Sachverhalt
rilevanti o di nuovi mezzi di prova, a prescindere dal fatto che vi sia stata unesplicita richiesta di revisione (Flückiger, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA con rinvii dottrinali; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 36 ad art. 53 LPGA).
Per costante giurisprudenza, i fatti nuovi e nuovi mezzi di prova devono essere fatti valere, di principio, entro novanta giorni dalla loro scoperta (termine relativo), rispettivamente entro dieci anni dalla notifica della decisione (termine assoluto); trattasi di termini di perenzione. Il termine di novanta giorni inizia a decorrere con la conoscenza certa del fatto nuovo o del nuovo mezzo di prova secondo il principio della buona fede ed è salvaguardato se il richiedente presenta una richiesta di revisione processuale o se lassicuratore emana una decisione entro tale termine (nellassicurazione invalidità è sufficiente il preavviso) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.2. e seg.; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrechts, in: RBS 2021, n. 14 e 16 ad art. 53 LPGA; Flückiger, op. cit., n. 47-54 ad art. 53 LPGA; Kieser, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA e Mächler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n. 1 e seg. ad art. 67 PA).
2.4. Preliminarmente si rileva che il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure, tesi ed argomentazioni fatte valere con la domanda di revisione e riconsiderazione del 2 agosto 2024 e nellopposizione del 21 settembre 2024. Ciò premesso, il ricorrente pone a fondamento della domanda di revisione il suo proscioglimento in sede penale da diversi reati per cui era imputato. Sostiene, in estrema sintesi, che essendo stato assolto dal reato di cattiva gestione (art. 165 CP), non può essergli rimproverato in sede amministrativa un (in)agire negligente e tantomeno doloso per quanto concerne il mancato versamento dei contributi paritetici, circostanza che osterebbe allobbligo risarcitorio ex art. 52 LAVS (cfr. supra consid. 1.3.).
Ora, il Tribunale penale cantonale ha comunicato al TCA di aver intimato a RI 1 in data 16 giugno 2023 la pronunzia del 7 aprile 2023 (inc. n. 72.2020.256) (cfr. supra consid. 1.5.). Listanza di revisione (processuale) e di riconsiderazione della decisione 9 ottobre 2019 è stata presentata il 2 agosto 2024 (cfr. supra consid. 1.2. in initio), ossia ben oltre il termine di novanta giorni dalla conoscenza del fatto nuovo, rispettivamente del nuovo mezzo di prova di cui alla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.3. in fine).
Ne consegue che anche se per ipotesi di lavoro le circostanze asseritamente emerse dal carteggio penale fossero idonee a modificare la posizione dellinsorgente per rapporto alla responsabilità ex art. 52 LAVS, listanza di revisione sappalesa allevidenza tardiva e pertanto la Cassa non doveva solo respingerla (cfr. supra consid. 1.2.) ma dichiararla irricevibile.