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31.2011.9

Responsabilità ex 52 LAVS dell'amministratore unico di una SA. Nel caso concreto non sussiste alcun valido motivo giustificante il mancato pagamento degli oneri sociali. Violazione dell'obbligo di diligenza

Ticino · 2012-03-20 · Italiano TI
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Responsabilità ex 52 LAVS dell'amministratore unico di una SA. Nel caso concreto non sussiste alcun valido motivo giustificante il mancato pagamento degli oneri sociali. Violazione dell'obbligo di diligenza

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995

pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid.

6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03

del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, oggetto del danno è il mancato pagamento dei contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla FA 1 negli anni 2005-2009 e determinati sulla

base delle relative distinte salariali e sul conteggio di revisione per le

riprese salari degli anni 2005 e 2006 (cfr. doc. 1/C e 3/A-E).

Altra

posizione del danno sono i contributi paritetici determinati sui salari

rivendicati (periodo 2008-2009), per complessivi fr. 23'639.10, così come

risulta dal conteggio 3 settembre 2009 (doc. 1/C6 e dalle rispettive distinte

salari rivendicati sub. doc. 3/G e 3/H).

Il

ricorrente, nello scritto 29 dicembre 2011, evidenzia, in particolare, che

dallo stato di riparto nel fallimento n. 2090034 della FA 1 si evince che

“(…)

il Signor PI 1 ha beneficiato di un credito lordo di Fr. 66'000.00 e la Signora

__________ ha beneficiato di un credito lordo di fr. 44'500.00 quali stipendi

da settembre 2008 a marzo 2009, situazione che è certamente sfuggita alla Cassa

AVS. (…)”

(X).

Al

riguardo questo Tribunale ha appurato che gli importi di fr. 66'000.00 e fr.

44'500.00 corrispondono agli ammontari per salari rivendicati da PI 1 e __________,

per i periodi da settembre 2008 a marzo 2009 rispettivamente da settembre 2008 a gennaio 2009, e che l’UF di __________ ha collocato in I.a classe e per i quali, a procedura

fallimentare conclusa, ha versato alla Cassa l’importo di fr. 8'917.90 riferito

ai contributi AVS/AI/IPG e AD trattenuti (XIX e XXI). Inoltre questo Tribunale

non può che confermare quanto sostenuto dalla Cassa e, più precisamente, che

“(…)

relativamente ai salari rivendicati al netto (dedotte le indennità per

insolvenza) negli anni 2008 e 2009, tra i quali anche i salari insinuati dai

signori PI 1 e __________ per un ammontare di CHF 147'600.00 e CHF 115'700.00

(cfr. distinte salari rivendicati 2008 e 2009 allegati al doc. 3), la Cassa ha

correttamente insinuato all’amministrazione del fallimento unicamente la

quota parte a carico del datore di lavoro riferita ai contributi AVS/AI/IPG,

AD, AF e AFI nonché le spese di amministrazione, pari a complessivi CHF

23'639.10 (cfr. allegato C

E. 6 sub doc. 1). Pertanto il versamento di

CHF 8'917.90 da parte dell’Ufficio fallimenti non incide sull’ammontare del

danno fatto valere dalla Cassa poiché riferito alla quota parte trattenuta sui

salari a favore dei signori PI 1 che la Cassa non ha insinuato nel fallimento

della società. (…)”

(XXI).

Quanto

poi alla censura secondo la quale l’ammontare di fr. 221'518.65 potrebbe essere

messo in discussione ritenuto che

“(…) se la Cassa avesse dato seguito alle

mie richieste di considerare la responsabilità del Signor PI 1 quale “amministratore

di fatto” del 13.05.2001 e di conseguenza iniziando subito una procedura

esecutiva nei suoi confronti, la Cassa stessa avrebbe potuto incassare almeno

CHF 60'574.80, come si evince dalla pubblicazione su Foglio Ufficiale svizzero

del __________2011 dove è pubblicato il pignoramento eseguito da parte

dell’ufficio esecuzione per conto del creditore “Stato Cantone Ticino e

Confederazione svizzera” con l’incasso appunto di CHF 60'574.80. (…)”

(X),

questo Tribunale deve fare proprie le conclusioni della Cassa secondo cui

“(…)

nei confronti del signor PI 1, la Cassa ha provveduto all’emanazione della

decisione risarcitoria il 6 ottobre 2011, quando l’istruttoria ha permesso di

accertare la qualità di presunto organo di “fatto” da parte di quest’ultimo.

Infatti, solo dopo aver ricevuto la dichiarazione del 24 agosto 2011, la Cassa

ha avuto un elemento concreto sulla base del quale ha potuto provvedere ad

effettuare ulteriori accertamenti sulla posizione del signor PI 1 in seno alla

società e ad emanare la decisione risarcitoria anche nei suoi confronti. Si

rileva che tale provvedimento risarcitorio non ha ancora potuto essere

notificato poiché il signor PI 1 è tuttora irreperibile. (…)”

(XVII).

Del

resto va qui ricordato che secondo la giurisprudenza federale, nel caso di solidarietà

tra più debitori,

la Cassa ha la facoltà di scegliere

contro quale dei debitori solidali procedere.

Qualora

la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può

sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3).

2.3.   Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid.

1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre –

anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro

deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della

Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche

se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608

consid. 5b).

2.4.   La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,

il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio

nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento

non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro,

nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli

sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V

188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid.

3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire

il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e

prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187

consid.

1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.5.

A

i sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo

il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di

gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui

appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid.

5a;

DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des

Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53).

I fatti di cui

si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli

organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi

fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della

situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema

di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e

dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202

consid.

3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p.

52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der

Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658).

La giurisprudenza

ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla

Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid.

1b).

2.6.   L’insorgente

dopo aver premesso che

“(…) il sottoscritto ritiene che la

responsabilità di fatto sia da attribuire ai Signori PI 1, in particolare al

Signor PI 1 che si occupava “in toto” di tutte le pratiche amministrative, ivi

comprese l’assunzione dei dipendenti, il calcolo ed il pagamento degli

stipendi, le comunicazioni alla Cassa AVS, la compilazione e la firma delle

distinte salari annuali. (…)”

(I)

ha, in particolare,

sostenuto che dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2006 e dai conti dell’anno 2007

non emergeva una situazione tale per cui gli oneri AVS potessero essere messi

in pericolo; che i problemi sarebbero nati a partire dal 2008; che il signor PI

1 lo avrebbe tenuto all’oscuro delle situazioni debitorie della società nei

confronti dell’AVS, non avrebbe dato seguito alle richieste d’informazioni e il

24 agosto 2011 ha sottoscritto una dichiarazione con la quale ha assunto

l’obbligo di pagamento dei contributi paritetici (vedi il doc. E).

Tuttociò

non è tuttavia sufficiente per liberare l’insorgente da una responsabilità ex

art. 52 LAVS.

Va

innanzitutto rilevato che accettando

il mandato di amministratore

unico l’insorgente

ha assunto tutti gli oneri che da

tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA

H

171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti

ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,

sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha

ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni

siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella

causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC

1989 p. 116; cfr. anche

STFA 29

agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché

i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari

dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre

2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e

STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA

1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura

"dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H

234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita

dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che

"scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18

novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF

9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

In

questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente

asserisca che è il

“(…) Signor PI 1 che si occupava “in toto” di tutte le

pratiche amministrative, ivi comprese l’assunzione dei dipendenti, il calcolo

ed il pagamento degli stipendi, le comunicazioni alla Cassa AVS, la compilazione

e la firma delle distinte salari annuali. (…)”

(I). Non soccorre

l’insorgente neppure la circostanza secondo la quale egli

“(…) oltre che di

altri fatti, non veniva informato circa le assunzioni dei dipendenti che PI 1

gestiva personalmente, tant’è che il mio Ufficio e tanto meno il sottoscritto ricevevano

informazioni in merito al movimento di entrata e uscita dei dipendenti e le

comunicazioni e corrispondenza fatte in nome della Società con la Cassa AVS.

(…)”

(I). Anche la dichiarazione 24 agosto 2011

(

doc. E, che esplica

tutt’al più effetti interni nei rapporti tra gli organi societari che esulano

dalla procedura di risarcimento, vedi la STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010

consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata

)

, con la quale PI 1 si è assunto

l’obbligo di pagamento dei contributi paritetici, non può assurgere a valido

motivo di discolpa. Un amministratore diligente non può estraniarsi dai

problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC

1989 pp. 114s;

STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.;

STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998)

. Addirittura

è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori di

fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore

non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del

5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc.

31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun

diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in

sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria

responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione

dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura

fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un

ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave

negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere

effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STFA H 195/92

del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

Dagli

atti risulta, inoltre, che la società dal 2006 non ha effettuato alcun

versamento per i contributi paritetici dovuti nonostante le diffide e i

precetti a lei indirizzati (vedi gli specchietti riferiti agli anni dal 2006 al

2009 sub. doc. 1/B-B3).

Ritenuta

questa situazione

che denota una difficoltà della FA 1 a far fronte al proprio

obbligo contributivo sin dall’inizio della propria attività

l’insorgente doveva attivarsi

al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento della società.

Questo

vale a maggiore ragione se si considera che già nella comunicazione telefax

urgente del 26 maggio 2006 l’insorgente comunicava a PI 1 che

“(…) questa

mattina il Signor __________ ha telefonato al mio Studio cercandomi ed ha

lasciato detto alla mia collaboratrice che deve ricevere dalla FA 1. 94 giorni

di stipendio e la cifra di

. 800.00 anticipati per nafta; ha aggiunto pure di aver ricevuto una

lettera dall’AVS dalla quale risulta che i contributi non sono versati. Non

sono a conoscenza della problematica, ti chiedo quindi di mettermi al corrente

sui fatti, __________ attende una risposta. (…)”

(doc. F).

Va

inoltre ribadito che l’insorgente non può, facendo leva sulla posizione

dell’amministratore di fatto, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo

comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che

incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari

circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la

giurisprudenza ivi citata).

In

particolare, riguardo all’asserita impossibilità ad eseguire puntualmente i

propri compiti:

“(…) a conferma del fatto che il Signor PI 1 non dava

seguito alle richieste del mio Ufficio impedendoci di poter eseguire

puntualmente i nostri compiti, allego alcune comunicazioni e richieste che le

mie collaboratrici hanno inviato direttamente alla FA 1, all’attenzione del

Signor PI 1 in relazione al fatto che la Cassa AVS, ad un certo punto, si era

rivolta al sottoscritto per la richiesta di documentazione arretrata. (…)”

(I), giova ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in

grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione

possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e

H/269/01 del 5 giugno 2003).

In

concreto, nonostante l’asserita mancanza di informazioni, l’insorgente non ha

inoltrato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della FA 1.

Quanto

infine alla presunta ed esclusiva gestione della società da parte dei signori PI

1, in particolare di PI 1, va ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare

una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso

dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la

giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98,

consid. 4b; Pratique VSI 1996 p. 306). Determinante è che le circostanze

addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per

esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una

negligenza grave.

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito

delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società

anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno

2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e

vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con

particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

In

queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di

amministratore unico gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex

art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.

2.7.   Occorre

tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e

193 consid. 2b).

Costituisce motivo di

giustificazione

il caso in cui un

datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una

mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa

che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung

des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156

segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid.

4c e

DTF 123 V 244 consid. 4b

). In questo contesto,

l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e

fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche

e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di

discolpa

.

Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento

a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,

dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,

cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa

di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (

STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pp. 163 segg.; cfr. anche Meyer,

cit., p. 36

).

Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.).

In

concreto, n

on sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

Non

va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti

esecutivi, non ha versato i contributi dovuti durante il periodo di

affiliazione alla Cassa dal 2006 al 2009 (ad eccezione di quelli relativi ai

primi tre trimestri del 2006 per complessivi CHF 905.--, cfr. doc. 1/B) e

nemmeno quelli di cui al conteggio di revisione 2005/2006 (cfr. doc. 1/B-B4).

In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come

detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei

pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società

o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121

V 243; STFA

H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004,

H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC

1992 p. 261).

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma

di fr. 221'518.65

(

vedi l’insinuazione definitiva del 4 settembre 2009 che rinvia ai rispettivi

conteggi da cui va dedotto il dividendo versato che risulta dall’attestato di

carenza di beni in seguito al fallimento 7 febbraio 2011 sub doc. 1/C e 1/D

[270'299.65 – 48'781.00 = 221'518.65]

)

corrispondente agli

oneri sociali non versati dalla FA 1 dal 2005 a marzo 2009.

2.8.   Visto

tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su

opposizione impugnata confermata.

2.9.   Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore

di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.

1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di

fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità

del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione

per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto

di importanza fondamentale”

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.--

deve essere dimostrata

dal ricorrente).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.2012 31.2011.9 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.2012 31.2011.9 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.2012 31.2011.9

Responsabilità ex 52 LAVS dell'amministratore unico di una SA. Nel caso concreto non sussiste alcun valido motivo giustificante il mancato pagamento degli oneri sociali. Violazione dell'obbligo di diligenza

Raccomandata Incarto n. 31.2011.9 FS Lugano 20 marzo 2012 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 14 settembre 2011 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 4 agosto 2011 emanata da in relazione alla terzo chiamata in causa CO 1 in materia di art. 52 LAVS FA 1 (cancellata da RC il __________) PI 1 ritenuto in fatto 1.1.   La FA 1, con sede a __________ poi trasferita a __________ ora comune __________, é stata iscritta a Registro di commercio il __________ __________. Lo scopo sociale consisteva nel trasporto di passeggeri, nell’organizzazione di viaggi, nel noleggio di torpedoni e nella gestione di agenzie di viaggi. RI 1 ha assunto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 4 giugno 2004 sino alla dichiarazione di fallimento (cfr. estratto RC sub doc. 1/A). 1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito Cassa), in qualità di datore di lavoro, dal 1. giugno 2004 al 31 marzo 2009. La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dall’agosto 2006 e precettarla dal settembre 2006 (cfr. doc. 1/B-B4 specchietto dell’evoluzione degli oneri sociali per gli anni dal 2006 al 2009). Con decreto 9 marzo 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del Cantone Ticino ha dichiarato lo scioglimento della società a far tempo dal 12 marzo 2009 (pubblicazioni FUSC del __________ 2009) e successivamente ha autorizzato la liquidazione del fallimento in procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (cfr. doc. 1/C che fa riferimento alla pubblicazione apparsa sul FU n. __________ del __________.2009 riguardante l’apertura di fallimento in via sommaria). La Cassa ha insinuato, in via definitiva il 4 settembre 2009, all’UF di __________ il proprio credito di fr. 270'299.65 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti nel periodo giugno 2005 - marzo 2009, di cui fr. 23'639.10 per contributi su rivendicazioni di credito per gli anni 2008 e 2009 e riprese salari per gli anni 2005 e 2006 dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1/C-C6). Il 7 febbraio 2011 l’UF di __________ ha rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito a fallimento per l’importo rimasto scoperto di fr. 221'518.65 (fr. 270'299.65 dedotto il dividendo pari a fr. 47'781.--; doc. 1/D). La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa con decreto 1. marzo 2011 della Pretura del Distretto di __________ (pubblicazione FUSC del __________ 2011). La ragione sociale è stata cancellata da RC il __________ 2011 (pubblicazione FUSC del __________ 2011). 1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 31 marzo 2011 (doc. 3), confermata con decisione su opposizione 4 agosto 2011 (doc. 1), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 221'518.65 per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 dal 2005 al 2009 (sino al mese di marzo), come risulta dagli estratti conto per i periodi 01.06.2004/31.12.2006, 01.01.2006/31.12.2006, 01.01.2007/31.12.2007, 01.01.2008/31.12.2008 e 01.01.2009/31.03.2009, nonché dai salari non percepiti ma insinuati all’UF di __________ per gli anni 2008 e 2009 e riprese salariali per gli anni 2005 e 2006, dedotta l’indennità per insolvenza (doc. 1/C1-C6 e doc. 3/A-H). 1.4.   Con il presente tempestivo ricorso RI 1 ha impugnato la succitata decisione su opposizione e contestato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. 1.5.   Con la risposta di causa la Cassa – osservato che il ricorrente in sostanza propone le medesime argomentazioni già esposte nella propria opposizione del 13 maggio 2011 (doc.

2) e confermato che “(…) ha emanato una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS anche nei confronti del signor __________ quale amministratore di “fatto” (…)” (III) – ha confermato integralmente la decisione su opposizione e chiesto di respingere il ricorso. 1.6.   Con decreto 10 ottobre 2011 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1 (V). Appurato che la raccomandata 10 ottobre 2011 non è stata ritirata (XVI) e verificata la residenza in __________ (XII), il decreto 10 ottobre 2011 è stato nuovamente inviato per posta semplice il 18 gennaio 2012 (XIV). Questo invio è ritornato al TCA il 7 febbraio 2012 con su la busta l’indicazione che il destinatario è partito senza lasciare nuovo indirizzo (XX). 1.7.   Con lettera 7 novembre 2011 l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni e ha chiesto la produzione della decisione di risarcimento emessa nei confronti di PI 1 (VI). Con scritto 21 novembre 2011 la Cassa ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da presentare e ha trasmesso la decisione risarcitoria emessa il 6 ottobre 2011 nei confronti di PI 1 che non ha potuto essere notificata in quanto il destinatario irreperibile all’indirizzo indicato (VIII e allegati doc. 4 e 5). 1.8.   Con lettera 29 dicembre 2011 il ricorrente – vista la lettera 21 novembre 2011 della Cassa e l’allegata decisione risarcitoria 6 ottobre 2011 emessa nei confronti di PI 1 – ha confermato la domanda di annullamento della decisione impugnata e ha prodotto ulteriore documentazione (X e allegati doc. G/1-20). Con scritto 27 gennaio la Cassa – osservato che la responsabilità del ricorrente ex art. 52 LAVS non è modificata: “(…) avendo infatti accettato e assunto il ruolo di organo formale della FA 1 dalla costituzione, egli deve assumersi gli obblighi che derivano dalla carica e ciò indipendentemente dal ruolo che avrebbe assunto il signor PI 1 all’interno della società. (…)” (XVII) – ha chiesto di respingere il ricorso. 1.9.   Invitata espressamente a prendere posizione in merito all’am-montare del danno fatto valere, in particolare avuto riguardo allo stato di riparto nel fallimento n. 2090034 della FA 1 prodotto sub doc. G/10 (XIX), la Cassa, con lettera 13 febbraio 2012, ha riconfermato l’importo del danno fatto valere di fr. 221'518.25 (XXI e allegati doc. 6-8). La lettera 13 febbraio 2012 unitamente alla documentazione allegata è stata notificata al ricorrente (dapprima con lettera raccomandata 14 febbraio 2012 e in seguito per posta semplice il 24 febbraio 2012; XXII con relativa busta) che è rimasto silente. considerato in diritto 2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Q ualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.). Nella fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1 la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, amministratore unico della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati. 2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla FA 1 negli anni 2005-2009 e determinati sulla base delle relative distinte salariali e sul conteggio di revisione per le riprese salari degli anni 2005 e 2006 (cfr. doc. 1/C e 3/A-E). Altra posizione del danno sono i contributi paritetici determinati sui salari rivendicati (periodo 2008-2009), per complessivi fr. 23'639.10, così come risulta dal conteggio 3 settembre 2009 (doc. 1/C6 e dalle rispettive distinte salari rivendicati sub. doc. 3/G e 3/H). Il ricorrente, nello scritto 29 dicembre 2011, evidenzia, in particolare, che dallo stato di riparto nel fallimento n. 2090034 della FA 1 si evince che “(…) il Signor PI 1 ha beneficiato di un credito lordo di Fr. 66'000.00 e la Signora __________ ha beneficiato di un credito lordo di fr. 44'500.00 quali stipendi da settembre 2008 a marzo 2009, situazione che è certamente sfuggita alla Cassa AVS. (…)” (X). Al riguardo questo Tribunale ha appurato che gli importi di fr. 66'000.00 e fr. 44'500.00 corrispondono agli ammontari per salari rivendicati da PI 1 e __________, per i periodi da settembre 2008 a marzo 2009 rispettivamente da settembre 2008 a gennaio 2009, e che l’UF di __________ ha collocato in I.a classe e per i quali, a procedura fallimentare conclusa, ha versato alla Cassa l’importo di fr. 8'917.90 riferito ai contributi AVS/AI/IPG e AD trattenuti (XIX e XXI). Inoltre questo Tribunale non può che confermare quanto sostenuto dalla Cassa e, più precisamente, che “(…) relativamente ai salari rivendicati al netto (dedotte le indennità per insolvenza) negli anni 2008 e 2009, tra i quali anche i salari insinuati dai signori PI 1 e __________ per un ammontare di CHF 147'600.00 e CHF 115'700.00 (cfr. distinte salari rivendicati 2008 e 2009 allegati al doc. 3), la Cassa ha correttamente insinuato all’amministrazione del fallimento unicamente la quota parte a carico del datore di lavoro riferita ai contributi AVS/AI/IPG, AD, AF e AFI nonché le spese di amministrazione, pari a complessivi CHF 23'639.10 (cfr. allegato C 6 sub doc. 1). Pertanto il versamento di CHF 8'917.90 da parte dell’Ufficio fallimenti non incide sull’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa poiché riferito alla quota parte trattenuta sui salari a favore dei signori PI 1 che la Cassa non ha insinuato nel fallimento della società. (…)” (XXI). Quanto poi alla censura secondo la quale l’ammontare di fr. 221'518.65 potrebbe essere messo in discussione ritenuto che “(…) se la Cassa avesse dato seguito alle mie richieste di considerare la responsabilità del Signor PI 1 quale “amministratore di fatto” del 13.05.2001 e di conseguenza iniziando subito una procedura esecutiva nei suoi confronti, la Cassa stessa avrebbe potuto incassare almeno CHF 60'574.80, come si evince dalla pubblicazione su Foglio Ufficiale svizzero del __________2011 dove è pubblicato il pignoramento eseguito da parte dell’ufficio esecuzione per conto del creditore “Stato Cantone Ticino e Confederazione svizzera” con l’incasso appunto di CHF 60'574.80. (…)” (X), questo Tribunale deve fare proprie le conclusioni della Cassa secondo cui “(…) nei confronti del signor PI 1, la Cassa ha provveduto all’emanazione della decisione risarcitoria il 6 ottobre 2011, quando l’istruttoria ha permesso di accertare la qualità di presunto organo di “fatto” da parte di quest’ultimo. Infatti, solo dopo aver ricevuto la dichiarazione del 24 agosto 2011, la Cassa ha avuto un elemento concreto sulla base del quale ha potuto provvedere ad effettuare ulteriori accertamenti sulla posizione del signor PI 1 in seno alla società e ad emanare la decisione risarcitoria anche nei suoi confronti. Si rileva che tale provvedimento risarcitorio non ha ancora potuto essere notificato poiché il signor PI 1 è tuttora irreperibile. (…)” (XVII). Del resto va qui ricordato che secondo la giurisprudenza federale, nel caso di solidarietà tra più debitori, la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere. Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3). 2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b). 2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7). 2.5. A i sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). 2.6.   L’insorgente – dopo aver premesso che “(…) il sottoscritto ritiene che la responsabilità di fatto sia da attribuire ai Signori PI 1, in particolare al Signor PI 1 che si occupava “in toto” di tutte le pratiche amministrative, ivi comprese l’assunzione dei dipendenti, il calcolo ed il pagamento degli stipendi, le comunicazioni alla Cassa AVS, la compilazione e la firma delle distinte salari annuali. (…)” (I) – ha, in particolare, sostenuto che dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2006 e dai conti dell’anno 2007 non emergeva una situazione tale per cui gli oneri AVS potessero essere messi in pericolo; che i problemi sarebbero nati a partire dal 2008; che il signor PI 1 lo avrebbe tenuto all’oscuro delle situazioni debitorie della società nei confronti dell’AVS, non avrebbe dato seguito alle richieste d’informazioni e il 24 agosto 2011 ha sottoscritto una dichiarazione con la quale ha assunto l’obbligo di pagamento dei contributi paritetici (vedi il doc. E). Tuttociò non è tuttavia sufficiente per liberare l’insorgente da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente asserisca che è il “(…) Signor PI 1 che si occupava “in toto” di tutte le pratiche amministrative, ivi comprese l’assunzione dei dipendenti, il calcolo ed il pagamento degli stipendi, le comunicazioni alla Cassa AVS, la compilazione e la firma delle distinte salari annuali. (…)” (I). Non soccorre l’insorgente neppure la circostanza secondo la quale egli “(…) oltre che di altri fatti, non veniva informato circa le assunzioni dei dipendenti che PI 1 gestiva personalmente, tant’è che il mio Ufficio e tanto meno il sottoscritto ricevevano informazioni in merito al movimento di entrata e uscita dei dipendenti e le comunicazioni e corrispondenza fatte in nome della Società con la Cassa AVS. (…)” (I). Anche la dichiarazione 24 agosto 2011 (doc. E, che esplica tutt’al più effetti interni nei rapporti tra gli organi societari che esulano dalla procedura di risarcimento, vedi la STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata), con la quale PI 1 si è assunto l’obbligo di pagamento dei contributi paritetici, non può assurgere a valido motivo di discolpa. Un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pp. 114s; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998) . Addirittura è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Dagli atti risulta, inoltre, che la società dal 2006 non ha effettuato alcun versamento per i contributi paritetici dovuti nonostante le diffide e i precetti a lei indirizzati (vedi gli specchietti riferiti agli anni dal 2006 al 2009 sub. doc. 1/B-B3). Ritenuta questa situazione – che denota una difficoltà della FA 1 a far fronte al proprio obbligo contributivo sin dall’inizio della propria attività – l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento della società. Questo vale a maggiore ragione se si considera che già nella comunicazione telefax urgente del 26 maggio 2006 l’insorgente comunicava a PI 1 che “(…) questa mattina il Signor __________ ha telefonato al mio Studio cercandomi ed ha lasciato detto alla mia collaboratrice che deve ricevere dalla FA 1. 94 giorni di stipendio e la cifra di € . 800.00 anticipati per nafta; ha aggiunto pure di aver ricevuto una lettera dall’AVS dalla quale risulta che i contributi non sono versati. Non sono a conoscenza della problematica, ti chiedo quindi di mettermi al corrente sui fatti, __________ attende una risposta. (…)” (doc. F). Va inoltre ribadito che l’insorgente non può, facendo leva sulla posizione dell’amministratore di fatto, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare, riguardo all’asserita impossibilità ad eseguire puntualmente i propri compiti: “(…) a conferma del fatto che il Signor PI 1 non dava seguito alle richieste del mio Ufficio impedendoci di poter eseguire puntualmente i nostri compiti, allego alcune comunicazioni e richieste che le mie collaboratrici hanno inviato direttamente alla FA 1, all’attenzione del Signor PI 1 in relazione al fatto che la Cassa AVS, ad un certo punto, si era rivolta al sottoscritto per la richiesta di documentazione arretrata. (…)” (I), giova ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003). In concreto, nonostante l’asserita mancanza di informazioni, l’insorgente non ha inoltrato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della FA 1. Quanto infine alla presunta ed esclusiva gestione della società da parte dei signori PI 1, in particolare di PI 1, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 p. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave. Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006). In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa. 2.7.   Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa . Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pp. 163 segg.; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). In concreto, n on sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, non ha versato i contributi dovuti durante il periodo di affiliazione alla Cassa dal 2006 al 2009 (ad eccezione di quelli relativi ai primi tre trimestri del 2006 per complessivi CHF 905.--, cfr. doc. 1/B) e nemmeno quelli di cui al conteggio di revisione 2005/2006 (cfr. doc. 1/B-B4). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261). In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 221'518.65 (vedi l’insinuazione definitiva del 4 settembre 2009 che rinvia ai rispettivi conteggi da cui va dedotto il dividendo versato che risulta dall’attestato di carenza di beni in seguito al fallimento 7 febbraio 2011 sub doc. 1/C e 1/D [270'299.65 – 48'781.00 = 221'518.65]) corrispondente agli oneri sociali non versati dalla FA 1 dal 2005 a marzo 2009. 2.8.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 2.9.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti