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30.2004.210

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-06-25 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 04 968/702 del 25 giugno 2004 emessa d_CRTE1

viste                                  le osservazioni del 27 luglio 2004 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 25 giugno 2004, ha inflitto a _______ una multa di fr. 1950.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.–, per avere, come responsabile della ________ Sagl, "impiegato in qualità di operaio agricolo, dal 08.01.2003 al 07.04.2003, il cittadino comunitario_________, 1975, sprovvisto del permesso … che gli consentisse di svolgere detta attività";

che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS;

che contro tale risoluzione la _______ Sagl è insorta con un ricorso del 9 luglio 2004 in cui postula l'annullamento o una riduzione della multa;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 27 luglio 2004, propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che per l'art. 4 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr; RL 3.3.3.4), contro la decisione della prima istanza ildenunciatopuò ricorrere alla Pretura penale;

che in concreto l'insorgente ("________Sagl": cfr. intestazione e sottoscrizione in calce al ricorso) non impugna una decisione di condanna emanata nei suoi confronti, ma – come si è detto – una risoluzione diretta contro uno dei suoi "responsabili"___________;

che la società ricorrente non è dunque "denunciata" nel senso della predetta disposizione e non è legittimata perciò a ricorrere contro la decisione di multa emanata nei riguardi di un terzo, ancorché organo della medesima;

che dall'impugnativa si desume altresì la chiara volontà dell'insorgente di agire in proprio nome, sicché il vizio non potrebbe neppure essere sanato – per avventura – mediante l'assegnazione di un termine per presentare una procura a norma degli art. 5 e

E. 6 LPContr;

che il ricorso si palesa di conseguenza irricevibile;

che gli oneri processuali – ridotti – seguono l'esito del giudizio (art. 15 cpv. 2 LPContr);

per questi motivi,                richiamati gli art. 4 cpv. 1, 5 seg. e 15 cpv. 2 LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è irricevibile.

2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico la ricorrente.

3.     Intimazione a:

.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:w

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2004.210/AMM

04 968/702

Bellinzona

13 settembre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con _______ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 luglio 2004 presentato dalla

contro

la decisione n. 04 968/702 del 25 giugno 2004 emessa d_CRTE1

viste                                  le osservazioni del 27 luglio 2004 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 25 giugno 2004, ha inflitto a _______ una multa di fr. 1950.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.–, per avere, come responsabile della ________ Sagl, "impiegato in qualità di operaio agricolo, dal 08.01.2003 al 07.04.2003, il cittadino comunitario_________, 1975, sprovvisto del permesso … che gli consentisse di svolgere detta attività";

che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS;

che contro tale risoluzione la _______ Sagl è insorta con un ricorso del 9 luglio 2004 in cui postula l'annullamento o una riduzione della multa;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 27 luglio 2004, propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che per l'art. 4 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr; RL 3.3.3.4), contro la decisione della prima istanza ildenunciatopuò ricorrere alla Pretura penale;

che in concreto l'insorgente ("________Sagl": cfr. intestazione e sottoscrizione in calce al ricorso) non impugna una decisione di condanna emanata nei suoi confronti, ma – come si è detto – una risoluzione diretta contro uno dei suoi "responsabili"___________;

che la società ricorrente non è dunque "denunciata" nel senso della predetta disposizione e non è legittimata perciò a ricorrere contro la decisione di multa emanata nei riguardi di un terzo, ancorché organo della medesima;

che dall'impugnativa si desume altresì la chiara volontà dell'insorgente di agire in proprio nome, sicché il vizio non potrebbe neppure essere sanato – per avventura – mediante l'assegnazione di un termine per presentare una procura a norma degli art. 5 e 6 LPContr;

che il ricorso si palesa di conseguenza irricevibile;

che gli oneri processuali – ridotti – seguono l'esito del giudizio (art. 15 cpv. 2 LPContr);

per questi motivi,                richiamati gli art. 4 cpv. 1, 5 seg. e 15 cpv. 2 LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è irricevibile.

2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico la ricorrente.

3.     Intimazione a:

.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:w