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30.2016.41

Conferma dell'irricevibilità dell'opposizione poiché trasmessa tramite e-mail. Applicazione della DTF 142 V 152. Invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta

Ticino · 2017-02-07 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 luglio 2016 l’Alta Corte ha ribadito che “in ogni caso atti di causa (reclami, ricorsi, ecc.) inviati per fax (come per semplice e-mail) […] non esplicano alcun effetto giuridico sotto il profilo della decorrenza dei termini e non salvaguardano la tempestività ad agire […]”.

In una sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 il TF, con riferimento alla citata DTF 142 V 152, ha in sostanza rammentato al consid. 4.1 che invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta.

5.   In concreto, alla luce della giurisprudenza federale, l’opposizione tramite e-mail del 30 maggio 2016 non ha prodotto alcun effettogiuridico sotto il profilo della decorrenza dei termini e non ha salvaguardato la tempestività ad agire (8C_346/2016 del 13 luglio 2016; DTF 142 V 152).

La Cassa avrebbe potuto limitarsi a rendere attenta l’assicurata della necessità di sanare il vizio entro lo scadere del termine di ricorso (DTF 142 V 152 consid. 4.6).

L’amministrazione, con lo scritto del 9 giugno 2016 (doc. 8), oltre a rendere attenta l’assicurata che l’opposizione era priva di firma e che dunque non adempiva i requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 OPGA (pag. 1), le ha in sostanza assegnato un termine di 20 giorni, per sanare il vizio (pag. 2: “[…] se conferma l’opposizione: la medesima non adempie i requisiti previsti dall’art. 10 cpv. 1 OPGA2poiché della firma dell’opponente e del rappresentante [sic; …]2Art. 10 cpv. 5 OPGA: se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito” [sottolineatura in originale]). L’11 luglio 2016 l’amministrazione ha nuovamente interpellato la ricorrente, assegnandole un nuovo termine di 5 giorni per determinarsi circa il mantenimento o meno del ricorso (doc. 5).

La Cassa ha dunque concesso all’assicurata, la quale è rimasta silente e non ha in nessun modo reagito, un termine maggiormente ampio rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto (cfr. DTF 142 V 152 consid. 4.6).

L’interessata non può trarre alcun vantaggio dalla circostanza che il 19 febbraio 2016 avrebbe parlato con una funzionaria della Cassa contestando l’intenzione di affiliarla quale dipendente, trattandosi di un colloquio avvenuto prima dell’emissione della decisione formale (28 aprile 2016 [doc. 10]). Del resto dall’e-mail del 19 febbraio 2016, che fa riferimento alla “conversazione telefonica odierna”, non emerge una contestazione delle affermazioni della Cassa ma una semplice descrizione della sua attività (doc. 15).

Nemmeno il colloquio che l’interessata afferma di aver avuto ad inizio maggio 2016 con la medesima funzionaria nel corso del quale avrebbe espresso la sua opposizione può esserle d’aiuto.

Da una parte nell’e-mail del 30 maggio 2016 l’interessata non accenna ad una precedente opposizione tramite telefono (doc. 9). D’altra parte, a prescindere dalla circostanza che la giurisprudenza, fino ad ora, non ha ammesso l’opposizione per telefono (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 31 ad art. 52, pag. 688-689, con riferimento alla SVR 1998 UV n. 12) e che l’art. 10 cpv. 3 OPGA prevede la possibilità di formulare un’opposizione oralmente ma “durante un colloquio personale”, va rilevato che nel caso di specie l’amministrazione ha comunque assegnato alla ricorrente un termine per sanare il vizio con lo scritto del 9 giugno 2016 (doc. 8).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che la Cassa, senza incorrere in un formalismo eccessivo, ha dichiarato irricevibile l’opposizione poiché non adempie i presupposti dell’art. 10 cpv. 4 OPGA.

Ne segue che il ricorso va respinto.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                Il segretario Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2016.41

cs

Lugano

7 febbraio 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 ottobre 2016 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto,in fatto

in diritto

in ordine

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V164 consid.2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Con la decisione impugnata la Cassa si è espressa solo circa la ricevibilità dell’opposizione inoltrata dall’insorgente.

Oggetto del contendere può di conseguenza essere unicamente la ricevibilità dell’opposizione. Le censure, sollevate con il ricorso (doc. I) e con le osservazioni del 30 gennaio 2017 (doc. VIII), relative alla contestazione della qualifica di dipendente dall’attività svolta sono di conseguenza irricevibili.

nel merito

3.   Per l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

Ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; H.-J. Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, p. 130 e segg.).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

4.   L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 OPGA, con riserva delle eccezioni di cui al cpv. 2, qui non applicabili, l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale.

Secondo l’art. 10 cpv. 4 OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.

Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

Con sentenza pubblicata in DTF 142 V 152, il Tribunale federale ha stabilito che un’opposizione presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli infortuni non è valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa come previsto dalla forma scritta stabilita dall’art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA (consid. 2.4 e 4.6). In questo caso non c’è alcun diritto a un termine suppletorio (consid. 4.5 e 4.6).

Una correzione del vizio di forma può essere effettuata entro il termine di ricorso, facoltà di cui la persona assicurata deve essere eventualmente resa attenta (consid. 4.6). Il TF ha stabilito che, nella misura in cui un’opposizione viene inoltrata tramite e-mail prima dello scadere del termine, di regola, e tranne eccezioni descritte nella sentenza, l’amministrazione è tenuta a rendere attento l’assicurato del vizio di forma e della possibilità di sanarlo entro lo scadere del termine (consid.4.6:“[…] Möglich bleibt eine Verbesserung des Formfehlers vor Ablauf der Einsprachefrist, worauf die zuständige Behörde den Einsprecher gegebenfalls aufmerksam machen muss”).L’Alta Corte ha citato a questo proposito la sentenza 1P.254/2005 del 30 agosto 2005 dove l’opposizione ad un decreto d’accusa era stata inoltrata tramite e-mail. L’Alta Corte, ritenuto che l’autorità penale non aveva reso attenta la persona interessata del vizio di forma, sanabile entro la fine del termine di opposizione, in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 Cost. fed., per il quale in procedimenti innanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole, ha ripristinato il termine di opposizione ancora rimanente al fine di sanare il vizio procedurale (sentenza 1P.254/2005, consid.4.7 in fine: “[…]Das Interesse des Beschwerdeführers an einem fairen Verfahren (Art. 29 Abs. 1 BV) überwiegt unter den vorliegenden Umständen das öffentliche Interesse an der strikten Einhaltung der gesetzlichen Formvorschriften. Dies rechtfertigt es, die Rechtslage so zu beurteilen, wie wenn erwiesen wäre, dass das Verhöramt die elektronische Eingabe erhielt. Die Obergerichtskommission wird aus diesem Grund die Beschwerde gutzuheissen und in sinngemässer Wiederherstellung der damaligen noch laufenden Einsprachefrist dafür zu sorgen haben, dass der Beschwerde-führer eine dem gesetzlichen Formerfordernis genügende Einsprache nachreichen kann”).

Al consid. 4.7 l’Alta Corte ha indicato i motivi per cui nel caso giudicato non era necessario avvertire l’interessato del vizio di forma, benché il termine di opposizione non fosse spirato, e meglio la circostanza che il medesimo ricorrente aveva affermato che l’originale era stato trasmesso via Posta (“[…]“das Original auf dem Postweg unterwegs”, sei”; consid. 4.7). Alla luce delle parole utilizzate dalla persona interessata, l’amministrazione poteva ritenere che l’assenza della firma sull’opposizione trasmessa via e-mail sarebbe stata sanata tramite la documenta-zione inviata con la posta.

Con sentenza 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 l’Alta Corte ha ribadito che “in ogni caso atti di causa (reclami, ricorsi, ecc.) inviati per fax (come per semplice e-mail) […] non esplicano alcun effetto giuridico sotto il profilo della decorrenza dei termini e non salvaguardano la tempestività ad agire […]”.

In una sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 il TF, con riferimento alla citata DTF 142 V 152, ha in sostanza rammentato al consid. 4.1 che invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta.

5.   In concreto, alla luce della giurisprudenza federale, l’opposizione tramite e-mail del 30 maggio 2016 non ha prodotto alcun effettogiuridico sotto il profilo della decorrenza dei termini e non ha salvaguardato la tempestività ad agire (8C_346/2016 del 13 luglio 2016; DTF 142 V 152).

La Cassa avrebbe potuto limitarsi a rendere attenta l’assicurata della necessità di sanare il vizio entro lo scadere del termine di ricorso (DTF 142 V 152 consid. 4.6).

L’amministrazione, con lo scritto del 9 giugno 2016 (doc. 8), oltre a rendere attenta l’assicurata che l’opposizione era priva di firma e che dunque non adempiva i requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 OPGA (pag. 1), le ha in sostanza assegnato un termine di 20 giorni, per sanare il vizio (pag. 2: “[…] se conferma l’opposizione: la medesima non adempie i requisiti previsti dall’art. 10 cpv. 1 OPGA2poiché della firma dell’opponente e del rappresentante [sic; …]2Art. 10 cpv. 5 OPGA: se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito” [sottolineatura in originale]). L’11 luglio 2016 l’amministrazione ha nuovamente interpellato la ricorrente, assegnandole un nuovo termine di 5 giorni per determinarsi circa il mantenimento o meno del ricorso (doc. 5).

La Cassa ha dunque concesso all’assicurata, la quale è rimasta silente e non ha in nessun modo reagito, un termine maggiormente ampio rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto (cfr. DTF 142 V 152 consid. 4.6).

L’interessata non può trarre alcun vantaggio dalla circostanza che il 19 febbraio 2016 avrebbe parlato con una funzionaria della Cassa contestando l’intenzione di affiliarla quale dipendente, trattandosi di un colloquio avvenuto prima dell’emissione della decisione formale (28 aprile 2016 [doc. 10]). Del resto dall’e-mail del 19 febbraio 2016, che fa riferimento alla “conversazione telefonica odierna”, non emerge una contestazione delle affermazioni della Cassa ma una semplice descrizione della sua attività (doc. 15).

Nemmeno il colloquio che l’interessata afferma di aver avuto ad inizio maggio 2016 con la medesima funzionaria nel corso del quale avrebbe espresso la sua opposizione può esserle d’aiuto.

Da una parte nell’e-mail del 30 maggio 2016 l’interessata non accenna ad una precedente opposizione tramite telefono (doc. 9). D’altra parte, a prescindere dalla circostanza che la giurisprudenza, fino ad ora, non ha ammesso l’opposizione per telefono (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 31 ad art. 52, pag. 688-689, con riferimento alla SVR 1998 UV n. 12) e che l’art. 10 cpv. 3 OPGA prevede la possibilità di formulare un’opposizione oralmente ma “durante un colloquio personale”, va rilevato che nel caso di specie l’amministrazione ha comunque assegnato alla ricorrente un termine per sanare il vizio con lo scritto del 9 giugno 2016 (doc. 8).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che la Cassa, senza incorrere in un formalismo eccessivo, ha dichiarato irricevibile l’opposizione poiché non adempie i presupposti dell’art. 10 cpv. 4 OPGA.

Ne segue che il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti