedenti particolari autonomie, sia di tipo decisionale sia di tipo programmatico.
In attività rispettose delle esigenze su elencate
riteniamo che l'A. possa raggiungere una capacità lavorativa medico - teorica
nella misura del 80% ca..
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione fra
tutti i medici periti del SAM.
Alle domande poste dal servizio medico
regionale - AI così rispondiamo
:
-
Prognosi dal lato psichiatrico?
Riteniamo indispensabile la prosecuzione della presa a
carico psichiatrica attualmente in atto, con particolare attenzione al
proseguimento del trattamento farmacologico antidepressivo (attualmente in modo
incomprensibile sospeso dall'A.) in quanto ciò ha potuto migliorare in maniera
significativa l'aspetto timico dell'A.. La prognosi psichiatrica rimane
pertanto abbastanza favorevole ed in quest'ambito riteniamo che la ripresa di
un'attività professionale non potrà che giocare un ruolo positivo." (Doc.
AI 42-13+14)
Sulla
base della perizia SAM l’amministrazione ha quindi ritenuto l’assicurato abile
all’80% in attività adeguate (doc. AI 48).
Con l’opposizione
l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, fondando le
proprie pretese su quanto certificato in data 16 giugno 2005 dal dr. __________,
FMH in fisiatria, riabilitazione e reumatologia:
"
Certifico che il paziente sopraccitato
è in mia cura dal 1999 per le seguenti diagnosi:
- Sindrome cervicale e lombovertebrale cronica su
turbe statiche (scoliosi, iperlordosi lombare).
- Sciatalgia cronica sx.
- Gonalgia cronica sx in stato dopo osteosintesi per
frattura della tibia e del perone il 03.03.1998.
- Periartropatia omero-scapolare recidivante
bilaterale.
- Sospetta sindrome del canale carpale bilaterale.
- Sindrome ansioso depressiva cronica con disturbi
neurovegetativi (gastralgie, pirosi, cefalee, ecc.).
Terapia:
Trattamento manipolativo del rachide ogni 3-4 settimane
circa.
Medicamenti: Risperdol, Nexium, Co-Dafalgan in riserva.
Il paziente viene seguito anche regolarmente dal __________
di __________.
I disturbi della gamba sx e del rachide sono insorti in
conseguenza dal trauma subito il 03.03.1998 con frattura della tibia e del
perone sx operati all'ospedale __________ di __________.
Per le affezioni reumatiche il signor RI 1 è inabile al
lavoro come aiuto giardiniere al 50%." (Doc. AI 49-5)
L’assicurato
ha inoltre trasmesso all’amministrazione il certificato medico 20 giugno 2005
del __________ di __________, firmato dalla dr.ssa __________, Capo servizio __________
e dal dr. __________, medico assistente, del seguente tenore:
"
Così richiesti dal
paziente, si certifica che il signor RI 1 è in cura presso il __________ di __________
a far data dal 01.10.2002 a tuttora, a causa di una sindrome mista
ansioso-depressiva associata ad una sindrome da somatizzazione.
Dal 09.02.2004, data dell'ultimo nostro certificato, non
ci sono state ulteriori evoluzioni, nel senso che il quadro clinico è rimasto
costante, con presenza di una diminuzione del tono umorale, con perdita
dell'istinto vitale e ritiro vitale e ritiro sociale: costanti sono state
inoltre le lamentazioni di algie a livello toracico, cervicali, a livello degli
arti superiori ed inferiori. Il paziente continua a lamentare disturbi
gastrici, difficoltà a prendere sonno ed una costante tensione endopsichica.
Nonostante i colloqui di supporto psicologico,
associati alla farmacoterapia, non si sono notati miglioramenti dell'equilibrio
psichico."
(Doc. AI 49-6)
Nelle
sue annotazioni 24 agosto 2005 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
"
Dopo aver preso
conoscenza dei dati medici a dossier sono dell'avviso che la valutazione
pluridisciplinare presso il SAM 9.2004 a carattere psichiatrico e ortopedico
per l'apparato locomotore sia coerente nelle sue valutazioni cliniche ed
implicazioni lavorative.
In fase di opposizione non vengono apportati nuovi elementi
clinici tali da presupporre che l'insieme delle patologie presenti non sia
stato considerato a livello medico specialistico.
Ricordo inoltre che come asserito da dr. __________
reumatologo curante l'IL è stata valutata come 50% nella sua attività.
Ricordo inoltre che come riportato nel certificato
medico del 6.2005 del __________ di __________ non vi sono state ulteriori
evoluzioni nel senso che il quadro clinico è stato costante (e quindi si può
concludere che dal 2.2004 non vi sono stati peggioramenti).
In conclusione ritengo che a livello medico la
valutazione AI da parte del SAM sia per noi coerente, ancora attuale e quindi
vincolante." (Doc. AI 57-1)
Con
la decisione su opposizione l’amministrazione ha dunque confermato la correttezza
della valutazione peritale del SAM, che non può essere messa in discussione
dalle certificazioni mediche prodotte dall’assicurato.
In
sede ricorsuale l’assicurato ha contestato tale decisione, trasmettendo al TCA
nuova documentazione medica.
Egli
ha prodotto il certificato medico 23 ottobre 2003 del __________ di __________,
nel quale la dr.ssa __________ ed il dr. __________ si sono così espressi:
"
Il paziente è seguito
presso il __________ di __________ dal 01.10.2002, a causa di una sindrome
mista ansio-depressiva associata ad una sindrome di somatizzazione.
Dall'autoanamnesi pare che la sintomatologia sia nata sullo sfondo di un'aggressione
esitata in una frattura della tibia sinistra nell'anno 1998.
Dalla data dell'entrata in terapia presso il __________,
01.10.2002, il paziente ha presentato una sintomatologia di tipo
ansio-depressivo, con disagio, difficoltà nella respirazione, dolore e fastidio
toracico, riduzione dei contatti sociali e perdita di interesse per le attività
normalmente piacevoli.
Sono state evidenziate inoltre difficoltà
dell'equilibrio nictemerale, associate ad una sindrome somatoforme
caratterizzata da algie a livello cervicale e nucale, irradiantesi alle braccia
ed alle gambe. Il paziente inoltre lamenta sensazioni di gonfiore addominale e
dolori che dalla gamba sinistra si irradiano alla coscia ed al gluteo. Si nota inoltre
una parestesia a livello delle dita della mano e cefalea.
Per trovare sollievo il paziente inoltre spesso
contatta i medici curanti Dr. __________ e Dr. __________, rispettivamente
internista e fisiatra.
Dal profilo terapeutico è stata proposta una presa a
carico costante con colloqui psicologici di supporto associati ad una
farmacoterapia antidepressiva ipnoinducente che ha dato un relativo miglioramento
del quadro oggettivo per ciò che attiene il disturbo dell'umore; nessun
miglioramento purtroppo si è notato dal profilo somatico essendo costanti le
lamentazioni di algie somatoformi." (Doc. D)
L’assicurato
ha pure trasmesso il certificato medico 24 giugno 2004 del dr. __________, FMH
orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale:
"
(...)
Anamnesi:
Il paziente da alcuni anni soffre di una infezione
recidivante nel tratto respiratorio superiore e questa volta sente una
pressione paranasale a destra e a sinistra.
Diagnosi:
Pansinusite.
Tera
pia:
(…)
Decorso clinico:
Stato ORL: pus nella narice destra. Il resto dello
stato si presentava normale.
- Rx om/on: pansinusite.
Procedere:
Il paziente negli ultimi sei anni non è stato nel mio
studio e in tutto questo periodo ha avuto un netto peggioramento della
situazione. Spero di poter aiutare il paziente con una terapia preventiva, nel
frattempo resto volentieri a disposizione." (Doc. C)
Infine,
l’assicurato ha prodotto il certificato medico 7 novembre 2005 del dr. __________,
del seguente tenore:
"
Certifico che il
paziente sopraccitato è in mia cura dal 1999 per le seguenti diagnosi:
- Sindrome cervicale e lombovertebrale
cronica su turbe statiche (scoliosi, iperlordosi lombare).
- Sciatalgia cronica sx.
- Gonalgia cronica sx in stato dopo
osteosintesi per frattura della tibia e del perone il 03.03.1998.
- Periartropatia omero-scapolare recidivante
bilaterale.
- Sospetta sindrome del canale carpale bilaterale.
- Sindrome ansioso depressiva cronica con
disturbi neurovegetativi (gastralgie, pirosi, cefalea, ecc.).
Terapia:
Trattamento manipolativo del rachide ogni 3-4 settimane
circa.
Medicamenti: Risperdol, Nexium, Co-Dafalgan in riserva.
Il paziente viene seguito anche regolarmente dal __________
di __________.
I disturbi della gamba sx e del rachide sono insorti in
conseguenza al trauma subito il 03.03.1998 con frattura della tibia e del
perone sx operati all'ospedale __________ di __________.
Per le affezioni reumatiche il signor RI 1 è inabile al
lavoro come aiuto giardiniere al 50 %." (Doc. E)
2.8.
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (
STFA del 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a;
DTF 122 V 160 consid. 1c;
Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352
consid.
3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995 in
re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.),
la nostra Corte
federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb)
.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26
agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il
medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/
01; DTF 125 V 353 consid.
3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-
629, in
particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e
can
tonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9.
Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo
stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha
motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SAM in data 15
novembre 2004, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante
i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8.).
L’Ufficio
AI, infatti, constatata un’importante polipatologia, ha affidato al SAM
l’incarico di esperire una perizia (doc. AI 38). In tale ambito è stato
valutato l’aspetto psichiatrico e quello ortopedico, con la conclusione che
l’assicurato è da considerare inabile al lavoro al 50% nell’attività di aiuto-giardiniere
e operaio non-qualificato e abile all’80% in attività adeguate, rispettose dei
suoi limiti funzionali (doc. AI 38-13+14). Nel consulto ortopedico 28 settembre
2004 incentrato sull’apparato muscolo-scheletrico il dr. __________, Capo clinica
presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale regionale di __________,
ha evidenziato come la sintomatologia dell’assicurato, eccezion fatta per la
presenza della lombalgia e del gonfiore doloroso alla gamba sinistra,
dipendente dal carico, sia piuttosto diffusa e non riconducibile ad una patologia
chiara dell’apparato locomotorio. Egli ha quindi concluso che in considerazione
delle problematiche a livello della colonna lombosacrale e dell’arto inferiore
sinistro la capacità lavorativa dell’assicurato, dal punto di vista ortopedico,
sia del 50%, mentre in attività leggere adeguate raggiunga l’80%-100% (doc. AI
42-16). Dal canto suo il dr. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia, interpellato nell’ambito di un consulto psichiatrico eseguito il
29 settembre
2004, ha
evidenziato
che il trauma subito nel 1998 e il licenziamento patito nel 2002 hanno avuto
notevoli implicazioni psicologiche sull’assicurato, che fino a quel momento era
un individuo laborioso, ordinato, stabile, affidabile ed autocontrollato. Il licenziamento,
in particolare, lo ha precipitato in una situazione di intolleranza verso
qualsiasi stimolo e di immobilismo, poiché è “
giunto in un momento critico
per l’assicurato, in quanto sembrava sul punto di risalire la china, è stato
vissuto come un’ulteriore ferita da ingiustizia dopo la batosta subita anni
prima. Da quel momento la tensione derivante dal desiderio frustrato di indipendenza
lo ha posto in una condizione di prostrazione nervosa tale da sentirsi preso in
trappola e incapace di porvi rimedio
”. Egli presenta dunque una sindrome da
disattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta, con una conseguente
inabilità lavorativa del 20% (doc. AI 42-23).
I
periti hanno quindi rilevato che a livello psicologico e mentale i disturbi
presentati dall’assicurato comportano una riduzione della capacità lavorativa
del 20%, mentre a livello fisico, nell’ambito della lombalgia cronica e del
recidivante gonfiore doloroso alla gamba sinistra, l’assicurato presenta una
limitazione della capacità funzionale residua per il sollevamento e il
trasporto di carichi, per le posizioni di lavoro, per lo spostarsi, per una
capacità lavorativa del 50% nella precedente attività di aiuto-giardiniere.
Quanto alla prognosi i periti hanno rilevato che a medio-lungo termine bisogna
attendersi una progressione delle alterazioni degenerative a livello della colonna
vertebrale, con possibile peggioramento della sintomatologia ortopedica. In
considerazione di tale evoluzione i periti hanno ritenuto impossibile
effettuare dei provvedimenti di integrazione professionale. Essi hanno per
contro ritenuto possibile migliorare la capacità lavorativa dell’assicurato in
altre attività professionali rispettose dei suoi limiti funzionali, ovvero “
attività
con un mansionario di carico a livello della colonna vertebrale e degli arti
inferiori di tipo leggero (senza alzare e portare pesi superiori a
20 kg
); attività non richiedenti
posture inergonomiche della colonna vertebrale, non in posizioni coatte;
attività senza l’obbligo di doversi spostare o camminare per lunghi tragitti,
senza dover ripetutamente salire/scendere scale o scalini; senza l’obbligo di
svolgere attività su terreni sconnessi e con la possibilità di alternare la
postura di lavoro e fare corte pause; attività di tipo semplice, non
richiedenti particolari autonomie, sia di tipo decisionale, sia di tipo programmatico
”: in tali attività adeguate l’assicurato presenta una capacità lavorativa
medico-teorica dell’80% (doc. AI 42-14).
Questo
TCA non ha motivo per scostarsi da tale valutazione specialistica, approfondita
e motivata, che non è stata contraddetta da altri certificati da parte di un
medico specialista attestanti un peggioramento della sintomatologia dal punto
di vista ortopedico o psichiatrico.
L’assicurato
ha infatti presentato un certificato medico 24 giugno 2004 redatto dal dr. __________,
specialista in otorinolaringoiatria, indirizzato al curante, dr. __________,
nel quale lo specialista, posta la diagnosi di pansinusite, attesta sì un
peggioramento della situazione dell’assicurato, precisando che “
il paziente
negli ultimi sei anni non è stato nel mio studio
” e osservando “
spero di
poter aiutare il paziente con una terapia preventiva
” (doc. C). Tale
certificato, molto stringato, nel quale lo specialista indica di sottoporre il
paziente ad una terapia preventiva, senza ulteriori specificazioni, non
può certo modificare la valutazione relativa alla residua capacità lavorativa dell’assicurato
in attività adeguate (la sottolineatura è della redattrice).
Quanto
alla problematica psichiatrica, l’assicurato ha trasmesso al Tribunale il
certificato 23 ottobre 2003 del __________, nel quale è indicato che egli è seguito
da tale struttura dal 1° ottobre
2002 a
causa di una sindrome mista ansioso-depressiva associata ad una
sindrome di somatizzazione, con una presa a carico costante con colloqui
psicologici di supporto associati ad una farmacoterapia antidepressiva (doc.
D). Tale referto, del 2003, non attesta l’esistenza di ulteriori patologie
rispetto a quelle già vagliate nell’ambito della perizia SAM del novembre 2004.
L’assicurato
ha infine prodotto il certificato 7 novembre 2005 del dr. __________, specialista
in reumatologia – certificato peraltro di identico contenuto rispetto a quello
dello stesso medico già prodotto in sede di opposizione, datato 16 giugno 2005
(doc. 49-5) - il quale ha osservato di avere in cura il paziente dal 1999 e di
ritenere che a causa delle affezioni reumatiche egli sia inabile al 50% come
aiuto-giardiniere (doc. E). Tale conclusione riprende esattamente la
conclusione cui sono giunti i periti del SAM (abilità lavorativa del 50%
nell’attività di aiuto-giardiniere e operaio non-qualificato, doc. AI
38-13+14), ma non modifica assolutamente la valutazione dei periti del SAM in
merito alla capacità lavorativa dell’assicurato nella misura dell’80% in
attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali. L’assicurato non ha
del resto prodotto ulteriore documentazione medica che certifichi una patologia
reumatologica-ortopedica maggiormente invalidante.
In
conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario
intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG,
Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113
V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l
'assicurato è inabile al lavoro al 50% nella sua attività di aiuto-giardiniere,
ma abile all’80% in attività adeguate.
2.10. In
merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 2 giugno
2005 il consulente in integrazione professionale ha evidenziato:
"
(...)
Formazione scolastica e professionale -
grado raggiunto, durata, mansioni,
specializzazioni - retribuzioni
L’A. frequenta le scuole dell’obbligo nel suo paese
d’origine, dove non frequenta poi alcuna formazione professionale.
In Svizzera dal 1978, lavora nel settore alberghiero
(cameriere), nell’edilizia e in una fabbrica (addetto ad una macchina di
produzione nell’ambito della lavorazione della carta). Dal 1992 al 1997
lavora poi come giardiniere presso la ditta __________ di __________,
ricevendo un salario di fr. 3'000.- al mese.
L’ultima attività professionale esercitata, dal
18.02.1998 al 30.06.2002, è stata quella di operaio/giardiniere (addetto alla
manutenzione dei giardini pubblici) presso il Municipio del Comune di __________
(nel 2002 il reddito annuo sarebbe ammontato a fr. 49'205.65). A causa
dell’infortunio del 1998, tale attività è stata svolta principalmente nella
misura del 50%.
Attualmente beneficia delle prestazioni
dell’Assistenza Pubblica.
Consulenza e discussione -
progetti, idee, proposte, ecc.
Ho incontrato l'A. il 31.05.05.
Mi spiega come, a partire dal momento in cui è stato
interrotto il rapporto di lavoro con il Comune di __________ (2002), si sia
in un primo tempo rivolto all'Assicurazione Disoccupazione, dalla quale è
però stato coperto finanziariamente per un periodo molto breve perché
ritenuto inabile al lavoro per motivi medici. Fino al colloquio di ieri era
convinto di essere totalmente inabile al lavoro (certificati medici), motivo
per il quale ha reagito con sorpresa quando gli ho spiegato che in attività
adeguata è ritenuto medicalmente abile in misura dell'80% e che da tempo si
sarebbe potuto attivare nella ricerca di una posizione lavorativa adeguata
alle sue condizioni di salute.
La sua posizione al riguardo è piuttosto ambivalente:
da una parte si rende conto che vi sono delle attività che le sue condizioni
di salute gli permetterebbero di svolgere (fa l'esempio dell'attività presso
una "cartiera" da lui esercitata nella Svizzera interna),
dall'altra è convinto che la sua età, i problemi di salute e le attuali
difficoltà di collocamento sul mercato del lavoro gli impediranno un
qualsiasi reinserimento professionale.
Visto il percorso scolastico (scolarità di base,
nessuna formazione professionale) e socioprofessionale (ha sempre svolto
attività di tipo non qualificato) e tenuto conto della non più giovane età,
non ci sono i presupposti per l'applicazione di provvedimenti professionali
volti al conseguimento di una qualifica di base.
Il grado d'invalidità superiore al 20% è tale da dar
diritto a che si applichino misure professionali più adeguate alla situazione
dell'A. (e quindi del tipo "introduzione ad hoc" internamente ad
una ditta), questo qualora l'A. trovasse un datore di lavoro che gli
garantisse l'assunzione e qualora la misura applicata permettesse un sostanziale
incremento della capacità di guadagno residua.
Attività esigibili -
senza (ri)formazione specifica
Tenuto conto delle limitazioni definite in
sede medico-teorica e delle caratteristiche dell'A., si possono, a titolo
esemplificativo, proporre le seguenti attività esigibili: magazziniere,
operaio nel settore industriale (ad esempio addetto alla lavorazione di materie
prime <attività già svolta dell'A. nel passato e da lui stesso ritenuta
esigibile>), commesso/magazziniere presso un grande magazzino,
aiuto-venditore.
Capacità di Guadagno Residua -
senza (ri)formazione specifica o dopo
(ri)formazione
Considerando un reddito ipotetico di 49'205.65
(riferito al 2002), una capacità di lavoro residua del 80%, e praticando una
riduzione del 5% per attività leggera, del 10% per i limiti concernenti
l'ergonomia e l'assunzione di posizioni monotone e del 5% per la difficoltà
riscontrate negli spostamenti, sulla base delle statistiche teoriche RSS
risulta una capacità di guadagno residua del 66.68% (il reddito d'invalido è
di 32'810.-). Il grado d'invalidità è quindi del 33.32%.
Proposte
Viste le precedenti considerazioni non si propongono
provvedimenti professionali di lunga durata, si determina un grado d'invalidità
in attività adeguate del 33.32% e si resta a disposizione per l'applicazione
di una misura professionale più breve alle condizioni sopra esposte.
Si voglia verificare il pagamento delle spese di
trasferta (durante i giorni in cui è stato visitato presso il SAM): l'A. dice
di aver inviato i fogli compilati ma di non aver ricevuto sostegno finanziario
alcuno."
(Doc. AI 46-1+2+3)
Nella
decisione impugnata l’amministrazione, sulla base dei dati relativi al reddito
da valido di fr. 49’205 e al reddito da invalido di fr. 32’810 stabilito dal
consulente IP, ha determinato il grado di invalidità del 33% (doc. AI 48-2).
Il
ricorrente non ha contestato il reddito da valido e quello da invalido stabilito
dall’amministrazione, ma ha criticato le possibilità di occupazioni residue
fornite dall’Ufficio AI, definite “
unicamente teoriche se non addirittura
fumose e in nessun caso è corretto ritenere il ricorrente abile al lavoro in
misura superiore al 50%
” (doc. I).
Al
riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità
lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha nessuna ragione
d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.9.),
le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente
valutate in sede medica.
Inoltre,
quanto alla critica mossa dall’assicurato circa il carattere teorico e fumoso
dell’indicazione dell’amministrazione in merito al genere di attività adeguate
ai suoi limiti funzionali ancora esigibili, va osservato che il consulente ha
fatto riferimento al settore industriale e della vendita, proponendo l’attività
di magazziniere, operaio nel settore industriale, ad esempio quale addetto alla
lavorazione delle materie prime (attività già svolta nel passato),
commesso/magazziniere presso un grande magazzino, aiuto-venditore (doc. AI 46-2).
Anche se tale elenco non può certo essere ritenuto esaustivo e “concreto”, va
rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio
ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente
che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore
(STFA inedita 5 giugno
2001 in
re A, I 324/00, consid. 2b).
Inoltre,
il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 (U 329-30/01) ha ribadito che se da
una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del giudice indicare
possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste esigenze troppo elevate:
"
(…)
4.7 La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile
2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente
del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi
qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta
di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir
eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi
fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag.
482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età
dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad
una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario
sentenza già citata del 4 aprile
2002
in
re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di
lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate.
È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile
2002 in
re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà.
Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili,
ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui
essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF
113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V
285 consid. 3).
In quanto infondato su questo punto il ricorso di
P.________ va quindi Respinto. (…)"
In
casu, come visto, il consulente, sulla base delle risultanze mediche specialistiche,
ha evidenziato che l’assicurato potrebbe svolgere l’attività di magazziniere,
operaio nel settore industriale, ad esempio quale addetto alla lavorazione
delle materie prime, commesso/magazziniere presso un grande magazzino,
aiuto-venditore (doc. AI 46-2).
Visto
quanto sopra, è da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una
residua capacità lavorativa nei menzionati settori.
L’amministrazione partendo da un reddito da
valido di 49'205.65 (riferito al 2002) e di un reddito da invalido, calcolato sulla
base delle statistiche RSS, tenuto conto di una capacità di lavoro residua del
80% e dopo aver praticato una riduzione del 5% per attività leggera, del 10%
per i limiti concernenti l'ergonomia e l'assunzione di posizioni monotone e del
5% per la difficoltà riscontrate negli spostamenti, di fr. 32'810.-, ha
stabilito una capacità di guadagno residua del 66.68% e quindi un grado d'invalidità
del 33.32%, arrotondato al
33%. Entrambi i redditi, da
valido e da invalido, non sono stati contestati dall’assicurato.
Ora,
con riferimento al reddito da invalido da prendere in considerazione al
momento di operare il raffronto dei redditi, va fatto presente che sulla base
della comunicazione ricevuta da questo Tribunale, nell’ambito di una procedura
ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al
ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa C., U 56/03), da
parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger
-
che il 28
aprile
2006 ha
informato le
parti (e questo Tribunale) che, citiamo
“… la Corte plenaria del Tribunale
federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori
regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la
determinazione del reddito ipotetico da invalido
"
-
nella
determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori
nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora
confermato dal TCA.
Tale
circostanza non ha alcuna ripercussione sul caso in esame. Essendo i valori
nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe meno
del 33% stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso
d’incapacità al guadagno risulta essere inferiore al 40%.
Infine,
va rilevato che il consulente non ha individuato un progetto reintegrativo di
qualifica, non disponendo l’interessato del necessario bagaglio attitudinale e
culturale: il consulente ha infatti indicato che “
visti
il percorso scolastico (scolarità di base, nessuna formazione professionale) e
socio-professionale (ha sempre svolto attività di tipo non qualificato) e tenuto
conto della non più giovane età,
non ci sono i presupposti
per l’applicazione di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una
qualifica di base.”
(
doc.
AI 46-2).
Ciononostante
il consulente ha fatto presente che l’Ufficio AI è a disposizione per una
"introduzione ad hoc" all’interno di una ditta qualora l’assicurato
dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se questa attività
dovesse permettere un aumento della capacità di guadagno residua. Egli ha infatti
indicato che “
il grado d’invalidità superiore al 20%
è tale da dar diritto a che si applichino misure professionali più adeguate
alla situazione dell’assicurato (e quindi del tipo “introduzione ad hoc”
internamente ad una ditta), questo qualora l'A. trovasse un datore di lavoro
che gli garantisse l’assunzione e qualora la misura applicata permettesse un
sostanziale incremento della capacità di guadagno residua
” (
doc. AI 46-2).
Al
riguardo nella STCA del 29 agosto 2005 nella causa D. (inc. 32.2005.12) questo
Tribunale aveva chiesto all’ammini-strazione delle delucidazioni:
"
1. Come dev'essere
intesa questa "messa a disposizione"?
Va intesa all'interno delle misure di ordine professionale. L'Ufficio AI, da
caso a caso, resta a disposizione dell'assicurato per quanto riguarda la
reintroduzione nel ciclo economico, attraverso il versamento di indennità
giornaliere durante un periodo di introduzione a nuove mansioni, così come un
breve periodo di formazione (formazione ad "hoc", corsi
specifici,...), nel caso in cui vi sia un datore di lavoro che garantisce
l'assunzione al termine della misura professionale e allo stesso tempo vi sia
un recupero della capacità di guadagno residua.
2. Su quali basi legali, rispettivamente su
quale norma di prassi si fonda questa "messa a disposizione"?
Art. 17 LAI sub riformazione professionale che
comprende, in via di massima, tutte quelle misure di ordine professionale
necessarie ed adeguate per procurare all'assicurato, nel limite del possibile,
la possibilità di realizzare un guadagno sensibilmente equivalente a quello
ottenuto prima del danno alla salute (la riformazione può quindi spaziare dalla
semplice introduzione al posto di lavoro o alla formazione di breve durata
(concordata caso per caso) fino alla formazione organica secondo programma
ufficiale, compresa quella accademica, passando per tutti i possibili stadi
intermedi (formazione empirica, tirocinio ordinario, tirocinio pratico, scuola
professionale pubblica o privata, corsi professionali ad hoc. ecc.).
Generalmente maggiore è la durata del provvedimento, maggiore deve essere il
recupero della capacità di guadagno residua.
3. Quali sono i presupposti per accedervi (grado d'invalidità, ecc.)?
Assicurati che non realizzano i presupposti per accedere ad una riformazione
professionale per vari motivi (essenzialmente a motivo delle scarse conoscenze
di base e degli appurati limiti intellettivi), ma che raggiungono un grado
d'invalidità del 20% superiore e che trovano un datore di lavoro disposto ad
assumerli.
4. In che cosa consiste l'introduzione al posto di lavoro e la
"formazione ad hoc"?
L'introduzione al posto di lavoro è la reintroduzione
nel circolo economico dell'assicurato. Pertanto trattasi di misura che può
comprendere aiuto economico (ad es.: se datore di lavoro è disposto a pagare un
determinato reddito, inferiore a quello di norma applicabile, allora l'Ufficio
AI versa il restante quale indennità giornaliera per la durata del breve
periodo di introduzione), mentre per formazione ad hoc si intende la formazione
empirica sul posto di lavoro, quindi l'assicurato in una nuova attività per un
periodo molto più breve (generalmente alcuni mesi) rispetto alla durata di una
formazione teorica (apprendistato, formazione superiore,...). Anche in tal caso
vengono versate delle indennità giornaliere all'assicurato.
5. Non si tratta in effetti di una
riformazione professionale ex art. 17 LAI in quelle professioni ritenute
esigibili da parte della consulente? (P.f. motivare in dettaglio la risposta).
Sì. Infatti la consulente in integrazione
professionale, dopo aver valutato il caso dell'assicurato, ha ritenuto
quest'ultimo integrabile sul mercato libero del lavoro solo in attività
qualificate. Pertanto, a tali condizioni, si è proposto di rimanere a
disposizione per un'introduzione al posto di lavoro o per una formazione ad
hoc, solo a condizione che l'assicurato trovi un datore di lavoro disposto ad assumerlo
e se dette misure permettono un aumento della capacità di guadagno
residua." (STCA citata)
Quindi,
anche in caso di assenza dei presupposti personali (quale formazione ecc.) per
predisporre un piano reintegrativo professionale, l’Ufficio AI ha comunque
confermato la propria prassi di "messa a disposizione" per una
formazione ad hoc - con erogazione tra l’altro di un’indennità giornaliera - di
un assicurato invalido almeno al 20%, a condizione che trovi un datore di
lavoro disposto ad assumerlo e che l’attività aumenti la capacità al guadagno
residua.
Ciò
non esclude quindi che l’interessato possa essere integrabile sul mercato del
lavoro, svolgendo attività non qualificate per le quali non necessita di una particolare
formazione.
È in questo contesto che s’inserisce la succitata disponibilità dell’Ufficio AI
a sostenere l’assicurato.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.2006 32.2005.209 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.2006 32.2005.209 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.2006 32.2005.209
Assicurato è inabile al 50% nella sua precedente attività,ma abile all'80% in attività leggere adeguate.Egli non ha diritto né ad una rendita,dato che dal raffronto dei redditi non emerge un grado d'invalidità pari almeno al 40%,né a provvedimenti professionali.
Raccomandata Incarto n. 32.2005.209 cr / sc Lugano 5 ottobre 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattrice: Cinzia Raffa, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2005 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 13 ottobre 2005 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attivo in qualità di aiuto-giardiniere avventizio presso il Comune di __________, nel mese di agosto 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “ patologia della colonna, ulcera doppia duodenale, frattura multipla arto inferiore sinistro ” (doc. AI 5). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione 7 giugno 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenuto che dal profilo medico-teorico l’assicurato deve essere ritenuto abile al 50% nella precedente professione di aiuto-giardiniere e all’80% in attività adeguate e che dal raffronto dei redditi risulta una perdita di guadagno del 33% (doc. AI 48). 1.2. A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dal RA 1 - con la quale ha contestato il grado d’invalidità del 33%, rimproverando all’Ufficio AI di non avere adeguatamente tenuto conto delle sue diverse patologie, che lo rendono inabile in misura maggiore (doc. AI 49) - con decisione su opposizione 13 ottobre 2005 l’amministrazione ha confermato la precedente decisione, ribadendo la correttezza della valutazione medica del SAM e quella del consulente in integrazione professionale (doc. AI 59). 1.3. Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una mezza rendita. Sostanzialmente egli contesta, basandosi su quanto certificato dal dr. __________, dal dr. __________ e dal __________ di __________, di poter svolgere un’attività lucrativa in misura dell’80% visto il carattere cronico delle sue patologie. 1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando che i certificati medici del dr. __________, del dr. __________ e del __________ prodotti in sede ricorsuale erano già stati acquisiti agli atti nella procedura d’opposizione e valutati nella perizia SAM. in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI. Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2). Il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b). L’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343). Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI. Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI. 2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità. 2.4. S econdo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l 'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b). Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). 2.6. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). 2.7. Nel caso in esame, l ’amministrazione ha incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare. Nel dettagliato referto 15 novembre 2004 i periti - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso il SAM (consulto psichiatrico del dr. __________ e consulto ortopedico del dr. __________) - hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “ lombalgia cronica, con faccettopatia L3-L4 e L4-L5 su base degenerativa; dolori funzionali della gamba e della caviglia sinistra in stato dopo frattura diafisaria consolidata della tibia e della fibula il 30.03.1998, stato dopo riduzione delle fratture ed osteosintesi della tibia sinistra con chiodo endomidollare UTN il 30.03.1998, stato dopo asportazione di una vite di bloccaggio prossimale nel luglio 1998, stato dopo asportazione delle viti di bloccaggio distale per dolori nel luglio 1999, stato dopo asportazione del chiodo UTN e la vite di bloccaggio prossimale nonché di un frammento osseo a livello della frattura tibiale mediale il 26.10.1999; sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta” e quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “ cervicalgia cronica non specifica; gonalgia sinistra d’origine non chiara; soprappeso corporeo (BMI 31%)” (doc. AI 42-11). In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto segue: " (...) 7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA L'attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica globale dell'A., nella sua professione di operaio non qualificato ed aiuto giardiniere, è valutabile nella misura del 50% (intesa come orario di lavoro limitato a 4 - 5h/die con pause senza riduzione del rendimento, alternativamente 6 - 8h con rendimento ridotto del 40%). 8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA Si evidenziano prevalentemente a livello fisico nell'ambito della descritta lombalgia cronica ed il recidivante doloroso gonfiore alla gamba distale sin., problematiche chiaramente dipendenti dal carico. Nell'attività da ultimo svolta dall'A. di aiuto giardiniere, la descritta riduzione della capacità lavorativa si argomenta con la limitazione della capacità funzionale residua per il sollevamento e/o trasporto di carichi (esigua per carichi molto pesanti sup. a 45 kg ., molto ridotta per carichi pesanti tra 26 e 45 kg ., ridotta per carichi medi), per le posizioni di lavoro (ridotta per la posizione eretta e piegata in avanti), per il mantenimento di posizioni statiche (ridotta per la posizione eretta monotona), per lo spostarsi ed il camminare (ridotta su terreni accidentati, salire/scendere scale). A livello psicologico e mentale i disturbi presentati (sindrome di disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della colonna) argomentano una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20% (sentimenti di inadeguatezza, esaurita vitalità, intolleranza agli stimoli, riduzione della padronanza). L'attività da ultimo esercitata dall'A. è quindi ancora praticabile dal punto di vista medico - teorico, con tuttavia una ridotta capacità lavorativa nella misura del 50%, come descritto sopra. Dagli atti in nostro possesso sappiamo che l'A. ha potuto lavorare senza interruzioni prolungate sino al trauma del 30.03.1998. A partire da questa data è documentata una totale incapacità lavorativa __________ sino al 28.12.1998, epoca a partire dalla quale l'A. riprende l'attività nella misura del 50%. Da allora, alla luce di quanto evidenziato in occasione di questa perizia, non riteniamo che la capacità lavorativa abbia presentato importanti cambiamenti. Come già segnalato sopra, riteniamo che il peritando sia in grado di riprendere l'attività precedentemente svolta nella misura del 50%, vale a dire con un limite di tempo di lavoro a 4 - 5h/die senza riduzione del rendimento oppure con un'attività fino a 6 - 8h/die con rendimento ridotto del 40%. Per quanto riguarda la prognosi bisogna attendersi a medio - lungo termine una progressione delle alterazioni degenerative a livello della colonna vertebrale, ciò che potrà peggiorare la sintomatologia ortopedica. 9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE In considerazione degli aspetti psicopatologici e dell'evoluzione descritta, non riteniamo possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale vera e propria (riformazione professionale). Riteniamo invece possibile migliorare la capacità lavorativa dell'A. in altre attività professionali rispettose delle seguenti esigenze medico - teoriche:
- attività con un mansionario di carico a livello della colonna vertebrale e degli arti inf. di tipo leggero (senza alzare o portare pesi sopra i 20 kg);
- attività non richiedenti posture inergonomiche della colonna vertebrale, non in posizioni coatte;
- attività senza l'obbligo di doversi spostare o camminare per lunghi tragitti, senza dover ripetutamente salire / scendere scale o scalini;
- senza l'obbligo di svolgere attività su terreni sconnessi e con la possibilità di alternare la postura di lavoro e fare corte pause;
- attività di tipo semplice, non richiedenti particolari autonomie, sia di tipo decisionale sia di tipo programmatico. In attività rispettose delle esigenze su elencate riteniamo che l'A. possa raggiungere una capacità lavorativa medico - teorica nella misura del 80% ca.. 10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM. Alle domande poste dal servizio medico regionale - AI così rispondiamo : - Prognosi dal lato psichiatrico? Riteniamo indispensabile la prosecuzione della presa a carico psichiatrica attualmente in atto, con particolare attenzione al proseguimento del trattamento farmacologico antidepressivo (attualmente in modo incomprensibile sospeso dall'A.) in quanto ciò ha potuto migliorare in maniera significativa l'aspetto timico dell'A.. La prognosi psichiatrica rimane pertanto abbastanza favorevole ed in quest'ambito riteniamo che la ripresa di un'attività professionale non potrà che giocare un ruolo positivo." (Doc. AI 42-13+14) Sulla base della perizia SAM l’amministrazione ha quindi ritenuto l’assicurato abile all’80% in attività adeguate (doc. AI 48). Con l’opposizione l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, fondando le proprie pretese su quanto certificato in data 16 giugno 2005 dal dr. __________, FMH in fisiatria, riabilitazione e reumatologia: " Certifico che il paziente sopraccitato è in mia cura dal 1999 per le seguenti diagnosi:
- Sindrome cervicale e lombovertebrale cronica su turbe statiche (scoliosi, iperlordosi lombare).
- Sciatalgia cronica sx.
- Gonalgia cronica sx in stato dopo osteosintesi per frattura della tibia e del perone il 03.03.1998.
- Periartropatia omero-scapolare recidivante bilaterale.
- Sospetta sindrome del canale carpale bilaterale.
- Sindrome ansioso depressiva cronica con disturbi neurovegetativi (gastralgie, pirosi, cefalee, ecc.). Terapia: Trattamento manipolativo del rachide ogni 3-4 settimane circa. Medicamenti: Risperdol, Nexium, Co-Dafalgan in riserva. Il paziente viene seguito anche regolarmente dal __________ di __________. I disturbi della gamba sx e del rachide sono insorti in conseguenza dal trauma subito il 03.03.1998 con frattura della tibia e del perone sx operati all'ospedale __________ di __________. Per le affezioni reumatiche il signor RI 1 è inabile al lavoro come aiuto giardiniere al 50%." (Doc. AI 49-5) L’assicurato ha inoltre trasmesso all’amministrazione il certificato medico 20 giugno 2005 del __________ di __________, firmato dalla dr.ssa __________, Capo servizio __________ e dal dr. __________, medico assistente, del seguente tenore: " Così richiesti dal paziente, si certifica che il signor RI 1 è in cura presso il __________ di __________ a far data dal 01.10.2002 a tuttora, a causa di una sindrome mista ansioso-depressiva associata ad una sindrome da somatizzazione. Dal 09.02.2004, data dell'ultimo nostro certificato, non ci sono state ulteriori evoluzioni, nel senso che il quadro clinico è rimasto costante, con presenza di una diminuzione del tono umorale, con perdita dell'istinto vitale e ritiro vitale e ritiro sociale: costanti sono state inoltre le lamentazioni di algie a livello toracico, cervicali, a livello degli arti superiori ed inferiori. Il paziente continua a lamentare disturbi gastrici, difficoltà a prendere sonno ed una costante tensione endopsichica. Nonostante i colloqui di supporto psicologico, associati alla farmacoterapia, non si sono notati miglioramenti dell'equilibrio psichico." (Doc. AI 49-6) Nelle sue annotazioni 24 agosto 2005 il dr. __________ del SMR ha rilevato: " Dopo aver preso conoscenza dei dati medici a dossier sono dell'avviso che la valutazione pluridisciplinare presso il SAM 9.2004 a carattere psichiatrico e ortopedico per l'apparato locomotore sia coerente nelle sue valutazioni cliniche ed implicazioni lavorative. In fase di opposizione non vengono apportati nuovi elementi clinici tali da presupporre che l'insieme delle patologie presenti non sia stato considerato a livello medico specialistico. Ricordo inoltre che come asserito da dr. __________ reumatologo curante l'IL è stata valutata come 50% nella sua attività. Ricordo inoltre che come riportato nel certificato medico del 6.2005 del __________ di __________ non vi sono state ulteriori evoluzioni nel senso che il quadro clinico è stato costante (e quindi si può concludere che dal 2.2004 non vi sono stati peggioramenti). In conclusione ritengo che a livello medico la valutazione AI da parte del SAM sia per noi coerente, ancora attuale e quindi vincolante." (Doc. AI 57-1) Con la decisione su opposizione l’amministrazione ha dunque confermato la correttezza della valutazione peritale del SAM, che non può essere messa in discussione dalle certificazioni mediche prodotte dall’assicurato. In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato tale decisione, trasmettendo al TCA nuova documentazione medica. Egli ha prodotto il certificato medico 23 ottobre 2003 del __________ di __________, nel quale la dr.ssa __________ ed il dr. __________ si sono così espressi: " Il paziente è seguito presso il __________ di __________ dal 01.10.2002, a causa di una sindrome mista ansio-depressiva associata ad una sindrome di somatizzazione. Dall'autoanamnesi pare che la sintomatologia sia nata sullo sfondo di un'aggressione esitata in una frattura della tibia sinistra nell'anno 1998. Dalla data dell'entrata in terapia presso il __________, 01.10.2002, il paziente ha presentato una sintomatologia di tipo ansio-depressivo, con disagio, difficoltà nella respirazione, dolore e fastidio toracico, riduzione dei contatti sociali e perdita di interesse per le attività normalmente piacevoli. Sono state evidenziate inoltre difficoltà dell'equilibrio nictemerale, associate ad una sindrome somatoforme caratterizzata da algie a livello cervicale e nucale, irradiantesi alle braccia ed alle gambe. Il paziente inoltre lamenta sensazioni di gonfiore addominale e dolori che dalla gamba sinistra si irradiano alla coscia ed al gluteo. Si nota inoltre una parestesia a livello delle dita della mano e cefalea. Per trovare sollievo il paziente inoltre spesso contatta i medici curanti Dr. __________ e Dr. __________, rispettivamente internista e fisiatra. Dal profilo terapeutico è stata proposta una presa a carico costante con colloqui psicologici di supporto associati ad una farmacoterapia antidepressiva ipnoinducente che ha dato un relativo miglioramento del quadro oggettivo per ciò che attiene il disturbo dell'umore; nessun miglioramento purtroppo si è notato dal profilo somatico essendo costanti le lamentazioni di algie somatoformi." (Doc. D) L’assicurato ha pure trasmesso il certificato medico 24 giugno 2004 del dr. __________, FMH orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale: " (...) Anamnesi: Il paziente da alcuni anni soffre di una infezione recidivante nel tratto respiratorio superiore e questa volta sente una pressione paranasale a destra e a sinistra. Diagnosi: Pansinusite. Tera pia: (…) Decorso clinico: Stato ORL: pus nella narice destra. Il resto dello stato si presentava normale.
- Rx om/on: pansinusite. Procedere: Il paziente negli ultimi sei anni non è stato nel mio studio e in tutto questo periodo ha avuto un netto peggioramento della situazione. Spero di poter aiutare il paziente con una terapia preventiva, nel frattempo resto volentieri a disposizione." (Doc. C) Infine, l’assicurato ha prodotto il certificato medico 7 novembre 2005 del dr. __________, del seguente tenore: " Certifico che il paziente sopraccitato è in mia cura dal 1999 per le seguenti diagnosi:
- Sindrome cervicale e lombovertebrale cronica su turbe statiche (scoliosi, iperlordosi lombare).
- Sciatalgia cronica sx.
- Gonalgia cronica sx in stato dopo osteosintesi per frattura della tibia e del perone il 03.03.1998.
- Periartropatia omero-scapolare recidivante bilaterale.
- Sospetta sindrome del canale carpale bilaterale.
- Sindrome ansioso depressiva cronica con disturbi neurovegetativi (gastralgie, pirosi, cefalea, ecc.). Terapia: Trattamento manipolativo del rachide ogni 3-4 settimane circa. Medicamenti: Risperdol, Nexium, Co-Dafalgan in riserva. Il paziente viene seguito anche regolarmente dal __________ di __________. I disturbi della gamba sx e del rachide sono insorti in conseguenza al trauma subito il 03.03.1998 con frattura della tibia e del perone sx operati all'ospedale __________ di __________. Per le affezioni reumatiche il signor RI 1 è inabile al lavoro come aiuto giardiniere al 50 %." (Doc. E) 2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb) . Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230). Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01). Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628- 629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e can tonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124). 2.9. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SAM in data 15 novembre 2004, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8.). L’Ufficio AI, infatti, constatata un’importante polipatologia, ha affidato al SAM l’incarico di esperire una perizia (doc. AI 38). In tale ambito è stato valutato l’aspetto psichiatrico e quello ortopedico, con la conclusione che l’assicurato è da considerare inabile al lavoro al 50% nell’attività di aiuto-giardiniere e operaio non-qualificato e abile all’80% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. AI 38-13+14). Nel consulto ortopedico 28 settembre 2004 incentrato sull’apparato muscolo-scheletrico il dr. __________, Capo clinica presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale regionale di __________, ha evidenziato come la sintomatologia dell’assicurato, eccezion fatta per la presenza della lombalgia e del gonfiore doloroso alla gamba sinistra, dipendente dal carico, sia piuttosto diffusa e non riconducibile ad una patologia chiara dell’apparato locomotorio. Egli ha quindi concluso che in considerazione delle problematiche a livello della colonna lombosacrale e dell’arto inferiore sinistro la capacità lavorativa dell’assicurato, dal punto di vista ortopedico, sia del 50%, mentre in attività leggere adeguate raggiunga l’80%-100% (doc. AI 42-16). Dal canto suo il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, interpellato nell’ambito di un consulto psichiatrico eseguito il 29 settembre 2004, ha evidenziato che il trauma subito nel 1998 e il licenziamento patito nel 2002 hanno avuto notevoli implicazioni psicologiche sull’assicurato, che fino a quel momento era un individuo laborioso, ordinato, stabile, affidabile ed autocontrollato. Il licenziamento, in particolare, lo ha precipitato in una situazione di intolleranza verso qualsiasi stimolo e di immobilismo, poiché è “ giunto in un momento critico per l’assicurato, in quanto sembrava sul punto di risalire la china, è stato vissuto come un’ulteriore ferita da ingiustizia dopo la batosta subita anni prima. Da quel momento la tensione derivante dal desiderio frustrato di indipendenza lo ha posto in una condizione di prostrazione nervosa tale da sentirsi preso in trappola e incapace di porvi rimedio ”. Egli presenta dunque una sindrome da disattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta, con una conseguente inabilità lavorativa del 20% (doc. AI 42-23). I periti hanno quindi rilevato che a livello psicologico e mentale i disturbi presentati dall’assicurato comportano una riduzione della capacità lavorativa del 20%, mentre a livello fisico, nell’ambito della lombalgia cronica e del recidivante gonfiore doloroso alla gamba sinistra, l’assicurato presenta una limitazione della capacità funzionale residua per il sollevamento e il trasporto di carichi, per le posizioni di lavoro, per lo spostarsi, per una capacità lavorativa del 50% nella precedente attività di aiuto-giardiniere. Quanto alla prognosi i periti hanno rilevato che a medio-lungo termine bisogna attendersi una progressione delle alterazioni degenerative a livello della colonna vertebrale, con possibile peggioramento della sintomatologia ortopedica. In considerazione di tale evoluzione i periti hanno ritenuto impossibile effettuare dei provvedimenti di integrazione professionale. Essi hanno per contro ritenuto possibile migliorare la capacità lavorativa dell’assicurato in altre attività professionali rispettose dei suoi limiti funzionali, ovvero “ attività con un mansionario di carico a livello della colonna vertebrale e degli arti inferiori di tipo leggero (senza alzare e portare pesi superiori a 20 kg); attività non richiedenti posture inergonomiche della colonna vertebrale, non in posizioni coatte; attività senza l’obbligo di doversi spostare o camminare per lunghi tragitti, senza dover ripetutamente salire/scendere scale o scalini; senza l’obbligo di svolgere attività su terreni sconnessi e con la possibilità di alternare la postura di lavoro e fare corte pause; attività di tipo semplice, non richiedenti particolari autonomie, sia di tipo decisionale, sia di tipo programmatico ”: in tali attività adeguate l’assicurato presenta una capacità lavorativa medico-teorica dell’80% (doc. AI 42-14). Questo TCA non ha motivo per scostarsi da tale valutazione specialistica, approfondita e motivata, che non è stata contraddetta da altri certificati da parte di un medico specialista attestanti un peggioramento della sintomatologia dal punto di vista ortopedico o psichiatrico. L’assicurato ha infatti presentato un certificato medico 24 giugno 2004 redatto dal dr. __________, specialista in otorinolaringoiatria, indirizzato al curante, dr. __________, nel quale lo specialista, posta la diagnosi di pansinusite, attesta sì un peggioramento della situazione dell’assicurato, precisando che “ il paziente negli ultimi sei anni non è stato nel mio studio ” e osservando “ spero di poter aiutare il paziente con una terapia preventiva ” (doc. C). Tale certificato, molto stringato, nel quale lo specialista indica di sottoporre il paziente ad una terapia preventiva, senza ulteriori specificazioni, non può certo modificare la valutazione relativa alla residua capacità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate (la sottolineatura è della redattrice). Quanto alla problematica psichiatrica, l’assicurato ha trasmesso al Tribunale il certificato 23 ottobre 2003 del __________, nel quale è indicato che egli è seguito da tale struttura dal 1° ottobre 2002 a causa di una sindrome mista ansioso-depressiva associata ad una sindrome di somatizzazione, con una presa a carico costante con colloqui psicologici di supporto associati ad una farmacoterapia antidepressiva (doc. D). Tale referto, del 2003, non attesta l’esistenza di ulteriori patologie rispetto a quelle già vagliate nell’ambito della perizia SAM del novembre 2004. L’assicurato ha infine prodotto il certificato 7 novembre 2005 del dr. __________, specialista in reumatologia – certificato peraltro di identico contenuto rispetto a quello dello stesso medico già prodotto in sede di opposizione, datato 16 giugno 2005 (doc. 49-5) - il quale ha osservato di avere in cura il paziente dal 1999 e di ritenere che a causa delle affezioni reumatiche egli sia inabile al 50% come aiuto-giardiniere (doc. E). Tale conclusione riprende esattamente la conclusione cui sono giunti i periti del SAM (abilità lavorativa del 50% nell’attività di aiuto-giardiniere e operaio non-qualificato, doc. AI 38-13+14), ma non modifica assolutamente la valutazione dei periti del SAM in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato nella misura dell’80% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali. L’assicurato non ha del resto prodotto ulteriore documentazione medica che certifichi una patologia reumatologica-ortopedica maggiormente invalidante. In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l 'assicurato è inabile al lavoro al 50% nella sua attività di aiuto-giardiniere, ma abile all’80% in attività adeguate. 2.10. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 2 giugno 2005 il consulente in integrazione professionale ha evidenziato: " (...) Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto, durata, mansioni, specializzazioni - retribuzioni L’A. frequenta le scuole dell’obbligo nel suo paese d’origine, dove non frequenta poi alcuna formazione professionale. In Svizzera dal 1978, lavora nel settore alberghiero (cameriere), nell’edilizia e in una fabbrica (addetto ad una macchina di produzione nell’ambito della lavorazione della carta). Dal 1992 al 1997 lavora poi come giardiniere presso la ditta __________ di __________, ricevendo un salario di fr. 3'000.- al mese. L’ultima attività professionale esercitata, dal 18.02.1998 al 30.06.2002, è stata quella di operaio/giardiniere (addetto alla manutenzione dei giardini pubblici) presso il Municipio del Comune di __________ (nel 2002 il reddito annuo sarebbe ammontato a fr. 49'205.65). A causa dell’infortunio del 1998, tale attività è stata svolta principalmente nella misura del 50%. Attualmente beneficia delle prestazioni dell’Assistenza Pubblica. Consulenza e discussione - progetti, idee, proposte, ecc. Ho incontrato l'A. il 31.05.05. Mi spiega come, a partire dal momento in cui è stato interrotto il rapporto di lavoro con il Comune di __________ (2002), si sia in un primo tempo rivolto all'Assicurazione Disoccupazione, dalla quale è però stato coperto finanziariamente per un periodo molto breve perché ritenuto inabile al lavoro per motivi medici. Fino al colloquio di ieri era convinto di essere totalmente inabile al lavoro (certificati medici), motivo per il quale ha reagito con sorpresa quando gli ho spiegato che in attività adeguata è ritenuto medicalmente abile in misura dell'80% e che da tempo si sarebbe potuto attivare nella ricerca di una posizione lavorativa adeguata alle sue condizioni di salute. La sua posizione al riguardo è piuttosto ambivalente: da una parte si rende conto che vi sono delle attività che le sue condizioni di salute gli permetterebbero di svolgere (fa l'esempio dell'attività presso una "cartiera" da lui esercitata nella Svizzera interna), dall'altra è convinto che la sua età, i problemi di salute e le attuali difficoltà di collocamento sul mercato del lavoro gli impediranno un qualsiasi reinserimento professionale. Visto il percorso scolastico (scolarità di base, nessuna formazione professionale) e socioprofessionale (ha sempre svolto attività di tipo non qualificato) e tenuto conto della non più giovane età, non ci sono i presupposti per l'applicazione di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base. Il grado d'invalidità superiore al 20% è tale da dar diritto a che si applichino misure professionali più adeguate alla situazione dell'A. (e quindi del tipo "introduzione ad hoc" internamente ad una ditta), questo qualora l'A. trovasse un datore di lavoro che gli garantisse l'assunzione e qualora la misura applicata permettesse un sostanziale incremento della capacità di guadagno residua. Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica Tenuto conto delle limitazioni definite in sede medico-teorica e delle caratteristiche dell'A., si possono, a titolo esemplificativo, proporre le seguenti attività esigibili: magazziniere, operaio nel settore industriale (ad esempio addetto alla lavorazione di materie prime), commesso/magazziniere presso un grande magazzino, aiuto-venditore. Capacità di Guadagno Residua - senza (ri)formazione specifica o dopo (ri)formazione Considerando un reddito ipotetico di 49'205.65 (riferito al 2002), una capacità di lavoro residua del 80%, e praticando una riduzione del 5% per attività leggera, del 10% per i limiti concernenti l'ergonomia e l'assunzione di posizioni monotone e del 5% per la difficoltà riscontrate negli spostamenti, sulla base delle statistiche teoriche RSS risulta una capacità di guadagno residua del 66.68% (il reddito d'invalido è di 32'810.-). Il grado d'invalidità è quindi del 33.32%. Proposte Viste le precedenti considerazioni non si propongono provvedimenti professionali di lunga durata, si determina un grado d'invalidità in attività adeguate del 33.32% e si resta a disposizione per l'applicazione di una misura professionale più breve alle condizioni sopra esposte. Si voglia verificare il pagamento delle spese di trasferta (durante i giorni in cui è stato visitato presso il SAM): l'A. dice di aver inviato i fogli compilati ma di non aver ricevuto sostegno finanziario alcuno." (Doc. AI 46-1+2+3) Nella decisione impugnata l’amministrazione, sulla base dei dati relativi al reddito da valido di fr. 49’205 e al reddito da invalido di fr. 32’810 stabilito dal consulente IP, ha determinato il grado di invalidità del 33% (doc. AI 48-2). Il ricorrente non ha contestato il reddito da valido e quello da invalido stabilito dall’amministrazione, ma ha criticato le possibilità di occupazioni residue fornite dall’Ufficio AI, definite “ unicamente teoriche se non addirittura fumose e in nessun caso è corretto ritenere il ricorrente abile al lavoro in misura superiore al 50% ” (doc. I). Al riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.9.), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica. Inoltre, quanto alla critica mossa dall’assicurato circa il carattere teorico e fumoso dell’indicazione dell’amministrazione in merito al genere di attività adeguate ai suoi limiti funzionali ancora esigibili, va osservato che il consulente ha fatto riferimento al settore industriale e della vendita, proponendo l’attività di magazziniere, operaio nel settore industriale, ad esempio quale addetto alla lavorazione delle materie prime (attività già svolta nel passato), commesso/magazziniere presso un grande magazzino, aiuto-venditore (doc. AI 46-2). Anche se tale elenco non può certo essere ritenuto esaustivo e “concreto”, va rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b). Inoltre, il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 (U 329-30/01) ha ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste esigenze troppo elevate: " (…) 4.7 La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d). Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c). Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3). In quanto infondato su questo punto il ricorso di P.________ va quindi Respinto. (…)" In casu, come visto, il consulente, sulla base delle risultanze mediche specialistiche, ha evidenziato che l’assicurato potrebbe svolgere l’attività di magazziniere, operaio nel settore industriale, ad esempio quale addetto alla lavorazione delle materie prime, commesso/magazziniere presso un grande magazzino, aiuto-venditore (doc. AI 46-2). Visto quanto sopra, è da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una residua capacità lavorativa nei menzionati settori. L’amministrazione partendo da un reddito da valido di 49'205.65 (riferito al 2002) e di un reddito da invalido, calcolato sulla base delle statistiche RSS, tenuto conto di una capacità di lavoro residua del 80% e dopo aver praticato una riduzione del 5% per attività leggera, del 10% per i limiti concernenti l'ergonomia e l'assunzione di posizioni monotone e del 5% per la difficoltà riscontrate negli spostamenti, di fr. 32'810.-, ha stabilito una capacità di guadagno residua del 66.68% e quindi un grado d'invalidità del 33.32%, arrotondato al 33%. Entrambi i redditi, da valido e da invalido, non sono stati contestati dall’assicurato. Ora, con riferimento al reddito da invalido da prendere in considerazione al momento di operare il raffronto dei redditi, va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale, nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa C., U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido " - nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA. Tale circostanza non ha alcuna ripercussione sul caso in esame. Essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe meno del 33% stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta essere inferiore al 40%. Infine, va rilevato che il consulente non ha individuato un progetto reintegrativo di qualifica, non disponendo l’interessato del necessario bagaglio attitudinale e culturale: il consulente ha infatti indicato che “ visti il percorso scolastico (scolarità di base, nessuna formazione professionale) e socio-professionale (ha sempre svolto attività di tipo non qualificato) e tenuto conto della non più giovane età, non ci sono i presupposti per l’applicazione di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base.” (doc. AI 46-2). Ciononostante il consulente ha fatto presente che l’Ufficio AI è a disposizione per una "introduzione ad hoc" all’interno di una ditta qualora l’assicurato dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se questa attività dovesse permettere un aumento della capacità di guadagno residua. Egli ha infatti indicato che “ il grado d’invalidità superiore al 20% è tale da dar diritto a che si applichino misure professionali più adeguate alla situazione dell’assicurato (e quindi del tipo “introduzione ad hoc” internamente ad una ditta), questo qualora l'A. trovasse un datore di lavoro che gli garantisse l’assunzione e qualora la misura applicata permettesse un sostanziale incremento della capacità di guadagno residua ” (doc. AI 46-2). Al riguardo nella STCA del 29 agosto 2005 nella causa D. (inc. 32.2005.12) questo Tribunale aveva chiesto all’ammini-strazione delle delucidazioni: "
1. Come dev'essere intesa questa "messa a disposizione"? Va intesa all'interno delle misure di ordine professionale. L'Ufficio AI, da caso a caso, resta a disposizione dell'assicurato per quanto riguarda la reintroduzione nel ciclo economico, attraverso il versamento di indennità giornaliere durante un periodo di introduzione a nuove mansioni, così come un breve periodo di formazione (formazione ad "hoc", corsi specifici,...), nel caso in cui vi sia un datore di lavoro che garantisce l'assunzione al termine della misura professionale e allo stesso tempo vi sia un recupero della capacità di guadagno residua.
2. Su quali basi legali, rispettivamente su quale norma di prassi si fonda questa "messa a disposizione"? Art. 17 LAI sub riformazione professionale che comprende, in via di massima, tutte quelle misure di ordine professionale necessarie ed adeguate per procurare all'assicurato, nel limite del possibile, la possibilità di realizzare un guadagno sensibilmente equivalente a quello ottenuto prima del danno alla salute (la riformazione può quindi spaziare dalla semplice introduzione al posto di lavoro o alla formazione di breve durata (concordata caso per caso) fino alla formazione organica secondo programma ufficiale, compresa quella accademica, passando per tutti i possibili stadi intermedi (formazione empirica, tirocinio ordinario, tirocinio pratico, scuola professionale pubblica o privata, corsi professionali ad hoc. ecc.). Generalmente maggiore è la durata del provvedimento, maggiore deve essere il recupero della capacità di guadagno residua.
3. Quali sono i presupposti per accedervi (grado d'invalidità, ecc.)? Assicurati che non realizzano i presupposti per accedere ad una riformazione professionale per vari motivi (essenzialmente a motivo delle scarse conoscenze di base e degli appurati limiti intellettivi), ma che raggiungono un grado d'invalidità del 20% superiore e che trovano un datore di lavoro disposto ad assumerli.
4. In che cosa consiste l'introduzione al posto di lavoro e la "formazione ad hoc"? L'introduzione al posto di lavoro è la reintroduzione nel circolo economico dell'assicurato. Pertanto trattasi di misura che può comprendere aiuto economico (ad es.: se datore di lavoro è disposto a pagare un determinato reddito, inferiore a quello di norma applicabile, allora l'Ufficio AI versa il restante quale indennità giornaliera per la durata del breve periodo di introduzione), mentre per formazione ad hoc si intende la formazione empirica sul posto di lavoro, quindi l'assicurato in una nuova attività per un periodo molto più breve (generalmente alcuni mesi) rispetto alla durata di una formazione teorica (apprendistato, formazione superiore,...). Anche in tal caso vengono versate delle indennità giornaliere all'assicurato.
5. Non si tratta in effetti di una riformazione professionale ex art. 17 LAI in quelle professioni ritenute esigibili da parte della consulente? (P.f. motivare in dettaglio la risposta). Sì. Infatti la consulente in integrazione professionale, dopo aver valutato il caso dell'assicurato, ha ritenuto quest'ultimo integrabile sul mercato libero del lavoro solo in attività qualificate. Pertanto, a tali condizioni, si è proposto di rimanere a disposizione per un'introduzione al posto di lavoro o per una formazione ad hoc, solo a condizione che l'assicurato trovi un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se dette misure permettono un aumento della capacità di guadagno residua." (STCA citata) Quindi, anche in caso di assenza dei presupposti personali (quale formazione ecc.) per predisporre un piano reintegrativo professionale, l’Ufficio AI ha comunque confermato la propria prassi di "messa a disposizione" per una formazione ad hoc - con erogazione tra l’altro di un’indennità giornaliera - di un assicurato invalido almeno al 20%, a condizione che trovi un datore di lavoro disposto ad assumerlo e che l’attività aumenti la capacità al guadagno residua. Ciò non esclude quindi che l’interessato possa essere integrabile sul mercato del lavoro, svolgendo attività non qualificate per le quali non necessita di una particolare formazione. È in questo contesto che s’inserisce la succitata disponibilità dell’Ufficio AI a sostenere l’assicurato. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti