Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 en septembre 1973. Mais on ignore si la réclamation de la créancière est justifiée et si l'intéressé ne possède pas quelques économies qui le rendraient solvable pour la somme qu'il doit peut-être, ce qui n'est pas exclu même d'un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. art. 3 al. 1 lit. b LPC). On ne sait pas non plus si l'assuré est partiellement à la charge de l'assistance publique ou privée, s'il risque de l'être, et si une autorité, une institution (peut-être la Résidence S.) ou une personne est chargée de veiller sur ses intérêts dans le cadre de la prévoyance sociale.
Dans ces circonstances, il faut admettre le recours de l'Office fédéral des assurances sociales et renvoyer la cause à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour instruction complémentaire et nouvelle décision. S'agissant des difficultés administratives que poserait actuellement le versement partiel des prestations d'assurance en mains de tiers, il y a lieu de rappeler que cette possibilité est toujours expressément prévue à l'art. 76 al. 1 RAVS et, en outre, que la Caisse cantonale valaisanne de compensation a décidé le 25 septembre 1973 de verser dorénavant la prestation complémentaire sur le compte bancaire de la Résidence S., décision qui ne paraît pas avoir fait l'objet d'un recours.
A torto (cfr. anche sentenza 8C_910/2012 consid. 5 del 3 giugno 2013).
Come rileva giustamente lamministrazione, la sola volontà della beneficiaria delle prestazioni non è determinante per stabilire dove esse vanno versate, il loro diritto non potendo essere ceduto nemmeno con il suo accordo (cfr. art. 22 cpv. 1 LPGA e numero 10027 DR). La rendita AVS e le prestazioni complementari devono essere di principio versate direttamente alla persona assicurata.
Esse potrebbero essere eccezionalmente pagate direttamente alla Residenza RA 1 solo se questultima avesse un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi della ricorrente o se lassistesse permanentemente. Ciò non è il caso (cfr. anche il Bollettino UFAS n° 383 del 10 ottobre 2016; cfr. anche RCC 1973 pag. 173).
Il concetto di assistenza di cui allart. 20 LPGA non va inteso come assistenza medico/sanitaria, bensì come gestione di affari in maniera permanente (cfr. DTF 101 V 17 consid.2; Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 4a edizione 2012, pag. 65: [ ] Als Drittauszahlungen kommen nur geeignete oder Behörden in Frage, welche der berechtigen Person gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig sind oder diese dauernd fürsorgerisch betreut, sofern die berechtige Person die Geldleistungen nicht für den eigenen Unterhalt von Personen, für die sie zu sorgen hat, verwendet oder dazu nachweisbar nicht im Stande ist [ ]), nel senso che il terzo non deve per forza assistere lavente diritto da un punto di vista finanziario, essendo sufficiente che lo aiuti a gestire i suoi affari permanentemente (cfr. Moser-Szeless, op. cit., n. 19 ad art. 20, pag. 287; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione 2015, n. 25 ad art. 20, pag. 297).
Non vi è alcun dubbio che la Residenza RA 1 non ha alcun obbligo moraledi assistenza per la gestione degli affari ai sensi dellart. 20 LPGA nei confronti della ricorrente.
Neppure vi è un qualsiasi obbligo legale, ossia derivante direttamente dalla legge, di assistenza nella gestione degli affari.
Non è infatti sufficiente a far sorgere un obbligo legale(ex lege) la sottoscrizione della dichiarazione della gestione amministrativa dellutente firmata dalla ricorrente in data 1° gennaio 2009 (doc. A 10), che del resto non menziona alcun accordo circa pagamenti di prestazioni sociali, trattandosi semmai di un contratto tra le parti. È infatti necessaria una base legale, qui non data. Né può essere considerata tale lart. __________ dellOrdinanza Municipale del Comune di __________ __________, che prevede che la Residenza RA 1, dietro richiesta e pagamento di una tassa di fr. 50 al mese, può essere incaricata dai degenti di gestire lamministrazione degli ospiti (pagamenti, tenuta della contabilità, spese mediche, compilazione delle imposte, gestione delle entrate e delle uscite, ecc.) e che ha portato linsorgente alla firma, in data 1° gennaio 2009, del relativo formulario (doc. A10). Si tratta infatti di una delega per la gestione amministrativa sottoscritta contrattualmente che non deriva direttamente dalla legge.
Conformemente a quanto sostenuto dallamministrazione, la Residenza RA 1, manifestamente, non rientra di conseguenza tra quegli istituti che hanno un obbligo legale o morale di assistenza nella gestione degli affari nei riguardi della beneficiaria.
La casa anziani non rientra neppure tra gli enti che assistono permanentemente gli ospiti degenti nellistituto nella gestione degli affari ai sensi dellart. 20 LPGA (cfr. il Bollettino UFAS n° 383 del 10 ottobre 2016; cfr. anche RCC 1973 pag. 173).
Lassistenza nel caso di specie non eccede infatti la semplice assistenza quale attività propria e tipica di qualsiasi casa per anziani (che nel caso specifico consiste nellassistenza sanitaria, nella presa a carico continuativa e nella dispensa di cure e misure di riabilitazione). Come rileva correttamente la Cassa di compensazione, gestire lamministrazione degli ospiti non è equiparabile alla funzione di curatore assegnata dallAutorità di protezione degli adulti (cfr. art. 393 e seguenti CC), anche perché tale funzione non è stata decisa ufficialmente da unautorità competente in merito.
La Residenza RA 1 non ha compiti di assistenza sociale in senso stretto; essa non è incaricata di vegliare sugli interessi relativi alla previdenza sociale dei degenti (cfr. gli scopi della Residenza RA 1: __________: In essa si svolgono attività riconosciute nellambito della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane e prese a carico dallassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;La presa a carico è continuativa (24 ore su 24) e vengono dispensate cure, assistenza medica e/o misure di riabilitazione in maniera costante con un rapporto equilibrato tra persone assistite e personale specializzato; cfr. DTF 101 V 17 consid. 3).
In sintesi, listituto Residenza RA 1 non ha un obbligo legale o morale di assistenza nella gestione degli affari nei riguardi della beneficiaria, non rientra tra gli enti che assistono permanentemente gli ospiti degenti nellistituto nella gestione degli affari, non è stato incaricato di vegliare sugli interessi relativi alla previdenza sociale dei degenti di cui rivendica il versamento delle loro prestazioni AVS nelle proprie mani (DTF 101 V 17 consid. 3) e non è un terzo ai sensi dellart. 20 cpv. 1 LPGA (cfr. RCC 1973 pag. 173). Inoltre vi può essere il rischio concreto che listituto compensi le prestazioni versate con crediti nei confronti dei beneficiari (cfr. art. 20 cpv. 2 LPGA e sentenza 9C_741/2014 del 13 marzo 2015).
Ne segue che a giusta ragione la Cassa ha stabilito che la rendita AVS e le prestazioni complementari devono essere direttamente versate nelle mani della ricorrente.
Quanto alla censura relativa alle sue asserite difficoltà motorie ed allinvocata violazione dei principi di sussidiarietà e di economicità relativamente alleventuale nomina di un curatore, va evidenziato come linteressata debba semplicemente aprire un conto bancario con il quale, se lo ritiene necessario, può concordare un ordine permanente in favore della Residenza RA 1, ciò che di per sé renderebbe inutile la curatela, essendo ancora in grado di intendere e di volere (cfr. doc. I, pag. 7).
In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.30.2018.29
33.2018.10
cs
Lugano
12 dicembre 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 agosto 2018 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto,in fatto
1.3. RI 1, rappresentata dalla Residenza RA 1 e per essa il Comune di __________, rappresentato dal suo Municipio, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone lannullamento e domandando che la Cassa sia condannata a versare sia la rendita AVS che le prestazioni complementari sul nuovo conto postale intestato alla Residenza RA 1 (doc. I). La ricorrente sostiene che vi sarebbe un obbligo legale di assistenza ai sensi dellart. 20 LPGA poiché con contratto del 1° gennaio 2009 la Residenza RA 1 si è impegnata a gestire la sua amministrazione dietro compenso di fr. 50 al mese, le condizioni di motricità non le permetterebbero di recarsi mensilmente allufficio postale per ritirare le prestazioni, non vi sarebbero le condizioni per una curatela ai sensi degli art. 394 e 395 CC (i compiti del curatore sono già svolti dalla casa anziani), un versamento alla Residenza RA 1 garantirebbe la sua autonomia finanziaria.
in diritto
in ordine
2.1. Linsorgente chiede lannullamento della decisione impugnata e domanda che la Cassa sia condannata a versare sia la rendita AVS che le prestazioni complementari sul nuovo conto postale intestato alla Residenza RA 1 (doc. I).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V164 consid.2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
2.2. La ricorrente sostiene che lamministrazione, nella decisione su opposizione, non avrebbe esaminato tutte le censure e non avrebbe preso in considerazione tutta la documentazione prodotta, e fa implicitamente valere una violazione del diritto di essere sentita.
Per quanto concerne la motivazione della decisione impugnata, va rammentato che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013; sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende lobbligo per lautorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dallaltro, di permettere allautorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che lautorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr. DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel caso di specie lamministrazione ha sufficientemente indicato le ragioni per le quali ha respinto le richieste dellinsorgente, sostenendo che non adempie le condizioni di cui allart. 20 LPGA per poter chiedere il versamento delle sue prestazioni a terzi.
La ricorrente ha compreso le motivazioni della reiezione della domanda, tantè che le ha approfonditamente contestate in un ricorso dove ha potuto ampiamente spiegare le proprie censure e produrre la documentazione a sostegno della sua tesi.
Ne segue che non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentita.
nel merito
2.3. Ai sensi dellart. 20 cpv. 1 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a unautorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente se (lett. a) il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se (lett. b) egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dallassistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.
Secondo lart. 20 cpv. 2 LPGA tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con crediti nei confronti dellavente diritto. È eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dellarticolo 22 capoverso 2.
Ai sensi dellart. 22 cpv. 1 LPGA il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla. Per lart. 22 cpv. 2 LPGA i versamenti retroattivi di prestazioni dellassicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti al datore di lavoro o allassistenza pubblica o privata se questi versano anticipi (lett. a), a unassicurazione che fornisce prestazioni anticipate (lett. b).
Secondo lart. 1 cpv. 2 OPGA se per garantire limpiego appropriato conformemente allarticolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al beneficiario e questi è sottoposto a tutela, esse sono versate al tutore o a una persona da esso designata. Il cpv. 2 prevede che se per garantire limpiego appropriato conformemente allarticolo 20 LPGA o alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a unautorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a (lett. a) utilizzare le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico, (lett. b) rendere conto allassicuratore, su sua richiesta, dellutilizzazione delle prestazioni pecuniarie.
Lart. 20 LPGA regola la possibilità per lassicuratore sociale di versare tutta o parte della prestazione pecuniaria non alla persona che ne ha diritto ma a un terzo (persona [fisica o morale] o autorità) con la quale esiste un legame particolare (obbligo di mantenimento o di assistenza permanente dellavente diritto) al fine di assicurare che i versamenti siano utilizzati conformemente al loro scopo, ossia il mantenimento del beneficiario e delle persone a suo carico (Moser-Szeless in: Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n.1 ad art. 20, pag. 282).
2.4. Le direttive sulle rendite (DR) prevedono al numero 10024 DR che se circostanze particolari lo giustificano, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere versati a un terzo designato dal titolare della prestazione a condizione che (numero 10025 DR ) il versamento su un conto postale o su un conto bancario personale non sia indicato, (numero 10026 DR) non siano già adempite le condizioni di versamento a terzi in quanto lavente diritto è sottoposto a un curatore oppure non dà una garanzia di un impego appropriato della rendita, (numero 10027 DR) non esista pericolo di eludere il principio dellimpossibilità di cedere la rendita (art. 22 LPGA).
Per il numero 10029 DR è preferibile inoltrare la richiesta di versamenti a terzi con il modulo 318.182, poiché questo è munito delle firme dellavente diritto e del destinatario.
Per il numero 10030 DR se lavente diritto non impiega le prestazioni versate (rendita, rendita completiva dellAVS, rendita per figli o assegno per grandi invalidi) per il suo sostentamento o per quello delle persone a suo carico e, di conseguenza, egli e le persone a suo carico sono interamente o in parte a carico dellassistenza, le prestazioni possono essere versate a una terza persona o a unautorità appropriata (art. 20 LPGA, art. 1 OPGA). Si procede allo stesso modo quando si può provare che lavente diritto non sarebbe in grado dimpiegare le prestazioni per provvedere al suo sostentamento o a quello delle persone a suo carico.
Secondo il numero 10031 DR non è invece ammissibile il pagamento diretto a un ospedale di un assegno per grandi invalidi destinato a un assicurato che vi è ricoverato (RCC 1973 pag. 173). Il fatto che una persona sia sostenuta da unautorità assistenziale non giustifica di per sé il versamento delle prestazioni a detta autorità. Parimenti, lavente diritto che non usa le rendite completive AVS e le rendite per i figli per il mantenimento della sua famiglia così che essa si trova nel bisogno non offre la garanzia di un impiego appropriato. In casi simili la rendita completiva dellAVS o la rendita per figli possono essere versate direttamente al coniuge non avente diritto alla rendita o al rappresentante dei figli.
Per il numero 10033 DR per principio il versamento delle prestazioni a terzi volto a garantire un impiego appropriato può essere richiesto e deciso solo per rendite e assegni per grandi invalidi non ancora pagati (RCC 1978 pag. 567). Se la cassa di compensazione ha già effettuato il versamento allavente diritto, né terzi né unautorità possono più chiederne il versamento in seguito.
Secondo il numero 10034 DR il versamento della rendita o dellassegno per grandi invalidi a terzi giusta larticolo 20 LPGA può essere ordinato solo se sono soddisfatte le condizioni previste. Una richiesta inoltrata dai familiari del beneficiario o dalle autorità va debitamente motivata. La cassa di compensazione deve verificare accuratamente le indicazioni fornite. Il genere e lesito di questa verifica devono figurare negli atti.
Il numero 10035 DR prevede che la rendita o lassegno per grandi invalidi versati a una terza persona devono servire esclusivamente al sostentamento dellavente diritto e delle persone a suo carico. La terza persona non può compensarli con prestazioni fornite allassicurato o ai suoi familiari prima dellinizio del diritto. Su richiesta della cassa di compensazione, essa deve fare rapporto sullimpiego particolareggiato delle prestazioni (art. 1 cpv. 2 OPGA).
Ai sensi del numero 10036 DR è preferibile inoltrare la richiesta di versamento a terzi con il modulo 318.182, poiché questo è munito delle firme dellavente diritto e del destinatario.
Un promemoria del centro dinformazione AVS dà ragguagli sulle possibilità di pagamento a terzi e sul modo di procedere. Esso contiene anche informazioni relative al denaro per le piccole spese (numero 10037 DR).
Per il numero 10038 DR già prima di unimminente messa sotto curatela lautorità di protezione degli adulti può ordinare, nellambito di misure cautelative, disposizioni particolareggiate sul pagamento della rendita che sono vincolanti per le casse di compensazione.
Per il numero 10039 DR se lavente diritto è sotto curatela generale secondo larticolo 398 CC, la rendita o lassegno per grandi invalidi devono essere versati al curatore, a condizione che questultimo non richieda di effettuare il pagamento a un terzo da lui designato, a unautorità o alla persona sotto curatela (art. 1 OPGA). Il curatore è libero di prendere queste disposizioni.
Ai sensi del numero 10040 DR le rendite possono essere versate a un curatore secondo gli articoli 393397 CC unicamente se questi agisce in virtù di un diritto effettivo conferito da un titolo giuridico o se il versamento della rendita a questultimo è richiesto dalla competente autorità di protezione degli adulti.
Per il numero 10041 DR la rendita può essere versata a un mandatario designato con mandato precauzionale solo nellambito di tale mandato (art. 360 segg. CC).
Per linoltro di una richiesta volta al versamento a terzi della rendita o dellassegno per grandi invalidi, è preferibile usare il modulo 318.182, poiché questo è munito delle firme dellavente diritto e del destinatario (numero 10042 DR).
2.5. Va ancora evidenziato che nel Bollettino n. 383 del 10 ottobre 2016 (in francese e tedesco) per le casse di compensazione AVS e gli organi desecuzione delle PC, lUFAS ha esaminato il caso del versamento a terzi di prestazioni pecuniarie ed ha segnatamente affermato:
1. Introduction
Nous avons constaté que des EMS et des services sociaux demandent de plus en plus souvent le versement de prestations de lAVS en mains de tiers, ce qui suscite quelques questions auprès des organes dexécution. Le présent bulletin vise à rappeler les conditions requises pour ce type de demande.
2. Principe : versement de la prestation à layant droit
Les prestations en espèces de lAVS et de lAI sont en principe versées uniquement à layant droit et ne peuvent être ni cédées à un tiers, ni mises en gage (art. 22, al. 1, LPGA, principe dincessibilité).
3. Exception : prestations versées à un tiers
3.1 Généralités
Les prestations en espèces de lAVS et de lAI peuvent être versées à un tiers dans des cas exceptionnels. Il existe deux types de versement à des tiers :
le versement à un tiers de prestations en cours (ch. 10030 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.182« Demande de versement de prestations AVS/AI/APG/PC/AF à un tiers »;
le versement rétroactif à un tiers ayant consenti des avances (au titre de compensation) (ch. 10063 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.183« Compensation avec des paiements rétroactifs de lAVS/AI et APG (allocation de maternité) ».
Le présent bulletin ne traite que du versement à un tiers de prestations en cours. Ce type de versement peut avoir lieu :
sur demande de layant droit (ch. 10024 à 10029 DR) ;
sur ordonnance du juge (ch. 10051 à 10053 DR) ;
sur demande dun tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but (ch. 10030 à 10037 DR) ;
sur ordonnance de lautorité de protection de lenfant et de ladulte APEA (ch. 10038 à 10050 DR).
3.2 Versement en mains de tiers sur demande de layant droit
Les prestations en espèces peuvent être versées à une personne ou à une autorité désignée par layant droit si celui-ci est incapable de gérer lui-même sa situation financière et quil dépend de ce fait en permanence de laide dun tiers. On relèvera toutefois les éléments suivants:
·le fait que layant droit ne soit pas en mesure, temporairement ou pour une longue durée, de retirer personnellement sa prestation ne suffit pas à justifier le paiement en mains de tiers;
le tiers doit présenter une procuration écrite;
le tiers doit sengager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour loctroi dune prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues; et
tout danger visant à contourner le principe de lincessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).
Peuvent être pris en considération comme tiers, par exemple, les proches qui ont une obligation dentretien envers layant droit ou qui laccompagnent en permanence. Si layant droit nest pas capable de discernement, le versement est effectué auprès de son représentant légal, à la personne désignée dans le cadre dun mandat pour cause dinaptitude (ch. 3.6) ou au curateur institué par lAPEA (ch. 3.6). Le versement à un tiers ne peut être autorisé quà titre exceptionnel. En général, les prestations sont versées au crédit du compte bancaire ou postal de layant droit et le proche aidant agit par procuration ; sinon, linstitution dune curatelle de portée générale est indiquée.
3.3 Versement en mains de tiers sur ordonnance dun juge
Les ordonnances prononcées par un juge civil sur le versement des rentes dun époux lorsque celui-ci néglige son obligation dentretien vis-à-vis de sa famille pendant lexécution des mesures de protection de lunion conjugale sont contraignantes pour la caisse de compensation (art. 177 CC). Cela vaut également pour les rentes des parents qui négligent lentretien de leur enfant (art. 291 CC). Par contre, lordonnance dun juge civil consignée dans une décision de divorce selon laquelle les rentes de lex-conjoint débiteur de la contribution dentretien doivent être versées à lex-conjoint créancier ne doit pas être suivie (art. 132 CC).
3.4 Versement en mains de tiers sur demande dun tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but
Les prestations en espèces peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale dentretien à légard du bénéficiaire, ou qui lassiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de layant droit nest pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et:
lorsque layant droit nutilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou quil est établi quil nest pas en mesure de les utiliser à cet effet;
que, de ce fait, layant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de lassistance publique ou privée, et
que tout danger visant à contourner le principe de lincessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).
On relèvera toutefois les éléments suivants:
le versement en mains de tiers est également possible sans laccord de layant droit;
le tiers doit sengager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour loctroi dune prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues;
le paiement direct de prestations en espèces revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de lhôpital ou de lEMS est exclu (ch. 10031 DR). ( )
Già nel 1973, nel bollettino dellAI n° 153, il cui estratto è stato pubblicato in RCC 1973, pag. 173, lUFAS aveva affermato che à plusieurs reprises, des hôpitaux ont demandé à des caisses de compensation de leur verser directement les allocations pour impotents de lAVS et de lAI revenant à des assurés hospitalisés. La garantie dun emploi conforme des rentes et allocations pour impotents, ainsi que le paiement à des tiers, sont régis par les dispositions et instructions citées ci-dessus. Celles-ci ne prévoient cependant pas le versement direct des dites allocations à des hôpitaux.Des demandes dans ce sens doivent ainsi être rejetés.
Cfr. anche la recente DTF 141 V 264:l'ente assistenziale, che ha sostenuto finanziariamente un assicurato, ha il diritto di ottenere il versamento diretto delle prestazioni complementari concesse retroattivamente, anche nel caso di decesso dell'avente diritto prima della decisione di concessione delle prestazioni; occorre tuttavia che la domanda di prestazioni complementari sia stata inoltrata quando l'assicurato era ancora in vita (consid. 4; differenza con la sentenza H 245/57 del 19 marzo 1958).
2.6. Nel caso di specie linsorgente sostiene siano adempiute le condizioni affinché la Cassa versi le sue prestazioni sul conto della Casa per anziani in cui vive, avendo sottoscritto il 1° gennaio 2009 una dichiarazione della gestione amministrativa dellutente in favore della Residenza RA 1 e fa valere la DTF 101 V 17, consid. 2, dove il TF, interpretando lart. 76 OAVS, ora abrogato, e sostituito dallart. 20 LPGA (cfr. Moser-Szeless in: Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 14 ad art. 20, pag. 286; cfr. anche liniziativa parlamentare diritto delle assicurazioni sociali, rapporto della Commissione del Consiglio nazionale della sicurezza sociale e della sanità del 26 marzo 1999, FF 1999 pag. 3896 e seguenti, in particolare pag. 3934), ha affermato:
2.L'art. 45 LAVS autorise le Conseil fédéral à prendre, après avoir consulté les cantons, les mesures propres à garantir que les rentes servent, si cela est nécessaire, à l'entretien du bénéficiaire et des personnes à sa charge.
Usant de cette faculté, le Conseil fédéral a édicté l'art. 76 RAVS, dont l'alinéa 1 s'exprime en ces termes:
"Si l'ayant droit n'emploie pas la rente pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s'il peut être prouvé qu'il n'est pas capable de l'affecter à ce but, et s'il tombe par là totalement ou partiellement à la charge de l'assistance publique ou privée, ou y laisse tomber les personnes qu'il est tenu d'entretenir, la caisse de compensation peut effectuer le versement total ou partiel de la rente en mains d'un tiers ou d'une autorité qualifiés ayant envers l'ayant droit un devoir légal ou moral d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence."
Selon l'Office fédéral des assurances sociales, la version française de la fin de cette disposition réglementaire ne correspondrait pas tout à fait à la version allemande, qui parle, elle, de "geeigneten Drittperson oder Behörde, die dem Rentenberechtigten gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder ihn dauernd fürsorgerisch betreut". Les mots "s'occuper de ses affaires en permanence" ne rendraient pas l'idée d'assistance contenue dans l'expression "dauerndfürsorgerisch betreuen". L'autorité de surveillance semble proposer, en se fondant sur la version allemande, de circonscrire l'application de l'art. 76 al. 1 RAVS aux cas où les intéressés sont assistés économiquement en permanence.Or il n'y a en réalité aucune discordance entre les textes, français et allemand, susmentionnés: l'idée de l'assistance financière, en tant que condition du versement de la rente en main tierce, est exprimée dans la première partie de la norme réglementaire, où l'exigence d'une aide permanente n'apparaît pas. La désignation des tiers destinataires dans la seconde partie de la phrase n'implique en revanche pas nécessairement de la part de ces tiers eux-mêmes une telle assistance. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi la disposition ici en discussion distingue à cet égard les tiers ou autorité qualifiés ayant un devoir d'assistance, d'une part, et, d'autre part, les tiers ou autorité qualifiés s'occupant des affaires de l'assuré en permanence; la "fürsorgerische Betreuung" signifie simplement le fait de seconder l'intéressé dans la gestion de ses affaires, mais de façon permanente.
Quant aux conditions qui doivent être réunies pour que l'art. 76 al. 1 RAVS soit applicable, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la rente peut être payée en main tierce lorsque le rentier n'a pas encore épuisé toutes ses ressources, au point de tomber à la charge de l'assistance, mais qu'il est sur cette voie ou qu'il risque d'user de sa rente de telle manière que les personnes tenues de l'assister, au sens large du terme, verraient leurs démarches et leurs peines notablement accrues. Il s'agissait en l'occurrence d'une rentière alcoolique, chez laquelle la boisson provoquait des troubles mentaux (RCC 1957 p. 133).
La Cour de céans a précisé d'autre part que le fait de recevoir des prestations de l'assistance publique ne justifie pas à lui seul le versement de la rente en main de la commune (RCC 1950 p. 34, 1948
p. 474) et que le placement dans un asile n'exclut pas à lui seul un paiement direct au rentier (RCC 1949 p. 391).
Enfin, dans ses Directives concernant les rentes, l'Office fédéral des assurances sociales consacre un chapitre au problème du destinataire de la rente, sous les chiffres marginaux 1073 à 1104. Sous chiffre 1073, il rappelle que le paiement direct à l'ayant droit personnellement est la règle. Sous chiffre1099, que le versement en main tierce doit être ordonné seulement lorsqu'il est certain, sur la foi d'une requête sérieusement motivée et soigneusement contrôlée, que les conditions de l'art. 76 RAVS sont remplies.
3.Dans le cas de Conrad Curiger, il faut admettre avec l'Office fédéral des assurances sociales que la caisse de compensation a pris sur des bases insuffisantes sa décision de verser la rente à la Résidence S. Tout ce qu'on sait en effet, c'est que le prénommé fait des difficultés pour payer les factures de l'institution et que, selon elle, il lui devait 2'705 fr. 20 en septembre 1973. Mais on ignore si la réclamation de la créancière est justifiée et si l'intéressé ne possède pas quelques économies qui le rendraient solvable pour la somme qu'il doit peut-être, ce qui n'est pas exclu même d'un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. art. 3 al. 1 lit. b LPC). On ne sait pas non plus si l'assuré est partiellement à la charge de l'assistance publique ou privée, s'il risque de l'être, et si une autorité, une institution (peut-être la Résidence S.) ou une personne est chargée de veiller sur ses intérêts dans le cadre de la prévoyance sociale.
Dans ces circonstances, il faut admettre le recours de l'Office fédéral des assurances sociales et renvoyer la cause à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour instruction complémentaire et nouvelle décision. S'agissant des difficultés administratives que poserait actuellement le versement partiel des prestations d'assurance en mains de tiers, il y a lieu de rappeler que cette possibilité est toujours expressément prévue à l'art. 76 al. 1 RAVS et, en outre, que la Caisse cantonale valaisanne de compensation a décidé le 25 septembre 1973 de verser dorénavant la prestation complémentaire sur le compte bancaire de la Résidence S., décision qui ne paraît pas avoir fait l'objet d'un recours.
A torto (cfr. anche sentenza 8C_910/2012 consid. 5 del 3 giugno 2013).
Come rileva giustamente lamministrazione, la sola volontà della beneficiaria delle prestazioni non è determinante per stabilire dove esse vanno versate, il loro diritto non potendo essere ceduto nemmeno con il suo accordo (cfr. art. 22 cpv. 1 LPGA e numero 10027 DR). La rendita AVS e le prestazioni complementari devono essere di principio versate direttamente alla persona assicurata.
Esse potrebbero essere eccezionalmente pagate direttamente alla Residenza RA 1 solo se questultima avesse un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi della ricorrente o se lassistesse permanentemente. Ciò non è il caso (cfr. anche il Bollettino UFAS n° 383 del 10 ottobre 2016; cfr. anche RCC 1973 pag. 173).
Il concetto di assistenza di cui allart. 20 LPGA non va inteso come assistenza medico/sanitaria, bensì come gestione di affari in maniera permanente (cfr. DTF 101 V 17 consid.2; Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 4a edizione 2012, pag. 65: [ ] Als Drittauszahlungen kommen nur geeignete oder Behörden in Frage, welche der berechtigen Person gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig sind oder diese dauernd fürsorgerisch betreut, sofern die berechtige Person die Geldleistungen nicht für den eigenen Unterhalt von Personen, für die sie zu sorgen hat, verwendet oder dazu nachweisbar nicht im Stande ist [ ]), nel senso che il terzo non deve per forza assistere lavente diritto da un punto di vista finanziario, essendo sufficiente che lo aiuti a gestire i suoi affari permanentemente (cfr. Moser-Szeless, op. cit., n. 19 ad art. 20, pag. 287; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione 2015, n. 25 ad art. 20, pag. 297).
Non vi è alcun dubbio che la Residenza RA 1 non ha alcun obbligo moraledi assistenza per la gestione degli affari ai sensi dellart. 20 LPGA nei confronti della ricorrente.
Neppure vi è un qualsiasi obbligo legale, ossia derivante direttamente dalla legge, di assistenza nella gestione degli affari.
Non è infatti sufficiente a far sorgere un obbligo legale(ex lege) la sottoscrizione della dichiarazione della gestione amministrativa dellutente firmata dalla ricorrente in data 1° gennaio 2009 (doc. A 10), che del resto non menziona alcun accordo circa pagamenti di prestazioni sociali, trattandosi semmai di un contratto tra le parti. È infatti necessaria una base legale, qui non data. Né può essere considerata tale lart. __________ dellOrdinanza Municipale del Comune di __________ __________, che prevede che la Residenza RA 1, dietro richiesta e pagamento di una tassa di fr. 50 al mese, può essere incaricata dai degenti di gestire lamministrazione degli ospiti (pagamenti, tenuta della contabilità, spese mediche, compilazione delle imposte, gestione delle entrate e delle uscite, ecc.) e che ha portato linsorgente alla firma, in data 1° gennaio 2009, del relativo formulario (doc. A10). Si tratta infatti di una delega per la gestione amministrativa sottoscritta contrattualmente che non deriva direttamente dalla legge.
Conformemente a quanto sostenuto dallamministrazione, la Residenza RA 1, manifestamente, non rientra di conseguenza tra quegli istituti che hanno un obbligo legale o morale di assistenza nella gestione degli affari nei riguardi della beneficiaria.
La casa anziani non rientra neppure tra gli enti che assistono permanentemente gli ospiti degenti nellistituto nella gestione degli affari ai sensi dellart. 20 LPGA (cfr. il Bollettino UFAS n° 383 del 10 ottobre 2016; cfr. anche RCC 1973 pag. 173).
Lassistenza nel caso di specie non eccede infatti la semplice assistenza quale attività propria e tipica di qualsiasi casa per anziani (che nel caso specifico consiste nellassistenza sanitaria, nella presa a carico continuativa e nella dispensa di cure e misure di riabilitazione). Come rileva correttamente la Cassa di compensazione, gestire lamministrazione degli ospiti non è equiparabile alla funzione di curatore assegnata dallAutorità di protezione degli adulti (cfr. art. 393 e seguenti CC), anche perché tale funzione non è stata decisa ufficialmente da unautorità competente in merito.
La Residenza RA 1 non ha compiti di assistenza sociale in senso stretto; essa non è incaricata di vegliare sugli interessi relativi alla previdenza sociale dei degenti (cfr. gli scopi della Residenza RA 1: __________: In essa si svolgono attività riconosciute nellambito della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane e prese a carico dallassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;La presa a carico è continuativa (24 ore su 24) e vengono dispensate cure, assistenza medica e/o misure di riabilitazione in maniera costante con un rapporto equilibrato tra persone assistite e personale specializzato; cfr. DTF 101 V 17 consid. 3).
In sintesi, listituto Residenza RA 1 non ha un obbligo legale o morale di assistenza nella gestione degli affari nei riguardi della beneficiaria, non rientra tra gli enti che assistono permanentemente gli ospiti degenti nellistituto nella gestione degli affari, non è stato incaricato di vegliare sugli interessi relativi alla previdenza sociale dei degenti di cui rivendica il versamento delle loro prestazioni AVS nelle proprie mani (DTF 101 V 17 consid. 3) e non è un terzo ai sensi dellart. 20 cpv. 1 LPGA (cfr. RCC 1973 pag. 173). Inoltre vi può essere il rischio concreto che listituto compensi le prestazioni versate con crediti nei confronti dei beneficiari (cfr. art. 20 cpv. 2 LPGA e sentenza 9C_741/2014 del 13 marzo 2015).
Ne segue che a giusta ragione la Cassa ha stabilito che la rendita AVS e le prestazioni complementari devono essere direttamente versate nelle mani della ricorrente.
Quanto alla censura relativa alle sue asserite difficoltà motorie ed allinvocata violazione dei principi di sussidiarietà e di economicità relativamente alleventuale nomina di un curatore, va evidenziato come linteressata debba semplicemente aprire un conto bancario con il quale, se lo ritiene necessario, può concordare un ordine permanente in favore della Residenza RA 1, ciò che di per sé renderebbe inutile la curatela, essendo ancora in grado di intendere e di volere (cfr. doc. I, pag. 7).
In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti