Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 LAVS);
- i gravami
sono giudicati dalle autorità cantonali di ricorso, ovvero, se trattasi di
ricorsi interposti da persone residenti all'estero, dall'autorità federale di
ricorso e più precisamente dalla Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, route de Chavannes 35, Losanna (art. 69 LAI e art. 84 cpv. 2 LAVS, art.
200 bis OAVS; cfr. DTF 100 V 53);
- se un
ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità
competente a giudicare il ricorso è quella del Cantone ove ha sede il datore di
lavoro dell'assicurato (art. 200 cpv. 3 OAVS);
- questo
TCA è dunque competente a statuire su vertenze promosse da assicurati residenti
all'estero solamente fintanto che essi rimangono alle dipendenze di un datore
di lavoro con sede nel Cantone Ticino, rispettivamente nei casi in cui il
ricorrente era domiciliato, aveva la sua sede o soggiornava nel Cantone
all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (art. 200 bis OAVS, art.
200 cpv. 1 OAVS);
- nel caso
in esame dagli atti emerge che l'insorgente, residente in Italia, non era alle
dipendenze di un datore di lavoro con sede nel Cantone Ticino, né era
domiciliato, né aveva la sua sede, né soggiornava nel Cantone al momento
dell'emanazione dell'atto querelato (cfr. inc. AI, in particolare doc. _, cfr.
ricorso);
- conseguentemente,
competente a giudicare il ricorso di __________ quale persona residente
all'estero avverso il provvedimento 18 settembre 2002 dell'UAI - ammesso e non
concesso che questo possa essere validamente considerato alla stregua di
decisione formale suscettibile d'impugnativa (questione che spetterà tuttavia
alla competente autorità giudiziaria esaminare) - è la Commissione federale di
ricorso in materia di AVS/AI per persone residenti all'estero, non potendo qui
non essere altresì rilevato come, alla luce degli artt. 56 e 57 LAI, 40 cpv. 1
lett. b e 43 OAI, pure la competenza decisionale dell'UAI non appaia nella
specie pacifica.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.10.2002 32.2002.138 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.10.2002 32.2002.138 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.10.2002 32.2002.138
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00138 RG /sc Lugano 31 ottobre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2002 di __________, rappr. da: __________, contro la decisione del 18 settembre 2002 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto che
- con comunicazione datata 18 settembre 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona (UAI), ha negato a __________ il diritto a prestazioni assicurative per essersi quest'ultimo, a mente dell'amministrazione, rifiutato di sottoporsi ai provvedimenti integrativi ritenuti siccome idonei;
- con tempestivo gravame 18 ottobre 2002 l'assicurato - rappresentato dall'avv. __________ - ha postulato l'annullamento dell'atto querelato e la conseguente rivalutazione da parte dell'amministrazione delle sue possibilità reintegrative. Con il gravame l'assicurato ha pure chiesto l'adozione di provvedimenti cautelari rispettivamente la revoca dell'effetto sospensivo del ricorso;
- con risposta 25 ottobre 2002 l'UAI, producendo l'intero incarto AI, ha osservato come il gravame debba essere dichiarato irricevibile il ricorso essendo stato interposto contro semplice comunicazione priva del carattere di decisione, e come in ogni caso non sia data la competenza di questo Tribunale trattandosi di ricorso interposto da persona residente all'estero. considerando in diritto che
- contro le decisioni in materia di assicurazione federale per l'invalidità gli interessati possono interporre ricorso nel termine di 30 giorni (art. 69 LAI e art. 84 cpv. 1 LAVS);
- i gravami sono giudicati dalle autorità cantonali di ricorso, ovvero, se trattasi di ricorsi interposti da persone residenti all'estero, dall'autorità federale di ricorso e più precisamente dalla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, route de Chavannes 35, Losanna (art. 69 LAI e art. 84 cpv. 2 LAVS, art. 200 bis OAVS; cfr. DTF 100 V 53);
- se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità competente a giudicare il ricorso è quella del Cantone ove ha sede il datore di lavoro dell'assicurato (art. 200 cpv. 3 OAVS);
- questo TCA è dunque competente a statuire su vertenze promosse da assicurati residenti all'estero solamente fintanto che essi rimangono alle dipendenze di un datore di lavoro con sede nel Cantone Ticino, rispettivamente nei casi in cui il ricorrente era domiciliato, aveva la sua sede o soggiornava nel Cantone all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (art. 200 bis OAVS, art. 200 cpv. 1 OAVS);
- nel caso in esame dagli atti emerge che l'insorgente, residente in Italia, non era alle dipendenze di un datore di lavoro con sede nel Cantone Ticino, né era domiciliato, né aveva la sua sede, né soggiornava nel Cantone al momento dell'emanazione dell'atto querelato (cfr. inc. AI, in particolare doc. _, cfr. ricorso);
- conseguentemente, competente a giudicare il ricorso di __________ quale persona residente all'estero avverso il provvedimento 18 settembre 2002 dell'UAI - ammesso e non concesso che questo possa essere validamente considerato alla stregua di decisione formale suscettibile d'impugnativa (questione che spetterà tuttavia alla competente autorità giudiziaria esaminare) - è la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per persone residenti all'estero, non potendo qui non essere altresì rilevato come, alla luce degli artt. 56 e 57 LAI, 40 cpv. 1 lett. b e 43 OAI, pure la competenza decisionale dell'UAI non appaia nella specie pacifica. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito del ricorso 18 ottobre 2002 di __________. 2.- Gli atti sono trasmessi per competenza alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per persone residenti all'estero. 3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Gianluca Menghetti