Istanza di condono dei contributi personali.Condizioni.Riduzione del contributo fino al massimo al contributo calcolato per i salariati,poi riduzione al contributo minimo,infine condono.Qui:saltato tutti i passaggi.Rinvio atti a Cassa x decidere su riduzione dei contributi dopo accertamenti su spese
Erwägungen (1 Absätze)
E. 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr.
81).
Se non è stata emessa nessuna
decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata
una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.
2.1; DTF 125 V 414 cons. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nella fattispecie, la decisione impugnata, ossia quella su
opposizione emessa il 7 giugno 2021 dalla Cassa CO 1, porta unicamente sulla
domanda di condono dei contributi personali dovuti dall'assicurato per gli anni
2016, 2017, 2018 e 2019 formulata il 3 febbraio 2021.
Di conseguenza, non è in discussione sapere se il 22 agosto 2019
la Cassa di compensazione abbia correttamente emanato le decisioni di
fissazione dei contributi personali per salariati il cui datore di lavoro non è
soggetto all'obbligo contributivo AVS per gli anni di contribuzione 2014-2019,
giacché esse sono cresciute incontestate in giudicato e quindi non possono più
essere rimesse in discussione. D'altronde, l'assicurato non le contesta.
Pertanto, nemmeno è determinante sapere se effettivamente la Cassa
di compensazione abbia fornito un'informazione errata all'assicurato sul suo
obbligo di affiliazione e contributivo.
Il TCA può dunque entrare soltanto nel merito della domanda di
condono dei contributi per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
nel merito
2.2. Per l
'
art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli
articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento non potrebbe essere
ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono
essere adeguatamente
ridotti
, a richiesta motivata, per un periodo di
tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori
al contributo minimo.
Giusta l
'
art.
11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento
costituirebbe un
onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere
condonato
,
a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone
di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo
minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di
questo contributo.
L'art. 31 OAVS sulla
riduzione dei contributi
dispone al
capoverso 1 che chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi deve
presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta,
corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non
si può esigere da lui il pagamento del contributo intero.
La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le
indagini necessarie (art. 31 cpv. 2 OAVS).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS, relativo al
condono dei contributi
,
prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo
11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda
scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la
cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio,
affinché questa possa esprimere il suo parere.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide
della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone
di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al
massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata
al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA
o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv.
3 OAVS).
Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge
federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
(RL 851.100 [6.4.5.2]), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della
pubblica assistenza (dal 15 marzo 2002: Dipartimento della sanità e della
socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote
dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di
esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr.
1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
2.3. Per il N. 3004 delle
Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza
attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN), valide dal 1° gennaio 2008,
stato al 1° gennaio 2021, possono ottenere
la riduzione o il condono dei
contributi
:
– gli assicurati che esercitano un'attività indipendente e devono
pagare personalmente il contributo. I dipendenti di un datore di lavoro non
soggetto all'obbligo contributivo sono assimilati ai lavoratori indipendenti a
meno che il datore di lavoro non abbia dato il suo consenso alla riscossione
dei contributi alla fonte (art. 6 cpv. 2 LAVS);
– gli assicurati senza attività lucrativa che devono versare
personalmente i contributi fissati in base alle loro condizioni sociali.
Il N. 3005 DIN precisa che la riduzione e il condono dei
contributi giusta l'art. 11 LAVS non sono concessi agli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa dipendente e il cui contributo è prelevato alla fonte dal
datore di lavoro.
I crediti di risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS non possono
essere ridotti (N. 3006 DIN).
Di regola solo i crediti contributivi passati in giudicato possono
essere oggetto di una riduzione o di un condono. Fa eccezione la riduzione
concessa mentre una procedura è pendente davanti al giudice di prima istanza
(N. 3007 DIN).
I contributi personali arretrati possono essere diminuiti mediante
riduzione giusta l'art. 11 cpv. 1 LAVS, mentre un condono ai sensi dell'art. 40
OAVS è escluso (DTF 113 V 248;N. 3008 DIN).
Secondo il N. 3010 DIN, la riduzione e il condono non implicano un
nuovo conteggio dei contributi; essi non autorizzano pertanto la correzione di
decisioni contributive inesatte passate in giudicato. Ciò si applica in
particolare anche ai contributi personali fissati sulla base di una tassazione
fiscale d'ufficio. Concedendo una riduzione o un condono, la cassa di
compensazione rinuncia solo alla riscossione di una parte o della totalità dei
contributi iniziali, fissati in una decisione passata in giudicato.
Giusta il N. 3012 DIN, la riduzione e il condono non riguardano
solo i contributi dell'AVS, bensì anche quelli dell'AI e delle IPG.
2.4. Secondo il N. 3001 DIN i
contributi personali arretrati il cui pagamento non può essere ragionevolmente
richiesto agli assicurati possono, su richiesta motivata, essere ridotti in
modo adeguato per un periodo determinato o indeterminato. Tali contributi non
saranno tuttavia ridotti a una somma inferiore al contributo minimo legale
(art. 11 cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI e art. 27 cpv. 3 LIPG).
Prima di un'eventuale riduzione, la Cassa deve dapprima
considerare un piano di pagamento. Al momento della fissazione dei pagamenti a
rate, bisogna tenere conto della prescrizione di cinque anni prevista dall'art.
16 cpv. 2 LAVS (N. 3002 DIN).
L'assicurato deve motivare la sua richiesta e provare che si trova
in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lui il pagamento dei
contributi. Lo stato di bisogno può risultare da oneri familiari straordinari
(p. es. spese d'educazione dei figli), da un notevole indebitamento, da spese
mediche straordinarie conseguenti a una malattia o a un infortunio e non
coperte da un'assicurazione, da spese causate da danni della natura (acqua,
fuoco, grandine, ecc.) o da spese risultanti dalla responsabilità civile (N.
3016 DIN).
La riduzione dei contributi è dunque una misura straordinaria che
presuppone notevoli e straordinarie difficoltà finanziarie dell'assicurato; si
deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità (RCC 1950 pag. 334).
Ciò si verifica in particolare quando l'assicurato è economicamente rovinato
(RCC 1954 pag. 70; N. 3021 DIN).
I contributi non devono essere ridotti in misura superiore a
quanto richiesto dall'assicurato (N. 3047 DIN).
I contributi pagati senza riserva non possono più essere ridotti,
vale a dire che una domanda di riduzione può vertere solo su debiti contributivi
non pagati (RCC 1952 pag. 428; N. 3048 DIN).
Giusta il N. 3049 DIN, di regola il grado di riduzione è stabilito
dal rapporto esistente tra l'insieme dei mezzi economici dell'assicurato e di
quelli che gli garantiscono il minimo vitale, oppure dalla parte del reddito
che non copre il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione.
I debiti e i loro interessi non giustificano di per sé il fatto
che si consideri l'esistenza economica dell'assicurato come seriamente
minacciata né, di conseguenza, la concessione di una riduzione che abbassi il
contributo a un tasso inferiore a quello del contributo usuale versato dai
salariati, come avviene in caso di avversità, malattie o catastrofi finanziarie
(RCC 1954 pag. 70; N. 3050 DIN).
La riduzione riguarda la totalità del contributo annuale. Se l'assicurato
ha già versato una parte dei contributi prima di presentare la domanda di
riduzione, la parte già pagata deve essere presa in considerazione al momento
del conteggio (RCC 1954 pag. 70; N. 3051 DIN).
Quando la cassa di compensazione si è decisa sul grado di
riduzione (contributi ridotti di un quarto, di un terzo, oppure inferiori al
tasso di contribuzione usuale per i salariati; v. N. 3049), può calcolare i
contributi ridotti partendo dai contributi iniziali o dall'ammontare del
reddito da attività lucrativa (N. 3057 DIN. Per un esempio, v. N. 3058 DIN).
La dilazione di pagamento nonché la procedura di riduzione non
interrompono il termine di prescrizione previsto all'art. 16 cpv. 2 LAVS (RCC
1982 pag. 115; N. 3063 DIN).
Secondo il N. 3066 DIN, la riduzione per inesigibilità può essere
concessa soltanto per i contributi personali arretrati, vale a dire per i
contributi scaduti del periodo di calcolo anteriore (N. 3009).
2.5. La condizione dell'inesigibilità
è soddisfatta quando il pagamento dell'intero contributo non permetterebbe all'assicurato
di coprire il suo fabbisogno vitale e quello della sua famiglia (RCC 1949 pag.
162; RCC 1952 pag. 319; RCC 1989 pag. 122), vale a dire quando le spese indispensabili
al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai mezzi disponibili
(N. 3022 DIN), ovvero, oltre alla sostanza, dal reddito lordo conseguito (N.
3023 DIN). La situazione di bisogno deve essere valutata sulla base dell'insieme
della situazione economica e non solo fondandosi sul reddito da attività
lucrativa (DTF 104 V 61; RCC 1989 pag. 122; N. 3024 DIN). Si devono inoltre
considerare le condizioni di reddito e di sostanza del coniuge e dei figli che
vivono nell'economia domestica comune e ciò indipendentemente dal regime
matrimoniale scelto dalla coppia e, di conseguenza, anche per il regime della
separazione dei beni (
DTF 120 V 275 consid. 5a/cc;
RCC
1981 pag. 516; N. 3025 e N. 3043 DIN).
Come rilevato dal N. 3026 DIN, per situazione di bisogno s'intende
il minimo vitale ai sensi della LEF. Salvo in circostanze molto particolari, il
minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione rappresenta il limite sotto
cui il pagamento di un intero contributo non è esigibile (RCC 1981 pag. 321).
La nozione di inesigibilità esclude volutamente la presa in
considerazione di altri elementi o di aspetti soggettivi che fanno apparire
come duro il pagamento contributivo. Per motivi di parità di trattamento ci si
deve basare su uno stato di necessità obiettivo (RCC 1984 pag. 177; N. 3027
DIN).
Non vi è inesigibilità quando l'assicurato, abituato a un tenore
di vita più elevato, ritiene soggettivamente di trovarsi in una situazione
finanziaria difficile, senza che il pagamento dell'intero contributo lo metta
in uno stato di necessità (RCC 1952 pag. 319; N. 3028 DIN).
In virtù del N. 3029 DIN, la semplice diminuzione del reddito
durante il periodo contributivo rispetto a quello su cui si è fondato il
conteggio dei contributi non costituisce di per sé un motivo di riduzione. Ciò
vale anche per l'aumento delle spese dell'assicurato. In tali circostanze una
riduzione è giustificata solo se le spese concorrono a porre l'assicurato in
uno stato di necessità ai sensi dei N. 3021 segg. Nemmeno i debiti privati
giustificano di per sé una riduzione.
Secondo il N. 3030 DIN, di regola i contributi personali di un
assicurato che possiede averi (immobili, titoli, ecc.) non possono essere
ridotti per mancanza d'inesigibilità, anche se l'assicurato non ne può disporre.
In questa situazione si giustifica al massimo la concessione di una dilazione
di pagamento (RCC 1978 pag. 523, RCC 1951 pag. 239). Tuttavia, per le proprietà
fondiarie, quando non è possibile aumentare il debito ipotecario poiché sono
già gravate da debiti per un importo superiore, può essere riconosciuto il
diritto di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione
di pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986
in re H.J.M.).
Le parti di sostanza bloccate (ad es. assicurazione sulla vita)
possono essere oggetto di un prestito e giustificano tutt'al più la concessione
di una dilazione di pagamento (art. 34b cpv. 1 OAVS), mentre non sono un motivo
di riduzione (RCC 1978 pag. 521). All'occorrenza, ci si può attendere che un
prestito sia contratto per pagare i contributi dovuti (RCC 1980 pag. 501; N.
3031 DIN).
Come ribadito dalla DTF 120 V 271 e ripreso dal N. 3032 DIN, il
minimo vitale deve essere determinato secondo le regole del diritto dell'esecuzione.
Come indicato dal N. 3033 DIN, fanno parte del fabbisogno vitale
(minimo vitale), oltre all'importo di base personale del debitore e agli
obblighi di mantenimento di quest'ultimo in virtù del diritto di famiglia, in
particolare le spese di affitto e di riscaldamento, gli oneri sociali nonché
eventuali spese professionali e le spese di malattia non coperte (RCC 1989 pag.
122).
Non fanno tuttavia parte degli obblighi della vita quotidiana da
includere nel minimo vitale i debiti dei contributi non pagati nonché i debiti
fiscali (DTF 120 V 274 consid. 5a/aa; RCC 1989 pag. 122; RCC 1984 pag. 177; N.
3034 DIN). Nemmeno gli interessi passivi (compresi quelli per i debiti connessi
con la professione) devono essere presi in considerazione nel calcolo del
minimo vitale, soprattutto se non sono connessi né a beni vitali né a un
immobile occupato dal debitore stesso (DTF 120 V 271 consid.
5a/bb;
RCC 1984 pag. 177;
Greber/Duc/
Scartazzini,
Commentaire des art.
1 à 16 de la LAVS,
pag. 355 n. 8 ad art. 11; N. 3035
DIN).
Inoltre, il condono del debito d'imposta costituisce sì un indizio
d'insolvenza dell'assicurato, ma di per sé non implica necessariamente una
riduzione dei contributi AVS (Pratique VSI 1995 pag. 161). Tuttavia, in caso di
dubbio, i motivi d'accettazione o di rifiuto del condono del debito d'imposta
possono dare indicazioni utili per l'esame della domanda di riduzione (DTF 120
V 271 consid. 6; N. 3046 DIN).
Per il N. 3036 DIN, il patrimonio commerciale può essere preso in
considerazione solo in modo limitato per valutare la situazione materiale del
richiedente e della sua famiglia. Vi è uno stato di necessità vero e proprio
giusta l'art. 11 cpv. 1 LAVS qualora, per pagare il suo debito contributivo, l'assicurato
fosse costretto ad alienare parti della sua sostanza necessarie per esercitare
la sua professione. Di conseguenza, con riserva di abusi di diritto può essere
per principio presa in considerazione solo la sostanza privata; si può tenere
conto del patrimonio commerciale richiesto per esercitare la professione solo nella
misura in cui esso potrebbe essere oggetto, all'occorrenza, di un prestito.
Le condizioni che giustificano una riduzione dei contributi non
sono per principio soddisfatte quando la concessione di una dilazione di
pagamento permette alla cassa di ottenere il pagamento dell'intero contributo
(N. 3037 DIN).
Anche la possibilità di compensare contributi AVS/AI/IPG con una
rendita AVS esclude una riduzione dei contributi, dato che la compensazione ha
precedenza sulla valutazione del rispetto del minimo vitale. La richiesta di
riduzione dei contributi è dunque sottoposta a verifica solo se la
compensazione è stata rifiutata (N. 3038 DIN).
Quando la cassa di compensazione esamina la domanda di riduzione,
l'inesigibilità o i mezzi disponibili del richiedente non devono essere
valutati secondo una media della situazione economica. Essa deve considerare
come determinante la situazione economica del debitore al momento in cui
dovrebbe versare i contributi (STFA H 164/99;
DTF 120 V 275
consid.
5a/dd; DTF 113 V 254 consid. 4b, DTF 104 V 61;
DTF 98 V 251)
. Si può trattare solo del momento in cui è notificata la
decisione relativa alla riduzione (RCC 1989 pag. 122;
N. 3041
DIN)
rispettivamente, eventualmente, quello in cui l'autorità cantonale
di ricorso o il Tribunale federale statuisce sulla questione della riduzione.
In questo caso, sebbene il Tribunale federale sia vincolato dalle constatazioni
dell'autorità di prima istanza, eccezionalmente può tenere conto dei fatti
nuovi, posteriori alla decisione della Cassa o della sentenza cantonale
(DTF 120 V 275 consid.
5a/dd; DTF 104 V 61;
Greber/Duc/ Scartazzini
, op. cit., n. 14
ad art. 11; N. 3042 DIN).
2.6. Su richiesta motivata e dopo
avere sentito un'autorità designata dal Cantone di domicilio, il contributo
minimo può essere oggetto di un condono in casi di rigore (N. 3003 DIN).
Quale unica condizione formale per il
condono dei
contributi, il N. 3070 DIN stabilisce infatti che esso è possibile solo quando
l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale secondo il N.
1180. La legge, in proposito, è molto chiara: è
il contributo minimo
, il
cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate
obbligatoriamente, che può essere condonato (art. 11 cpv. 2 LAVS).
Giusta il N. 3078 DIN, se assicurati che fino a quel momento
versavano contributi superiori al contributo minimo annuale (v. N. 1180)
soddisfano le condizioni di condono prima di aver inoltrato la domanda di
riduzione, possono contemporaneamente richiedere, sullo stesso modulo, la
riduzione e il condono. In questi casi la cassa esaminerà dapprima se deve
ridurre il contributo al minimo annuale e, all'occorrenza, emanerà una
decisione. In seguito verificherà se esistono motivi che giustificano il
condono.
Fra le condizioni materiali, per il N. 3073 DIN il condono del
contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in
una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi (RCC 1950 pag. 334).
È una misura straordinaria e può quindi essere concesso solo se l'assicurato
vive in grande povertà, situazione in cui si trovano di regola i beneficiari di
prestazioni dell'aiuto sociale.
La situazione insostenibile quale condizione per il condono del
contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata secondo il minimo
vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117;
N. 3074 DIN).
Secondo il N. 3075 DIN, il condono non può essere rifiutato
adducendo quale motivo che i contributi potrebbero essere compensati con
crediti delle assicurazioni sociali conformemente alle Direttive sulle rendite
(DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117).
Per l'art. 11 cpv. 3 LAVS, le Casse di compensazione devono
sottoporre tutte le richieste di condono all'autorità designata dal Cantone di
domicilio (per il Cantone Ticino: Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento),
la quale si accolla, se dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo
(N. 3079 DIN).
Nella SVR 2018 AHV Nr. 1, il Tribunale federale ha stabilito che
quando il diritto federale impone ai Cantoni di pagare determinati contributi
oppure parti di esso, ciò non significa che i Cantoni debbano pagare questo
importo con mezzi propri. Essi hanno la facoltà di trasferire ai Comuni l'integralità
oppure parte degli oneri addossati loro dal diritto federale (cfr. consid.
4.2).
Inoltre, l'Alta Corte ha giudicato che l'art. 11 cpv. 3 LAVS non
consente di concludere che un Cantone non possa scaricare sui Comuni la
totalità delle spese (cfr. consid. 4.3).
2.7. Dalla giurisprudenza e dalla
prassi suesposte emerge dunque che in caso di difficoltà da parte degli
assicurati di fare fronte al pagamento dei contributi personali AVS anche dopo
avere ottenuto la dilazione di pagamento, sono possibili due altre soluzioni,
che devono però seguire un particolare iter.
Dapprima la Cassa di compensazione deve verificare la possibilità
di ridurre il contributo fatturato all'assicurato fino al massimo al contributo
AVS/AI/IPG calcolato al tasso del contributo usuale dei salariati (per il 2021:
4,3% AVS + 1,4% AI + 0,5% IPG).
In secondo luogo, è soltanto qualora l'esistenza economica dell'assicurato
sia messa seriamente in pericolo anche pagando un contributo così ridotto che,
eccezionalmente, il contributo può essere ridotto ad un tasso inferiore a
quello del contributo usuale dei salariati fino al contributo minimo.
Infine, se anche il pagamento del contributo minimo mettesse l'assicurato
in una situazione insostenibile, allora può essergli straordinariamente
concesso il condono del contributo minimo.
2.8. In concreto, le decisioni definitive
del 22 agosto 2019 di fissazione dei contributi personali per salariati il cui
datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo AVS emanate per gli
anni 2014 (novembre e dicembre), 2015 (gennaio-febbraio e giugno-dicembre),
2016, 2017, 2018 e 2019 (gennaio-settembre) sono tutte cresciute, come visto,
incontestate in giudicato.
L'assicurato, dopo avere provveduto, in parte, al pagamento
rateale dei contributi scoperti, per problemi finanziari il 3 febbraio 2021 ha
formulato alla Cassa di compensazione un'istanza di condono del pagamento dei
contributi personali rimanenti.
Il
ricorrente ha chiesto di essere esonerato
dal versamento dei contributi personali AVS/AI/IPG/AF dovuti come salariato il
cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo AVS per gli anni 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 poiché, viste le spese a cui deve fare fronte, le
sue entrate, consistenti in circa Fr. 3'500.- in media al mese di indennità di
disoccupazione, non sono tali da permettergli di continuare con il pagamento
dilazionato dei contributi a suo carico.
Per dare seguito alla richiesta di condono dell'assicurato,
conformemente all'art. 11 cpv. 2 LAVS la Cassa CO 1 ha interpellato l'8
febbraio 2021 (doc. 23) il competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
(USSI), chiedendo di mettere in atto i necessari accertamenti e di comunicare
il preavviso circa l'assunzione del pagamento del contributo minimo dovuto dall'interessato
per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
Preso atto della decisione del 18 marzo 2021 (doc. 24) dell'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento il quale, visto che "
le entrate superano il fabbisogno calcolato ai sensi
della LEF
", ha preavvisato negativamente la richiesta di
condono dei contributi AVS per gli anni 2016-2019, a sua volta la Cassa di
compensazione ha respinto l'istanza dell'interessato (doc. 25).
Anche la richiesta di riesame della stessa Cassa del 21 aprile
2021 (doc. 27) ha portato al medesimo risultato (negativo), siccome l'USSI ha
affermato che "
l'entrata del signor RI 1,
costituita dalle indennità di disoccupazione percepite dalla cassa
disoccupazione __________, supera il fabbisogno calcolato ai sensi del diritto
esecutivo. Di fatto risulta un'eccedenza pignorabile mensile ammontante a CHF
558.00 (cfr. calcolo allegato)
" (doc. 28).
La tabella di calcolo del minimo esistenziale che l'USSI ha
allestito dimostra questa situazione. Essa indica infatti che l'introito dell'assicurato,
costituito dalla rendita di disoccupazione, assomma mensilmente a Fr. 3'500.-.
Per la determinazione del minimo di esistenza ha ritenuto il minimo vitale di
Fr. 1'200.- per persona sola, l'affitto di Fr. 1'250.- e il premio di cassa
malati di Fr. 492.-, per un totale mensile di Fr. 2'942.-.
La differenza fra entrate ed uscite ammonta così a Fr. 558.-.
Con il ricorso, l
'
assicurato ha calcolato diversamente il minimo esistenziale, avendo considerato
dei costi di Fr. 300.- per la franchigia delle spese mediche, cosicché la
rimanenza è di Fr. 360.-, importo che non gli permette perciò di continuare a
versare i Fr. 1'300.- al mese in media di contributi AVS.
Vi sarebbero poi altre spese mensili da considerare,
quali il leasing della vettura di Fr. 692.-, l'assicurazione RC dell'auto di
Fr. 130.-, le targhe del veicolo di Fr. 61.- e le spese telefoniche di Fr.
55.-.
Stanti queste circostanze, occorre dunque esaminare
se siano dati i presupposti per dare seguito alla richiesta di condono.
2.9. In primo luogo
il TCA evidenzia che la Cassa di compensazione, come peraltro dalla stessa
ammesso (doc. III punto 5 pag. 9), non ha agito correttamente nei confronti
dell'assicurato
, non avendolo reso edotto dei passi procedurali da
intraprendere prima di potere inoltrare una domanda di condono.
Infatti, come visto, l'assicurato avrebbe dovuto inizialmente formulare
una domanda di riduzione dei contributi dovuti che non era più in grado di versare
con pagamento rateale, mentre una domanda di condono poteva essere inoltrata soltanto
qualora pure il contributo minimo gli fosse stato gravoso da pagare.
In specie, invece, l'assicurato ha sin da subito chiesto il
condono dei contributi, ammontanti però a diverse migliaia di franchi.
L'amministrazione ha comunque esaminato, per economia procedurale,
i criteri alla base di una domanda di riduzione, calcolando il fabbisogno
vitale dell'assicurato e giungendo a un'eccedenza di entrate di Fr. 538.-, chiedendo
perciò al Tribunale di modificare l'oggetto del contendere da richiesta di
condono dei contributi personali a richiesta di riduzione dei contributi
personali e di respingere il ricorso essendo le entrate superiori al minimo
vitale.
D'avviso della scrivente Corte, è tuttavia per contro opportuno, stante
l'errore procedurale commesso dalla Cassa di compensazione, accogliere il ricorso
e rinviarle gli atti per pronunciarsi sull'istanza di riduzione e anche per
procedere a determinati accertamenti necessari per la determinazione del
fabbisogno vitale dell'assicurato.
Infatti, nel trattare l'istanza di condono del 3 febbraio 2021 a
valere quale richiesta di riduzione dei contributi dell'assicurato, la Cassa di
compensazione, tenuto conto del minimo vitale per persone sole di Fr. 1'200.-
al mese e della pigione di Fr. 1'250.- mensili - se del caso posteggio compreso
- (doc. F), dovrà innanzitutto verificare se l'indennità di disoccupazione percepita
al momento di rifare il calcolo è rimasta la stessa, di circa Fr. 3'500.- in
media al mese come per i primi mesi dell'anno 2021 (doc. E), vista la paventata
erroneità di questa indennità contro la quale l'interessato si è già opposto
nella competente sede.
Quanto alle spese che concorrono a definire il minimo d'esistenza,
l'amministrazione accerterà se l'assicurato è stato posto al beneficio del
sussidio dei premi di cassa malati, visto che egli ha espressamente indicato di
averne fatto richiesta e di essere in attesa della relativa decisione.
Inoltre, il computo della quota parte della franchigia di Fr.
300.- potrà essere effettuato soltanto se l'assicurato ha effettivamente
beneficiato di cure mediche e che quindi detta franchigia è stata realmente consumata.
Una semplice ipotesi di spesa non è infatti sufficiente per poterla ritenere
secondo il diritto esecutivo.
Per quanto concerne il costo del leasing di Fr. 692.- al mese per
una Mercedes-Benz avente prezzo di acquisto di Fr. 59'400.- nell'ottobre 2019
(doc. I), conformemente alla Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla
determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del
calcolo del minimo esistenziale, edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza, occorre in primo luogo precisare
che sono computabili nel minimo esistenziale (art. 93 LEF) le spese di
trasferta mediante un autoveicolo (p. es. per raggiungere il posto di lavoro,
per motivi medici o famigliari), nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia
impignorabile. In caso contrario, saranno riconosciute le sole spese effettive
per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto. In sostanza, entrano in linea di
conto le spese effettive fisse e variabili dell'autoveicolo, salvo l'ammortamento.
Più precisamente, la predetta Circolare prevede i costi del carburante, l'imposta
di circolazione, i premi di assicurazione (RC e casco, se indispensabile), i
costi di manutenzione, eventualmente i costi di leasing, ma al massimo il costo
per un'automobile di categoria media. Incombe in linea di principio al debitore
dimostrare tali costi, altrimenti l'Ufficio esecuzione non li potrà computare
nel minimo esistenziale.
L'assicurato dovrà quindi dimostrare che l'utilizzo dell'automobile
gli è assolutamente necessario, visto che è disoccupato e quindi non ne fa capo
per recarsi al lavoro. Se, come ha indicato, gli è necessaria per incontrare
potenziali clienti, dovrà dimostrare se non poteva recarsi ai colloqui con i
mezzi pubblici e con quale frequenza sono avvenuti questi incontri, tanto da
dovere avere sempre bisogno di un'automobile per spostarsi. Ad ogni modo, è
considerata di categoria media un'automobile con un prezzo di catalogo di Fr.
35'000.-, mentre la vettura del ricorrente ha un prezzo superiore, perciò spetta
a lui giustificare la necessità di un veicolo di una categoria superiore e le
spese effettive.
Il leasing e le spese di trasferta sono ritenute solo se
giustificate.
Siccome per l'escusso può risultare difficile dimostrare tutte le
singole spese affrontate nella ricerca di un impiego, nel Canton Ticino sono
riconosciuti per prassi Fr. 100.- mensili quale spesa forfettaria per la
ricerca di un impiego, dove l'escusso dimostri di essere disoccupato e di
cercare un nuovo lavoro. Se l'escusso riceve le indennità di disoccupazione, si
può partire dal presupposto che fa le ricerche e quindi l'importo forfettario
può essere riconosciuto (Sentenza CEF 15.2017.94 del 28 febbraio 2018, consid.
5.2).
Infine, la Cassa di compensazione accerterà l'ammontare della
sostanza, mobile e immobile, del ricorrente, visto che dal calcolo effettuato
dall'USSI il 23 aprile 2021 risulta che la sostanza mobile imponibile era,
secondo la notifica di tassazione IC 2019, di Fr. 87'000.-. L'amministrazione
aggiornerà questo dato secondo la decisione di tassazione per l'anno 2020, se
già presente, o mediante altra documentazione anche, se del caso, relativa all'anno
2021.
Una volta effettuati questi accertamenti, la Cassa CO 1 si
pronuncerà sul diritto dell'assicurato alla riduzione dei contributi personali
dovuti per gli anni 2014-2019.
Per quanto concerne la domanda di condono formulata dall'interessato
il 3 febbraio 2021, il TCA rileva che oltre al fatto che non poteva essere sin
da subito esaminata dalla Cassa non portando essa sul contributo minimo, ma sui
contributi personali ancora dovuti dall'assicurato, l'amministrazione ha
comunque formulato in modo inesatto la richiesta di preavviso all'USSI. La
Cassa ha infatti specificato nel suo scritto che l'assicurato ha "
presentato un'istanza intesa ad ottenere il condono
del contributo minimo AVS/AI/IPG dovuto per gli anni 2016/2017/2018/2019.
",
mentre nella sua e-mail del 3 febbraio 2021 egli ha affermato che "
vi inoltro richiesta formale di CONDONO sui contributi
residui che dovrò versare (dilazione di pagamento su 5 anni di contribuzione
2014-2019)
".
Per questo motivo, nella valutazione della domanda di riduzione
dei contributi, che sostituisce la predetta domanda di condono, la Cassa di
compensazione si dovrà pronunciare non soltanto per quanto concerne gli anni
2016-2019, ma anche gli anni 2014 e 2015, non essendo chiaro né dagli atti né
dalle affermazioni dell'insorgente stesso se i contributi relativi a questi due
anni siano già stati integralmente soluti.
2.10. Da quanto precede discende che
la decisione deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di
compensazione per procedere con i necessari accertamenti prima di pronunciarsi
sulla domanda di riduzione dei contributi dell'assicurato per gli anni
2014-2019.
Vincente in causa e patrocinato da un legale, il ricorrente ha
diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
2.11. Il 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA.
L'art. 61 lett. a
LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica, ma non più anche
gratuita per le parti
.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f
bis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “
(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).
".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.11.2021 30.2021.11 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.11.2021 30.2021.11 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.11.2021 30.2021.11
Istanza di condono dei contributi personali.Condizioni.Riduzione del contributo fino al massimo al contributo calcolato per i salariati,poi riduzione al contributo minimo,infine condono.Qui:saltato tutti i passaggi.Rinvio atti a Cassa x decidere su riduzione dei contributi dopo accertamenti su spese
Raccomandata Incarto n. 30.2021.11 TB Lugano 15 novembre 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattrice: Tanja Balmelli, vicecancelliera segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 12 luglio 2021 di RI 1 rappr. da: studio legale avv. dr. RA 1 contro la decisione su opposizione del 7 giugno 2021 emanata da Cassa CO 1 in materia di contributi AVS ritenuto in fatto 1.1. Dal 2016 al 2019 RI 1, 1959, ha lavorato a __________ per una filiale __________ di una società __________ (docc. 2 e 26) e per tale motivo, essendo domiciliato in Svizzera, il 19 agosto 2019 è stato retroattivamente affiliato dalla Cassa CO 1 dal 1°gennaio 2016 (doc. 3) fino al 28 febbraio 2019 (doc. 4) nella categoria dei lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo. 1.2. Il 22 agosto 2019 (doc. 5) la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni definitive di fissazione dei contributi personali per salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo, in cui basandosi sui dati fiscali ha ritenuto per l'anno 2016 un reddito professionale di Fr. 102'000.- e ha fissato i contributi in Fr. 15'305,10 e per l'anno 2017 un reddito da attività lucrativa di Fr. 93'000.- e i relativi contributi di Fr. 13'957,45. 1.3. Il giorno seguente (doc. 6), la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di indicare quale sarebbe stato il suo reddito presumibile conseguito in __________ nel 2018 e nel 2019 e l'interessato ha risposto Fr. 80'000.- rispettivamente Fr. 40'300.- (doc. 7). Il 9 settembre 2019 (doc. 8) hanno fatto seguito due decisioni provvisorie di fissazione dei contributi personali per salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo, in cui sulla scorta di tali importi la Cassa ha calcolato i contributi per il 2018 in Fr. 12'006,40 e per il 2019 in Fr. 5'800,55. 1.4. A richiesta dell'assicurato (doc. 9), l'affiliazione nella categoria è stata prorogata fino al 30 settembre 2019 (docc. 10 e 11) e il 30 ottobre 2019 (doc. 16) è stata emessa una fattura di acconto differenziale per il periodo gennaio-settembre 2019. 1.5. Il 9 ottobre 2019 (doc. 12) l'assicurato ha chiesto la rateizzazione dei contributi per il periodo 2016-2019, a cui la Cassa CO 1 ha dato seguito il 10 ottobre 2019 (doc. 13). 1.6. L'assicurato ha inviato il 3 febbraio 2021(dc. 22) alla Cassa di compensazione un'e-mail con cui ha chiesto il condono sui contributi residui da versare per gli anni di contribuzione 2014-2019 mediante la dilazione di pagamento, essendo disoccupato e percependo un'indennità media di circa Fr. 3'500.- al mese. 1.7. Dando seguito all'istanza di condono dell'assicurato, giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS la Cassa di compensazione ha interpellato l'8 febbraio 2021 (doc. 23) l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che con preavviso del 18 marzo 2021 (doc. 24) non ha accolto la richiesta di condono dei contributi AVS per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, a motivo che le entrate superavano il fabbisogno calcolato ai sensi della LEF. Di conseguenza, con decisione del 30 marzo 2021 (doc. 25) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di condono, ricordando la possibilità del pagamento rateale dei contributi. 1.8. Vista l'opposizione del 1°aprile 2021 (doc. 26) dell'interessato, il 21 aprile seguente (doc. 27) l'amministrazione ha chiesto all'USSI di riesaminare l'istanza di condono e il 23 aprile 2021 (doc. 28), sulla scorta della tabella di calcolo allestita da cui risultava un'eccedenza pignorabile mensile di Fr. 558.-, l'ha preavvisata negativamente. Con decisione su opposizione del 7 giugno 2021 (doc. C) la Cassa di compensazione, esposte le norme legali applicabili e il preavviso dell'USSI, ha respinto l'opposizione e ha confermato il contenuto della decisione sul (mancato) condono del pagamento dei contributi personali dell'interessato degli anni 2016-2019, visto che dal calcolo del minimo esistenziale effettuato dall'USSI risulta che le entrate sono superiori al minimo d'esistenza LEF. 1.9. Con ricorso del 12 luglio 2021 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. dr. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione su opposizione e quindi di accogliere l'istanza di condono del pagamenti dei suoi contributi personali. L'insorgente ha evidenziato che la sua situazione economica e professionale ha subito negli ultimi anni importanti cambiamenti dal punto di vista remunerativo che hanno ridotto sensibilmente le sue entrate mensili, tanto che è stato costretto a chiedere un riesame della decisione con cui gli sono state attribuite le indennità di disoccupazione. Pertanto, la situazione economica del ricorrente non può essere ulteriormente aggravata dall'obbligo di versare i contributi AVS per gli anni 2014-2019, richieste che sono state presentate malgrado egli avesse ricevuto rassicurazioni da parte della Cassa di compensazione che non era tenuto a corrispondere i contributi AVS visto che lavorava in un Paese (__________) non convenzionato con la Svizzera in materia AVS. Considerato che l'assicurato percepisce attualmente un'indennità di disoccupazione variante tra i Fr. 3'400.- e i Fr. 3'800.- al mese, essa non gli permette di avere un margine per pagare i contributi viste le spese che deve sostenere mensilmente per vivere dignitosamente: affitto Fr. 1'250.- (doc. F), Cassa malati Fr. 485.- (doc. G), franchigia per le spese di farmacia Fr. 300.- (doc. H), leasing autovettura Fr. 692.- (doc. I), assicurazione RC automobile Fr. 130.- (doc. J), targhe per l'automobile Fr. 61.- (doc. K) e spese telefoniche Fr. 55.- (doc. L). A ciò vanno aggiunte le spese per pasti fuori casa sia perché egli non è in grado di cucinare, sia perché la ricerca di un nuovo lavoro lo porta spesso a viaggiare sia in Ticino sia all'estero con costi anche per l'utilizzo della vettura, che l'assicurato ha quantificato globalmente in media forfettariamente in Fr. 350.-. Pertanto, considerata una indennità di disoccupazione media di Fr. 3'595,75 al mese, deducendo il minimo vitale LEF di Fr. 1'200.-, il canone di locazione di Fr. 1'250.-, il premio di Cassa malati di Fr. 485.- e la franchigia per le spese mediche di Fr. 300.-, si ha una rimanenza di Fr. 360.-, che non gli permette certo di fare fronte agli importi mensili di una media di Fr. 1'300.- richiesti dalla Cassa per gli anni 2014-2019, altrimenti si indebiterebbe per circa Fr. 1'000.- al mese. Inoltre, il ricorrente ha segnalato che per pagare le imposte arretrate ha contratto un prestito di Fr. 58'000.-, che gli comporta interessi passivi di Fr. 18'266.- che salda con rate mensili di Fr. 1'059,25 (doc. M). 1.10. Nella risposta del 13 agosto 2021 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, siccome dal calcolo del minimo di esistenza si ha un'eccedenza di Fr. 538.-. L'amministrazione ha osservato che poiché il ricorrente è domiciliato in Svizzera dal novembre 2014 ed è stato attivo professionalmente in __________, Stato non convenzionato per le assicurazioni sociali con il nostro Paese, in base all'art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS è stato assoggettato obbligatoriamente agli oneri sociali in Svizzera dal mese in cui vi si è domiciliato fino al 28 febbraio 2015 e poi dal 1° giugno 2015 al 30 settembre 2019. Dopo aver chiesto alla Cassa dei piani di dilazione di pagamento per i vari conguagli, il 3 febbraio 2021 l'assicurato ha postulato il condono dei contributi sui saldi residui per gli anni 2016-2019, che l'amministrazione ha respinto allineandosi al parere dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Esposte le norme legali e la giurisprudenza sul condono, la Cassa di compensazione ha riconosciuto di non avere informato prima l'assicurato sui passi procedurali da intraprendere prima di giungere alla domanda di condono (ridurre il contributo fino al massimo dovuto da un salariato, ridurre eccezionalmente il contributo fino al contributo minimo e condono del contributo minimo) e se ne è scusata. La Cassa non ha infatti segnalato all'interessato che prima avrebbe dovuto chiedere la riduzione dei contributi dovuti e che è soltanto sul contributo minimo che poteva essere chiesto il condono. Per economia processuale, la Cassa di compensazione ha osservato a titolo abbondanziale che anche per la riduzione dei contributi si applicano le norme valide per la LEF per calcolare il fabbisogno vitale e quindi se si dovesse evadere la teorica domanda di riduzione dell'assicurato, la Cassa è giunta a una eccedenza di Fr. 538.- al mese (Fr. 3'500 [indennità LADI] - Fr. 1'200 [minimo vitale] - Fr. 1'250 [locazione] - Fr. 492 [Cassa malati] - Fr. 20 [spese mediche fino alla franchigia di Fr. 300]). L'amministrazione ha infine precisato che i debiti fiscali non fanno parte degli obblighi della vita quotidiana da includere nel minimo vitale, così come il debito contributivo per il quale si chiede la riduzione, gli interessi passivi e il leasing. In conclusione, la Cassa di compensazione ha chiesto al TCA di modificare l'oggetto del contendere da richiesta di condono dei contributi personali AVS a richiesta di riduzione dei contributi personali AVS e, visti gli elementi di calcolo utilizzati dall'USSI in fase di condono, che sono i medesimi che essa utilizza per il calcolo in fase di riduzione dei contributi, di respingere il ricorso date delle entrate superiori di Fr. 538.- al minimo vitale. 1.11. Chiesta (doc. V) e ottenuta una proroga (doc. VI), il 13 settembre 2021 (doc. VII) il ricorrente ha evidenziato che nel mese di maggio 2016 si è recato con un amico presso gli " Uffici dell'AVS " spiegando nei dettagli la sua situazione professionale e che in quell'occasione gli è stato comunicato che non avrebbe dovuto pagare i contributi AVS. Se fosse stato il contrario, egli li avrebbe pagati spontaneamente anno dopo anno senza alcun problema, mentre nell'agosto 2019 gli sono pervenuti tutti i contributi degli anni passati da pagare in una sola volta a motivo che l'Ufficio di tassazione ha comunicato alla Cassa con notevole ritardo le sue decisioni di tassazione, mentre egli ha ricevuto regolarmente ogni anno dette decisioni fiscali (doc. O). Anche a fine gennaio 2021 l'assicurato si è presentato presso gli " Uffici dell'AVS " per spiegare meglio la sua situazione e gli è stato detto che poteva chiedere una dilazione di pagamento maggiore oppure il condono, formulando detta istanza per iscritto (doc. P). Al riguardo, l'insorgente ha precisato di avere rispettato le tre fasi previste dal legislatore e illustrate dall'amministrazione nella sua risposta e ha indicato che dall'indennità di disoccupazione che percepisce sono dedotti i contributi di Fr. 2'469.-, che sono quindi superiori al contributo minimo di Fr. 503.-. In merito al calcolo del minimo vitale, il ricorrente ha affermato che il suo saldo attivo ammonta a circa Fr. 360.- a mese, escludendo il minimo vitale LEF di Fr. 1'200.-, tasse corrisposte di Fr. 210.- e Fr. 1'059.- quale rata per un finanziamento per il pagamento delle imposte arretrate per gli anni 2015 e 2016. Se si comprendessero tutte queste voci, il saldo sarebbe negativo (doc. Q). Di conseguenza, egli ha ampiamente dimostrato che la sua situazione personale è di estremo disagio e che quindi il condono del contributo AVS limitatamente a una parte del 2016, per tutto l'anno 2017 e 2018 deve essergli concesso, con facoltà di pagare i contributi per l'anno 2019 con una dilazione. In alternativa, l'assicurato ha chiesto di pagare con una dilazione i contributi per l'anno 2019, mentre quelli di parte del 2016 e di tutto il 2017 e il 2018 siano " congelati ", affinché possano essere soluti con una dilazione normale di 10 rate per anno contributivo quando la situazione finanziaria glielo consentirà. 1.12. Il 24 settembre 2021 (doc. IX) la Cassa di compensazione ha osservato che per il calcolo del fabbisogno vitale occorre attenersi ai parametri LEF e che non ogni costo personale può essere considerato. Sulla questione della buona fede sollevata dal ricorrente in merito all'avere ricevuto determinate informazioni da parte di collaboratori degli " Uffici dell'AVS ", la Cassa non ha trovato evidenze di questo colloquio. Sulle proposte conclusive dell'insorgente, l'amministrazione ha indicato di essere anche disposta a concedere un'ampia dilazione di pagamento, ma a determinate condizioni come già avvenuto per i contributi dovuti per l'anno 2016. Le decisioni di fissazione dei contributi per gli anni 2016-2019 sono state emesse nel corso del 2019, perciò un eventuale piano di pagamento rateale mensile, senza possibilità di " congelare "/sospendere l'incasso a tempo indeterminato, dalla crescita in giudicato della sentenza che il TCA emanerà, sarà possibile concederlo fino al massimo al 31 dicembre 2024 (art. 16 cpv. 2 LAVS) e ha esposto un piano rateale di massima. 1.13. Il 15 ottobre 2021 (doc. XI) l'insorgente ha rilevato che come risulta dalla tabella prodotta (doc. XI/2), in ogni caso il risultato finale inserendo la rata dell'AVS di Fr. 790,50 sarebbe negativo e ciò senza considerare il pagamento delle imposte. Egli ha inoltre ribadito di essere stato nel 2016 presso lo sportello degli " Uffici AVS " per chiedere se doveva versare i contributi AVS e che gli è stato risposto di no, circostanza comprovabile mediante la testimonianza di chi l'accompagnava. L'assicurato si è chiesto poi per quale ragione con le decisioni di fissazione dei contributi per gli anni 2016-2019 siano anche stati contestualmente fissati i contributi relativi agli anni 2014 e 2015, senza però precisarlo. Gli è pertanto stato chiesto il pagamento di " ben nove anni di contributi AVS, tutti assieme e non anno per anno come avrebbero dovuto. " (pag. 2). Infine, il ricorrente ha rilevato che a fine marzo 2022 si esaurirà il termine quadro per la disoccupazione e chiede, nel caso in cui non dovesse trovare un lavoro, come potrà pagare i contributi AVS, sebbene sembrerebbe che l'indennità LADI percepita sarebbe inferiore di Fr. 2'000.- a quanto gli spetterebbe e quindi con i Fr. 48'000.- che riceverebbe potrebbe versare i contributi. 1.14. La Cassa ha ricordato il 21 ottobre 2021 (doc. XIII) che per calcolare il minimo vitale i debiti dei contributi non pagati e i debiti fiscali non vanno inclusi, dunque nemmeno la teorica futura possibilità di pagamento rateale di contributi di Fr. 790,50. L'amministrazione ha sottolineato inoltre di non essere entrata nel merito dei contributi per gli anni 2014 e 2015 perché non sono oggetto del ricorso e che comunque si tratta di sei e non di nove anni di contributi AVS intimati al ricorrente nel 2019. Infine, ha invitato l'assicurato a eventualmente presentare una nuova richiesta di riduzione nell'aprile 2022. 1.15. L'insorgente non ha formulato ulteriori considerazioni (doc. XIV). considerato in diritto in ordine 2.1. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b). Nella fattispecie, la decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 7 giugno 2021 dalla Cassa CO 1, porta unicamente sulla domanda di condono dei contributi personali dovuti dall'assicurato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 formulata il 3 febbraio 2021. Di conseguenza, non è in discussione sapere se il 22 agosto 2019 la Cassa di compensazione abbia correttamente emanato le decisioni di fissazione dei contributi personali per salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo AVS per gli anni di contribuzione 2014-2019, giacché esse sono cresciute incontestate in giudicato e quindi non possono più essere rimesse in discussione. D'altronde, l'assicurato non le contesta. Pertanto, nemmeno è determinante sapere se effettivamente la Cassa di compensazione abbia fornito un'informazione errata all'assicurato sul suo obbligo di affiliazione e contributivo. Il TCA può dunque entrare soltanto nel merito della domanda di condono dei contributi per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. nel merito 2.2. Per l ' art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo. Giusta l ' art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo. L'art. 31 OAVS sulla riduzione dei contributi dispone al capoverso 1 che chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intero. La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie (art. 31 cpv. 2 OAVS). L'art. 32 cpv. 1 OAVS, relativo al condono dei contributi, prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere. Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS). Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 851.100 [6.4.5.2]), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (dal 15 marzo 2002: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica. 2.3. Per il N. 3004 delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN), valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio 2021, possono ottenere la riduzione o il condono dei contributi :
– gli assicurati che esercitano un'attività indipendente e devono pagare personalmente il contributo. I dipendenti di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo contributivo sono assimilati ai lavoratori indipendenti a meno che il datore di lavoro non abbia dato il suo consenso alla riscossione dei contributi alla fonte (art. 6 cpv. 2 LAVS);
– gli assicurati senza attività lucrativa che devono versare personalmente i contributi fissati in base alle loro condizioni sociali. Il N. 3005 DIN precisa che la riduzione e il condono dei contributi giusta l'art. 11 LAVS non sono concessi agli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dipendente e il cui contributo è prelevato alla fonte dal datore di lavoro. I crediti di risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS non possono essere ridotti (N. 3006 DIN). Di regola solo i crediti contributivi passati in giudicato possono essere oggetto di una riduzione o di un condono. Fa eccezione la riduzione concessa mentre una procedura è pendente davanti al giudice di prima istanza (N. 3007 DIN). I contributi personali arretrati possono essere diminuiti mediante riduzione giusta l'art. 11 cpv. 1 LAVS, mentre un condono ai sensi dell'art. 40 OAVS è escluso (DTF 113 V 248;N. 3008 DIN). Secondo il N. 3010 DIN, la riduzione e il condono non implicano un nuovo conteggio dei contributi; essi non autorizzano pertanto la correzione di decisioni contributive inesatte passate in giudicato. Ciò si applica in particolare anche ai contributi personali fissati sulla base di una tassazione fiscale d'ufficio. Concedendo una riduzione o un condono, la cassa di compensazione rinuncia solo alla riscossione di una parte o della totalità dei contributi iniziali, fissati in una decisione passata in giudicato. Giusta il N. 3012 DIN, la riduzione e il condono non riguardano solo i contributi dell'AVS, bensì anche quelli dell'AI e delle IPG. 2.4. Secondo il N. 3001 DIN i contributi personali arretrati il cui pagamento non può essere ragionevolmente richiesto agli assicurati possono, su richiesta motivata, essere ridotti in modo adeguato per un periodo determinato o indeterminato. Tali contributi non saranno tuttavia ridotti a una somma inferiore al contributo minimo legale (art. 11 cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI e art. 27 cpv. 3 LIPG). Prima di un'eventuale riduzione, la Cassa deve dapprima considerare un piano di pagamento. Al momento della fissazione dei pagamenti a rate, bisogna tenere conto della prescrizione di cinque anni prevista dall'art. 16 cpv. 2 LAVS (N. 3002 DIN). L'assicurato deve motivare la sua richiesta e provare che si trova in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lui il pagamento dei contributi. Lo stato di bisogno può risultare da oneri familiari straordinari (p. es. spese d'educazione dei figli), da un notevole indebitamento, da spese mediche straordinarie conseguenti a una malattia o a un infortunio e non coperte da un'assicurazione, da spese causate da danni della natura (acqua, fuoco, grandine, ecc.) o da spese risultanti dalla responsabilità civile (N. 3016 DIN). La riduzione dei contributi è dunque una misura straordinaria che presuppone notevoli e straordinarie difficoltà finanziarie dell'assicurato; si deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità (RCC 1950 pag. 334). Ciò si verifica in particolare quando l'assicurato è economicamente rovinato (RCC 1954 pag. 70; N. 3021 DIN). I contributi non devono essere ridotti in misura superiore a quanto richiesto dall'assicurato (N. 3047 DIN). I contributi pagati senza riserva non possono più essere ridotti, vale a dire che una domanda di riduzione può vertere solo su debiti contributivi non pagati (RCC 1952 pag. 428; N. 3048 DIN). Giusta il N. 3049 DIN, di regola il grado di riduzione è stabilito dal rapporto esistente tra l'insieme dei mezzi economici dell'assicurato e di quelli che gli garantiscono il minimo vitale, oppure dalla parte del reddito che non copre il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione. I debiti e i loro interessi non giustificano di per sé il fatto che si consideri l'esistenza economica dell'assicurato come seriamente minacciata né, di conseguenza, la concessione di una riduzione che abbassi il contributo a un tasso inferiore a quello del contributo usuale versato dai salariati, come avviene in caso di avversità, malattie o catastrofi finanziarie (RCC 1954 pag. 70; N. 3050 DIN). La riduzione riguarda la totalità del contributo annuale. Se l'assicurato ha già versato una parte dei contributi prima di presentare la domanda di riduzione, la parte già pagata deve essere presa in considerazione al momento del conteggio (RCC 1954 pag. 70; N. 3051 DIN). Quando la cassa di compensazione si è decisa sul grado di riduzione (contributi ridotti di un quarto, di un terzo, oppure inferiori al tasso di contribuzione usuale per i salariati; v. N. 3049), può calcolare i contributi ridotti partendo dai contributi iniziali o dall'ammontare del reddito da attività lucrativa (N. 3057 DIN. Per un esempio, v. N. 3058 DIN). La dilazione di pagamento nonché la procedura di riduzione non interrompono il termine di prescrizione previsto all'art. 16 cpv. 2 LAVS (RCC 1982 pag. 115; N. 3063 DIN). Secondo il N. 3066 DIN, la riduzione per inesigibilità può essere concessa soltanto per i contributi personali arretrati, vale a dire per i contributi scaduti del periodo di calcolo anteriore (N. 3009). 2.5. La condizione dell'inesigibilità è soddisfatta quando il pagamento dell'intero contributo non permetterebbe all'assicurato di coprire il suo fabbisogno vitale e quello della sua famiglia (RCC 1949 pag. 162; RCC 1952 pag. 319; RCC 1989 pag. 122), vale a dire quando le spese indispensabili al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai mezzi disponibili (N. 3022 DIN), ovvero, oltre alla sostanza, dal reddito lordo conseguito (N. 3023 DIN). La situazione di bisogno deve essere valutata sulla base dell'insieme della situazione economica e non solo fondandosi sul reddito da attività lucrativa (DTF 104 V 61; RCC 1989 pag. 122; N. 3024 DIN). Si devono inoltre considerare le condizioni di reddito e di sostanza del coniuge e dei figli che vivono nell'economia domestica comune e ciò indipendentemente dal regime matrimoniale scelto dalla coppia e, di conseguenza, anche per il regime della separazione dei beni (DTF 120 V 275 consid. 5a/cc; RCC 1981 pag. 516; N. 3025 e N. 3043 DIN). Come rilevato dal N. 3026 DIN, per situazione di bisogno s'intende il minimo vitale ai sensi della LEF. Salvo in circostanze molto particolari, il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione rappresenta il limite sotto cui il pagamento di un intero contributo non è esigibile (RCC 1981 pag. 321). La nozione di inesigibilità esclude volutamente la presa in considerazione di altri elementi o di aspetti soggettivi che fanno apparire come duro il pagamento contributivo. Per motivi di parità di trattamento ci si deve basare su uno stato di necessità obiettivo (RCC 1984 pag. 177; N. 3027 DIN). Non vi è inesigibilità quando l'assicurato, abituato a un tenore di vita più elevato, ritiene soggettivamente di trovarsi in una situazione finanziaria difficile, senza che il pagamento dell'intero contributo lo metta in uno stato di necessità (RCC 1952 pag. 319; N. 3028 DIN). In virtù del N. 3029 DIN, la semplice diminuzione del reddito durante il periodo contributivo rispetto a quello su cui si è fondato il conteggio dei contributi non costituisce di per sé un motivo di riduzione. Ciò vale anche per l'aumento delle spese dell'assicurato. In tali circostanze una riduzione è giustificata solo se le spese concorrono a porre l'assicurato in uno stato di necessità ai sensi dei N. 3021 segg. Nemmeno i debiti privati giustificano di per sé una riduzione. Secondo il N. 3030 DIN, di regola i contributi personali di un assicurato che possiede averi (immobili, titoli, ecc.) non possono essere ridotti per mancanza d'inesigibilità, anche se l'assicurato non ne può disporre. In questa situazione si giustifica al massimo la concessione di una dilazione di pagamento (RCC 1978 pag. 523, RCC 1951 pag. 239). Tuttavia, per le proprietà fondiarie, quando non è possibile aumentare il debito ipotecario poiché sono già gravate da debiti per un importo superiore, può essere riconosciuto il diritto di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione di pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986 in re H.J.M.). Le parti di sostanza bloccate (ad es. assicurazione sulla vita) possono essere oggetto di un prestito e giustificano tutt'al più la concessione di una dilazione di pagamento (art. 34b cpv. 1 OAVS), mentre non sono un motivo di riduzione (RCC 1978 pag. 521). All'occorrenza, ci si può attendere che un prestito sia contratto per pagare i contributi dovuti (RCC 1980 pag. 501; N. 3031 DIN). Come ribadito dalla DTF 120 V 271 e ripreso dal N. 3032 DIN, il minimo vitale deve essere determinato secondo le regole del diritto dell'esecuzione. Come indicato dal N. 3033 DIN, fanno parte del fabbisogno vitale (minimo vitale), oltre all'importo di base personale del debitore e agli obblighi di mantenimento di quest'ultimo in virtù del diritto di famiglia, in particolare le spese di affitto e di riscaldamento, gli oneri sociali nonché eventuali spese professionali e le spese di malattia non coperte (RCC 1989 pag. 122). Non fanno tuttavia parte degli obblighi della vita quotidiana da includere nel minimo vitale i debiti dei contributi non pagati nonché i debiti fiscali (DTF 120 V 274 consid. 5a/aa; RCC 1989 pag. 122; RCC 1984 pag. 177; N. 3034 DIN). Nemmeno gli interessi passivi (compresi quelli per i debiti connessi con la professione) devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, soprattutto se non sono connessi né a beni vitali né a un immobile occupato dal debitore stesso (DTF 120 V 271 consid. 5a/bb; RCC 1984 pag. 177; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la LAVS, pag. 355 n. 8 ad art. 11; N. 3035 DIN). Inoltre, il condono del debito d'imposta costituisce sì un indizio d'insolvenza dell'assicurato, ma di per sé non implica necessariamente una riduzione dei contributi AVS (Pratique VSI 1995 pag. 161). Tuttavia, in caso di dubbio, i motivi d'accettazione o di rifiuto del condono del debito d'imposta possono dare indicazioni utili per l'esame della domanda di riduzione (DTF 120 V 271 consid. 6; N. 3046 DIN). Per il N. 3036 DIN, il patrimonio commerciale può essere preso in considerazione solo in modo limitato per valutare la situazione materiale del richiedente e della sua famiglia. Vi è uno stato di necessità vero e proprio giusta l'art. 11 cpv. 1 LAVS qualora, per pagare il suo debito contributivo, l'assicurato fosse costretto ad alienare parti della sua sostanza necessarie per esercitare la sua professione. Di conseguenza, con riserva di abusi di diritto può essere per principio presa in considerazione solo la sostanza privata; si può tenere conto del patrimonio commerciale richiesto per esercitare la professione solo nella misura in cui esso potrebbe essere oggetto, all'occorrenza, di un prestito. Le condizioni che giustificano una riduzione dei contributi non sono per principio soddisfatte quando la concessione di una dilazione di pagamento permette alla cassa di ottenere il pagamento dell'intero contributo (N. 3037 DIN). Anche la possibilità di compensare contributi AVS/AI/IPG con una rendita AVS esclude una riduzione dei contributi, dato che la compensazione ha precedenza sulla valutazione del rispetto del minimo vitale. La richiesta di riduzione dei contributi è dunque sottoposta a verifica solo se la compensazione è stata rifiutata (N. 3038 DIN). Quando la cassa di compensazione esamina la domanda di riduzione, l'inesigibilità o i mezzi disponibili del richiedente non devono essere valutati secondo una media della situazione economica. Essa deve considerare come determinante la situazione economica del debitore al momento in cui dovrebbe versare i contributi (STFA H 164/99; DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 113 V 254 consid. 4b, DTF 104 V 61; DTF 98 V 251) . Si può trattare solo del momento in cui è notificata la decisione relativa alla riduzione (RCC 1989 pag. 122; N. 3041 DIN) rispettivamente, eventualmente, quello in cui l'autorità cantonale di ricorso o il Tribunale federale statuisce sulla questione della riduzione. In questo caso, sebbene il Tribunale federale sia vincolato dalle constatazioni dell'autorità di prima istanza, eccezionalmente può tenere conto dei fatti nuovi, posteriori alla decisione della Cassa o della sentenza cantonale (DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 104 V 61; Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., n. 14 ad art. 11; N. 3042 DIN). 2.6. Su richiesta motivata e dopo avere sentito un'autorità designata dal Cantone di domicilio, il contributo minimo può essere oggetto di un condono in casi di rigore (N. 3003 DIN). Quale unica condizione formale per il condono dei contributi, il N. 3070 DIN stabilisce infatti che esso è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale secondo il N.
1180. La legge, in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente, che può essere condonato (art. 11 cpv. 2 LAVS). Giusta il N. 3078 DIN, se assicurati che fino a quel momento versavano contributi superiori al contributo minimo annuale (v. N. 1180) soddisfano le condizioni di condono prima di aver inoltrato la domanda di riduzione, possono contemporaneamente richiedere, sullo stesso modulo, la riduzione e il condono. In questi casi la cassa esaminerà dapprima se deve ridurre il contributo al minimo annuale e, all'occorrenza, emanerà una decisione. In seguito verificherà se esistono motivi che giustificano il condono. Fra le condizioni materiali, per il N. 3073 DIN il condono del contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi (RCC 1950 pag. 334). È una misura straordinaria e può quindi essere concesso solo se l'assicurato vive in grande povertà, situazione in cui si trovano di regola i beneficiari di prestazioni dell'aiuto sociale. La situazione insostenibile quale condizione per il condono del contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata secondo il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117; N. 3074 DIN). Secondo il N. 3075 DIN, il condono non può essere rifiutato adducendo quale motivo che i contributi potrebbero essere compensati con crediti delle assicurazioni sociali conformemente alle Direttive sulle rendite (DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117). Per l'art. 11 cpv. 3 LAVS, le Casse di compensazione devono sottoporre tutte le richieste di condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio (per il Cantone Ticino: Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), la quale si accolla, se dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo (N. 3079 DIN). Nella SVR 2018 AHV Nr. 1, il Tribunale federale ha stabilito che quando il diritto federale impone ai Cantoni di pagare determinati contributi oppure parti di esso, ciò non significa che i Cantoni debbano pagare questo importo con mezzi propri. Essi hanno la facoltà di trasferire ai Comuni l'integralità oppure parte degli oneri addossati loro dal diritto federale (cfr. consid. 4.2). Inoltre, l'Alta Corte ha giudicato che l'art. 11 cpv. 3 LAVS non consente di concludere che un Cantone non possa scaricare sui Comuni la totalità delle spese (cfr. consid. 4.3). 2.7. Dalla giurisprudenza e dalla prassi suesposte emerge dunque che in caso di difficoltà da parte degli assicurati di fare fronte al pagamento dei contributi personali AVS anche dopo avere ottenuto la dilazione di pagamento, sono possibili due altre soluzioni, che devono però seguire un particolare iter. Dapprima la Cassa di compensazione deve verificare la possibilità di ridurre il contributo fatturato all'assicurato fino al massimo al contributo AVS/AI/IPG calcolato al tasso del contributo usuale dei salariati (per il 2021: 4,3% AVS + 1,4% AI + 0,5% IPG). In secondo luogo, è soltanto qualora l'esistenza economica dell'assicurato sia messa seriamente in pericolo anche pagando un contributo così ridotto che, eccezionalmente, il contributo può essere ridotto ad un tasso inferiore a quello del contributo usuale dei salariati fino al contributo minimo. Infine, se anche il pagamento del contributo minimo mettesse l'assicurato in una situazione insostenibile, allora può essergli straordinariamente concesso il condono del contributo minimo. 2.8. In concreto, le decisioni definitive del 22 agosto 2019 di fissazione dei contributi personali per salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo AVS emanate per gli anni 2014 (novembre e dicembre), 2015 (gennaio-febbraio e giugno-dicembre), 2016, 2017, 2018 e 2019 (gennaio-settembre) sono tutte cresciute, come visto, incontestate in giudicato. L'assicurato, dopo avere provveduto, in parte, al pagamento rateale dei contributi scoperti, per problemi finanziari il 3 febbraio 2021 ha formulato alla Cassa di compensazione un'istanza di condono del pagamento dei contributi personali rimanenti. Il ricorrente ha chiesto di essere esonerato dal versamento dei contributi personali AVS/AI/IPG/AF dovuti come salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo AVS per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 poiché, viste le spese a cui deve fare fronte, le sue entrate, consistenti in circa Fr. 3'500.- in media al mese di indennità di disoccupazione, non sono tali da permettergli di continuare con il pagamento dilazionato dei contributi a suo carico. Per dare seguito alla richiesta di condono dell'assicurato, conformemente all'art. 11 cpv. 2 LAVS la Cassa CO 1 ha interpellato l'8 febbraio 2021 (doc. 23) il competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), chiedendo di mettere in atto i necessari accertamenti e di comunicare il preavviso circa l'assunzione del pagamento del contributo minimo dovuto dall'interessato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Preso atto della decisione del 18 marzo 2021 (doc. 24) dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il quale, visto che " le entrate superano il fabbisogno calcolato ai sensi della LEF ", ha preavvisato negativamente la richiesta di condono dei contributi AVS per gli anni 2016-2019, a sua volta la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza dell'interessato (doc. 25). Anche la richiesta di riesame della stessa Cassa del 21 aprile 2021 (doc. 27) ha portato al medesimo risultato (negativo), siccome l'USSI ha affermato che " l'entrata del signor RI 1, costituita dalle indennità di disoccupazione percepite dalla cassa disoccupazione __________, supera il fabbisogno calcolato ai sensi del diritto esecutivo. Di fatto risulta un'eccedenza pignorabile mensile ammontante a CHF 558.00 (cfr. calcolo allegato) " (doc. 28). La tabella di calcolo del minimo esistenziale che l'USSI ha allestito dimostra questa situazione. Essa indica infatti che l'introito dell'assicurato, costituito dalla rendita di disoccupazione, assomma mensilmente a Fr. 3'500.-. Per la determinazione del minimo di esistenza ha ritenuto il minimo vitale di Fr. 1'200.- per persona sola, l'affitto di Fr. 1'250.- e il premio di cassa malati di Fr. 492.-, per un totale mensile di Fr. 2'942.-. La differenza fra entrate ed uscite ammonta così a Fr. 558.-. Con il ricorso, l ' assicurato ha calcolato diversamente il minimo esistenziale, avendo considerato dei costi di Fr. 300.- per la franchigia delle spese mediche, cosicché la rimanenza è di Fr. 360.-, importo che non gli permette perciò di continuare a versare i Fr. 1'300.- al mese in media di contributi AVS. Vi sarebbero poi altre spese mensili da considerare, quali il leasing della vettura di Fr. 692.-, l'assicurazione RC dell'auto di Fr. 130.-, le targhe del veicolo di Fr. 61.- e le spese telefoniche di Fr. 55.-. Stanti queste circostanze, occorre dunque esaminare se siano dati i presupposti per dare seguito alla richiesta di condono. 2.9. In primo luogo il TCA evidenzia che la Cassa di compensazione, come peraltro dalla stessa ammesso (doc. III punto 5 pag. 9), non ha agito correttamente nei confronti dell'assicurato, non avendolo reso edotto dei passi procedurali da intraprendere prima di potere inoltrare una domanda di condono. Infatti, come visto, l'assicurato avrebbe dovuto inizialmente formulare una domanda di riduzione dei contributi dovuti che non era più in grado di versare con pagamento rateale, mentre una domanda di condono poteva essere inoltrata soltanto qualora pure il contributo minimo gli fosse stato gravoso da pagare. In specie, invece, l'assicurato ha sin da subito chiesto il condono dei contributi, ammontanti però a diverse migliaia di franchi. L'amministrazione ha comunque esaminato, per economia procedurale, i criteri alla base di una domanda di riduzione, calcolando il fabbisogno vitale dell'assicurato e giungendo a un'eccedenza di entrate di Fr. 538.-, chiedendo perciò al Tribunale di modificare l'oggetto del contendere da richiesta di condono dei contributi personali a richiesta di riduzione dei contributi personali e di respingere il ricorso essendo le entrate superiori al minimo vitale. D'avviso della scrivente Corte, è tuttavia per contro opportuno, stante l'errore procedurale commesso dalla Cassa di compensazione, accogliere il ricorso e rinviarle gli atti per pronunciarsi sull'istanza di riduzione e anche per procedere a determinati accertamenti necessari per la determinazione del fabbisogno vitale dell'assicurato. Infatti, nel trattare l'istanza di condono del 3 febbraio 2021 a valere quale richiesta di riduzione dei contributi dell'assicurato, la Cassa di compensazione, tenuto conto del minimo vitale per persone sole di Fr. 1'200.- al mese e della pigione di Fr. 1'250.- mensili - se del caso posteggio compreso
- (doc. F), dovrà innanzitutto verificare se l'indennità di disoccupazione percepita al momento di rifare il calcolo è rimasta la stessa, di circa Fr. 3'500.- in media al mese come per i primi mesi dell'anno 2021 (doc. E), vista la paventata erroneità di questa indennità contro la quale l'interessato si è già opposto nella competente sede. Quanto alle spese che concorrono a definire il minimo d'esistenza, l'amministrazione accerterà se l'assicurato è stato posto al beneficio del sussidio dei premi di cassa malati, visto che egli ha espressamente indicato di averne fatto richiesta e di essere in attesa della relativa decisione. Inoltre, il computo della quota parte della franchigia di Fr. 300.- potrà essere effettuato soltanto se l'assicurato ha effettivamente beneficiato di cure mediche e che quindi detta franchigia è stata realmente consumata. Una semplice ipotesi di spesa non è infatti sufficiente per poterla ritenere secondo il diritto esecutivo. Per quanto concerne il costo del leasing di Fr. 692.- al mese per una Mercedes-Benz avente prezzo di acquisto di Fr. 59'400.- nell'ottobre 2019 (doc. I), conformemente alla Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale, edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza, occorre in primo luogo precisare che sono computabili nel minimo esistenziale (art. 93 LEF) le spese di trasferta mediante un autoveicolo (p. es. per raggiungere il posto di lavoro, per motivi medici o famigliari), nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia impignorabile. In caso contrario, saranno riconosciute le sole spese effettive per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto. In sostanza, entrano in linea di conto le spese effettive fisse e variabili dell'autoveicolo, salvo l'ammortamento. Più precisamente, la predetta Circolare prevede i costi del carburante, l'imposta di circolazione, i premi di assicurazione (RC e casco, se indispensabile), i costi di manutenzione, eventualmente i costi di leasing, ma al massimo il costo per un'automobile di categoria media. Incombe in linea di principio al debitore dimostrare tali costi, altrimenti l'Ufficio esecuzione non li potrà computare nel minimo esistenziale. L'assicurato dovrà quindi dimostrare che l'utilizzo dell'automobile gli è assolutamente necessario, visto che è disoccupato e quindi non ne fa capo per recarsi al lavoro. Se, come ha indicato, gli è necessaria per incontrare potenziali clienti, dovrà dimostrare se non poteva recarsi ai colloqui con i mezzi pubblici e con quale frequenza sono avvenuti questi incontri, tanto da dovere avere sempre bisogno di un'automobile per spostarsi. Ad ogni modo, è considerata di categoria media un'automobile con un prezzo di catalogo di Fr. 35'000.-, mentre la vettura del ricorrente ha un prezzo superiore, perciò spetta a lui giustificare la necessità di un veicolo di una categoria superiore e le spese effettive. Il leasing e le spese di trasferta sono ritenute solo se giustificate. Siccome per l'escusso può risultare difficile dimostrare tutte le singole spese affrontate nella ricerca di un impiego, nel Canton Ticino sono riconosciuti per prassi Fr. 100.- mensili quale spesa forfettaria per la ricerca di un impiego, dove l'escusso dimostri di essere disoccupato e di cercare un nuovo lavoro. Se l'escusso riceve le indennità di disoccupazione, si può partire dal presupposto che fa le ricerche e quindi l'importo forfettario può essere riconosciuto (Sentenza CEF 15.2017.94 del 28 febbraio 2018, consid. 5.2). Infine, la Cassa di compensazione accerterà l'ammontare della sostanza, mobile e immobile, del ricorrente, visto che dal calcolo effettuato dall'USSI il 23 aprile 2021 risulta che la sostanza mobile imponibile era, secondo la notifica di tassazione IC 2019, di Fr. 87'000.-. L'amministrazione aggiornerà questo dato secondo la decisione di tassazione per l'anno 2020, se già presente, o mediante altra documentazione anche, se del caso, relativa all'anno 2021. Una volta effettuati questi accertamenti, la Cassa CO 1 si pronuncerà sul diritto dell'assicurato alla riduzione dei contributi personali dovuti per gli anni 2014-2019. Per quanto concerne la domanda di condono formulata dall'interessato il 3 febbraio 2021, il TCA rileva che oltre al fatto che non poteva essere sin da subito esaminata dalla Cassa non portando essa sul contributo minimo, ma sui contributi personali ancora dovuti dall'assicurato, l'amministrazione ha comunque formulato in modo inesatto la richiesta di preavviso all'USSI. La Cassa ha infatti specificato nel suo scritto che l'assicurato ha " presentato un'istanza intesa ad ottenere il condono del contributo minimo AVS/AI/IPG dovuto per gli anni 2016/2017/2018/2019. ", mentre nella sua e-mail del 3 febbraio 2021 egli ha affermato che " vi inoltro richiesta formale di CONDONO sui contributi residui che dovrò versare (dilazione di pagamento su 5 anni di contribuzione 2014-2019) ". Per questo motivo, nella valutazione della domanda di riduzione dei contributi, che sostituisce la predetta domanda di condono, la Cassa di compensazione si dovrà pronunciare non soltanto per quanto concerne gli anni 2016-2019, ma anche gli anni 2014 e 2015, non essendo chiaro né dagli atti né dalle affermazioni dell'insorgente stesso se i contributi relativi a questi due anni siano già stati integralmente soluti. 2.10. Da quanto precede discende che la decisione deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per procedere con i necessari accertamenti prima di pronunciarsi sulla domanda di riduzione dei contributi dell'assicurato per gli anni 2014-2019. Vincente in causa e patrocinato da un legale, il ricorrente ha diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA). 2.11. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti . Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “ (…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). ". Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi . Di conseguenza: § La decisione è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione affinché, esperiti nuovi accertamenti come indicato al considerando 2.8, si pronunci sulla domanda di condono del 3 febbraio 2021 dell'assicurato, da intendersi quale domanda di riduzione dei contributi personali dovuti per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 per salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo AVS.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà al ricorrente Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se dovuta).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti