opencaselaw.ch

32.2001.28

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-02-27 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 novembre 2000 ha diagnosticato:

"

(…)

4.‑  DIAGNOSI

‑   Anamnesticamente sindrome lombovertebrale recidivante

con/da

turbe statiche lievi ed alterazioni degenerative moderate    (osteocondrosi

L4/5 con spondilartrosi bilaterale)

‑   Spondilosi iperostotica Forestier (DISH) in sede

toracale

‑   Iniziale

contrattura di Dupuytren III bilateralmente senza deficit funzionale

‑   Stato da artroscopia del ginocchio sinistro per sinovite

aspecifica senza residui funzionali o morfologici

(17.07.1997)"

attestando

inoltre che

"

(…)

Il paziente riferisce di dolori lombari presenti da decenni,

curati con cicli intermittenti di fisioterapia, rispettiva­mente di cure

balneari. Nell'ambito di un'esacerbazione della sofferenza nel 1996 vennero

effettuati ulteriori accertamenti clinici (presso l'ortopedico Dr. __________,

vedi suo rapporto del 29.09.1996, cit.) e neuroradiologici; una TAC di febbraio

1996 (vedi punto 3.4.) mise in evidenza una "modesta protru­sione discale

al livello L3/4. Non ernie discali. Segni di artrosi interapofisaria al livello

L3/4, L4/5 ed L5/S1".

Su base delle constatazioni di allora il medico fiduciario della

Cassa Malati __________ Dr. __________ ritenne il paziente abile al lavoro in

maniera normale.

Da una patologia intercorrente al ginocchio sinistro (che si era

rivelata di natura aspecifica senza lesione strutturale evidente

all'artroscopia effettuata in luglio del 1997) il paziente si è ripreso

apparentemente bene al punto che l'orto­pedico Dr. __________ che effettuò

l'intervento escluse un danno invalidante (sua cartella clinica, visita del

22.03.2000).

Il paziente continua comunque a lamentarsi di dolori sia al

livello lombare che alle ginocchia; i primi sono presenti sotto sforzo, da

limitarlo nell'alzare pesi o nell'effettuare movimenti ripetitivi con il

tronco; i secondi sarebbero presenti specialmente a destra, unicamente

camminando, senza limitarlo nell'effettuare lunghe passeggiate (stando alle sue

dichiarazioni di diverse ore quando porta a spasso il caso della figlia).

Clinicamente noto discrete alterazioni statiche del rachide che si

presenta con un appiattimento della cifosi toracale ma senza deviazioni

scoliotiche. Vi è un certo limite funzionale del tratto lombare in particolare

in estensione (‑2/3), movimento che provoca dolori. Non riscontro invece

una significativa sindrome vertebrale. Mancano pure segni in favore di

un'instabilità segmentale o di una compressione radicolare. Il referto alle

ginocchia è addirittura normale, senza elementi di una patologia strutturale

e/o funzionale qualsiasi. Quali referti minori (senza influsso sulla valuta­zione

della capacità lavorativa) trovo un'incipiente contrat­tura di Dupuytren nel

raggio III di entrambi le mani ed un lieve deficit dell'estensione

dell'articolazione intermedia del mignolo destro.

La documentazione radiologica mette in evidenza alterazioni

degenerative al livello lombare che coinvolgono lo spazio intersomatico di L4/5

(moderata osteocondrosi) e le articola­zioni vertebrali posteriori (tra L3 ed

S1). Il paragone delle radiografie attuali con quelle del 1995 mostra una

discreta progressione della degenerazione del segmento L4/5. La spon­dilosi

iperostotica Forestier riscontrata su una radiografia della colonna toracale

nel 1995 non ha ripercussioni funzionali od algiche (paziente senza dolori

toracali).

In considerazione del referto artroscopico del 1997 (senza

patologie strutturali maggiori) e del referto clinico attuale del tutto blando

ho soprasseduto a fare effettuare delle radiografie anche delle ginocchia.

Su base delle mie constatazioni cliniche concordo con l'ortopedico

Dr. __________ che già nel 1996 ritenne le patologie riscontrate "del

tutto compatibili con l'età del paziente".

Un certo limite della caricabilità fisica del paziente è data

unicamente dalla patologia della colonna lombare. Il dolore lombosacrale che

appare prontamente nel movimento di estensione del tronco combacia con la

presenza radiologica di alterazioni artrosiche nelle articolazioni vertebrali

poste­riori (spondilartrosi) e può comportare delle difficoltà per il paziente

nell'effettuare lavori manuali sopra la testa, posizione che esige

un'estensione lombare. Tenendo infine conto dei dolori riferiti anche nei

movimenti di flessione (senza che questo movimento sia particolarmente

limitato) si può ammettere un limite della capacità lavorativa quale

carrozziere al massimo del 25%, anche se l'assenza di una sindrome

lombovertebrale tangibile sembra deporre per un'irritabilità meccanica

trascurabile della cerniera lombosacrale.

Il limite proposto concerne il rendimento del paziente senza che

vi siano particolari impedimenti nello svolgere la sua professione che vadino

oltre a quanto imposto dall'età. In assenza di un'importante progressione delle

alterazioni strutturali negli ultimi 5 anni (vedi punto 3.4.) questa

valutazione è per intanto definitiva, senza che ci si debba aspettare ad un

impatto maggiore della patologia lombare sulla capacità di lavoro nei prossimi

2 anni.

6.‑  POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO

Non vi sono delle proposte terapeutiche che poterebbero modi­ficare

le condizioni fisiche del paziente in maniera da ridur­re il limite della sua

capacità lavorativa sotto il punto S. In considerazione dell'età del paziente

non entrano in consi­derazione provvedimenti di ordine professionale. Il

paziente non necessita di mezzi ausiliari."

Sulla

base delle risultanze peritali l'UAI ha quindi stabilito un grado d'incapacità

al guadagno del 25% negando di conseguenza il diritto ad una rendita

d'invalidità. Col gravame l'assicurato censura l'errata valutazione da parte

del perito del suo grado d'incapacità lavorativa asseverando di non essere in

grado di svolgere qualsivoglia attività lavorativa.

2.7.   Va anzitutto

rilevato che, per quanto riguarda la valenza probatoria da attribuire ad un

certificato medico, è determinante che esso valuti ed esamini in maniera

completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto

di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena

conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle

correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31;

Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

Inoltre,

secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della

procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria

piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14

aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita,

STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, p. 332).

Lo stesso

vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Il TFA ha

inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di

prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il

diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio

interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e

l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

2.8.   Nella

concreta evenienza la perizia del dott. __________ risulta infatti fondata su

esami approfonditi, eseguiti tenendo conto di tutti i disturbi lamentati

dall'assicurato ed in piena conoscenza dei dati anamnestici. Il perito é

inoltre giunto a conclusioni logiche e motivate quo alla capacità lavorativa,

valutata alla luce delle effettive limitazioni e delle controindicazioni dovute

alle affezioni di cui soffre __________.

Infatti,

dopo aver proceduto ad un approfondito e completo esame anamnestico, il perito,

tenuto conto dell'insieme dei disturbi lamentati dall'assicurato e sulla base

dei reperti reumatologico, neurologico periferico e radiologogico, ha anzitutto

posto in rilevo la compatibilità delle patologie riscontrate con l'età del

paziente (1937), concordando in tale senso con quanto certificato dal dott.

__________ con rapporto 29 luglio 1996 (cfr. inc. amm.). Egli ha in seguito

evidenziato "

un certo limite ella caricabilità fisica…data unicamente

dalla patologia della colonna lombare"

e osservato come "

il

dolore lombosacrale che appare prontamente  nel movimento di estensione del

tronco combacia con la presenza radiologica di alterazioni artrosiche nelle

articolazioni vertebrali posteriori  (spondilartrosi e può comportare delle

difficoltà … nell'effettuare lavori manuali sopra la testa, posizione che esige

un'estensione lombare

".

Tenuto

conto altresì dei dolori riferiti a movimenti di flessione, movimenti ritenuti

tuttavia non particolarmente limitati, lo specialista ha quindi concluso per

un'incapacità lavorativa massima del 25% quale carrozziere, pur rilevando che

"

l'assenza di una sindrome  lombovertebrale tangibile sembra deporre

per un'irritabilità meccanica trascurabile della cerniera lombosacrale

"

ed evidenziando l'assenza di "

particolari impedimenti nello svolgere la

sua professione che vadano oltre a quanto imposto dall'età

". Egli ha

infine escluso un "

impatto maggiore della patologia lombare sulla

capacità di lavoro nei prossimi due anni

",  attribuendo carattere

definitivo alla valutazione da esso effettuata.

In simili

circostanze alla perizia del dott. __________, concludente per un'incapacità

lavorativa del 25% nell'attività di carrozziere - attività che é per altro

verosimile ritenere, anche in virtù della generale esperienza della vita,

comporti solo in minima parte l'esecuzione di lavori ritenuti siccome

controindicati dal profilo medico (effettuazione di lavori sopra la testa) -

deve qui essere attribuita forza probatoria piena ai sensi della citata

giurisprudenza (cfr. consid. 2.7).

Agli atti

vi sono alcune certificazioni del medico di fiducia, dott. __________, facenti

stato di un'incapacità lavorativa del 100% dal 1.4.1997 (attestata nel novembre

1999) rispettivamente (almeno) del 50% (certificata nel gennaio 2001),

riconducibile alla sintomatologia dolorosa alla colonna

dorsolombare-lombosacrale (cfr. certificato medico 3.1.2001 e rapporto medico

29 .11.1999, in inc. amm.). Tali certificazioni si limitano tuttavia a

descrivere lo stato di salute dell'assicurato, senza precisare quali sono le

controindicazioni e gli specifici impedimenti che giustificherebbero una

limitazione della capacità lavorativa nella misura sopra descritta. La diversa

valutazione, espressa dal dott. __________, del grado d'incapacità lavorativa

procedente dalle medesime affezioni non può di conseguenza essere ritenuta

sufficiente per negare forza probatoria piena alla valutazione peritale.

Dal

fascicolo non emergono per il resto elementi o concreti indizi idonei a

contraddire l'atto peritale o che potrebbero indurre a ritenerlo inaffidabile.

Stante

quanto sopra, è pertanto da ritenere siccome dimostrato con la certezza

richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. STFA 22 agosto 2000 in re

K.B, C 116/00, consid. 2b; SVR 1996 KV N° 85 pag. 269; DTF 121 V 208 consid.

6a) che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa e, di riflesso,

un'incapacità al guadagno pari al 25%.

Visto

quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata

confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.08.2001 32.2001.28 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.08.2001 32.2001.28 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.08.2001 32.2001.28

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2001.00028 RG /sc Lugano 21 agosto 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice  Raffaele Guffi statuendo sul ricorso del 8 marzo 2001 di __________ contro la decisione del 27 febbraio 2001 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   L'assicurato, classe 1937, di professione carrozziere, in data 5 novembre 1999 ha presentato un'istanza tendente all'assegnazione di una rendita AI, in quanto affetto da dorso-lombosciatalgia, gonalgia bilaterale e depressione nervosa. 1.2.   Esperita l'istruttoria, segnatamente una perizia medica a cura del dott. __________, per decisione 27 febbraio 2001, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), ha respinto la richiesta di prestazioni motivando: " (…) Giusta l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto a una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità. Grado d'invalidità Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera 40 per cento almeno un quarto 50 per cento almeno una mezza 66 2/3 per cento almeno rendita intera Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita. Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta. Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido. La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento. Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado di invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente esercitata o meno. Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare dal rapporto peritale stilato dal Dr. __________ risulta che potete ancora svolgere la precedente attività di carrozziere in misura di almeno il 75%." (Doc. _) 1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato censurando in sostanza le risultanze peritali su cui l'amministrazione ha fondato il proprio giudizio. 1.4.   Nella risposta di causa l'UAI propone di respingere l'impugnativa evidenziando l'affidabilità della perizia medica posta alla base del diniego di prestazioni. in diritto In ordine 2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99). Nel merito 2.2.   In lite è l'attribuzione a __________ di una rendita d'invalidità. Sulla base della perizia medica l'UAI ha infatti negato il diritto ad una rendita AI, l'incapacità di guadagno dell'assicurato non attingendo il minimo pensionabile. Giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, è definita come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno. Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss). 2.3.   La misura dell'incapacità lucrativa è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro. Infatti l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che: " l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido" (metodo ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e giurisprudenza citata). Ne consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno effettiva. Infatti, bisogna tener conto, nel calcolo dell'incapacità di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della circostanza opposta. 2.4.   La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, che un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456). L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (AHI praxis 1998 p. 120; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151). L’invalidità degli indipendenti è quindi valutata determinando in che misura l’assicurato può ancora assumere certe funzioni e l’importanza di queste in relazione al prodotto globale della ditta. Inoltre è necessario esaminare in che modo si potrebbe ridurre l’incapacità di guadagno, sostituendo dei compiti con altri, più adatti all’invalidità (DTF 104 V 35). Se tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più possibile (RAMI 1995 p. 106ss). 2.5. In casu dalle tavole processuali emerge che l'assicurato ha cessato la propria attività di carrozziere nel marzo 1997 (cfr. lettera 31.12.1996 Carrozzeria __________, cfr. formulario agenzia AVS 6.12.1999, in inc. amm.). Ne consegue che, indipendentemente dalla questione a sapere se egli ha svolto tale attività a titolo indipendente (cfr. istanza, cfr. lettera UAI 19.11.1999 in inc. amm.) oppure quale impiegato alle dipendenze della Carrozzeria __________ di cui comunque deteneva l'intero pacchetto azionario (cfr. doc. lettera 31.12.1999 __________, cfr. estratto AVS, in inc.amm.), posta l'impossibilità di procedere ad un raffronto delle mansioni, l'invalidità deve essere in ogni caso stabilita in applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.4, 2.5). 2.6.   Ai fini di accertare lo stato di salute e l'eventuale sua incidenza sulla capacità lavorativa dell'assicurato, l'amministrazione ha sottoposto quest'ultimo a perizia medica da parte del dott. __________, reumatologo, il quale con referto 13 novembre 2000 ha diagnosticato: " (…) 4.‑  DIAGNOSI ‑   Anamnesticamente sindrome lombovertebrale recidivante con/da turbe statiche lievi ed alterazioni degenerative moderate    (osteocondrosi L4/5 con spondilartrosi bilaterale) ‑   Spondilosi iperostotica Forestier (DISH) in sede toracale ‑   Iniziale contrattura di Dupuytren III bilateralmente senza deficit funzionale ‑   Stato da artroscopia del ginocchio sinistro per sinovite aspecifica senza residui funzionali o morfologici (17.07.1997)" attestando inoltre che " (…) Il paziente riferisce di dolori lombari presenti da decenni, curati con cicli intermittenti di fisioterapia, rispettiva­mente di cure balneari. Nell'ambito di un'esacerbazione della sofferenza nel 1996 vennero effettuati ulteriori accertamenti clinici (presso l'ortopedico Dr. __________, vedi suo rapporto del 29.09.1996, cit.) e neuroradiologici; una TAC di febbraio 1996 (vedi punto 3.4.) mise in evidenza una "modesta protru­sione discale al livello L3/4. Non ernie discali. Segni di artrosi interapofisaria al livello L3/4, L4/5 ed L5/S1". Su base delle constatazioni di allora il medico fiduciario della Cassa Malati __________ Dr. __________ ritenne il paziente abile al lavoro in maniera normale. Da una patologia intercorrente al ginocchio sinistro (che si era rivelata di natura aspecifica senza lesione strutturale evidente all'artroscopia effettuata in luglio del 1997) il paziente si è ripreso apparentemente bene al punto che l'orto­pedico Dr. __________ che effettuò l'intervento escluse un danno invalidante (sua cartella clinica, visita del 22.03.2000). Il paziente continua comunque a lamentarsi di dolori sia al livello lombare che alle ginocchia; i primi sono presenti sotto sforzo, da limitarlo nell'alzare pesi o nell'effettuare movimenti ripetitivi con il tronco; i secondi sarebbero presenti specialmente a destra, unicamente camminando, senza limitarlo nell'effettuare lunghe passeggiate (stando alle sue dichiarazioni di diverse ore quando porta a spasso il caso della figlia). Clinicamente noto discrete alterazioni statiche del rachide che si presenta con un appiattimento della cifosi toracale ma senza deviazioni scoliotiche. Vi è un certo limite funzionale del tratto lombare in particolare in estensione (‑2/3), movimento che provoca dolori. Non riscontro invece una significativa sindrome vertebrale. Mancano pure segni in favore di un'instabilità segmentale o di una compressione radicolare. Il referto alle ginocchia è addirittura normale, senza elementi di una patologia strutturale e/o funzionale qualsiasi. Quali referti minori (senza influsso sulla valuta­zione della capacità lavorativa) trovo un'incipiente contrat­tura di Dupuytren nel raggio III di entrambi le mani ed un lieve deficit dell'estensione dell'articolazione intermedia del mignolo destro. La documentazione radiologica mette in evidenza alterazioni degenerative al livello lombare che coinvolgono lo spazio intersomatico di L4/5 (moderata osteocondrosi) e le articola­zioni vertebrali posteriori (tra L3 ed S1). Il paragone delle radiografie attuali con quelle del 1995 mostra una discreta progressione della degenerazione del segmento L4/5. La spon­dilosi iperostotica Forestier riscontrata su una radiografia della colonna toracale nel 1995 non ha ripercussioni funzionali od algiche (paziente senza dolori toracali). In considerazione del referto artroscopico del 1997 (senza patologie strutturali maggiori) e del referto clinico attuale del tutto blando ho soprasseduto a fare effettuare delle radiografie anche delle ginocchia. Su base delle mie constatazioni cliniche concordo con l'ortopedico Dr. __________ che già nel 1996 ritenne le patologie riscontrate "del tutto compatibili con l'età del paziente". Un certo limite della caricabilità fisica del paziente è data unicamente dalla patologia della colonna lombare. Il dolore lombosacrale che appare prontamente nel movimento di estensione del tronco combacia con la presenza radiologica di alterazioni artrosiche nelle articolazioni vertebrali poste­riori (spondilartrosi) e può comportare delle difficoltà per il paziente nell'effettuare lavori manuali sopra la testa, posizione che esige un'estensione lombare. Tenendo infine conto dei dolori riferiti anche nei movimenti di flessione (senza che questo movimento sia particolarmente limitato) si può ammettere un limite della capacità lavorativa quale carrozziere al massimo del 25%, anche se l'assenza di una sindrome lombovertebrale tangibile sembra deporre per un'irritabilità meccanica trascurabile della cerniera lombosacrale. Il limite proposto concerne il rendimento del paziente senza che vi siano particolari impedimenti nello svolgere la sua professione che vadino oltre a quanto imposto dall'età. In assenza di un'importante progressione delle alterazioni strutturali negli ultimi 5 anni (vedi punto 3.4.) questa valutazione è per intanto definitiva, senza che ci si debba aspettare ad un impatto maggiore della patologia lombare sulla capacità di lavoro nei prossimi 2 anni. 6.‑  POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO Non vi sono delle proposte terapeutiche che poterebbero modi­ficare le condizioni fisiche del paziente in maniera da ridur­re il limite della sua capacità lavorativa sotto il punto S. In considerazione dell'età del paziente non entrano in consi­derazione provvedimenti di ordine professionale. Il paziente non necessita di mezzi ausiliari." Sulla base delle risultanze peritali l'UAI ha quindi stabilito un grado d'incapacità al guadagno del 25% negando di conseguenza il diritto ad una rendita d'invalidità. Col gravame l'assicurato censura l'errata valutazione da parte del perito del suo grado d'incapacità lavorativa asseverando di non essere in grado di svolgere qualsivoglia attività lavorativa. 2.7.   Va anzitutto rilevato che, per quanto riguarda la valenza probatoria da attribuire ad un certificato medico, è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123). Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332). Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230). 2.8.   Nella concreta evenienza la perizia del dott. __________ risulta infatti fondata su esami approfonditi, eseguiti tenendo conto di tutti i disturbi lamentati dall'assicurato ed in piena conoscenza dei dati anamnestici. Il perito é inoltre giunto a conclusioni logiche e motivate quo alla capacità lavorativa, valutata alla luce delle effettive limitazioni e delle controindicazioni dovute alle affezioni di cui soffre __________. Infatti, dopo aver proceduto ad un approfondito e completo esame anamnestico, il perito, tenuto conto dell'insieme dei disturbi lamentati dall'assicurato e sulla base dei reperti reumatologico, neurologico periferico e radiologogico, ha anzitutto posto in rilevo la compatibilità delle patologie riscontrate con l'età del paziente (1937), concordando in tale senso con quanto certificato dal dott. __________ con rapporto 29 luglio 1996 (cfr. inc. amm.). Egli ha in seguito evidenziato " un certo limite ella caricabilità fisica…data unicamente dalla patologia della colonna lombare" e osservato come " il dolore lombosacrale che appare prontamente  nel movimento di estensione del tronco combacia con la presenza radiologica di alterazioni artrosiche nelle articolazioni vertebrali posteriori  (spondilartrosi e può comportare delle difficoltà … nell'effettuare lavori manuali sopra la testa, posizione che esige un'estensione lombare ". Tenuto conto altresì dei dolori riferiti a movimenti di flessione, movimenti ritenuti tuttavia non particolarmente limitati, lo specialista ha quindi concluso per un'incapacità lavorativa massima del 25% quale carrozziere, pur rilevando che " l'assenza di una sindrome  lombovertebrale tangibile sembra deporre per un'irritabilità meccanica trascurabile della cerniera lombosacrale " ed evidenziando l'assenza di " particolari impedimenti nello svolgere la sua professione che vadano oltre a quanto imposto dall'età ". Egli ha infine escluso un " impatto maggiore della patologia lombare sulla capacità di lavoro nei prossimi due anni ",  attribuendo carattere definitivo alla valutazione da esso effettuata. In simili circostanze alla perizia del dott. __________, concludente per un'incapacità lavorativa del 25% nell'attività di carrozziere - attività che é per altro verosimile ritenere, anche in virtù della generale esperienza della vita, comporti solo in minima parte l'esecuzione di lavori ritenuti siccome controindicati dal profilo medico (effettuazione di lavori sopra la testa) - deve qui essere attribuita forza probatoria piena ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7). Agli atti vi sono alcune certificazioni del medico di fiducia, dott. __________, facenti stato di un'incapacità lavorativa del 100% dal 1.4.1997 (attestata nel novembre

1999) rispettivamente (almeno) del 50% (certificata nel gennaio 2001), riconducibile alla sintomatologia dolorosa alla colonna dorsolombare-lombosacrale (cfr. certificato medico 3.1.2001 e rapporto medico 29 .11.1999, in inc. amm.). Tali certificazioni si limitano tuttavia a descrivere lo stato di salute dell'assicurato, senza precisare quali sono le controindicazioni e gli specifici impedimenti che giustificherebbero una limitazione della capacità lavorativa nella misura sopra descritta. La diversa valutazione, espressa dal dott. __________, del grado d'incapacità lavorativa procedente dalle medesime affezioni non può di conseguenza essere ritenuta sufficiente per negare forza probatoria piena alla valutazione peritale. Dal fascicolo non emergono per il resto elementi o concreti indizi idonei a contraddire l'atto peritale o che potrebbero indurre a ritenerlo inaffidabile. Stante quanto sopra, è pertanto da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. STFA 22 agosto 2000 in re K.B, C 116/00, consid. 2b; SVR 1996 KV N° 85 pag. 269; DTF 121 V 208 consid. 6a) che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa e, di riflesso, un'incapacità al guadagno pari al 25%. Visto quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti