Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018, consid. 4.2 e 6.1, destinata a pubblicazione; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018 destinata a pubblicazione).
2.2. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018 destinata a pubblicazione, sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.3. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di unattività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dallassicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dellattività, le spese generali incorse sono sopportate dallassicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di unattività lucrativa indipendente è lesercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di unattività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando lassicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal datore di lavoro e, durante lattività svolta, è integrato nellazienda di questultimo, e non può praticamente esercitare unaltra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.;Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso lesistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dellassicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Lallora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.;Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.4.Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da unattività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.5.Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare unattività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne linvestimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto laccento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito allorganizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dellimpresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).
A questo proposito il TF ha recentemente rammentato che il rischio economico dellimprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dellesistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio dincasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove gli elementi in favore di unattività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.6. In concreto linsorgente l11 maggio 2011 è stato affiliato quale muratore indipendente (doc. 4) con effetto dal 1° aprile 2011, tenuto conto delle seguenti osservazioni: Su preavviso __________ __________. Indipendente quanto lavora in nome e per proprio conto per clienti privati. Salariato quando presta la propria manodopera a ditte del ramo e alla ditta TERZ 1 di __________ (doc. 3).
Accertato che nel 2015 e nel 2016 il ricorrente ha conseguito la totalità della propria cifra daffari grazie al lavoro eseguito a favore della ditta TERZ 1, la Cassa lo ha qualificato di dipendente.
Alla luce della giurisprudenza, della documentazione prodotta dalle parti e delludienza tenutasi il 29 maggio 2018, questo Tribunale deve confermare la qualifica effettuata dallamministrazione.
Il ricorrente, malgrado potesse gestire in apparenza lattività di muratore indipendente con una certa libertà, durante il periodo 2015-2016 non si è assunto alcun rischio aziendale tipico di un imprenditore ed è stato subordinato alla TERZ 1 dal punto di vista organizzativo ed economico.
Egli non ha operato nessun investimento importante, non ha subito alcuna perdita, non ha sopportato alcun rischio dincasso e delcredere, non ha agito in proprio nome e per proprio conto, non si è procurato da solo i mandati, non ha occupato personale e non ha utilizzato locali commerciali propri (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Dalludienza del 29 maggio 2018 è emerso che il ricorrente, che non ha mai rifiutato alcun lavoro propostogli dalla TERZ 1, non ha acquistato alcun tipo di materiale necessario allesercizio della sua attività ed ha fatto capo esclusivamente alle strutture della TERZ 1, la quale gli procurava il lavoro. Egli svolgeva sovente la propria attività insieme ad un manovale dipendente della TERZ 1 e completava e rifiniva i lavori eseguiti dalla società, alla quale fatturava lattività svolta.
Lincasso avveniva esclusivamente per conto della ditta e non vi era alcun rapporto tra il ricorrente ed il cliente finale, al quale la società trasmetteva la fattura comprendente sia le ore lavorate dal ricorrente, sia quelle lavorate dai propri dipendenti sia il materiale necessario per lesecuzione dellopera (doc. X).
Nei confronti del cliente finale unica responsabile era la TERZ 1. Nei rarissimi casi in cui vi sono state delle lamentele per il lavoro svolto, è stata la stessa società a riconoscere alcuni sconti sul prezzo dellopera al cliente (doc. X).
Il rischio economico dellattività era pertanto sopportato esclusivamente dalla ditta chiamata in causa.
I diversi elementi del caso di specie indicano che si è in presenza anche di un rapporto di dipendenza economica.
Nel 2015 e nel 2016 il ricorrente ha conseguito lintero reddito con il lavoro svolto in favore della TERZ 1 (fr.141'147: fr. 61'605 nel 2015 e fr. 79'542 nel 2016).
Da questa circostanza emerge con tutta evidenza la sua subordinazione economica tipica e parificabile a quella di un lavoratore dipendente con la società chiamata in causa come pure il fatto che tale attività ha rappresentato la sua primaria ed unica fonte di sostentamento (per un caso simile al presente cfr. la sentenza H 119/04 dell8 agosto 2005, consid. 4.3 che rinvia alla sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002 in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ugualmente qualificato come dipendente l'attività lavorativa esercitata da un'appaltatrice che, perlomeno per un determinato periodo, aveva lavorato per un'unica committente). Se non vi era lavoro in seno alla società egli non conseguiva alcuna remunerazione (doc. X).
Lattività svolta ha le tipiche caratteristiche di un lavoro su chiamata e dunque di unattività dipendente (cfr. sentenza 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; sentenza30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; sentenza 30.2008.37 del 12 dicembre 2008).
Da anni è infatti in corso un mutamento economico e sociale che si riverbera anche nel mondo del lavoro. È ormai un fatto notorio che diverse aziende assumono personale dipendente che viene chiamato nel corso della giornata a seconda delle necessità di lavoro dettate dal volume della clientela (cfr. sentenza 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; sentenza 30.2008.37 del 12 dicembre 2008).
Lunicità della committenza, la dipendenza economica, la subordinazione per quanto concerne lorganizzazione del lavoro, lassenza di qualsiasi investimento e di qualsiasi rischio imprenditoriale, la presenza delle tipiche caratteristiche del lavoro su chiamata, fanno propendere in maniera preponderante ed univoca per lattività dipendente (cfr. sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018, consid. 6.4).
I pochi elementi a favore di unattività indipendente, quali la conclusione di alcune assicurazioni (ad esempio lindennità giornaliera contro la perdita di guadagno in caso di malattia ed infortunio) e lassenza di una clausola di divieto di concorrenza, nel senso che linteressato poteva, come ha fatto in particolare nel primo anno (2011), svolgere la propria attività anche per altri committenti, hanno unimportanza nettamente inferiore e non possono sovvertire la decisione della Cassa.
2.8. Per lart. 9 cpv. 1 OAVS sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nellambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante. Secondo lart. 9 cpv. 2 OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.
In una recente sentenza 9C_443/2017 dell11 gennaio 2018, pubblicata in SVR 4/5, AVS Nr. 7 pag. 20, il TF, dopo aver confermato la qualifica di dipendente dellassicurato relativamente ad un reddito derivante da diritti di licenza ed aver rammentato il tenore dellart. 9 OAVS, ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per un accertamento relativo alle spese generali.LAlta Corte ha affermato:
2.9. In concreto, nel 2015 linsorgente ha fatturato complessivamente fr. 62'120.10 (doc. da 5 a 5/12). La Cassa ha ripreso fr. 61'605.
Linteressato ha esposto quali spese fr. 135.20 per la benzina fino a __________ (doc. 5/3), fr. 248.80 per la trasferta fino a __________ (doc. 5/4), fr. 255 per spese varie (doc. 5/6), fr. 270 per trasferta e spese per __________ (doc. 5/7), fr. 72 di spese di trasferta a __________ (doc. 5/8), fr. 132.50 spese materiale (doc. 5/9),fr. 28 per trasporti materiali e attrezzi (doc. 5/12), per complessivi fr. 1'141.50.
Nel 2016 il ricorrente ha fatturato fr. 80'461.10 e la Cassa ha ripreso fr. 79'542 a fronte di spese per soli fr. 74.25 (doc. 6/11).
Complessivamente la ripresa ammonta a fr. 141'147 (fr. 61'605 + fr. 79'542), in luogo di fr. 141'365.45 (62'120.10 + 80'461.10 74.25 1'141.50).
Lamministrazione ha complessivamente ripreso un importo leggermente inferiore di fr. 218.45 rispetto a quello che avrebbe potuto riprendere sulla base delle spese esposte.
Tuttavia sulle fatture del 30 gennaio 2015 (doc. 5) e del 3 marzo 2016 (per lavori del febbraio 2015; doc. 5/2) figura lindicazione compreso trasferta, che la Cassa, malgrado lobbligo di accertare la fattispecie dufficio (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA), non ha approfondito.
Di principio, l'amministrazione non può limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza delle spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà. Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive.
In concreto spetta pertanto allamministrazione accertare limporto delle spese indicate nelle citate fatture e, semmai, dedurle dal reddito da dipendente. Il ricorrente è tuttavia tenuto a collaborare e produrre tutti i giustificativi in suo possesso (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA esentenza 9C_443/2017 dell11 gennaio 2018, pubblicata in SVR 4/5, AVS Nr. 7 pag. 20). In caso contrario alcuna ulteriore spesa può essere riconosciuta.
La Cassa rileva inoltre chedue fatture prodotte dal ricorrente in sede fiscale (doc. 6/7 e 6/8), differiscono nel loro contenuto da quelle prodotte in sede ricorsuale (doc. A14 e A15), nella misura in cui a queste ultime sono state aggiunte le indicazioni compreso 252.- fr per spese di trasferta finora (doc. A14), rispettivamente con fr 80.- trasferta (doc. A15).
Lamministrazione deve approfondire anche questo aspetto e, nella misura in cui dovessero emerge sospetti circa il sussistere di un reato, dovrà immediatamente notificare la fattispecie, unitamente allintera documentazione, al Ministero Pubblico.
Ritenuto inoltre che in sede di udienza la TERZ 1 e RI 1 hanno sostenuto che limporto di fr. 44 lordi allora è comprensivo anche delle indennità per inconvenienza riconosciute dal contratto collettivo di lavoro ai dipendenti della società chiamata in causa, la Cassa dovrà anche esaminare approfonditamente, al fine di applicare paritariamente a tutti i lavoratori della TERZ 1 i medesimi parametri, se i dipendenti della società chiamata in causa, sui cantieri dove ha lavorato il ricorrente, hanno beneficiato di un rimborso spese non soggetto a ripresa. A questo scopo la TERZ 1 dovrà fornire allamministrazione tutta la documentazione atta a comprovare quanto da lei sostenuto. Se vi dovessero essere spese riconosciute ad altri dipendenti, lamministrazione dovrà stabilire se vi sono motivi oggettivi per non riconoscerle anche allinsorgente.
Per contro il ricorrente e la TERZ 1 non possono essere seguiti laddove affermano che dallimporto di fr. 44 andrebbero dedotti anche i contributi dovuti quale indipendente e che sarebbero stati compresi nellonorario concordato tra le parti. Infatti il reddito soggetto a contribuzione è al lordo dei contributi sociali e semmai limporto già versato come acconto per i contributi da indipendente per il 2015 e 2016 va imputato sulla parte dei contributi dovuta dal salariato (cfr. sentenza9C_459/2011 del 26 gennaio 2012, consid. 6.3.2).
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e lincarto rinviato alla Cassa per lesatta quantificazione delle spese da dedurre, ritenuto che la ripresa non potrà essere superiore a quella ritenuta con la decisione impugnata.
Va quirammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2018.6+11
cs
Lugano
18 giugno 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell11 febbraio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 gennaio 2018 emanata da
CO 1
chiamata in causa:TERZ 1
in materia di contributi AVS
ritenuto,in fatto
in diritto
2.1.Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018, consid. 4.2 e 6.1, destinata a pubblicazione; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018 destinata a pubblicazione).
2.2. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018 destinata a pubblicazione, sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.3. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di unattività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dallassicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dellattività, le spese generali incorse sono sopportate dallassicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di unattività lucrativa indipendente è lesercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di unattività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando lassicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal datore di lavoro e, durante lattività svolta, è integrato nellazienda di questultimo, e non può praticamente esercitare unaltra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.;Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso lesistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dellassicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Lallora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.;Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.4.Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da unattività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.5.Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare unattività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne linvestimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto laccento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito allorganizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dellimpresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).
A questo proposito il TF ha recentemente rammentato che il rischio economico dellimprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dellesistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio dincasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove gli elementi in favore di unattività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.6. In concreto linsorgente l11 maggio 2011 è stato affiliato quale muratore indipendente (doc. 4) con effetto dal 1° aprile 2011, tenuto conto delle seguenti osservazioni: Su preavviso __________ __________. Indipendente quanto lavora in nome e per proprio conto per clienti privati. Salariato quando presta la propria manodopera a ditte del ramo e alla ditta TERZ 1 di __________ (doc. 3).
Accertato che nel 2015 e nel 2016 il ricorrente ha conseguito la totalità della propria cifra daffari grazie al lavoro eseguito a favore della ditta TERZ 1, la Cassa lo ha qualificato di dipendente.
Alla luce della giurisprudenza, della documentazione prodotta dalle parti e delludienza tenutasi il 29 maggio 2018, questo Tribunale deve confermare la qualifica effettuata dallamministrazione.
Il ricorrente, malgrado potesse gestire in apparenza lattività di muratore indipendente con una certa libertà, durante il periodo 2015-2016 non si è assunto alcun rischio aziendale tipico di un imprenditore ed è stato subordinato alla TERZ 1 dal punto di vista organizzativo ed economico.
Egli non ha operato nessun investimento importante, non ha subito alcuna perdita, non ha sopportato alcun rischio dincasso e delcredere, non ha agito in proprio nome e per proprio conto, non si è procurato da solo i mandati, non ha occupato personale e non ha utilizzato locali commerciali propri (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Dalludienza del 29 maggio 2018 è emerso che il ricorrente, che non ha mai rifiutato alcun lavoro propostogli dalla TERZ 1, non ha acquistato alcun tipo di materiale necessario allesercizio della sua attività ed ha fatto capo esclusivamente alle strutture della TERZ 1, la quale gli procurava il lavoro. Egli svolgeva sovente la propria attività insieme ad un manovale dipendente della TERZ 1 e completava e rifiniva i lavori eseguiti dalla società, alla quale fatturava lattività svolta.
Lincasso avveniva esclusivamente per conto della ditta e non vi era alcun rapporto tra il ricorrente ed il cliente finale, al quale la società trasmetteva la fattura comprendente sia le ore lavorate dal ricorrente, sia quelle lavorate dai propri dipendenti sia il materiale necessario per lesecuzione dellopera (doc. X).
Nei confronti del cliente finale unica responsabile era la TERZ 1. Nei rarissimi casi in cui vi sono state delle lamentele per il lavoro svolto, è stata la stessa società a riconoscere alcuni sconti sul prezzo dellopera al cliente (doc. X).
Il rischio economico dellattività era pertanto sopportato esclusivamente dalla ditta chiamata in causa.
I diversi elementi del caso di specie indicano che si è in presenza anche di un rapporto di dipendenza economica.
Nel 2015 e nel 2016 il ricorrente ha conseguito lintero reddito con il lavoro svolto in favore della TERZ 1 (fr.141'147: fr. 61'605 nel 2015 e fr. 79'542 nel 2016).
Da questa circostanza emerge con tutta evidenza la sua subordinazione economica tipica e parificabile a quella di un lavoratore dipendente con la società chiamata in causa come pure il fatto che tale attività ha rappresentato la sua primaria ed unica fonte di sostentamento (per un caso simile al presente cfr. la sentenza H 119/04 dell8 agosto 2005, consid. 4.3 che rinvia alla sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002 in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ugualmente qualificato come dipendente l'attività lavorativa esercitata da un'appaltatrice che, perlomeno per un determinato periodo, aveva lavorato per un'unica committente). Se non vi era lavoro in seno alla società egli non conseguiva alcuna remunerazione (doc. X).
Lattività svolta ha le tipiche caratteristiche di un lavoro su chiamata e dunque di unattività dipendente (cfr. sentenza 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; sentenza30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; sentenza 30.2008.37 del 12 dicembre 2008).
Da anni è infatti in corso un mutamento economico e sociale che si riverbera anche nel mondo del lavoro. È ormai un fatto notorio che diverse aziende assumono personale dipendente che viene chiamato nel corso della giornata a seconda delle necessità di lavoro dettate dal volume della clientela (cfr. sentenza 30.2013.12 dell'11 dicembre 2013; sentenza 30.2008.37 del 12 dicembre 2008).
Lunicità della committenza, la dipendenza economica, la subordinazione per quanto concerne lorganizzazione del lavoro, lassenza di qualsiasi investimento e di qualsiasi rischio imprenditoriale, la presenza delle tipiche caratteristiche del lavoro su chiamata, fanno propendere in maniera preponderante ed univoca per lattività dipendente (cfr. sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018, consid. 6.4).
I pochi elementi a favore di unattività indipendente, quali la conclusione di alcune assicurazioni (ad esempio lindennità giornaliera contro la perdita di guadagno in caso di malattia ed infortunio) e lassenza di una clausola di divieto di concorrenza, nel senso che linteressato poteva, come ha fatto in particolare nel primo anno (2011), svolgere la propria attività anche per altri committenti, hanno unimportanza nettamente inferiore e non possono sovvertire la decisione della Cassa.
2.8. Per lart. 9 cpv. 1 OAVS sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nellambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante. Secondo lart. 9 cpv. 2 OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.
In una recente sentenza 9C_443/2017 dell11 gennaio 2018, pubblicata in SVR 4/5, AVS Nr. 7 pag. 20, il TF, dopo aver confermato la qualifica di dipendente dellassicurato relativamente ad un reddito derivante da diritti di licenza ed aver rammentato il tenore dellart. 9 OAVS, ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per un accertamento relativo alle spese generali.LAlta Corte ha affermato:
2.9. In concreto, nel 2015 linsorgente ha fatturato complessivamente fr. 62'120.10 (doc. da 5 a 5/12). La Cassa ha ripreso fr. 61'605.
Linteressato ha esposto quali spese fr. 135.20 per la benzina fino a __________ (doc. 5/3), fr. 248.80 per la trasferta fino a __________ (doc. 5/4), fr. 255 per spese varie (doc. 5/6), fr. 270 per trasferta e spese per __________ (doc. 5/7), fr. 72 di spese di trasferta a __________ (doc. 5/8), fr. 132.50 spese materiale (doc. 5/9),fr. 28 per trasporti materiali e attrezzi (doc. 5/12), per complessivi fr. 1'141.50.
Nel 2016 il ricorrente ha fatturato fr. 80'461.10 e la Cassa ha ripreso fr. 79'542 a fronte di spese per soli fr. 74.25 (doc. 6/11).
Complessivamente la ripresa ammonta a fr. 141'147 (fr. 61'605 + fr. 79'542), in luogo di fr. 141'365.45 (62'120.10 + 80'461.10 74.25 1'141.50).
Lamministrazione ha complessivamente ripreso un importo leggermente inferiore di fr. 218.45 rispetto a quello che avrebbe potuto riprendere sulla base delle spese esposte.
Tuttavia sulle fatture del 30 gennaio 2015 (doc. 5) e del 3 marzo 2016 (per lavori del febbraio 2015; doc. 5/2) figura lindicazione compreso trasferta, che la Cassa, malgrado lobbligo di accertare la fattispecie dufficio (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA), non ha approfondito.
Di principio, l'amministrazione non può limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza delle spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà. Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive.
In concreto spetta pertanto allamministrazione accertare limporto delle spese indicate nelle citate fatture e, semmai, dedurle dal reddito da dipendente. Il ricorrente è tuttavia tenuto a collaborare e produrre tutti i giustificativi in suo possesso (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA esentenza 9C_443/2017 dell11 gennaio 2018, pubblicata in SVR 4/5, AVS Nr. 7 pag. 20). In caso contrario alcuna ulteriore spesa può essere riconosciuta.
La Cassa rileva inoltre chedue fatture prodotte dal ricorrente in sede fiscale (doc. 6/7 e 6/8), differiscono nel loro contenuto da quelle prodotte in sede ricorsuale (doc. A14 e A15), nella misura in cui a queste ultime sono state aggiunte le indicazioni compreso 252.- fr per spese di trasferta finora (doc. A14), rispettivamente con fr 80.- trasferta (doc. A15).
Lamministrazione deve approfondire anche questo aspetto e, nella misura in cui dovessero emerge sospetti circa il sussistere di un reato, dovrà immediatamente notificare la fattispecie, unitamente allintera documentazione, al Ministero Pubblico.
Ritenuto inoltre che in sede di udienza la TERZ 1 e RI 1 hanno sostenuto che limporto di fr. 44 lordi allora è comprensivo anche delle indennità per inconvenienza riconosciute dal contratto collettivo di lavoro ai dipendenti della società chiamata in causa, la Cassa dovrà anche esaminare approfonditamente, al fine di applicare paritariamente a tutti i lavoratori della TERZ 1 i medesimi parametri, se i dipendenti della società chiamata in causa, sui cantieri dove ha lavorato il ricorrente, hanno beneficiato di un rimborso spese non soggetto a ripresa. A questo scopo la TERZ 1 dovrà fornire allamministrazione tutta la documentazione atta a comprovare quanto da lei sostenuto. Se vi dovessero essere spese riconosciute ad altri dipendenti, lamministrazione dovrà stabilire se vi sono motivi oggettivi per non riconoscerle anche allinsorgente.
Per contro il ricorrente e la TERZ 1 non possono essere seguiti laddove affermano che dallimporto di fr. 44 andrebbero dedotti anche i contributi dovuti quale indipendente e che sarebbero stati compresi nellonorario concordato tra le parti. Infatti il reddito soggetto a contribuzione è al lordo dei contributi sociali e semmai limporto già versato come acconto per i contributi da indipendente per il 2015 e 2016 va imputato sulla parte dei contributi dovuta dal salariato (cfr. sentenza9C_459/2011 del 26 gennaio 2012, consid. 6.3.2).
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e lincarto rinviato alla Cassa per lesatta quantificazione delle spese da dedurre, ritenuto che la ripresa non potrà essere superiore a quella ritenuta con la decisione impugnata.
Va quirammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti