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31.2017.10

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. In casu il socio gerente di una Sagl datrice di lavoro non ha proceduto ai suoi doveri di controllo e diligenza.

Ticino · 2017-12-11 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2). Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b). 2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7). 2.6. A i sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b). 2.7.   Nel caso in esame, il ricorrente è stato gerente della FA 1. Conformemente alla giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA dell’11 ottobre 2011 [31.2011.6] con riferimenti ad altre STCA). Accettando il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’am-ministratore (rispettivamente il gerente) deve di principio infor-marsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità”. 2.8.   Il ricorrente sostiene che, ben sapendo degli obblighi di un amministratore, da parte sua non vi è stata negligenza e neppure intenzionalità nel mancato versamento dei contributi e se “… ciò è accaduto è stato a sua insaputa e in base a falsi documenti e false dichiarazioni. Per quanto ne possa sapere tutte le dichiarazioni presentate potrebbero essere fasulle e i presunti dipendenti potrebbero anche non essere esistiti e non aver svolto alcuna attività per conto della FA 1” . Egli ha poi rilevato: " (…) Nel presente caso vi è però stato un raggiro nei confronti del sottoscritto, impedendogli di venire a conoscenza dei fatti in base a falsi documenti e false dichiarazioni e mancata vigilanza da parte dell'Agenzia AVS. Partendo dal Questionario per l'affiliazione dei datori di lavoro (doc. E), si evidenziano diverse incongruenze.

-    Il questionario per l'affiliazione al punto 4 è stato dichiarato come nome dell'amministratore responsabile il Signor TERZ 1, mentre l'amministratore in quel momento era il sottoscritto.

-    Al punto 3 del questionario si indica il recapito presso "__________”, impedendo al sottoscritto di ricevere di fatto la corrispondenza dalla Cassa AVS e di poter quindi reclamare e chiedere chiarimenti

-    Il questionario non porta la firma del gerente RI 1

-    In fine l'Agenzia AVS ha timbrato e firmato a conferma della veridicità del questionario senza verificare quanto indicato e soprattutto i punti sopra citati. Tutta la corrispondenza con la Cassa AVS passava tramite la __________ ad __________ senza che questa fiduciaria abbia mai avuto nessun mandato da parte del gerente RI 1 (doc. F e G). Il contratto di lavoro con il Signor __________ (doc. H) non è firmato da RI 1 e quindi non valido. (…) (doc. I) La distinta pagamenti indennità per insolvenza (doc. I) non è credibile in quanto pare strano che i dipendenti abbiano lavorato 3 o 4 mesi senza ricevere stipendio e la domanda sorge spontanea è se abbiano veramente lavorato e nel cosa abbiano lavorato su mandato di chi? Dove hanno lavorato? Con chi hanno firmato i contratti di lavoro ? I presunti lavori eseguiti da FA 1 con i dipendenti indicati sono stati fatturi ed incassati e se si dove sono finiti i soldi per il pagamento degli stipendi e dei contributi? La Cassa AVS ha poi eseguito le verifiche? Ha proceduto all’eventuale contestazioni degli stipendi dichiarati in quanto non provati ? (…)” Ora, in effetti nel questionario per l’affiliazione del datore di lavoro, datato 5 marzo 2015, è stato indicato quale “amministratore responsabile“ TERZ 1 allorquando in quel momento gerente era il ricorrente (doc. 2E). Tale documento reca una firma che non è quella dell’insorgente, almeno se raffrontata con quella da lui apposta sul ricorso. Parimenti non sua è la firma posta in calce al contratto di lavoro con __________ (doc. 2H), come pure i contratti riguardanti __________ (VI/38) e __________ (VI/50). Altrettanto vero è che la corrispondenza riguardante la società veniva indirizzata alla fiduciaria __________, come pure le fatture relative agli acconti dei contributi paritetici di aprile e maggio 2015 (doc. 2 F e 2 G). Tuttavia il ricorrente, ben sapendo dei suoi obblighi quale gerente, non ha minimamente sostenuto di aver proceduto a controllare la gestione della società. Del resto se lo avesse fatto si sarebbe “accorto” che la FA 1 aveva dei dipendenti, come del resto lui stesso lo è stato. Agli atti risulta infatti un conteggio relativo al suo salario arretrato di aprile 2015 (VI/67). Non solo, dal verbale d’interrogatorio del 16 novembre 2015 presso l’Ufficio fallimenti di __________ di TERZ 1, succeduto quale gerente al ricorrente, risulta che le cause del fallimento erano dovute alla mancanza di lavoro ed al numero troppo alto di operai e che, a sua detta, la situazione economica era così precaria che “ si poteva depositare il bilancio già in maggio-giugno 2015” (doc. 2/C), vale a dire già durante il periodo di carica del ricorrente. Inoltre, se effettivamente il ricorrente non gestiva la società, egli non ha tuttavia sostenuto di essere stato impedito di controllare l’andamento della FA 1, di aver ricevuto informazioni inveritiere sull’effettivo stato della società, sul pagamento dei contributi, circostanze che, a determinate condizioni, potrebbero essere valide per una sua liberazione di responsabilità ex art. 52 LAVS. Infatti, secondo giurisprudenza, che nel caso in cui il reale amministratore di una società sottaccia scientemente e volontariamente l'effettiva situazione della società agli altri amministratori, seriamente intenzionati ad assumere le loro funzioni e le rispettive responsabilità, per questioni di prestigio o di pudore, questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla Cassa di compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 nella causa D.S. e del 9 maggio 1994 in re T.B., nonché STCA inedita del 31 marzo 1995 in re W.W. e T, consid. 2.7). Non vi è parimenti colpa degli altri membri del Consiglio di amministrazione quando l'incaricato, intenzionalmente, si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti degli altri membri del Consiglio o fornisce loro informazioni errate, ma affidanti (STFA inedita del 15 dicembre 1993 nella causa L.N. e STCA inedita del 7 gennaio 1998 in re M.G.). Infine, qualora l’amministratore incaricato della gestione inganni, mediante raggiri di rilevanza penale, i colleghi del CdA facendo credere l’avvenuto pagamento dei contributi sociali, a quest’ultimi non può essere imputata alcuna grave negligenza (STFA del 25 luglio 2000, H 319/99; dell’8 luglio 2003, H 141/01 e del 7 febbraio 2006, H 152/05). Anzi, vi è da credere che il ricorrente non si sia minimamente interessato della società di cui è stato gerente con diritto di firma individuale. Non sono inoltre d’aiuto all’insorgente le generiche affermazioni di “ falsa documentazione e di false dichiarazioni ” in relazione all’attività svolta dalla FA 1, essendo le stesse sprovviste di substrato probatorio. La documentazione sin qui citata, oggetto di verifica da parte delle Cassa, dimostra invece che la società aveva dei dipendenti, che gli stessi non hanno ricevuto alcun salario e che gli oneri sociali non sono stati versati (cfr. consid. 2.3). Inoltre, non serve rimproverare all’agenzia AVS una mancata vigilanza per liberare il ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Se l’Agenzia comunale di __________ non ha verificato l’esattezza dei dati forniti nel questionario del datore di lavoro (cfr. il punto G del formulario “I dati del datore di lavoro sono completi e veritieri?” e le relative caselle “no” e “si”; l’Agenzia non ha crociato nessuna delle due caselle), di certo si può affermare che tale omissione non può essere messa in relazione causale adeguata con il danno subito dalla Cassa (cfr. in argomento DTF 122 V 186). Piuttosto il comportamento del ricorrente denota una passività nella gestione della società che è in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]). In conclusione, non avendo il ricorrente, ex gerente della FA 1, ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza che la sua carica comportava ed avendo di conseguenza violato le prescrizioni per negligenza grave, egli deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 12'578,80 per oneri sociali non versati dalla società durante il suo periodo di carica. 2.9.   Con osservazioni 25 novembre 2017 TERZ 1, chiamato in causa, ha fra l’altro sostenuto che “…. per il breve periodo non mi sento responsabile dei debiti della società se non in misura del mio breve operato ”, chiedendo inoltre “ … di stralciare dai ruoli la mia presenza ”. Con la chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191 n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit, pag. pag. 191 seg. n. 528). Visto quanto sopra, a prescindere dal fatto che la decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS emessa nei suo confronti è cresciuta in giudicato (cfr. consid. 2.2), questo Tribunale non può procedere nel senso richiesto da TERZ 1. 2.10.   Richiamato tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 2.11.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.31.2017.10

BS/gm

Lugano

11 dicembre 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 maggio 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 maggio 2017 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

In ordine

2.7.   Nel caso in esame, il ricorrente è stato gerente della FA 1.

Conformemente alla giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima(DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA dell’11 ottobre 2011 [31.2011.6] con riferimenti ad altre STCA).

Accettando il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFAH 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’am-ministratore (rispettivamente il gerente) deve di principio infor-marsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF114 V 219 = RCC1989 p. 116; cfr. ancheSTFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che"scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità”.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti