Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
3. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS). I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS). Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS). Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS). Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
4. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
5. Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione ed il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali ed il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF) ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi . Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
6. In concreto, l’insorgente aveva chiesto, il 25 febbraio 2003, di essere iscritto nella categoria degli indipendenti quale consulente commerciale e aveva indicato di poter conseguire un reddito annuo di fr. 30'000. Con il 31 dicembre 2004 l’assicurato è stato stralciato dalla categoria degli indipendenti poiché ha iniziato un’attività dipendente. Per fissare i contributi relativi all’anno 2003 occorre determinare il reddito conseguito dall ' assicurato durante quell’anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), facendo capo alla tassazione fiscale 2003B. Dalla medesima emerge che l’insorgente è stato tassato sulla base di un importo di fr. 100'000 alla voce “ altri redditi ” (7.3). Non è invece stato tassato nessun reddito aziendale derivante da attività indipendente. Con scritto del 29 maggio 2007 l’Ufficio di tassazione ha comunicato alla cassa un reddito proveniente dall’esercizio di un’attività indipendente principale e/o accessoria di fr. 100'000 (doc. 1). In seguito all’opposizione presentata dall’insorgente, il quale ha affermato di non aver conseguito alcun reddito tramite la sua società, la Cassa ha interpellato l’autorità fiscale per sapere se l’importo notificato deriva dal dispendio oppure dal reddito aziendale conseguito dall’interessato (doc. 2). L’autorità fiscale ha affermato che “ per quanto riguarda l’importo di fr. 100'000 esposto come altro reddito nella decisione, trattasi di prestazione valutata per insufficienza di disponibilità finanziaria. ” (doc. 2). In sede di ricorso il TCA ha richiamato l’incarto fiscale dell’interessato dal quale emerge che l’autorità fiscale non ha tassato l’insorgente per il suo reddito aziendale, bensì quale reddito d’altra fonte, precisando che si tratta di “ prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria ” (doc. XII). Alla luce di quanto sopra esposto il reddito di fr. 100'000 non deriva dalla tassazione del reddito da attività indipendente, ciò che avrebbe legittimato l’agire della Cassa (cfr. consid. 5), bensì dalla tassazione di prestazioni valutate dall’autorità fiscale per insufficienza della disponibilità finanziaria del ricorrente. In queste condizioni la decisione impugnata non può essere confermata. In accoglimento del ricorso la decisione va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché ricalcoli il contributo dovuto dall’assicurato nel 2003 per la sua attività indipendente.
Dispositiv
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili. 3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
- Intimazione a: - - - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente la segretaria giurista Margherita De Morpurgo Annalisa Butti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2007.61
Lugano
2 marzo 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Giancarlo Fumasoli
arch. Lucia Montorfani Giovanzana
segretaria giurista
Annalisa Butti
statuendo sul ricorso presentato in data 13 giugno 2007 da
ISCC 1composta da:
1. MIST 1
2. MIST 2
3. MIST 3
contro
la decisione su reclamo emanata il 1 giugno 2007 dalMunicipiodi __________, in materia di contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione acque;relativamente al mapp. no. 242 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto e in diritto
1.1.1. Con risoluzione del 21.12.1988 lAssemblea Comunale di __________ ora, per aggregazione, Comune di L__________ ha adottato il Piano generale delle canalizzazioni (PGC) ed ha autorizzato ilMunicipioa prelevare contributi di costruzione nellordine del 60%, così come proposto nel Messaggio Municipale del 6.12.1988. In data 22.5.1990 il PGC ha ottenuto lapprovazione dellallora competente Dipartimento dellambiente.1.2. A norma degli art. 96 e ss della Legge dapplicazione della legge federale contro linquinamento delle acque (LALIA), ilMunicipioha quindi avviato la procedura dimposizione di contributi di costruzione pubblicando il prospetto dal 5. 3 al 3.4.2007 ed inviando un avviso personale a tutti contribuenti.I ricorrenti sono comproprietari del mapp. no. 242 ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di costruzione di complessivi fr. 21'003.90.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dalMunicipiocon decisione del 1°.6.2007.Da ciò il ricorso in esame che conferma i motivi di impugnazione già esposti in sede di reclamo; questi saranno ripresi, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.Con risposta del 2.7.2007 ilMunicipioha postulato la reiezione del gravame.Ludienza di conciliazione si è svolta il 15.10.2008; in esito alla stessa i proprietari hanno comunicato di mantenere il ricorso (cfr. scritto del 22.1.2009).
2.Preliminarmente si osserva che nel corso della procedura il mapp. no. 242 è stato parzialmente ceduto in ambito di una rettifica confini (cfr. d.g. 8980/2 del 17.4.2009). Tale circostanza è tuttavia ininfluente ai fini del giudizio poiché decisivo è lo stato del fondo risultante ad RF al momento della pubblicazione (RDAT II-1994 no26 infine; RtiD II-2007 no. 33c).
3.I ricorrenti contestano alMunicipiodi non aver messo a disposizione la documentazione contabile in merito allammontare complessivo dei costi per le opere di canalizzazione, non permettendo così di verificare la correttezza della quota posta a carico dei privati. In sostanza essi lamentano quindi una violazione del diritto di essere sentiti.Il diritto di essere sentito, sancito dalla costituzione federale (art. 29 cpv. 2 cost.), comprende tutta una serie di garanzie processuali tra le quali si annovera, in particolare, il diritto di consultare gli atti, che è premessa indispensabile al diritto di esprimersi prima che lautorità emetta una decisione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 19 no. 4; DTF 133 I 270 c. 3.1; RDAT II-2002 no. 4 c. 2b). Secondo la giurisprudenza esso implica, di regola, solo il diritto di esaminare gli atti presso gli uffici dellautorità, di prendere appunti e di ottenere fotocopie purché ciò non comporti inconvenienti eccessivi per lamministrazione (DTF 126 I 7 c. 2b; RDAT II-2001 no. 13 c. D/E).Nel caso concreto, come risulta dallavviso personale notificato ai contribuenti, gli atti pubblicati erano liberamente accessibili e consultabili presso la cancelleria comunale negli orari indicati. La documentazione contabile alla base dei contributi imposti, non é un elemento del prospetto dei contributi: questo comprende infatti solamente lelenco dei contribuenti e gli importi dei singoli contributi (art. 101 LALIA). Nellambito di una procedura di prelievo dei contributi di costruzione i documenti citati dai ricorrenti non sono pertanto soggetti a pubblicazione.In ogni caso, i documenti giustificativi alla base della tabella dei costi servita per il calcolo dei contributi, ossia il conteggio dei costi e dei sussidi allestito dal Dipartimento del Territorio, nonché la tabella dei costi per la partecipazione alla costruzione delle opere consortili fornita dal Consorzio depurazione acque del __________,sono stati richiamati da questo Tribunale e prodotti agli atti (cfr. lettera del 30.7.2008). Quandanche vi fosse stato un vizio, è stato dunque sanato.
4.4.1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per lesecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è dobbligo indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi eccezionali e qualora il costo dellopera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della Legge federale sulla protezione delle acque, in RVGC 1975, XXII, p. 1170).La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio (art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare (art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non possono superare il 3% del valore di stima.Lammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all80% del costo effettivo per il Comune. La percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre allesecutivo compete la delimitazione del comprensorio dimposizione (art. 98 LALIA).Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dallopera come pure i titolari di diritti reali limitati che ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).4.2. La procedura in esame è finalizzata al prelievo di contributi provvisori. Come attesta il prospetto dei contributi questi sono stati conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 1'124'885.- che corrisponde alla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 1'525'302.-) al netto dei sussidi (fr. 400'447.-). Considerata la partecipazione privata del 60%, che ammonta a fr. 674'913.-, ed accertato un valore di stima complessivo di fr. 63'983'404.80, laliquota di prelievo del singolo contributo é del 1.05% del valore di stima dei fondi (cfr. estratti individuali del prospetto).Il contributo non si aggiunge a quello prelevato nel 1983 poiché i contribuiti allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (si veda ad es. schede individuali mapp. no. 155, 165, 197, ecc.) bensì ne è complemento: unoperazione, questa, espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che a creato la base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).
5.A norma dellart. 97 LALIA sono soggetti allimposizione il proprietario di fondi serviti o che posso essere serviti dallopera e il titolare di diritti reali limitati che ritrae dallopera un incremento di valore del suo diritto.Quindi gli unici requisiti di assoggettamento al contributo di costruzione provvisorio sono che il contribuente sia proprietario di un fondo servito, o che possa essere servito, dalla canalizzazione, e che tale fondo sia incluso nel comprensorio dimposizione (RDAT I-1997 no. 48 c. 5).Trattandosi di un debito personale, il contributo provvisorio è dovuto da colui che, in base alle risultanze del RF, risulta essere proprietario del fondo al momento della pubblicazione del prospetto (RDAT II-1994 no.26 infine; RtiD II-2007 no. 33c).Il mapp. no. 242, di proprietà dei ricorrenti dal 1968, è un fondo quasi interamente costituito da superficie prativa che, pur essendo assegnato alla zona residenziale R2, risulta escluso dal perimetro del PGC di __________. Tale manifesta contraddizione, che a prima vista potrebbe compromettere limponibilità del fondo, in realtà ha un sua giustificazione: essa si riconduce allaccavallarsi delle procedure di adozione del PR comunale e del PGC, che hanno generato unincongruenza non ancora formalmente corretta. In effetti, come si evince dalle spiegazioni fornite dalMunicipio(cfr. lettera 28.11.2008), al momento dellapprovazione del PGC, nel 1990, la particella non era stata inserita nel perimetro poiché nellambito della pregressa decisione di approvazione del PR il Consiglio di Stato ne aveva disposto dufficio linedificabilità (cfr. ris. no. 8230 del 22.12.1987, p. 14). Solo successivamente, nel1995, inaccoglimento del ricorso interposto dai proprietari contro la decisione governativa, il Gran Consiglio ha definitivamente assegnato il terreno alla zona edificabile (cfr. ris. del 6.3.1995).Lesclusione della proprietà dal PGC non dipende quindi da uninedificabilità intrinseca e riconosciuta del fondo, bensì unicamente dal fatto che il perimetro non è stato aggiornato. Ora, la mancata coordinazione tra il PR e il PGC (per quanto sia discutibile, specie a fronte del lungo tempo trascorso dallemissione della risoluzione del Gran Consiglio) non può, salvo incorrere in un formalismo eccessivo, incidere sullobbligo contributivo; tanto più che nemmeno i ricorrenti sostengono il contrario. Dopotutto lo scopo del contributo di costruzione è di compensare i vantaggi derivanti dalla rete fognaria di cui anche i proprietari della part. no. 242 potranno usufruire posto lobbligo per il Comune di urbanizzare le zone edificabili (art. 19 LPT).Pertanto, sulla base delle osservazioni che precedono, i requisiti di assoggettamento devono essere considerati adempiuti.
6.6.1. I ricorrenti contestano limposizione del contributo per il motivo che il mapp. no. 242, costituito da una vasta superficie di 11'000 mq, non può essere considerato completamente servito dalle canalizzazioni, poiché il loro tracciato permette lallacciamento solo ad una piccola porzione di terreno (ca 700 mq, nella parte compresa tra le part. 549 e 243), mentre per la maggior parte del fondo esso implica la costruzione di lunghe e costose tratte di canalizzazioni ad opera dei proprietari stessi. Tale circostanza sarebbe peraltro confermata dalla sentenza del 14.10.1997 emessa da questo Tribunale nellambito della procedura di revisione delle stime immobiliari nel Comune di __________, che per questo motivo avrebbe ridotto il valore di stima del fondo.La censura è infondata.In concreto la canalizzazione corre lungo il confine settentrionale della proprietà e perciò la possibilità di allacciamento è garantita. Certo lurbanizzazione interna della particella comporterà spese considerevoli, ma ciò dipende dalla sua estensione eccezionalmente vasta e rappresenta un onore che incombe a chiunque sia proprietario di un fondo con caratteristiche analoghe. Infatti le istallazioni necessarie affinché un immobile sia collegato alla rete comunale, ossia gli allacciamenti individuali, non fanno parte dellurbanizzazione ai sensi dellart. 19 cpv. 1 LPT (Jomini, in: Kommentar zum RPG, ad art. 19 no. 17). La legge non prevede, peraltro, che tali oneri siano compensabili con il contributo di costruzione o che possano giustificare una sua riduzione; essa non prevede nemmeno la possibilità di istituire classi di vantaggio differenziate come ammette invece la Legge sui contributi di migliora (art. 9 LCM), la quale ultima è, anzi, espressamente dichiarata inapplicabile (art. 96 cpv. 6 LALIA). Quanto alla sentenza citata dai ricorrenti, essa non ha alcun peso sullassoggettamento: il fatto che la carenza di urbanizzazione interna possa influire sulla stima, non significa affatto che il fondo non tragga (o tragga solo in parte) vantaggi dalla costruzione dalle canalizzazioni comunali. Ben al contrario tale vantaggio è gia dato dalla sola possibilità di allacciamento alla rete comunale della fognatura senza che sia necessario quello effettivo (TF 2P.133/2004 del 7.3.2005).6.2. I ricorrenti rammentano che nello studio in atto per lelaborazione del PGS è prevista la costruzione di una tratta di canalizzazione intesa proprio ad urbanizzare larea del mapp. no. 242 che attualmente non è direttamente servita. A loro avviso i contributi di costruzione dovrebbero quindi essere prelevati solo nel momento in cui il fondo sarà completamente servito dalla rete di canalizzazione, rispettivamente il prelievo dovrebbe essere limitato alla parte di fondo effettivamente servita dalla rete attuale.In realtà, il progetto al quale alludono i ricorrenti, accredita ulteriormente la bontà dellassoggettamento nel solco delle osservazioni precedentemente esposte. Considerato che il mapp. no. 242 è interamente edificabile, non vi è alcun valido motivo per escluderne una parte dallimposizione.E ben vero, che per garantire la copertura immediata dei costi il Comune ha la facoltà di prelevare (incassare) il contributo a seconda dellesecuzione e della messa in funzione degli impianti (art. 106 cpv. 1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive non incide in alcun modo sullobbligo contributivo. Infatti la rete di canalizzazioni prevista dal PGS è intesa come complesso coerente di opere di urbanizzazione ed è sullinsieme delle opere che sono percepiti i contributi provvisori, prima della conclusione dei lavori, per consentirne il finanziamento e permettere allente pubblico di adempiere al suo obbligo di urbanizzare. Lobbligo contributivo non si riconduce quindi ad uno specifico intervento, ossia alla posa di una singola tratta di canalizzazione, bensì è fondato sul finanziamento globale delle rete perché è solo nel suo complesso che essa avvantaggia il contribuente.Veroè che tale vantaggio non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo, ma si estende anche alle condotte di trasporto, ai collettori principali ed allimpianto di depurazione senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare; daltra parte per una canalizzazione nuova o potenziata il vantaggio non risiede solo nella possibilità di usufruire dellimpianto, ma, prima ancora, nel fatto che essa crea le premesse per ledificazione dei fondi o ne migliora lurbanizzazione. Perciò i contributi possono essere prelevati prima che il fondo sia edificato ed allacciato, ed anche prima della costruzione dellimpianto pubblico di canalizzazione, oppure molto tempo dopo la sua costruzione e messa in funzione (RtiD I-2005 no. 33).6.3. I ricorrenti sostengono, infine, che ilMunicipio__________, in occasione della procedura di aggregazione con il Comune di __________, si sarebbe impegnato ad urbanizzare il mapp. no. 242.Tale argomento non è pertinente poiché quandanche così fosse ciò non influirebbe in alcun modo sulla presente procedura di prelievo. In ogni caso, gli atti di causa non offrono alcun riscontro di un tale impegno. In particolarele schede modulari elaboratenellambito delprocesso di aggregazione - richiamate ed assunte nellincarto- non trattano situazioni specifiche e, per quanto riguarda le canalizzazioni, si limitano a rinviare la valutazione delle opere da eseguire a dopo la consegna del nuovo PGS (cfr. schede modulari, aggiornamento 8.11.2006, p. 15).
7.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti solido in quanto soccombenti (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm.). Poiché i ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
-
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti