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30.2019.8

Il ricorso contro la non entrata nel merito di una domanda di riconsiderazione è irricevibile. Il ricorso contro la reiezione della domanda di revisione va respinto in assenza di fatti o mezzi di prova nuovi

Ticino · 2019-03-14 · Italiano TI
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Sachverhalt

nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione

I nuovi mezzi di prova devono essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr.STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (cfr.STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.;DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr.DTF 127 V 353 consid. 5b).

2.10.   Riguardo alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A.Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung,inR. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291).

L’Alta Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.

I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.

Alla PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).

Questo TCA, accertato che l’incarto prodotto dalla Cassa nella procedura parallela (30.2019.10-11) è lo stesso di quello trasmesso con la presente risposta di causa, che il parallelo ricorso porta sulla contestazione nel merito della decisione su opposizione relativa alla fissazione degli interessi di mora 2015 e 2016 e che l’acquisizione di ulteriori tassazioni IFD è ininfluente ai fini dell’esito della vertenza alla luce sia della circostanza che è stato accertato tramite la documentazione prodotta in questa sede dalla medesima ricorrente che la Cassa e la stessa interessata conoscevano l’importante aumento del reddito da attività lucrativa indipendente prima dell’emissione delle decisioni di cui è chiesta la revisione sia del fatto che per i motivi esposti non vi sono motivi di revisione, e dunqueritenuto che, in seguito agli accertamenti eseguiti, i fatti sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 gennaio 2016, consid.5.1; DTF 139 III 126 consid. 3.2.1; DTF 123 III 16 consid. 2a; DTF 121 III 474 consid.4a; DTF 113 V 159 consid. 1c).

La Cassa a torto ha emesso unadecisione formaledi non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione e della domanda di revisione, indicando quali mezzi di diritto il reclamo all’amministrazione tranne in caso di contestazione della non entrata nel merito della riconsiderazione.

Come sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata, alla luce della vincolante sentenza di rinvio, deve essere qualificata quale decisione su opposizione. La conseguenza dell’errore non è tuttavia l’annullamento della decisione. Accertato che l’interessata ha potuto contestare diffusamente tramite un ricorso motivato e nei termini previsti dalla legge il provvedimento, il TCA deve esaminare l’impugnativa.

Nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione (sentenza 8C_16/2010 del 3 maggio 2010). Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

In concreto con la decisione impugnata del 14 marzo 2019 la Cassa ha deciso di non entrare nel merito della richiesta di revisione e di riconsiderazione.

Laddove la ricorrente contesta anche i conguagli degli anni 2017 e 2018 il suo ricorso si rivela irricevibile.

2.4.   La ricorrente sostiene che la decisione non sarebbe sufficientemente motivata, poiché non avrebbe spiegato il motivo del mancato adeguamento degli acconti, e fa valere una violazione del diritto di essere sentita.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In concreto l’amministrazione nella decisione impugnata, ha indicato le ragioni per le quali, a suo parere, non deve entrare nel merito della domanda di riconsiderazione e della domanda di revisione, indicando di non essere tenuta ad esaminare la prima (punto 3.2 della decisione) e di non essere dati i presupposti per accogliere la seconda (punto 3.1 della decisione).

La decisione appare motivata e la ricorrente ha potuto impugnarla indicando diffusamente le ragioni per le quali ritiene invece date le condizioni per una revisione ed una riconsiderazione delle decisioni con le quali sono stati fissati gli interessi del 2013 e del 2014.

Su questo punto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.

2.5.   La Cassa con la decisione impugnata non è entrata nel merito della domanda di revisione.

In realtà, non avendo riscontrato motivi per una revisione, l’amministrazione avrebbe dovuto respingere la domanda. La non entrata nel merito, come si vedrà meglio in seguito, è riservata alla riconsiderazione.

Rilevato che dalla motivazione del provvedimento amministrativo emerge chiaramente che l’intenzione della Cassa era il respingimento della domanda, avendo indicato le ragioni per le quali non sono date le condizioni per procedere con una revisione, per motivi di economia procedurale questo TCA rinuncia ad un annullamento della decisione.

Infatti, alla lettura del ricorso emerge che la ricorrente ha compreso che l’amministrazione ha respinto la sua richiesta eil TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Nel caso di specie un secondo rinvio all’amministrazione per violazione del diritto di essere sentito prolungherebbe inutilmente la procedura.

nel merito

In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante(cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353 consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti).

Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione

I nuovi mezzi di prova devono essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr.STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (cfr.STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.;DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr.DTF 127 V 353 consid. 5b).

2.10.   Riguardo alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A.Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung,inR. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291).

L’Alta Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.

I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.

Alla PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).

Questo TCA, accertato che l’incarto prodotto dalla Cassa nella procedura parallela (30.2019.10-11) è lo stesso di quello trasmesso con la presente risposta di causa, che il parallelo ricorso porta sulla contestazione nel merito della decisione su opposizione relativa alla fissazione degli interessi di mora 2015 e 2016 e che l’acquisizione di ulteriori tassazioni IFD è ininfluente ai fini dell’esito della vertenza alla luce sia della circostanza che è stato accertato tramite la documentazione prodotta in questa sede dalla medesima ricorrente che la Cassa e la stessa interessata conoscevano l’importante aumento del reddito da attività lucrativa indipendente prima dell’emissione delle decisioni di cui è chiesta la revisione sia del fatto che per i motivi esposti non vi sono motivi di revisione, e dunqueritenuto che, in seguito agli accertamenti eseguiti, i fatti sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.30.2019.8-9

cs

Lugano

3 luglio 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 aprile 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 14 marzo 2019 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto,in fatto

in diritto

in ordine

2.1.   La ricorrente rileva di aver impugnato al TCA, con ricorso parallelo, anche la decisione del 14 marzo 2019 della medesima Cassa e concernente la fissazione degli interessi per gli anni 2015 e 2016. Considerato che le due decisioni derivano dalla medesima sentenza di questo Tribunale, l’interessata chiede la congiunzione delle procedure se il TCA lo ritenesse utile per motivi di praticità.

Secondo l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), in vigore dal 1° marzo 2014, disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.

In concreto, accertato che la procedura parallela (30.2019.10-11) porta su un ricorso contro la fissazione degli interessi moratori per gli anni 2015 e 2016 e non su un ricorso in seguito ad una domanda direvisione/riconsiderazionedi decisioni relative alla fissazione dei contributi come in concreto, non vi sono motivi per congiungere le cause, trattandosi di procedure distinte.

2.2.   La ricorrente rileva giustamente che il TCA nella sentenza 30.2018.18-20 del 5 novembre 2018 di rinvio ha affermato che “il 18 luglio 2018 l’amministrazione si è espressa per la prima volta sulla richiesta di restituzione degli interessi di mora del 2013 e del 2014 e dunque sull’implicita (vista la richiesta di restituzione) domanda di revisione” e che “La Cassa, su questo punto, dovrà emettere una decisione su opposizione che indichi le ragioni per le quali accoglie o rifiuta l’implicita domanda di revisione delle decisioni sugli interessi di mora del 3 maggio 2017 (doc. 18; per fr. 253.85 per i contributi 2013 per “ritardato pagamento”), del 14 marzo 2017 (doc. 19: fr. 2'441.20 per contributi del 2014 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”) e del 7 marzo 2017 (doc. 20; fr. 3'567.15 per contributi del 2013 per “discrepanza tra acconti versati e fissazione definitiva (25%)”; sottolineatura del redattore).

Per costante giurisprudenza, secondo un principio generale applicabile nella procedura amministrativa, quando un’autorità di ricorso emana una decisione di rinvio, l’autorità alla quale la causa è rinviata, così come quella che ha reso la decisione, sono tenute a conformarsi alle istruzioni del giudizio di rinvio (sentenza 9C_207/2017 dell’8 settembre 2017, sentenza 8C_236/2017 del 24 luglio 2017, sentenza 9C_457/2013 del 26 dicembre 2013 consid. 6.2).

D’altra parte, di principio un Tribunale è vincolato dal dispositivo di una decisione cresciuta in giudicato. I motivi della decisione non sono invece vincolanti a meno che il dispositivo non vi rinvii esplicitamente (sentenza 9C_368/2015 del 13 gennaio 2016, consid.5.1; DTF 139 III 126 consid. 3.2.1; DTF 123 III 16 consid. 2a; DTF 121 III 474 consid.4a; DTF 113 V 159 consid. 1c).

La Cassa a torto ha emesso unadecisione formaledi non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione e della domanda di revisione, indicando quali mezzi di diritto il reclamo all’amministrazione tranne in caso di contestazione della non entrata nel merito della riconsiderazione.

Come sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata, alla luce della vincolante sentenza di rinvio, deve essere qualificata quale decisione su opposizione. La conseguenza dell’errore non è tuttavia l’annullamento della decisione. Accertato che l’interessata ha potuto contestare diffusamente tramite un ricorso motivato e nei termini previsti dalla legge il provvedimento, il TCA deve esaminare l’impugnativa.

Nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione (sentenza 8C_16/2010 del 3 maggio 2010). Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

In concreto con la decisione impugnata del 14 marzo 2019 la Cassa ha deciso di non entrare nel merito della richiesta di revisione e di riconsiderazione.

Laddove la ricorrente contesta anche i conguagli degli anni 2017 e 2018 il suo ricorso si rivela irricevibile.

2.4.   La ricorrente sostiene che la decisione non sarebbe sufficientemente motivata, poiché non avrebbe spiegato il motivo del mancato adeguamento degli acconti, e fa valere una violazione del diritto di essere sentita.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In concreto l’amministrazione nella decisione impugnata, ha indicato le ragioni per le quali, a suo parere, non deve entrare nel merito della domanda di riconsiderazione e della domanda di revisione, indicando di non essere tenuta ad esaminare la prima (punto 3.2 della decisione) e di non essere dati i presupposti per accogliere la seconda (punto 3.1 della decisione).

La decisione appare motivata e la ricorrente ha potuto impugnarla indicando diffusamente le ragioni per le quali ritiene invece date le condizioni per una revisione ed una riconsiderazione delle decisioni con le quali sono stati fissati gli interessi del 2013 e del 2014.

Su questo punto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.

2.5.   La Cassa con la decisione impugnata non è entrata nel merito della domanda di revisione.

In realtà, non avendo riscontrato motivi per una revisione, l’amministrazione avrebbe dovuto respingere la domanda. La non entrata nel merito, come si vedrà meglio in seguito, è riservata alla riconsiderazione.

Rilevato che dalla motivazione del provvedimento amministrativo emerge chiaramente che l’intenzione della Cassa era il respingimento della domanda, avendo indicato le ragioni per le quali non sono date le condizioni per procedere con una revisione, per motivi di economia procedurale questo TCA rinuncia ad un annullamento della decisione.

Infatti, alla lettura del ricorso emerge che la ricorrente ha compreso che l’amministrazione ha respinto la sua richiesta eil TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Nel caso di specie un secondo rinvio all’amministrazione per violazione del diritto di essere sentito prolungherebbe inutilmente la procedura.

nel merito

In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante(cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353 consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti).

Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione

I nuovi mezzi di prova devono essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr.STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (cfr.STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.;DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr.DTF 127 V 353 consid. 5b).

2.10.   Riguardo alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A.Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung,inR. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291).

L’Alta Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.

I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.

Alla PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).

Questo TCA, accertato che l’incarto prodotto dalla Cassa nella procedura parallela (30.2019.10-11) è lo stesso di quello trasmesso con la presente risposta di causa, che il parallelo ricorso porta sulla contestazione nel merito della decisione su opposizione relativa alla fissazione degli interessi di mora 2015 e 2016 e che l’acquisizione di ulteriori tassazioni IFD è ininfluente ai fini dell’esito della vertenza alla luce sia della circostanza che è stato accertato tramite la documentazione prodotta in questa sede dalla medesima ricorrente che la Cassa e la stessa interessata conoscevano l’importante aumento del reddito da attività lucrativa indipendente prima dell’emissione delle decisioni di cui è chiesta la revisione sia del fatto che per i motivi esposti non vi sono motivi di revisione, e dunqueritenuto che, in seguito agli accertamenti eseguiti, i fatti sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti