opencaselaw.ch

30.2009.45

Inosservanza del segnale zona pedonale

Ticino · 2010-10-01 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2009.45

2042/108

Bellinzona

1 ottobre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 febbraio 2009 presentato da

RI 1

contro

la decisione 30 gennaio 2009 n. 2042/108 emessa dalla CRTE 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

che CRTE 1con decisione 30 gennaio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 14 settembre 2008 in territorio di Besso:

"Alla guida del veicolo TI 204046 non osservava il segnale ‘zona pedonale’ “;

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr;

che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravato davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;

considerato                      in diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l’art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

che per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia; le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa(art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza del segnale «Zona pedonale» l’elenco allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.20).

che la CRTE 1 rimprovera al multato di non aver osservato il segnale “Zona pedonale”, in località __________; la decisione impugnata si fonda sull’accertamento eseguito da un agente della Polizia comunale di __________;

che l’insorgente non contesta di per sé l’accertamento compiuto dall’agente, ma si giustifica nondimeno asserendo quanto segue:

“Io sono di professione tassametrista e posso anche dimostrare che il veicolo con il quale viaggiavo è anche immatricolato per il trasporto professionale di persone, e che in quell’occasione ho portato un cliente della ditta per la quale lavoro alla stazione e mi sono fermato solo pochi istanti per incassare la corsa e scaricare la valigia, e uscendo ho incontrato l’agente (tra l’altro fuori servizio ed in abito civile) che mi ha contestato la contravvenzione.

Vi prego quindi di voler rivedere la vostra decisione definitiva perché stavo solo svolgendo il mio lavoro nell’interesse del cliente”;

che chiamato a esprimersi sulle giustificazioni addotte dal multato, l’agente denunciante – il quale, giusta l’art. 16 cpv. 3 della Legge sulla polizia è chiamato a esercitare compiti di polizia (tra i quali rientra l’accertamento di infrazioni e la denuncia alle autorità competenti) anche fuori dai turni di servizio, quando le circostanze lo richiedono – ha, dal canto suo, specificato quanto segue:

“(…) Faccio rimarcare che all’entrata del __________, vi è una barriera (automatica)che vieta l’accesso ai non autorizzati e un cartello di Zona pedonale con deroga, Bus, Biciclette e ai tassametristi concessionari A e B __________ ai quali viene fornito relativo telecomando.

Per quanto concerne il citato[,] visto che non fa parte di questa categoria di tassametristi, non gli è stata rilasciata alcuna autorizzazione e telecomando d’accesso al __________”(cfr. rapporto di controsservazioni 9 maggio 2009, sul quale l’insorgente è rimasto silente nonostante il termine assegnatogli da questo giudice con raccomandata 19 maggio 2009);

che dal fascicolo processuale emerge che l’insorgente non esercitava, per lo meno all’epoca dei fatti, il servizio taxi quale tassametrista concessionario __________ (rilasciata dal Municipio, a determinate condizioni e previo pubblico concorso, giusta gli art. 4 e segg. dell’Ordinanza municipale sul servizio taxi, in vigore dal 1° marzo 1989), circostanza che egli non contesta;

che ciò premesso, occorre interrogarsi sull’interpretazione della segnaletica presente in loco, che, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta dall’insorgente, istituisce un’eccezione al divieto di accesso alla zona pedonale in questione a favore di “autolinee, taxi, biciclette”;

che per costante giurisprudenza un segnale è obbligatorio soltanto se è univoco e se il suo significato è agevolmente riconoscibile (DTF 106 IV 138, consid. 4, riferito a un segnale di divieto; cfr. inoltreBussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 27 LCStr e n. 1.3 ad art. 103 OSStr);

che in concreto, nella misura in cui è intesa a riservare l’accesso alla zona pedonale e l’annesso utilizzo di stalli preferenziali ai soli tassisti concessionari __________ (come afferma l’agente denunciante, senza tuttavia precisare il fondamento di tale limitazione), la segnaletica così come attualmente esposta contiene un’evidente lacuna, poiché l’eccezione in essa contemplata si rivolge ai conducenti di “taxi” senza operare distinzioni di sorta, ciò che può ragionevolmente indurre a credere che la zona sia normalmente accessibile a chi offre tale servizio (la presenza della barriera non è atta a supplire alla manchevolezza della segnaletica);

che, pur ammettendo che l’insorgente non potesse ignorare l’esistenza dell’Ordinanza municipale sul servizio taxi che disciplina lo svolgimento del servizio taxi sul territorio giurisdizionale di __________ (essendo domiciliato a Pregassona), la segnaletica non è appropriata a concretizzare detta regolamentazione e, di riflesso, a esplicare gli effetti di un divieto di accesso per i tassametristi non concessionari di __________, poiché difetta una chiara indicazione in tal senso (basterebbe ad es. una tavola complementare recante l’iscrizione “con autorizzazione”);

che in esito a quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata; visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata è annullata.

2.Non si prelevano né tasse né spese.

3.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria: