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31.2019.9

Responsabilità di un amministratore unico di una SA. Il ricorrente contesta la quantificazione del danno e adduce di non essere stato responsabile per la conduzione della società che era in realtà affidata all'azionista. Decisione confermata in assenza di validi motivi di discolpa o giustificazione

Ticino · 2019-05-06 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 luglio 2015 e della giurisprudenza citata, deve assumersi le conseguenze anche del mancato pagamento dei contributi definitivi per gli anni 2014 e 2015 (limitatamente ai 6/12). Va qui pure nuovamente ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Di conseguenza - atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003 consid. 4.3; H 10 e 45/01 del 16 settembre 2002 consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001 consid. 4c.) -, questo Tribunale può prescindere dall’assunzione di ulteriori prove e in particolare dalla chiesta audizione testimoniale di TERZ 1, il quale peraltro non ha nemmeno dato seguito alla chiamata in causa di cui al decreto del 12 giugno 2019 (consid. 1.5). Sono infatti ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94). Quanto infine ancora all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, segnatamente di TERZ 1, azionista della società, va nuovamente ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave. In simili circostanze questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa. Le circostanze addotte non sono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere l’esistenza di una negligenza grave. 2.9.   Infine occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento  per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth , Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi tantomeno comprovato, che la FA 1 si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002). Non va in effetti dimenticato che la società, dopo numerose diffide dal settembre 2010 e l’avvio di procedure esecutive dal gennaio 2011, non ha liquidato completamente i contributi di svariati anni, segnatamente dal 2013 al 2017 (cfr. estratto conto, doc. 1A e 1B). I contributi residui sono rimasti scoperti, ragione per cui nel febbraio, maggio e settembre 2017 e ancora febbraio 2018 sono stati resi quattro attestati carenza beni definitivi e nel settembre 2017 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo, per complessivi fr. 68'026.20 (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 5, 6). Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta. In queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002). Come detto, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame. La verità è che la società versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento dei salari o di altre pendenze, la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa (cfr. in proposito la STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N. e P. L.). A titolo di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa. In questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati. Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate è evidente il contrario. In effetti, l'avere procrastinato il pagamento dei contributi paritetici e lasciato scoperti gli oneri sociali sull’arco di diversi anni, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell’amministratore unico cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269). 2.10.   Per quanto riguarda l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, alla luce di quanto precede, la Cassa ha sufficientemente documentato e quantificato la pretesa in fr. 31'276.10, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti agli anni 2013, 2014 e sino al giugno 2015. Come già esposto al consid. 2.3, il credito fatto valere dalla Cassa appare quindi esente da critiche e come tale va ammesso. Va pure osservato che i contributi di cui è chiesto il risarcimento si riferiscono a oneri scaduti durante il periodo in cui era in carica il ricorrente e venuti a scadenza entro la data delle dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore unico della SA, formalizzate con lettera del 21 luglio 2015. In proposito si rilevi in effetti che secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società, a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non avendo infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, p. 293; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b; cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b). Come già esposto al consid. 2.3, il credito fatto valere dalla Cassa appare quindi esente da critiche e come tale va ammesso, ricordato nuovamente il principio per il quale se da un lato spetta all'amministrazione sostenere la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, ecc. (RDAT ll 1995 pag. 396), dall'altro, in caso di contestazione, incombe alla controparte, in virtù dell'obbligo di collaborazione, di comprovare l'inesattezza dell'importo richiesto dalla Cassa (RCC 1991, pag. 133). 2.11.   Visto quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di amministratore unico con firma individuale – non avendo quindi ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di fr. 31'276.10 per gli anni 2013-2015, quest'ultimo sino al mese di giugno. Se, come nel presente caso, più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO). Legittimamente quindi la Cassa ha optato per la richiesta di risarcimento nei confronti dell’amministratore unico della società, i rapporti interni tra gli azionisti della stessa non essendo in ogni modo di rilievo per la Cassa. 2.12.   Visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione contestata confermata. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “ responsabilità dello Stato ” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “ questione di diritto di importanza fondamentale ” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositiv
  1. Il ricorso èrespinto.
  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
  3. Comunicazione agli interessati. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario di Camera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.31.2019.9

FC

Lugano

1° settembre 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 marzo 2019 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita:FA 1

chiamato in causa:TERZ 1

ritenutoin fatto

1.1.   La __________, con sede a __________è stata iscritta a Registro di commercio il __________ ottobre 2009 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). La società ha in seguito cambiato la regione sociale in FA 1 e trasferito la sede a __________. Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nella gerenza di un’officina meccanica, l’acquisto, la vendita, l’importazione, l’esportazione, il noleggio, la manutenzione e riparazione di veicoli a motore così come l’esercizio di un’impresa di pulizia, l’acquisto e la vendita di beni mobili e immobili così come la consulenza e l’intermediazione in materia assicurativa. In base alla pubblicazione sul FUSC, RI 1 è stato amministratore unico della società, con diritto di firma individuale, dal 25 ottobre 2011 al 4 dicembre 2015 (cfr. estratto RC), risultando egli comunque dimissionario in data 21 luglio 2015.

Con decreto 11 settembre 2017 della Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l’apertura del fallimento della società, ragione per cui la Cassa ha insinuato al competente Ufficio fallimenti un credito di fr. 68’026.20 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti negli anni dal 2013 al 2017, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 6). La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo ai sensi dell’art. 230 LEF con decreto 25 settembre 2017 della Pretura di __________, non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione, ragione per cui l’importo insinuato dalla Cassa è rimasto scoperto. La ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 14 febbraio 2018 (cfr. estratto RC).

La Cassa ha contemporaneamente proceduto nei confronti di TERZ 1, intimandogli il 12 dicembre 2018 una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per l’importo di fr. 67'905.45, pari ai contributi non pagati dalla società dal 2013 al 2017 (in via solidale con RI 1 limitatamente a fr. 31'276.10). TERZ 1 non avendo interposto opposizione, la procedura risarcitoria nei suoi confronti è sfociata nell’emissione di un attestato carenza beni il 13 dicembre 2019 per l’intero importo fatto valere dalla Cassa (doc. IX/2).

Su richiesta dell’avv. RA 1, il 23 giugno 2020 si è tenuto un pubblico dibattimento in presenza delle parti, ciascuna assistita dai rispettivi rappresentanti, nel corso del quale le medesime hanno riesposto le rispettive posizioni (doc. IX). La Cassa ha versato agli atti l’incarto concernente la procedura di risarcimento nei confronti di TERZ 1.

Sia in questa sede precisato che dal 1. gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che“il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive intre annidal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dall’insorgere del danno, ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.

2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

Si desume in particolare dagli atti che il 7 febbraio 2014 la Cassa ha inviato una proposta di acconto per il 2014 su una base salariale trimestrale di fr. 3'750.00 (fr. 15'000.00 annui), con l'avvertenza esplicita di voler comunicare l'importo più confacente, nell'eventualità in cui l'acconto proposto dalla Cassa non corrispondesse alla reale situazione (doc. C). Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte della società, la Cassa ha quindi proceduto a fatturare gli acconti sulla base di tale importo. Tuttavia, l'ammontare effettivo dei salari per l'anno 2014 si è poi rivelato essere pari a fr. 114'818.-- (cfr. doc. B1), ben fr. 99'818.-- in più, che corrisponde ad un aumento del 665.00% rispetto all'importo preso in considerazione per fatturare gli acconti mensili, che pertanto erano manifestamente bassi. Anche per il 2015, la differenza tra l'importo base per gli acconti (fr. 45'000.-- annui) e l'ammontare dei salari (fr. 140'352.--, cfr. doc. B2) era pari al 211.00%, quindi nettamente superiore al 10% di tolleranza.

Alla luce di questi elementi si deve concludere che la FA 1, versando acconti troppo bassi senza assicurarsi sufficienti mezzi per tacitare il conteggio finale in tempi utili, ha agito in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS. Come affermato dalla Cassa pertanto“la società, pagando per lungo tempo acconti manifestamente bassi, si è finanziata ponendo il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che costituisce negligenza grave secondo la giurisprudenza (STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018).”

Sia del resto pure ricordato che secondo la giurisprudenza, qualora la situazione finanziaria di una società dovesse permettere per diverso tempo di onorare solo gli stipendi, ma non anche gli oneri sociali, peraltro in parte trattenuti alla fonte dai dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a ridurre i salari ad un livello che permetta di pagare anche i contributi. Infatti il pagamento degli oneri sociali ha la stessa priorità del pagamento dei salari. In caso contrario la sopravvivenza dell'azienda viene concretizzata a scapito delle assicurazioni sociali, ciò che costituisce negligenza grave (STF 9C 436/2016 del 26 giugno 2017).

Se, come nel presente caso, più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore puòa sua sceltaesigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO).

Legittimamente quindi la Cassa ha optato per la richiesta di risarcimento nei confronti dell’amministratore unico della società, i rapporti interni tra gli azionisti della stessa non essendo in ogni modo di rilievo per la Cassa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso èrespinto.

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario di Camera