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31.2019.15

Responsabilità ex art. 52 LAVS dell'amministratore unico. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustificazione e/o di discolpa

Ticino · 2020-02-11 · Italiano TI
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Responsabilità ex art. 52 LAVS dell'amministratore unico. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustificazione e/o di discolpa

Erwägungen (1 Absätze)

E. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2.   In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità

o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la

citata violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:

"stillschweigend"

,

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6).

Qualora più datori di

lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una

persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va

rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°

gennaio 2012, prevede che

“se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”

.

Il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato

il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la

prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta

anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo

art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

2.3.   Nella

fattispecie in esame, come da giurisprudenza citata al considerando precedente,

a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni del 10 luglio, 11

ottobre e 27 dicembre 2017 (cfr. consid. 1.2)

che segnano l’insorgenza

e la conoscenza del danno

la Cassa ha rettamente chiesto in via

sussidiaria a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici

non versati dalla FA 1.

Va ricordato che,

conformemente alla giurisprudenza del TF, in

un’esecuzione per via di

pignoramento

la conoscenza del danno coincide con la notifica di un

attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale

attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli articoli 115 cpv. 1 e 149

LEF

che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi

l’irrecuperabilità del credito contributivo

e questo anche

nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora

sciolta per fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di

due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di

perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA del 5 agosto 1996 inc. 31.1995.260; STFA H

188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 e H 269/01

del 5 giugno 2003

, H 265/00 del 20 marzo 2003, H 284/02 del 19

febbraio 2003;

DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC

1991

pag. 132,

1990 pag. 304; Nussbaumer

, Les caisses de

compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage

selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 pag. 405

).

Con

l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa

quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del

deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del

fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

In

concreto dai verbali di pignoramento che hanno portato ai rispettivi attestati

di carenza beni risulta che

“(…) l’ufficio

[ndr.: si riferisce

all’Ufficio di esecuzione]

non ha accertato presso il debitore la presenza

di

beni pignorabili

e non ha potuto procedere ad un

pignoramento del

salario

. Richiesto il Signor RI 1 in qualità di direttore, dichiara che la

società non possiede beni di sorta da sottoporre a pignoramento. (…)”

(doc.

4/A-G).

2.4.   Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H

194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.5.   Nella

presente fattispecie, come accennato (cfr. consid. 1.3), il danno è costituito

dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2016 e

2017 così come risulta dai conteggi allestiti

“secondo relativa

dichiarazione dei salari”

(doc. 1/A-B) e dalle tabelle con relativi

specchietti dei rispettivi anni (doc. 5 e 6).

L’importo

complessivo di fr. 31'361.80, peraltro non validamente contestato, fatto valere

nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato

altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata

giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese

di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente

ai contributi paritetici rimasti scoperti.

Giova

qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie

pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle

parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che

l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT

II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.6.   Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.7.   La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il

danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova

motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid.

1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.8.   Ai

sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid.

5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53).

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di

quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in

modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid.

3a; RCC 1985

pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.9.   Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il

pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai

sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora

altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali

per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere

che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit.,

pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto

alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi

paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le

procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato

(STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.10.   RI

1, come accennato (cfr. consid. 1.4), contesta una sua negligenza grave.

Nella

misura in cui

adducendo che

“(…) dalla decisione su opposizione

risulta che non pagare le quote AVS, per qualsivoglia motivo, rappresenta una

"negligenza grave". (…)”

(I)

volesse fare valere che

l’art. 52 LAVS non istituisce una responsabilità causale, va rilevato che

“(…)

la realtà giudiziaria è però andata in sostanza nel senso di una responsabilità

causale con possibilità di giustificazione o di discolpa (…)”

(Cometta, “Il

diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto penale, assicurativo

sociale e contabile”, in: Temi scelti di diritto societario, collana rossa CFPG

n. 29, Lugano 2002, pag. 30 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

Nella

fattispecie, accettando la carica di organo formale della FA 1

(

membro

del CdA dal 13 aprile 2012 al 15 maggio 2014 ed in seguito amministratore

unico; cfr. estratto RC informatizzato agli atti

)

, l’insorgente ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano

Quale

organo formale, l'opponente doveva quindi adempiere agli obblighi inalienabili

stabiliti dall'art. 716a cpv. 1 CO con la massima vigilanza, che va oltre

all'usuale prudenza da osservare nei propri affari, pena la responsabilità per

il danno subito dalla Cassa. In tale contesto, l'Alta Corte ha in particolare rilevato

che

"(…) scopo della norma

(art. 716a cpv. 1 CO, ndr)

è di

evidenziare che il mandato quale consigliere di amministrazione non può essere

inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa

e di poca responsabilità (…)"

(STFA H 160/99 dell'8 novembre 1999,

consid. 4b).

In

concreto, nella decisione impugnata, rettamente la Cassa ha (incontestatamente)

rilevato che

“(…) lo scoperto contributivo è di un anno e mezzo circa e che,

a seguito dell’entrata in mora della società con il pagamento dei contributi,

la Cassa procedeva dal mese di aprile 2013 all'invio di diffide di pagamento e,

dal mese di giugno 2013, all'avvio di procedure esecutive. Come stabilito dalla

giurisprudenza federale, nell'ambito dell'accertamento del mancato pagamento

dei contributi non riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità la

sospensione del pagamento dei contributi è inammissibile e costituisce una

negligenza grave dell'amministratore (STFA 12 dicembre 2002, H 279/01). (…)”

(doc. 3, punto 6.1).

Va

qui inoltre ricordato che secondo costante giurisprudenza (

STCA

31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti

)

la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un

fallimento. In questo contesto, l’argomentazione secondo la quale è per

l’esistenza di un credito di fr. 152'308 vantato nei confronti di un

committente (vedi l’opposizione del 26 aprile 2019 sub doc. 2 a cui il ricorso

rinvia) che

“(…) ho procrastinato il pagamento degli oneri, come pure di

ritirare la mia paga, salvando per un paio di anni un'attività basata sul

lavoro di un'impresa a livello familiare, famiglia di __________, sempre in

attesa del pagamento della fattura sopracitata di fr. 152'308.- (…)”

(I),

non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per il

mancato versamento degli oneri sociali.

Infatti,

ritenuto che il mancato pagamento dei contributi

(

aven-do la Cassa,

incontestatamente, dovuto procedere a sistematiche diffide e esecuzioni

)

non è riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità, non è rilevante

che i problemi di liquidità fossero dovuti al mancato incasso di fatture o che

il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di

conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti.

Rilevato

che dagli atti risulta inoltre che la Cassa, a seguito dell’entrata in mora

della società con il pagamento dei contributi, ha proceduto dal mese di maggio

2016 all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di giugno 2016, all'avvio di

procedure esecutive (cfr. doc. 5 e 6)

ciò che denota una difficoltà a

far fronte al proprio obbligo contributivo

, l’insorgente doveva

attivarsi per garantire il pagamento dei contributi.

Va

qui ricordato che il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e

differito il pagamento dei contributi è già di per sé un segno di negligenza

grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai

quali incombe per legge, come suesposto, la massima vigilanza nella conduzione

e nel controllo della società (STFA 27 giugno 1994 nella causa M. e STCA 31.2006.5-6

del 13 settembre 2006).

Il

ricorrente, vista la carica assunta in seno alla società, non poteva dunque

accontentarsi di un ruolo passivo. Questo vale a maggiore ragione se si

considera che il TF ha avuto modo di sottolineare che gli obblighi di vigilanza

e di diligenza di un amministratore unico, come nella fattispecie, sono da

connotare con particolare rigore e risultano essere accresciuti (STF H 10/7 del

7 marzo 2008, consid. 6.3; H 279/01 del 12 dicembre 2002, consid. 3.2 e DTF 102

V 1, consid. I 2b, pag. 3).

Non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e

ritenuto che nemmeno, nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid.

2.9), sono stati invocati validamente motivi di giustificazione e/o di

discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno

subìto dalla Cassa.

In

questo senso, quanto all’asserita rinuncia a percepire il proprio stipendio dal

2015

“(…) io non ho ritirato il mio stipendio di direttore tecnico

e amministratore unico dal 2015 (…)”

(doc. 2)

, a ragione la Cassa

ha rilevato che

“(…) giova rammentare che le misure attuate, benché volte a

risanare la situazione della società, non costituiscono motivo di

giustificazione e di discolpa allorquando, come nel presente caso, venga

appurata una responsabilità secondo l'art. 52 LAVS (STFA 29 febbraio 1992 nella

causa V. J., W. e T.). (…)”

(doc. 3, punto 6.2, pag. 7).

2.11.   Nella

misura in cui l’insorgente

rinviando alla decisione del 12 dicembre 2017 con la quale il Pretore del

Distretto di __________ ha accolto l’istanza del 21 settembre 2017 della

società e respinto in via provvisoria per fr. 77'122.-- l’opposizione

interposta al relativo precetto esecutivo notificato il 26 maggio 2017 per il

pagamento di fr. 152'308.-- (cfr. doc. 2/A) e adducendo che

“(…) visionando

la classifica creditori sono convinto che l’onere AVS sarà compensato quasi

totalmente. (…)”

(I)

pretende che la Cassa abbia agito prematuramente, questo Tribunale rileva

quanto segue.

Secondo

la giurisprudenza federale, è sufficiente che la Cassa subisca un danno

parziale per legittimare l'inizio di una procedura ex. art. 52 LAVS (DTF 121 V

240, consid. 3c, pag. 243).

In

concreto, come accennato (cfr. consid. 1.2), il 10 luglio, l’11 ottobre e il 27

dicembre 2017 l’Ufficio di esecuzioni (UE) di __________ ha rilasciato degli

attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF

non soluti dalla società per gli anni 2016 e 2017 e nell’e-mail del 22 luglio

2019 lo stesso ufficio ha dichiarato che

“(…) allo stadio attuale, se

riusciamo ad incassare i crediti sarà previsto un dividendo per i creditori di

IIa. Classe. (…)”

(doc. 3/A).

In

simili circostanze un danno (per lo meno parziale) risulta essere accertato e

pertanto la Cassa poteva intentare l’azione di risarcimento danni che,

conformemente alla succitata giurisprudenza, non è quindi prematura.

Quanto

alla domanda di sospensione

“(…) vista anche la mia situazione

economica chiedo pertanto che l'azione nei miei confronti sia sospesa almeno

fino a quando non verrà definita dall'ufficio fallimenti la ripartizione dei

fr. 77'122.- (ormai fr. 85'000.- con interessi, vedi all. D). (…)”

(I)

,

alla quale la Cassa si è opposta (cfr. consid. 1.5), questo Tribunale rileva

che l

’Alta Corte, proprio avuto riguardo ad una domanda di

sospensione della procedura risarcitoria in attesa di conoscere l’esito delle

trattative in corso, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’ha ritenuta

manifestamente infondata rilevando che

“(…) in caso di incertezza sul

dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per

ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di

risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al

risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione

di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del

resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di

equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato,

l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184). (…)”

(STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010, consid. 5).

Avuto

riguardo infine alla sua situazione economica

nell’opposizione del 26

aprile 2019 l’insorgente ha evidenziato che

“(…) io personalmente sono già

in carenza beni (vedi allegato) e la AVS trattiene già fr. 150 mensili dalla

mia rendita di vecchiaia. (…)”

(doc. 2)

, va osservato quanto

segue.

La

situazione economica del ricorrente non è rilevante ai fini del presente

giudizio. Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti

contemplato l’istituto del condono (che presuppone i presupposti della buona

fede e dell’onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non

può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il

condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave

negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della

persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli

ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è

a priori escluso (STCA 31.2016.10 del 6 aprile 2017 consid. 2.9 e 31.2009.4 del

20 gennaio 2010 consid. 2.9). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52

LAVS basata su un agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la

pretesa risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono

per applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione

(Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297). Spetta comunque alla Cassa valutare,

nell’ambito dell’esecuzione del presente giudizio, le reali possibilità d’incasso

(ZAK 1986 pag. 448).

Inoltre,

nella decisione impugnata, la Cassa ha rilevato che

“(…) vi è la possibilità

di concordare un pagamento rateale dell'importo chiesto in restituzione. Una

domanda in tal senso deve essere formulata per iscritto al competente Servizio

incassi della Cassa cantonale di compensazione AVS/Al/IPG una volta passata in

giudicato la presente decisione. (…)”

(doc. 3, punto 8, pag. 9).

2.12.   Visto

tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.13.   Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositiv
  1. Il ricorso èrespinto.
  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
  3. Comunicazione agli interessati. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.02.2020 31.2019.15 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.02.2020 31.2019.15 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.02.2020 31.2019.15

Responsabilità ex art. 52 LAVS dell'amministratore unico. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustificazione e/o di discolpa

Raccomandata Incarto n. 31.2019.15 FS Lugano 11 febbraio 2020 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 6 settembre 2019 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 13 agosto 2019 emanata da CO 1 in materia di art. 52 LAVS in relazione alla fallita: FA 1 ritenuto in fatto 1.1.   FA 1, con sede a __________ (in precedenza a __________), è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 2012 (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale consisteva nell’esercizio di un’impresa di costruzione e di un’impresa generale di costruzioni (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Negli anni dal 2016 al 2018, il consiglio di amministrazione era così composto (date di pubblicazione nel FUSC): RI 1                         dal __________.2014          amministratore unico 1.2.   La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. aprile 2012 (doc. 1). Nelle date 10 luglio, 11 ottobre e 27 dicembre 2017 l’Ufficio di esecuzioni (UE) di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni 2016 e 2017 (doc. 4/A-E). Con decreto del 18 aprile 2018 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato, a far tempo dal 19 aprile 2018, l’apertura del fallimento della società (FUSC __________ 2018). 1.3.   Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 12 aprile 2019 (doc. 1), confermata con decisione su opposizione del 13 agosto 2019 (doc. 3), la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale amministratore unico) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 31'361.80 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2016 e 2017. 1.4.   Con il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione. L’insorgente – contestata una sua negligenza adducendo che “(…) la mia negligenza consiste nel fatto di pensare che in uno stato di diritto le fatture devono essere pagate. È per questo che ho procrastinato il pagamento degli oneri, come pure di ritirare la mia paga, salvando per un paio di anni un'attività basata sul lavoro di un'impresa a livello familiare, famiglia di __________, sempre in attesa del pagamento della fattura sopracitata di fr. 152'308.-. Faccio notare che a tutt'oggi il pagamento della fattura è ancora pendente, ma convalidato dalla pretura di __________ almeno per un importo fr. 77'122.- + interessi. La sentenza è esecutiva ed è depositata presso l'ufficio fallimenti di __________. Il debitore è perseguibile essendo proprietario di immobili. (…)” (I) – ha concluso che “(…) la mia presunta negligenza non era pertanto a mio avviso così grave, visto che il credito della FA 1 esiste realmente e potrà essere realizzato. Gli oneri verranno pagati anche se in ritardo. Cade per me così il concetto di negligenza grave... Personalmente, visionando la classifica creditori sono convinto che l'onere AVS sarà compensato quasi totalmente. Vista anche la mia situazione economica chiedo pertanto che l'azione nei miei confronti sia sospesa almeno fino a quando non verrà definita dall'ufficio fallimenti la ripartizione dei fr. 77'122.- (ormai fr. 85'000.- con interessi, vedi all. D). (…)” (I). 1.5.   Con la risposta di causa – indicato di aver emanato solo una decisione risarcitoria nei confronti del ricorrente – la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Osservato come il ricorrente riprenda le argomentazioni già esposte in sede di opposizione, la Cassa ha precisato che “(…) si ribadisce unicamente che la società da anni si trovava in una situazione economica difficile, tant'è che è stata destinataria di sette attestati di carenza beni (doc. 4 A-G). Inoltre tale circostanza era ben nota al ricorrente il quale durante i verbali di pignoramento effettuati nel corso del 2017 ha sempre dichiarato che la società non disponeva di beni di sorta (doc. 4 A-G). (…)” (III) e si è opposta alla domanda di sospensione della procedura. considerato in diritto in ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011). nel merito 2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5). Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno” . Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.). 2.3.   Nella fattispecie in esame, come da giurisprudenza citata al considerando precedente, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni del 10 luglio, 11 ottobre e 27 dicembre 2017 (cfr. consid. 1.2) – che segnano l’insorgenza e la conoscenza del danno – la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla FA 1. Va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli articoli 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA del 5 agosto 1996 inc. 31.1995.260; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003, H 265/00 del 20 marzo 2003, H 284/02 del 19 febbraio 2003; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 pag. 132, 1990 pag. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 pag. 405). Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF. In concreto dai verbali di pignoramento che hanno portato ai rispettivi attestati di carenza beni risulta che “(…) l’ufficio [ndr.: si riferisce all’Ufficio di esecuzione] non ha accertato presso il debitore la presenza di beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento del salario . Richiesto il Signor RI 1 in qualità di direttore, dichiara che la società non possiede beni di sorta da sottoporre a pignoramento. (…)” (doc. 4/A-G). 2.4.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b). 2.5.   Nella presente fattispecie, come accennato (cfr. consid. 1.3), il danno è costituito dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2016 e 2017 così come risulta dai conteggi allestiti “secondo relativa dichiarazione dei salari” (doc. 1/A-B) e dalle tabelle con relativi specchietti dei rispettivi anni (doc. 5 e 6). L’importo complessivo di fr. 31'361.80, peraltro non validamente contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti. Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b). 2.6.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2). Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b). 2.7.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7). 2.8.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b). 2.9.   Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). 2.10.   RI 1, come accennato (cfr. consid. 1.4), contesta una sua negligenza grave. Nella misura in cui – adducendo che “(…) dalla decisione su opposizione risulta che non pagare le quote AVS, per qualsivoglia motivo, rappresenta una "negligenza grave". (…)” (I) – volesse fare valere che l’art. 52 LAVS non istituisce una responsabilità causale, va rilevato che “(…) la realtà giudiziaria è però andata in sostanza nel senso di una responsabilità causale con possibilità di giustificazione o di discolpa (…)” (Cometta, “Il diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto penale, assicurativo sociale e contabile”, in: Temi scelti di diritto societario, collana rossa CFPG

n. 29, Lugano 2002, pag. 30 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Nella fattispecie, accettando la carica di organo formale della FA 1 (membro del CdA dal 13 aprile 2012 al 15 maggio 2014 ed in seguito amministratore unico; cfr. estratto RC informatizzato agli atti), l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano Quale organo formale, l'opponente doveva quindi adempiere agli obblighi inalienabili stabiliti dall'art. 716a cpv. 1 CO con la massima vigilanza, che va oltre all'usuale prudenza da osservare nei propri affari, pena la responsabilità per il danno subito dalla Cassa. In tale contesto, l'Alta Corte ha in particolare rilevato che "(…) scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere di amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità (…)" (STFA H 160/99 dell'8 novembre 1999, consid. 4b). In concreto, nella decisione impugnata, rettamente la Cassa ha (incontestatamente) rilevato che “(…) lo scoperto contributivo è di un anno e mezzo circa e che, a seguito dell’entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa procedeva dal mese di aprile 2013 all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di giugno 2013, all'avvio di procedure esecutive. Come stabilito dalla giurisprudenza federale, nell'ambito dell'accertamento del mancato pagamento dei contributi non riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità la sospensione del pagamento dei contributi è inammissibile e costituisce una negligenza grave dell'amministratore (STFA 12 dicembre 2002, H 279/01). (…)” (doc. 3, punto 6.1). Va qui inoltre ricordato che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. In questo contesto, l’argomentazione secondo la quale è per l’esistenza di un credito di fr. 152'308 vantato nei confronti di un committente (vedi l’opposizione del 26 aprile 2019 sub doc. 2 a cui il ricorso rinvia) che “(…) ho procrastinato il pagamento degli oneri, come pure di ritirare la mia paga, salvando per un paio di anni un'attività basata sul lavoro di un'impresa a livello familiare, famiglia di __________, sempre in attesa del pagamento della fattura sopracitata di fr. 152'308.- (…)” (I), non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali. Infatti, ritenuto che il mancato pagamento dei contributi (aven-do la Cassa, incontestatamente, dovuto procedere a sistematiche diffide e esecuzioni) non è riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità, non è rilevante che i problemi di liquidità fossero dovuti al mancato incasso di fatture o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti. Rilevato che dagli atti risulta inoltre che la Cassa, a seguito dell’entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, ha proceduto dal mese di maggio 2016 all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di giugno 2016, all'avvio di procedure esecutive (cfr. doc. 5 e 6) – ciò che denota una difficoltà a far fronte al proprio obbligo contributivo –, l’insorgente doveva attivarsi per garantire il pagamento dei contributi. Va qui ricordato che il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé un segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA 27 giugno 1994 nella causa M. e STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006). Il ricorrente, vista la carica assunta in seno alla società, non poteva dunque accontentarsi di un ruolo passivo. Questo vale a maggiore ragione se si considera che il TF ha avuto modo di sottolineare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico, come nella fattispecie, sono da connotare con particolare rigore e risultano essere accresciuti (STF H 10/7 del 7 marzo 2008, consid. 6.3; H 279/01 del 12 dicembre 2002, consid. 3.2 e DTF 102 V 1, consid. I 2b, pag. 3). Non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno, nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), sono stati invocati validamente motivi di giustificazione e/o di discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa. In questo senso, quanto all’asserita rinuncia a percepire il proprio stipendio dal 2015 – “(…) io non ho ritirato il mio stipendio di direttore tecnico e amministratore unico dal 2015 (…)” (doc. 2) –, a ragione la Cassa ha rilevato che “(…) giova rammentare che le misure attuate, benché volte a risanare la situazione della società, non costituiscono motivo di giustificazione e di discolpa allorquando, come nel presente caso, venga appurata una responsabilità secondo l'art. 52 LAVS (STFA 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.). (…)” (doc. 3, punto 6.2, pag. 7). 2.11.   Nella misura in cui l’insorgente – rinviando alla decisione del 12 dicembre 2017 con la quale il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza del 21 settembre 2017 della società e respinto in via provvisoria per fr. 77'122.-- l’opposizione interposta al relativo precetto esecutivo notificato il 26 maggio 2017 per il pagamento di fr. 152'308.-- (cfr. doc. 2/A) e adducendo che “(…) visionando la classifica creditori sono convinto che l’onere AVS sarà compensato quasi totalmente. (…)” (I) – pretende che la Cassa abbia agito prematuramente, questo Tribunale rileva quanto segue. Secondo la giurisprudenza federale, è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una procedura ex. art. 52 LAVS (DTF 121 V 240, consid. 3c, pag. 243). In concreto, come accennato (cfr. consid. 1.2), il 10 luglio, l’11 ottobre e il 27 dicembre 2017 l’Ufficio di esecuzioni (UE) di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni 2016 e 2017 e nell’e-mail del 22 luglio 2019 lo stesso ufficio ha dichiarato che “(…) allo stadio attuale, se riusciamo ad incassare i crediti sarà previsto un dividendo per i creditori di IIa. Classe. (…)” (doc. 3/A). In simili circostanze un danno (per lo meno parziale) risulta essere accertato e pertanto la Cassa poteva intentare l’azione di risarcimento danni che, conformemente alla succitata giurisprudenza, non è quindi prematura. Quanto alla domanda di sospensione – “(…) vista anche la mia situazione economica chiedo pertanto che l'azione nei miei confronti sia sospesa almeno fino a quando non verrà definita dall'ufficio fallimenti la ripartizione dei fr. 77'122.- (ormai fr. 85'000.- con interessi, vedi all. D). (…)” (I) –, alla quale la Cassa si è opposta (cfr. consid. 1.5), questo Tribunale rileva che l ’Alta Corte, proprio avuto riguardo ad una domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa di conoscere l’esito delle trattative in corso, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’ha ritenuta manifestamente infondata rilevando che “(…) in caso di incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato, l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184). (…)” (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010, consid. 5). Avuto riguardo infine alla sua situazione economica – nell’opposizione del 26 aprile 2019 l’insorgente ha evidenziato che “(…) io personalmente sono già in carenza beni (vedi allegato) e la AVS trattiene già fr. 150 mensili dalla mia rendita di vecchiaia. (…)” (doc. 2) –, va osservato quanto segue. La situazione economica del ricorrente non è rilevante ai fini del presente giudizio. Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti contemplato l’istituto del condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso (STCA 31.2016.10 del 6 aprile 2017 consid. 2.9 e 31.2009.4 del 20 gennaio 2010 consid. 2.9). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione (Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297). Spetta comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448). Inoltre, nella decisione impugnata, la Cassa ha rilevato che “(…) vi è la possibilità di concordare un pagamento rateale dell'importo chiesto in restituzione. Una domanda in tal senso deve essere formulata per iscritto al competente Servizio incassi della Cassa cantonale di compensazione AVS/Al/IPG una volta passata in giudicato la presente decisione. (…)” (doc. 3, punto 8, pag. 9). 2.12.   Visto tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata. 2.13.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti