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32.2002.33

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-02-05 · Italiano TI
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Incarto n.32.2002.00033

RG/sc

Lugano

8 maggio 2002

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il vicepresidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 8 marzo 2002 interposto da

__________,

rappr. da: __________,

contro

la decisione del 5 febbraio 2002emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa 25 marzo 2002 con la quale l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti medici, ha proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio annullando la decisione impugnata (IV);

richiamato lo scritto 8 aprile 2002 con cui l'insorgente ha manifestato il proprio accordo al rinvio della causa all'amministrazione precisando tuttavia la necessità di procedere ad una perizia pluridisciplinare (VI);

viste le osservazioni 15 aprile 2002 dell'UAI nelle quali, evidenziato come appaia superfluo predisporre un esame pluridisciplinare, viene proposto l'esperimento di una perizia a cura del dott. __________, reumatologo, prevista per il giorno 22 maggio 2002 (VIII);

richiamato lo scritto 24 aprile 2002 dell'insorgente il quale si dichiara d'accordo di sottoporsi all'esame peritale proposto dall'amministrazione rinunciando all'allestimento di una perizia pluridisciplinare, invitando nel contempo l'amministrazione a voler sottoporre al perito, per completezza, anche le patologie segnalate dal medico curante in sede d'istruttoria amministrativa (X);

ritenuto che con osservazioni 30 aprile 2002 allo scritto 24 aprile 2002 dell'insorgente l'UAI propone lo stralcio della lite dai ruoli (XII);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1000.--;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi