Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b). 2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7). 2.5. A i sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b). La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). 2.6. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189, consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.). 2.7. Va innanzitutto rilevato che accettando i rispettivi mandati di membri del CdA con diritto di firma collettivo a due (cfr. supra consid. 1.1.), gli insorgenti hanno assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003), ivi incluso l’obbligo di prelevare i contributi dal salario dei dipendenti e di versarli alla cassa di compensazione come previsto dalla legge. È infatti loro preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). Ai ricorrenti incombeva dunque l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse tempestivamente effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr. supra consid. 2.4. e seg.), una grave violazione del dovere di diligenza gravente sui membri dell’amministrazione. RI 2 e RI 1 non potevano, nelle loro vesti di presidente, rispettivamente membro del CdA prescindere da prelevare e versare regolarmente alla Cassa i contributi paritetici. Pertanto, agli insorgenti non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire palesemente importante a qualsiasi persona ragionevole nell’ambito delle incombenze riconducibili alle funzioni ricoperte. 2.8. Occorre dunque valutare, per quanto necessario, se le circostanze addotte dagli insorgenti (cfr. supra consid. 1.5.) configurano validi motivi di discolpa (cfr. infra consid. 2.8.1.) o di giustificazione (cfr. infra consid. 2.8.2) con conseguente esenzione dalla responsabilità ex art. 52 LAVS. 2.8.1. Per quanto attiene eventuali motivi di discolpa , sulla base della documentazione agli atti e delle constatazioni oggettive della Cassa (rimaste incontestate), risulta palese che nessun motivo di discolpa sia in concreto dato. In effetti, dalle tavole processuali emerge come la società – sin dal maggio 2005 – sia stata oggetto di costanti, sistematiche e croniche diffide, sfociate in molteplici procedure esecutive, situazione che si è protratta fino al fallimento della stessa (docc. 4, 5A, 5B e 6). In sintesi, fin dal 2005 il differimento, rispettivamente mancato versamento dei contributi paritetici era divenuto sistematico, cronico fino ad arrestarsi completamente. In simili circostanze non si può certo affermare che ci si è trovati di fronte ad un’azienda che ha per lungo tempo ed ineccepilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in difficoltà economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei contributi sociali per gli ultimi due o tre mesi (cfr. supra consid. 2.6.). L’affermazione del patrocinatore dei ricorrenti secondo cui “ La ditta è stata attiva per quasi 30 anni […] e ha sempre mantenuto i propri impegni finanziari nei confronti degli istituti sociali. ” (doc. I, p.to 1) risulta manifestamente inconciliabile con quanto accertato in questa sede. Conseguentemente, questo Tribunale non rileva alcun motivo di discolpa a favore degli insorgenti. 2.8.2. Per quanto concerne eventuali motivi di giustificazione (cfr. supra consid. 2.6.), vale quanto segue. In concreto gli insorgenti sostengono in prima battuta che i mancati pagamenti delle fatture da parte di diversi committenti abbiano causato negli ultimi anni una situazione di carenza di liqudità in seno alla società (doc. I, p.to 1.). A tal proposito questa Corte può far propria la pertinente osservazione della Cassa, formulata nella decisione su opposizione, secondo cui “ non è rilevante che i problemi di liquidità fossero dovuti al mancato incasso di fatture o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento di contributi scaduti […]. L’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi (STCA 12 febbraio 2009, inc. 31.2008.6). […] In aggiunta si rileva che la responsabilità del datore di lavoro giusta l’art. 52 LAVS non è da porre in relazione né alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di fallimento […]” (doc. 3, p.to 6.; cfr. supra consid. 2.6.) Peraltro, contrariamente a quanto asserito dagli insorgenti, la mancanza di liquidità non era passeggera e tantomeno limitata agli “ ultimi anni ”, ma cronica, come accertato in questa sede (cfr. supra consid. 2.8.1.). Non trattandosi in casu di una mancanza di liquidità passeggera, le seguenti considerazioni circa le censure dei ricorrenti sono formulate a titolo abbondanziale. I ricorrenti sostengono altresì di aver “ cercato in tutti i modi di poter salvare la società ”, tramite un’istanza di differimento del fallimento accolta dal Pretore, di aver cercato negli anni di poter concordare dei termini di rientro, avendo RI 2 inoltre “ chiesto che gli fosse versato l’intero suo avere previdenziale di CHF 215'308.55, da utilizzarsi per far fronte al debito nei confronti della Cassa ”, ragione per cui non si potrebbe rimproverare loro l’intenzionalità o negligenza grave (doc. I, p.ti 2. e 4.). Nell’evenienza concreta i ricorrenti si limitano ad asserire, fra l’altro, di aver cercato negli anni “ di poter concordare dei termini di rientro ”, confermando dunque come la situazione di dissesto societario a seguito della carente liquidità fosse di lungo corso, come peraltro accertato al precedente considerando. Peraltro, l’allegazione appare manifestamente non sostanziata. Anche il riferimento alla richiesta di riscossione dell’avere previdenziale di RI 2 risulta irrilevante, giacché i ricorrenti non adducono – e dalle tavole processuali neppure emerge – quando tale richiesta sia stata formulata, a chi e i motivi per cui l’intenzione del ricorrente non si sia concretizzata. Anche a tal proposito questa Corte può far propria l’osservazione della Cassa sul punto: “ il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è espresso in più occasioni ribadendo che anche l’eventuale apporto di capitali personali e l’introduzione di misure drastiche per liquidare la società non sono di per sé stessi (sic!) motivi sufficienti di discolpa se non vi sono prospettive di salvataggio – che devono essere comprovate – che permettano di sospendere il pagamento degli oneri sociali solamente per un breve periodo. Per contro una situazione compromessa da tempo e un differimento cronico dei pagamenti escludono in ogni caso la liberazione dell’amministrazione (STCA 4 luglio 2018, inc. 31.2017.15). Occorre inoltre che sia comprovato che la sospensione dei pagamenti avrebbe effettivamente permesso di salvare la società (STCA 23 gennaio 2020, inc. 31.2019.10). ” (doc. 3, p.to 6.). In tale contesto si segnala altresì che in due recenti pronunzie questa Corte ha stabilito che la Cassa non è tenuta ad accettare una cessione di credito in luogo dei contributi paritetici insoluti (STCA 31.2021.15 dell’8 novembre 2021 consid. 2.7.3.) e che la consegna ad un successivo amministratore unico di una somma atta a saldare i contributi paritetici insoluti non configura un motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della giurisprudenza (STCA 31.2021.18 del 24 gennaio 2022 consid. 2.9.). Quo all’istanza di differimento del fallimento accolta dal Pretore, si rileva che a seguito della valutazione del commissario del concordato, la moratoria concordataria era stata revocata già dopo un mese dalla sua concessione, ragione per cui risultava oltremodo evidente che la situazione della società fosse ormai insovvertibile. Conseguentemente, a prescindere da quelle che possono essere state le intenzioni della datrice di lavoro di salvare l’azienda pagando i contributi paritetici nel prossimo futuro, il commissario, quale terzo responsabile, aveva ritenuto tale valutazione oggettivamente inconciliabile con la situazione in essere, con conseguente revoca della moratoria concordataria e contestuale dichiarazione del fallimento (cfr. supra consid. 1.2.). Ne consegue che nel caso di specie non sono nemmeno ravvisabili motivi di giustificazione per il mancato versamento dei contributi paritetici. 2.9. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che gli insorgenti, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 per gli anni 2011 e 2016-2020 per complessivi fr. 151'677.55 (importo peraltro rimasto incontestato, cfr. supra consid. 2.2.), risultando debitori in solido per tale ammontare. Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS dei ricorrenti, le decisioni impugnate meritano pertanto conferma mentre i ricorsi vanno integralmente respinti. 2.10. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “ eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all' art. 61 lett. a LPGA , il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita ( art. 127 Cost. ; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA ). ". Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021). Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura. Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022. 2.11. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “ responsabilità dello Stato ” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “ questione di diritto di importanza fondamentale ” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.31.2022.5-6
jv/gm
Lugano
23 maggio 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 31 gennaio 2022 di
1.RI 1
2.RI 2
contro
le decisioni su opposizione del 22 dicembre 2022 emanate da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita:FA 1
ritenutoin fatto
RI 1 ha formalmente ricoperto la carica di presidente del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 14 ottobre 1997 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti) fino al fallimento della società decretato il 18 febbraio 2020 (pubblicazione nel FUSC del 15 maggio 2020,subdoc. 10).
RI 2 ha formalmente ricoperto la carica di membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 14 ottobre 1997 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti) fino al fallimento della società decretato il 18 febbraio 2020 (pubblicazione nel FUSC del 15 maggio 2020,subdoc. 10).
Non avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, dal maggio 2005 la Cassa ha dovuto diffidarla (doc. 4) e da giugno 2005 precettarla (docc. 5A e 5B).
Con decisione del 16 gennaio 2020 il Pretore del Distretto di __________ ha concesso alla società una moratoria concordataria, revocata il 17 febbraio 2020 con contestuale pronuncia del fallimento a far tempo da martedì 18 febbraio 2020 (doc. 2, p.to 2 e allegato (incompleto) C; doc. 1; pubblicazione nel FUSC del 15 maggio 2020 e nel FU del 18 febbraio 2020,subdoc. 10).
Alla richiesta della Cassa circa la pubblicazione della graduatoria del fallimento, rispettivamente circa la potenziale tacitazione del credito insinuato, lUF ha comunicato un probabile tacitamento parziale per i creditori in 1a classe (scritto del 13 settembre 2021 della Cassa e risposta dellUF di medesima data,subdoc. 10).
Con unaltra decisione del 12 novembre 2021 (doc. 1 inc. n. 31.2022.6), confermata integralmente con decisione su opposizione del 22 dicembre 2021 (doc. 3 inc. n. 31.2022.5), la Cassa ha chiesto a RI 1 in via solidale con RI 2 il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr.151'677.55 per contributi paritetici non soluti dalla società fallita per gli anni 2011 e 2016-2020 (doc. 1, conteggi e distinte salari allegati).
consideratoin diritto
La Cassa è dunque venuta a conoscenza del danno al più presto il 16 gennaio 2020, ma al più tardi il 15 maggio 2020, ossia al momento della pubblicazione della dichiarazione di fallimento su Foglio ufficiale (cfr. supra consid. 1.2.) e ha chiesto (in via sussidiaria) a RI 2 e a RI 1, membro, rispettivamente presidente del CdA dal 14 ottobre 1997 al 18 febbraio 2020 (cfr. supra consid. 1.1. e seg.), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della società, dei contributi paritetici insoluti (cfr. supra consid. 1.4.).
Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/AD (oltre a spese esecutive ed amministrative causate dalla fallita) da parte della società per gli anni 2011 e 2016-2020 per complessivi fr. 151'779.85, come desumibile dallinsinuazione definitiva del credito del 7 ottobre 2020 e dal saldo a favore della Cassa relativo allanno 2011 (scritto della Cassa del 7 ottobre 2020 allUfficio fallimenti e conteggio salari non percepiti ma insinuati del 7 ottobre 2020, sub doc. 10). Tale ammontare non è stato contestato dai ricorrenti, anzi (cfr. doc. I, p.to 4.).
Pertanto, la Cassa ha debitamente comprovato il danno subito.
La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.
A tal riguardo ai sensi dellart. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta lalta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne losservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
Lamministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dellandamento dellazienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, lorgano deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura"dell'uomo di paglia"(STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che"scopo della norma(art. 716a cpv. 1 CO, ndr)è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare lazienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dellattività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo didiscolpase il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
Ai ricorrenti incombeva dunque lobbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse tempestivamente effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr. supra consid. 2.4. e seg.), una grave violazione del dovere di diligenza gravente sui membri dellamministrazione. RI 2 e RI 1 non potevano, nelle loro vesti di presidente, rispettivamente membro del CdA prescindere da prelevare e versare regolarmente alla Cassa i contributi paritetici.Pertanto, agli insorgenti non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire palesemente importante a qualsiasi persona ragionevole nellambito delle incombenze riconducibili alle funzioni ricoperte.
In sintesi, fin dal 2005 il differimento, rispettivamente mancato versamento dei contributi paritetici era divenuto sistematico, cronico fino ad arrestarsi completamente. In simili circostanze non si può certo affermare che ci si è trovati di fronte ad unazienda che ha per lungo tempo ed ineccepilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in difficoltà economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei contributi sociali per gli ultimi due o tre mesi (cfr. supra consid. 2.6.). Laffermazione del patrocinatore dei ricorrenti secondo cui La ditta è stata attiva per quasi 30 anni[ ]e ha sempre mantenuto i propri impegni finanziari nei confronti degli istituti sociali. (doc. I, p.to 1) risulta manifestamente inconciliabile con quanto accertato in questa sede.
Conseguentemente, questo Tribunale non rileva alcun motivo di discolpa a favore degli insorgenti.
In concreto gli insorgenti sostengono in prima battuta che i mancati pagamenti delle fatture da parte di diversi committenti abbiano causato negli ultimi anni una situazione di carenza di liqudità in seno alla società (doc. I, p.to 1.). A tal proposito questa Corte può far propria la pertinente osservazione della Cassa, formulata nella decisione su opposizione, secondo cui non è rilevante che i problemi di liquidità fossero dovuti al mancato incasso di fatture o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento di contributi scaduti[ ].Lilliquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi (STCA 12 febbraio 2009, inc. 31.2008.6).[ ]In aggiunta si rileva che la responsabilità del datore di lavoro giusta lart. 52 LAVS non è da porre in relazione né alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di fallimento[ ] (doc. 3, p.to 6.; cfr. supra consid. 2.6.)
Peraltro, contrariamente a quanto asserito dagli insorgenti, la mancanza di liquidità non era passeggera e tantomeno limitata agli ultimi anni, ma cronica, come accertato in questa sede (cfr. supra consid. 2.8.1.).
Non trattandosi in casu di una mancanza di liquidità passeggera, le seguenti considerazioni circa le censure dei ricorrenti sono formulate a titolo abbondanziale.
I ricorrenti sostengono altresì di aver cercato in tutti i modi di poter salvare la società, tramite unistanza di differimento del fallimento accolta dal Pretore, di aver cercato negli anni di poter concordare dei termini di rientro, avendo RI 2 inoltre chiesto che gli fosse versato lintero suo avere previdenziale di CHF 215'308.55, da utilizzarsi per far fronte al debito nei confronti della Cassa, ragione per cui non si potrebbe rimproverare loro lintenzionalità o negligenza grave (doc. I, p.ti 2. e 4.).
Nellevenienza concreta i ricorrenti si limitano ad asserire, fra laltro, di aver cercato negli anni di poter concordare dei termini di rientro, confermando dunque come la situazione di dissesto societario a seguito della carente liquidità fosse di lungo corso, come peraltro accertato al precedente considerando. Peraltro, lallegazione appare manifestamente non sostanziata.
Anche il riferimento alla richiesta di riscossione dellavere previdenziale di RI 2 risulta irrilevante, giacché i ricorrenti non adducono e dalle tavole processuali neppure emerge quando tale richiesta sia stata formulata, a chi e i motivi per cui lintenzione del ricorrente non si sia concretizzata. Anche a tal proposito questa Corte può far propria losservazione della Cassa sul punto: il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è espresso in più occasioni ribadendo che anche leventuale apporto di capitali personali e lintroduzione di misure drastiche per liquidare la società non sono di per sé stessi(sic!)motivi sufficienti di discolpa se non vi sono prospettive di salvataggio che devono essere comprovate che permettano di sospendere il pagamento degli oneri sociali solamente per un breve periodo. Per contro una situazione compromessa da tempo e un differimento cronico dei pagamenti escludono in ogni caso la liberazione dellamministrazione (STCA 4 luglio 2018, inc. 31.2017.15). Occorre inoltre che sia comprovato che la sospensione dei pagamenti avrebbe effettivamente permesso di salvare la società (STCA 23 gennaio 2020, inc. 31.2019.10). (doc. 3, p.to 6.).
In tale contesto si segnala altresì che in due recenti pronunzie questa Corte ha stabilito che la Cassa non è tenuta ad accettare una cessione di credito in luogo dei contributi paritetici insoluti (STCA 31.2021.15 dell8 novembre 2021 consid. 2.7.3.) e che la consegna ad un successivo amministratore unico di una somma atta a saldare i contributi paritetici insoluti non configura un motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della giurisprudenza (STCA 31.2021.18 del 24 gennaio 2022 consid. 2.9.).
Quo allistanza di differimento del fallimento accolta dal Pretore, si rileva che a seguito della valutazione del commissario del concordato, la moratoria concordataria era stata revocata già dopo un mese dalla sua concessione, ragione per cui risultava oltremodo evidente che la situazione della società fosse ormai insovvertibile. Conseguentemente, a prescindere da quelle che possono essere state le intenzioni della datrice di lavoro di salvare lazienda pagando i contributi paritetici nel prossimo futuro, il commissario, quale terzo responsabile, aveva ritenuto tale valutazione oggettivamente inconciliabile con la situazione in essere, con conseguente revoca della moratoria concordataria e contestuale dichiarazione del fallimento (cfr. supra consid. 1.2.).
Ne consegue che nel caso di specie non sono nemmeno ravvisabili motivi di giustificazione per il mancato versamento dei contributi paritetici.
Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS dei ricorrenti, le decisioni impugnate meritano pertanto conferma mentre i ricorsi vanno integralmente respinti.
Pronunciandosi sul tema dellaccollamento delle spese, in una vertenza ticinese in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese allente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e allart. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) il Tribunale federale ha sottolineato che eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid.5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 adart. 61 LPGA).".
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tuttoggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dallart. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nellambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi allart. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti,l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.(STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentatodopo lentrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative,non si prelevano spese di procedura.
Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti