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30.2005.136

ricorso irricevibile poiché tardivo

Ticino · 2005-04-20 · Italiano TI
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Incarto n.30.2005.136/pg

8634/402

Bellinzona

20 aprile 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 15 aprile 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n° 8634/402 del 25 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

considerato,                     in fatto ed in diritto

A.Il 15 aprile 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 25 marzo 2005 con cui la Sezione della circolazionegli ha inflitto una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per  aver parcheggiato il veicolo __________ in un luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio.

B.Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 25 marzo 2005; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto l’11 aprile 2005.

Pertanto il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

C.Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorso 15 aprile 2005 inoltrato da RI 1è irricevibile.

2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 30.- sono a carico del ricorrente.

3.Intimazione a:

Il presidente:                                                                Il segretario: