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32.2002.73

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-05-15 · Italiano TI
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Incarto n.32.2002.00073

BS

Lugano

31 luglio 2002

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il vicepresidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 17 giugno 2002 interposto da

__________,

rappr. da: __________,

contro

la decisione del 15 maggio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

viste le osservazioni 2 luglio 2002 all’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo inoltrata dal ricorrente in cui l’UAI rileva che i presupposti per una modifica del grado d’invalidità non sono chiaramente adempiuti e propone di retrocedere gli atti per un complemento istruttorio, specificando inoltre che la decisione contestata è da ritenere annullata indi per cui l’istanza di ripristino dell'effetto sospensivo diventa priva di oggetto (doc. _);

richiamato lo scritto 12 luglio 2002 con cui l'avv. __________ ha dichiarato la propria adesione alla proposta dell’amministrazione (doc. _);atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.--;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi