Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.319
24179/402
Bellinzona
23 marzo 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 27 settembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. 24179/402 del 9 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
rilevato che le osservazioni del 4 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione non sono tempestive;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La Sezione della circolazione, con decisione del 9 settembre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 700.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 90.- per i seguenti motivi:
Alla guida della vettura TI __________ non osservava una segnalazione semaforica rossa indicante fermata, sinoltrava in unintersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra.
Inoltre circolava ad una velocità dichiarata di 60 km/h malgrado il limite vigente di 50 km/h e ometteva di allacciarsi con la cintura di sicurezza.
Fatti accertati il 6 maggio 2005 in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 1 e 96 ONC; 22 cpv. 1 e 68 cpv. 1 OSStr.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con un ricorso del 27 settembre 2005, nel quale nega laddebito mossogli per inosservanza del segnale luminoso indicante fermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2.Preliminarmente occorre chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito, e meglio del diritto di far amministrare le prove offerte, adombrata dal ricorrente, nella misura in cui lautorità di prime cure - così come la polizia cantonale - avrebbe rifiutato di verbalizzare una teste a suo discarico. Occorre quindi pronunciarsi sulla conseguente richiesta di assumere detta prova in sede ricorsuale.
Il ricorrente attesta in effetti sin dallinizio lesistenza di una teste che avrebbe deposto a suo favore annunciatasi sul luogo dellincidente stradale in esame (verbale di interrogatorio 6 maggio 2005; osservazioni 20 giugno 2005 alla Sezione della circolazione; scritto 24 agosto 2005 alla polizia cantonale), lamentando il fatto che la stessa non è stata verbalizzata, né tanto meno è stato fornito il suo nominativo.
Per costante giurisprudenza, lautorità ha lobbligo di dar seguito allofferta delle prove presentate in tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le stesse non siano manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito o che si tratti di provare un fatto irrilevante (DTF 118 Ia 457, consid. 2b; 115 Ia 97, consid. 5b).
In concreto, lautorità di prime cure non ha dato seguito alla richiesta di supplemento dinchiesta (riferito unicamente allaudizione testimoniale e non anche a un asserto sopralluogo, come invece sostenuto nel ricorso; cfr. osservazioni 20 giugno 2005 alla Sezione della circolazione), ritenendo, sulla scorta del rapporto di constatazione dellincidente del 20 maggio 2005, di avere sufficienti elementi per statuire (cfr. scritto 15 luglio 2005 della Sezione della circolazione alla __________ Protezione giuridica, con linvito a formulare eventuali ulteriori osservazioni, non presentate). In tal modo, lautorità ha di fatto proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, senza violare a priori il diritto di essere sentito del ricorrente.
Dal rapporto di segnalazione del 28 ottobre 2005, si evince poi che la polizia cantonale ha contattato telefonicamente la teste menzionata dal ricorrente, ferma in piedi alla fermata del bus in prossimità del luogo dellincidente.
Dal predetto rapporto risulta che costei ha assistito unicamente allimpatto avvenuto tra il veicolo del ricorrente e quello del coprotagonista e non era per contro in grado - contrariamente a quanto preteso dal primo - di riferire su che luce fosse commutato limpianto semaforico nel suo senso di marcia, motivo per cui la stessa non è stata verbalizzata.
Il ricorrente, nelle proprie osservazioni del 7 marzo 2005, non si confronta minimamente con le motivazioni addotte dalla polizia, della cui veridicità non vè per altro motivo di dubitare. Egli si limita a ribadire di non capire come mai la teste non è stata verbalizzata, ancorché in proposito il predetto rapporto sia chiaro e di facile comprensione. Giova osservare che le circostanze descritte nel rapporto di segnalazione non possono certamente essere frutto della fantasia dellagente, che, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse a dichiarare fatti o circostanze non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra laltro, di subire sanzioni penali e amministrative.
Per quanto attiene alla audizione della teste in questa sede, si rileva chel'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio.
Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
Di conseguenza, analogamente a quanto ritenuto dallautorità di prime cure, la prova chiesta dal ricorrente non appare suscettibile d'influire sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.
Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel meritoche può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr.
3.La Sezione della circolazione rimprovera al multato - in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 1 e 96 ONC; 22 cpv. 1 e 68 cpv. 1 OSStr di non essersi fermato con la propria vettura davanti a un semaforo rosso, inoltrandosi di conseguenza in unintersezione e collidendo con un veicolo proveniente da sinistra. Lautorità gli rimprovera inoltre di aver circolato a una velocità dichiarata di 60 km/h malgrado il limite vigente di 50 km/h, omettendo di allacciarsi con la cintura di sicurezza, infrazioni che il ricorrente riconosce di aver commesso e che non meritano quindi ulteriore disamina.
4.Lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia (art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr).
Alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). Per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa significa fermata (art. 68 cpv. 1 prima frase OSStr), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dellintersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr);
5.Nellevenienza concreta, linsorgente contesta nel modo più assoluto di non aver osservato il segnale luminoso di fermata e nega ogni responsabilità nellaccaduto, adducendo di essere passato con il semaforo verde (verbale di interrogatorio 6 maggio 2005, pag. 1 e 2; osservazioni del 20 giugno 2005; ricorso del 27 settembre 2005; osservazioni del 7 marzo 2005, pag. 2).
La versione dellinsorgente contrasta invero con le dichiarazioni rese dallaltro protagonista dellincidente, __________, secondo cui il semaforo posto sulla propria corsia di marcia, in Via __________, era verde (verbale di interrogatorio __________ del 6 maggio 2005, pag. 1 e 2).
Questultima versione è corroborata dalle chiare e univoche affermazioni del teste __________, che era alla guida della terza vettura incolonnata al semaforo posto in Via __________, il quale afferma cheal momento in cui limpianto semaforico si è commutato su luce verde, la prima autovettura (n.d.r.: ossia quella di __________) partiva per immettersi su via __________. Al termine del proprio verbale egli ribadisce cheal momento in cui la prima autovettura è partita da Via __________ per immettersi su Via __________, limpianto semaforico posto sulla nostra corsia era commutato su luce verde(verbale dinterrogatorio __________, del 15 maggio 2005, pag. 1 e 2).
Il conducente della vettura che seguiva quella di __________, __________ i, afferma che:Giunto allimpianto semaforico di Via __________ /Via __________ mi arrestavo in quanto questultimo era commutato sul rosso. Preciso che davanti a me vi era una vettura di colore rosso. Durante lattesa davo unocchiata al mio telefono cellulare depositato nel portaoggetti centrale. Nel frattempo potevo notare che il semaforo si era commutato sul verde e che la vettura che mi precedeva si era messa in marcia. Preciso che non sono in grado di dire con esattezza se il conducente della vettura che mi precedeva è partito con il semaforo verde. Posso unicamente precisare ancora una volta che quando il semaforo era commutato sul rosso tutti eravamo fermi in colonna(verbale di interrogatorio __________ del 7 maggio 2005, pag. 1).
Benché la testimonianza che precede non permetta di dire con certezza di che colore era il segnale luminoso nellattimo in cui il coprotagonista dellincidente è partito, la stessa consente comunque di avvalorare la tesi secondo cui il semaforo posto si Via __________ era commutato su luce verde, a maggior ragione se rapportata a quanto affermato dal teste __________.
Non solo, ma dalle informazioni complementari di cui al rapporto di constatazione 20 maggio 2005, risulta inoltre che in qualità di teste si è pure annunciato il signor __________, il quale ha telefonicamente comunicato che il coprotagonista dellincidente è partito quando limpianto semaforico era commutato su luce verde; considerazione sulla quale il ricorrente nemmeno si è espresso.
Ora, malgrado il tentativo del ricorrente di mettere in discussione lattendibilità delle testimonianze e la dinamica dellincidente - con considerazioni peraltro fuori luogo o ininfluenti, come ad esempio il fatto che i testimoni non abbiano visto limpatto nulla agli atti consente di dubitare della versione fornita dallaltro protagonista dellincidente.
In simili circostanze questo giudice perviene con tranquillità al convincimento che linsorgente ha effettivamente commesso linfrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione. Egli, del resto, non adduce giustificazioni, né evoca circostanze suscettibili di scostarsi dalla decisione impugnata, la quale trova invece riscontro negli atti costituenti lincarto.
6.La multa inflitta è peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dellinfrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 Cifra 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 1 e 96 ONC; 22 cpv. 1 e 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).