opencaselaw.ch

32.2002.25

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-04-12 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2002.00025

rg/fz

Lugano

12 aprile 2002

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il vicepresidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 6 febbraio 2002 interposto da

__________,

rappr. da: __________,

contro

la decisione del 3.01.02 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa 25 febbraio 2002 con la quale l'UAI, ritenendo giustificato sottoporre il ricorrente  ad una perizia pluridisciplinare volta a determinare se le sue attuali condizioni psico-fisiche gli consentano di lavorare a tempo pieno, ha proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (doc. _);

richiamato lo scritto 5 aprile 2002 al TCA con cui l'UAI ha precisato che "la decisione impugnata può senz'altro ritenersi annullata, potendosi quindi procedere allo stralcio della procedura ricorsuale" (doc. _);

richiamato lo scritto 10 aprile 2002 con cui l'avv. __________ ha dichiarato il proprio accordo allo stralcio della causa ed al rinvio dell'incarto all'amministrazione per nuovi accertamenti, postulando l'assegnazione di adeguate ripetibili (doc. _);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1000, ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 13 febbraio 2002 (DTF 124 V 309 consid. 6; STFA 18 agosto 1999 nella causa T, U59/99);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi