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Incarto n.30.2009.45
2042/108
Bellinzona
1 ottobre 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 febbraio 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione 30 gennaio 2009 n. 2042/108 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che CRTE 1con decisione 30 gennaio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 14 settembre 2008 in territorio di Besso:
"Alla guida del veicolo TI 204046 non osservava il segnale zona pedonale ;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravato davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;
considerato in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta lart. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr;
che per lart. 27 cpv. 1 LCStr lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia; le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo duomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa(art. 90 cifra 1 LCStr); per linosservanza del segnale «Zona pedonale» lelenco allegato allOrdinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.20).
che la CRTE 1 rimprovera al multato di non aver osservato il segnale Zona pedonale, in località __________; la decisione impugnata si fonda sullaccertamento eseguito da un agente della Polizia comunale di __________;
che linsorgente non contesta di per sé laccertamento compiuto dallagente, ma si giustifica nondimeno asserendo quanto segue:
Io sono di professione tassametrista e posso anche dimostrare che il veicolo con il quale viaggiavo è anche immatricolato per il trasporto professionale di persone, e che in quelloccasione ho portato un cliente della ditta per la quale lavoro alla stazione e mi sono fermato solo pochi istanti per incassare la corsa e scaricare la valigia, e uscendo ho incontrato lagente (tra laltro fuori servizio ed in abito civile) che mi ha contestato la contravvenzione.
Vi prego quindi di voler rivedere la vostra decisione definitiva perché stavo solo svolgendo il mio lavoro nellinteresse del cliente;
che chiamato a esprimersi sulle giustificazioni addotte dal multato, lagente denunciante il quale, giusta lart. 16 cpv. 3 della Legge sulla polizia è chiamato a esercitare compiti di polizia (tra i quali rientra laccertamento di infrazioni e la denuncia alle autorità competenti) anche fuori dai turni di servizio, quando le circostanze lo richiedono ha, dal canto suo, specificato quanto segue:
( ) Faccio rimarcare che allentrata del __________, vi è una barriera (automatica)che vieta laccesso ai non autorizzati e un cartello di Zona pedonale con deroga, Bus, Biciclette e ai tassametristi concessionari A e B __________ ai quali viene fornito relativo telecomando.
Per quanto concerne il citato[,] visto che non fa parte di questa categoria di tassametristi, non gli è stata rilasciata alcuna autorizzazione e telecomando daccesso al __________(cfr. rapporto di controsservazioni 9 maggio 2009, sul quale linsorgente è rimasto silente nonostante il termine assegnatogli da questo giudice con raccomandata 19 maggio 2009);
che dal fascicolo processuale emerge che linsorgente non esercitava, per lo meno allepoca dei fatti, il servizio taxi quale tassametrista concessionario __________ (rilasciata dal Municipio, a determinate condizioni e previo pubblico concorso, giusta gli art. 4 e segg. dellOrdinanza municipale sul servizio taxi, in vigore dal 1° marzo 1989), circostanza che egli non contesta;
che ciò premesso, occorre interrogarsi sullinterpretazione della segnaletica presente in loco, che, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta dallinsorgente, istituisce uneccezione al divieto di accesso alla zona pedonale in questione a favore di autolinee, taxi, biciclette;
che per costante giurisprudenza un segnale è obbligatorio soltanto se è univoco e se il suo significato è agevolmente riconoscibile (DTF 106 IV 138, consid. 4, riferito a un segnale di divieto; cfr. inoltreBussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 27 LCStr e n. 1.3 ad art. 103 OSStr);
che in concreto, nella misura in cui è intesa a riservare laccesso alla zona pedonale e lannesso utilizzo di stalli preferenziali ai soli tassisti concessionari __________ (come afferma lagente denunciante, senza tuttavia precisare il fondamento di tale limitazione), la segnaletica così come attualmente esposta contiene unevidente lacuna, poiché leccezione in essa contemplata si rivolge ai conducenti di taxi senza operare distinzioni di sorta, ciò che può ragionevolmente indurre a credere che la zona sia normalmente accessibile a chi offre tale servizio (la presenza della barriera non è atta a supplire alla manchevolezza della segnaletica);
che, pur ammettendo che linsorgente non potesse ignorare lesistenza dellOrdinanza municipale sul servizio taxi che disciplina lo svolgimento del servizio taxi sul territorio giurisdizionale di __________ (essendo domiciliato a Pregassona), la segnaletica non è appropriata a concretizzare detta regolamentazione e, di riflesso, a esplicare gli effetti di un divieto di accesso per i tassametristi non concessionari di __________, poiché difetta una chiara indicazione in tal senso (basterebbe ad es. una tavola complementare recante liscrizione con autorizzazione);
che in esito a quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata; visto lesito del gravame non si prelevano né tasse né spese;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata è annullata.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: