Erwägungen (2 Absätze)
E. 04 968/702 del 25 giugno 2004 emessa d_CRTE1
viste le osservazioni del 27 luglio 2004 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 25 giugno 2004, ha inflitto a _______ una multa di fr. 1950., addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200. e le spese di fr. 50., per avere, come responsabile della ________ Sagl, "impiegato in qualità di operaio agricolo, dal 08.01.2003 al 07.04.2003, il cittadino comunitario_________, 1975, sprovvisto del permesso che gli consentisse di svolgere detta attività";
che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS;
che contro tale risoluzione la _______ Sagl è insorta con un ricorso del 9 luglio 2004 in cui postula l'annullamento o una riduzione della multa;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 27 luglio 2004, propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che per l'art. 4 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr; RL 3.3.3.4), contro la decisione della prima istanza ildenunciatopuò ricorrere alla Pretura penale;
che in concreto l'insorgente ("________Sagl": cfr. intestazione e sottoscrizione in calce al ricorso) non impugna una decisione di condanna emanata nei suoi confronti, ma come si è detto una risoluzione diretta contro uno dei suoi "responsabili"___________;
che la società ricorrente non è dunque "denunciata" nel senso della predetta disposizione e non è legittimata perciò a ricorrere contro la decisione di multa emanata nei riguardi di un terzo, ancorché organo della medesima;
che dall'impugnativa si desume altresì la chiara volontà dell'insorgente di agire in proprio nome, sicché il vizio non potrebbe neppure essere sanato per avventura mediante l'assegnazione di un termine per presentare una procura a norma degli art. 5 e
E. 6 LPContr;
che il ricorso si palesa di conseguenza irricevibile;
che gli oneri processuali ridotti seguono l'esito del giudizio (art. 15 cpv. 2 LPContr);
per questi motivi, richiamati gli art. 4 cpv. 1, 5 seg. e 15 cpv. 2 LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 50. e le spese di fr. 50. sono a carico la ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:w
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2004.210/AMM
04 968/702
Bellinzona
13 settembre 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con _______ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 luglio 2004 presentato dalla
contro
la decisione n. 04 968/702 del 25 giugno 2004 emessa d_CRTE1
viste le osservazioni del 27 luglio 2004 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 25 giugno 2004, ha inflitto a _______ una multa di fr. 1950., addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200. e le spese di fr. 50., per avere, come responsabile della ________ Sagl, "impiegato in qualità di operaio agricolo, dal 08.01.2003 al 07.04.2003, il cittadino comunitario_________, 1975, sprovvisto del permesso che gli consentisse di svolgere detta attività";
che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS;
che contro tale risoluzione la _______ Sagl è insorta con un ricorso del 9 luglio 2004 in cui postula l'annullamento o una riduzione della multa;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 27 luglio 2004, propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che per l'art. 4 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr; RL 3.3.3.4), contro la decisione della prima istanza ildenunciatopuò ricorrere alla Pretura penale;
che in concreto l'insorgente ("________Sagl": cfr. intestazione e sottoscrizione in calce al ricorso) non impugna una decisione di condanna emanata nei suoi confronti, ma come si è detto una risoluzione diretta contro uno dei suoi "responsabili"___________;
che la società ricorrente non è dunque "denunciata" nel senso della predetta disposizione e non è legittimata perciò a ricorrere contro la decisione di multa emanata nei riguardi di un terzo, ancorché organo della medesima;
che dall'impugnativa si desume altresì la chiara volontà dell'insorgente di agire in proprio nome, sicché il vizio non potrebbe neppure essere sanato per avventura mediante l'assegnazione di un termine per presentare una procura a norma degli art. 5 e 6 LPContr;
che il ricorso si palesa di conseguenza irricevibile;
che gli oneri processuali ridotti seguono l'esito del giudizio (art. 15 cpv. 2 LPContr);
per questi motivi, richiamati gli art. 4 cpv. 1, 5 seg. e 15 cpv. 2 LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 50. e le spese di fr. 50. sono a carico la ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:w