Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2004.47
BS
Lugano
21 luglio 2004
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 14 giugno 2004 interposto da
RI1
contro
la decisione del 13 maggio 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
considerato
- CO1 respinto lopposizione interposta da RI1 avverso la decisione 14 agosto 2003, confermando il riconoscimento di un quarto di rendita (grado dincapacità al guadagno del 48%) risultante da unincapacità lavorativa del 50% nellattività salariata svolta nella misura del 90% e da uninabilità quale casalinga del 31,5% esercitata per il restante 10% (doc. AI 66);
- che con tempestivo atto di ricorso 14 giugno 2004 lassicurata, rappresentata dallavv. RA1, ha postulato lerogazione di una mezza rendita, contestando la ripartizione tra attività lucrativa e non effettuata dallamministrazione, facendo presente che senza il danno alla salute essa avrebbe esercitato a tempo pieno unoccupazione da salariata;
- che con risposta di causa 22 giugno 2004 lUfficio AI ha rilevato:
- che con scritto 28 giugno 2004 lamministrazione ha trasmesso copia della deliberazione emessa il giorno stesso inviata alla Cassa cantonale di compensazione per la determinazione della mezza rendita, facendo presente che per legge entro due mesi lamministrazione deve intimare la decisione formale (IV);
- che con scritto 14 luglio 2004 lassicurata ha aderito integralmente alla proposta dellamministrazione, chiedendo comunque un giudizio sulle ripetibili (VII);
- che in effetti dagli atti medici si deduce in particolare che lassicurata, qualora fosse sana, avrebbe esercitato unattività salariata a tempo pieno (cfr. doc. AI 56 e 57), motivo per cui essa presenta unincapacità al guadagno del 50% con conseguente diritto alla mezza rendita;
- che, richiamato lart. 50 cpv. 1 LPGA applicabile anche in caso di ricorso (Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 50 nota 16 p. 507), laccordo intercorso tra le parti, in quanto conforme ai fatti ed alla legge (SVR 1996 AHV Nr. 74 p. 223; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 3. Edizione, Berna 2003, p. 463-463), pone fine alla procedura giudiziaria con effetto di cosa giudicata materiale, la causa potendo di conseguenza stralciata dai ruoli;
- che considerato lesito della procedura, appare giustificato riconoscere allinsorgente unindennità per ripetibili di fr. 1'000.--;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta
1. la causa èstralciata dai ruoli;
2. non si prelevano né tasse né spese;
lUfficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'000. a titolo
dindennità per ripetibili (IVA inclusa);
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi