Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.19
1220/301
MM
Bellinzona
24 aprile 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 dicembre 2004 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
n. __________ del 17 dicembre 2004 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona,
viste le osservazioni presentate in data 1° febbraio 2005 dalla Sezione Forestale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione del 17 dicembre 2004 (emanata in virtù di un rapporto di contravvenzione del 19.08.2004 regolarmente intimato alla ricorrente, la quale, con sue osservazioni 21.08.2004, ha sostanzialmente negato ogni addebito; tesi, questultima, avversata dallUfficio forestale del 5° circondario con sue contro-osservazioni 11.10.2004) la Sezione forestale, Bellinzona, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'139.-, oltre a tasse e spese di giustizia, per avere ella, in territorio di Porza, tagliato in zona boschiva otto alberi ad alto fusto (castagni) siti sulle part.
n. __________ RFD di Porza, senza la necessaria preventiva autorizzazione della Sezione forestale.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e LFo, come pure degli art. 38 LCFo e 39 cpv. 1 RLCFo.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 è insorta con tempestivo ricorso di data 20 dicembre 2004, contestando sostanzialmente il numero di piante tagliate e postulando quindi una ricommisurazione della multa.
La ricorrente inoltre, avvalendosi delle facoltà di cui allart. 11 cpv. 2 LPContr ha postulato lassunzione di una nuova prova, segnatamente il sopralluogo sulle part. n. __________ RFD di Porza.
C.Con sue osservazioni 01/03 febbraio 2005 la Sezione forestale, Bellinzona, propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della risoluzione impugnata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Il nuovo memoriale 19/26 gennaio 2005 presentato dallinteressata è, per converso, inammissibile, poiché manifestamente tardivo. Si aggiunga, per abbondanza, che le argomentazioni esposte dallinsorgente in siffatto memoriale non appaiono suscettibili, comunque sia, dinfluire sullesito del presente ricorso, e meglio come ai considerandi che seguono.
2.Preliminarmente, la ricorrente, come visto, ha postulato lespletazione di un sopralluogo. Orbene, lart. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al Giudice della Pretura penale la facoltà di completare listruttoria dufficio. Il Giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle prove: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie, la nuova prova offerta non risulta suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa (e in particolare il più che esaustivo rapporto di contravvenzione agli atti) risultando completi e le motivazioni ricorsuali non essendo di portata tale da doversi giustificare, già solo per motivi di economia processuale, lespletazione di un sopralluogo in questa sede. Nulla osta pertanto allesame del ricorso nel merito, il diritto di essere sentito essendo comunque stato perfettamente garantito alla ricorrente durante tutta la procedura, essendosene del resto in particolare avvalsa sia per formulare il presente ricorso sia per inoltrare alla competente Sezione forestale le proprie osservazioni del 21.08.2004 avverso lintimazione del rapporto di contravvenzione.
3.Giusta lart. 21 LFo, il taglio dalberi è subordinato allautorizzazione del servizio forestale. Tale principio viene completato dallart. 39 cpv. 1 RLCFo, secondo il quale chi sia intenzionato a tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva alla Sezione, ritenuto che, dove non esiste un contratto di gestione, il richiedente che non risulta formalmente proprietario del bosco deve inoltre presentare laccordo scritto del proprietario.
Violazioni ai precitati disposti di legge sono perseguibili dufficio, gli art. 43 cpv. 1 lett. e LFo e 38 LCFo comminando quale pena larresto o la multa sino a un massimo di fr. 20'000.-.
4.In concreto, nel proprio atto ricorsuale 20.12.2004, linsorgente non contesta lavvenuto taglio di più piante, né contesta - malgrado i tentennamenti iniziali (cfr. suo scritto del 21.08.2004 alla Sezione forestale, in cui ammette non di meno esplicitamente di aver provveduto altaglio del bosco) - il fatto che le piante tagliate si trovassero manifestamente in zona boschiva (come del resto accertato alla luce della totalità della documentazione agli atti), ma insorge unicamente avverso lentità degli alberi tagliati rispetto a quanto riportato nel rapporto di contravvenzione, ancorché nella prima versione fornita alla Sezione forestale ella non contesta il numero delle piante, limitandosi a specificare che le stessesi trovano tutte sulla mia proprietà (cfr.ibidem).
Donde la richiesta di una rivalutazione della sanzione pecuniaria inflittale.
5.Orbene, fronte a tali allegazioni, devesi rilevare in primo luogo che i funzionari accertatori hanno stilato un circostanziato rapporto di contravvenzione, nel quale, in particolare, si evidenzia come i denuncianti abbiano potuto procedere a una constatazione di agevole momento, descrivendo segnatamente in loco e con dovizia di particolari le caratteristiche delle (otto) piante tagliate, la loro classificazione e la loro cubatura. Inoltre, le precise circostanze descritte nel rapporto non possono certamente essere frutto di fantasia dei funzionari, che, a differenza della denunciata, non hanno alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra laltro, di incorrere in importanti sanzioni penali e/o amministrative.
6.Ma se anche, per avventura, si volesse seguire la tesi della ricorrente, andrebbe in ogni caso detto che la multa, in quanto tale, costituisce una sanzione pecuniaria che colpisce il patrimonio del condannato e deve di principio essere proporzionata allagravitàdellinfrazione commessa e adeguata al grado dicolpadel trasgressore.
Circa la gravità dellinfrazione commessa, la stessa, indipendentemente dallesatta quantificazione numerica delle piante tagliate, appare senzaltro rimarchevole, la ricorrente, per sua stessa indiretta ammissione, avendo proceduto al taglio dipiùpiante di castagno, site in zona boschiva (e, dunque, soggetta ad alto grado di protezione), di rilevante cubatura e, per ciò che è dato di sapere, senzaltro sane, e, in quanto tali, di importante rilevanza ambientale e di sicuro interesse pubblico, ciò che, già di per sé, giustifica senzaltro la sua condanna a una non indifferente sanzione pecuniaria.
Quo al grado di colpa della ricorrente, va detto che questultima era perfettamente conscia della situazione pianificatoria relativa alle predette particelle n. __________ RFD di Porza, la delimitazione tra bosco e zona edificabile di tali mappali essendo stata definitivamente accertata con la risoluzione governativa 6.11.2001 agli atti, la ricorrente né la stessa ha del resto sostenuto il contrario essendo a conoscenza di tutta la relativa procedura (tra cui, fra laltro, lusuale pubblicazione presso la Cancelleria comunale della totalità dei piani). Stante tale notorietà, alla ricorrente va senzaltro addebitata una colpa grave in punto al taglio non autorizzato. In questo contesto, se anche solo si volesse intravedere una (grave) negligenza, anziché una vera e propria intenzionalità nel suo agire, andrebbe comunque rilevato che giusta lart. 38 cpv. 2 LCFo se lautore agisce per negligenza, esso è comunque punibile con una multa sino a fr. 20'000.-.
Anche in tale evenienza non vi è chi non veda come la multa concretamente inflitta allisorgente appaia senzaltro adeguata e, certo, non sproporzionata.
7.Da ultimo, in via del tutto abbondanziale, si rileva poi anche che le ulteriori argomentazioni addotte dallinsorgente nelle osservazioni di data 21.08.2004 alla Sezione forestale in punto alle paventate comunicazioni da parte del tecnico comunale allindirizzo della ricorrente che avrebbero fatto insorgere nella stessa lintimo convincimento circa la legalità del taglio delle piante in esame considerazioni neppure suffragate da scritti o altri elementi probatori che attestano leffettivo rilascio di tali informazioni -, non sono liberatorie e non incrinano in nulla e per nulla la credibilità dei funzionari dellUfficio forestale del 5° circondario che hanno redatto il predetto rapporto di contravvenzione.
In ogni caso appare duopo ricordare che è pur vero che per il noto principio della buona fede, vigente in campo amministrativo, al cittadino è garantito il diritto a pretendere da quellautorità che attraverso suoi specifici e determinati atteggiamenti giuridici ha fatto sorgere in questi altrettanto specifiche e determinate aspettative, il rispetto delle stesse.
Premessa per lapplicazione del principio della buona fede è la misconoscenza da parte dellamministrato di eventuali inesattezze e/o imprecisioni e/o errori insiti in un determinato atteggiamento dellautorità, originante in lui la fiducia circa la validità e veridicità dello stesso. Chi pertanto è a conoscenza di eventuali errori da parte dellamministrazione (o avrebbe potuto senzaltro riconoscerli facendo uso della debita diligenza da lui pretesa e richiesta secondo lordinario andamento delle cose e lesperienza generale della vita, come pure in virtù delle proprie personali conoscenze e capacità), non può in buona fede ritenere che la stessa adempia alle aspettative suscitate.
In questo contesto, delle vere e proprie ricerche approfondite da parte dellamministrato in punto alla correttezza o meno dellagire dellautorità non possono però essere pretese e ciò proprio in virtù della presunzione di correttezza scatente da ogni singolo atto amministrativo.
Solo allorquando lerrore appaia manifesto o facilmente riconoscibile, il cittadino potrà allora essere chiamato e tenuto a verificarne la sua correttezza, segnatamente rivolgendosi alla competente autorità al fine di chiedere (e ottenere) delucidazioni in merito (HÄFELIN/MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2a ed., Zurigo 1993, nn. 551 e segg.).
8.In concreto - a prescindere dalla questione del rilascio di informazioni da parte del tecnico comunale, comunque smentito dallo stesso - la ricorrente avrebbe non di meno potuto rendersi conto immediatamente delleventuale inesattezza contenuta nelle paventate informazioni e questo alla luce del fatto che la delimitazione tra bosco e zona edificabile dei mappali n. __________ RFD di Porza era stata definitivamente e precisamente accertata con risoluzione governativa del 6.11.2001 agli atti e nota alla ricorrente, questultima ben potendo (e dovendo) riconoscere leventuale crassa contraddizione con quanto, a sua detta, riferitole dal tecnico comunale, se solo avesse prestato la dovuta attenzione e prudenza. In questo senso la ricorrente, infatti, con il minimo dispendio di forze e di tempo, avrebbe potuto senzaltro identificare la fattispecie anche con un breve e preventivo colloquio con i funzionari del competente Ufficio forestale circondariale (o con lo stesso tecnico comunale, fronte però a carte dettagliate della zona e apposite verifiche sul terreno) prima di procedere al taglio abusivo, ciò che non risulta avere fatto.
Ritenuto quanto precede e constatata in particolare la negligente omissione della ricorrente in punto ai propri predetti doveri di informazione, si manifesta nella sua piena portata la nota massima dottrinale e giurisprudenziale secondo cui nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con lattenzione che le circostanze permettevano di esigere (A. SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988 n. 178, pag. 93).
9.Ma non è tutto. Dagli atti emerge infatti, come detto sopra, che il tecnico comunale, interrogato al proposito dal preposto incaricato della Sezione forestale, ha smentito di avere autorizzato la ricorrente al taglio delle piante incriminato. Al contrario, egli avrebbe invece espressamente ricordato alla ricorrente che per il taglio di piante in zona boschiva era necessaria lautorizzazione della Sezione (cfr. rapporto di contro-osservazioni 11.10.2004 dellUfficio forestale 5° circondario). A quanto precede si aggiunga inoltre, di transenna, che neppure la ricorrente si è avvalsa della propria facoltà di chiedere, se del caso, laudizione testimoniale del tecnico comunale, tale negligenza procedurale non potendo certo passare inosservata.
10.Tenuto conto di tutte le circostanze del caso e alla luce dei considerandi che precedono, lo scrivente giudice ritiene equo confermare limporto della multa a suo tempo inflitta alla ricorrente, che risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dellinfrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge.
Per il che, il ricorso va respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e LFo; art. 38 LCFo; art. 39 cpv. 1 RLCFo; art. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 50.- relative al presente giudizio sono a carico della ricorrente.
3.Intimazione:
RI 1,
Sezione forestale, Bellinzona
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).