Richiesta di rendita AI. Apprezzamento delle prove. Necessità di ulteriori accertamenti. Rinvio atti all'amministrazione. Indennità per ripetibili a persona qualificata.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio
2003.
Dal
1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2004, dispone che le disposizioni della LPGA sono
applicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1°-26
bis
e 28-70) sempre che la legge non
preveda espressamente una deroga.
L’introduzione
della LPGA non ha tuttavia portato alcuna modifica sostanziale per quel che
concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di
incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei
redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni
durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla
giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI)
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit,
pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,
pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va infine rilevato che,
secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche
dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche
cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC
1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni
alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
2.5. Nel
caso in esame, durante l’istruttoria, l’amministrazione ha richiesto al Dr. __________,
che ha avuto in cura l’assicurato durante il suo soggiorno al Centro __________
di __________ durato dal 29 luglio 2003 al 15 gennaio 2004, il consueto
rapporto medico.
In
data 18 dicembre 2003, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa
di “dipendenza da sostanze alcoliche con stato da delirium tremens, crisi
epilettiche, sindrome di encefalopatia – sindrome depressiva recidivante –
cirrosi epatica, epatite B cronica, coagulopatia (…) da anni”, il Dr. __________
ha concluso che per l’assicurato “(…) oggettivamente un rientro nell’attività lavorativa
non è immaginabile” (doc. AI 7).
Lo
stesso medico, nel suo rapporto 21 gennaio 2004 indirizzato al curante
dell’assicurato, Dr. __________, FMH medicina generale, si è confermato nella
propria diagnosi e, riferendosi al soggiorno presso il Centro __________, ha
indicato che “(…) il decorso è stato favorevole con un buon inserimento nelle
attività del Centro e astensione dal
consumo etilico
. Vista la presenza
di una
osteopenia
documentata ad un test densitometrico ecografico del
piede, iniziamo un trattamento con Alcimagon. Ad una TAC effettuata in data
3.6.03 veniva documentata una
atrofia cerebrale corticale e cerebellare
.
Non vi sono grosse novità per la
cirrosi epatica
e lasciamo invariata la
terapia”.
Nel
suo rapporto di decorso medico del 26 aprile 2004 il Dr. __________ ha
attestato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato, inabile al
100% dal 27 maggio 2003, ora in cura presso il __________ di __________ dove
deve recarsi giornalmente per la terapia e la sorveglianza (doc. AI 10).
Lo
stesso medico, nel certificato 28 giugno 2005, ha rilevato che:
"
(…)
Persiste
la macrocitosi come pure viene confermato l’aspetto sonografico della cirrosi
epatica.
I
valori della trombocitopenia sono oscillanti tra 120 e 170x103/ul.
In
più persiste la classica sintomatologia di una persona con stato dopo encefalopatia
etilica con atrofia corticale e cerebellare (come confermato da TAC del
03.06.2003).
Il
paziente è orientato nel tempo e nello spazio, il suo rendimento intellettuale
è però nettamente ridotto.
Egli
ha difficoltà per quanto concerne la vita quotidiana (faccio notare che
frequenta regolarmente il Centro __________ ed è sotto curatela da parte del
Municipio), ha frequenti attacchi di ansia con somatizzazione, presenta una
marcata tendenza all’impulsività senza considerazione delle conseguenze dei
suoi gesti, l’umore è piuttosto depresso. Al momento non ci sono pensieri di
morte e suicidio, l’istinto vitale è ridotto al minimo, l’autostima è quasi
assente e la progettualità praticamente inesistente.
Tutta questa situazione descritta sopra non fa parte dell’abuso etilico
in quanto con la riduzione a livelli “normali” i sintomi non sono scomparsi e
fanno parte di una base di psicopatologia mai accertata ma sicuramente non
dipendente dall’abuso etilico
.
Conclusione:
La cirrosi epatica che ha portato ad un’incapacità lavorativa del 50%,
confermata dalla visita specialistica del Dr. __________, persiste ed è al
momento stabile
.
Il Collega ha valutato una capacità lavorativa al massimo del 50%,
tenendo conto solo dell’aspetto somatico
.
Dal
lato psichico, visto che l’ultima perizia psichiatrica risale al 07.09.2004, e
che la situazione nell’intermedio è peggiorata sensibilmente, ritengo
necessaria una nuova valutazione.
Consiglio,
vista la complessità del caso (somatico e psichico), una presa a carico del SAM
per una valutazione definitiva.
Sostengo
in ogni caso le decisioni degli specialisti che hanno visto il paziente: il
Signor RI 1 non potrà più lavorare oltre al 50%, in qualsiasi professione (in
altre con rendimento ulteriormente ridotto).
Un
grado di invalidità tra 50 e 70% è dal profilo medico giustificato.
(…)"
(doc. D, le sottolineature sono del redattore)
La
Dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nel suo referto 7 settembre
2004, poste le diagnosi di:
- disturbo
dipendente di personalità (ICD-10 F60.7)
- sindrome
di dipendenza da sostanze alcoliche, attualmente sta usando la sostanza (ICD-10
F10.24)
- cirrosi epatica Child B
su/con epatite B cronica conosciuta dal 1980
- varici
esofagee grado I
- epatologia
citolica col estatica
- il
paziente è inoltre noto per crisi epilettiche di tipo grande male
ha
rilevato che:
"
(…)
Si
tratta di un paziente, con un’anamnesi famigliare positiva per abuso di
sostanze alcoliche e patologie depressive, che all’età di 17 anni presenta
un’importante abuso di sostanze alcoliche, abuso attualmente ridimensionato,
con uso regolare di 2 birre al giorno.
Il
paziente presenta un disturbo di personalità dipendente: appare come un
soggetto dipendente con capacità cognitive limitate, con difficoltà relazionali
ed emozionali. Per anni ha utilizzato l’alcool quale ansiolitico ed
antidepressivo “alternativo”.
Oggi
appare più critico rispetto al rischio connesso a tale consumo, sia per la
propria qualità di vita che per la propria salute.
Attualmente
il paziente presenta ancora un lieve stato ansioso.
Appare
ben inserito nel progetto terapeutico presso il __________ di __________, che
frequenta regolarmente.
Un tentativo di ritorno all’attività lavorativa al 50% nel corso del
mese di gennaio u.s.,
(dopo
un lungo periodo di degenza prima presso la Clinica __________ di __________
per la disintossicazione fisica da alcool, poi presso il __________ di __________)
aveva comportato un ritorno alla turnazione notturna, con ricaduta immediata
nell’abuso di sostanze alcoliche e ulteriore destabilizzazione.
Il
progetto attuale del paziente, formulato dagli operatori del __________ di __________,
è quello di tentare un ritorno all’attività lavorativa dapprima in maniera
protetta attraverso un tentativo di stage, e poi ad una ripresa dell’attività
lavorativa al 50% al più tardi dal 01.11.2004.
Rispetto ad un ritorno ad un’attività lavorativa completa, la stessa è
da escludere
. A questo
proposito è stata inoltrata una domanda per una rendita d’invalidità. Dal
punto di vista psichiatrico è da ritenere che l’inabilità lavorativa al 50% sia
da considerarsi definitiva, duratura e permanente.
Il
paziente potrà unicamente riprendere un’attività lavorativa al 50%, (tentativo
su cui si sta lavorando) dal 01.11.2004.
La prognosi lavorativa del paziente appare pertanto sfavorevole, la
limitazione al 50% è infatti duratura e permanente ed il ritorno all’attività
lavorativa al 50% per il momento è puramente teorico
.
La
domanda per una rendita d’invalidità è giustificata, il caso è ancora da
trattare.
Necessità di ulteriori cure:
Il
paziente dal punto di vista farmacologico non sta assumendo alcuna terapia, questo
grazie alla strutturazione protetta di cui gode al __________ di __________.
Beneficia di una presa a carico psicoterapica intensiva
, da parte dello psicologo __________ del __________
di __________.
Non
necessita ulteriori cure oltre a quelle in atto.
(…)"
(doc. AI 13, le sottolineature sono del redattore)
Lo
psicologo __________, nel suo rapporto 27 giugno 2005, ha espresso la seguente
valutazione psicologica e diagnostica:
"
(…)
Il
sig. RI 1 manifesta importanti vissuti abbandonici legati all’infanzia. La
morte prematura della madre, la conseguente istituzionalizzazione e il seguente
isolamento sociale ha portato il sig. RI 1 a sviluppare un tipo di personalità
disturbata nella quale il senso di incompletezza e frammentazione appaiono come
tratti distintivi.
Egli
utilizza meccanismi difensivi quali l’identificazione proiettiva e la
scissione, primari nei soggetti con disturbo della personalità, che non
consentono una piena integrazione del proprio Sé.
In
questo contesto patologico, il consumo alcolico viene usato conseguentemente
per arginare l’angoscia, che assume caratteristiche, come menzionato in
precedenza, di frammentazione.
Siamo
quindi di fronte ad un soggetto che presenta un’organizazione limite per
la quale è formulabile la diagnosi di
F60.1. Disturbo di personalità
schizoide con tratti di immaturità (F60.8.) e,
subordinatamente,
F10.24.
Sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche
. Tale situazione ha
compromesso e compromette tutt’ora le capacità relazionali-emotive del sig. RI
1. Egli vive una situazione di isolamento sociale mentre le capacità lavorative
sono profondamente compromesse ragione per la quale, a conseguenza del disturbo
della personalità, è da considerarsi inabile al lavoro, nella ragione del 50%,
in maniera duratura e permanente.
A
nostro avviso tale considerazione è ampiamente confermata dai vari specialisti
(psichiatri e psicologi attivi nell’ambito della riabilitazione psico-sociale)
che hanno esaminato e preso in carico negli anni passati il sig RI 1."
(doc. C)
2.6.
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123;
STFA
del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio
2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4
e
STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01,
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre
1996 nella causa F., U 113/96, consid. 2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella
causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag.
189).
In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato
a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995 in
re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto
che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb)
.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26 agosto 2004 nella causa
C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid.
3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. Nel
caso di specie l’Ufficio AI, fondandosi sulla valutazione del Dr. __________
del SMR, ha negato all’assicurato il diritto a una rendita AI.
Il
Dr. __________, senza peraltro mai aver visto l’assicurato, ha ritenuto che
“(…) dai dati anamnestici a disposizione, sembra che il primo scompenso
psichiatrico risalga al 1990, all’età di 26 anni, sotto forma di tentamen
medicamentoso causa di una prima ospedalizzazione presso la Clinica __________
di __________ e delirium tremens su astinenza il 06.03.2003 con ricovero
successivo. La patologia psichiatrica è dunque apparsa dopo un lungo periodo di
abuso etilico e può dunque essere ragionevolmente tenuta responsabile delle
conseguenti ripercussioni a livello psicologico. Diversi altri ricoveri sono da
correlare ad abuso etilico. Attualmente l’A sta ancora usando la sostanza, con
un consumo moderato di birra. Per poter giudicare l’effetto positivo
dell’arresto dell’alcool sulla patologia psichiatrica, bisogna ottenere dall’A
un’astinenza
totale
per la durata di almeno sei mesi e giudicare in
seguito i danni persistenti alla salute (…)”. In particolare egli ha inoltre
osservato che “(…) agli atti vi è un rapporto del Dr. __________ (21.01.2004),
che riferisce di una TAC cerebrale effettuata in data 03.06.2003, nella quale
viene documentata una atrofia cerebrale corticale e cerebellare. Tuttavia
queste lesioni non sono tali da provocare una limitazione funzionale sulle
capacità cognitive e lavorative (…)” (doc. AI 23, la sottolineatura è del
redattore).
Lo
stesso medico nel suo rapporto 2 agosto 2005 ha ritenuto che “(…) per la
componente organica sono chiare le diagnosi di cirrosi epatica con varici esofagee
e trombocitopenia. Viene descritta anche un’atrofia corticale e cerebellare.
Sono chiare conseguenze dell’abuso di bevande alcoliche. Le diagnosi, ancora di
grado lieve, non costituiscono limite allo svolgimento di attività se
consideriamo quelle leggere e quelle medio-leggere. La cosiddetta encefalopatia
non si manifesta, nel caso presente, con disturbi neurologici, semmai con
disturbi della sfera psichica (che vedremo più sotto). Di conseguenza anche
tale “lesione” non costituisce limite per l’attività (…)” e ha concluso che
“(…) ciò che è di limite, attualmente, per lo svolgimento di attività sono la
presenza ancora della sindrome da dipendenza, anche se l’uso di alcool pare
fortemente diminuito, la mancanza di un posto di lavoro e la necessità del
sostegno psico-sociale. Anche dal rapporto d’osservazione del __________ non si
possono evincere limiti funzionali particolari per motivi psichiatrici. Sono
convinto che nel caso presente non sia importante valutare se la tossicomania è
conseguenza di patologia, perché, se anche lo fosse, le competenze per
un’attività senza impegno intellettivo sono descritte come presenti.
L’etilismo, dagli atti non appare neppure come causa di patologia invalidante,
poiché, come abbiamo visto, le sue conseguenze organiche non sono limitanti
della CL. Come risulta dagli atti, non esistono dunque neppure una patologia psichica
od organica concomitanti e limitative (…)” (doc. III/Bis).
Sulla
base delle risultanze mediche riprodotte al consid. 2.5 e alla luce della
giurisprudenza federale in materia di valutazione probatoria di rapporti medici
(cfr. consid. 2.6), il TCA non può condividere le conclusioni a cui è giunto
l’Ufficio AI, né d’altronde ritiene di poter considerare concludenti ai fini
del giudizio le valutazioni rese dai medici che hanno visto l’assicurato.
Infatti,
nel suo “Rapporto medico” 18 dicembre 2003, il Dr. __________ non indica
chiaramente i motivi e da quando ha potuto diagnosticare una sindrome
depressiva recidivante. Lo stesso sanitario non adduce inoltre chiaramente i
dati che lo portano a concludere che per l’assicurato “(…) oggettivamente un
rientro nell’attività lavorativa non è immaginabile (…)”.
Anche
la Dr. __________, nel suo referto 7 settembre 2004, non indica a quando risale
la diagnosi di disturbo dipendente della personalità (ICD-10 F60.7) e nemmeno
adduce i dati che l’hanno portata ad affermare che “(…) dal punto di vista
psichiatrico è da ritenere che l’inabilità lavorativa al 50% sia da
considerarsi definitiva, duratura e permanente (…)”.
Al
riguardo va qui evidenziato che la stessa specialista, dopo aver osservato che
“(…) il paziente presenta un disturbo di personalità dipendente: appare come un
soggetto dipendente con capacità cognitive limitate, con difficoltà relazionali
ed emozionali (…)” ha affermato anche che l’assicurato “(…) per anni ha
utilizzato l’alcool quale ansiolitico ed antidepressivo “alternativo” (…)”.
Lo
psicologo __________, seppure non indicando da quando, posta la diagnosi di “F60.1.
disturbo di personalità schizoide con tratti di immaturità (F60.8.)”, ha
affermato che “(…) in questo contesto patologico, il consumo alcolico viene
usato conseguentemente per arginare l’angoscia, che assume
caratteristiche, come menzionato in precedenza, di frammentazione (…)”.
Il
Dr. __________, nel suo “Rapporto di decorso” 26 aprile 2004, conferma
un’inabilità lavorativa al 100% dal 27 maggio 2003 e attesta un peggioramento
senza indicarne tuttavia chiaramente i motivi.
Lo
stesso medico, nel suo certificato 28 giugno 2005, non adduce gli atti che lo
portano a riferire di un rendimento intellettuale nettamente ridotto e
un’incapacità lavorativa del 50% a causa della cirrosi epatica.
Ora,
vista l’insufficiente chiarezza e la contraddittorietà dei diversi pareri
medici versati agli atti, per potersi pronunciare sulla domanda di prestazioni
inoltrata dall’assicurato, l’Ufficio AI non poteva esimersi dal procedere
all’allestimento di ulteriori accertamenti medici specialistici.
Questo
vale a maggiore ragione visto che,
per
quanto riguarda
in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA
ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (cfr. consid. 2.4).
D’altra
parte, dai reperti medici versati agli atti, non si evince in maniera
convincente se anche le altre patologie diagnosticate all’assicurato hanno
un’incidenza sulla sua capacità lavorativa.
In
simili condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza
federale citata, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, tramite valutazione
medica pluridisciplinare, stabilisca se la tossicodipendenza sia all’origine o
sia la conseguenza di un danno alla salute psichico rilevante ai fini
assicurativi e, appurata la capacità lavorativa globale, si pronunci nuovamente
sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato, dopo aver esaminato la
necessità di accordare possibili provvedimenti integrativi professionali.
2.8. Da
ultimo, il ricorrente ha protestato spese e ripetibili.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. LPGA la procedura davanti al Tribunale è retta
dal diritto cantonale, ma deve soddisfare le esigenze esposte ed elencate alle
lett. a-i.
Di
principio la procedura è gratuita, tuttavia la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato (lett. 61 cpv. 1 lett. a), ciò che è previsto dall’art. 20 della
LPTCA.
Per
quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di
regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA e art. 22 LPTCA; DTF 112 V 86 consid.
4;
DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580
consid.
4).
L’indennità
é concessa non soltanto se l’assicurato é patrocinato da un avvocato, ma anche
quando il patrocinio é assunto da una persona particolarmente qualificata per
la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il
patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid.
2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V
271 = RCC 1983 p. 329).
Nel caso in esame, viste le pertinenti e giuridicamente valide
argomentazioni addotte, il rappresentante di RI 1, suo curatore amministrativo
professionalmente attivo quale operatore sociale, è sicuramente persona che
possiede buone conoscenze nelle assicurazioni sociali e che non ha agito
gratuitamente.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati allUfficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.7 in fine. LUfficio AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa). Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2006 32.2005.111 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2006 32.2005.111 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2006 32.2005.111
Richiesta di rendita AI. Apprezzamento delle prove. Necessità di ulteriori accertamenti. Rinvio atti all'amministrazione. Indennità per ripetibili a persona qualificata.
Raccomandata Incarto n. 32.2005.111 FS Lugano 16 marzo 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 30 giugno 2005 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 3 giugno 2005 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. N el mese di novembre 2003, RI 1 (classe __________), operaio presso la __________, __________, fino al 31 maggio 2004 (dal 27 maggio 2003 inabile al 100% fatta salva un’incapacità al 50% dal 19 al 31 gennaio 2004; doc. AI 11), ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da cirrosi epatica, varici esofagee grado I, trombocitopenia, coagulopatia (doc. AI 1). Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 1° ottobre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando: " (…) Una dipendenza da sostanze tossiche può essere considerata invalidità quando la tossicodipendenza è conseguenza di un danno alla salute il quale conduce o ha condotto ad un’invalidità. ● Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che la sua incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, il che non rappresenta un’invalidità ai sensi della Legge AI. (…)." (doc. AI 15) 1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato tramite il suo curatore RA 1, con decisione su opposizione 3 giugno 2005 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni, motivando: " (…) 7. In concreto per quanto attiene all’aspetto medico l’opponente contesta in pratica la valutazione operata dall’amministrazione, secondo la quale il medesimo non presenta un danno alla salute tutelato dall’AI. Vi è da rilevare che la documentazione all’incarto, segnatamente il rapporto peritale stilato dalla Dr.ssa __________ il 7 settembre 2004 ed il rapporto d’osservazione del centro __________ del 13 ottobre 2004, è stata sottoposta alla valutazione del Servizio Medico Regionale AI (SMR). Il Dr. __________ dell’SMR, con annotazioni del 29 settembre 2004 e 30 maggio 2005 ha confermato che dai dati anamnestici a disposizione risulta che il lungo periodo di abuso etilico può essere ragionevolmente ritenuto responsabile delle conseguenti ripercussioni a livello psicologico. Tutti i ricoveri avuti sono in effetti da correlare all’abuso etilico. Il medico SMR in sostanza conferma che la patologia di cui soffre l’opponente non rispetta le condizioni per essere tutelata dall’assicurazione invalidità. Risulta pertanto irrilevante, ai fini della decisione AI, l’incapacità del 50% definita, duratura e permanete attestata dalla Dr.ssa __________ nel rapporto peritale del 7 settembre 2004. (…)." (doc. B) 1.3. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, sempre tramite il suo curatore, ha chiesto che venga annullata la decisione su opposizione e che venga ordinata una perizia pluridisciplinare giudiziaria. In particolare egli ha osservato che: " (…) 2.4. In conclusione dalla documentazione medica agli atti risulta chiaramente che l’assicurato soffre di un’importante patologia psichica (oltre che fisica), che la dipendenza da alcool che il Dr __________ e di conseguenza l’Ufficio AI hanno posto alla base delle sue decisioni è il sintomo e non la causa di questa patologia psichiatrica sottogiacente, con valore di malattia a sé stante, che l’assicurato non fa più abuso di sostanze già da parecchio tempo e che la patologia psichiatrica e fisica comporta un’inabilità lavorativa valutabile attorno al 50%. (…) E’ da rilevare che il Dr. __________ ha estrapolato dalla documentazione le informazioni in base alle quali la richiesta e l’opposizione sono state respinte, ma che non è stata effettuata nessuna perizia approfondita, per stabilire quale sia il problema alla base della patologia e quali le conseguenze sulla capacità lavorativa. Gli elementi emergenti dal trascorso famigliare dell’assicurato, assieme alle conclusione della Dr.ssa __________, avrebbero invece dovuto indurre l’Ufficio AI ad ordinare una perizia psichiatrica. Giusta l’art. 43 LPGA, l’assicuratore intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Avendo trascurato il suo dovere di ordinare ulteriori chiarimenti nonostante la documentazione agli atti non permettesse di determinare con precisione se il problema di dipendenza dell’assicurato fosse dovuto o meno ad una patologia psichiatrica sottogiacente, l’Ufficio AI ha emanato la sua decisione sulla base di un’istruttoria carente.
3. Considerato che secondo la giurisprudenza la constatazione di un abuso di sostanze non giustifica da sola il rifiuto delle prestazioni assicurative, ritenuto che nel caso vi sono importanti indizi che indicano come l’abuso etilico sia la conseguenza di una patologia psichiatrica sottogiacente a sé stante, visto che comunque, anche se si volessero seguire le argomentazioni del Dr. __________, non sarebbe da escludere che il prolungato e importante abuso di alcool abbia portato ad un danno psichico rilevante dal punto di vista assicurativo, si ritiene che debba essere eseguita una perizia specialistica, volta a chiarire se sussiste un problema psichiatrico importante, se lo stesso è sintomo o conseguenza della patologia e in che misura questo problema psichico condiziona la capacità lavorativa dell’assicurato e rispetta le condizioni per essere tutelabile ai sensi dell’AI. (…)" (doc. I) 1.4. Nella risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e ha allegato le “Annotazioni del medico” 2 agosto 2005 nelle quali il Dr. __________ del SMR, elencati gli atti medici all’incarto, si è così espresso: " (…) ci troviamo confrontati con un Assicurato ora 41-enne portatore di patologie della sfera psichica e organica. Per la componente organica sono chiare le diagnosi di cirrosi epatica con varici esofageee e trombocitopenia. Viene descritta anche un’atrofia corticale e cerebellare. Sono chiare conseguenze dell’abuso di bevande alcoliche. Le diagnosi, ancora di grado lieve, non costituiscono limite allo svolgimento di attività se consideriamo quelle leggere e quelle medio-leggere. La cosiddetta encefalopatia non si manifesta, nel caso presente, con disturbi neurologici, semmai con disturbi della sfera psichica (che vedremo più sotto). Di conseguenza anche tale “lesione” non costituisce limite per l’attività. Esaminiamo ora la patologia psichiatrica. La storia del paziente è sicuramente caratterizzata da momenti difficili che lasciano comprendere come, attualmente, il soggetto appaia come fragile. Sono poste le diagnosi di disturbo della personalità (da parte della psichiatra, di tipo dipendente e, da parte dello psicologo, di tipo schizoide) e sindrome da dipendenza da alcool. La descrizione dello stato psicopatologico, sia esso in occasione del ricovero in __________ che all’esame medico-fiduciario presso la dr. __________, psichiatra, depongono per delle capacità “psichiche” non molto alterate (in __________ pressoché normale, c/o dr.sa __________ con umore leggermente deflesso e ansioso). Si possono escludere segni di alterazione di origine organica del cervello. Si osserva qui che l’iniziale atrofia, sebbene imputata all’etilismo, e definita poi come encefalopatia, non sia ancora tale da determinare la presenza di disturbi del pensiero o, comunque, psichiatrici. L’IL determinata dalla psichiatra trova riscontro nella necessità di proseguire l’iter di disintossicazione, ma non può essere considerata come inabilitante per se stessa. Il disturbo di personalità, di cui non si nega certo la presenza, aveva permesso al paziente di svolgere il proprio servizio militare e l’attività c/o __________; quest’ultima senza significative assenze per motivi di salute. Ciò che è di limite, attualmente, per lo svolgimento di attività sono la presenza ancora della sindrome da dipendenza, anche se l’uso di alcool pare fortemente diminuito, la mancanza di un posto di lavoro e la necessità del sostegno psico-sociale. Anche dal rapporto d’osservazione del centro __________ non si possono evincere limiti funzionali particolari per motivi psichiatrici. Sono convinto che nel caso presente non sia importante valutare se la tossicomania è conseguenza di patologia, perché, se anche lo fosse, le competenze per un’attività senza impegno intellettivo sono descritte come presenti. L’etilismo, dagli atti non appare neppure come causa di patologia invalidante, poiché, come abbiamo visto, le sue conseguenze organiche non sono limitanti della CL. Come risulta dagli atti, non esistono dunque neppure una patologia psichica od organica concomitante e limitative. Non viene messo in dubbio che l’astinenza necessiti di un supporto continuo e siamo pure convinti che l’attività rappresenterebbe un ulteriore aiuto alla strutturazione della giornata e al controllo dell’astinenza." (doc. III/Bis) 1.5. Con scritto 8 settembre 2005 il rappresentante dell’assicurato ha formulato le seguenti osservazioni: " (…)
1. L’encefalopatia etilica con atrofia corticale e cerebellare (confermata dal referto TAC del 2003), con severi disturbi già descritti dal medico curante, è un danno definitivo che comporta un rendimento intellettuale nettamente ridotto, rendendo impossibile svolgere un’attività lucrativa normale. Il referto della TAC cerebrale eseguita nel 2003, che mi permetto di allegare, chiarisce l’inconsistenza dell’affermazione del Dr. __________, secondo il quale “non esistono dunque neppure una patologia psichica od organica concomitanti e limitative”. Da questo punto di vista sarebbe necessaria una perizia neuropsicologica per chiarire in che misura questo danno compromette la capacità lavorativa residua. Il fatto che, come affermato dal Dr. __________, agli atti non si trovino elementi per disturbi neurologici (al di fuori del rapporto del medico curante) non significa che essi non esistono, ma è dovuto al fatto che l’assicurato non è mai stato visitato da un neurologo o sottoposto a esame neuropsicologico.
2. Dal punto di vista organico __________ dice che la capacità lavorativa non è compromessa. Il Dr. __________ afferma, nel suo rapporto 29.12.2003, che la capacità lavorativa residua ammonta, proprio a causa dei problemi organici (cirrosi ecc.) al 50%, affermazione ribadita dal medico curante nel suo certificato medico del 28 giugno 2005. Non si capisce sulla base di quali elementi il Dr. __________ sia giunto alla conclusione che la valutazione del Dr. __________ (che peraltro non ha affermato che la capacità lavorativa è limitata solo in attività pesanti) non è corretta. Se esistono dubbi sulla correttezza delle conclusioni del Dr. __________ occorre sottoporre l’assicurato ad una relativa perizia e non si può semplicemente sostituire alla valutazione del Dr. __________ quella del Dr. __________ (che non ha mai visto l’assicurato e che, tra l’altro, non è esperto in questo campo).
3. Dai rapporti della Dr.ssa __________ e dello psicologo __________, risulta chiaramente che l’assicurato soffre di un’importante patologia psichica. Entrambi gli specialisti ritengono che questo danno alla salute si ripercuote direttamente sulla capacità lavorativa dell’assicurato. Il Dr. __________ afferma che le limitazioni alla capacità lavorativa sono dovute non al disturbo della personalità ma alla presenza della sindrome da dipendenza, dalla mancanza di un posto di lavoro e dalla necessità del sostegno psico-sociale. Il Dr. __________ sembra dimenticare quanto scritto dagli specialisti del campo, ossia che proprio questi fattori sono la manifestazione diretta della patologia psichica di cui soffre l’assicurato. Se l’assicurato presentava in passato una sindrome da dipendenza, non è riuscito a mantenere il posto di lavoro o a trovarne un altro e necessita del sostegno psico-sociale è perché l affetto da una patologia psichica che gli impedisce di svolgere una vita normale. La limitazione della capacità lavorativa non è quindi dovuta semplicemente ai fattori elencati dal Dr. __________, ma da disturbo psichico di cui soffre l’assicurato.
4. Il Dr. __________ menziona a favore della piena capacità lavorativa l’attività di lavoro svolta presso la __________, indicando che il disturbo di personalità ha comunque consentito all’assicurato di lavorare in passato e, di conseguenza, lo consente ora come in futuro. Questo argomento è insostenibile e infondato, poiché non tiene conto degli aspetti basilari di un disturbo psichico quale il disturbo della personalità, che si sviluppa con un aggravio dei tratti somatici, portando ad un quadro clinico che non consente o comunque deteriora in modo importante lo svolgimento delle attività sociali e tra queste anche quelle lavorative. In sostanza, le conclusioni del Dr. __________, si scontrano con quanto scritto da tutti i medici che hanno visitato l’assicurato. Sulla base di quali elementi il Dottor __________ sia potuto giungere alla conclusione che le valutazioni del medico curante e degli esperti che hanno visto l’assicurato sono errate, resta un mistero.
5. Il medico curante afferma nel suo rapporto che “la cirrosi epatica che ha portato ad un’incapacità lavorativa del 50%, confermata dalla visita specialistica del Dr. __________, persiste ed è al momento stabile. Il collega ha valutato una capacità lavorativa al massimo del 50%, tenendo conto del solo aspetto somatico. Dal lato psichico, visto che l’ultima perizia psichiatrica risale al 07.09.2004, e che la situazione nell’intermedio è peggiorata sensibilmente, ritengo necessaria una nuova valutazione. Consiglio, vista la complessità del caso (somatico e psichico), una presa a carico del SAM per una valutazione definitiva. Sostengo in ogni caso le decisioni che hanno visto il paziente: il signor RI 1 non potrà lavorare oltre al 50% in qualsiasi professione (in altre con rendimento ridotto). Un grado di Invalidità tra 50 e 70% è dal profilo medico giustificato”. Egli consiglia quindi una presa a carico del SAM proprio per chiarire tutti i punti rimasti in sospeso e per attualizzare la situazione medica dell’assicurato. E’ incomprensibile come l’Ufficio AI, pur di fronte ai numerosi rapporti medici indicanti diversi danni alla salute invalidanti, sia potuto giungere con tale sicurezza alla conclusione (in netto contrasto con i rapporti medici agli atti) che la capacità lavorativa dell’assicurato non è limitata. Sorge il dubbio che l’Ufficio AI, leggendo dei problemi di abuso etilico presentati dall’assicurato in passato, abbia preferito “approfittare” di questo elemento e della giurisprudenza federale in tal merito piuttosto che chiarire approfonditamente lo stato di salute dell’assicurato. Non occorre sottolineare che un tale procedere sarebbe del tutto arbitrario. (…)" (doc. VII) 1.6. Con scritto 22 settembre 2005 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso producendo le annotazioni del Dr. __________ che ha rilevato: " Le note del sottoscritto sono contestate. Non ripropongo gli atti, già segnalati nella nota precedente. La lettura degli atti medici permette di riproporre le considerazioni già espresse. A titolo d’esempio posso citare la descrizione dello stato psichico contenuto nella valutazione specialistica della dr.ssa __________. Dal lato somatico nessuno descrive limiti funzionali. Le sole patologie, come tali, non permettono di concludere anche con incapacità lavorativa; semmai è l’handicap derivante che ne comprometterebbe la sua presenza/assenza." (doc. IX+bis). 1.7. I doc. IX e IXbis sono stati notificati al rappresentante dell’assicurato che si é successivamente riconfermato nella propria domanda di giudizio (doc. X e XI). in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 ad una rendita d’invalidità. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI. Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI. Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1°-26 bis e 28-70) sempre che la legge non preveda espressamente una deroga. L’introduzione della LPGA non ha tuttavia portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343). 2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss). Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). 2.5. Nel caso in esame, durante l’istruttoria, l’amministrazione ha richiesto al Dr. __________, che ha avuto in cura l’assicurato durante il suo soggiorno al Centro __________ di __________ durato dal 29 luglio 2003 al 15 gennaio 2004, il consueto rapporto medico. In data 18 dicembre 2003, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “dipendenza da sostanze alcoliche con stato da delirium tremens, crisi epilettiche, sindrome di encefalopatia – sindrome depressiva recidivante – cirrosi epatica, epatite B cronica, coagulopatia (…) da anni”, il Dr. __________ ha concluso che per l’assicurato “(…) oggettivamente un rientro nell’attività lavorativa non è immaginabile” (doc. AI 7). Lo stesso medico, nel suo rapporto 21 gennaio 2004 indirizzato al curante dell’assicurato, Dr. __________, FMH medicina generale, si è confermato nella propria diagnosi e, riferendosi al soggiorno presso il Centro __________, ha indicato che “(…) il decorso è stato favorevole con un buon inserimento nelle attività del Centro e astensione dal consumo etilico . Vista la presenza di una osteopenia documentata ad un test densitometrico ecografico del piede, iniziamo un trattamento con Alcimagon. Ad una TAC effettuata in data 3.6.03 veniva documentata una atrofia cerebrale corticale e cerebellare . Non vi sono grosse novità per la cirrosi epatica e lasciamo invariata la terapia”. Nel suo rapporto di decorso medico del 26 aprile 2004 il Dr. __________ ha attestato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato, inabile al 100% dal 27 maggio 2003, ora in cura presso il __________ di __________ dove deve recarsi giornalmente per la terapia e la sorveglianza (doc. AI 10). Lo stesso medico, nel certificato 28 giugno 2005, ha rilevato che: " (…) Persiste la macrocitosi come pure viene confermato l’aspetto sonografico della cirrosi epatica. I valori della trombocitopenia sono oscillanti tra 120 e 170x103/ul. In più persiste la classica sintomatologia di una persona con stato dopo encefalopatia etilica con atrofia corticale e cerebellare (come confermato da TAC del 03.06.2003). Il paziente è orientato nel tempo e nello spazio, il suo rendimento intellettuale è però nettamente ridotto. Egli ha difficoltà per quanto concerne la vita quotidiana (faccio notare che frequenta regolarmente il Centro __________ ed è sotto curatela da parte del Municipio), ha frequenti attacchi di ansia con somatizzazione, presenta una marcata tendenza all’impulsività senza considerazione delle conseguenze dei suoi gesti, l’umore è piuttosto depresso. Al momento non ci sono pensieri di morte e suicidio, l’istinto vitale è ridotto al minimo, l’autostima è quasi assente e la progettualità praticamente inesistente. Tutta questa situazione descritta sopra non fa parte dell’abuso etilico in quanto con la riduzione a livelli “normali” i sintomi non sono scomparsi e fanno parte di una base di psicopatologia mai accertata ma sicuramente non dipendente dall’abuso etilico . Conclusione: La cirrosi epatica che ha portato ad un’incapacità lavorativa del 50%, confermata dalla visita specialistica del Dr. __________, persiste ed è al momento stabile . Il Collega ha valutato una capacità lavorativa al massimo del 50%, tenendo conto solo dell’aspetto somatico . Dal lato psichico, visto che l’ultima perizia psichiatrica risale al 07.09.2004, e che la situazione nell’intermedio è peggiorata sensibilmente, ritengo necessaria una nuova valutazione. Consiglio, vista la complessità del caso (somatico e psichico), una presa a carico del SAM per una valutazione definitiva. Sostengo in ogni caso le decisioni degli specialisti che hanno visto il paziente: il Signor RI 1 non potrà più lavorare oltre al 50%, in qualsiasi professione (in altre con rendimento ulteriormente ridotto). Un grado di invalidità tra 50 e 70% è dal profilo medico giustificato. (…)" (doc. D, le sottolineature sono del redattore) La Dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nel suo referto 7 settembre 2004, poste le diagnosi di:
- disturbo dipendente di personalità (ICD-10 F60.7)
- sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche, attualmente sta usando la sostanza (ICD-10 F10.24)
- cirrosi epatica Child B su/con epatite B cronica conosciuta dal 1980
- varici esofagee grado I
- epatologia citolica col estatica
- il paziente è inoltre noto per crisi epilettiche di tipo grande male ha rilevato che: " (…) Si tratta di un paziente, con un’anamnesi famigliare positiva per abuso di sostanze alcoliche e patologie depressive, che all’età di 17 anni presenta un’importante abuso di sostanze alcoliche, abuso attualmente ridimensionato, con uso regolare di 2 birre al giorno. Il paziente presenta un disturbo di personalità dipendente: appare come un soggetto dipendente con capacità cognitive limitate, con difficoltà relazionali ed emozionali. Per anni ha utilizzato l’alcool quale ansiolitico ed antidepressivo “alternativo”. Oggi appare più critico rispetto al rischio connesso a tale consumo, sia per la propria qualità di vita che per la propria salute. Attualmente il paziente presenta ancora un lieve stato ansioso. Appare ben inserito nel progetto terapeutico presso il __________ di __________, che frequenta regolarmente. Un tentativo di ritorno all’attività lavorativa al 50% nel corso del mese di gennaio u.s., (dopo un lungo periodo di degenza prima presso la Clinica __________ di __________ per la disintossicazione fisica da alcool, poi presso il __________ di __________) aveva comportato un ritorno alla turnazione notturna, con ricaduta immediata nell’abuso di sostanze alcoliche e ulteriore destabilizzazione. Il progetto attuale del paziente, formulato dagli operatori del __________ di __________, è quello di tentare un ritorno all’attività lavorativa dapprima in maniera protetta attraverso un tentativo di stage, e poi ad una ripresa dell’attività lavorativa al 50% al più tardi dal 01.11.2004. Rispetto ad un ritorno ad un’attività lavorativa completa, la stessa è da escludere . A questo proposito è stata inoltrata una domanda per una rendita d’invalidità. Dal punto di vista psichiatrico è da ritenere che l’inabilità lavorativa al 50% sia da considerarsi definitiva, duratura e permanente. Il paziente potrà unicamente riprendere un’attività lavorativa al 50%, (tentativo su cui si sta lavorando) dal 01.11.2004. La prognosi lavorativa del paziente appare pertanto sfavorevole, la limitazione al 50% è infatti duratura e permanente ed il ritorno all’attività lavorativa al 50% per il momento è puramente teorico . La domanda per una rendita d’invalidità è giustificata, il caso è ancora da trattare. Necessità di ulteriori cure: Il paziente dal punto di vista farmacologico non sta assumendo alcuna terapia, questo grazie alla strutturazione protetta di cui gode al __________ di __________. Beneficia di una presa a carico psicoterapica intensiva, da parte dello psicologo __________ del __________ di __________. Non necessita ulteriori cure oltre a quelle in atto. (…)" (doc. AI 13, le sottolineature sono del redattore) Lo psicologo __________, nel suo rapporto 27 giugno 2005, ha espresso la seguente valutazione psicologica e diagnostica: " (…) Il sig. RI 1 manifesta importanti vissuti abbandonici legati all’infanzia. La morte prematura della madre, la conseguente istituzionalizzazione e il seguente isolamento sociale ha portato il sig. RI 1 a sviluppare un tipo di personalità disturbata nella quale il senso di incompletezza e frammentazione appaiono come tratti distintivi. Egli utilizza meccanismi difensivi quali l’identificazione proiettiva e la scissione, primari nei soggetti con disturbo della personalità, che non consentono una piena integrazione del proprio Sé. In questo contesto patologico, il consumo alcolico viene usato conseguentemente per arginare l’angoscia, che assume caratteristiche, come menzionato in precedenza, di frammentazione. Siamo quindi di fronte ad un soggetto che presenta un’organizazione limite per la quale è formulabile la diagnosi di F60.1. Disturbo di personalità schizoide con tratti di immaturità (F60.8.) e, subordinatamente, F10.24. Sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche . Tale situazione ha compromesso e compromette tutt’ora le capacità relazionali-emotive del sig. RI
1. Egli vive una situazione di isolamento sociale mentre le capacità lavorative sono profondamente compromesse ragione per la quale, a conseguenza del disturbo della personalità, è da considerarsi inabile al lavoro, nella ragione del 50%, in maniera duratura e permanente. A nostro avviso tale considerazione è ampiamente confermata dai vari specialisti (psichiatri e psicologi attivi nell’ambito della riabilitazione psico-sociale) che hanno esaminato e preso in carico negli anni passati il sig RI 1." (doc. C) 2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4 e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01, consid. 2b). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96, consid. 2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb) . Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01). Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124). 2.7. Nel caso di specie l’Ufficio AI, fondandosi sulla valutazione del Dr. __________ del SMR, ha negato all’assicurato il diritto a una rendita AI. Il Dr. __________, senza peraltro mai aver visto l’assicurato, ha ritenuto che “(…) dai dati anamnestici a disposizione, sembra che il primo scompenso psichiatrico risalga al 1990, all’età di 26 anni, sotto forma di tentamen medicamentoso causa di una prima ospedalizzazione presso la Clinica __________ di __________ e delirium tremens su astinenza il 06.03.2003 con ricovero successivo. La patologia psichiatrica è dunque apparsa dopo un lungo periodo di abuso etilico e può dunque essere ragionevolmente tenuta responsabile delle conseguenti ripercussioni a livello psicologico. Diversi altri ricoveri sono da correlare ad abuso etilico. Attualmente l’A sta ancora usando la sostanza, con un consumo moderato di birra. Per poter giudicare l’effetto positivo dell’arresto dell’alcool sulla patologia psichiatrica, bisogna ottenere dall’A un’astinenza totale per la durata di almeno sei mesi e giudicare in seguito i danni persistenti alla salute (…)”. In particolare egli ha inoltre osservato che “(…) agli atti vi è un rapporto del Dr. __________ (21.01.2004), che riferisce di una TAC cerebrale effettuata in data 03.06.2003, nella quale viene documentata una atrofia cerebrale corticale e cerebellare. Tuttavia queste lesioni non sono tali da provocare una limitazione funzionale sulle capacità cognitive e lavorative (…)” (doc. AI 23, la sottolineatura è del redattore). Lo stesso medico nel suo rapporto 2 agosto 2005 ha ritenuto che “(…) per la componente organica sono chiare le diagnosi di cirrosi epatica con varici esofagee e trombocitopenia. Viene descritta anche un’atrofia corticale e cerebellare. Sono chiare conseguenze dell’abuso di bevande alcoliche. Le diagnosi, ancora di grado lieve, non costituiscono limite allo svolgimento di attività se consideriamo quelle leggere e quelle medio-leggere. La cosiddetta encefalopatia non si manifesta, nel caso presente, con disturbi neurologici, semmai con disturbi della sfera psichica (che vedremo più sotto). Di conseguenza anche tale “lesione” non costituisce limite per l’attività (…)” e ha concluso che “(…) ciò che è di limite, attualmente, per lo svolgimento di attività sono la presenza ancora della sindrome da dipendenza, anche se l’uso di alcool pare fortemente diminuito, la mancanza di un posto di lavoro e la necessità del sostegno psico-sociale. Anche dal rapporto d’osservazione del __________ non si possono evincere limiti funzionali particolari per motivi psichiatrici. Sono convinto che nel caso presente non sia importante valutare se la tossicomania è conseguenza di patologia, perché, se anche lo fosse, le competenze per un’attività senza impegno intellettivo sono descritte come presenti. L’etilismo, dagli atti non appare neppure come causa di patologia invalidante, poiché, come abbiamo visto, le sue conseguenze organiche non sono limitanti della CL. Come risulta dagli atti, non esistono dunque neppure una patologia psichica od organica concomitanti e limitative (…)” (doc. III/Bis). Sulla base delle risultanze mediche riprodotte al consid. 2.5 e alla luce della giurisprudenza federale in materia di valutazione probatoria di rapporti medici (cfr. consid. 2.6), il TCA non può condividere le conclusioni a cui è giunto l’Ufficio AI, né d’altronde ritiene di poter considerare concludenti ai fini del giudizio le valutazioni rese dai medici che hanno visto l’assicurato. Infatti, nel suo “Rapporto medico” 18 dicembre 2003, il Dr. __________ non indica chiaramente i motivi e da quando ha potuto diagnosticare una sindrome depressiva recidivante. Lo stesso sanitario non adduce inoltre chiaramente i dati che lo portano a concludere che per l’assicurato “(…) oggettivamente un rientro nell’attività lavorativa non è immaginabile (…)”. Anche la Dr. __________, nel suo referto 7 settembre 2004, non indica a quando risale la diagnosi di disturbo dipendente della personalità (ICD-10 F60.7) e nemmeno adduce i dati che l’hanno portata ad affermare che “(…) dal punto di vista psichiatrico è da ritenere che l’inabilità lavorativa al 50% sia da considerarsi definitiva, duratura e permanente (…)”. Al riguardo va qui evidenziato che la stessa specialista, dopo aver osservato che “(…) il paziente presenta un disturbo di personalità dipendente: appare come un soggetto dipendente con capacità cognitive limitate, con difficoltà relazionali ed emozionali (…)” ha affermato anche che l’assicurato “(…) per anni ha utilizzato l’alcool quale ansiolitico ed antidepressivo “alternativo” (…)”. Lo psicologo __________, seppure non indicando da quando, posta la diagnosi di “F60.1. disturbo di personalità schizoide con tratti di immaturità (F60.8.)”, ha affermato che “(…) in questo contesto patologico, il consumo alcolico viene usato conseguentemente per arginare l’angoscia, che assume caratteristiche, come menzionato in precedenza, di frammentazione (…)”. Il Dr. __________, nel suo “Rapporto di decorso” 26 aprile 2004, conferma un’inabilità lavorativa al 100% dal 27 maggio 2003 e attesta un peggioramento senza indicarne tuttavia chiaramente i motivi. Lo stesso medico, nel suo certificato 28 giugno 2005, non adduce gli atti che lo portano a riferire di un rendimento intellettuale nettamente ridotto e un’incapacità lavorativa del 50% a causa della cirrosi epatica. Ora, vista l’insufficiente chiarezza e la contraddittorietà dei diversi pareri medici versati agli atti, per potersi pronunciare sulla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato, l’Ufficio AI non poteva esimersi dal procedere all’allestimento di ulteriori accertamenti medici specialistici. Questo vale a maggiore ragione visto che, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (cfr. consid. 2.4). D’altra parte, dai reperti medici versati agli atti, non si evince in maniera convincente se anche le altre patologie diagnosticate all’assicurato hanno un’incidenza sulla sua capacità lavorativa. In simili condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza federale citata, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, tramite valutazione medica pluridisciplinare, stabilisca se la tossicodipendenza sia all’origine o sia la conseguenza di un danno alla salute psichico rilevante ai fini assicurativi e, appurata la capacità lavorativa globale, si pronunci nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato, dopo aver esaminato la necessità di accordare possibili provvedimenti integrativi professionali. 2.8. Da ultimo, il ricorrente ha protestato spese e ripetibili. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. LPGA la procedura davanti al Tribunale è retta dal diritto cantonale, ma deve soddisfare le esigenze esposte ed elencate alle lett. a-i. Di principio la procedura è gratuita, tuttavia la tassa di giudizio e le spese di procedura possono essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato (lett. 61 cpv. 1 lett. a), ciò che è previsto dall’art. 20 della LPTCA. Per quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e art. 22 LPTCA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4). L’indennità é concessa non soltanto se l’assicurato é patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio é assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329). Nel caso in esame, viste le pertinenti e giuridicamente valide argomentazioni addotte, il rappresentante di RI 1, suo curatore amministrativo professionalmente attivo quale operatore sociale, è sicuramente persona che possiede buone conoscenze nelle assicurazioni sociali e che non ha agito gratuitamente. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.7 in fine. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa). 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti