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30.2004.265

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-09-08 · Italiano TI
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Incarto n.30.2004.265/pg

16469/206

Bellinzona

8 settembre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere __________ in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 25 agosto, ma inoltrato in data 1 settembre 2004, presentato da

RI1I

contro

la decisione 16 luglio 2004 emessa d _CRTE1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                            in fatto ed in diritto

A.Con scritto 25 agosto 2004, ma inoltrato il 1° settembre 2004, __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 16 luglio 2004 con cui _CRTE1gli ha inflitto una multa di fr. 260.-, oltra la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-, per aver circolato con il veicolo __________ superando da 21 a 25 km/h, su un'autostrada, il limite massimo di velocità di 80 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 103 km/h.

B.Si rileva che la menzionata decisione è stata intimatata al ricorrente il 16 luglio 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente prima del 1° settembre 2004, data in cui l'insorgente ha inoltrato il proprio gravame.

Pertanto il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorso 25 agosto 2004 inoltrato da RI1è irricevibile.

2.Non si prelevano né tasse, né spese.

3.Intimazione a:

I

Il presidente:                                                                Il segretario: