Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 Il ricorrente contesta recisamente l’infrazione ascrittagli. Nel gravame egli asserisce che si trovava sul cantiere per eseguire le misurazioni necessarie per la preparazione di un’offerta relativa alla posa di cartongesso, attività di cui si occupa, ad esclusione della vendita e montaggio di finestre. Egli afferma inoltre che al momento del controllo stava visitando il cantiere con il capomastro, il quale gli avrebbe chiesto una sua opinione sulle cause di un’infiltrazione d’acqua proveniente dalle finestre all’ultimo piano (cfr. ricorso punto 1.3). Specifica dipoi che il signor __________ si è limitato ad accompagnarlo in Svizzera mentre eseguiva misurazioni in tre diversi stabili di proprietà del signor __________, stando a osservarlo, senza svolgere alcuna prestazione professionale o essere retribuito, conformemente alla procedura standard stabilita dalla disoccupazione tedesca (laddove il lavoratore disoccupato si reca presso il possibile datore di lavoro per ricavare un’impressione sull’attività che dovrà svolgere; cfr. ricorso punto 2.3). A sostegno di tale assunto produce una dichiarazione del signor Vogel (doc. E) e uno scritto dell’Ufficio del promovimento del lavoro del __________ attestante la sua assenza per il periodo 25 - 29 agosto 2008. In sostanza, pretende che sarebbero venute meno le condizioni di applicabilità della LDist, ragion per cui non gli correva l’obbligo di inoltrare alcun documento (cfr. ricorso 3.1). Infine, assevera che la multa è assolutamente sproporzionata per i fatti contestatigli; a suo dire, si tratta certamente di un caso di lieve entità, che giustifica una massiccia riduzione della stessa (cfr. ricorso 4.1).
E. 5 In concreto, nonostante
le varie giustificazioni addotte circa la sua presenza e quella di __________
in quel di __________ (in particolare dopo l’intervento del legale), dal
fascicolo processuale emergono due indizi rilevanti e oggettivi, sui quali
l’insorgente, significativamente, non si confronta o non lo fa in modo
convincente.
In primo luogo, egli non si
esprime nel modo più assoluto sulla doppia istanza di notifica da lui inoltrata
il 26 agosto 2008 all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro e
sfociata nelle conferme n. 0'528'642 e 0'528'643 entrambe datate 27 agosto 2008
(doc. 1); in particolare, egli nemmeno tenta di invocare una loro eventuale
decadenza o modifica a seguito degli eventi.
Orbene, dalle predette conferme
– emesse a suo nome in base a dati da lui stesso forniti – si evince che egli
si è annunciato quale “lavoratore indipendente” (“selbständig Erwerbstätiger”)
per il periodo 3 – 19 settembre 2008 e che ha nel contempo annunciato il signor
__________ per il periodo 3 – 29 settembre 2008 quale “lavoratore distaccato” (“entsandter
Arbeitnehmer”) nella funzione di operaio, compatibilmente con la circostanza
secondo cui costui era in disoccupazione durante il mese di agosto e che era in
trattative con il ricorrente per un possibile impiego presso di lui (come emerge
dalla dichiarazione datata per errore 4 maggio 2008, invero 2009, giacché
prodotta contestualmente al gravame; doc. E).
In secondo luogo, egli non ha
saputo sconfessare o anche solo mettere in discussione in modo credibile e
convincente il rapporto 29 agosto 2008 relativo al controllo esperito dall’AIC a
seguito della procedura di notificazione. In proposito, checché ne dica
l’insorgente, non vi è motivo di dubitare della veridicità delle circostanze
descritte in modo puntuale dall’ispettore incaricato, il quale non può aver
inventato tutto di sana pianta, tanto più che ha proceduto a una constatazione
di agevole momento alla presenza – incontestata – del committente (il quale
avrebbe del resto fornito una spiegazione logica circa la presenza dei due uomini
presso la sua abitazione).
Del resto il ricorrente,
quand’anche fosse venuto a conoscenza del predetto rapporto solo con
l’allestimento del gravame, come sostiene, era già perfettamente al corrente di
quanto gli veniva addebitato, atteso che ha sottoscritto per ricevuta il
documento redatto seduta stante dall’ispettore, in cui si faceva esplicito
riferimento al dipendente __________, oltre che a salari minimi (che si versano
evidentemente a lavoratori dipendenti) e a
“eventuali infrazioni e osservazioni”
,
posizione da lui prontamente messa in discussione nelle diverse comparse
scritte (cfr. non da ultimo le osservazioni 10/18 gennaio 2009 al rapporto di
contravvenzione, in cui precisava con indicazione manoscritta sul sollecito 9
dicembre 2008 che
“__________war nie angestellt + nie beschäftigt!”
;
doc. 4 / doc. H), sottacendo palesemente che in data 26 agosto 2008 aveva fatto
capo a una procedura di notificazione a favore di quest’ultimo in qualità di
lavoratore distaccato.
Per quanto attiene alla
contestazione relativa al tipo di attività da lui svolta, si rileva che egli,
nonostante ne abbia avuto tutto il tempo, non ha mai prodotto il promesso
estratto del Registro di commercio leggibile e completo; tuttavia, a
prescindere dall’attività svolta, che rientra comunque sia nel ramo
dell’edilizia, nulla muterebbe al fatto che la procedura di notificazione
verteva, ripetesi, su __________ in qualità di lavoratore distaccato.
Sulle ragioni della sua
presenza, unitamente a __________, in Ticino, come pure sull’effettivo legame
con quest’ultimo, né la stringata attestazione rilasciata dall’Ufficio del
promovimento del lavoro del __________ (doc. F, che non attesta alcunché se non
la preannunciata assenza dal 25 al 29 agosto 2008) né la dichiarazione scritta
dello stesso lavoratore (il quale accenna a misurazioni, invero mai menzionate
dall’insorgente nelle varie comparse scritte) sono di ausilio alla tesi
ricorsuale. Del resto, giovi rilevare che le giustificazioni addotte dal
ricorrente nelle varie comparse scritte e, non da ultimo, nel gravame, appaiono
tutt’altro che lineari (sia tra di loro, sia con quanto asserito da __________),
ove appena si consideri che nelle osservazioni 10/18 gennaio 2009 egli indicava
che __________ era coinvolto – non si sa a che titolo – nell’allestimento di
un’offerta per il cantiere di __________, senza che gli fosse stato conferito
mandato (doc. 4 / doc. H; nell’ “opposizione” di pari data all’USML, concludeva
affermando che finalmente non lo aveva assunto; doc. I), mentre che in un
successivo scritto 4 febbraio 2009 legittimava la sua presenza con il fatto che
era stato messo in aspettativa dall’Ufficio di collocamento tedesco per
“visionare
il progetto di costruzione a __________”
, ribadendo che non lo aveva
assunto (doc. M) e, infine, con scritti 9 marzo 2009 accennava a un
“colloquio
di lavoro”
per il periodo dal 25 al 29 agosto 2008 (doc. N / doc. O). __________,
dal canto suo, affermava che l’insorgente si era trattenuto a __________ dal 25
al 29 agosto 2008 per eseguire delle misurazioni tendenti a un’offerta e che
lui si era limitato ad accompagnarlo per avere un saggio di quanto lo avrebbe
atteso in futuro (doc. E).
In definitiva, egli non
fornisce elementi atti a sovvertire gli accertamenti alla base della decisione
impugnata, né giustifica con argomenti validi e oggettivi per quali ragioni
sarebbero venute meno le condizioni di applicabilità della LDist.
Ciò posto, l’addebito merita
senz’altro conferma, essendo pacifico e incontestato che egli non ha dato seguito,
entro i termini impartitigli, alle numerose richieste e solleciti (avvenuti
mediante scritti raccomandati regolarmente intimati, come pure per posta
elettronica e, per di più, inizialmente, previa traduzione in lingua tedesca)
da parte delle autorità competenti di trasmettere la documentazione atta a
verificare il rispetto delle condizioni salariali e lavorative del lavoratore
distaccato.
E. 6 Quo alla commisurazione della multa, la stessa deve essere confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e alla situazione personale del multato. Occorre altresì tenere conto dell’effetto che la pena avrà su di lui. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (infrazione relativa a un lavoratore distaccato, breve durata del distaccamento [un giorno], colpevolezza caratterizzata da intenzionalità, non avendo egli dato seguito alle varie richieste, regolarmente pervenutegli, senza alcuna giustificazione), questo giudice ritiene di poter ridurre la multa a fr. 1’000.-. Questo importo appare del resto idoneo a dissuadere il contravventore dal commettere ulteriori infrazioni. In conclusione, il ricorso, seppur per altri motivi, va accolto nella misura che precede. Visto l’esito del gravame si prelevano tasse e spese ridotte (art. 15 vLPContr). per questi motivi visti gli art. 7 cpv. 2-4, 12 cpv. 1 lett. a LDist; 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 1’000.-. 2. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico. 3. Intimazione a: RI 1, (), DI 1,, CRTE 1,, Il presidente: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2009.129
BIL 2009-89
Bellinzona
4 marzo 2011
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 maggio 2009 presentato da
RI 1
difeso da: DI 1,
contro
la decisione 15 aprile 2009 n. BIL 2009-89 emessa dCRTE 1
viste le osservazioni 17 giugno 2009 presentate CRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.LCRTE 1con decisione 15 aprile 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 5'612.-, per non aver trasmesso entro il termine fissatogli con scritto raccomandato 9 dicembre 2008 la documentazione necessaria a verificare che le condizioni di lavoro e di salario garantite al lavoratore distaccato __________ fossero conformi ai disposti della LDist.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 7 cpv. 2-4, 12 cpv. 1 lett. a LDist.
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C.LCRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dellart. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Ilricorrente chiede che questo giudice abbia a disporre laudizione testimoniale di __________, di __________, committente, e di __________, capomastro, presenti sul cantiere __________ al momento del controllo da parte dellIspettore dellAssociazione Interprofessionale di Controllo di Bellinzona (in seguito, AIC).
Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
Nella fattispecie le prove chieste non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.
Nulla osta pertanto allesame del ricorso nel merito.
2.Giusta lart. 7 cpv. 2 LDist, il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il capoverso 1 (per il Ticino lUfficio dellispettorato del lavoro), su richiesta, tutti i documenti che provano losservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori distaccati. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.
Secondo lart. 12 cpv. 1 lett. a LDist, chiunque, in violazione dellobbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false, è punito con una multa sino a 40'000.- franchi, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penalecommina una pena più grave.
3.LCRTE 1 rimprovera al multato in applicazione delle predette disposizioni di non aver trasmesso entro il termine di dieci giorni assegnatogli con scritto raccomandato 9 dicembre 2008 la documentazione necessaria a verificare che le condizioni dimpiego del lavoratore __________ durante il distaccamento in Ticino per lavori nel settore specifico della falegnameria fossero conformi a quelle prescritte nelle leggi e ordinanze federali, in virtù dellart. 2 cpv. 1 LDist.
La procedura contravvenzionale sfociata nella decisione impugnata fa seguito a un rapporto sul controllo dei cantieri eseguito da un ispettore dellAIC in data 28 agosto 2008 a Lugano, dal quale risulta quanto segue:
Durante un normale controllo presso il cantiere denominato *__________ * sito a __________ in via __________, lavoravano al montaggio di 6 finestre allultimo piano il titolare della ditta sig. __________ e il suo dipendente signor __________ (periodo di prova), sprovvisti del Modello E101, pertanto esortati a cessare immediatamente ogni attività. La notifica riportava linizio dei lavori il 3.09. mentre effettivamente il lavoro è iniziato già il 28.08.2008. Il signor __________, presente al momento del controllo, ci ha comunicato che i lavori erano urgenti e che sono iniziati prima causa possibile peggioramento della meteo.
Ordinato alla ditta di comunicare modifica della data dinizio direttamente allUfficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. Salario minimo 17.267 richiesto linvio delle copie buste paga, unitamente alle ore di presenza in cantiere e alla copia del contratto di assunzione.
La giornaliera delle ore di presenza non è tenuta in modo corretto e di questo verrà informato lUfficio dellIspettorato del Lavoro di Bellinzona.
Alloggiano in via __________ negli appartamenti di proprietà del sig. __________.
4.Il ricorrente contesta recisamente linfrazione ascrittagli. Nel gravame egli asserisce che si trovava sul cantiere per eseguire le misurazioni necessarie per la preparazione di unofferta relativa alla posa di cartongesso, attività di cui si occupa, ad esclusione della vendita e montaggio di finestre. Egli afferma inoltre che al momento del controllo stava visitando il cantiere con il capomastro, il quale gli avrebbe chiesto una sua opinione sulle cause di uninfiltrazione dacqua proveniente dalle finestre allultimo piano (cfr. ricorso punto 1.3).
Specifica dipoi che il signor __________ si è limitato ad accompagnarlo in Svizzera mentre eseguiva misurazioni in tre diversi stabili di proprietà del signor __________, stando a osservarlo, senza svolgere alcuna prestazione professionale o essere retribuito, conformemente alla procedura standard stabilita dalla disoccupazione tedesca (laddove il lavoratore disoccupato si reca presso il possibile datore di lavoro per ricavare unimpressione sullattività che dovrà svolgere; cfr. ricorso punto 2.3). A sostegno di tale assunto produce una dichiarazione del signor Vogel (doc. E) e uno scritto dellUfficio del promovimento del lavoro del __________ attestante la sua assenza per il periodo 25 - 29 agosto 2008. In sostanza, pretende che sarebbero venute meno le condizioni di applicabilità della LDist, ragion per cui non gli correva lobbligo di inoltrare alcun documento (cfr. ricorso 3.1).
Infine, assevera che la multa è assolutamente sproporzionata per i fatti contestatigli; a suo dire, si tratta certamente di un caso di lieve entità, che giustifica una massiccia riduzione della stessa (cfr. ricorso 4.1).
5.In concreto, nonostante le varie giustificazioni addotte circa la sua presenza e quella di __________ in quel di __________ (in particolare dopo lintervento del legale), dal fascicolo processuale emergono due indizi rilevanti e oggettivi, sui quali linsorgente, significativamente, non si confronta o non lo fa in modo convincente.
In primo luogo, egli non si esprime nel modo più assoluto sulla doppia istanza di notifica da lui inoltrata il 26 agosto 2008 allUfficio per la sorveglianza del mercato del lavoro e sfociata nelle conferme n. 0'528'642 e 0'528'643 entrambe datate 27 agosto 2008 (doc. 1); in particolare, egli nemmeno tenta di invocare una loro eventuale decadenza o modifica a seguito degli eventi.
Orbene, dalle predette conferme emesse a suo nome in base a dati da lui stesso forniti si evince che egli si è annunciato quale lavoratore indipendente (selbständig Erwerbstätiger) per il periodo 3 19 settembre 2008 e che ha nel contempo annunciato il signor __________ per il periodo 3 29 settembre 2008 quale lavoratore distaccato (entsandter Arbeitnehmer) nella funzione di operaio, compatibilmente con la circostanza secondo cui costui era in disoccupazione durante il mese di agosto e che era in trattative con il ricorrente per un possibile impiego presso di lui (come emerge dalla dichiarazione datata per errore 4 maggio 2008, invero 2009, giacché prodotta contestualmente al gravame; doc. E).
In secondo luogo, egli non ha saputo sconfessare o anche solo mettere in discussione in modo credibile e convincente il rapporto 29 agosto 2008 relativo al controllo esperito dallAIC a seguito della procedura di notificazione. In proposito, checché ne dica linsorgente, non vi è motivo di dubitare della veridicità delle circostanze descritte in modo puntuale dallispettore incaricato, il quale non può aver inventato tutto di sana pianta, tanto più che ha proceduto a una constatazione di agevole momento alla presenza incontestata del committente (il quale avrebbe del resto fornito una spiegazione logica circa la presenza dei due uomini presso la sua abitazione).
Del resto il ricorrente, quandanche fosse venuto a conoscenza del predetto rapporto solo con lallestimento del gravame, come sostiene, era già perfettamente al corrente di quanto gli veniva addebitato, atteso che ha sottoscritto per ricevuta il documento redatto seduta stante dallispettore, in cui si faceva esplicito riferimento al dipendente __________, oltre che a salari minimi (che si versano evidentemente a lavoratori dipendenti) e aeventuali infrazioni e osservazioni, posizione da lui prontamente messa in discussione nelle diverse comparse scritte (cfr. non da ultimo le osservazioni 10/18 gennaio 2009 al rapporto di contravvenzione, in cui precisava con indicazione manoscritta sul sollecito 9 dicembre 2008 che__________war nie angestellt + nie beschäftigt!; doc. 4 / doc. H), sottacendo palesemente che in data 26 agosto 2008 aveva fatto capo a una procedura di notificazione a favore di questultimo in qualità di lavoratore distaccato.
Per quanto attiene alla contestazione relativa al tipo di attività da lui svolta, si rileva che egli, nonostante ne abbia avuto tutto il tempo, non ha mai prodotto il promesso estratto del Registro di commercio leggibile e completo; tuttavia, a prescindere dallattività svolta, che rientra comunque sia nel ramo delledilizia, nulla muterebbe al fatto che la procedura di notificazione verteva, ripetesi, su __________ in qualità di lavoratore distaccato.
Sulle ragioni della sua presenza, unitamente a __________, in Ticino, come pure sulleffettivo legame con questultimo, né la stringata attestazione rilasciata dallUfficio del promovimento del lavoro del __________ (doc. F, che non attesta alcunché se non la preannunciata assenza dal 25 al 29 agosto 2008) né la dichiarazione scritta dello stesso lavoratore (il quale accenna a misurazioni, invero mai menzionate dallinsorgente nelle varie comparse scritte) sono di ausilio alla tesi ricorsuale. Del resto, giovi rilevare che le giustificazioni addotte dal ricorrente nelle varie comparse scritte e, non da ultimo, nel gravame, appaiono tuttaltro che lineari (sia tra di loro, sia con quanto asserito da __________), ove appena si consideri che nelle osservazioni 10/18 gennaio 2009 egli indicava che __________ era coinvolto non si sa a che titolo nellallestimento di unofferta per il cantiere di __________, senza che gli fosse stato conferito mandato (doc. 4 / doc. H; nell opposizione di pari data allUSML, concludeva affermando che finalmente non lo aveva assunto; doc. I), mentre che in un successivo scritto 4 febbraio 2009 legittimava la sua presenza con il fatto che era stato messo in aspettativa dallUfficio di collocamento tedesco pervisionare il progetto di costruzione a __________, ribadendo che non lo aveva assunto (doc. M) e, infine, con scritti 9 marzo 2009 accennava a uncolloquio di lavoroper il periodo dal 25 al 29 agosto 2008 (doc. N / doc. O). __________, dal canto suo, affermava che linsorgente si era trattenuto a __________ dal 25 al 29 agosto 2008 per eseguire delle misurazioni tendenti a unofferta e che lui si era limitato ad accompagnarlo per avere un saggio di quanto lo avrebbe atteso in futuro (doc. E).
In definitiva, egli non fornisce elementi atti a sovvertire gli accertamenti alla base della decisione impugnata, né giustifica con argomenti validi e oggettivi per quali ragioni sarebbero venute meno le condizioni di applicabilità della LDist.
Ciò posto, laddebito merita senzaltro conferma, essendo pacifico e incontestato che egli non ha dato seguito, entro i termini impartitigli, alle numerose richieste e solleciti (avvenuti mediante scritti raccomandati regolarmente intimati, come pure per posta elettronica e, per di più, inizialmente, previa traduzione in lingua tedesca) da parte delle autorità competenti di trasmettere la documentazione atta a verificare il rispetto delle condizioni salariali e lavorative del lavoratore distaccato.
6.Quoalla commisurazione della multa, la stessa deve essere confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e alla situazione personale del multato. Occorre altresì tenere conto delleffetto che la pena avrà su di lui.
Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (infrazione relativa a un lavoratore distaccato, breve durata del distaccamento [un giorno], colpevolezza caratterizzata da intenzionalità, non avendo egli dato seguito alle varie richieste, regolarmente pervenutegli, senza alcuna giustificazione), questo giudice ritiene di poter ridurre la multa a fr. 1000.-. Questo importo appare del resto idoneo a dissuadere il contravventore dal commettere ulteriori infrazioni.
In conclusione, il ricorso, seppur per altri motivi, va accolto nella misura che precede. Visto lesito del gravame si prelevano tasse e spese ridotte (art. 15 vLPContr).
per questi motivi visti gli art. 7 cpv. 2-4, 12 cpv. 1 lett. a LDist; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso èparzialmente accoltoe la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 1000.-.
2.La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico.
3.Intimazione a:
RI 1, (),
DI 1,,
CRTE 1,,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).