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Incarto n.32.2002.00073
BS
Lugano
31 luglio 2002
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il vicepresidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 17 giugno 2002 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 maggio 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
viste le osservazioni 2 luglio 2002 allistanza di ripristino delleffetto sospensivo inoltrata dal ricorrente in cui lUAI rileva che i presupposti per una modifica del grado dinvalidità non sono chiaramente adempiuti e propone di retrocedere gli atti per un complemento istruttorio, specificando inoltre che la decisione contestata è da ritenere annullata indi per cui listanza di ripristino dell'effetto sospensivo diventa priva di oggetto (doc. _);
richiamato lo scritto 12 luglio 2002 con cui l'avv. __________ ha dichiarato la propria adesione alla proposta dellamministrazione (doc. _);atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.--;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi