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30.2017.9

Interessi di mora su contributi di indipendenti sono riscossi se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% al totale.L'interesse di mora non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa,quindi anche se l'autorità fiscale ha ritardato anni a emetter la notifica di tassazione

Ticino · 2017-05-10 · Italiano TI
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Interessi di mora su contributi di indipendenti sono riscossi se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% al totale.L'interesse di mora non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa,quindi anche se l'autorità fiscale ha ritardato anni a emetter la notifica di tassazione

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 cpv. 4 LAVS sulla riscossione di interessi di mora è stata abrogata.

Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono

retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26

settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.

2.2.   I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo

il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il

capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante

per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale

diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in

base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in

giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1

OAVS).

In difetto di una tassazione

dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti

sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza

di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23

cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle

autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4

OAVS).

Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i

contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24

cpv. 1 OAVS).

Le casse di compensazione stabiliscono i contributi

d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione.

Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione

dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda

verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito

presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).

In virtù dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, se durante o dopo

l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal

reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.

Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi

devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la

fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi

e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i

contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla

compensazione con i contributi d’acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno

pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle

competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei

contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per

l'invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una

deduzione fiscale. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle

indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS. Nel

nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 è stata eliminata la 2a frase).

Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali

cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse

di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto

nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente

all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa

cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di

compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

Secondo l’art. 27 cpv. 4 OAVS nel tenore in essere

dal 1° gennaio 2011, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa

indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso

la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione

Sedex ricevono per ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi

prelevata dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per

i superstiti. L'Ufficio federale calcola le indennità per le autorità fiscali

cantonali interessate

.

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS devono pagare gli

interessi di mora:

"

le persone

che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i

contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi

effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine

dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio

dopo tale termine.”

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati

con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso

per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno

(art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono

calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre

2003).

2.3.

Pronunciandosi

nell’ambito di fattispecie ticinesi

concernenti persone esercitanti

un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata

applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS

avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti

(DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte e tre

del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che

il

ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento

tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando

all'amministrazione un comportamento negligente.

L'Alta Corte h

a infatti precisato

che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da

ogni colpa. Per

l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito

contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel

pagamento dei contributi sia imputabile al

contribuente

oppure alla

Cassa

di compensazione

(DTF 134 V 405 consid. 7.1;

DTF 134 V 202

consid.

3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal

momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente

dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la

Cassa

(o l'

autorità fiscale

) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in

maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi

(DTF

134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14

dicembre 2004, consid. 3.4.2).

Il ricorrente avrebbe infatti potuto,

durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora

fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli

abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di

interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda

infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una

perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,

questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di

compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti

che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1). L'interesse di

mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il

fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse,

mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF

9C_709/2007

del 26 settembre

2008

consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un

ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul

contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente,

conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa

di congrui acconti.

Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute

a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni

necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se

richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito

presumibile.

Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente

dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di

compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3

OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e

l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere

relativamente tardi, sicché le

persone tenute a pagare i

contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio

di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione.

In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare

un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi

moratori (

DTF 134 V 405 consid. 7.2;

VSI

2000 pag. 119).

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V

297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa:

"

3.3.2.2

Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen

verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken,

unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des

Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form

auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf

und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die

Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den

Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein

Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft

(BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.). (…)“ (

l’evidenziatura è della redattrice

).

2.4.   Nell'evenienza

concreta, il ricorrente ha cessato la sua attività lucrativa come indipendente

al 31 dicembre 2011.

Sulla scorta dei dati di cui la Cassa di

compensazione era a quel momento in possesso, con decisione del 24 febbraio

2012 (doc. 3) ha subito fissato i contributi personali dovuti dall’assicurato

per l’anno 2011 considerando un reddito di Fr. 250'000.-, a cui è stata dedotta

la franchigia di Fr. 16'800.- essendo l’assicurato già beneficiario di una

rendita AVS. I contributi di Fr. 23'060,20 sono stati quindi calcolati su un

reddito determinante di Fr. 233'200.-.

Sul retro di questa decisione di fissazione

provvisoria dei contributi l’amministrazione avvertiva chiaramente l’assicurato

che “

Un cambiamento rilevante del reddito dell’attività indipendente deve

essere comunicato per iscritto alla cassa entro i 12 mesi che seguono la fine

dell’anno contributivo in questione. Con questo si evita il pagamento di

interessi sulla differenza tra i contributi pagati in acconto e i contributi

definitivi. Si considera un cambiamento rilevante del reddito se la differenza

tra i contributi d’acconto e quelli definitivi (fissati sulla base della

notifica fiscale) è superiore al 20%.”.

Dal calcolo provvisorio esposto dalla Cassa di

compensazione risultava che il contributo annuo dovuto (Fr. 23'060,20) era già

stato richiesto e pagato nella medesima misura, perciò l’assicurato non doveva

versare più nulla a saldo.

Con un altro scritto datato anch’esso 24 febbraio

2012 (doc. 2), CO 1 ha informato l’assicurato che con la cessazione

dell’attività lucrativa i suoi conti per i contributi sarebbero stati chiusi al

31 dicembre 2011 e che una decisione definitiva di fissazione per i contributi

personali sarebbe stata emanata non appena in possesso della comunicazione

fiscale

e che sarebbe stato possibile dovere pagare

ulteriori contributi personali

. La Cassa ha altresì avvisato

l’interessato che nel caso in cui vi fosse stato un utile dalla vendita dello

studio,

il ricavo sarebbe stato aggiunto al reddito, perciò

avrebbe dovuto comunicarle il totale dei suoi redditi, poiché “

Questo

è vantaggioso per evitare degli interessi di mora.

”.

Nel suo ricorso l’assicurato si è lamentato di non

essere mai stato avvisato della possibilità che gli venissero addebitati degli

interessi di mora, ma i due predetti scritti del 24 febbraio 2012, che il

ricorrente non ha contestato di avere ricevuto, dicono il contrario. Infatti,

la Cassa di compensazione l’ha addirittura informato che qualora il suo reddito

definitivo risultante dalla vendita dello studio fosse stato superiore al

reddito che ora essa aveva considerato per il calcolo dei contributi per l’anno

2011, v’era la possibilità che gli si addebitassero degli interessi di ritardo.

Era pertanto nell’interesse dell’assicurato comunicare già a suo tempo l’utile

ricavato, cosicché l’amministrazione potesse emettere subito la decisione

definitiva di fissazione dei contributi personali.

Tuttavia, come ha rilevato la Cassa resistente -

circostanza non contestata dal ricorrente -, nessuna comunicazione in tal senso

le è mai giunta da parte dell’assicurato. Quest’ultimo ha soltanto informato l’

autorità

fiscale

dei suoi redditi e della vendita del suo studio nell’ambito della

dichiarazione di imposta, ma non ne ha dato notizia anche alla Cassa di compensazione,

malgrado la stessa l’avesse reso subito attento ed edotto al riguardo.

In altre parole, l’insorgente non ha dato seguito ai

suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa di compensazione i redditi

aziendali conseguiti nell’anno in esame, né dopo la realizzazione di tali

redditi né tanto meno in un secondo tempo nell’attesa di ricevere la relativa

notifica di tassazione IFD 2011 del 26 ottobre 2016.

Il ricorrente si discolpa rimproverando all’Ufficio

di tassazione di avere impiegato 7 anni per evadere le decisioni fiscali

malgrado fosse in possesso dei suoi dati personali a tempo debito.

Tuttavia, alla luce dei succitati principi giurisprudenziali, la

lamentela dell’assicurato non gli è di aiuto.

Come già evidenziato, non va dimenticato che dal momento che

l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza

o meno di una colpa, esso interviene di conseguenza anche qualora la Cassa, o

l'autorità fiscale, dovesse avere - per ipotesi che qui il ricorrente ritiene

possibile - trascinato in maniera dilatoria la notifica di tassazione e, di

riflesso, anche la fissazione definitiva di contributi.

Infatti, degli interessi di ritardo sarebbero maturati anche se si

considerasse che se l’

autorità fiscale

avesse subito emanato nel 2012 la

IFD 2011, l’importo ora dovuto sarebbe inferiore, perché la Cassa avrebbe

potuto venirne a conoscenza prima e fissare già allora l’ammontare da versare a

titolo di contributi personali.

Ugualmente, però, degli interessi di mora sarebbero dovuti anche

se si ipotizzasse che un ritardo sarebbe ascrivibile alla

Cassa di

compensazione

, che avrebbe procrastinato di sei anni l’emanazione della

decisione di fissazione dei contributi dopo la crescita in giudicato delle notifiche

di tassazione IFD 2011 dell’assicurato (cfr. la STCA 30.2015.35 del 24 marzo

2016, in cui la Cassa di compensazione ha ritardato di un anno l’emanazione nel

2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di

tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014, mentre nella STCA

30.2015.29 del 25 gennaio 2016 la Cassa ha emesso la decisione di fissazione

dei contributi per il 2010 dopo (addirittura) tre anni dalla notifica di

tassazione IFD 2010).

Al medesimo risultato si giungerebbe anche se si ritenesse che l’

assicurato

avrebbe potuto annunciarsi già a suo tempo alla Cassa di compensazione.

Non va infatti dimenticato che l’assicurato, prima (e meglio) di

chiunque, da tempo conosceva i suoi redditi aziendali che sarebbero stati

oggetto della tassazione fiscale per quell’anno. In virtù dell’art. 24 cpv. 4

OAVS, egli avrebbe dovuto segnalare alla Cassa di

compensazione

le divergenze sostanziali dal reddito presumibile e chiedere di aumentare gli

acconti da versare.

In tal modo avrebbe evitato, come d’altronde figurava

espressamente sulla decisione provvisoria di fissazione dei contributi per il

2011, il computo di interessi di mora se c’era un cambiamento rilevante del

reddito

(STF

9C_709/2007

del 26 settembre 2008 consid. 4.4).

Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale,

indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore

per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il

ricorrente doveva versare per l’anno di contribuzione 2011, v’era la circostanza

che il ritardo con cui i contributi personali complessivi sono stati fissati il

20 dicembre 2016 dalla Cassa di compensazione ha condotto l’assicurato a

posticiparne per almeno sei anni il versamento. Tale agire ha comportato per il

ricorrente un vantaggio a suo favore (STCA 30.2016.36+37 del 14 novembre 2016;

STCA 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA

30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), il quale

avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito

contributivo non ancora fatturato né saldato. La circostanza che egli ne abbia

o no effettivamente tratto vantaggio non è invece rilevante.

Stando così le cose, se ne deduce che le esposte precisazioni del

Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato

dell’amministrazione.

Pertanto, una soluzione diversa da quella adottata dalla Cassa non

è quindi possibile.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che,

in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS avendo versato degli

acconti sui contributi dovuti per quegli anni come indipendente inferiori del

25% al saldo dei contributi reclamati per l’anno 2011 (Fr. 56'831.-), il

ricorrente è pertanto tenuto a pagare degli interessi di mora, che decorrono

dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di

contribuzione per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio

2013 e fino alla fatturazione (20 dicembre 2016).

Per giungere all’ammontare di Fr. 11'287,30 si deve applicare il

tasso di interesse del 5% al capitale dovuto e ai giorni di ritardo.

A questo proposito il TCA segnala

che la DTF 139 V

297 ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente

e che il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al

diritto né tantomeno è arbitrario.

2.5.   Da quanto

precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso

respinto.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.05.2017 30.2017.9 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.05.2017 30.2017.9 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.05.2017 30.2017.9

Interessi di mora su contributi di indipendenti sono riscossi se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% al totale.L'interesse di mora non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa,quindi anche se l'autorità fiscale ha ritardato anni a emetter la notifica di tassazione

Raccomandata Incarto n. 30.2017.9 TB Lugano 10 maggio 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattrice: Tanja Balmelli, vicecancelliera segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2017 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 3 febbraio 2017 emanata da CO 1 in materia di contributi AVS ritenuto in fatto 1.1.   Il 24 febbraio 2012 (doc. 3) CO 1 ha emesso una decisione provvisoria di fissazione dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2011 a seguito della cessazione dell’attività indipendente del RI 1, 1942, ritenendo quale base di calcolo i dati conosciuti e avvertendolo che un cambiamento rilevante del reddito dell’attività indipendente avrebbe dovuto esserle comunicato entro 12 mesi dalla fine dell’anno di contribuzione. Ritenuto un reddito di Fr. 250'000.- e una franchigia di Fr. 16'800.-, i contributi sono stati stabiliti in Fr. 23'060,20, spese amministrative comprese. 1.2.   Il 26 ottobre 2016 (doc. 4) l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha emanato la notifica di tassazione IC/IFD 2011 e a metà novembre ne ha informato la Cassa di compensazione CO 1, la quale il 20 dicembre 2016 ha emesso la decisione di fissazione dei contributi dovuti dall’assicurato per l’anno 2011, aggiungendovi degli interessi di mora di Fr. 11'287,30 giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché i contributi personali definitivi divergevano di più del 25% dai contributi personali provvisori. 1.3.   Con decisione su opposizione del 3 febbraio 2017 (doc. A) CO 1 ha respinto l’opposizione dell’assicurato contro l’addebito di interessi di ritardo dovuti esclusivamente all’Ufficio di tassazione, che avrebbe impiegato 7 anni per evadere le sue dichiarazioni di imposta. La Cassa di compensazione, ricordate le norme legali applicabili e la giurisprudenza esistente in ambito di interessi di mora, ha rilevato che, sulla base della notifica di tassazione IC/IFD 2011, i contributi personali definitivi divergevano del 71,13% dai contributi personali provvisori, perciò era corretto che degli interessi di ritardo venissero imputati all’assicurato in base all’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. L’amministrazione ha pertanto confermato l’importo dovuto di Fr. 11'287,30. 1.4.   Il 15 febbraio 2017 (doc. I) il RI 1 si è rivolto al Tribunale affermando che il 14 novembre 2016 l’Ufficio di tassazione ha informato la Cassa di compensazione sulla sua situazione fiscale per l’anno 2011, ma di non avere egli ricevuto informazioni al riguardo fino al 20 dicembre 2016, allorquando CO 1 gli ha inviato le fatture per i contributi (Fr. 58'831.-) e gli interessi di mora (Fr. 11'287,30). Il ricorrente ha contestato di dovere degli interessi di ritardo, visto che nel 2011 l’UT di __________ era già in possesso della necessaria documentazione per “ evadere il mio contributo per l’anno in corso. ”. Inoltre, “ Nessuno mi ha mai informato sulla pendenza. Come posso pagare una fattura che non ho mai ricevuto? Fossi stato informato in tempo avrei versato il contributo dovuto come ho sempre fatto, sia per le imposte che i contributi Avs. Non c’è negligenza da parte mia. ”. L’assicurato ha precisato che, anche se non era convinto, il 24 dicembre 2016 ha versato i contributi richiesti di Fr. 58'831.-. 1.5.   Nella sua risposta del 20 marzo 2017 (doc. V) CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. La Cassa di compensazione ha ricordato che al 31 dicembre 2011 il ricorrente ha cessato la sua attività lucrativa come indipendente e che il 24 febbraio 2012 (doc. 2) l’aveva informato che la decisione definitiva di fissazione dei contributi sarebbe stata emanata non appena in possesso di tutta la documentazione e gli consigliava di annunciare un eventuale utile di liquidazione in caso di vendita dello studio per evitare di dovere pagare degli interessi di mora. Un simile avviso era presente anche nella decisione provvisoria di fissazione dei contributi (doc. 3). L’assicurato non ha però mai inoltrato una richiesta di adeguamento dei contributi. La notifica di tassazione IC/IFD 2011 è stata emessa soltanto il 26 ottobre 2016 e la Cassa di compensazione ha accertato telefonicamente che il reddito da attività lucrativa indipendente di Fr. 757'700.- era composto di un reddito ordinario di Fr. 488'100.- e di un utile di liquidazione di Fr. 309'600.-. Sulla base di questi dati la Cassa ha fissato i contributi personali dovuti. L’insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI). considerato in diritto 2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un ' attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS. L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione. Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio. Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e). Con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS sulla riscossione di interessi di mora è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto. 2.2.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS). Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS). Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS). Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS). Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS). In virtù dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto. Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati. Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS. Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 è stata eliminata la 2a frase). Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione. L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS). Secondo l’art. 27 cpv. 4 OAVS nel tenore in essere dal 1° gennaio 2011, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio federale calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate . Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS devono pagare gli interessi di mora: " le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.” Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS). In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003). 2.3. Pronunciandosi nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente. L'Alta Corte h a infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1). L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI 2000 pag. 119). Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa: " 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.). (…)“ (l’evidenziatura è della redattrice). 2.4.   Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha cessato la sua attività lucrativa come indipendente al 31 dicembre 2011. Sulla scorta dei dati di cui la Cassa di compensazione era a quel momento in possesso, con decisione del 24 febbraio 2012 (doc. 3) ha subito fissato i contributi personali dovuti dall’assicurato per l’anno 2011 considerando un reddito di Fr. 250'000.-, a cui è stata dedotta la franchigia di Fr. 16'800.- essendo l’assicurato già beneficiario di una rendita AVS. I contributi di Fr. 23'060,20 sono stati quindi calcolati su un reddito determinante di Fr. 233'200.-. Sul retro di questa decisione di fissazione provvisoria dei contributi l’amministrazione avvertiva chiaramente l’assicurato che “ Un cambiamento rilevante del reddito dell’attività indipendente deve essere comunicato per iscritto alla cassa entro i 12 mesi che seguono la fine dell’anno contributivo in questione. Con questo si evita il pagamento di interessi sulla differenza tra i contributi pagati in acconto e i contributi definitivi. Si considera un cambiamento rilevante del reddito se la differenza tra i contributi d’acconto e quelli definitivi (fissati sulla base della notifica fiscale) è superiore al 20%.”. Dal calcolo provvisorio esposto dalla Cassa di compensazione risultava che il contributo annuo dovuto (Fr. 23'060,20) era già stato richiesto e pagato nella medesima misura, perciò l’assicurato non doveva versare più nulla a saldo. Con un altro scritto datato anch’esso 24 febbraio 2012 (doc. 2), CO 1 ha informato l’assicurato che con la cessazione dell’attività lucrativa i suoi conti per i contributi sarebbero stati chiusi al 31 dicembre 2011 e che una decisione definitiva di fissazione per i contributi personali sarebbe stata emanata non appena in possesso della comunicazione fiscale e che sarebbe stato possibile dovere pagare ulteriori contributi personali . La Cassa ha altresì avvisato l’interessato che nel caso in cui vi fosse stato un utile dalla vendita dello studio, il ricavo sarebbe stato aggiunto al reddito, perciò avrebbe dovuto comunicarle il totale dei suoi redditi, poiché “ Questo è vantaggioso per evitare degli interessi di mora. ”. Nel suo ricorso l’assicurato si è lamentato di non essere mai stato avvisato della possibilità che gli venissero addebitati degli interessi di mora, ma i due predetti scritti del 24 febbraio 2012, che il ricorrente non ha contestato di avere ricevuto, dicono il contrario. Infatti, la Cassa di compensazione l’ha addirittura informato che qualora il suo reddito definitivo risultante dalla vendita dello studio fosse stato superiore al reddito che ora essa aveva considerato per il calcolo dei contributi per l’anno 2011, v’era la possibilità che gli si addebitassero degli interessi di ritardo. Era pertanto nell’interesse dell’assicurato comunicare già a suo tempo l’utile ricavato, cosicché l’amministrazione potesse emettere subito la decisione definitiva di fissazione dei contributi personali. Tuttavia, come ha rilevato la Cassa resistente - circostanza non contestata dal ricorrente -, nessuna comunicazione in tal senso le è mai giunta da parte dell’assicurato. Quest’ultimo ha soltanto informato l’autorità fiscale dei suoi redditi e della vendita del suo studio nell’ambito della dichiarazione di imposta, ma non ne ha dato notizia anche alla Cassa di compensazione, malgrado la stessa l’avesse reso subito attento ed edotto al riguardo. In altre parole, l’insorgente non ha dato seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa di compensazione i redditi aziendali conseguiti nell’anno in esame, né dopo la realizzazione di tali redditi né tanto meno in un secondo tempo nell’attesa di ricevere la relativa notifica di tassazione IFD 2011 del 26 ottobre 2016. Il ricorrente si discolpa rimproverando all’Ufficio di tassazione di avere impiegato 7 anni per evadere le decisioni fiscali malgrado fosse in possesso dei suoi dati personali a tempo debito. Tuttavia, alla luce dei succitati principi giurisprudenziali, la lamentela dell’assicurato non gli è di aiuto. Come già evidenziato, non va dimenticato che dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso interviene di conseguenza anche qualora la Cassa, o l'autorità fiscale, dovesse avere - per ipotesi che qui il ricorrente ritiene possibile - trascinato in maniera dilatoria la notifica di tassazione e, di riflesso, anche la fissazione definitiva di contributi. Infatti, degli interessi di ritardo sarebbero maturati anche se si considerasse che se l’autorità fiscale avesse subito emanato nel 2012 la IFD 2011, l’importo ora dovuto sarebbe inferiore, perché la Cassa avrebbe potuto venirne a conoscenza prima e fissare già allora l’ammontare da versare a titolo di contributi personali. Ugualmente, però, degli interessi di mora sarebbero dovuti anche se si ipotizzasse che un ritardo sarebbe ascrivibile alla Cassa di compensazione, che avrebbe procrastinato di sei anni l’emanazione della decisione di fissazione dei contributi dopo la crescita in giudicato delle notifiche di tassazione IFD 2011 dell’assicurato (cfr. la STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa di compensazione ha ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014, mentre nella STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016 la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo (addirittura) tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010). Al medesimo risultato si giungerebbe anche se si ritenesse che l’assicurato avrebbe potuto annunciarsi già a suo tempo alla Cassa di compensazione. Non va infatti dimenticato che l’assicurato, prima (e meglio) di chiunque, da tempo conosceva i suoi redditi aziendali che sarebbero stati oggetto della tassazione fiscale per quell’anno. In virtù dell’art. 24 cpv. 4 OAVS, egli avrebbe dovuto segnalare alla Cassa di compensazione le divergenze sostanziali dal reddito presumibile e chiedere di aumentare gli acconti da versare. In tal modo avrebbe evitato, come d’altronde figurava espressamente sulla decisione provvisoria di fissazione dei contributi per il 2011, il computo di interessi di mora se c’era un cambiamento rilevante del reddito (STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.4). Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva versare per l’anno di contribuzione 2011, v’era la circostanza che il ritardo con cui i contributi personali complessivi sono stati fissati il 20 dicembre 2016 dalla Cassa di compensazione ha condotto l’assicurato a posticiparne per almeno sei anni il versamento. Tale agire ha comportato per il ricorrente un vantaggio a suo favore (STCA 30.2016.36+37 del 14 novembre 2016; STCA 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), il quale avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. La circostanza che egli ne abbia o no effettivamente tratto vantaggio non è invece rilevante. Stando così le cose, se ne deduce che le esposte precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato dell’amministrazione. Pertanto, una soluzione diversa da quella adottata dalla Cassa non è quindi possibile. Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che, in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS avendo versato degli acconti sui contributi dovuti per quegli anni come indipendente inferiori del 25% al saldo dei contributi reclamati per l’anno 2011 (Fr. 56'831.-), il ricorrente è pertanto tenuto a pagare degli interessi di mora, che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2013 e fino alla fatturazione (20 dicembre 2016). Per giungere all’ammontare di Fr. 11'287,30 si deve applicare il tasso di interesse del 5% al capitale dovuto e ai giorni di ritardo. A questo proposito il TCA segnala che la DTF 139 V 297 ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e che il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al diritto né tantomeno è arbitrario. 2.5.   Da quanto precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti