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Incarto n.31.2001.00004
bs/gm
Lugano
20 marzo 2001
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il vicepresidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione 27 gennaio 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS della
Cassa di comp. AVS __________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
in relazione alla fallita
__________,
ritenuto che con petizione 27 gennaio 2001 la Cassa di compensazione __________ ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 20'886,90 pari ai contributi paritetici non versati dalla __________ per gli anni 1998 e 1999, di cui il convenuto ricopriva la carica di socio gerente;
visto lo scritto 7 marzo 2001 della Cassa AVS __________ all'avv. __________ firmato per accettazione dal convenuto Signor __________ del seguente tenore:
" in relazione alla pratica citata a margine ed alla conversazione telefonica odierna, con la presente le comunichiamo che:
- vista la nostra lettera del 20 febbraio 2001 con la quale in sostanza veniva accettata l'opposizione del signor __________ del 22 dicembre 2000 e che di conseguenza l'importo richiesto con la nostra decisione di risarcimento danni del 28 novembre 2000 veniva ridotto a fr. 14'473.75;
- considerata la richiesta del signor __________ del 23 febbraio 2001 tendente ad ottenere una dilazione di pagamento sull'importo rimasto scoperto di Fr. 14'473.75, e ritenuto che la nostra Cassa ha accettato tale richiesta come proposto dal signor __________;
al fine di stralciare la pratica ancora in sospeso presso il Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, chiediamo che la presente lettera sia sottoscritta dal signor __________ in segno di accettazione e ritornata alla nostra Cassa." (cfr. Doc. _);
considerato che, di conseguenza, con lettera 15 marzo 2001, la Cassa postula lo stralcio della causa (cfr. Doc. _);
richiamato lo scritto 22 marzo 2001 del TCA in cui è stato chiesto all'avv. __________ se è intenzione del suo mandante di rinunciare alle ripetibili, questione che non è stata infatti regolata dalla convenzione (doc. _) e preso atto della risposta del legale in cui chiede che venga pronunciato il giudizio sulle ripetibili (doc. _);
rilevato che segnatamente in caso di transazione viene riconosciuta una indennità per ripetibili se la situazione processuale lo giustifica (cfr. DTF 109 V 71, 107 V 127; 106 V 126, Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 n. 9);
ritenuto che, sulla base della documentazione prodotta dal convenuto, la Cassa ha ridotto il danno a fr. 14'473.75 (doc. _), per cui si giustifica l'assegnazione di una indennità per ripetibili. Dal momento che il legale non ha redatto l'allegato di risposta e tantomeno il testo della convenzione, appare adeguato fissare l'indennità a fr. 300.--;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi