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32.2003.49

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-04-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito

della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

2.3.   Oggetto del

contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una rendita

d'invalidità.

2.4.   Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

-  un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

-  la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.

216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una

rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40

%.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata

stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe,

dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali

provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a

e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,

Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e

s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.5.

La

giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga

eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso

di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre

a confronto sia escluso (cfr. DTF 128 V 29s; Pratique VSI 1998 pag. 121; pag.

255; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss

consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag.

456).

L’invalidità è allora

stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui

si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s,  Valterio, op. cit., pag.

199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni

economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove

si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In tal caso si procede a

paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla

salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono

attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La

differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che

il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del

raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si

constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale

impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario: DTF 128 V 28

consid. 1; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss

consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 pag. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una

determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve

tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità

(Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a).

Nella prassi il metodo

straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa

indipendente.

2.6.   Nella

fattispecie in esame, a seguito della domanda di prestazioni, l’UAI ha

incaricato il dr. __________ di esperire una perizia reumatologica.

Dal

referto 2 maggio 2001 (doc. AI _) risulta che lo specialista in reumatologia,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, nonché le constatazioni

obiettive, ha posto la seguente diagnosi:

"

(…)

4.-    DIAGNOSI

1. Sindrome lombovertebrale/ spondilogena cronica

a sx su

·

Marcate turbe

statiche.

·

Discopatia a

livello L4 e L5 ed L5-S1.

·

Tendenza alla generalizzazione dei dolori nel

senso di una sindrome fibromialgica.

·

Probabile insufficienza segmentale a livello

lombosacrale.

·

DD: sindrome lomboradicolare irritativa L5 e/o

S1 a sx sulle discopatie sopra menzionate.

2  Sindrome cervico-scapolare/brachiale cronica

bilaterale,

attualmente poco sintomatica.

3. Leggero stato depressivo reattivo. "

(Doc. AI _, pag. 5)

In merito

alla capacità lavorativa il dr. __________ ha evidenziato quanto segue:

"

(…)

In conclusione, ritengo che i dolori lamentati dalla signora

_________ siano d'origine spondilogena in presenza di marcate turbe statiche e

discopatie a livello L4-L5 ed L5-S1. È pure possibile la presenza di

un'irritazione radicolare, la quale non comporta comunque alcun deficit

senso-motorico.

L'assicurata non ha purtroppo per il momento sufficientemente ben

reagito alle terapie ambulatoriali stazionarie già eseguite. Ritengo che ciò

sia primariamente dovuto ad un'ormai subentrata cronicizzazione con tendenza

alla generalizzazione dei dolori, nel senso di una sindrome fìbromialgica, la

quale evidentemente risulta essere molto più difficile da trattare.

Sotto l'aspetto reumatologico ritengo che l'assicurata non sia più

in grado di svolgere attività pesanti, in modo particolare lavori con

sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg o di movimenti ripetuti di

flessione del tronco. Per un'attività adeguata, senza grossi carichi per la

schiena e che le permetta di cambiare frequentemente di posizione, ritengo

invece che vi sia solo una modica riduzione della capacità lavorativa,

valutabile attorno al 30-40%. Ritengo che il suo lavoro di parrucchiera possa

essere considerato adatto, rientrando nei criteri sopra menzionati (non la

costringe ad eseguire lavori pesanti, le permette di cambiare frequentemente di

posizione e, visto che è indipendente, di gestire come vuole la sua giornata).

Per quanto concerne la prognosi, vista l'ormai subentrata

cronicizzazione con tendenza fibromialgica, ritengo che la prognosi sia

abbastanza negativa, in modo particolare per una completa guarigione dai dolori

dorsali. Ciò però non dovrebbe limitarne in modo completo la sua capacità

lavorativa (…)(AI _ pag. 6/7)

Il perito ha infine escluso l’adozione di provvedimenti professionali come pure

altre attività in cui l’assicurata possa migliorare la sua abilità lavorativa,

ritenendo indicato una sedia ortopedica (riconosciuta dall’UAI a titolo di

mezzo ausiliario, cfr. consid. 1.1.) per migliorare la capacità lavorativa sul

posto di lavoro.

2.7.

Va ricordato che affinché un rapporto medico

abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera

completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto

di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena

conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle

correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;

STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re

G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb)

.

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

2.8.   Con il

ricorso in oggetto, __________ contesta la perizia reumatologica, poiché, viste

le diagnosi poste, non giunge ad una logica conclusione in merito alla parziale

capacità lavorativa nell’attività di parrucchiera.

Ora, a prescindere dal fatto che la ricorrente non ha fornito il minimo indizio

per ritenere inaffidabile la relazione peritale in discussione, determinante è

che le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ sono scaturite da un

approfondita ed esaustiva valutazione rematologica (cfr. punto 5 della

perizia).

Tenuto conto delle affezioni diagnosticate, principalmente nella zona lombo-vertebrale,

egli ha dettagliatamente indicato le limitazioni fisiche, escludendo i lavori

che richiedono il sollevamento di pesi superiori a 10 kg o movimenti ripetuti

di flessione del tronco, motivo per cui in attività adeguate, senza grossi

carichi alla schiena, con possibilità di cambiare frequentemente la posizione,

l’assicurata presenta una riduzione della capacità lavorativa attorno al

30-40%.

Rettamente, infine, il citato specialista in reumatologia ha considerato la

professione di parrucchiera adeguata alle succitate limitazioni, poiché la

ricorrente non deve eseguire lavori pesanti, può cambiare frequentemente di

posizione e, dal momento che la stessa è esercitata a titolo indipendente,

l’interessata può gestire la propria giornata lavorativa in funzione degli

impedimenti fisici.

2.9.   __________

ha anche sostenuto che l’esame peritale eseguito il 27 aprile 2001 non è più

attuale, poiché:

"

(…)

-   l'assicurata,

nel corso del mese di settembre 2001, ha segnalato un peggioramento del suo

stato di salute, senza che l'Ufficio AI abbia ordinato ulteriori accertamenti

medici;

-   il 31 luglio

2001 la signora __________ è stata sottoposta a risonanza magnetica della

colonna lombare presso l'ospedale di ___________;

-   il 27

novembre 2001 i medici del Servizio di neurochirurgia di Lugano hanno attestato

che la signora __________ avrebbe potuto riprendere la sua attività quale

parrucchiera, dal 1. dicembre 2001, solo nella misura del 50%,

-   ad inizio

2002 il dr. med. __________, __________ del Servizio cantonale di

neurochirurgia, ha invitato l'Ufficio AI a convocare l'assicurata per ulteriori

accertamenti;

-   il 26 agosto

2002 la signora __________ ha informato l'Ufficio AI che, dall'inizio del 2002,

è in cura presso il dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia;

-   il 3 giugno

2003 la dr.ssa __________ ha nuovamente confermato che la signora __________, a

seguito dei suoi problemi di salute, non può garantire una presenza sul posto

di lavoro che superi il 50% (…)(Doc. _ pag. 5)

Vero che

nel succitato referto 27 novembre 2001 i medici del Servizio di Neurochirurgia

dell’Ospedale __________, diagnosticata un’insufficienza segmentare L4/L5,

hanno sostenuto che

“la paziente potrebbe riprendere la sua attività quale

parrucchiera dal 50% dal 1° dicembre 2001”

(doc. AI _). Tuttavia il 30

novembre 2001 il dr. __________, _________ dello stesso servizio, evidenziando

un peggioramento rispetto al 1997, ha manifestato il proprio stupore per il

fatto che fosse stata inoltrata una richiesta di prestazioni dell’AI, facendo

presente diverse ipotesi di trattamento, in parte già eseguite, che

porterebbero ad un miglioramento del quadro clinico (doc. AI _).

Nuovamente

interpellato dall’UAI, con scritto 2 agosto 2002, il succitato primario ha

sostanzialmente confermato quanto rimarcato nel precedente rapporto (doc. AI

_).

Nel

resoconto del 4 novembre 2002 il dr. __________, specialista in neurochirurgia,

ha attestato che

“nell’attività lavorativa attuale come coiffeuse c’è senza

dubbio una limitazione importante della capacità lavorativa senz’altro

superiore al 50% e benché il lavoro non sia pesante è senz’altro

ergonomicamente sfavorevole”

(doc. AI _).

Come rettamente valutato dal Servizio Medico Regionale dell’AI (doc. AI _), da

una parte le risultanze dell’ultima risonanza magnetica vista dal dr.

__________, indicante un’incipiente discopatia L4/5 e L5/S1 senza compressione,

erano già note al perito (cfr. punto 3.5 in fine e punto 4 della perizia),

dall’altra lo specialista non ha evidenziato un’alterazione dello status

dell’assicurata.

Inoltre, il dr. __________ non ha motivato, al contrario di quanto esposto dal

dr. __________, in modo soddisfacente ed esauriente perché ritiene l’assicurata

abile al 50%, senza indicare, ad esempio, i limiti funzionali né vagliato le

funzionalità rimaste preservate dal danno alla salute.

Da ultimo l’assicurata ha fatto riferimento al certificato 7 maggio 2003 del

suo medico curante, dr. ssa __________, redatto per conto della cassa malati

__________.

Diagnosticando una sindrome lombare con discopatia L4-L5, L5-S1 e radiculopatia

a sx, una sindrome lombospondilogena in presenza di una scompenso statico e di

insufficienza muscolare, alla domanda relativa ad eventuali miglioramenti

dall’inizio dell’incapacità lavorativa, essa ha risposto che

“ ci sono stati

miglioramenti”

e che comunque

“la malattia è stazionaria”

(VI/C7).

Il medico curante ha poi attestato un’incapacità lavorativa al 50% dal 12

luglio 2000 e precisato che

“ l’attività professionale della signora quale

parrucchiera svolta in posizione quasi sempre eretta peggiora la

sintomatologia, ragione per la quale la signora _________ non può lavorare

oltre il 50% e necessita di mezzi ergonomici quale sgabello per potersi sedere

durante l’attività lavorativa “

(VI/C7)

Seppur

partendo dalla medesima diagnosi esposta dal perito, la dr.ssa __________ ha

valutato diversamente la capacità lavorativa.

Ricordato ora come,

secondo la

generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in

dubbio, il medico di fiducia attesta a favore del suo paziente (cfr. consid.

2.7; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc),

quanto sopra

certificato non è sufficiente per mettere in dubbio le approfondite ed

esaurienti risultanze peritali del dr. __________, rese tra l’altro da uno

specialista delle affezioni reumatologiche accusate dall’assicurata.

Infine,

visto quanto sopra, è da escludere qualsiasi peggioramento intervenuto

successivamente alla perizia.

2.10.   Per quel che

concerne la valutazione economica, procedendo alla determinazione

dell’invalidità secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.4), l’UAI ha

ripreso, quale reddito da valido, quello risultante dalla notifica di

tassazione 2001/02 (fr. 19'000) per porlo a confronto con il reddito da

invalido evinto all’accertamento salariale fatto presso l’Associazione ticinese

dei Maestri Parrucchieri (fr. 29'250.— alla media tra il 60 e 70% di grado

d’occupazione), non giungendo ad alcun discapito economico.

Orbene, a mente di questa Corte, l’operato dell’UAI non può essere tutelato e

questo per i motivi che seguono.

Come già evidenziato poc’anzi, ai fini del calcolo dell’incapacità al guadagno,

per stabilire il reddito da invalido, l’amministrazione ha preso in

considerazione un salario da parrucchiere dipendente, nonostante che l’assicurata

tuttora continui ad esercitare tale professione a titolo indipendente.

Vero che, secondo il principio generale della riduzione del danno, valido nelle

assicurazioni sociali,

l'assicurato

ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente

preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue

affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc, 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), se necessario in una nuova

professione (DTF 113 V 28 consid. 4 e sentenze ivi citate).

Tuttavia, agli atti non sussiste alcun indizio per ritenere che l’assicurata

possa mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa cambiando il

suo statuto lavorativo, da indipendente a dipendente. Anzi, dalle conclusioni

del dr. __________ può essere dedotto che il grado d’inabilità del 30/40% sia

stato valutato in considerazione del fatto che la ricorrente, essendo

indipendente, possa facilmente adeguare il ritmo della giornata lavorativa alle

proprie condizioni fisiche, ciò che non sarebbe il caso se fosse alle

dipendenze di terzi.

In simili circostanze e considerato anche che nel settore dei parrucchieri vi

sono diversi fattori strutturali, quindi non dipendenti dall’invalidità, che

influenzano l’andamento aziendale (cfr. DTF 128 V 31 consid. 2), a mente di

questo TCA, s’impone una valutazione del grado d’invalidità secondo il metodo

straordinario (cfr. consid. 2.5 e DTF 128 V 32 consid. 4).

Con il

gravame, __________ contesta la succitata modalità di calcolo facendo presente

che l’utile aziendale tassato si riferisce all’attività di parrucchiera

esercitata "in modo accessorio", essendo infatti casalinga e

dovendosi occupare del figlio minorenne.

Nella

risposta di causa l’amministrazione ha evidenziato di ritenere l’assicurata

professionalmente attiva a tempo pieno e questo sulla base delle dichiarazioni

rese dall’interessata. Rispondendo all’esplicita domanda posta dall’UAI in

merito al genere di attività svolta, il 4 novembre 2000 __________ ha indicato:

“Lavori da coiffeuse al 100%, mattino pomeriggio, dal martedì al sabato”

(doc. AI _).

Tuttavia, nella domanda di rendita l’assicurata ha dichiarato di svolgere

l’attività di coiffeuse indipendente e di casalinga (doc. AI _) e come tale si

è annunciata presso la Cassa malati __________ per l’assicurazione

dell’indennità perdita di guadagno con un reddito mensile di fr. 1'800.— (doc.

AI _).

Viste queste discrepanze è quindi opportuno che l’amministrazione verifichi

quale è effettivamente lo statuto lavorativo della ricorrente, ritenuto che in

caso di attività lucrativa parziale l’invalidità deve essere calcolata secondo

il cosiddetto metodo misto (art. 27bis OAI, cfr. DTF 125 V 146).

Pertanto, annullata la decisione contestata, gli atti sono da ritornare

all’amministrazione affinché proceda secondo quanto riportato sopra, tenendo

comunque in considerazione i risultati della perizia reumatologica, alla quale

va attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri

giurisprudenziali (cfr. consid. 2.8), ma che da sola nel caso concreto non

permette di giungere ad un definitivo e chiaro giudizio circa l’incapacità al

guadagno dell’assicurata.

In esito al succitato accertamento, l’amministrazione si pronunzierà nuovamente

sul diritto alla rendita di __________.

2.11.   __________ ha

chiesto l’esecuzione di una perizia medica.

A tal

proposito va rilevato che, q

uando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel caso

in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per  statuire nel merito

della vertenza.

Non vi sono infatti validi motivi per ritenere la perizia del dr. __________

non affidabile, per cui non è necessario procedere ad una perizia giudiziaria.

In conclusione, sulla scorta del considerando precedente, la decisione

impugnata va quindi annullata, mentre il ricorso accolto.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.02.2004 32.2003.49 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.02.2004 32.2003.49 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.02.2004 32.2003.49

Sentenza o decisione senza scheda

Raccomandata Incarto n. 32.2003.49 BS /fe Lugano 10 febbraio 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Marco Bischof, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 4 giugno 2003 di __________ rappr. da: __________ contro la decisione del 29 aprile 2003 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   __________, nata nel 1962, di professione parrucchiera, il 29 settembre/2 ottobre 2000 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (rendita e mezzi ausiliari), facendo presente di essere affetta da due ernie discali, discopatia, scogliosi con formazione di un’isola midollare e vertebra schiacciata (doc. AI _). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica, con decisione 21 febbraio 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità (in seguito: UAI) ha respinto la richiesta di erogazione di una rendita poiché: " (…) La documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia allestita dal Dr. __________, permette di oggettivare un'inabilità del 30-40% nella sua professione di parrucchiera indipendente purché lavori con l'utilizzo di un seggiolino anatomico di cui fa già uso. Economicamente, se andasse a lavorare presso un datore di lavoro in misura del 60-70% potrebbe conseguire un salario annuo pari a Fr. 29'250.- (media fra il 60 ed il 70°x) che, confrontato con quanto a guadagnato senza il danno alla salute (Fr. 19'000.-, reddito a lei favorevole) non comporta una perdita della capacità di guadagno e quindi nessun grado d'invalidità (…)(Doc. AI _)." Mediante pronunzia 19 febbraio 2003 l’amministrazione ha invece assunto, quale mezzo ausiliario, i costi legati all’acquisto di una sedia ergonomica (doc. AI _). 1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, per il tramite dell’avv. __________, contro il diniego di rendita (doc. AI _), l’UAI, in data 29 aprile 2003, ha emanato una decisione su opposizione, confermando quanto stabilito il 21 febbraio 2003 (doc. AI _). 1.3.   Con tempestivo ricorso __________, sempre rappresentata dell’avv. __________, ha postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente diritto ad una mezza rendita. Contestando innanzitutto la perizia reumatologica del dr. __________, considerata superata a seguito del peggioramento delle proprie condizioni di salute, la ricorrente ha altresì criticato la modalità di calcolo dell’invalidità, motivando come segue le censure relative alla determinazione dei redditi di riferimento: " (…)

9.   L'assicurata non può comunque neppure accettare il calcolo dell'invalidità economica. In primo luogo si rileva che l'autorità precedente, quale reddito conseguito prima dell'insorgere del danno alla salute, ha preso in considerazione l'utile aziendale ottenuto durante il biennio 1999/2000, senza considerare che l'interessata svolgeva la propria attività in modo accessorio e non a tempo pieno, essendo pure casalinga e dovendosi occupare del figlio minorenne (cfr. richiesta di prestazioni AI per adulti, 6.3.1). II confronto tra il reddito aziendale di cui alla notifica di tassazione 2001 /2002 con il salario di una parrucchiera dipendente che lavora al 65%, non è pertanto corretto. L'Ufficio AI non si è infatti limitato a paragonare un reddito da attività indipendente con un reddito da attività dipendente, ma ha erroneamente omesso di considerare che il reddito da attività indipendente non veniva conseguito per un lavoro a tempo pieno, ma quale attività accessoria. Si dovrà pertanto stabilire quale reddito la signora __________ avrebbe potuto conseguire svolgendo la propria attività indipendente a tempo pieno. Verosimilmente non si tratta di un importo di soli fr. 19'000.-- annui, ma dovrà essere un importo almeno pari al reddito di una parrucchiera dipendente impiegata a tempo pieno (fr. 45'000.--; cfr. annotazione in calce alla lettera 13.01.2003 dell'Ufficio AI). In caso contrario non si vede per quali motivi una persona dovrebbe svolgere un'attività indipendente, se guadagnerebbe di più come dipendente. La signora __________, come indicato in precedenza, può lavorare al massimo al 50%. II reddito che la stessa potrebbe percepire al momento della valutazione del caso è dunque pari al massimo a fr. 22'500.--. Ne consegue che all'assicurata non può essere negata una mezza rendita AI. Del resto si deve tener conto del chiaro referto medico 3 giugno 2003 dell'attuale curante. La stessa certifica che la signora __________ non può garantire una presenza sul lavoro che superi il 50%. Essa può dunque conseguire solo un reddito pari alla metà di quello che avrebbe potuto conseguire senza l'insorgere del danno alla salute. Anche per questo motivo si giustifica riconoscere un grado d'invalidità del 50%, con diritto ad una mezza rendita d'invalidità. (…)" (Doc. _ pag. 5/6) 1.4.   Mediante risposta 10 giugno 2003 l’UAI ha per contro chiesto la reiezione del ricorso e rimarcato in particolare: " (…) Dal punto di vista medico, come già si è avuto modo di sottolineare, lo scrivente Ufficio ritiene d'aver espresso il proprio giudizio sulla base di un'istruttoria completa, i risultati peritali essendo comunque stati confermati da altra e successiva documentazione medica. Per tale ragione ci si oppone quindi all'assunzione di ulteriori mezzi di prova (e segnatamente all'espletamento di ulteriori perizie). Per quel che concerne la valutazione economica, si tiene a precisare che l'amministrazione ha sì ritenuto l'assicurata attiva al 100%, ma sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla diretta interessata, la quale a suo tempo aveva chiaramente specificato di svolgere la propria attività lucrativa a tempo pieno (cf. doc. n. _ inc. AI).  (…)" (Doc. _)." 1.5.   Il 26 giugno 2003 la ricorrente ha trasmesso al TCA della documentazione (VI), mentre con presa di posizione del 3 luglio 2003 l’amministrazione ha ritenuto quanto prodotto non rilevante ai fini della causa (VIII). in diritto In ordine 2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI. Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004. Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga. 2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una rendita d'invalidità. 2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss). Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e

s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). 2.5. La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. DTF 128 V 29s; Pratique VSI 1998 pag. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456). L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s,  Valterio, op. cit., pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151). In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario: DTF 128 V 28 consid. 1; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 pag. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a). Nella prassi il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente. 2.6.   Nella fattispecie in esame, a seguito della domanda di prestazioni, l’UAI ha incaricato il dr. __________ di esperire una perizia reumatologica. Dal referto 2 maggio 2001 (doc. AI _) risulta che lo specialista in reumatologia, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, nonché le constatazioni obiettive, ha posto la seguente diagnosi: " (…) 4.-    DIAGNOSI

1. Sindrome lombovertebrale/ spondilogena cronica a sx su · Marcate turbe statiche. · Discopatia a livello L4 e L5 ed L5-S1. · Tendenza alla generalizzazione dei dolori nel senso di una sindrome fibromialgica. · Probabile insufficienza segmentale a livello lombosacrale. · DD: sindrome lomboradicolare irritativa L5 e/o S1 a sx sulle discopatie sopra menzionate. 2  Sindrome cervico-scapolare/brachiale cronica bilaterale, attualmente poco sintomatica.

3. Leggero stato depressivo reattivo. " (Doc. AI _, pag. 5) In merito alla capacità lavorativa il dr. __________ ha evidenziato quanto segue: " (…) In conclusione, ritengo che i dolori lamentati dalla signora _________ siano d'origine spondilogena in presenza di marcate turbe statiche e discopatie a livello L4-L5 ed L5-S1. È pure possibile la presenza di un'irritazione radicolare, la quale non comporta comunque alcun deficit senso-motorico. L'assicurata non ha purtroppo per il momento sufficientemente ben reagito alle terapie ambulatoriali stazionarie già eseguite. Ritengo che ciò sia primariamente dovuto ad un'ormai subentrata cronicizzazione con tendenza alla generalizzazione dei dolori, nel senso di una sindrome fìbromialgica, la quale evidentemente risulta essere molto più difficile da trattare. Sotto l'aspetto reumatologico ritengo che l'assicurata non sia più in grado di svolgere attività pesanti, in modo particolare lavori con sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg o di movimenti ripetuti di flessione del tronco. Per un'attività adeguata, senza grossi carichi per la schiena e che le permetta di cambiare frequentemente di posizione, ritengo invece che vi sia solo una modica riduzione della capacità lavorativa, valutabile attorno al 30-40%. Ritengo che il suo lavoro di parrucchiera possa essere considerato adatto, rientrando nei criteri sopra menzionati (non la costringe ad eseguire lavori pesanti, le permette di cambiare frequentemente di posizione e, visto che è indipendente, di gestire come vuole la sua giornata). Per quanto concerne la prognosi, vista l'ormai subentrata cronicizzazione con tendenza fibromialgica, ritengo che la prognosi sia abbastanza negativa, in modo particolare per una completa guarigione dai dolori dorsali. Ciò però non dovrebbe limitarne in modo completo la sua capacità lavorativa (…)(AI _ pag. 6/7) Il perito ha infine escluso l’adozione di provvedimenti professionali come pure altre attività in cui l’assicurata possa migliorare la sua abilità lavorativa, ritenendo indicato una sedia ortopedica (riconosciuta dall’UAI a titolo di mezzo ausiliario, cfr. consid. 1.1.) per migliorare la capacità lavorativa sul posto di lavoro. 2.7. Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb) . Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111). 2.8.   Con il ricorso in oggetto, __________ contesta la perizia reumatologica, poiché, viste le diagnosi poste, non giunge ad una logica conclusione in merito alla parziale capacità lavorativa nell’attività di parrucchiera. Ora, a prescindere dal fatto che la ricorrente non ha fornito il minimo indizio per ritenere inaffidabile la relazione peritale in discussione, determinante è che le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ sono scaturite da un approfondita ed esaustiva valutazione rematologica (cfr. punto 5 della perizia). Tenuto conto delle affezioni diagnosticate, principalmente nella zona lombo-vertebrale, egli ha dettagliatamente indicato le limitazioni fisiche, escludendo i lavori che richiedono il sollevamento di pesi superiori a 10 kg o movimenti ripetuti di flessione del tronco, motivo per cui in attività adeguate, senza grossi carichi alla schiena, con possibilità di cambiare frequentemente la posizione, l’assicurata presenta una riduzione della capacità lavorativa attorno al 30-40%. Rettamente, infine, il citato specialista in reumatologia ha considerato la professione di parrucchiera adeguata alle succitate limitazioni, poiché la ricorrente non deve eseguire lavori pesanti, può cambiare frequentemente di posizione e, dal momento che la stessa è esercitata a titolo indipendente, l’interessata può gestire la propria giornata lavorativa in funzione degli impedimenti fisici. 2.9.   __________ ha anche sostenuto che l’esame peritale eseguito il 27 aprile 2001 non è più attuale, poiché: " (…)

-   l'assicurata, nel corso del mese di settembre 2001, ha segnalato un peggioramento del suo stato di salute, senza che l'Ufficio AI abbia ordinato ulteriori accertamenti medici;

-   il 31 luglio 2001 la signora __________ è stata sottoposta a risonanza magnetica della colonna lombare presso l'ospedale di ___________;

-   il 27 novembre 2001 i medici del Servizio di neurochirurgia di Lugano hanno attestato che la signora __________ avrebbe potuto riprendere la sua attività quale parrucchiera, dal 1. dicembre 2001, solo nella misura del 50%,

-   ad inizio 2002 il dr. med. __________, __________ del Servizio cantonale di neurochirurgia, ha invitato l'Ufficio AI a convocare l'assicurata per ulteriori accertamenti;

-   il 26 agosto 2002 la signora __________ ha informato l'Ufficio AI che, dall'inizio del 2002, è in cura presso il dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia;

-   il 3 giugno 2003 la dr.ssa __________ ha nuovamente confermato che la signora __________, a seguito dei suoi problemi di salute, non può garantire una presenza sul posto di lavoro che superi il 50% (…)(Doc. _ pag. 5) Vero che nel succitato referto 27 novembre 2001 i medici del Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________, diagnosticata un’insufficienza segmentare L4/L5, hanno sostenuto che “la paziente potrebbe riprendere la sua attività quale parrucchiera dal 50% dal 1° dicembre 2001” (doc. AI _). Tuttavia il 30 novembre 2001 il dr. __________, _________ dello stesso servizio, evidenziando un peggioramento rispetto al 1997, ha manifestato il proprio stupore per il fatto che fosse stata inoltrata una richiesta di prestazioni dell’AI, facendo presente diverse ipotesi di trattamento, in parte già eseguite, che porterebbero ad un miglioramento del quadro clinico (doc. AI _). Nuovamente interpellato dall’UAI, con scritto 2 agosto 2002, il succitato primario ha sostanzialmente confermato quanto rimarcato nel precedente rapporto (doc. AI _). Nel resoconto del 4 novembre 2002 il dr. __________, specialista in neurochirurgia, ha attestato che “nell’attività lavorativa attuale come coiffeuse c’è senza dubbio una limitazione importante della capacità lavorativa senz’altro superiore al 50% e benché il lavoro non sia pesante è senz’altro ergonomicamente sfavorevole” (doc. AI _). Come rettamente valutato dal Servizio Medico Regionale dell’AI (doc. AI _), da una parte le risultanze dell’ultima risonanza magnetica vista dal dr. __________, indicante un’incipiente discopatia L4/5 e L5/S1 senza compressione, erano già note al perito (cfr. punto 3.5 in fine e punto 4 della perizia), dall’altra lo specialista non ha evidenziato un’alterazione dello status dell’assicurata. Inoltre, il dr. __________ non ha motivato, al contrario di quanto esposto dal dr. __________, in modo soddisfacente ed esauriente perché ritiene l’assicurata abile al 50%, senza indicare, ad esempio, i limiti funzionali né vagliato le funzionalità rimaste preservate dal danno alla salute. Da ultimo l’assicurata ha fatto riferimento al certificato 7 maggio 2003 del suo medico curante, dr. ssa __________, redatto per conto della cassa malati __________. Diagnosticando una sindrome lombare con discopatia L4-L5, L5-S1 e radiculopatia a sx, una sindrome lombospondilogena in presenza di una scompenso statico e di insufficienza muscolare, alla domanda relativa ad eventuali miglioramenti dall’inizio dell’incapacità lavorativa, essa ha risposto che “ ci sono stati miglioramenti” e che comunque “la malattia è stazionaria” (VI/C7). Il medico curante ha poi attestato un’incapacità lavorativa al 50% dal 12 luglio 2000 e precisato che “ l’attività professionale della signora quale parrucchiera svolta in posizione quasi sempre eretta peggiora la sintomatologia, ragione per la quale la signora _________ non può lavorare oltre il 50% e necessita di mezzi ergonomici quale sgabello per potersi sedere durante l’attività lavorativa “ (VI/C7) Seppur partendo dalla medesima diagnosi esposta dal perito, la dr.ssa __________ ha valutato diversamente la capacità lavorativa. Ricordato ora come, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, il medico di fiducia attesta a favore del suo paziente (cfr. consid. 2.7; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), quanto sopra certificato non è sufficiente per mettere in dubbio le approfondite ed esaurienti risultanze peritali del dr. __________, rese tra l’altro da uno specialista delle affezioni reumatologiche accusate dall’assicurata. Infine, visto quanto sopra, è da escludere qualsiasi peggioramento intervenuto successivamente alla perizia. 2.10.   Per quel che concerne la valutazione economica, procedendo alla determinazione dell’invalidità secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.4), l’UAI ha ripreso, quale reddito da valido, quello risultante dalla notifica di tassazione 2001/02 (fr. 19'000) per porlo a confronto con il reddito da invalido evinto all’accertamento salariale fatto presso l’Associazione ticinese dei Maestri Parrucchieri (fr. 29'250.— alla media tra il 60 e 70% di grado d’occupazione), non giungendo ad alcun discapito economico. Orbene, a mente di questa Corte, l’operato dell’UAI non può essere tutelato e questo per i motivi che seguono. Come già evidenziato poc’anzi, ai fini del calcolo dell’incapacità al guadagno, per stabilire il reddito da invalido, l’amministrazione ha preso in considerazione un salario da parrucchiere dipendente, nonostante che l’assicurata tuttora continui ad esercitare tale professione a titolo indipendente. Vero che, secondo il principio generale della riduzione del danno, valido nelle assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4 e sentenze ivi citate). Tuttavia, agli atti non sussiste alcun indizio per ritenere che l’assicurata possa mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa cambiando il suo statuto lavorativo, da indipendente a dipendente. Anzi, dalle conclusioni del dr. __________ può essere dedotto che il grado d’inabilità del 30/40% sia stato valutato in considerazione del fatto che la ricorrente, essendo indipendente, possa facilmente adeguare il ritmo della giornata lavorativa alle proprie condizioni fisiche, ciò che non sarebbe il caso se fosse alle dipendenze di terzi. In simili circostanze e considerato anche che nel settore dei parrucchieri vi sono diversi fattori strutturali, quindi non dipendenti dall’invalidità, che influenzano l’andamento aziendale (cfr. DTF 128 V 31 consid. 2), a mente di questo TCA, s’impone una valutazione del grado d’invalidità secondo il metodo straordinario (cfr. consid. 2.5 e DTF 128 V 32 consid. 4). Con il gravame, __________ contesta la succitata modalità di calcolo facendo presente che l’utile aziendale tassato si riferisce all’attività di parrucchiera esercitata "in modo accessorio", essendo infatti casalinga e dovendosi occupare del figlio minorenne. Nella risposta di causa l’amministrazione ha evidenziato di ritenere l’assicurata professionalmente attiva a tempo pieno e questo sulla base delle dichiarazioni rese dall’interessata. Rispondendo all’esplicita domanda posta dall’UAI in merito al genere di attività svolta, il 4 novembre 2000 __________ ha indicato: “Lavori da coiffeuse al 100%, mattino pomeriggio, dal martedì al sabato” (doc. AI _). Tuttavia, nella domanda di rendita l’assicurata ha dichiarato di svolgere l’attività di coiffeuse indipendente e di casalinga (doc. AI _) e come tale si è annunciata presso la Cassa malati __________ per l’assicurazione dell’indennità perdita di guadagno con un reddito mensile di fr. 1'800.— (doc. AI _). Viste queste discrepanze è quindi opportuno che l’amministrazione verifichi quale è effettivamente lo statuto lavorativo della ricorrente, ritenuto che in caso di attività lucrativa parziale l’invalidità deve essere calcolata secondo il cosiddetto metodo misto (art. 27bis OAI, cfr. DTF 125 V 146). Pertanto, annullata la decisione contestata, gli atti sono da ritornare all’amministrazione affinché proceda secondo quanto riportato sopra, tenendo comunque in considerazione i risultati della perizia reumatologica, alla quale va attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.8), ma che da sola nel caso concreto non permette di giungere ad un definitivo e chiaro giudizio circa l’incapacità al guadagno dell’assicurata. In esito al succitato accertamento, l’amministrazione si pronunzierà nuovamente sul diritto alla rendita di __________. 2.11.   __________ ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica. A tal proposito va rilevato che, q uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per  statuire nel merito della vertenza. Non vi sono infatti validi motivi per ritenere la perizia del dr. __________ non affidabile, per cui non è necessario procedere ad una perizia giudiziaria. In conclusione, sulla scorta del considerando precedente, la decisione impugnata va quindi annullata, mentre il ricorso accolto. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. §    La decisione impugnata è annullata. §§ L’incarto è rinviato all’amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento dopo l’espletamento degli accertamenti conformemente al consid. 2.10. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà a __________ fr. 1'500.— di ripetibili (IVA inclusa). 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti