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32.2003.27

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-02-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Inoltre, il

Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata

(SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Siccome nel caso in esame i fatti alla base della decisione impugnata si sono

realizzati prima del 1° gennaio 2003, dal punto di vista materiale risultano

applicabili le disposizioni di legge in vigore sino al 31 dicembre 2002.

Le disposizioni formali della LPGA (art. 27 – 62 LPGA), in assenza di

disposizioni transitorie contrarie, sono invece immediatamente applicabili con

l’entrata in vigore della nuova legge e pertanto contro tutte le decisioni

intimate dopo il 1° gennaio 2003 è data la facoltà di inoltrare opposizione ai

sensi dell’art. 52 LPGA (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; cfr. anche Kieser,

ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 82 N. 8 e 9 pag. 820/1).

L’UAI ha quindi rettamente seguito l’iter procedurale sancito dall’art. 52

LPGA.

2.3.   Oggetto del

contendere è sapere se __________ ha diritto ad una rendita d’invalidità

rispettivamente ad ulteriori provvedimenti professionali.

2.4.   L'art. 4

cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi:

-  un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

-  la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40 %.

Va

altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata

stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e

il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido.

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;

M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104

V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D.

Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,

pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va rilevato che,

secondo la recente giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei

redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V

222, cfr. anche

cfr. STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5.   Nel caso

concreto, a seguito della nuova domanda di prestazioni, l’UAI ha incaricato il

SAM di esperire una perizia multidisciplinare.

Dal referto 2 novembre 2002 (doc. AI _) risulta che i periti, dopo aver esposto

dettagliatamente l’anamnesi, nonché le constatazioni obiettive, hanno fatto

capo a due consultazioni specialistiche esterne: di natura psichiatrica e

reumatologica.

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti, il SAM ha posto la seguente

diagnosi:

"

5.1. Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa.

Dolori panvertebrali, glutealgie bilaterali

e coccigodinie croniche, con modiche alterazioni statiche dorsali consecutive a

sequele di progressa distrofia di crescita di Scheuermann” (cfr. perizia pag.

12, doc. AI _).

5.2. Diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa.

Organizzazione personologica dei tratti evocante

il disturbo di personalità non specificato.  (cfr. perizia pag. 12, doc. AI _).

2.5.1.   Dal punto di

vista psichico

l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, il

quale non ha riscontrato delle alterazioni psicopatologiche maggiori, intravedendo

nell’organizzazione personologica dell’assicurato

“dei tratti evocanti il

disturbo di personalità non specificato F 60.9 ICD 10”

(cfr. rapporto 14

novembre 2002, sub. doc. AI _).

In merito alla capacità lavorativa il perito ha evidenziato quanto segue:

"

Per quanto riguarda i problemi psichici,

quest'A. non presenta un'incapacità lavorativa.

Mi chiedo però se questa persona differenziata e

intelligente non potrebbe trovare un collocamento parziale come

interprete-traduttore.

Egli è padre di quattro figli e percepisce

attualmente, dalla Pubblica Assistenza, un reddito di Fr. 4'400.- mensili, una

paga che potrebbe ben difficilmente ottenere mediante un normale lavoro di

ausiliario.

Penso che sia, invece, utile poter offrire a

quest'A. una via d'uscita economico-finanziaria diversa, che non sia quindi

quella di mantenerlo fra l'Assistenza pubblica e il Servizio assicurativo (in

questo caso l'AI)."

2.5.2.   Dal lato

reumatologico, con rapporto 12 novembre 2002 il dr. __________, diagnosticando

le affezioni invalidanti riportate al consid. 2. 5.1, ha invece concluso come

segue:

"

8

Conseguenze

sulla capacità lavorativa

L'A. non ha menomazioni di natura psichica.

Presenta un'intelligenza buona ed anche un

interesse per lo studio e per la lettura.

Le menomazioni si situano dunque unicamente a

livello reumatologico e sono veramente modeste, come modesta, infondo, è questa

patologia.

La situazione negli ultimi anni non è cambiata ed

anche la prognosi reumatologica è buona.

9       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

I tentativi di inserimento lavorativo e di

riqualifica professionale sono falliti non per motivi di salute, ma per la

mancanza di impegno di quest'A., che a nostro parere deve pure fare la sua

parte, dal momento che di limitazioni psichiche non ve ne sono, quelle

reumatologiche sono assai modeste e permettono di svolgere molte attività,

anche con una capacità lavorativa del 100%.

Dopo svariati controlli specialistici, non ci

resta che affermare che quest'A. debba fare la sua parte nella società, dalla

quale, pensiamo, ricerchi egoisticamente vantaggi, tenuto pure conto delle

responsabilità che il peritando ha anche con la sua famiglia.

Egli ha nozioni tecniche e linguistiche che gli

permettono di reinserirsi nel mondo del lavoro, purché lo voglia." (Doc.

AI :_)

2.5.4.   Sulla base di

tutti gli atti medici raccolti, inclusi quindi i due succitati referti

specialistici, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno

concluso come segue:

"

7       VALUTAZIONE

MEDICO-TEORICA GLOBALE

DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA

L'attuale grado di capacità lavorativa

medico-teorica globale dell'A., è valutabile nella misura del 70% in lavori

molto pesanti, del 85% nella sua professione di elettromeccanico, ed una

capacità lavorativa medico-teorica del 100% in attività leggere alle condizioni

esposte nel consulto del dr. __________." (Doc. AI _)

Infine,

in merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa e sulla capacità

d’integrazione, essi hanno poi evidenziato:

"

8

Conseguenze

sulla capacità lavorativa

L'A. non ha menomazioni di natura psichica.

Presenta un'intelligenza buona ed anche un

interesse per lo studio e per la lettura.

Le menomazioni si situano dunque unicamente a

livello reumatologico e sono veramente modeste, come modesta, infondo, è questa

patologia.

La situazione negli ultimi anni non è cambiata ed

anche la prognosi reumatologica è buona.

9       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

I tentativi di inserimento lavorativo e di

riqualifica professionale sono falliti non per motivi di salute, ma per la

mancanza di impegno di quest'A., che a nostro parere deve pure fare la sua

parte, dal momento che di limitazioni psichiche non ve ne sono, quelle

reumatologiche sono assai modeste e permettono di svolgere molte attività,

anche con una capacità lavorativa del 100%.

Dopo svariati controlli specialistici, non ci

resta che affermare che quest'A. debba fare la sua parte nella società, dalla

quale, pensiamo, ricerchi egoisticamente vantaggi, tenuto pure conto delle

responsabilità che il peritando ha anche con la sua famiglia.

Egli ha nozioni tecniche e linguistiche che gli

permettono di reinserirsi nel mondo del lavoro, purché lo voglia." (Doc.

AI _)

2.6.

Va ricordato che affinché un rapporto medico

abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera

completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto

di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena

conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle

correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;

STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re

G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb)

.

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

2.7.   Relativamente

all'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, occorre precisare

che il TFA ha avuto modo di stabilire che é decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 102 V 165; ZAK 1984 pag. 607; VSI

1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992

pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate; STFA del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b).

Inoltre, in una sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg.,

il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),

in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che

deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo __________, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre

una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla

gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8.   Nel caso in

esame, il ricorrente contesta la valutazione psichiatrica effettuata dal dr.

__________, sostenendo che non si tratta di una perizia ma piuttosto di un

semplice consulto e che quindi tale valutazione non risulta essere approfondita

così come richiesto dalla dottrina e giurisprudenza.

Egli sottolinea altresì come la componente psichica sia sempre stata

riconosciuta dai medici che l’hanno visitato, facendo notare che già in

occasione della perizia 20 settembre 1999 il reumatologo dr. __________ aveva

riscontrato una discrepanza tra i dolori accusati ed i reperti oggettivabili (clinici

e radiologici) e che nel marzo 1997 era stato in cura dalla dr.ssa __________

per una grave depressione.

__________ fa altresì notare che nel rapporto 1° dicembre 1999 il suo

psichiatra curante, dr. __________, diagnosticata una sindrome somatoforme da

dolore persistente (F 45.4 ICD 10), ha valutato un’incapacità al lavoro del 50%

nella professione di elettromeccanico (doc. AI _) e che dopo la seconda domanda

AI lo stesso non è stato interpellato dall’UAI né prima né dopo il consulto del

dr. __________.

A tal proposito, nella sentenza 17 aprile 2001 al consid. 2.9 questo Tribunale,

facendo proprio riferimento al succitato rapporto del dr. __________, aveva

rilevato quanto:

"

Alla luce delle dichiarazioni del dottor

__________, questa Corte ritiene di non poter rimproverare all'UAI di non aver

sottoposto l'assicurato ad una perizia psichiatrica rispettivamente

pluridisciplinare e di aver concluso, sulla base degli atti in suo possesso,

che il diritto alla rendita di invalidità non è dato.

In effetti il rapporto dello psichiatra non è per nulla in contrasto con quello

dei reumatologi interpellati (cfr. in proposito anche il rapporto del dottor

__________, consid. 2.1), ma può essere definito complementare.

Al riguardo va rilevato che se è vero, da un lato, che lo psichiatra attesta

un'inabilità lavorativa del 50% nella precedente professione (di

elettromeccanico) e non solo del 20%, come indicato dal dottor __________, è

pur vero che anche il dottor __________ ritiene ammissibili per l'assicurato

altre attività, che non indica, in quanto sono "da valutare d'accordo con

gli specialisti reumatologici.

Inoltre è lo stesso medico ad aver dichiarato "utile prendere in

considerazione l'eventualità di una riformazione professionale in un'attività

adatta dopo attenta valutazione neurologica" (cfr. consid. 2.8 in fine).

Alla luce delle attestazioni chiare e approfondite del dottor __________,

esaminate alla luce degli accertamenti reumatologici già esperiti in

precedenza, l'amministrazione non poteva che ritenere giustificato l'avvio di

una procedura reintegrativa. In effetti sia il reumatologo che lo psichiatra,

come pure in seguito l'orientatore, non hanno ritenuto ammissibile la

continuazione della precedente professione, tuttavia dichiarando che in

un'attività più leggera la capacità lavorativa poteva essere totale.” (doc. AI

_).

Per

questo motivo, almeno sino alla precedente decisione amministrativa, sia dal

punto di vista psichiatrico che reumatologico non vi è alcun rilevante

impedimento che non permetta al ricorrente l’espletamento di un’attività più

leggera di quella di elettromeccanico precedentemente esercitata.

Dal punto di vista psichico (l’aspetto somatico verrà esaminato nei prossimi

considerandi), non vi è stato comunque un cambiamento poiché nella perizia 14

novembre 2002 il dr. __________ non ha riscontrato una patologia invalidante.

La sua conclusione è scaturita dalla seguente valutazione:

"

OSSERVAZIONI PSICHIATRICHE

L'A. è un 35enne cosciente, ben orientato nel

tempo e nello spazio e per quanto riguarda la sua situazione.

Si esprime bene nella nostra lingua.

Le capacità di comprensione sono intatte.

Anche se egli dichiara di avere dei problemi di

concentrazione, clinicamente questi non appaiono poiché egli è in grado di fare

un lungo discorso ben organizzato e strutturato.

Le memorie sono intatte.

Il corso del suo pensiero è forse leggermente

accelerato, con delle fughe idoiche.

Non evidenzia incoerenze o dissociazioni.

L'ideazione prevalente si riferisce al suo

avvenire sociale e professionale.

Si considera una persona non idonea a svolgere

lavori ausiliari (a causa dei suoi problemi somatici).

È più interessato a mansioni intellettive e

culturali; dichiara di parlare l'albanese, il macedone, il serbo-croato e

l'italiano.

Ha, comunque, un'immagine di sé molto elevata e

positiva.

Si dichiara una persona curiosa, con molti

interessi.

Nel suo tempo libero si dedica alla lettura di

testi scientifici e filosofici e, tramite internet, s'interessa molto anche

alla propria situazione medica.

Non ha mai capito la ragione per cui dei problemi

psichici potrebbero manifestarsi in disturbi somatici.

Non sa comunque interpretare su sé stesso la

ragione della sua persistente sintomatologia algica.

Non ho constatato alterazioni percettive o

particolari disturbi dell'Io o della persona.

Affettivamente: lo osservo teso, a tratti

irritabile, leggermente inquieto.

Tende decisamente a sopravvalutare le proprie

future prospettive.

Non osservo disturbi dell'energia vitae o

disturbi psicomotori.

La socievolezza è intatta.

Durante il colloquio tende a voler mantenere il

controllo della relazione e si mostra a tratti oppositivo con atteggiamenti

anche manipolatori e questo soprattutto quando, dopo il colloquio, ha voluto

ancora riferirmi delle sue difficoltà di concentrazione e di attenzione."

(Doc. AI _ sub. 1)

Sulla

base di quanto dettagliatamente descritto sopra, richiamata la giurisprudenza

in merito al carattere invalidante di un’affezione psichiatrica riportata al

consid. 2.7., il ricorrente non presenta chiaramente una grave affezione

psichiatrica che pregiudichi la sua capacità lavorativa, né può essere

argomentato che una ripresa del lavoro sia da ritenere intollerabile alla

società.

Il perito ha inoltre posto una diagnosi (organizzazione personologica dei tratti

evocante il disturbo di personalità non specificato) secondo la classificazione

ufficiale (ICD 10: F 60.9) ed ha proceduto, conformemente ai criteri

d'affidabilità di una perizia psichiatrica elencati al considerando precedente,

ad una dettagliata valutazione, escludendo quindi l'esistenza di alterazioni

psicopatologiche maggiori, nonché un’incapacità lavorativa.

Il ricorrente ha fatto notare che il dr. __________ lo ha incontrato una sola

volta e non ha proceduto ad un test. Queste due circostanze di per sé non

inficiano la validità della perizia specialistica. Determinante è piuttosto

che, come visto poc’anzi, il perito abbia proceduto ad una dettagliata ed

accurata valutazione per quel che concerne l’eventuale carattere invalidante

dell’affezione psichica, giungendo tuttavia ad una prognosi favorevole circa

l’abilità lavorativa dell’assicurato.

Vero che il perito ha espresso delle considerazioni personali in merito alla

situazione economica del ricorrente, lasciando intravedere uno sfruttamento di

quest’ultimo nei riguardi dell’assistenza pubblica, ciò che esula da una

stretta valutazione medica. Ciononostante tale circostanza non permette di

mettere in dubbio la validità dell’operato del dr. __________, il cui rapporto

risulta essere completo, ben strutturato e chiaro sull’esposizione della

componente psichica. Né vi sono indizi che permettono di ritenerlo prevenuto

nei confronti dell’assicurato.

Sia la

dr.ssa __________, reumatologa, che il dr. __________, neurochirurgo, hanno

sostenuto che l’aspetto psicologico del ricorrente presenta una limitazione

alla capacità lavorativa, ritenendo tuttavia necessaria una perizia

psichiatrica (cfr. scritti del 17 marzo 2002 rispettivamente 26 marzo 2002,

doc. _).

A prescindere dal fatto che non è dato a sapere se entrambi i medici hanno

avuto modo di leggere la perizia del dr. __________, la loro generica

valutazione dell’incidenza del fattore psichico sull’abilità lavorativa del

ricorrente non permette comunque di ritenere inaffidabile il convincente e motivato

giudizio peritale reso tra da uno specialista dell’affezione che qui ci

interessa. Lo stesso discorso vale anche per il rapporto 23 aprile 2001 della

Clinica __________, ove è stata inserita  la diagnosi di sindrome depressiva

posta (doc. AI _).

Non condivisibile è la critica rivolta dal dr. __________, psichiatra curante,

al referto peritale, ritenuto da quest’ultimo alla stregua di una valutazione

semplicistica e alquanto sommaria (doc. _).

Come rimarcato poc’anzi, il dr. __________ ha invece motivato in modo

esauriente ed approfondito il fattore psichico del ricorrente.

Inoltre, a prescindere dal fatto che, secondo la giurisprudenza

il giudice deve tener conto del fatto che, in

dubbio, il medico di fiducia attesta a favore del suo paziente (cfr. consid.

2.6), l’aspetto della carenza di volontà del ricorrente ad esercitare

un’attività lucrativa adeguata è stato rilevato, come verrà esposto nel

considerando successivo, sia dal dr. __________ che dal dr. __________.

Infine, il certificato 6 marzo 1997 della dr.ssa __________, in cui si attesta,

senza ulteriori precisazioni, una forte depressione con un’incapacità

lavorativa del 100%, non permette di modificare le conclusioni cui sono giunti

i periti sulla base di approfonditi accertamenti (sub doc. AI _).

2.9.   Riguardo

alla problematica fisica, __________ sottolinea come nel rapporto 26 marzo 2003

il

dr. __________ lo abbia ritenuto abile al lavoro al

50% unicamente

“ in un’attività confacente ed ergonomicamente favorevole”

(doc. _) e dunque inabile al 100% per tutte le altre attività, rimarcando

inoltre che il dr. __________, con rapporto 26 luglio 2001, gli ha proposto

delle attività lucrative senza caricamento della colonna lombare e senza

assunzione di posizioni sedentarie per oltre 4 ore al giorno, per poi

ritenerlo, in data 25 luglio 2002, inabile al lavoro al 50% (cfr. ricorso punto

5b).

Orbene,

come rettamente esposto dall’UAI in sede di risposta (cfr. punto 5), occorre

evidenziare che determinante per la valutazione dell’invalidità è l’accertamento

della residua capacità lavorativa che presenta un assicurato, nonostante il

danno alla salute (cfr. consid. 2.6.).

Nel rapporto 20 marzo 2000 il consulente in integrazione professionale ha

indicato come “

l’assicurato non sia più in grado di lavorare come

meccanico-manutentore, l’ultimo lavoro esercitato: si tratta, infatti di

un’attività troppo pesante (spesso doveva sollevare pesi superiori a 20 kg. “

(doc. AI _).

Con referto 2 giugno 1999 il dr. __________ ha tuttavia rilevato che

“il paziente potrebbe essere ritenuto abile al lavoro anche in misura piena,

per attività leggere nelle quali non debba restare lungo tempo in posizioni

statiche sfavorevoli o effettuare movimenti ripetitivi soprattutto inclinazione

o rotazione

”, adducendo quindi un’abilità lavorativa del 50% in attività

pesanti (doc. AI _).

Il 10 gennaio 2002 il neurochirurgo individuava che

“il problema principale

per una limitazione della capacità lavorativa consiste soprattutto nella

carenza d’interesse da parte del paziente”

, confermando una piena abilità

in

“qualsiasi attività non eccessivamente pesante con un’ergonomia

favorevole

” (doc. AI _).

Sostanzialmente quanto indicato dal dr. __________ collima quindi con le

conclusioni del perito, allorquando quest’ultimo indica una piena abilità in

“attività

leggere che implichino saltuariamente anche compiti mediamente pesanti e

saltuariamente anche posizioni scomode non eccessivamente prolungate, che

implichino anche movimenti con gli arti superiori, sopra l’orizzontale ma non

in modo eccessivamente ripetitivo “(

cfr. rapporto 12 novembre 2002 pag. 5,

sub. doc. AI _).

Del resto il dr. __________ ha individuato delle affezioni reumatiche di

modeste entità che in pratica non influiscono sull’abilità lavorativa in altre

professioni adeguate

(“Si tratta, a mio avviso, di un paziente intelligente,

più volte valutato privo di patologie psichiatriche rilevanti, attualmente

privo di patologie che limitino in modo importante la capacità lavorativa in

attività adatte”

(sottolineatura del redattore, cfr. rapporto 12

novembre 2002, pag. 5, sub. doc. AI _).

Da ultimo va aggiunto come il perito abbia sottolineato di trovarsi di fronte

“a

una situazione in cui la scelta di esercitare o meno un’attività lavorativa

adatta mette in gioco prima di tutto la volontà dell’assicurato”

(cfr. pag.

5 del rapporto 12 novembre 2001, sub doc. AI _), circostanza che il dr.

__________ aveva già segnalato nel referto 10 gennaio 2001 (…

“il problema

principale per una limitazione della capacità lavorativa consiste soprattutto

nella carenza d’interesse da parte del paziente” (

doc. AI _).

Venendo alla certificazione 23 marzo 2003 del dr.

__________, allegata al ricorso, lo specialista, confermando che la

sintomatologia lombospondilogena e lombovertebrale è rimasta sostanzialmente

immutata dal 1998 e che gli esami clinici sono sempre risultati normali, ha

nuovamente ribadito il problema psicologico che, a sua detta, dovrebbe essere

chiarito in maniera approfondita. Egli ha anche ritenuto che:

"

in considerazione della situazione globale del

paziente sono dell’opinione che il paziente, in un’attività confacente ed

ergonomicamente favorevole, sia abile al lavoro nella misura del 50%. Sono

dell’opinione che il paziente, a causa dei problemi somatici e soprattutto

psicologici, non sia in grado di svolgere una qualsiasi attività oltre il 50%.”

(doc. _).

Ora, a

mente del TCA, quest’ultimo rapporto non apporta alcun nuovo elemento idoneo a

sovvertire o a mettere in dubbio la valutazione reumatologica del dr.

__________.

Se, come espressamente attestato dal dr. __________, lo status fisico

dell’assicurato è rimasto sostanzialmente invariato dal 1998, allora non vi è

motivo per discostarsi dalla sua valutazione del 10 gennaio 2001 in cui, come

visto, ha ritenuto l’assicurato pienamente abile al lavoro in qualsiasi

attività non eccessivamente pesante, con ergonomia favorevole (doc. AI _).

Infine, la valutazione psicologica fornita dallo specialista in neurochirurgia,

basata in realtà su una semplice ipotesi, non può essere ritenuta concludente

ai fini del giudizio essendo stata comunque smentita dalla precisa ed esaustiva

perizia del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia.

Non determinante ai fini della vertenza è inoltre quanto certificato dal medico

curante, dr. __________.

Se da una parte nel rapporto 26 luglio 2001 egli ha ritenuto esigibile per

quattro ore al giorno (quindi metà giornata lavorativa) attività che

“non

mettano in carico la colonna lombare e non lo costringono lunghi tempi in

posizione seduta “

(doc. AI _), dall’altra, con scritto 25 luglio 2002 il

medico curante ha ritenuto un’inabilità attorno al 50% in

“posizioni

statiche a lungo “

(sub. doc. AI _).

Il ricorrente ha anche rilevato come il SAM non abbia proceduto ad una

valutazione ortopedica, visto che il 18 novembre 1997 il dr. __________,

specialista in ortopedia, ha ritenuto un’inabilità al 50%.

Nella risposta di causa l’UAI ha rettamente rilevato che il citato sanitario

aveva solamente indicato una capacità lavorativa

minima

del 50%, escludendo

quindi un’incapacità lavorativa superiore al 50%.

Infatti, nel citato rapporto il dr. __________ ha concluso (le sottolineature

sono del redattore):

"

I disturbi di questo giovane paziente, valutato

in precedenza da numerosi altri colleghi, hanno a mio avviso un carattere

soprattutto funzionale con il forte sospetto di un aggravamento da parte del

paziente. Non vedo quindi un’indicazione né per ulteriori accertamenti né

per ulteriori terapia in questo paziente da ritenere a mio modo di vedere abile

almeno nella misura del 50% (sub. doc. AI _).

Quanto

riportato sopra non è quindi idoneo a modificare le conclusioni poste dal

perito reumatologo.

In

conclusione, tenuto conto della dettagliata e completa perizia del SAM, fondata

sulle altrettante esaurienti valutazioni specialistiche, a cui va dato valore

probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), è da ritenere dimostrato con la certezza

richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a;

DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag.

263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che __________ presenta una capacità lavorativa

medico-teorica del 100% in attività leggere rispettose delle limitazioni

funzionali descritte dal dr. __________.

A tal proposito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella

risposta di causa l’UAI ha rettamente osservato che “

tutta

una serie

di professioni compatibili con la formazione dell’assicurato sono adatte alle

sue limitazioni, si pensi anche solo all’attività di custode, benzinaio, ecc. “

(cfr. risposta punto 7). Del resto, come già accennato, nel rapporto 18 gennaio

2001 il consulente, procedendo al raffronto dei redditi, aveva ritenuto, dal

punto di vista economico, l’assicurato abile in una attività lucrativa adeguata

e rispettosa delle limitazioni funzionali indicate nel rapporto 10 gennaio 2001

del dr. __________ (doc. AI _) che sostanzialmente rispecchiano quelle esposte

dal perito reumatologo.

2.10.   A

l

fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario

dell’art. 28 LAI (cfr. consid. 2.6), occorre porre in confronto il reddito che

l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale

elettromeccanico (reddito da valido) con quello risultante dalle attività

leggere senza qualifica (reddito da invalido).

Per quel che concerne il salario da valido (non

contestato), dalla risposta di causa risulta che l’amministrazione ha preso in

considerazione l’importo annuo di fr. 61’100.---, corrispondente a tredici

mensilità di fr. 4’700 (doc. AI _).

Riguardo

al salario da invalido, considerato che

l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività adeguata, la

determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68

consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag.

485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico

che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF

126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).

Dalla

risposta di causa (punto 11) si evince come l’amministrazione abbia determinato

il reddito da valido sulla base dei succitati dati statistici ufficiali,

giungendo ad un importo di fr. 51'750.—. Dal raffronto tra tale dato ed i fr.

61'100.— di reddito da valido, l’amministrazione ha determinato un’incapacità

al guadagno del 15,30%.

Ora, pur ammettendo una riduzione di rendimento del 25%,

riconosciuta dal consulente nel suo rapporto 18 gennaio 2001 (cfr.

doc. AI _), l’assicurato presenta comunque un’invalidità inferiore al 40% [

(

61'100 – (75% di

51'750)

x 100 : 61'100 =

36,5% ].

In conclusione, a

lla luce delle considerazioni che

precedono, è pertanto da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32

consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b),

che (per lo

meno) sino all’emanazione del querelato provvedimento (cfr. consid. 2.4 in

fine), l’assicurato non ha presentato un’incapacità al guadagno di grado

pensionabile, ritenuto per il resto che sia il consulente (rapporto 18 gennaio

2001, doc. AI _) che il SAM (perizia pag. 15) hanno escluso ulteriori

provvedimenti integrativi di natura professionale.

2.11.   Da ultimo,

__________ ha chiesto che venga esperita una perizia pluridisciplinare

giudiziaria e l’audizione testimoniale dei dottori __________ e __________.

Al

proposito si osserva che

l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale

ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario

procedere ad altri accertamenti.

Non essendoci inoltre alcun motivo per ritenere inaffidabile la valutazione del

SAM, non è parimenti necessario sentire i due succitati medici curanti, né

ordinare una perizia giudiziaria.

Sulla scorta del considerandi precedenti,

la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere

respinto.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.11.2003 32.2003.27 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.11.2003 32.2003.27 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.11.2003 32.2003.27

Sentenza o decisione senza scheda

Raccomandata Incarto n. 32.2003.27 BS /tf Lugano 14 novembre 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Marco Bischof, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 27 marzo 2003 di ____________ rappr. da: _____________ contro la decisione del 21 febbraio 2003 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   __________, nato nel 1967, il 9 febbraio 1999 inoltrò una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI _), respinta dall’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) con decisione 22 dicembre 1999 in quanto, sulla base della perizia reumatologica affidata al dr. __________, l’assicurato non presentava un’incapacità lavorativa nella sua professione di elettromeccanico superiore al 20%. Contestualmente l’amministrazione informò di incaricare il Servizio d’integrazione professionale AI per valutare se, mediante l’adozione di misure d’ordine professionali, la capacità lavorativa poteva essere incrementata (doc. _). Con tempestivo ricorso al TCA __________ sostenne come la valutazione medica esperita dall’amministrazione non fosse completa, mancando agli atti una perizia pluridisciplinare, compreso un esame peritale psichiatrico (doc. AI _). Con sentenza 17 aprile 2001 questo Tribunale respinse il succitato atto di ricorso, confermando la decisione amministrativa (inc. 32.2000.8, cfr. doc. AI _). 1.2.   In data 24 dicembre 1999 l’amministrazione avviò quindi la procedura volta ad accertare eventuali misure integrative al fine di incrementare la capacità di guadagno residua dell’interessato (doc. AI _), decidendo il 28 marzo 2000 per un accertamento professionale presso il Servizio __________ della durata di tre mesi (doc. AI _) ed erogando, con decisione 19 aprile 2000, le relative indennità giornaliere (doc. AI _). L'orientatore professionale dell'AI aveva infatti dichiarato, nel suo rapporto 20 marzo 2000, che " L'attuale capacità di guadagno dell'assicurato potrebbe essere migliorata tramite provvedimenti professionali. Il Servizio __________ è disposto a valutare se l'assicurato è in grado di iniziare una riformazione come montatore e meccanico di tachimetri per auto, taxi e autocarri. Si tratta di una riformazione pratica sul posto di lavoro abbinata ad alcuni corsi teorici (nozioni di elettronica) e per la quale si richiedono delle buone conoscenze di base, soprattutto in meccanica" (Doc. AI _). Tale provvedimento non fu portato a termine poiché, da una parte, la ditta ritenne insufficiente la produttività dell’assicurato a seguito delle numerose assenze, dall’altra, lo stato di salute dell’interessato non poteva garantire un rendimento completo Con rapporto 7 luglio 2000 il consulente professionale propose quindi, prima di prendere in considerazione eventuali altri provvedimenti integrativi, una verifica delle condizioni mediche di _________ (doc. AI _). In tal senso, l’amministrazione raccolse i pareri dei medici curanti, segnatamente del dr. __________, chirurgo (doc. AI _) e del dr. __________, neurochirurgo (doc. AI _). Sulla scorta della succitata documentazione medica, con il 18 gennaio 2001 il consulente stese il seguente rapporto: " Il dott. __________, nel suo rapporto del 10 gennaio 2001 afferma che "a mio modo di vedere, il paziente potrebbe essere abile al lavoro a tempo pieno in una qualsiasi attività non eccessivamente pesante e con un'ergonomia favorevole." In pratica sono confermate le indicazioni mediche contenute nella perizia del dott. __________ (20.9.1999) e partendo dalle quali avevo proposto il periodo d'accertamento presso il servizio __________. Oltre quest'accertamento non vedo altri provvedimenti professionali che potrebbero aumentare in modo rilevante l'attuale capacità di guadagno dell'assicurato. Infatti, egli possiede già delle buone conoscenze professionali che, a mio avviso, potrebbero essere perfezionate solo con delle formazioni "__________" se richieste da un eventuale datore di lavoro. In questo senso sono sempre a disposizione del signor _________ come pure per valutare eventuali altre sue proposte di provvedimenti professionali." (doc. AI _), e procedette alla determinazione, mediante il raffronto dei redditi, della residua capacità di guadagno fissandola al 72,07% (doc. AI _). 1.3.   Adducendo un peggioramento delle condizioni di salute, il 3 luglio 2001 __________ ha inoltrato una seconda domanda di prestazione (doc. AI _). Esperiti accertamenti di natura economica e medica, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM), con decisione 3 gennaio 2003 l’UAI ha nuovamente respinto la domanda dell’assicurato in quanto: " Dalla perizia pluridisciplinare medica a cui è stato sottoposto presso il SAM di Bellinzona nell'ottobre-novembre 2002, risulta che lei è tuttora abile nella misura del 70% in attività molto pesanti, all'80% nella sua professione di elettromeccanico ed è abile al 100% in attività cosiddette fisicamente leggere." (Doc. AI _) 1.4.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, per il tramite dell’avv. __________ (doc. AI _), l’UAI, in data 21 febbraio 2003, ha emanato una decisione su opposizione e confermato la reiezione della richiesta di rendita (doc. AI _). 1.5.   Con tempestivo ricorso 27 marzo 2003, l'assicurato, sempre patrocinato dall’avv. __________, ha postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il riconoscimento di una mezza rendita. In via subordinata egli ha chiesto di essere posto al beneficio di provvedimenti d’integrazione professionali. Sostenendo come la perizia multidisciplinare sia insufficiente al fine di accertare le sue condizioni di salute e la sua capacità lavorativa, il ricorrente ha in particolare contestato la valutazione del dr. __________, ritenuta poco approfondita alla luce delle considerazioni dello psichiatra curate. Parimenti contestate sono le conclusioni della perizia reumatologica del dr. __________ poiché non rispecchiante le concrete condizioni lavorative del ricorrente. Delle singole argomentazioni verrà detto, per quanto esse siano necessarie ai fini della presente vertenza, nei considerandi in diritto. 1.6.   Mediante risposta 9 aprile 2003 l’UAI ha per contro chiesto la reiezione del ricorso, confermando la validità del proprio operato sulla scorta delle motivazioni di cui si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi. in diritto In ordine 2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b). Siccome nel caso in esame i fatti alla base della decisione impugnata si sono realizzati prima del 1° gennaio 2003, dal punto di vista materiale risultano applicabili le disposizioni di legge in vigore sino al 31 dicembre 2002. Le disposizioni formali della LPGA (art. 27 – 62 LPGA), in assenza di disposizioni transitorie contrarie, sono invece immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge e pertanto contro tutte le decisioni intimate dopo il 1° gennaio 2003 è data la facoltà di inoltrare opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 82 N. 8 e 9 pag. 820/1). L’UAI ha quindi rettamente seguito l’iter procedurale sancito dall’art. 52 LPGA. 2.3.   Oggetto del contendere è sapere se __________ ha diritto ad una rendita d’invalidità rispettivamente ad ulteriori provvedimenti professionali. 2.4.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss). Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito va rilevato che, secondo la recente giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.5.   Nel caso concreto, a seguito della nuova domanda di prestazioni, l’UAI ha incaricato il SAM di esperire una perizia multidisciplinare. Dal referto 2 novembre 2002 (doc. AI _) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, nonché le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne: di natura psichiatrica e reumatologica. Sulla base delle risultanze dei singoli consulti, il SAM ha posto la seguente diagnosi: " 5.1. Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa. Dolori panvertebrali, glutealgie bilaterali e coccigodinie croniche, con modiche alterazioni statiche dorsali consecutive a sequele di progressa distrofia di crescita di Scheuermann” (cfr. perizia pag. 12, doc. AI _). 5.2. Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa. Organizzazione personologica dei tratti evocante il disturbo di personalità non specificato.  (cfr. perizia pag. 12, doc. AI _). 2.5.1.   Dal punto di vista psichico l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, il quale non ha riscontrato delle alterazioni psicopatologiche maggiori, intravedendo nell’organizzazione personologica dell’assicurato “dei tratti evocanti il disturbo di personalità non specificato F 60.9 ICD 10” (cfr. rapporto 14 novembre 2002, sub. doc. AI _). In merito alla capacità lavorativa il perito ha evidenziato quanto segue: " Per quanto riguarda i problemi psichici, quest'A. non presenta un'incapacità lavorativa. Mi chiedo però se questa persona differenziata e intelligente non potrebbe trovare un collocamento parziale come interprete-traduttore. Egli è padre di quattro figli e percepisce attualmente, dalla Pubblica Assistenza, un reddito di Fr. 4'400.- mensili, una paga che potrebbe ben difficilmente ottenere mediante un normale lavoro di ausiliario. Penso che sia, invece, utile poter offrire a quest'A. una via d'uscita economico-finanziaria diversa, che non sia quindi quella di mantenerlo fra l'Assistenza pubblica e il Servizio assicurativo (in questo caso l'AI)." 2.5.2.   Dal lato reumatologico, con rapporto 12 novembre 2002 il dr. __________, diagnosticando le affezioni invalidanti riportate al consid. 2. 5.1, ha invece concluso come segue: " 8 Conseguenze sulla capacità lavorativa L'A. non ha menomazioni di natura psichica. Presenta un'intelligenza buona ed anche un interesse per lo studio e per la lettura. Le menomazioni si situano dunque unicamente a livello reumatologico e sono veramente modeste, come modesta, infondo, è questa patologia. La situazione negli ultimi anni non è cambiata ed anche la prognosi reumatologica è buona. 9       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE I tentativi di inserimento lavorativo e di riqualifica professionale sono falliti non per motivi di salute, ma per la mancanza di impegno di quest'A., che a nostro parere deve pure fare la sua parte, dal momento che di limitazioni psichiche non ve ne sono, quelle reumatologiche sono assai modeste e permettono di svolgere molte attività, anche con una capacità lavorativa del 100%. Dopo svariati controlli specialistici, non ci resta che affermare che quest'A. debba fare la sua parte nella società, dalla quale, pensiamo, ricerchi egoisticamente vantaggi, tenuto pure conto delle responsabilità che il peritando ha anche con la sua famiglia. Egli ha nozioni tecniche e linguistiche che gli permettono di reinserirsi nel mondo del lavoro, purché lo voglia." (Doc. AI :_) 2.5.4.   Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, inclusi quindi i due succitati referti specialistici, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno concluso come segue: " 7       VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A., è valutabile nella misura del 70% in lavori molto pesanti, del 85% nella sua professione di elettromeccanico, ed una capacità lavorativa medico-teorica del 100% in attività leggere alle condizioni esposte nel consulto del dr. __________." (Doc. AI _) Infine, in merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa e sulla capacità d’integrazione, essi hanno poi evidenziato: " 8 Conseguenze sulla capacità lavorativa L'A. non ha menomazioni di natura psichica. Presenta un'intelligenza buona ed anche un interesse per lo studio e per la lettura. Le menomazioni si situano dunque unicamente a livello reumatologico e sono veramente modeste, come modesta, infondo, è questa patologia. La situazione negli ultimi anni non è cambiata ed anche la prognosi reumatologica è buona. 9       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE I tentativi di inserimento lavorativo e di riqualifica professionale sono falliti non per motivi di salute, ma per la mancanza di impegno di quest'A., che a nostro parere deve pure fare la sua parte, dal momento che di limitazioni psichiche non ve ne sono, quelle reumatologiche sono assai modeste e permettono di svolgere molte attività, anche con una capacità lavorativa del 100%. Dopo svariati controlli specialistici, non ci resta che affermare che quest'A. debba fare la sua parte nella società, dalla quale, pensiamo, ricerchi egoisticamente vantaggi, tenuto pure conto delle responsabilità che il peritando ha anche con la sua famiglia. Egli ha nozioni tecniche e linguistiche che gli permettono di reinserirsi nel mondo del lavoro, purché lo voglia." (Doc. AI _) 2.6. Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb) . Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111). 2.7.   Relativamente all'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, occorre precisare che il TFA ha avuto modo di stabilire che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 102 V 165; ZAK 1984 pag. 607; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b). Inoltre, in una sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo __________, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124). 2.8.   Nel caso in esame, il ricorrente contesta la valutazione psichiatrica effettuata dal dr. __________, sostenendo che non si tratta di una perizia ma piuttosto di un semplice consulto e che quindi tale valutazione non risulta essere approfondita così come richiesto dalla dottrina e giurisprudenza. Egli sottolinea altresì come la componente psichica sia sempre stata riconosciuta dai medici che l’hanno visitato, facendo notare che già in occasione della perizia 20 settembre 1999 il reumatologo dr. __________ aveva riscontrato una discrepanza tra i dolori accusati ed i reperti oggettivabili (clinici e radiologici) e che nel marzo 1997 era stato in cura dalla dr.ssa __________ per una grave depressione. __________ fa altresì notare che nel rapporto 1° dicembre 1999 il suo psichiatra curante, dr. __________, diagnosticata una sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4 ICD 10), ha valutato un’incapacità al lavoro del 50% nella professione di elettromeccanico (doc. AI _) e che dopo la seconda domanda AI lo stesso non è stato interpellato dall’UAI né prima né dopo il consulto del dr. __________. A tal proposito, nella sentenza 17 aprile 2001 al consid. 2.9 questo Tribunale, facendo proprio riferimento al succitato rapporto del dr. __________, aveva rilevato quanto: " Alla luce delle dichiarazioni del dottor __________, questa Corte ritiene di non poter rimproverare all'UAI di non aver sottoposto l'assicurato ad una perizia psichiatrica rispettivamente pluridisciplinare e di aver concluso, sulla base degli atti in suo possesso, che il diritto alla rendita di invalidità non è dato. In effetti il rapporto dello psichiatra non è per nulla in contrasto con quello dei reumatologi interpellati (cfr. in proposito anche il rapporto del dottor __________, consid. 2.1), ma può essere definito complementare. Al riguardo va rilevato che se è vero, da un lato, che lo psichiatra attesta un'inabilità lavorativa del 50% nella precedente professione (di elettromeccanico) e non solo del 20%, come indicato dal dottor __________, è pur vero che anche il dottor __________ ritiene ammissibili per l'assicurato altre attività, che non indica, in quanto sono "da valutare d'accordo con gli specialisti reumatologici. Inoltre è lo stesso medico ad aver dichiarato "utile prendere in considerazione l'eventualità di una riformazione professionale in un'attività adatta dopo attenta valutazione neurologica" (cfr. consid. 2.8 in fine). Alla luce delle attestazioni chiare e approfondite del dottor __________, esaminate alla luce degli accertamenti reumatologici già esperiti in precedenza, l'amministrazione non poteva che ritenere giustificato l'avvio di una procedura reintegrativa. In effetti sia il reumatologo che lo psichiatra, come pure in seguito l'orientatore, non hanno ritenuto ammissibile la continuazione della precedente professione, tuttavia dichiarando che in un'attività più leggera la capacità lavorativa poteva essere totale.” (doc. AI _). Per questo motivo, almeno sino alla precedente decisione amministrativa, sia dal punto di vista psichiatrico che reumatologico non vi è alcun rilevante impedimento che non permetta al ricorrente l’espletamento di un’attività più leggera di quella di elettromeccanico precedentemente esercitata. Dal punto di vista psichico (l’aspetto somatico verrà esaminato nei prossimi considerandi), non vi è stato comunque un cambiamento poiché nella perizia 14 novembre 2002 il dr. __________ non ha riscontrato una patologia invalidante. La sua conclusione è scaturita dalla seguente valutazione: " OSSERVAZIONI PSICHIATRICHE L'A. è un 35enne cosciente, ben orientato nel tempo e nello spazio e per quanto riguarda la sua situazione. Si esprime bene nella nostra lingua. Le capacità di comprensione sono intatte. Anche se egli dichiara di avere dei problemi di concentrazione, clinicamente questi non appaiono poiché egli è in grado di fare un lungo discorso ben organizzato e strutturato. Le memorie sono intatte. Il corso del suo pensiero è forse leggermente accelerato, con delle fughe idoiche. Non evidenzia incoerenze o dissociazioni. L'ideazione prevalente si riferisce al suo avvenire sociale e professionale. Si considera una persona non idonea a svolgere lavori ausiliari (a causa dei suoi problemi somatici). È più interessato a mansioni intellettive e culturali; dichiara di parlare l'albanese, il macedone, il serbo-croato e l'italiano. Ha, comunque, un'immagine di sé molto elevata e positiva. Si dichiara una persona curiosa, con molti interessi. Nel suo tempo libero si dedica alla lettura di testi scientifici e filosofici e, tramite internet, s'interessa molto anche alla propria situazione medica. Non ha mai capito la ragione per cui dei problemi psichici potrebbero manifestarsi in disturbi somatici. Non sa comunque interpretare su sé stesso la ragione della sua persistente sintomatologia algica. Non ho constatato alterazioni percettive o particolari disturbi dell'Io o della persona. Affettivamente: lo osservo teso, a tratti irritabile, leggermente inquieto. Tende decisamente a sopravvalutare le proprie future prospettive. Non osservo disturbi dell'energia vitae o disturbi psicomotori. La socievolezza è intatta. Durante il colloquio tende a voler mantenere il controllo della relazione e si mostra a tratti oppositivo con atteggiamenti anche manipolatori e questo soprattutto quando, dopo il colloquio, ha voluto ancora riferirmi delle sue difficoltà di concentrazione e di attenzione." (Doc. AI _ sub. 1) Sulla base di quanto dettagliatamente descritto sopra, richiamata la giurisprudenza in merito al carattere invalidante di un’affezione psichiatrica riportata al consid. 2.7., il ricorrente non presenta chiaramente una grave affezione psichiatrica che pregiudichi la sua capacità lavorativa, né può essere argomentato che una ripresa del lavoro sia da ritenere intollerabile alla società. Il perito ha inoltre posto una diagnosi (organizzazione personologica dei tratti evocante il disturbo di personalità non specificato) secondo la classificazione ufficiale (ICD 10: F 60.9) ed ha proceduto, conformemente ai criteri d'affidabilità di una perizia psichiatrica elencati al considerando precedente, ad una dettagliata valutazione, escludendo quindi l'esistenza di alterazioni psicopatologiche maggiori, nonché un’incapacità lavorativa. Il ricorrente ha fatto notare che il dr. __________ lo ha incontrato una sola volta e non ha proceduto ad un test. Queste due circostanze di per sé non inficiano la validità della perizia specialistica. Determinante è piuttosto che, come visto poc’anzi, il perito abbia proceduto ad una dettagliata ed accurata valutazione per quel che concerne l’eventuale carattere invalidante dell’affezione psichica, giungendo tuttavia ad una prognosi favorevole circa l’abilità lavorativa dell’assicurato. Vero che il perito ha espresso delle considerazioni personali in merito alla situazione economica del ricorrente, lasciando intravedere uno sfruttamento di quest’ultimo nei riguardi dell’assistenza pubblica, ciò che esula da una stretta valutazione medica. Ciononostante tale circostanza non permette di mettere in dubbio la validità dell’operato del dr. __________, il cui rapporto risulta essere completo, ben strutturato e chiaro sull’esposizione della componente psichica. Né vi sono indizi che permettono di ritenerlo prevenuto nei confronti dell’assicurato. Sia la dr.ssa __________, reumatologa, che il dr. __________, neurochirurgo, hanno sostenuto che l’aspetto psicologico del ricorrente presenta una limitazione alla capacità lavorativa, ritenendo tuttavia necessaria una perizia psichiatrica (cfr. scritti del 17 marzo 2002 rispettivamente 26 marzo 2002, doc. _). A prescindere dal fatto che non è dato a sapere se entrambi i medici hanno avuto modo di leggere la perizia del dr. __________, la loro generica valutazione dell’incidenza del fattore psichico sull’abilità lavorativa del ricorrente non permette comunque di ritenere inaffidabile il convincente e motivato giudizio peritale reso tra da uno specialista dell’affezione che qui ci interessa. Lo stesso discorso vale anche per il rapporto 23 aprile 2001 della Clinica __________, ove è stata inserita  la diagnosi di sindrome depressiva posta (doc. AI _). Non condivisibile è la critica rivolta dal dr. __________, psichiatra curante, al referto peritale, ritenuto da quest’ultimo alla stregua di una valutazione semplicistica e alquanto sommaria (doc. _). Come rimarcato poc’anzi, il dr. __________ ha invece motivato in modo esauriente ed approfondito il fattore psichico del ricorrente. Inoltre, a prescindere dal fatto che, secondo la giurisprudenza il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, il medico di fiducia attesta a favore del suo paziente (cfr. consid. 2.6), l’aspetto della carenza di volontà del ricorrente ad esercitare un’attività lucrativa adeguata è stato rilevato, come verrà esposto nel considerando successivo, sia dal dr. __________ che dal dr. __________. Infine, il certificato 6 marzo 1997 della dr.ssa __________, in cui si attesta, senza ulteriori precisazioni, una forte depressione con un’incapacità lavorativa del 100%, non permette di modificare le conclusioni cui sono giunti i periti sulla base di approfonditi accertamenti (sub doc. AI _). 2.9.   Riguardo alla problematica fisica, __________ sottolinea come nel rapporto 26 marzo 2003 il dr. __________ lo abbia ritenuto abile al lavoro al 50% unicamente “ in un’attività confacente ed ergonomicamente favorevole” (doc. _) e dunque inabile al 100% per tutte le altre attività, rimarcando inoltre che il dr. __________, con rapporto 26 luglio 2001, gli ha proposto delle attività lucrative senza caricamento della colonna lombare e senza assunzione di posizioni sedentarie per oltre 4 ore al giorno, per poi ritenerlo, in data 25 luglio 2002, inabile al lavoro al 50% (cfr. ricorso punto 5b). Orbene, come rettamente esposto dall’UAI in sede di risposta (cfr. punto 5), occorre evidenziare che determinante per la valutazione dell’invalidità è l’accertamento della residua capacità lavorativa che presenta un assicurato, nonostante il danno alla salute (cfr. consid. 2.6.). Nel rapporto 20 marzo 2000 il consulente in integrazione professionale ha indicato come “ l’assicurato non sia più in grado di lavorare come meccanico-manutentore, l’ultimo lavoro esercitato: si tratta, infatti di un’attività troppo pesante (spesso doveva sollevare pesi superiori a 20 kg. “ (doc. AI _). Con referto 2 giugno 1999 il dr. __________ ha tuttavia rilevato che “il paziente potrebbe essere ritenuto abile al lavoro anche in misura piena, per attività leggere nelle quali non debba restare lungo tempo in posizioni statiche sfavorevoli o effettuare movimenti ripetitivi soprattutto inclinazione o rotazione ”, adducendo quindi un’abilità lavorativa del 50% in attività pesanti (doc. AI _). Il 10 gennaio 2002 il neurochirurgo individuava che “il problema principale per una limitazione della capacità lavorativa consiste soprattutto nella carenza d’interesse da parte del paziente”, confermando una piena abilità in “qualsiasi attività non eccessivamente pesante con un’ergonomia favorevole ” (doc. AI _). Sostanzialmente quanto indicato dal dr. __________ collima quindi con le conclusioni del perito, allorquando quest’ultimo indica una piena abilità in “attività leggere che implichino saltuariamente anche compiti mediamente pesanti e saltuariamente anche posizioni scomode non eccessivamente prolungate, che implichino anche movimenti con gli arti superiori, sopra l’orizzontale ma non in modo eccessivamente ripetitivo “(cfr. rapporto 12 novembre 2002 pag. 5, sub. doc. AI _). Del resto il dr. __________ ha individuato delle affezioni reumatiche di modeste entità che in pratica non influiscono sull’abilità lavorativa in altre professioni adeguate (“Si tratta, a mio avviso, di un paziente intelligente, più volte valutato privo di patologie psichiatriche rilevanti, attualmente privo di patologie che limitino in modo importante la capacità lavorativa in attività adatte” (sottolineatura del redattore, cfr. rapporto 12 novembre 2002, pag. 5, sub. doc. AI _). Da ultimo va aggiunto come il perito abbia sottolineato di trovarsi di fronte “a una situazione in cui la scelta di esercitare o meno un’attività lavorativa adatta mette in gioco prima di tutto la volontà dell’assicurato” (cfr. pag. 5 del rapporto 12 novembre 2001, sub doc. AI _), circostanza che il dr. __________ aveva già segnalato nel referto 10 gennaio 2001 (… “il problema principale per una limitazione della capacità lavorativa consiste soprattutto nella carenza d’interesse da parte del paziente” (doc. AI _). Venendo alla certificazione 23 marzo 2003 del dr. __________, allegata al ricorso, lo specialista, confermando che la sintomatologia lombospondilogena e lombovertebrale è rimasta sostanzialmente immutata dal 1998 e che gli esami clinici sono sempre risultati normali, ha nuovamente ribadito il problema psicologico che, a sua detta, dovrebbe essere chiarito in maniera approfondita. Egli ha anche ritenuto che: " in considerazione della situazione globale del paziente sono dell’opinione che il paziente, in un’attività confacente ed ergonomicamente favorevole, sia abile al lavoro nella misura del 50%. Sono dell’opinione che il paziente, a causa dei problemi somatici e soprattutto psicologici, non sia in grado di svolgere una qualsiasi attività oltre il 50%.” (doc. _). Ora, a mente del TCA, quest’ultimo rapporto non apporta alcun nuovo elemento idoneo a sovvertire o a mettere in dubbio la valutazione reumatologica del dr. __________. Se, come espressamente attestato dal dr. __________, lo status fisico dell’assicurato è rimasto sostanzialmente invariato dal 1998, allora non vi è motivo per discostarsi dalla sua valutazione del 10 gennaio 2001 in cui, come visto, ha ritenuto l’assicurato pienamente abile al lavoro in qualsiasi attività non eccessivamente pesante, con ergonomia favorevole (doc. AI _). Infine, la valutazione psicologica fornita dallo specialista in neurochirurgia, basata in realtà su una semplice ipotesi, non può essere ritenuta concludente ai fini del giudizio essendo stata comunque smentita dalla precisa ed esaustiva perizia del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia. Non determinante ai fini della vertenza è inoltre quanto certificato dal medico curante, dr. __________. Se da una parte nel rapporto 26 luglio 2001 egli ha ritenuto esigibile per quattro ore al giorno (quindi metà giornata lavorativa) attività che “non mettano in carico la colonna lombare e non lo costringono lunghi tempi in posizione seduta “ (doc. AI _), dall’altra, con scritto 25 luglio 2002 il medico curante ha ritenuto un’inabilità attorno al 50% in “posizioni statiche a lungo “ (sub. doc. AI _). Il ricorrente ha anche rilevato come il SAM non abbia proceduto ad una valutazione ortopedica, visto che il 18 novembre 1997 il dr. __________, specialista in ortopedia, ha ritenuto un’inabilità al 50%. Nella risposta di causa l’UAI ha rettamente rilevato che il citato sanitario aveva solamente indicato una capacità lavorativa minima del 50%, escludendo quindi un’incapacità lavorativa superiore al 50%. Infatti, nel citato rapporto il dr. __________ ha concluso (le sottolineature sono del redattore): " I disturbi di questo giovane paziente, valutato in precedenza da numerosi altri colleghi, hanno a mio avviso un carattere soprattutto funzionale con il forte sospetto di un aggravamento da parte del paziente. Non vedo quindi un’indicazione né per ulteriori accertamenti né per ulteriori terapia in questo paziente da ritenere a mio modo di vedere abile almeno nella misura del 50% (sub. doc. AI _). Quanto riportato sopra non è quindi idoneo a modificare le conclusioni poste dal perito reumatologo. In conclusione, tenuto conto della dettagliata e completa perizia del SAM, fondata sulle altrettante esaurienti valutazioni specialistiche, a cui va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che __________ presenta una capacità lavorativa medico-teorica del 100% in attività leggere rispettose delle limitazioni funzionali descritte dal dr. __________. A tal proposito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella risposta di causa l’UAI ha rettamente osservato che “ tutta una serie di professioni compatibili con la formazione dell’assicurato sono adatte alle sue limitazioni, si pensi anche solo all’attività di custode, benzinaio, ecc. “ (cfr. risposta punto 7). Del resto, come già accennato, nel rapporto 18 gennaio 2001 il consulente, procedendo al raffronto dei redditi, aveva ritenuto, dal punto di vista economico, l’assicurato abile in una attività lucrativa adeguata e rispettosa delle limitazioni funzionali indicate nel rapporto 10 gennaio 2001 del dr. __________ (doc. AI _) che sostanzialmente rispecchiano quelle esposte dal perito reumatologo. 2.10.   A l fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 28 LAI (cfr. consid. 2.6), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale elettromeccanico (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere senza qualifica (reddito da invalido). Per quel che concerne il salario da valido (non contestato), dalla risposta di causa risulta che l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 61’100.---, corrispondente a tredici mensilità di fr. 4’700 (doc. AI _). Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività adeguata, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64). Dalla risposta di causa (punto 11) si evince come l’amministrazione abbia determinato il reddito da valido sulla base dei succitati dati statistici ufficiali, giungendo ad un importo di fr. 51'750.—. Dal raffronto tra tale dato ed i fr. 61'100.— di reddito da valido, l’amministrazione ha determinato un’incapacità al guadagno del 15,30%. Ora, pur ammettendo una riduzione di rendimento del 25%, riconosciuta dal consulente nel suo rapporto 18 gennaio 2001 (cfr. doc. AI _), l’assicurato presenta comunque un’invalidità inferiore al 40% [ (61'100 – (75% di 51'750) x 100 : 61'100 = 36,5% ]. In conclusione, a lla luce delle considerazioni che precedono, è pertanto da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che (per lo meno) sino all’emanazione del querelato provvedimento (cfr. consid. 2.4 in fine), l’assicurato non ha presentato un’incapacità al guadagno di grado pensionabile, ritenuto per il resto che sia il consulente (rapporto 18 gennaio 2001, doc. AI _) che il SAM (perizia pag. 15) hanno escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale. 2.11.   Da ultimo, __________ ha chiesto che venga esperita una perizia pluridisciplinare giudiziaria e l’audizione testimoniale dei dottori __________ e __________. Al proposito si osserva che l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti. Non essendoci inoltre alcun motivo per ritenere inaffidabile la valutazione del SAM, non è parimenti necessario sentire i due succitati medici curanti, né ordinare una perizia giudiziaria. Sulla scorta del considerandi precedenti, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é respinto. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti