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30.2009.95

Immettersi nel flusso della circolazione e collidere con il autoveicolo circolante sulla pubblica via

Ticino · 2010-12-21 · Italiano TI
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Incarto n.30.2009.95

3012/107

Bellinzona

21 dicembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il segretario Giuseppe Gianella per statuire sul ricorso 9 marzo 2009 presentato da

RI 1

difeso da: DI 1

contro

la decisione 13 febbraio 2009 n. 3012/107 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 28 aprile 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

A.Con decisione 13 febbraio 2009 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 480.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e spese in ragione di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida della vettura (I) __________ s’immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un autoveicolo circolante sulla pubblica via”.

Fatti accertati il __________ 2008, in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; art. 15 cpv. 3 ONC.

B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C.La Sezione della circolazione, con comunicazione 28 aprile 2009, si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, che risultano sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento, senza che occorra procedere ai postulati complementi istruttori. Si noti peraltro che l’incarto, comprensivo del rapporto di polizia __________ 2009, era liberamente accessibile al ricorrente medesimo presso la Sezione della circolazione a Camorino (fino al __________ 2009, data in cui lo stesso è stato trasmesso a questa Pretura unitamente alle osservazioni dell’autorità), il quale non ha dato prova della diligenza richiesta chiedendone una copia. Si rileva inoltre che, da quanto si evince dal gravame, il termine per ricorrere giungeva a scadenza il __________ 2009, ragion per cui egli disponeva del tempo necessario per consultare il fascicolo processuale, rispettivamente farsi trasmettere, via fax, il rapporto di polizia. Ne segue che la richiesta volta a completare il ricorso, giocoforza dopo la scadenza dei termini di legge, non può essere accolta.

2.Secondo l’art. 36 cpv. 4 LCStr il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza. Chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade (art. 15 cpv. 3 prima frase ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di essersi immesso nel flusso della circolazione, collidendo con un autoveicolo circolante sulla pubblica via.

La decisione impugnata si fonda sul rapporto di polizia __________ 2008, dal quale risulta che“stando alle dichiarazioni dei protagonisti e del teste, nonché alla nostra costatazione, la dinamica può così essere riassunta: RI 1 alla guida della vettura marca Peugeot 206 targata (I) __________ eseguiva una manovra di retromarcia nell’intento di lasciare i posteggi del bar __________ per immettersi sulla strada principale in direzione di __________.

In quel frangente sopraggiungeva __________ alla guida del veicolo Ford Focus targata (I) __________ in direzione di __________, quest’ultimo malgrado il tentativo di frenare e schivare la vettura di RI 1 non poteva evitare la collisione. L’urto è avvenuto tra lo spigolo anteriore destro del veicolo __________ e lo spigolo posteriore sinistro del veicolo RI 1.”

4.Il ricorrente contesta nel modo più assoluto di aver ostacolato il veicolo che viaggiava sulla pubblica via. Egli afferma di aver percorso una distanza di circa 60 metri almeno prima di essere tamponato da tergo, essendo trascorsi una quindicina di secondi da quando si era immesso nella pubblica via (cfr. ricorso, pag. 3 nel mezzo).

Con scritto 22 gennaio 2009 inoltrato alla Sezione della circolazione nell’ambito della parallela procedura amministrativa (doc. C), egli asseriva di essere stato tamponato violentemente da una vettura che proveniva da tergo ad alta velocità. D’altro canto, egli sottolinea il fatto che il co-protagonista era in uno stato di manifesta ebrietà, ciò che, tra l’altro, renderebbe inverosimile la sua versione, ipotizzando pure una possibile disattenzione o stanchezza che avrebbero comportato una reazione del tutto inadeguata e tardiva (cfr. ricorso punto 3 in fine).

5.In occasione del verbale d'interrogatorio __________ 2008, l’insorgente ha così descritto l’accaduto:

“(…) Siamo saliti sul veicolo e iniziavo una manovra di retromarcia per immettermi sulla strada principale, dopo aver verificato che non vi erano veicoli che circolavano e dopo aver prestato le dovute attenzioni.

Sono ripartito nel normale senso di marcia in direzione di __________.

Ad un certo punto venivo tamponato da un veicolo mentre mi trovavo completamente sulla carreggiata ed ero già in movimento. (…)

Preciso che non mi sono accorto di niente, non ho nemmeno visto da quale direzione proveniva la vettura che mi ha tamponato.

La mia vettura è stata danneggiata allo spigolo posteriore sinistro. A seguito dell’impatto non ho riportato alcuna ferita, nemmeno la mia compagna di viaggio”.

Il co-protagonista, dal canto suo, ha dichiarato quanto segue:

“Preciso [che] circolavo a 40 km/h, con le luci anabbaglianti accese e la cintura di sicurezza regolarmente allacciata. (…)Giunto in prossimità del bar in questione, un automobilista alla guida di una vettura di piccola cilindrata è uscito improvvisamente in retromarcia dal posteggio succitato, immettendosi sulla strada principale. Da parte mia ho subito frenato ed ho tentato di scansarlo verso sinistra, ma purtroppo l’urto è stato inevitabile ed è avvenuto tra lo spigolo anteriore destro della mia auto e lo spigolo posteriore sinistro dell’altra, mentre stava ancora facendo retromarcia”.

A domanda dell’agente volta a sapere se era sicuro che quando è avvenuto l’impatto la vettura stava ancora facendo retromarcia per immettersi sulla strada egli ha risposto:”Si, ne sono sicuro al cento per cento, anche perché l’urto non è avvenuto in maniera centrale ma solo di striscio ai rispettivi angoli dei paraurti”(cfr. verbale d'interrogatorio __________ 2008).

Agli atti vi è poi la testimonianza del signor __________, il quale ha assistito ai fatti, descrivendo l’evento come segue:

“Nel giorno e ora sopra elencati, stavo rientrando a casa alla guida della mia vettura. Procedevo in direzione della dogana di __________. Ad un certo punto, nel territorio di __________, su via __________, più precisamente all’altezza del locale notturno “__________” incrociavo un veicolo di marca Ford Focus. Questo collideva con la parte anteriore destra contro la parte posteriore di un veicolo che stava uscendo in retromarcia dai posteggi del locale prima citato.”

6.In concreto, contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, la versione fornita dal co-protagonista, seppur a distanza di due giorni dai fatti, non appare per nulla fantasiosa ed è suffragata dalla suddetta testimonianza, della cui attendibilità non vi è a priori motivo di dubitare per il sol fatto che il teste conosceva il co-protagonista, circostanza peraltro non sottaciuta.

Al di là della testimonianza, invero assai stringata, vi sono inoltre le ulteriori risultanze processuali, le quali attestano un lieve urto di striscio tra i rispettivi spigoli, posteriore-sinistro del veicolo del ricorrente e anteriore-destro del co-protagonista con inevitabile superamento (come precisa l’altro protagonista nel suo verbale di interrogatorio), smentendo la tesi del tamponamento violento (invocata in sede di osservazioni __________ 2009). Invano si cercherebbero poi nel fascicolo processuale indizi per cui l’altro protagonista procedesse ad alta velocità come preteso dal ricorrente; al contrario, la lieve entità dei danni, come pure il fatto che quest’ultimo e la passeggera non hanno riportato alcuna ferita (né hanno lamentato altri disagi) a seguito dell’impatto, depongono piuttosto a favore della versione del co-protagonista.

Del resto, l’insorgente non ha saputo fornire una spiegazione logica e lineare in punto alle possibili cause e alla dinamica della collisione, salvo insistere sullo stato – incontestato e incontestabile – di ebrietà del co-protagonista; egli ha dapprima asserito di non essersi accorto di nulla e di non sapere da quale direzione provenisse la vettura (asserzione che lascia alquanto perplessi, giacché, nonostante la pioggia, v’è da credere che la stessa fosse visibile già da una certa distanza, ritenuto che il luogo dell’incidente si trova in corrispondenza di un lungo rettifilo e che per di più il veicolo circolava con i fari anabbaglianti accesi), invocando in seguito l’alta velocità del co-protagonista e ipotizzando, infine, una sua disattenzione o sonnolenza.

In proposito, a dispetto di quanto asserito dal ricorrente, va detto che dagli accertamenti medici esperiti subito dopo l’accaduto, è emerso che il grado di inabilità del conducente è stato considerato leggero, in particolare la postura non era affatto vacillante.

7.Ad ogni buon conto non giova al ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (Tribunale federale, sentenza 6S.393/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente stradale: tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

8.In conclusione, questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al solido convincimento che l`insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione.

9.La multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità della trasgressione e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 36 cpv. 4 , 90 cifra 1 LCStr; art. 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata è confermata.

2.La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico.

3.Intimazione a:

,

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).