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30.2006.121

posteggiare il veicolo in un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace

Ticino · 2007-03-30 · Italiano TI
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Incarto n.30.2006.121

8674/610

Bellinzona

30 marzo 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Natalia Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 aprile 2006 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 7 aprile 2006 n. 8674/610 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

viste                                  le osservazioni 2 maggio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

A.La Sezione della circolazione con decisione 7 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

“Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.”

Fatti accertati __________ in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo l’annullamento o la riduzione della multa.

C.La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

2.Secondo l’art. 375bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase). In caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC).

3.La Sezione della circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle norme appena citate – di avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”, e meglio da sabato __________ a mercoledì __________.

La decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia non datato, inoltrato al più tardi il 18 febbraio 2006

- essendo pervenuto alla Sezione della circolazione lunedì 20 febbraio 2006 - presentato dalla __________, in qualità di rappresentante della Comunione dei comproprietari del Condominio __________ in via __________ a __________.

4.L’insorgente, dal canto suo, non nega la fattispecie, ma si giustifica nel merito asserendo inizialmente di essere stata costretta a parcheggiare sul fondo in questione a causa di un ingombro provocato della neve non rimossa dai parcheggi del vicino palazzo, dove era ospite (cfr. osservazioni 6 marzo 2006), mentre in seguito, nel gravame, si avvale di un accordo orale concluso con un inquilino del Condominio __________, secondo il quale sarebbe stata autorizzata a utilizzare il di lui parcheggio in caso di bisogno.

Nelle osservazioni 6 marzo 2006 alla Sezione della circolazione, la ricorrente osservava in entrata che:“Volevo innanzi tutto farvi notare che il rapporto di denuncia non è stato inoltrato nei termini legali dei tre giorni dell’art. 375 del CPC (dato che come riscontrato nel rapporto di denuncia non vi è riportata la firma del denunciante e quindi il termine di tre giorni è ormai trascorso dalla conoscenza del fatto). Vi chiedo quindi di constatare che il rapporto di denuncia non è valido”. In sostanza, postulava l’invalidazione della querela.

5.Il giudice è chiamato d’ufficio a verificare i presupposti processuali, quali la tempestività e l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale, quand’anche le argomentazioni di merito addotte dal multato non fossero liberatorie e apparissero finanche contraddittorie.

In concreto, ci si deve anzitutto interrogare sulla tempestività delle denuncia - che deve essere inoltrata entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto – ritenuto che la stessa è stata verosimilmente presentata dopo la cessazione della situazione di illiceità, illiceità che è stata accertata già __________

2006. Nel dubbio, occorre tuttavia concludere per la tempestività della denuncia, confermata dalla __________ con scritto 9 marzo 2006.

Per quanto attiene all’assenza di firma sul rapporto di denuncia - censura sollevata dalla ricorrente, come detto, nelle osservazioni 6 marzo 2006 e di cui non vi è motivo di dubitare, posto come alla stessa, per quanto risulta a questo giudice, sia pervenuto il rapporto di denuncia in originale - va anzitutto ricordato che per questo tipo di dichiarazione di volontà la legge prescrive la forma scritta (cfr. art. 375ter cpv. 2 CPC: “sporgere per iscritto querela”). Gli atti di procedura scritti devono essere compiuti tramite il deposito di una richiesta o di un memoriale, datato e sottoscritto da chi si obbliga con l’atto, ritenuto che per ragioni di sicurezza la firma deve essere fatta di propria mano (cfr.G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

n. 1436 e s; cfr. inoltre 13 e 14 CO).

Per costante dottrina e giurisprudenza un atto inoltrato senza firma, con una firma meccanica o trasmessa meccanicamente (ad es. telefax) non adempie quindi i requisiti della forma scritta, che come visto richiede per la sua validità la firma autografa (cfr. DTF 121 II 252 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 2A.546/2001 del 1° maggio 2002). Tuttavia, l’assenza della firma è un vizio sanabile, trattandosi di un’omissione involontaria: all’interessato, rispettivamente all’eventuale rappresentante, deve pertanto essere assegnato un termine per regolarizzare il proprio atto. Tale principio tende a evitare qualsisia tipo di formalismo eccessivo, permettendo all’interessato di rimediare al difetto (cfr. DTF 121 II 252 consid. 4b).

In siffatte evenienze, non potendosi semplicemente pronunciare l’invalidazione della querela per i motivi sopraesposti, gli atti devono essere ritrasmessi all’autorità di prime cure affinché assegni un termine ragionevole alla rappresentante della parte denunciante per sottoscrivere la querela, con la comminatoria che trascorso infruttuoso detto termine l’atto sarà dichiarato irricevibile.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti ritornati alla Sezione della circolazione affinché proceda nei suoi incombenti.

Visto l’esito del gravame, non si prelevano oneri dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorso èaccoltoe la decisione impugnata annullata.

1.1.Gli atti sono ritornati all’autorità di prima istanza affinché proceda come ai considerandi.

2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3.Intimazione a:

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Il presidente:                                                                La segretaria: