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32.2005.179

Assicurato fa valere peggioramento delle sue condizioni di salute a causa dell'insorgenza di una patologia psichiatrica.Valutazione peritale fortemente criticata dallo specialista curante.Necessità di un approfondimento medico,che tenga conto dei problemi alla mano e delle patologie psichiatriche.

Ticino · 2006-09-12 · Italiano TI
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Assicurato fa valere peggioramento delle sue condizioni di salute a causa dell'insorgenza di una patologia psichiatrica.Valutazione peritale fortemente criticata dallo specialista curante.Necessità di un approfondimento medico,che tenga conto dei problemi alla mano e delle patologie psichiatriche.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

Nel

merito

2.2.   Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore

la Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative

anche in ambito AI.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2

e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003

IV nr. 25 consid. 1.2).

Il

Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

L’introduzione

della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in

ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro,

d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione

(della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono

tuttora valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi

nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo

antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge

applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in

vigore  prima e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che – come detto -

la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna

sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.

Dal 1° gennaio

2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

2.3.

Oggetto del contendere è sapere se la modifica delle condizioni

invalidanti dell’assicurato giustifica il riconoscimento di un quarto di

rendita dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e di mezza rendita dal 1°

marzo

2003 in

avanti, come

stabilito nella decisione contestata, oppure di una rendita intera dal 1° dicembre

2002 così come sostenuto dal ricorrente.

2.4.   S

econdo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino

al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio

2003 in

relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore

sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se

sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno

al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che

nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio

2004, l

'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai sensi dell'art.

16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182 consid.

3, 1990 p.

543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe

potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;

VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore

raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità

(DTF 129 V 222; cfr. anche

STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita

13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5.   Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di

invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel

merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss.

OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,

Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in

Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198).

La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono

soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno

1994 in

re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,

consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le

condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,

tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In

ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA

del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

2.6.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572).

In virtù di tale obbligo,

l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona

assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili

che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,

quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze

personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di

domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.7.   Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC

1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.

10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.8.   Per

quanto attiene allo stato di salute, l'assicurato rimprovera all’Ufficio AI di avere

tenuto conto unicamente della perizia del dr. __________, ignorando quanto

attestato dal suo medico curante, dr. __________ (doc. I).

Con

rapporto medico 18 novembre 2002 il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, che ha in cura l'assicurato dal 15 maggio 2002, aveva

diagnosticato, oltre ai problemi fisici al polso, un'importante depressione nel

quadro di una sindrome da disadattamento, unita ad un probabile disturbo della

personalità, attestando un’inabilità lavorativa del 100% a partire da settembre

2002, mentre in precedenza tale inabilità era del 50%:

"

(…)

Dopo questa premessa posso quindi formulare la mia

diagnosi e cioè che il paziente soffre per una depressione importante nel

quadro di una sindrome da disadattamento (F43.1 ICD10).

Su questa condizione si è inserito anche un disturbo

psichico e comportamentale dovuto all'uso di alcol (F10.2 ICD10).

Dalla valutazione psicologica testistica è emerso

inoltre che il signor RI 1 presenta un probabile disturbo della personalità

(F60.6 ICD10).

In virtù di queste osservazioni e di queste

considerazioni il paziente è già stato messo al beneficio di una terapia

farmacologica antidepressiva, ansiolitica ed ipnotica. Inoltre è stata

sottolineata l'importanza dell'aspetto comportamentale dell'astenersi dall'uso

di alcol.

Per quanto riguarda la valutazione dell'attuale

capacità lavorativa, ho certificato il paziente per un'incapacità lavorativa

totale dal mese di settembre, essendo in precedenza già in incapacità

lavorativa al 50%, certificato dal suo medico curante e anche dal sottoscritto.

Per quanto riguarda la prognosi futura dell'attività

lavorativa, ritengo che sia assolutamente infausta, nel senso che non ritengo

il signor RI 1 in grado di poter riprendere un'attività lavorativa seppur parziale.

Ritengo infatti che il quadro complesso dei disturbi psicologici e caratterologici

lamentati dall'assicurato pregiudichi la possibilità di un ritorno in

un'attività lavorativa qualsiasi.

Per quanto riguarda la domanda se siamo in presenza di

un danno permanente, le rispondo che non si tratta di un danno ma di una

malattia ad evoluzione cronica e quindi di lunga durata. Sulla base di queste

considerazioni e dell'osservazione clinica degli ultimi mesi del paziente,

ritengo, per concludere, che il signor RI 1 sia da annunciare all'assicurazione

invalidità nel senso di una richiesta di pensionamento anticipato totale per

motivi di salute psicologica e somatica." (Doc. AI 55 4-5)

Sulla

base di tale certificato medico, il TCA, nella sentenza

5 febbraio 2003, aveva

invitato

l’amministrazione ad approfondire la valutazione medica del caso, tenendo conto

di quanto attestato dal dr. __________.

Il

3 luglio 2003 il dr. __________, FMH in medicina generale, alla richiesta

dell’Ufficio AI di indicare l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato

dopo l’aprile

2002, ha

comunicato che vi è stato un peggioramento dello stato depressivo, con comparsa

di nevrosi d’ansia, patologie per le quali l’assicurato è in cura presso il dr.

__________ (doc. AI 67-2). Il dr. __________ ha poi osservato che a causa delle

sue patologie l’assicurato non è in grado di svolgere nessuna attività (doc. AI

67-3).

Nel

rapporto medico 22 settembre 2003 all’attenzione dell’Ufficio AI il dr. __________

ha indicato che l’assicurato è affetto da “

disturbo depressivo (F43.1 ICD

10); abuso di alcool (F10.2 ICD 10); probabile disturbo di personalità (F60.6

ICD 10)

”, osservando:

"

Il signor RI 1 continua

un trattamento farmacologico regolare che ha permesso di limitare i danni

particolarmente in relazione all'abuso alcolico e nicotinico. Nell'osservazione

di quest'anno abbiamo constatato un grave ritiro sociale ed un impoverimento

globale della personalità del paziente che appare sempre molto passivo ed

incapace di strutturare in maniera adeguata e compiuta una strategia

esistenziale.

Ritengo che nel corso di questi ultimi anni il paziente

abbia manifestato sempre di più problemi di adeguamento alla realtà lavorativa

che infine l'infortunio subìto abbia messo completamente allo scoperto, sulla

base dei tratti caratterologici preesistenti dell'assicurato.

Ritengo che il signor RI 1 abbia a questo punto

esaurito la propria capacità lavorativa." (Doc. AI 68-2)

Il

curante ha poi indicato che l’assicurato “

ha subito una diminuzione della capacità

al lavoro progressiva nel corso degli ultimi anni, in seguito alla perdita del

posto di lavoro e all’impossibilità di trovare una nuova occupazione confacente

a causa dell’infortunio subito e dei disturbi psichici d’adattamento comparsi

”.

Il dr. __________ ha quindi concluso che l’attività attuale non è più proponibile;

che l’assicurato presenta una diminuzione del rendimento in misura completa;

che la capacità di lavoro non può essere migliorata e che l’assicurato non è in

grado di svolgere nessun’altra attività (doc. AI 68-3).

Nelle

sue osservazioni 18 dicembre 2003 la dr.ssa __________ del SMR, dopo aver

riassunto la fattispecie, ha rilevato che “

il peggioramento dello stato di

salute certificato dai curanti è essenzialmente legato ad una problematica psichica,

mentre dal punto di vista somatico non vengono menzionate nuove diagnosi o un

peggioramento delle patologie già note e precedentemente indagate in modo

esauriente

”. Ella ha quindi indicato di ritenere opportuna una valutazione

peritale psichiatrica (doc. AI 75).

Conformemente a

quanto stabilito dal TCA nella sentenza 5 febbraio 2003 (inc. 32.2002.59) – in

cui questo Tribunale ha respinto la richiesta dell’assicurato di attribuzione

di una rendita, trasmettendo tuttavia gli atti all’amministrazione affinché

valutasse, alla luce del certificato medico 18 novembre 2002 del dr. __________,

se ed in che misura successivamente all’emissione della decisione contestata

(18 aprile 2002) sia intervenuto un peggioramento dello stato di salute

giustificante l’eventuale riconoscimento di una rendita d’invalidità (doc. AI

61) - l

’amministrazione ha incaricato il dr. __________, FMH

in psichiatria e psicoterapia, di eseguire una perizia specialistica.

Nel

dettagliato referto 21 aprile 2004 il perito, sulla base delle risultanze degli

atti contenuti nell’incarto, delle dichiarazioni del paziente e delle constatazioni

cliniche in occasione della visita 19 aprile

2004, ha

posto la diagnosi di “

episodio

depressivo di media gravità, con sintomi “biologici” (ICD-10:F32.11); sindromi

e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool (ICD-10:F10.25);

probabile disturbo di personalità ansioso (ICD-10:F60.6)”

(doc. AI 78-5).

Il perito ha poi indicato che “

da un punto di vista psichiatrico l’attuale

capacità lavorativa del periziando, a mio giudizio, è valutabile al 50%. La

prognosi, date le diagnosi, è da considerarsi piuttosto sfavorevole

” (doc.

AI 78-5).

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato

quanto segue:

"

(...)

B)    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1.   Menomazioni (qualitative e

quantitative) dovute ai disturbi constatati:

Nella

psicopatologia globale del periziando, a mio avviso, ai fini dell'AI (perdita

della capacità lavorativa) è preponderante il disturbo depressivo: questo

disturbo, inizialmente inquadrabile in una reazione depressiva prolungata

nell'ambito della sindrome da disadattamento (anno 2000-02), è divenuta, in

seguito, un episodio depressivo vero e proprio limitando così, parzialmente e

in maniera duratura, la funzionalità sociale e lavorativa del periziando.

2.   Conseguenze dei disturbi sull'attività

attuale:

I disturbi psichici del periziando, più

sopra elencati, compromettono nella misura del 50% la sua capacità lavorativa

in qualsivoglia attività (non cumulabile con quella decretata da altri

specialisti).

3.   L'ambiente di lavoro

dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Il periziando non ha più un ambiente di

lavoro.

C)    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE:

1.   È possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Non sono da prendere in

considerazione (non desiderati dal periziando).

2.   È possibile migliorare la

capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

--------------------------------------

3.   L'assicurato è in grado

di svolgere altre attività?

Sì, al 50% per quanto concerne

lato psichiatrico." (...)" (Doc. AI 78-5)

Nel

rapporto medico 7 maggio 2004 la dr.ssa __________ del SMR ha così riassunto il

caso:

"

(...)

Prima domanda prestazioni AI dell’agosto

2000:

IL 25% come disegnatore edile dall’agosto 2000 dovuto a

esiti postinfortunistici mano destra vedi perizia Dr.ssa __________ del

novembre 2001.

Le altre patologie internistiche presenti non

determinano una incapacità lavorativa come disegnatore edile.

Decisione del 18.04.2002: domanda respinta

in assenza di danno alla salute rilevante

.

Sentenza TCA del febbraio 2003: ricorso dell'A.

respinto, conferma decisione UAI.

Trasmesso atti per accertamento evoluzione stato di

salute successivamente alla decisione.

In quanto viene attestato un peggioramento dello stato

di salute psichico dalla fine di aprile 2002 necessitante presa a carico

psichiatrica dal maggio 2002.

Accertamento evoluzione stato di salute dopo

la decisione 18.04.2002:

il curante Dr. __________ certifica un peggioramento

dello stato di salute per motivi psichici (depressione) a partire dal maggio

2002, in cura psichiatrica dal maggio 2002.

Lo psichiatra curante Dr. __________ certifica presenza

di disturbo psichico dal maggio 2002 determinando IL 50% ed in seguito IL 70%

dal settembre 2002.

Perizia psichiatrica Dr. __________ del

21.04.2004:

diagnosi v.s.: è preponderante il disturbo depressivo.

Il disturbo depressivo, inizialmente inquadrabile in

una reazione depressiva prolungata nell'ambito della sindrome di disadattamento

(anno 2000-2002), è divenuta, in seguito, un episodio depressivo vero e proprio

limitando così, parzialmente e in maniera duratura, la capacità lavorativa

nella misura del 50% (non cumulabile con la IL presente per motivi fisici).

Conclusione:

la perizia psichiatrica conferma quindi il

peggioramento dello stato di salute per motivi psichici certificato dai curanti

a partire dal maggio 2002.

La prognosi in merito a eventuale miglioramento futuro

della capacità lavorativa non è buona, quindi dal punto di vista medico ritengo

indicato una revisione unicamente a lungo termine." (Doc. AI 80-2)

A

seguito della decisione dell’amministrazione di accordare all’assicurato un

quarto di rendita dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e una mezza rendita

a partire dal 1° marzo 2003, il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto al dr.

__________ una presa di posizione. Con scritto 16 novembre 2004 il dr. __________

ha rilevato quanto segue:

"

In riferimento alla sua

richiesta le comunico di non essere d'accordo con le decisioni dell'ufficio AI.

Come già certificato il paziente è venuto alla mia

osservazione fin dal 15 maggio 2002, presentando un'incapacità lavorativa che è

progressivamente aumentata fino a raggiungere il 100%.

Il paziente presenta diversi problemi di carattere

psichiatrico che sono stati confermati nella perizia del dottor __________.

Ritengo che la problematica psichiatrica non possa

essere sovrapposta a quella conseguente all'infortunio alla mano destra del

1992, per cui il paziente è stato anche sotto prestazione dalla __________.

Faccio presente come già segnalato nei miei rapporti e

nella stessa perizia del Collega Dottor __________ che la prognosi per questo

caso è cattiva per quanto riguarda la capacità valetudinaria.

Infatti se in passato si è espressa l'opinione di un'incapacità

lavorativa al 70% attualmente ritengo che questa sia oramai completa

nell'ordine al 100%.

Ribadisco che la problematica psichiatrica seppure in

parte favorita dalla problematica fisica ha oramai assunto come segnalato nella

perizia del Dottor __________ una dimensione autonoma auto alimentatasi.

In conclusione ritengo che il paziente abbia

globalmente per tutte le patologie sofferte una capacità lavorativa

nulla." (Doc. AI 103-2)

Nelle

sue annotazioni 14 febbraio 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Vedi rapporto SMR del

7.5.2004 che riporta in modo dettagliato la problematica dell'assicurato ed i

relativi limiti funzionali.

In sede di opposizione viene presentato un rapporto

medico del Dr. __________ che non aggiunge nuovi elementi clinici. Egli chiede

in pratica che l'inabilità fisica e quella psichiatrica vengano cumulate.

Valutazione: in fase di opposizione non vengono

presentati nuovi elementi clinici che potrebbero mettere in forse la

valutazione conclusiva del 7.5.2004, valutazione che pondera a livello

funzionale sia i limiti funzionali che quelli psichici in modo esaustivo."

(Doc. AI 104-1)

A

seguito dell’emissione della decisione su opposizione da parte

dell’amministrazione, che conferma la precedente decisione, il patrocinatore ha

inviato al dr. __________ il seguente scritto 20 settembre 2005:

"

Le segnalo quindi che

l'Ufficio AI ha respinto la mia opposizione a mezzo della decisione su opposizione

del 9 settembre 2005 che qui allego. In sostanza l'Ufficio AI ha ritenuto che

il signor RI 1 è inabile al lavoro solo nella misura del 50% (e ciò a livello

globale, non solo a livello psichiatrico). Contro detta decisione è possibile

presentare ricorso al TCA entro 30 giorni (scadenza: 8 ottobre 2005).

La prego quindi di farmi avere la Sua presa di

posizione, stilando una breve anamnesi e rispondendo in pratica ai seguenti

quesiti (che mi saranno utili nell'ambito del ricorso, che intendo presentare):

1.  Con riferimento alla problematica che ci

occupa, quali sono i disturbi attualmente lamentati dal signor RI 1? Reperto

oggettivo e soggettivo.

2.  Diagnosi.

3.  Quale è stata l'evoluzione della

situazione psichica (e della conseguente inabilità lavorativa, rispettivamente

del tasso di invalidità) del signor RI 1 dal momento in cui Lei lo ha avuto in

cura fino ad oggi?

4.  Quale è la proiezione futura prevedibile?

5.  Dica se ha ulteriori osservazioni da

aggiungere?" (Doc. AI 107-19+20)

In

data 7 ottobre 2005 il dr. __________ ha così risposto:

"

Il paziente mi è stato

inviato nel maggio 2002 dal medico curante Dottor __________, a causa di un

disturbo depressivo, che era anche legato alla perdita del posto di lavoro,

dopo circa 30 anni di attività.

Il paziente all'inizio del trattamento è stato anche

esaminato dal Dottor __________, psicologo e psicoterapeuta clinico che lavora

presso il mio studio.

L'anamnesi da lei già conosciuta è stata descritta nei

rapporti precedenti inviati all'Assicurazione Invalidità, in particolar modo

vedi la perizia del Dottor __________.

Il paziente presenta un disturbo dell'umore con

stigmate depressive che oramai appare cronicamente stabilizzato.

Quindi in riferimento al suo elenco di domande posso

rispondere al punto:

1.  I disturbi lamentati al momento attuale

dal Signor RI 1 sono caratterizzati da una diminuzione del tono dell'umore, da

disturbi quali insonnia, ansia, preoccupazione per il futuro, una ridotta capacità

di pianificare e di organizzare il futuro, ed appare soggettivamente

globalmente rallentato, particolarmente per quanto riguarda l'aspetto

psicomotorico.

2.  La diagnosi quindi è di un disturbo

depressivo ricorrente con sintomi biologici (F32.11).

Come

seconda diagnosi possiamo anche aggiungere che il paziente presenta un disturbo

di personalità ansioso (ICD 10 F60.6) e che in passato ci sono stati disturbi

psichici e comportamentali dovuti all'abuso di alcool attualmente in astinenza

(ICD 10 F10.20).

3.  Al punto tre posso risponderle che dal

momento della presa di contatto e la presa a carico terapeutica il paziente ha

manifestato un aggravamento progressivo nel tempo del disturbo dell'umore che è

diventato duraturo limitando la competenza e funzionalità sociale e lavorativa

dell'interessato.

4.  Per quanto riguarda la domanda numero

quattro, ritengo che oramai da molti anni il paziente non ha più avuto una

capacità lavorativa e non ha più avuto un ambiente di lavoro e credo che questa

condizione sia da considerarsi irreversibile e duratura.

5.  In conclusione ritengo che l'evoluzione

clinica manifestata da questo paziente è stata sfavorevole come già fu

ampiamente segnalato nelle previsioni prognostiche a suo tempo.

Ritengo

che oramai il paziente abbia esaurito la propria capacità lavorativa e di

adattamento in una qualunque circostanza di tipo sociale ed ambientale e

ritengo quindi giustificato richiedere un adeguamento del grado di invalidità,

attualmente riconosciuto soltanto nella misura del 50%." (Doc. AI

107-17+18)

Nelle

sue annotazioni 14 novembre 2005 il dr. __________ ha rilevato:

"

Il problema di salute

dell'Ass. è riassumibile in patologie somatiche, peraltro accertate e senza segni

di evoluzione, e della sfera psichica.

A seguito dell'annuncio di patologia psichiatrica, non

documentata in modo esaustivo, si è richiesta una valutazione specialistica al

dr. __________, le cui conclusioni non vengono riassunte.

In sede di opposizione era stato prodotto un rapporto

dello psichiatra curante che non forniva alcun elemento atto a modificare la

valutazione peritale.

A sostegno del ricorso lo psichiatra curante rilascia

un ulteriore rapporto, con risposte a domande postegli, che possono essere

riassunte nel seguente modo:

conferma della sintomatologia lamentata

dall'assicurato, non diversa da quella descritta dal perito; divergenza

diagnostica, che però non influisce sulla valutazione di funzionalità.

L'evoluzione è stata descritta dal perito ed è stata

valutata.

Che da anni l'ass. abbia avuto un'incapacità lavorativa

ma non completa è assodato. Anche dal lato AI non si è messa in dubbio la

prognosi non favorevole. La mancanza di lavoro adeguato è una realtà, ma si

deve vedere, come è stata descritta l'evoluzione.

Aggiungiamo che non è mai stato descritto, da parte del

curante, lo stato psicopatologico, per cui ancora una volta ribadiamo che altri

confronti non sono possibili e che gli elementi clinici atti a valutare la

situazione sanitaria e non sociale sono accertati dall'UAI.

Notiamo pure che della problematica del consumo di

etile non si era tenuto conto." (Doc. V/bis)

2.9.

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (

STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160;

Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352

;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio

1995 in

re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110).

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.),

la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354)

.

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre, va rilevato che, affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-

629, in

particolare la nota 158, nella quale

vengono citate alcune sentenze federali e

can

tonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124

; STFA del 12

marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23

settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.10.   Nell'evenienza

concreta, da u

n attento esame degli atti questa Corte deve

concludere che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione difetta

della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un

giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

Come

già stabilito dal TCA nella precedente sentenza 5 febbraio 2003 (doc. AI 61), l’assicurato,

dal punto di vista fisico, a causa dei forti dolori alla mano destra,

presentava un’incapacità lavorativa del 25% nella sua professione di disegnatore

edile, così come valutato dalla

dr.ssa __________, FMH

in chirurgia plastica e ricostruttiva, specialista nella chirurgia della mano,

incaricata

dal

l’amministrazione

di allestire una perizia medica specialistica. Il perito, infatti, dopo

aver preso in considerazione tutte le patologie di cui è affetto l'assicurato

(problemi alla mano destra, problemi cardiocircolatori, depressione, epatopatia

etilica, diabete mellito), ha valutato il ricorrente inabile al 25% nella sua

precedente professione di disegnatore edile, escludendo l’esecuzione di provvedimenti

integrativi volti ad aumentare la capacità lavorativa (doc. AI 27). Tali conclusioni

sono state confermate del resto anche dal medico curante dell'assicurato, Dr. __________

(doc. AI 40).

A

fronte dell’indicazione da parte dell’assicurato dell’emergere di una patologia

psichiatrica invalidante, certificata dal curante, dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, che lo ha in cura dal 15 maggio 2002 - il quale ha

diagnosticato, oltre ai problemi fisici al polso, un'importante depressione nel

quadro di una sindrome da disadattamento, unita ad un probabile disturbo della

personalità, attestando un’inabilità lavorativa del 100% a partire da settembre

2002 (doc. AI 55-4) - l’amministrazione, conformemente a quanto deciso dal TCA

nella sentenza del 5 febbraio

2003, ha

sottoposto l’assicurato ad una perizia presso il dr. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale, dopo esame approfondito

del caso, è giunto alla conclusione che i disturbi psichici compromettono nella

misura del 50% l’abilità lavorativa dell’assicurato in qualsiasi attività. Il

perito ha precisato che tale percentuale d’incapacità lavorativa “

non è cumulabile

con quella decretata da altri specialisti

”, senza ulteriori specificazioni

(doc. AI 78-5).

Il

dr. __________ ha fortemente criticato gli esiti di tale perizia, ribadendo a

più riprese che i problemi psichiatrici dell’assicurato (disturbo dell’umore

con stigmate depressive oramai cronicizzate), con evoluzione sfavorevole, lo

rendono totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività (doc. AI 103 e 107).

Il dr. __________ ha inoltre rilevato che la problematica psichiatrica, seppur

favorita dalla problematica fisica, ha ormai assunto una dimensione autonoma,

come confermato pure dal dr. __________, motivo per il quale essa non può

essere sovrapposta a quella conseguente all’infortunio alla mano destra del

1992. Il dr. __________ ha quindi affermato che “

in conclusione, ritengo che

il paziente abbia globalmente, per tutte le patologie sofferte, una capacità

lavorativa nulla

” (doc. AI 103-2).

Nonostante

le divergenze d’opinione tra il dr. __________ e il dr. __________ in merito

all’eventuale capacità lavorativa residua dell’assicurato, nella decisione

impugnata oggetto della presente vertenza l’amministrazione ha ritenuto

l’assicurato inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività, basandosi sulle

annotazioni del SMR, secondo il quale i problemi di salute dell’assicurato sono

riassumibili in patologie somatiche, accertate e senza segni di evoluzione e

patologie della sfera psichica, correttamente valutate in sede peritale (doc. V

bis).

Tali

conclusioni non possono essere fatte proprie da questo Tribunale:

l’amministrazione, infatti, a fronte di patologie che concernono da una parte

la sfera fisica (dolori alla mano destra) e, dall’altra, le condizioni

psichiatriche dell’assicurato, avrebbe dovuto, tramite l’ausilio di un perito,

chiarire

la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in

ambito psichiatrico e in ambito somatico, e poi pronunciarsi nuovamente sul

grado di invalidità del ricorrente.

Al

proposito, va qui ricordato che in una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa

D. (I 606/03), il TFA ha rinviato gli atti a questo Tribunale perché, “(…)

con

l’ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici all’inserto chiarisca la

questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito

psichiatrico e in ambito reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado di

invalidità del ricorrente

(…)”.

In tale sentenza il

TFA ha in particolare osservato:

"

(…)

Le due principali patologie (l'una fisica, l'altra di

natura psichica) all'origine, nel caso concreto, dell'inabilità lavorativa del

ricorrente differiscono sostanzialmente tra loro. Non appare pertanto per nulla

scontata l'affermazione secondo cui i rispettivi gradi di inabilità lavorativa

non sarebbero, almeno parzialmente, addizionabili. Di primo acchito appare al

contrario ben più probabile la conclusione opposta, atteso che le conseguenze

inabilitanti concernono due aspetti differenti tra loro. Così, si osserva da un

lato che la patologia fisica è stata ritenuta inabilitante in quanto

limiterebbe la possibilità di sollevare pesi e imporrebbe la possibilità di

cambiare posizione. Dall'altro, invece, l'affezione psichica inciderebbe sulla

concentrazione e la memoria nonché sul tono dell'umore. In simili condizioni,

la malattia psichica sarebbe tale da limitare la capacità organizzativa e amministrativa

dell'interessato, mentre la malattia fisica inciderebbe sulle facoltà manuali

(quali il trasporto di casse, il servizio a tavola, i lavori di pulizia, ecc.).

Orbene, le (opposte) conclusioni del medico dell'UAI e

dei dott. M.________ e A.________ non sono (sufficientemente) motivate e non

spiegano il perché della mancata cumulabilità, almeno parziale, delle due

inabilità lavorative accertate. In particolare, non supplisce a tale mancanza

l'affermazione del dott. A.________ secondo cui nella valutazione del grado di

incapacità lavorativa psichiatrica egli avrebbe preso in considerazione

«l'influsso che i fattori stressanti, tra i quali anche la presenza dell'affezione

reumatologica, hanno avuto sullo sviluppo del disturbo psicopatologico »

(dichiarazione del 20 maggio 2003 all'indirizzo del giudice delegato

cantonale). Tale asserzione sta ad indicare che il perito ha considerato anche

l'affezione reumatologica quale causa dell'insorgere dell'affezione psichiatrica,

ma non tuttavia che ha tenuto conto delle conseguenze sulla capacità lavorativa

della malattia reumatologica. Giudizio, quest'ultimo, che peraltro nemmeno

sarebbe stato di sua competenza.

La fattispecie in esame, infine, differisce da quella

di cui alla sentenza pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag.

485. A

prescindere dal fatto che, in quell'occasione, le

inabilità lavorative erano comunque state parzialmente sommate, va rilevato che

il giudizio si fondava, in quella vertenza, su una perizia pluridisciplinare in

cui la situazione valetudinaria era stata attentamente esaminata dai periti nel

suo complesso, e non su due perizie indipendenti tra loro come nel caso ora in

esame.

In simili condizioni le conclusioni tratte dal medico

dell'Ufficio AI appaiono senz'altro bisognose di ulteriori chiarimenti e non

sono atte, allo stadio attuale, a legittimare la valutazione

dell’amministrazione.”

Ne

consegue che la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti

rinviati all’Ufficio AI perché, con l’ausilio di un perito, stabilisca, tenuto

conto sia delle problematiche legate ai dolori alla mano destra, sia delle

patologie psichiatriche, la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si pronunci

nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.09.2006 32.2005.179 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.09.2006 32.2005.179 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.09.2006 32.2005.179

Assicurato fa valere peggioramento delle sue condizioni di salute a causa dell'insorgenza di una patologia psichiatrica.Valutazione peritale fortemente criticata dallo specialista curante.Necessità di un approfondimento medico,che tenga conto dei problemi alla mano e delle patologie psichiatriche.

Raccomandata Incarto n. 32.2005.179 cr / sc Lugano 12 settembre 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattrice: Cinzia Raffa, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2005 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 9 settembre 2005 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, nato nel __________, nell’agosto 2000 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, lamentando in particolar modo un’incapacità al lavoro dovuta ad un infortunio alla mano destra occorso nel 1992 (doc. AI 3). Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia svolta dalla dr.ssa __________, specialista in chirurgia della mano, con decisione 18 aprile 2002 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 42). Tale decisione è stata poi confermata dal TCA con sentenza 5 febbraio 2003, nella quale questo Tribunale ha confermato il rifiuto della rendita, invitando tuttavia l’amministrazione, per quanto riguarda il periodo successivo all’aprile 2002, ad approfondire la valutazione medica del caso, tenendo conto del rapporto medico 18 novembre 2002 redatto, su richiesta dell'assicurato, dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e curante dell’assicurato dal 15 maggio 2002, il quale ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% a partire da settembre 2002. 1.2.   L’amministrazione ha dunque sottoposto l’assicurato ad una perizia psichiatrica, affidata al dr. __________, dalla quale è emerso che i disturbi psichici che affliggono l’assicurato compromettono la sua capacità lavorativa nella misura del 50% in qualsiasi attività (doc. AI 78). Con decisione 13 ottobre 2004 l’Ufficio AI, dopo aver calcolato la media retrospettiva, ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e una mezza rendita a contare dal 1° marzo 2003 (doc. AI 93-95). 1.3.   A seguito dell’opposizione presentata dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 - con la quale ha chiesto all’amministrazione di rivedere la propria decisione sostenendo di essere inabile al lavoro al 100%, come attestato dal suo medico curante, dr. __________ (doc. AI 103) - con decisione su opposizione 9 settembre 2005 l’amministrazione ha confermato la precedente decisione. 1.4.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera. Egli ha in particolare criticato la perizia del dr. __________, a suo avviso non sufficientemente motivata, nonché la mancata presa in considerazione del rapporto medico del dr. __________, rilevando: " (...) In primo luogo va detto come non sia assolutamente vero che il dottor __________ abbia "chiesto" che l'inabilità fisica e quella psichica non vengano cumulate. Al contrario il dottor __________, a prescindere dal fatto che ha valutato il paziente inabile al lavoro in misura totale dal profilo psichiatrico, ha specificato che, secondo il suo parere di medico psichiatra (e quindi di specialista), la problematica psichiatrica non può essere sovrapposta a quella conseguente all'infortunio alla mano destra del 1992 (e non è quindi una semplice richiesta, ma una diagnosi ed una valutazione). Del resto il dottor __________ ha motivato questa sua valutazione, nella misura in cui ha ribadito che la problematica psichiatrica, seppur in parte favorita dalla problematica fisica, ha oramai assunto, come segnalato dalla perizia del dottor __________, una dimensione autonoma auto alimentatasi. Il dottor __________ quindi, a prescindere dal fatto che ha valutato il paziente inabile al lavoro in misura totale dal profilo psichiatrico, ha comunque confermato che la problematica psichiatrica non può essere sovrapposta a quella conseguente all'infortunio alla mano destra del 1992. Del resto è assai strano che, a fronte di una inabilità fisica del 25% ed a fronte di una inabilità psichica (valutata dal dottor __________) del 50%, l'Ufficio AI abbia semplicemente ripreso il valore più alto e, sulla base dello stesso, determinato il grado di inabilità. Va peraltro precisato che il dottor __________, oltre ad essere uno specialista del ramo, conosce il paziente da circa 3 anni e mezzo, ed è quindi perfettamente idoneo a valutarne compiutamente il grado di abilità lavorativa dal punto di vista medico-psichiatrico. È quindi del tutto fuori luogo procedere, come invece ha fatto l'Ufficio AI, a scartare semplicemente il rapporto del dottor __________, sostenendo, in modo peraltro errato, che lo stesso non porterebbe nuovi elementi rispetto alla perizia del dottor __________, la sola che per l'Ufficio AI sia importante (a torto). Del resto nella fattispecie non siamo certo di fronte ad un "certificatino" del medico curante senza alcuna indicazione: il ricorrente ha invece prodotto dei rapporti redatti in modo serio ed approfondito da un professionista noto per la sua esperienza nel ramo della psichiatria. Come minimo quindi, l'Ufficio AI avrebbe dovuto incaricare altro perito affinché avesse a valutare le conclusioni cui sono giunti da un lato il dottor __________, dall'altro il dottor __________, e poi emanare una nuova decisione formale. Fra l'altro, benché l'Ufficio AI abbia affermato di avere adeguatamente valutato il certificato del dottor __________ del 16 novembre 2004, agli atti non vi è alcuna prova in questo senso. Va pure precisato che il dottor __________, nell'ambito della valutazione e prognosi di cui a pagina 5 del referto del 21 aprile 2004, si limita a sostenere che, a suo avviso, il signor RI 1 è abile al lavoro al 50%, non motivando comunque la risposta. Nemmeno spiega, il dottor __________, il motivo per il quale il grado di inabilità non sarebbe cumulabile con quella decretata da altri specialisti (ritenuto quindi che, di fatto, il problema della mano diviene, per il dottor __________, ininfluente). Non è quindi assolutamente vero che tale valutazione, come sostiene l'Ufficio AI, è completa, motivata, coerente e non offre alcuno spunto di critica . Oltretutto, dalla stessa perizia del dottor __________, emerge un quadro clinico più che preoccupante, e tale già da giustificare, come del resto valutato dal dottor __________, una totale inabilità lavorativa dal 1 dicembre 2002 in poi. Fra l'altro il dottor __________, a mezzo del rapporto del 7 ottobre 2005 qui annesso quale doc. C (e che fa seguito alle domande poste dallo scrivente legale con lettera del 20 settembre 2005, doc. D), ha precisato quanto segue:

a)    che il signor RI 1 soffre di una diminuzione del tono dell'umore, di disturbi quali insonnia, ansia, preoccupazione per il futuro, di una ridotta capacità di pianificare e di organizzare il futuro;

b)    che, soggettivamente, appare globalmente rallentato, particolarmente per quanto riguarda l'aspetto psico-motorico;

c)     che la diagnosi è quella di un disturbo depressivo ricorrente con sintomi biologici (F32 11) oltre che, secondariamente, di personalità ansiosa (ICD 10 F60.6); precisa che in passato vi sono stati disturbi psichici e comportamentali dovuti all'abuso di alcol attualmente in astinenza (ICD 10 F10.20);

d)    che, dal momento della presa a carico del caso (maggio 2002, NdA), l'assicurato ha manifestato un peggioramento progressivo, divenuto duraturo limitando la competenza e la funzionalità sociale e lavorativa;

e)    che oramai da anni il signor RI 1 è inabile al lavoro al 100%, condizione irreversibile e duratura (cfr. punti 4 e 5 del rapporto). Quale ulteriore prova, oltre alla perizia giudiziaria (che appare imprescindibile), si richiede quindi l'audizione del dottor __________ e del dottor __________ (che lavora con il dottor __________ e che ha pure seguito, da tempo, il signor RI 1).

5.     Appare quindi evidente il fatto che l'assicurato, in ogni professione, debba essere ritenuto inabile al lavoro in misura totale, e ciò a far tempo dal 1 dicembre 2002, con diritto quindi ad una rendita intera. La decisione su opposizione dell'Ufficio AI non è quindi giustificata, e la stessa deve essere annullata." (Doc. I) 1.5.   Con risposta di causa 16 novembre 2005 l 'Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, confermando l’esattezza della decisione su opposizione impugnata, trasmettendo al riguardo l’annotazione medica del SMR secondo la quale gli elementi clinici atti a valutare la situazione medica dell’assicurato sono stati attentamenti vagliati dall’amministrazione. 1.6.   In data 24 novembre 2005 il legale dell’assicurato ha osservato: " (...) Da parte mia, e dopo avere preso atto del rapporto del dottor __________ del 14 novembre 2005, ribadisco quanto già affermato in sede di ricorso. Quali (nuovi) mezzi di prova, ribadisco la richiesta di una perizia medica giudiziaria sia sulla malattia di cui soffre l'assicurato, sia sulla capacità lavorativa, sia sul grado di invalidità, sia sul peggioramento intervenuto. Del resto, la risposta di parte avversa si limita a sostenere, senza motivazione, che non vi sarebbe stato alcun peggioramento dello stato di salute del signor RI 1, producendo un rapporto del dottor __________ del 14.11.2005, sostanzialmente immotivato, che si limita a confutare genericamente il rapporto del dottor __________. Oltretutto, va detto che il dottor __________, sicuramente un ottimo medico, non è comunque uno psichiatra (almeno a mia conoscenza). Del resto, non si comprende su quale base il dottor __________, pur prendendo atto che fra il dottor __________ ed il dottor __________ vi è una divergenza nella diagnosi (e non si pronuncia su quale sia quella giusta, ritenuto anche che da parte dell'AI non si era tenuto conto dei disturbi psichici e comportamentali dovuto all'abuso di alcol), afferma che non vi sarebbe alcuna influenza sulla valutazione della funzionalità (ciò che è contestato). Una perizia giudiziaria appare quindi imprescindibile. Del resto, va detto che i disturbi di cui soffre l'assicurato sono stati ben descritti dal dottor __________, cfr. rapporti del 16 e 22 novembre 2004, come pure punto 2 del rapporto del 7 ottobre 2005, come pure è stato ben descritto il peggioramento (punto 3) e la valutazione della capacità lavorativa (punto 5), che contrasta chiaramente con quella valutata dal dottor __________. Chiedo del resto di potere sentire, quali testi, sia il dottor __________ (che ha in cura il paziente da alcuni anni), come pure il dottor __________. Essi potranno in particolare esprimersi sulla malattia del paziente, sui suoi problemi, sul peggioramento intervenuto e sulla capacità al lavoro. Fra l'altro il dottor __________, a prescindere dal fatto che ha valutato il paziente inabile al lavoro in misura totale dal profilo psichiatrico, ha specificato che, secondo il suo parere di medico psichiatra (e quindi di specialista), la problematica psichiatrica non può essere sovrapposta a quella conseguente all'infortunio alla mano destra del 1992 (e non è quindi una semplice richiesta, ma una diagnosi ed una valutazione). Del resto il dottor __________ ha motivato questa sua valutazione, nella misura in cui ha ribadito che la problematica psichiatrica, seppur in parte favorita dalla problematica fisica, ha oramai assunto, come segnalato dalla perizia del dottor __________, una dimensione autonoma auto alimentatasi. Il dottor __________ quindi, a prescindere dal fatto che ha valutato il paziente inabile al lavoro in misura totale dal profilo psichiatrico, ha comunque confermato che la problematica psichiatrica non può essere sovrapposta a quella conseguente all'infortunio alla mano destra del 1992. È comunque del tutto fuori luogo procedere, come invece ha fatto l'Ufficio AI, a scartare semplicemente il rapporto del dottor __________, sostenendo, in modo peraltro errato, che lo stesso non porterebbe nuovi elementi rispetto alla perizia del dottor __________, la sola che per l'Ufficio AI sia importante (a torto). Del resto nella fattispecie non siamo certo di fronte ad un "certificatino" del medico curante senza alcuna indicazione: il ricorrente ha invece prodotto dei rapporti redatti in modo serio ed approfondito da un professionista noto per la sua esperienza nel ramo della psichiatria. Va pure precisato che il dottor __________, nell'ambito della valutazione e prognosi di cui a pagina 5 del referto del 21 aprile 2004, si limita a sostenere che, a suo avviso, il signor RI 1 è abile al lavoro al 50%, non motivando comunque la risposta. Nemmeno  spiega, il dottor __________, il motivo per il quale il grado di inabilità non sarebbe cumulabile con quella decretata da altri specialisti (ritenuto quindi che, di fatto, il problema della mano diviene, per il dottor __________, ininfluente). La risposta dell'Ufficio AI non porta del resto nessun argomento suscettibile di confutare quanto sopra. Non è quindi assolutamente vero che tale valutazione, come sostiene l'Ufficio AI, è completa, motivata, coerente e non offre alcuno spunto di critica. Chiedo quindi l'assunzione delle prove richieste." (Doc. VII) Il doc. VII è stato trasmesso all'amministrazione (doc. VIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte. in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI. Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2). Il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b). L’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343). Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in vigore  prima e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI. Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI. 2.3. Oggetto del contendere è sapere se la modifica delle condizioni invalidanti dell’assicurato giustifica il riconoscimento di un quarto di rendita dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e di mezza rendita dal 1° marzo 2003 in avanti, come stabilito nella decisione contestata, oppure di una rendita intera dal 1° dicembre 2002 così come sostenuto dal ricorrente. 2.4.   S econdo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l 'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b). Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.5.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4). 2.6.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). 2.7.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). 2.8.   Per quanto attiene allo stato di salute, l'assicurato rimprovera all’Ufficio AI di avere tenuto conto unicamente della perizia del dr. __________, ignorando quanto attestato dal suo medico curante, dr. __________ (doc. I). Con rapporto medico 18 novembre 2002 il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha in cura l'assicurato dal 15 maggio 2002, aveva diagnosticato, oltre ai problemi fisici al polso, un'importante depressione nel quadro di una sindrome da disadattamento, unita ad un probabile disturbo della personalità, attestando un’inabilità lavorativa del 100% a partire da settembre 2002, mentre in precedenza tale inabilità era del 50%: " (…) Dopo questa premessa posso quindi formulare la mia diagnosi e cioè che il paziente soffre per una depressione importante nel quadro di una sindrome da disadattamento (F43.1 ICD10). Su questa condizione si è inserito anche un disturbo psichico e comportamentale dovuto all'uso di alcol (F10.2 ICD10). Dalla valutazione psicologica testistica è emerso inoltre che il signor RI 1 presenta un probabile disturbo della personalità (F60.6 ICD10). In virtù di queste osservazioni e di queste considerazioni il paziente è già stato messo al beneficio di una terapia farmacologica antidepressiva, ansiolitica ed ipnotica. Inoltre è stata sottolineata l'importanza dell'aspetto comportamentale dell'astenersi dall'uso di alcol. Per quanto riguarda la valutazione dell'attuale capacità lavorativa, ho certificato il paziente per un'incapacità lavorativa totale dal mese di settembre, essendo in precedenza già in incapacità lavorativa al 50%, certificato dal suo medico curante e anche dal sottoscritto. Per quanto riguarda la prognosi futura dell'attività lavorativa, ritengo che sia assolutamente infausta, nel senso che non ritengo il signor RI 1 in grado di poter riprendere un'attività lavorativa seppur parziale. Ritengo infatti che il quadro complesso dei disturbi psicologici e caratterologici lamentati dall'assicurato pregiudichi la possibilità di un ritorno in un'attività lavorativa qualsiasi. Per quanto riguarda la domanda se siamo in presenza di un danno permanente, le rispondo che non si tratta di un danno ma di una malattia ad evoluzione cronica e quindi di lunga durata. Sulla base di queste considerazioni e dell'osservazione clinica degli ultimi mesi del paziente, ritengo, per concludere, che il signor RI 1 sia da annunciare all'assicurazione invalidità nel senso di una richiesta di pensionamento anticipato totale per motivi di salute psicologica e somatica." (Doc. AI 55 4-5) Sulla base di tale certificato medico, il TCA, nella sentenza 5 febbraio 2003, aveva invitato l’amministrazione ad approfondire la valutazione medica del caso, tenendo conto di quanto attestato dal dr. __________. Il 3 luglio 2003 il dr. __________, FMH in medicina generale, alla richiesta dell’Ufficio AI di indicare l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato dopo l’aprile 2002, ha comunicato che vi è stato un peggioramento dello stato depressivo, con comparsa di nevrosi d’ansia, patologie per le quali l’assicurato è in cura presso il dr. __________ (doc. AI 67-2). Il dr. __________ ha poi osservato che a causa delle sue patologie l’assicurato non è in grado di svolgere nessuna attività (doc. AI 67-3). Nel rapporto medico 22 settembre 2003 all’attenzione dell’Ufficio AI il dr. __________ ha indicato che l’assicurato è affetto da “ disturbo depressivo (F43.1 ICD 10); abuso di alcool (F10.2 ICD 10); probabile disturbo di personalità (F60.6 ICD 10) ”, osservando: " Il signor RI 1 continua un trattamento farmacologico regolare che ha permesso di limitare i danni particolarmente in relazione all'abuso alcolico e nicotinico. Nell'osservazione di quest'anno abbiamo constatato un grave ritiro sociale ed un impoverimento globale della personalità del paziente che appare sempre molto passivo ed incapace di strutturare in maniera adeguata e compiuta una strategia esistenziale. Ritengo che nel corso di questi ultimi anni il paziente abbia manifestato sempre di più problemi di adeguamento alla realtà lavorativa che infine l'infortunio subìto abbia messo completamente allo scoperto, sulla base dei tratti caratterologici preesistenti dell'assicurato. Ritengo che il signor RI 1 abbia a questo punto esaurito la propria capacità lavorativa." (Doc. AI 68-2) Il curante ha poi indicato che l’assicurato “ ha subito una diminuzione della capacità al lavoro progressiva nel corso degli ultimi anni, in seguito alla perdita del posto di lavoro e all’impossibilità di trovare una nuova occupazione confacente a causa dell’infortunio subito e dei disturbi psichici d’adattamento comparsi ”. Il dr. __________ ha quindi concluso che l’attività attuale non è più proponibile; che l’assicurato presenta una diminuzione del rendimento in misura completa; che la capacità di lavoro non può essere migliorata e che l’assicurato non è in grado di svolgere nessun’altra attività (doc. AI 68-3). Nelle sue osservazioni 18 dicembre 2003 la dr.ssa __________ del SMR, dopo aver riassunto la fattispecie, ha rilevato che “ il peggioramento dello stato di salute certificato dai curanti è essenzialmente legato ad una problematica psichica, mentre dal punto di vista somatico non vengono menzionate nuove diagnosi o un peggioramento delle patologie già note e precedentemente indagate in modo esauriente ”. Ella ha quindi indicato di ritenere opportuna una valutazione peritale psichiatrica (doc. AI 75). Conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 5 febbraio 2003 (inc. 32.2002.59) – in cui questo Tribunale ha respinto la richiesta dell’assicurato di attribuzione di una rendita, trasmettendo tuttavia gli atti all’amministrazione affinché valutasse, alla luce del certificato medico 18 novembre 2002 del dr. __________, se ed in che misura successivamente all’emissione della decisione contestata (18 aprile 2002) sia intervenuto un peggioramento dello stato di salute giustificante l’eventuale riconoscimento di una rendita d’invalidità (doc. AI

61) - l ’amministrazione ha incaricato il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, di eseguire una perizia specialistica. Nel dettagliato referto 21 aprile 2004 il perito, sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, delle dichiarazioni del paziente e delle constatazioni cliniche in occasione della visita 19 aprile 2004, ha posto la diagnosi di “ episodio depressivo di media gravità, con sintomi “biologici” (ICD-10:F32.11); sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool (ICD-10:F10.25); probabile disturbo di personalità ansioso (ICD-10:F60.6)” (doc. AI 78-5). Il perito ha poi indicato che “ da un punto di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa del periziando, a mio giudizio, è valutabile al 50%. La prognosi, date le diagnosi, è da considerarsi piuttosto sfavorevole ” (doc. AI 78-5). In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato quanto segue: " (...) B)    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1.   Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati: Nella psicopatologia globale del periziando, a mio avviso, ai fini dell'AI (perdita della capacità lavorativa) è preponderante il disturbo depressivo: questo disturbo, inizialmente inquadrabile in una reazione depressiva prolungata nell'ambito della sindrome da disadattamento (anno 2000-02), è divenuta, in seguito, un episodio depressivo vero e proprio limitando così, parzialmente e in maniera duratura, la funzionalità sociale e lavorativa del periziando.

2.   Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale: I disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono nella misura del 50% la sua capacità lavorativa in qualsivoglia attività (non cumulabile con quella decretata da altri specialisti).

3.   L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici? Il periziando non ha più un ambiente di lavoro. C)    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:

1.   È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti? Non sono da prendere in considerazione (non desiderati dal periziando).

2.   È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale? --------------------------------------

3.   L'assicurato è in grado di svolgere altre attività? Sì, al 50% per quanto concerne lato psichiatrico." (...)" (Doc. AI 78-5) Nel rapporto medico 7 maggio 2004 la dr.ssa __________ del SMR ha così riassunto il caso: " (...) Prima domanda prestazioni AI dell’agosto 2000: IL 25% come disegnatore edile dall’agosto 2000 dovuto a esiti postinfortunistici mano destra vedi perizia Dr.ssa __________ del novembre 2001. Le altre patologie internistiche presenti non determinano una incapacità lavorativa come disegnatore edile. Decisione del 18.04.2002: domanda respinta in assenza di danno alla salute rilevante . Sentenza TCA del febbraio 2003: ricorso dell'A. respinto, conferma decisione UAI. Trasmesso atti per accertamento evoluzione stato di salute successivamente alla decisione. In quanto viene attestato un peggioramento dello stato di salute psichico dalla fine di aprile 2002 necessitante presa a carico psichiatrica dal maggio 2002. Accertamento evoluzione stato di salute dopo la decisione 18.04.2002: il curante Dr. __________ certifica un peggioramento dello stato di salute per motivi psichici (depressione) a partire dal maggio 2002, in cura psichiatrica dal maggio 2002. Lo psichiatra curante Dr. __________ certifica presenza di disturbo psichico dal maggio 2002 determinando IL 50% ed in seguito IL 70% dal settembre 2002. Perizia psichiatrica Dr. __________ del 21.04.2004: diagnosi v.s.: è preponderante il disturbo depressivo. Il disturbo depressivo, inizialmente inquadrabile in una reazione depressiva prolungata nell'ambito della sindrome di disadattamento (anno 2000-2002), è divenuta, in seguito, un episodio depressivo vero e proprio limitando così, parzialmente e in maniera duratura, la capacità lavorativa nella misura del 50% (non cumulabile con la IL presente per motivi fisici). Conclusione: la perizia psichiatrica conferma quindi il peggioramento dello stato di salute per motivi psichici certificato dai curanti a partire dal maggio 2002. La prognosi in merito a eventuale miglioramento futuro della capacità lavorativa non è buona, quindi dal punto di vista medico ritengo indicato una revisione unicamente a lungo termine." (Doc. AI 80-2) A seguito della decisione dell’amministrazione di accordare all’assicurato un quarto di rendita dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e una mezza rendita a partire dal 1° marzo 2003, il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto al dr. __________ una presa di posizione. Con scritto 16 novembre 2004 il dr. __________ ha rilevato quanto segue: " In riferimento alla sua richiesta le comunico di non essere d'accordo con le decisioni dell'ufficio AI. Come già certificato il paziente è venuto alla mia osservazione fin dal 15 maggio 2002, presentando un'incapacità lavorativa che è progressivamente aumentata fino a raggiungere il 100%. Il paziente presenta diversi problemi di carattere psichiatrico che sono stati confermati nella perizia del dottor __________. Ritengo che la problematica psichiatrica non possa essere sovrapposta a quella conseguente all'infortunio alla mano destra del 1992, per cui il paziente è stato anche sotto prestazione dalla __________. Faccio presente come già segnalato nei miei rapporti e nella stessa perizia del Collega Dottor __________ che la prognosi per questo caso è cattiva per quanto riguarda la capacità valetudinaria. Infatti se in passato si è espressa l'opinione di un'incapacità lavorativa al 70% attualmente ritengo che questa sia oramai completa nell'ordine al 100%. Ribadisco che la problematica psichiatrica seppure in parte favorita dalla problematica fisica ha oramai assunto come segnalato nella perizia del Dottor __________ una dimensione autonoma auto alimentatasi. In conclusione ritengo che il paziente abbia globalmente per tutte le patologie sofferte una capacità lavorativa nulla." (Doc. AI 103-2) Nelle sue annotazioni 14 febbraio 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato: " Vedi rapporto SMR del 7.5.2004 che riporta in modo dettagliato la problematica dell'assicurato ed i relativi limiti funzionali. In sede di opposizione viene presentato un rapporto medico del Dr. __________ che non aggiunge nuovi elementi clinici. Egli chiede in pratica che l'inabilità fisica e quella psichiatrica vengano cumulate. Valutazione: in fase di opposizione non vengono presentati nuovi elementi clinici che potrebbero mettere in forse la valutazione conclusiva del 7.5.2004, valutazione che pondera a livello funzionale sia i limiti funzionali che quelli psichici in modo esaustivo." (Doc. AI 104-1) A seguito dell’emissione della decisione su opposizione da parte dell’amministrazione, che conferma la precedente decisione, il patrocinatore ha inviato al dr. __________ il seguente scritto 20 settembre 2005: " Le segnalo quindi che l'Ufficio AI ha respinto la mia opposizione a mezzo della decisione su opposizione del 9 settembre 2005 che qui allego. In sostanza l'Ufficio AI ha ritenuto che il signor RI 1 è inabile al lavoro solo nella misura del 50% (e ciò a livello globale, non solo a livello psichiatrico). Contro detta decisione è possibile presentare ricorso al TCA entro 30 giorni (scadenza: 8 ottobre 2005). La prego quindi di farmi avere la Sua presa di posizione, stilando una breve anamnesi e rispondendo in pratica ai seguenti quesiti (che mi saranno utili nell'ambito del ricorso, che intendo presentare):

1.  Con riferimento alla problematica che ci occupa, quali sono i disturbi attualmente lamentati dal signor RI 1? Reperto oggettivo e soggettivo.

2.  Diagnosi.

3.  Quale è stata l'evoluzione della situazione psichica (e della conseguente inabilità lavorativa, rispettivamente del tasso di invalidità) del signor RI 1 dal momento in cui Lei lo ha avuto in cura fino ad oggi?

4.  Quale è la proiezione futura prevedibile?

5.  Dica se ha ulteriori osservazioni da aggiungere?" (Doc. AI 107-19+20) In data 7 ottobre 2005 il dr. __________ ha così risposto: " Il paziente mi è stato inviato nel maggio 2002 dal medico curante Dottor __________, a causa di un disturbo depressivo, che era anche legato alla perdita del posto di lavoro, dopo circa 30 anni di attività. Il paziente all'inizio del trattamento è stato anche esaminato dal Dottor __________, psicologo e psicoterapeuta clinico che lavora presso il mio studio. L'anamnesi da lei già conosciuta è stata descritta nei rapporti precedenti inviati all'Assicurazione Invalidità, in particolar modo vedi la perizia del Dottor __________. Il paziente presenta un disturbo dell'umore con stigmate depressive che oramai appare cronicamente stabilizzato. Quindi in riferimento al suo elenco di domande posso rispondere al punto:

1.  I disturbi lamentati al momento attuale dal Signor RI 1 sono caratterizzati da una diminuzione del tono dell'umore, da disturbi quali insonnia, ansia, preoccupazione per il futuro, una ridotta capacità di pianificare e di organizzare il futuro, ed appare soggettivamente globalmente rallentato, particolarmente per quanto riguarda l'aspetto psicomotorico.

2.  La diagnosi quindi è di un disturbo depressivo ricorrente con sintomi biologici (F32.11). Come seconda diagnosi possiamo anche aggiungere che il paziente presenta un disturbo di personalità ansioso (ICD 10 F60.6) e che in passato ci sono stati disturbi psichici e comportamentali dovuti all'abuso di alcool attualmente in astinenza (ICD 10 F10.20).

3.  Al punto tre posso risponderle che dal momento della presa di contatto e la presa a carico terapeutica il paziente ha manifestato un aggravamento progressivo nel tempo del disturbo dell'umore che è diventato duraturo limitando la competenza e funzionalità sociale e lavorativa dell'interessato.

4.  Per quanto riguarda la domanda numero quattro, ritengo che oramai da molti anni il paziente non ha più avuto una capacità lavorativa e non ha più avuto un ambiente di lavoro e credo che questa condizione sia da considerarsi irreversibile e duratura.

5.  In conclusione ritengo che l'evoluzione clinica manifestata da questo paziente è stata sfavorevole come già fu ampiamente segnalato nelle previsioni prognostiche a suo tempo. Ritengo che oramai il paziente abbia esaurito la propria capacità lavorativa e di adattamento in una qualunque circostanza di tipo sociale ed ambientale e ritengo quindi giustificato richiedere un adeguamento del grado di invalidità, attualmente riconosciuto soltanto nella misura del 50%." (Doc. AI 107-17+18) Nelle sue annotazioni 14 novembre 2005 il dr. __________ ha rilevato: " Il problema di salute dell'Ass. è riassumibile in patologie somatiche, peraltro accertate e senza segni di evoluzione, e della sfera psichica. A seguito dell'annuncio di patologia psichiatrica, non documentata in modo esaustivo, si è richiesta una valutazione specialistica al dr. __________, le cui conclusioni non vengono riassunte. In sede di opposizione era stato prodotto un rapporto dello psichiatra curante che non forniva alcun elemento atto a modificare la valutazione peritale. A sostegno del ricorso lo psichiatra curante rilascia un ulteriore rapporto, con risposte a domande postegli, che possono essere riassunte nel seguente modo: conferma della sintomatologia lamentata dall'assicurato, non diversa da quella descritta dal perito; divergenza diagnostica, che però non influisce sulla valutazione di funzionalità. L'evoluzione è stata descritta dal perito ed è stata valutata. Che da anni l'ass. abbia avuto un'incapacità lavorativa ma non completa è assodato. Anche dal lato AI non si è messa in dubbio la prognosi non favorevole. La mancanza di lavoro adeguato è una realtà, ma si deve vedere, come è stata descritta l'evoluzione. Aggiungiamo che non è mai stato descritto, da parte del curante, lo stato psicopatologico, per cui ancora una volta ribadiamo che altri confronti non sono possibili e che gli elementi clinici atti a valutare la situazione sanitaria e non sociale sono accertati dall'UAI. Notiamo pure che della problematica del consumo di etile non si era tenuto conto." (Doc. V/bis) 2.9. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354) . Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01). Inoltre, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628- 629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e can tonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2). 2.10.   Nell'evenienza concreta, da u n attento esame degli atti questa Corte deve concludere che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio. Come già stabilito dal TCA nella precedente sentenza 5 febbraio 2003 (doc. AI 61), l’assicurato, dal punto di vista fisico, a causa dei forti dolori alla mano destra, presentava un’incapacità lavorativa del 25% nella sua professione di disegnatore edile, così come valutato dalla dr.ssa __________, FMH in chirurgia plastica e ricostruttiva, specialista nella chirurgia della mano, incaricata dal l’amministrazione di allestire una perizia medica specialistica. Il perito, infatti, dopo aver preso in considerazione tutte le patologie di cui è affetto l'assicurato (problemi alla mano destra, problemi cardiocircolatori, depressione, epatopatia etilica, diabete mellito), ha valutato il ricorrente inabile al 25% nella sua precedente professione di disegnatore edile, escludendo l’esecuzione di provvedimenti integrativi volti ad aumentare la capacità lavorativa (doc. AI 27). Tali conclusioni sono state confermate del resto anche dal medico curante dell'assicurato, Dr. __________ (doc. AI 40). A fronte dell’indicazione da parte dell’assicurato dell’emergere di una patologia psichiatrica invalidante, certificata dal curante, dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che lo ha in cura dal 15 maggio 2002 - il quale ha diagnosticato, oltre ai problemi fisici al polso, un'importante depressione nel quadro di una sindrome da disadattamento, unita ad un probabile disturbo della personalità, attestando un’inabilità lavorativa del 100% a partire da settembre 2002 (doc. AI 55-4) - l’amministrazione, conformemente a quanto deciso dal TCA nella sentenza del 5 febbraio 2003, ha sottoposto l’assicurato ad una perizia presso il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale, dopo esame approfondito del caso, è giunto alla conclusione che i disturbi psichici compromettono nella misura del 50% l’abilità lavorativa dell’assicurato in qualsiasi attività. Il perito ha precisato che tale percentuale d’incapacità lavorativa “ non è cumulabile con quella decretata da altri specialisti ”, senza ulteriori specificazioni (doc. AI 78-5). Il dr. __________ ha fortemente criticato gli esiti di tale perizia, ribadendo a più riprese che i problemi psichiatrici dell’assicurato (disturbo dell’umore con stigmate depressive oramai cronicizzate), con evoluzione sfavorevole, lo rendono totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività (doc. AI 103 e 107). Il dr. __________ ha inoltre rilevato che la problematica psichiatrica, seppur favorita dalla problematica fisica, ha ormai assunto una dimensione autonoma, come confermato pure dal dr. __________, motivo per il quale essa non può essere sovrapposta a quella conseguente all’infortunio alla mano destra del

1992. Il dr. __________ ha quindi affermato che “ in conclusione, ritengo che il paziente abbia globalmente, per tutte le patologie sofferte, una capacità lavorativa nulla ” (doc. AI 103-2). Nonostante le divergenze d’opinione tra il dr. __________ e il dr. __________ in merito all’eventuale capacità lavorativa residua dell’assicurato, nella decisione impugnata oggetto della presente vertenza l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività, basandosi sulle annotazioni del SMR, secondo il quale i problemi di salute dell’assicurato sono riassumibili in patologie somatiche, accertate e senza segni di evoluzione e patologie della sfera psichica, correttamente valutate in sede peritale (doc. V bis). Tali conclusioni non possono essere fatte proprie da questo Tribunale: l’amministrazione, infatti, a fronte di patologie che concernono da una parte la sfera fisica (dolori alla mano destra) e, dall’altra, le condizioni psichiatriche dell’assicurato, avrebbe dovuto, tramite l’ausilio di un perito, chiarire la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito somatico, e poi pronunciarsi nuovamente sul grado di invalidità del ricorrente. Al proposito, va qui ricordato che in una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha rinviato gli atti a questo Tribunale perché, “(…) con l’ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici all’inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità del ricorrente (…)”. In tale sentenza il TFA ha in particolare osservato: " (…) Le due principali patologie (l'una fisica, l'altra di natura psichica) all'origine, nel caso concreto, dell'inabilità lavorativa del ricorrente differiscono sostanzialmente tra loro. Non appare pertanto per nulla scontata l'affermazione secondo cui i rispettivi gradi di inabilità lavorativa non sarebbero, almeno parzialmente, addizionabili. Di primo acchito appare al contrario ben più probabile la conclusione opposta, atteso che le conseguenze inabilitanti concernono due aspetti differenti tra loro. Così, si osserva da un lato che la patologia fisica è stata ritenuta inabilitante in quanto limiterebbe la possibilità di sollevare pesi e imporrebbe la possibilità di cambiare posizione. Dall'altro, invece, l'affezione psichica inciderebbe sulla concentrazione e la memoria nonché sul tono dell'umore. In simili condizioni, la malattia psichica sarebbe tale da limitare la capacità organizzativa e amministrativa dell'interessato, mentre la malattia fisica inciderebbe sulle facoltà manuali (quali il trasporto di casse, il servizio a tavola, i lavori di pulizia, ecc.). Orbene, le (opposte) conclusioni del medico dell'UAI e dei dott. M.________ e A.________ non sono (sufficientemente) motivate e non spiegano il perché della mancata cumulabilità, almeno parziale, delle due inabilità lavorative accertate. In particolare, non supplisce a tale mancanza l'affermazione del dott. A.________ secondo cui nella valutazione del grado di incapacità lavorativa psichiatrica egli avrebbe preso in considerazione «l'influsso che i fattori stressanti, tra i quali anche la presenza dell'affezione reumatologica, hanno avuto sullo sviluppo del disturbo psicopatologico » (dichiarazione del 20 maggio 2003 all'indirizzo del giudice delegato cantonale). Tale asserzione sta ad indicare che il perito ha considerato anche l'affezione reumatologica quale causa dell'insorgere dell'affezione psichiatrica, ma non tuttavia che ha tenuto conto delle conseguenze sulla capacità lavorativa della malattia reumatologica. Giudizio, quest'ultimo, che peraltro nemmeno sarebbe stato di sua competenza. La fattispecie in esame, infine, differisce da quella di cui alla sentenza pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag.

485. A prescindere dal fatto che, in quell'occasione, le inabilità lavorative erano comunque state parzialmente sommate, va rilevato che il giudizio si fondava, in quella vertenza, su una perizia pluridisciplinare in cui la situazione valetudinaria era stata attentamente esaminata dai periti nel suo complesso, e non su due perizie indipendenti tra loro come nel caso ora in esame. In simili condizioni le conclusioni tratte dal medico dell'Ufficio AI appaiono senz'altro bisognose di ulteriori chiarimenti e non sono atte, allo stadio attuale, a legittimare la valutazione dell’amministrazione.” Ne consegue che la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché, con l’ausilio di un perito, stabilisca, tenuto conto sia delle problematiche legate ai dolori alla mano destra, sia delle patologie psichiatriche, la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione su opposizione 9 settembre 2005 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione per l’accertamento di cui al consid. 2.10 . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti